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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 310/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 310/2025 promossa da:
nata a [...] il giorno 08.02.1995, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, Via Cerruti n.17 presso lo studio dell'avv. Elena Sartoris dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato C.F._2 in Novara, Via Cerruti n.17 presso lo studio dell'avv. Elena Sartoris, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1 Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 19 MAGGIO 2016 in NOVARA, tra nata a [...] l'[...] C.F. residente in [...]N.09 e BE nato il [...] a [...], C.F. residente in [...]N. 1 e C.F._2 trascritto negli atti di questo Comune con Atto N. 41 parte 1 - anno 2016 - Comune di NOVARA (NO). 2 Disporre la perdita del cognome da parte della moglie. Nulla disporre in punto mantenimento tra le parti. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.” Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.” MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in Novara il 19.5.2016, atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.41, parte I, anno 2016. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.
1 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 4.6.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni.
*** La fattispecie presenta elementi di internazionalità atteso che i coniugi (la moglie è cittadina italiana e il marito è cittadino tunisino) hanno chiesto, in applicazione della legge tunisina, dichiararsi lo scioglimento diretto del matrimonio contratto in Italia, in particolare in Novara. Ebbene, in relazione alle domande svolte sussiste la giurisdizione italiana. Quanto alla domanda in punto status, infatti, essa va affermata ai sensi dell'art. 3, lett. a) del regolamento n. 1111/2019 in quanto i ricorrenti sono residenti in Italia. Quanto alla domanda di divorzio, invero, le parti hanno concordemente chiesto di applicare la legge tunisina. Ebbene, la concorde indicazione delle parti riguardo alla legge straniera da applicare al divorzio - nella specie, la legge tunisina, che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento n. 1259/2010, è "la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo" - deve ritenersi idonea a dare luogo alla optio legis, agli effetti degli artt. 5 ss. del Regolamento n. 1259/2010. Infatti, l'accordo si perfeziona con la designazione della medesima legge da parte dei coniugi ("I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile"), indipendentemente dalle ragioni di tale concorde indicazione (e cioè, nel caso concreto, prescindendo dal fatto che ciascuna delle parti abbia ritenuto che tale legge debba trovare applicazione in forza dell'art. 31, 1 comma, della L. 31 maggio 1995, n. 218, quale legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda): di fatto, deve dunque ritenersi sufficiente che le parti abbiano concordemente indicato come legge applicabile il Codice civile rumeno, che, quale "legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo", rientra tra quelle che le parti possono designare in base alla previsione dell'art. 5, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento n. 1259/2010. Quest'ultimo ordinamento consente lo scioglimento del matrimonio senza una previa statuizione in ordine alla separazione dei coniugi. Tali previsioni del diritto tunisino non possono ritenersi contrarie all'ordine pubblico (sulla non contrarietà all'ordine pubblico della previsione legislativa straniera che consenta direttamente il divorzio, senza prevedere la preventiva separazione personale, purché venga accertata l'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, v. Cass. sez. I, 25.07.2006, n. 16978). La domanda può pertanto essere accolta. Il carattere necessario della pronuncia in punto status e l'accordo raggiunto giustificano la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere trasmessa, in copia autentica, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 CP_1 CP_1 Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Novara in data 19.5.2016 dai signori e atto iscritto nei registri Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 41, parte I, anno 2016;
2. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a Pt_1 CP_1 seguito del matrimonio;
2 3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara (NO) di provvedere alle incombenze di legge.
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Andrea Ghinetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 310/2025 promossa da:
nata a [...] il giorno 08.02.1995, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Novara, Via Cerruti n.17 presso lo studio dell'avv. Elena Sartoris dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato C.F._2 in Novara, Via Cerruti n.17 presso lo studio dell'avv. Elena Sartoris, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1 Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 19 MAGGIO 2016 in NOVARA, tra nata a [...] l'[...] C.F. residente in [...]N.09 e BE nato il [...] a [...], C.F. residente in [...]N. 1 e C.F._2 trascritto negli atti di questo Comune con Atto N. 41 parte 1 - anno 2016 - Comune di NOVARA (NO). 2 Disporre la perdita del cognome da parte della moglie. Nulla disporre in punto mantenimento tra le parti. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.” Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.” MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in Novara il 19.5.2016, atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.41, parte I, anno 2016. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c.
1 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 4.6.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni.
*** La fattispecie presenta elementi di internazionalità atteso che i coniugi (la moglie è cittadina italiana e il marito è cittadino tunisino) hanno chiesto, in applicazione della legge tunisina, dichiararsi lo scioglimento diretto del matrimonio contratto in Italia, in particolare in Novara. Ebbene, in relazione alle domande svolte sussiste la giurisdizione italiana. Quanto alla domanda in punto status, infatti, essa va affermata ai sensi dell'art. 3, lett. a) del regolamento n. 1111/2019 in quanto i ricorrenti sono residenti in Italia. Quanto alla domanda di divorzio, invero, le parti hanno concordemente chiesto di applicare la legge tunisina. Ebbene, la concorde indicazione delle parti riguardo alla legge straniera da applicare al divorzio - nella specie, la legge tunisina, che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento n. 1259/2010, è "la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo" - deve ritenersi idonea a dare luogo alla optio legis, agli effetti degli artt. 5 ss. del Regolamento n. 1259/2010. Infatti, l'accordo si perfeziona con la designazione della medesima legge da parte dei coniugi ("I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile"), indipendentemente dalle ragioni di tale concorde indicazione (e cioè, nel caso concreto, prescindendo dal fatto che ciascuna delle parti abbia ritenuto che tale legge debba trovare applicazione in forza dell'art. 31, 1 comma, della L. 31 maggio 1995, n. 218, quale legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda): di fatto, deve dunque ritenersi sufficiente che le parti abbiano concordemente indicato come legge applicabile il Codice civile rumeno, che, quale "legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo", rientra tra quelle che le parti possono designare in base alla previsione dell'art. 5, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento n. 1259/2010. Quest'ultimo ordinamento consente lo scioglimento del matrimonio senza una previa statuizione in ordine alla separazione dei coniugi. Tali previsioni del diritto tunisino non possono ritenersi contrarie all'ordine pubblico (sulla non contrarietà all'ordine pubblico della previsione legislativa straniera che consenta direttamente il divorzio, senza prevedere la preventiva separazione personale, purché venga accertata l'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, v. Cass. sez. I, 25.07.2006, n. 16978). La domanda può pertanto essere accolta. Il carattere necessario della pronuncia in punto status e l'accordo raggiunto giustificano la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere trasmessa, in copia autentica, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 CP_1 CP_1 Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Novara in data 19.5.2016 dai signori e atto iscritto nei registri Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 41, parte I, anno 2016;
2. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a Pt_1 CP_1 seguito del matrimonio;
2 3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara (NO) di provvedere alle incombenze di legge.
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Andrea Ghinetti
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