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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/06/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1990/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Biondi Parte_1 C.F._1
presso il cui studio legale, sito in Como, via Bellini n. 14, dichiara di essere elettivamente domiciliato
ATTORE
E
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) SS Padana Superiore 2/B, contumace
( ), elettivamente domiciliato in Gallarate (VA), via CP_2 C.F._2
Torino n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Steri che lo rappresenta e difende
(già ) (P.I. - C.F. ), in persona del Controparte_3 CP_4 P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore ad litem rappresentata e difesa dall'avv. Furio De Palma ed Controparte_5 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lucia Di Pietro in Como, via Vittorio Emanuele II
n. 55
CONVENUTI
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte attrice: <Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa istanza e dichiarato di non accettarsi il contraddittorio su eventuali domande nuove, condannare i convenuti in via tra di loro pagina 1 di 10 solidale od alternativa al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore come indicati Parte_1
nella narrativa del presente atto o così come provati in corso di causa, od in quella diversa somma ritenuta più giusta ed equa oltre alla rivalutazione monetaria dal fatto al saldo ed interessi di legge sulla somma rivalutata o comunque i danni tutti conseguenti al ritardato pagamento, secondo quanto provato anche in via presuntiva o ritenuto più giusto ed equo, dedotti gli importi corrisposti da CP_6 per le singole voci di danno purché ontologicamente omogenee. Chiede, nell'auspicato caso di accoglimento della domanda, l'applicazione nei confronti della compagnia convenuta dell'art. 148 comma 10 del codice delle assicurazioni (D.lgs. 209/2005) con invio all'IVASS della copia della sentenza. Con le spese di CTU, CT di parte e di causa con 15% spese forfettarie, CAP e IVA rifuse.
Imposta di registro a carico della parte convenuta. In via subordinata istruttoria, chiede la prova testimoniale come dedotta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 sui capitoli di prova non ammessi>>.
Per parte convenuta <Voglia il Tribunale adito, in via principale, rigettare le domande attoree CP_2
perché infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, nel denegato caso di accertamento della responsabilità, parziale o totale, nella causazione del sinistro in capo al convenuto , CP_2
quale conducente del veicolo TG FL751WZ di proprietà del suo datore di lavoro Controparte_1
voglia accertate l'effettivo ammontare dei danni tutti subiti dall'attore in conseguenza diretta ed
[...] univoca del sinistro de quo e per l'effetto condannare la convenuta quale Controparte_3
assicuratrice per RC auto del veicolo Mercedes Benz Tg. FL751WZ di proprietà Controparte_1
alla loro rifusione nella misura che risulterà provata in corso di causa, e comunque che parrà di
[...] giustizia, dedotte le somme già percepite o percepende dall'attore a titolo di ristoro dei danni subiti da parte di e sì come risultanti dagli atti e documenti di causa, Controparte_7 CP_6 Controparte_3
tenendone indenne il convenuto quale conducente di detto veicolo che, chiamato in causa, CP_2 assume la posizione di assicurato. In ogni caso con rifusione in favore dell'odierno convenuto delle spese e dei compensi sostenuti per la difesa nel presente giudizio, ivi comprese le spese generali, il contributo unificato e gli oneri di legge, anche ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c. In via istruttoria si reitera la richiesta di convocazione del CTU Ing. a chiarimenti in ordine alle proprie Persona_1
conclusioni non avendo lo stesso adeguatamente risposto ai quesiti postigli ed alle osservazioni del legale di parte convenuta con particolare riguardo alla dinamica del sinistro ed CP_2 all'attribuzione di una responsabilità maggioritaria allo stesso nella causazione del sinistro per cui è causa. Si reitera altresì la richiesta di ammissione delle prove richieste con la comparsa di
pagina 2 di 10 costituzione e risposta e con la memoria ex art 183, VI comma, n° 2, non ammesse o non assunte da intendersi qui integralmente riportate e ribadite>>.
Con Per parte convenuta : <Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così decidere: In via principale, nel merito: - respingere le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti. In via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di , liquidare in favore dell'attore tutti e CP_3
soli i danni effettivamente patiti, se provati, quale conseguenza immediata e diretta del sinistro de quo, tenuto conto del grado di responsabilità accertato in capo a ciascuno dei conducenti, nonché a) quanto al danno materiale, al netto della somma di € 2.040,00 già percepita dall'attore da e b) CP_7 quanto alle lesioni, tenuto conto dell'incidenza dei pregiudizi patiti dall'attore a seguito dei pregressi sinistri che lo hanno coinvolto, comunque al netto delle somme corrisposte/da corrispondersi dal medesimo da parte dell' , nonché al netto della somma di € 5.022,50 già corrisposta da CP_6 [...]
, rivalutata e con interessi. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre CP_3 rimborso spese generali ed accessori di legge. In via istruttoria: Si reitera l'istanza di convocazione del CTU Dr. Ing. a chiarimenti in ordine alle proprie conclusioni non avendo Persona_1
esaurientemente ed adeguatamente risposto alle osservazioni del CTP Arch. . Si Persona_2
reiterano le istanze istruttorie formulate sub lett. A) della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata per , ove non ammesse e/o assunte, qui da intendersi richiamate e non CP_3
rinunciate. In subordine si chiede che la causa venga trattenuta a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
– rappresentato che: i) il 26.3.2020, alle ore 13:45, era in sella al proprio motociclo Parte_1
quando, in corrispondenza di un'intersezione, l'autocarro che lo precedeva, di proprietà della e CP_1
condotto da aveva svoltato improvvisamente a sinistra tagliandogli la strada;
ii) la CP_2
responsabilità è da attribuire esclusivamente all'autocarro, che ha violato gli artt. 40 e 154 del Codice della Strada, come emerge dal rapporto della Polizia (doc. 1) e dalla relazione cinematica dell'ing.
(doc. 2); iii) la propria compagnia gli aveva liquidato, per il danno materiale, €2.040,00 (docc. Per_3
Con 10 e 11); iv) la gli aveva liquidato, per i danni fisici, €5.022,50 (docc. 64 e 48); v) a causa dell'incidente, era stato ritenuto inidoneo alle mansioni di gommista (doc. 60) e licenziato, aveva chiesto la NASPI (doc. 61), gli erano state revocate le patenti (doc. 62) e l'INPS lo aveva Per_4
pagina 3 di 10 riconosciuto portatore di handicap (doc. 62-bis) con menomazione del 26% (doc. 62-ter) – ha citato in
Con giudizio la (proprietaria dell'autocarro), (conducente dell'autocarro) e la (compagnia CP_1 CP_2 garante dell'autocarro) chiedendone la condanna al risarcimento delle seguenti voci di danno: a) danno non patrimoniale per €148.914,50 (docc. 12-39), da calcolarsi come differenziale per altro precedente sinistro (docc. 76-77); b) spese mediche non coperte dall'assicurazione privata per €847,00 (docc. 41-
56); c) spese sostenute per le perizie per €732,00+4.440,80 (docc. 57-59); d) danni alla moto per
€6.086,10 (docc.
3-11 e 73-74, già detratti gli €2.040,00); e) incapacità lavorativa specifica per
€419.120,00 (docc. 60-63: reddito di 26.000€ X 100% X coefficiente Quaderni CSM 1991 16,12). Ha precisato doversi dedurre: 1) la rendita per €55.563,43 di biologico ed €77.971,22 di CP_6
patrimoniale (doc. 63-bis); 2) l'acconto di €5.022,50 (doc. 68).
La non si è costituita nonostante la regolare notifica ed è stata, pertanto, Controparte_1
dichiarata contumace (cfr. ordinanza del 24/10/2022).
si è costituito in giudizio e – rappresentato che: i) la responsabilità del sinistro non è CP_2
propria, posto che si era regolarmente portato nella corsia di sinistra azionando la freccia, come avrebbe riconosciuto lo stesso attore;
ii) la polizia non era stata in grado di ricostruire la dinamica e non aveva sanzionato alcuno dei due conducenti;
iii) stava effettuando un sorpasso vietato con Parte_1
distanza e velocità non consone;
iv) l'incapacità lavorativa specifica e il licenziamento non sono causalmente riconducibili alle lesioni patite nel sinistro – ha chiesto il rigetto delle domande attoree e
Con svolto domanda riconvenzionale “trasversale” verso la di manleva (anche dalle spese legali: docc.
3-4) in quanto lavoratore dipendente della (doc. 2) che stava lavorando durante l'incidente e, CP_1
quindi, da considerarsi assicurato.
La si è costituita in giudizio: i) sostenendo che la responsabilità del sinistro è da Controparte_3 imputarsi all'attore, che aveva intrapreso un sorpasso nonostante l'intersezione, la striscia continua e la freccia, come emerge dalle dichiarazioni rese da (doc. 1); ii) contestando il quantum del danno CP_2
alla moto e alla persona, sottolineando l'importanza dello stato di salute pregresso (valorizzato nella perizia del dott. sub doc. 4) ed evidenziando la necessità di dedurre quanto percepito dall' Per_5 CP_6
(pari, a marzo 2021, a €150.550,00, già richiesti in rivalsa sub doc. 5); iii) contestando il danno da perdita di lavoro e incapacità lavorativa specifica.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. ordinanza del 24/10/2022), la causa è stata istruita con prove orali (ammesse con l'ordinanza del 04/05/2023 ed escusse all'udienza del 05/06/2023),
pagina 4 di 10 consulenza tecnica d'ufficio cinematica (disposta all'udienza del 05/06/2023 e depositata il
09/11/2023), consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (disposta con l'ordinanza del 14/12/2023 e depositata il 06/05/2024), ordine di esibizione verso IA IR e il suo medico fiduciario (cfr. ordinanze del 14/12/2023 e del 25/01/2024) e richiesta di informazioni all' (disposta con CP_6
l'ordinanza del 14/12/2023 e riscontrata l'08/01/2024).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) L'an: le responsabilità del sinistro
L'espletata CTU cinematica ha risposto in maniera puntuale al preciso quesito del G.I. e, motivando in maniera congrua e condivisibile, ha concluso riconoscendo, in capo al convenuto la CP_2
responsabilità prevalente – non esclusiva – del sinistro.
Quanto alla condotta di guida del infatti, deve osservarsi come già le dichiarazioni rese alla CP_2
Polizia Locale fossero, a ben vedere, contra se, laddove aveva riferito che <giunto all'intersezione con via Leonardo da Vinci, azionavo la freccia sinistra mettendomi nella corsia di svolta>>, così confermando quanto dichiarato, sempre all'epoca, dall'attore, ossia che <il furgone che mi precedeva ha simultaneamente inserito la freccia e svoltato a sinistra>>. La condotta corretta sarebbe stata quella di: a) prima, azionare l'indicatore di direzione;
b) subito dopo, verificare di poter effettuare la manovra in sicurezza rispetto ad altri veicoli procedenti nello stesso senso di marcia;
c) quindi, immettersi nella corsia di svolta a sinistra;
d) infine, verificato che non provenissero veicoli dalla corsia dell'opposto senso di marcia, svoltare a sinistra. La prospettazione secondo cui il motociclista avrebbe impegnato la corsia di marcia opposta per superare il furgone che stava già transitando sulla corsia riservata al traffico che deve girare a sinistra, pertanto, prima ancora che inverosimile (cfr. CTU, pag. 18), è smentita dalle stesse dichiarazioni del conducente del furgone. Si configura, pertanto, una violazione dell'art. 154 del Codice della Strada (<
3. I conducenti devono, altresì: b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza>>).
Detto ciò, l'attore non può andare esente da una quota di corresponsabilità. Infatti, pur procedendo pagina 5 di 10 sotto il limite di velocità (cfr. CTU, pag. 10), è verosimile che, al momento dell'impatto, avesse intrapreso una manovra di sorpasso profittando della corsia di svolta – confidando che il furgone, che tale corsia non aveva impegnato, non avrebbe svoltato a sinistra –, corsia che, tuttavia, non è a ciò adibita. Si configura, pertanto, una violazione dell'art. 148 del Codice della Strada (<12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito: a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate
o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale>>).
Dovendosi riconoscere preponderanza causale, rispetto al sinistro, alla mancata indicazione tempestiva della volontà di svoltare e al mancato utilizzo dell'apposita corsia di svolta da parte del a questi CP_2
va attribuita una percentuale di responsabilità pari al 70%.
2) Il quantum
2.1) Il danno non patrimoniale (docc. 12-39 e 76-77; CTU medico-legale)
Applicando la nuova tabella unica nazionale di cui al D.P.R. 12 del 13/01/2025, attuativo dell'art. 138
d.lgs. 209/2005, sono dovuti, in base alle risultanze della CTU medico-legale, a titolo di danno temporaneo:
- invalidità temporanea totale per 50 giorni: €4.004,90;
- invalidità temporanea al 75% per 130 giorni: €7.809,56;
- invalidità temporanea al 50% per 60 giorni: €2.402,94;
- invalidità temporanea al 25% per 60 giorni: €1.201,47;
complessivamente, €15.418,87.
Quanto al danno permanente, occorre tener conto della patologia pregressa nel senso già indicato dal
G.I. nel quesito rivolto al CTU (cfr. Cass. 28986/2019 e 28990/2019), ossia:
a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito) e convertendola in denaro. Nel caso di specie, l'invalidità del 21%, convertita in denaro, ammonta a €84.958,50 (tabella unica nazionale di cui al D.P.R. 12 del 13/01/2025);
pagina 6 di 10 b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertendola in denaro. Nel caso di specie, l'invalidità del 7%, convertita in denaro, ammonta a €12.934,74 (art. 5 L. 57/2001);
c) sottraendo l'importo b) dall'importo a). Nel caso di specie, si ottiene €72.023,76.
Dall'ammontare complessivo del danno biologico (€87.442,63) va detratto il valore capitale della quota della rendita costituita dall' destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il CP_6
danno biologico (Cass. 20807/2016), pari a €56.944,69 (cfr. riscontro alla richiesta ex art. 213 c.p.c.).
Va, inoltre, sottratto l'acconto di €5.022,50 (doc. 68).
Sono, in conclusione, dovuti, per questa voce, stante la quota di corresponsabilità, €17.832,81 (70% di
€25.475,44). Quanto al c.d. danno da ritardo nel pagamento della somma dovuta per il danno subito, avuto riguardo sia al lungo lasso di tempo intercorso sia al progressivo aumento dell'inflazione e alla conseguente diminuzione del potere d'acquisto della moneta, debbono essere riconosciuti gli interessi legali (secondo il metodo indicato da Cass. SS.UU. 1712/1995) sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT generale FOI. Vanno, inoltre, riconosciuti gli interessi ex art. 1284 c.c. (dalla costituzione in mora, ex comma 1, e, dalla domanda giudiziale, ex comma 4).
Non è stata allegata alcuna circostanza eccezionale (tale non essendo, a ben vedere, neppure quella dedotta al capitolo 19 della seconda memoria su cui è stata espletata istruttoria orale) che giustifichi la personalizzazione del danno.
2.2) Il danno patrimoniale per spese
Per le ragioni che seguono, è dovuto, per questa voce, l'importo di €8.474,13 (70% della somma di
€847,00 + €5.172,80 + €6.086,10). L'importo, trattandosi di debito di valore, va rivalutato all'attualità
(indice ISTAT generale FOI) e a tale importo, così rivalutato, devono poi aggiungersi gli interessi legali da calcolarsi sulla predetta somma prima devalutata e poi rivalutata di anno in anno (Cass.
SS.UU. 1712/1995), oltre interessi ex art. 1284 c.c. (dalla costituzione in mora, ex comma 1, e, dalla domanda giudiziale, ex comma 4).
2.2.1) Le spese mediche non coperte dall'assicurazione privata (docc. 41-56)
Stanti i documenti agli atti e la valutazione del CTU, va riconosciuto a tale titolo l'intero importo richiesto, pari a €847,00. pagina 7 di 10 2.2.2) Le spese sostenute per le perizie (docc. 57-59)
Anche le spese sostenute per le perizie di parte devono essere rimborsate, stante l'esito del giudizio
(€732,00+4.440,80=5.172,80).
2.2.3) I danni alla moto (docc.
3-11 e 73-74; CTU cinematica)
Come accertato dal CTU, <Il motociclo, che era praticamente nuovo, a seguito dell'impatto contro
l'autocarro, ha riportato una serie decisamente numerosa di danni, come meglio riportati nel preventivo della ditta Dominioni, per il cui ripristino era necessario un esborso di denaro superiore al valore attuale della motocicletta e per questo motivo il sig. a deciso di venderla come Parte_1
rottame>> (pag. 8). L'anti-economicità della riparazione risulta anche dai docc. 9-73-74.
Le altre spese sono state documentate.
L'importo di €6.086,10 tiene già conto dell'importo di €2.040,00 già ricevuto.
2.3) Il danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica
Il documento n. 60 del 25.1.2021 e l'espletata istruttoria orale dimostrano che l'attore è stato licenziato perché ritenuto permanentemente non idoneo alla mansione specifica in conseguenza della lesione patita in ragione del sinistro per cui è causa (e non di quello del 2010 a seguito del quale aveva continuato a lavorare).
Va riconosciuto, pertanto, il risarcimento del lucro cessante.
Per procedere alla liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica (cfr. Cass.
20615/2015 e succ. conf.), occorre moltiplicare il reddito annuo perduto dalla vittima per il coefficiente di capitalizzazione (meglio, attualizzazione).
Utilizzando i coefficienti elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano e considerando che:
- l'attore, al momento del sinistro, aveva 56 anni, per cui gliene mancavano 11 alla pensione;
- l'invalidità lavorativa è del 33% (cfr. CTU);
- il reddito era di €26.000,00;
si ottiene €95.323,80 (26.000 x 0,33 x 11,11).
Da tale importo va detratta la somma erogata dall' a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da CP_6
pagina 8 di 10 perdita della capacità di lavoro e pari a €79.740,00 (cfr. riscontro alla richiesta ex art. 213 c.p.c.).
Sono, in conclusione, dovuti, per questa voce, stante la quota di corresponsabilità, €10.908,66 (70% di
€15.583,80). L'importo, trattandosi di debito di valore, va rivalutato all'attualità (indice ISTAT generale FOI) e a tale importo, così rivalutato, devono poi aggiungersi gli interessi legali da calcolarsi sulla predetta somma prima devalutata e poi rivalutata di anno in anno (Cass. SS.UU. 1712/1995), oltre interessi ex art. 1284 c.c. (dalla costituzione in mora, ex comma 1, e, dalla domanda giudiziale, ex comma 4).
3) La manleva richiesta da CP_2
Con La domanda riconvenzionale di manleva formulata dal convenuto verso la convenuta non è CP_2
stata oggetto di contestazione se non con riguardo alle spese di lite, rispetto alle quali l'opposizione della compagnia assicurativa contrasta con l'art. 1917, comma 3, c.c.
4) Le spese di lite
L'imputazione delle spese di lite (incluse quelle per la negoziazione assistita) segue il principio della soccombenza e la liquidazione va fatta secondo i parametri tra medi e massimi del decreto ministeriale, stanti la complessità della controversia e la corposa istruttoria espletata.
Anche le spese della consulenza tecnica e le spese sostenute dall'attore per i propri consulenti di parte devono seguire il principio della soccombenza.
5 Le statuizioni accessorie
Essendo la somma offerta dall'impresa di assicurazione inferiore alla metà di quella liquidata, va trasmessa copia della sentenza all'IVASS ai sensi dell'art. 148, comma 10, d.lgs. 209/2005.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la e la in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2 Controparte_3 corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, l'importo di
€17.832,81 e, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, l'importo di €19.382,79, in entrambi i casi oltre rivalutazione e interessi come indicati in motivazione;
2) condanna la e la in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 Controparte_3
pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in €1.293,80 per spese pagina 9 di 10 anticipate, €700,00 per compenso per la negoziazione assistita ed €10.000,00 per compenso per il processo, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
3) dichiara la tenuta a manlevare da quanto questi è condannato a Controparte_3 CP_2 corrispondere all'attore con riferimento ai punti 1) e 2);
4) pone a carico della ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., le spese di lite Controparte_3 sostenute da per resistere all'azione promossa da nei suoi confronti;
CP_2 Parte_1
5) pone i compensi dei consulenti tecnici d'ufficio, come liquidati dal G.I., e le spese sostenute dall'attore per i consulenti tecnici di parte definitivamente a carico, nei rapporti interni, della
Controparte_3
6) dispone la trasmissione di copia della sentenza all'IVASS ai sensi dell'art. 148, comma 10,
d.lgs. 209/2005.
Como, 04/06/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Biondi Parte_1 C.F._1
presso il cui studio legale, sito in Como, via Bellini n. 14, dichiara di essere elettivamente domiciliato
ATTORE
E
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) SS Padana Superiore 2/B, contumace
( ), elettivamente domiciliato in Gallarate (VA), via CP_2 C.F._2
Torino n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Steri che lo rappresenta e difende
(già ) (P.I. - C.F. ), in persona del Controparte_3 CP_4 P.IVA_2 P.IVA_3 procuratore ad litem rappresentata e difesa dall'avv. Furio De Palma ed Controparte_5 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Lucia Di Pietro in Como, via Vittorio Emanuele II
n. 55
CONVENUTI
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte attrice: <Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa istanza e dichiarato di non accettarsi il contraddittorio su eventuali domande nuove, condannare i convenuti in via tra di loro pagina 1 di 10 solidale od alternativa al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore come indicati Parte_1
nella narrativa del presente atto o così come provati in corso di causa, od in quella diversa somma ritenuta più giusta ed equa oltre alla rivalutazione monetaria dal fatto al saldo ed interessi di legge sulla somma rivalutata o comunque i danni tutti conseguenti al ritardato pagamento, secondo quanto provato anche in via presuntiva o ritenuto più giusto ed equo, dedotti gli importi corrisposti da CP_6 per le singole voci di danno purché ontologicamente omogenee. Chiede, nell'auspicato caso di accoglimento della domanda, l'applicazione nei confronti della compagnia convenuta dell'art. 148 comma 10 del codice delle assicurazioni (D.lgs. 209/2005) con invio all'IVASS della copia della sentenza. Con le spese di CTU, CT di parte e di causa con 15% spese forfettarie, CAP e IVA rifuse.
Imposta di registro a carico della parte convenuta. In via subordinata istruttoria, chiede la prova testimoniale come dedotta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 sui capitoli di prova non ammessi>>.
Per parte convenuta <Voglia il Tribunale adito, in via principale, rigettare le domande attoree CP_2
perché infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, nel denegato caso di accertamento della responsabilità, parziale o totale, nella causazione del sinistro in capo al convenuto , CP_2
quale conducente del veicolo TG FL751WZ di proprietà del suo datore di lavoro Controparte_1
voglia accertate l'effettivo ammontare dei danni tutti subiti dall'attore in conseguenza diretta ed
[...] univoca del sinistro de quo e per l'effetto condannare la convenuta quale Controparte_3
assicuratrice per RC auto del veicolo Mercedes Benz Tg. FL751WZ di proprietà Controparte_1
alla loro rifusione nella misura che risulterà provata in corso di causa, e comunque che parrà di
[...] giustizia, dedotte le somme già percepite o percepende dall'attore a titolo di ristoro dei danni subiti da parte di e sì come risultanti dagli atti e documenti di causa, Controparte_7 CP_6 Controparte_3
tenendone indenne il convenuto quale conducente di detto veicolo che, chiamato in causa, CP_2 assume la posizione di assicurato. In ogni caso con rifusione in favore dell'odierno convenuto delle spese e dei compensi sostenuti per la difesa nel presente giudizio, ivi comprese le spese generali, il contributo unificato e gli oneri di legge, anche ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c. In via istruttoria si reitera la richiesta di convocazione del CTU Ing. a chiarimenti in ordine alle proprie Persona_1
conclusioni non avendo lo stesso adeguatamente risposto ai quesiti postigli ed alle osservazioni del legale di parte convenuta con particolare riguardo alla dinamica del sinistro ed CP_2 all'attribuzione di una responsabilità maggioritaria allo stesso nella causazione del sinistro per cui è causa. Si reitera altresì la richiesta di ammissione delle prove richieste con la comparsa di
pagina 2 di 10 costituzione e risposta e con la memoria ex art 183, VI comma, n° 2, non ammesse o non assunte da intendersi qui integralmente riportate e ribadite>>.
Con Per parte convenuta : <Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così decidere: In via principale, nel merito: - respingere le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti. In via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di , liquidare in favore dell'attore tutti e CP_3
soli i danni effettivamente patiti, se provati, quale conseguenza immediata e diretta del sinistro de quo, tenuto conto del grado di responsabilità accertato in capo a ciascuno dei conducenti, nonché a) quanto al danno materiale, al netto della somma di € 2.040,00 già percepita dall'attore da e b) CP_7 quanto alle lesioni, tenuto conto dell'incidenza dei pregiudizi patiti dall'attore a seguito dei pregressi sinistri che lo hanno coinvolto, comunque al netto delle somme corrisposte/da corrispondersi dal medesimo da parte dell' , nonché al netto della somma di € 5.022,50 già corrisposta da CP_6 [...]
, rivalutata e con interessi. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre CP_3 rimborso spese generali ed accessori di legge. In via istruttoria: Si reitera l'istanza di convocazione del CTU Dr. Ing. a chiarimenti in ordine alle proprie conclusioni non avendo Persona_1
esaurientemente ed adeguatamente risposto alle osservazioni del CTP Arch. . Si Persona_2
reiterano le istanze istruttorie formulate sub lett. A) della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata per , ove non ammesse e/o assunte, qui da intendersi richiamate e non CP_3
rinunciate. In subordine si chiede che la causa venga trattenuta a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
– rappresentato che: i) il 26.3.2020, alle ore 13:45, era in sella al proprio motociclo Parte_1
quando, in corrispondenza di un'intersezione, l'autocarro che lo precedeva, di proprietà della e CP_1
condotto da aveva svoltato improvvisamente a sinistra tagliandogli la strada;
ii) la CP_2
responsabilità è da attribuire esclusivamente all'autocarro, che ha violato gli artt. 40 e 154 del Codice della Strada, come emerge dal rapporto della Polizia (doc. 1) e dalla relazione cinematica dell'ing.
(doc. 2); iii) la propria compagnia gli aveva liquidato, per il danno materiale, €2.040,00 (docc. Per_3
Con 10 e 11); iv) la gli aveva liquidato, per i danni fisici, €5.022,50 (docc. 64 e 48); v) a causa dell'incidente, era stato ritenuto inidoneo alle mansioni di gommista (doc. 60) e licenziato, aveva chiesto la NASPI (doc. 61), gli erano state revocate le patenti (doc. 62) e l'INPS lo aveva Per_4
pagina 3 di 10 riconosciuto portatore di handicap (doc. 62-bis) con menomazione del 26% (doc. 62-ter) – ha citato in
Con giudizio la (proprietaria dell'autocarro), (conducente dell'autocarro) e la (compagnia CP_1 CP_2 garante dell'autocarro) chiedendone la condanna al risarcimento delle seguenti voci di danno: a) danno non patrimoniale per €148.914,50 (docc. 12-39), da calcolarsi come differenziale per altro precedente sinistro (docc. 76-77); b) spese mediche non coperte dall'assicurazione privata per €847,00 (docc. 41-
56); c) spese sostenute per le perizie per €732,00+4.440,80 (docc. 57-59); d) danni alla moto per
€6.086,10 (docc.
3-11 e 73-74, già detratti gli €2.040,00); e) incapacità lavorativa specifica per
€419.120,00 (docc. 60-63: reddito di 26.000€ X 100% X coefficiente Quaderni CSM 1991 16,12). Ha precisato doversi dedurre: 1) la rendita per €55.563,43 di biologico ed €77.971,22 di CP_6
patrimoniale (doc. 63-bis); 2) l'acconto di €5.022,50 (doc. 68).
La non si è costituita nonostante la regolare notifica ed è stata, pertanto, Controparte_1
dichiarata contumace (cfr. ordinanza del 24/10/2022).
si è costituito in giudizio e – rappresentato che: i) la responsabilità del sinistro non è CP_2
propria, posto che si era regolarmente portato nella corsia di sinistra azionando la freccia, come avrebbe riconosciuto lo stesso attore;
ii) la polizia non era stata in grado di ricostruire la dinamica e non aveva sanzionato alcuno dei due conducenti;
iii) stava effettuando un sorpasso vietato con Parte_1
distanza e velocità non consone;
iv) l'incapacità lavorativa specifica e il licenziamento non sono causalmente riconducibili alle lesioni patite nel sinistro – ha chiesto il rigetto delle domande attoree e
Con svolto domanda riconvenzionale “trasversale” verso la di manleva (anche dalle spese legali: docc.
3-4) in quanto lavoratore dipendente della (doc. 2) che stava lavorando durante l'incidente e, CP_1
quindi, da considerarsi assicurato.
La si è costituita in giudizio: i) sostenendo che la responsabilità del sinistro è da Controparte_3 imputarsi all'attore, che aveva intrapreso un sorpasso nonostante l'intersezione, la striscia continua e la freccia, come emerge dalle dichiarazioni rese da (doc. 1); ii) contestando il quantum del danno CP_2
alla moto e alla persona, sottolineando l'importanza dello stato di salute pregresso (valorizzato nella perizia del dott. sub doc. 4) ed evidenziando la necessità di dedurre quanto percepito dall' Per_5 CP_6
(pari, a marzo 2021, a €150.550,00, già richiesti in rivalsa sub doc. 5); iii) contestando il danno da perdita di lavoro e incapacità lavorativa specifica.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. ordinanza del 24/10/2022), la causa è stata istruita con prove orali (ammesse con l'ordinanza del 04/05/2023 ed escusse all'udienza del 05/06/2023),
pagina 4 di 10 consulenza tecnica d'ufficio cinematica (disposta all'udienza del 05/06/2023 e depositata il
09/11/2023), consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (disposta con l'ordinanza del 14/12/2023 e depositata il 06/05/2024), ordine di esibizione verso IA IR e il suo medico fiduciario (cfr. ordinanze del 14/12/2023 e del 25/01/2024) e richiesta di informazioni all' (disposta con CP_6
l'ordinanza del 14/12/2023 e riscontrata l'08/01/2024).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) L'an: le responsabilità del sinistro
L'espletata CTU cinematica ha risposto in maniera puntuale al preciso quesito del G.I. e, motivando in maniera congrua e condivisibile, ha concluso riconoscendo, in capo al convenuto la CP_2
responsabilità prevalente – non esclusiva – del sinistro.
Quanto alla condotta di guida del infatti, deve osservarsi come già le dichiarazioni rese alla CP_2
Polizia Locale fossero, a ben vedere, contra se, laddove aveva riferito che <giunto all'intersezione con via Leonardo da Vinci, azionavo la freccia sinistra mettendomi nella corsia di svolta>>, così confermando quanto dichiarato, sempre all'epoca, dall'attore, ossia che <il furgone che mi precedeva ha simultaneamente inserito la freccia e svoltato a sinistra>>. La condotta corretta sarebbe stata quella di: a) prima, azionare l'indicatore di direzione;
b) subito dopo, verificare di poter effettuare la manovra in sicurezza rispetto ad altri veicoli procedenti nello stesso senso di marcia;
c) quindi, immettersi nella corsia di svolta a sinistra;
d) infine, verificato che non provenissero veicoli dalla corsia dell'opposto senso di marcia, svoltare a sinistra. La prospettazione secondo cui il motociclista avrebbe impegnato la corsia di marcia opposta per superare il furgone che stava già transitando sulla corsia riservata al traffico che deve girare a sinistra, pertanto, prima ancora che inverosimile (cfr. CTU, pag. 18), è smentita dalle stesse dichiarazioni del conducente del furgone. Si configura, pertanto, una violazione dell'art. 154 del Codice della Strada (<
3. I conducenti devono, altresì: b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza>>).
Detto ciò, l'attore non può andare esente da una quota di corresponsabilità. Infatti, pur procedendo pagina 5 di 10 sotto il limite di velocità (cfr. CTU, pag. 10), è verosimile che, al momento dell'impatto, avesse intrapreso una manovra di sorpasso profittando della corsia di svolta – confidando che il furgone, che tale corsia non aveva impegnato, non avrebbe svoltato a sinistra –, corsia che, tuttavia, non è a ciò adibita. Si configura, pertanto, una violazione dell'art. 148 del Codice della Strada (<12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito: a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate
o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale>>).
Dovendosi riconoscere preponderanza causale, rispetto al sinistro, alla mancata indicazione tempestiva della volontà di svoltare e al mancato utilizzo dell'apposita corsia di svolta da parte del a questi CP_2
va attribuita una percentuale di responsabilità pari al 70%.
2) Il quantum
2.1) Il danno non patrimoniale (docc. 12-39 e 76-77; CTU medico-legale)
Applicando la nuova tabella unica nazionale di cui al D.P.R. 12 del 13/01/2025, attuativo dell'art. 138
d.lgs. 209/2005, sono dovuti, in base alle risultanze della CTU medico-legale, a titolo di danno temporaneo:
- invalidità temporanea totale per 50 giorni: €4.004,90;
- invalidità temporanea al 75% per 130 giorni: €7.809,56;
- invalidità temporanea al 50% per 60 giorni: €2.402,94;
- invalidità temporanea al 25% per 60 giorni: €1.201,47;
complessivamente, €15.418,87.
Quanto al danno permanente, occorre tener conto della patologia pregressa nel senso già indicato dal
G.I. nel quesito rivolto al CTU (cfr. Cass. 28986/2019 e 28990/2019), ossia:
a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito) e convertendola in denaro. Nel caso di specie, l'invalidità del 21%, convertita in denaro, ammonta a €84.958,50 (tabella unica nazionale di cui al D.P.R. 12 del 13/01/2025);
pagina 6 di 10 b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertendola in denaro. Nel caso di specie, l'invalidità del 7%, convertita in denaro, ammonta a €12.934,74 (art. 5 L. 57/2001);
c) sottraendo l'importo b) dall'importo a). Nel caso di specie, si ottiene €72.023,76.
Dall'ammontare complessivo del danno biologico (€87.442,63) va detratto il valore capitale della quota della rendita costituita dall' destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il CP_6
danno biologico (Cass. 20807/2016), pari a €56.944,69 (cfr. riscontro alla richiesta ex art. 213 c.p.c.).
Va, inoltre, sottratto l'acconto di €5.022,50 (doc. 68).
Sono, in conclusione, dovuti, per questa voce, stante la quota di corresponsabilità, €17.832,81 (70% di
€25.475,44). Quanto al c.d. danno da ritardo nel pagamento della somma dovuta per il danno subito, avuto riguardo sia al lungo lasso di tempo intercorso sia al progressivo aumento dell'inflazione e alla conseguente diminuzione del potere d'acquisto della moneta, debbono essere riconosciuti gli interessi legali (secondo il metodo indicato da Cass. SS.UU. 1712/1995) sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT generale FOI. Vanno, inoltre, riconosciuti gli interessi ex art. 1284 c.c. (dalla costituzione in mora, ex comma 1, e, dalla domanda giudiziale, ex comma 4).
Non è stata allegata alcuna circostanza eccezionale (tale non essendo, a ben vedere, neppure quella dedotta al capitolo 19 della seconda memoria su cui è stata espletata istruttoria orale) che giustifichi la personalizzazione del danno.
2.2) Il danno patrimoniale per spese
Per le ragioni che seguono, è dovuto, per questa voce, l'importo di €8.474,13 (70% della somma di
€847,00 + €5.172,80 + €6.086,10). L'importo, trattandosi di debito di valore, va rivalutato all'attualità
(indice ISTAT generale FOI) e a tale importo, così rivalutato, devono poi aggiungersi gli interessi legali da calcolarsi sulla predetta somma prima devalutata e poi rivalutata di anno in anno (Cass.
SS.UU. 1712/1995), oltre interessi ex art. 1284 c.c. (dalla costituzione in mora, ex comma 1, e, dalla domanda giudiziale, ex comma 4).
2.2.1) Le spese mediche non coperte dall'assicurazione privata (docc. 41-56)
Stanti i documenti agli atti e la valutazione del CTU, va riconosciuto a tale titolo l'intero importo richiesto, pari a €847,00. pagina 7 di 10 2.2.2) Le spese sostenute per le perizie (docc. 57-59)
Anche le spese sostenute per le perizie di parte devono essere rimborsate, stante l'esito del giudizio
(€732,00+4.440,80=5.172,80).
2.2.3) I danni alla moto (docc.
3-11 e 73-74; CTU cinematica)
Come accertato dal CTU, <Il motociclo, che era praticamente nuovo, a seguito dell'impatto contro
l'autocarro, ha riportato una serie decisamente numerosa di danni, come meglio riportati nel preventivo della ditta Dominioni, per il cui ripristino era necessario un esborso di denaro superiore al valore attuale della motocicletta e per questo motivo il sig. a deciso di venderla come Parte_1
rottame>> (pag. 8). L'anti-economicità della riparazione risulta anche dai docc. 9-73-74.
Le altre spese sono state documentate.
L'importo di €6.086,10 tiene già conto dell'importo di €2.040,00 già ricevuto.
2.3) Il danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica
Il documento n. 60 del 25.1.2021 e l'espletata istruttoria orale dimostrano che l'attore è stato licenziato perché ritenuto permanentemente non idoneo alla mansione specifica in conseguenza della lesione patita in ragione del sinistro per cui è causa (e non di quello del 2010 a seguito del quale aveva continuato a lavorare).
Va riconosciuto, pertanto, il risarcimento del lucro cessante.
Per procedere alla liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica (cfr. Cass.
20615/2015 e succ. conf.), occorre moltiplicare il reddito annuo perduto dalla vittima per il coefficiente di capitalizzazione (meglio, attualizzazione).
Utilizzando i coefficienti elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano e considerando che:
- l'attore, al momento del sinistro, aveva 56 anni, per cui gliene mancavano 11 alla pensione;
- l'invalidità lavorativa è del 33% (cfr. CTU);
- il reddito era di €26.000,00;
si ottiene €95.323,80 (26.000 x 0,33 x 11,11).
Da tale importo va detratta la somma erogata dall' a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da CP_6
pagina 8 di 10 perdita della capacità di lavoro e pari a €79.740,00 (cfr. riscontro alla richiesta ex art. 213 c.p.c.).
Sono, in conclusione, dovuti, per questa voce, stante la quota di corresponsabilità, €10.908,66 (70% di
€15.583,80). L'importo, trattandosi di debito di valore, va rivalutato all'attualità (indice ISTAT generale FOI) e a tale importo, così rivalutato, devono poi aggiungersi gli interessi legali da calcolarsi sulla predetta somma prima devalutata e poi rivalutata di anno in anno (Cass. SS.UU. 1712/1995), oltre interessi ex art. 1284 c.c. (dalla costituzione in mora, ex comma 1, e, dalla domanda giudiziale, ex comma 4).
3) La manleva richiesta da CP_2
Con La domanda riconvenzionale di manleva formulata dal convenuto verso la convenuta non è CP_2
stata oggetto di contestazione se non con riguardo alle spese di lite, rispetto alle quali l'opposizione della compagnia assicurativa contrasta con l'art. 1917, comma 3, c.c.
4) Le spese di lite
L'imputazione delle spese di lite (incluse quelle per la negoziazione assistita) segue il principio della soccombenza e la liquidazione va fatta secondo i parametri tra medi e massimi del decreto ministeriale, stanti la complessità della controversia e la corposa istruttoria espletata.
Anche le spese della consulenza tecnica e le spese sostenute dall'attore per i propri consulenti di parte devono seguire il principio della soccombenza.
5 Le statuizioni accessorie
Essendo la somma offerta dall'impresa di assicurazione inferiore alla metà di quella liquidata, va trasmessa copia della sentenza all'IVASS ai sensi dell'art. 148, comma 10, d.lgs. 209/2005.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la e la in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2 Controparte_3 corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, l'importo di
€17.832,81 e, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, l'importo di €19.382,79, in entrambi i casi oltre rivalutazione e interessi come indicati in motivazione;
2) condanna la e la in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 Controparte_3
pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate in €1.293,80 per spese pagina 9 di 10 anticipate, €700,00 per compenso per la negoziazione assistita ed €10.000,00 per compenso per il processo, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
3) dichiara la tenuta a manlevare da quanto questi è condannato a Controparte_3 CP_2 corrispondere all'attore con riferimento ai punti 1) e 2);
4) pone a carico della ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., le spese di lite Controparte_3 sostenute da per resistere all'azione promossa da nei suoi confronti;
CP_2 Parte_1
5) pone i compensi dei consulenti tecnici d'ufficio, come liquidati dal G.I., e le spese sostenute dall'attore per i consulenti tecnici di parte definitivamente a carico, nei rapporti interni, della
Controparte_3
6) dispone la trasmissione di copia della sentenza all'IVASS ai sensi dell'art. 148, comma 10,
d.lgs. 209/2005.
Como, 04/06/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
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