Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/06/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Claudio COZZELLA, Presidente;
Dott. Ugo IANNINI, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 1448/2024 del Ruolo Generale Degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “Ricorso per la separazione personale dei coniugi”, promosso da:
nata a [...] il [...], residente in [...] nr. 4 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Pireddu (C.F.: C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Tempio AN, C.F._2
Viale Valentino nr. 5;
ricorrente pagina 1 di 6
Luogosanto, Via Tullio nr. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Petrillo (C.F.:
) e dall'Avv. Francesca Debidda (C.F.: ), elettivamente C.F._4 C.F._5
domiciliato presso lo studio dei difensori, in Via Cosenza nr. 1;
resistente con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12 giugno 2025;
il PM nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Dichiarare la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a Tempio AN (SS) il giorno 12.01.1985, residente a [...], c.f. e nato il [...] a [...], c.f. C.F._1 CP_1
, residente a [...]; - disporre l'affidamento C.F._3
condiviso dei figli , nato il [...] a [...], c.f. ; Per_1 C.F._6
, nato il [...] in [...], c.f. e , nato il Per_2 C.F._7 Per_3
23 settembre 2014 a Tempio AN (SS), c.f. ad entrambi i genitori, con C.F._8
collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Luogosanto, alla Via Tullio
Franco n. 4; - Prevedere in capo al Sig. , genitore non collocatario, l'obbligo di concorrere al CP_1
mantenimento ordinario dei figli nella misura di euro 300,00 mensili, per ciascun figlio, e pertanto nella misura complessiva pari a euro 900,00, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da pagina 2 di 6 corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Assegnare interamente la casa coniugale, sita in Luogosanto, alla Via Tullio Franco n.
4 alla Signora unitamente agli arredi, pertinenze e mobilio che la compongono, Parte_1 affinché la stessa possa viverci insieme ai figli;
- Ordinare al Sig. di predisporre presso l'unità CP_1
abitativa occupata dalla propria madre, , materialmente congiunta alla casa Persona_4
familiare, allacci e utenze autonome allo scopo di consentire la separazione materiale tra i due corpi di fabbrica;
in alternativa, in caso di impossibilità materiale e/o giuridica, disporre la liberazione dei locali in uso dalla Signora - Stabilire il diritto di visita in favore del padre come da piano Per_4
genitoriale proposto dalla Signora consentendo al padre la libera frequentazione dei figli, Pt_1
nelle ore diurne, previo accordo telefonico con la madre e fatte salve le esigenze scolastiche e di vita dei minori;
- Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si costituiva parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Disporre
l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa materna alla via Tullio Franco n. 4. 2. Disporre che le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi con onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3. Determinare l'assegno di mantenimento per i tre figli nella misura di Euro 450,00 complessivi, oltre l'intero importo dell'assegno unico che il signor lascia interamente nella disponibilità della signora da CP_1 Pt_1
rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da versarsi mensilmente con bonifico bancario sul conto intestato alla signora entro il 15 di ogni mese.
4. Disporre che i genitori concorrano Pt_1
nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche da concordarsi preventivamente o meno secondo le indicazioni in applicazione del protocollo del CNF. 5.
Regolamentare il diritto di visita secondo il calendario proposto.
6. Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Con vittoria di spese”.
All'udienza del 12 giugno 2025 le parti, previo esperimento del tentativo di conciliazione da parte del
Giudice Relatore, con esito negativo, si dichiaravano comunque disponibili ad una composizione bonaria della controversia, in ordine alle condizioni della separazione, che individuavano nei seguenti termini:
pagina 3 di 6 “Dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
giorno 12.01.1985, residente a [...], c.f.
e nato il [...] a [...], c.f. C.F._1 CP_1
, residente a [...], in relazione al matrimonio C.F._3
celebrato in Luogosanto il 7 dicembre 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, al nr. 5, parte II, serie A, anno 2008;
disporre l'affidamento condiviso dei figli , nato il [...] a [...]; , Per_1 Per_2
nato il [...] in [...], e , nato il [...] a [...]_3
AN (SS), ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale sita in Luogosanto, Via Tullio Franco nr. 4;
la casa coniugale resta assegnata alla parte ricorrente, che ivi abiterà insieme alla prole;
il potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo accordo con la madre, e tenuto CP_1
conto delle esigenze e delle abitudini di vita dei figli minori;
per le festività i coniugi si organizzeranno secondo il principio dell'alternanza;
verserà, a titolo di mantenimento indiretto in favore dei figli minori, l'importo CP_1 complessivamente pari ad € 630,00 mensili (€ 210,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico all'IBAN che sarà indicato dalla parte ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita dei figli, come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017;
la ricorrente percepirà altresì l'assegno unico ed universale INPS nella misura del 100% e, pertanto, il autorizza sin da subito la ricorrente ad accedere ed attivare le pratiche necessarie per tale CP_1
adempimento;
spese legali integralmente compensate”.
Pertanto, le parti chiedevano la definizione del procedimento in via consensuale, con l'accoglimento delle conclusioni sopraindicate, e rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
pagina 4 di 6 *****
Il Collegio prende atto della conversione del presente procedimento, da giudiziale a consensuale, e ritiene che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di gravità tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita matrimoniale.
Le dichiarazioni rese in atti dalle parti, ed il fallimento del tentativo di conciliazione davanti al Giudice, acclarano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, come dagli stessi dedotto nei rispettivi atti difensivi.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita matrimoniale, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti possano essere integralmente omologati, e recepiti nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, e risultando i medesimi conformi al superiore interesse della prole.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come richiesto dalle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la separazione personale di nata a [...] il [...], Parte_1
e nato il [...] a Luogosanto, in [...] al matrimonio celebrato in CP_1
Luogosanto il 7 dicembre 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, al nr. 5, parte II, serie A, anno 2008;
OMOLOGA le condizioni rassegnate in via congiunta dai coniugi all'udienza del 12 giugno 2025, come esposte in premessa, nei seguenti termini:
“disporre l'affidamento condiviso dei figli , nato il [...] a [...]; , Per_1 Per_2
nato il [...] in [...], e , nato il [...] a [...]_3
AN (SS), ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa coniugale sita in Luogosanto, Via Tullio Franco nr. 4;
la casa coniugale resta assegnata alla parte ricorrente, che ivi abiterà insieme alla prole;
pagina 5 di 6 il potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo accordo con la madre, e tenuto CP_1
conto delle esigenze e delle abitudini di vita dei figli minori;
per le festività i coniugi si organizzeranno secondo il principio dell'alternanza;
verserà, a titolo di mantenimento indiretto in favore dei figli minori, l'importo CP_1 complessivamente pari ad € 630,00 mensili (€ 210,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico all'IBAN che sarà indicato dalla parte ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita dei figli, come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017;
la ricorrente percepirà altresì l'assegno unico ed universale INPS nella misura del 100% e, pertanto, il autorizza sin da subito la ricorrente ad accedere ed attivare le pratiche necessarie per tale CP_1
adempimento;
spese legali integralmente compensate”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 12 giugno 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Claudio Cozzella
pagina 6 di 6