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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 26402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale
MA AM
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
1. , nato il [...] in [...]/GO Brasile, residente in [...]12 Persona_1
n°1382 Apt. 17° Setor Brasile;
Persona_2
2. , nata il [...] in [...]/GO Brasile, residente in Parte_1
Rua 12 n°1382 Apt. 17° Setor Brasile;
Persona_2
3. , nata il [...] in [...]/GO Brasile, residente in Parte_2
Av. Alphaville Flamboyant n. 3900 Residencial Alphaville Flamboyant Brasile;
Per_2
4. , nato il [...] in [...]/GO Brasile, residente in [...]n°715 Parte_3
Apt.902° Setor Bueno Brasile;
Per_2
5. , nata il [...] in [...]/GO Brasile, residente in [...]Persona_3
n°715 Apt. Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall' Avv.to Gabriele Zucchetta, come in atti
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: “accertare e dichiarare che i signori:[…] nati da genitori italiani, sono cittadini italiani o, comunque hanno diritto ad ottenere la cittadinanza italiana per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, e conseguentemente condannarsi ed ordinarsi al al Controparte_1 rilascio della cittadinanza italiana e trascrizione dei relativi documenti”.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dall'avo capostipite (o o Persona_4 Persona_5 Per_6
o - certificato negativo di naturalizzazione, allegato CN fascicolo dei
[...] Persona_4 ricorrenti), nato a [...], il [...] (cfr. il certificato di battesimo, doc. 1 fascicolo dei ricorrenti), successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
La linea di discendenza è stata così allegata nel ricorso introduttivo:
“1. il signor che in data 22.07.1871 nacque in OL (VR) Persona_4 registro dei battesimi nel 1871 volume unico n.12 Parrocchia di Santa Maria Maddalena
OL (VR) (all.1);
2.successivamente in data 19.11.1892 contrasse matrimonio (rectius Persona_5
) con nella città di Amparo/SP Brasile, - il nome Persona_4 Persona_7
“ ” è stato poi rettificato come risultante dall'atto medesimo in calce ivi come si Per_5 potranno notare tutte le modifiche successive così come indicato nell'allegato CN),
(matr.12354701551892200001076000000044) (all.2);
3.da codesto matrimonio in data 20.09.1894 nacque (rectius Persona_8 Per_9
) nella città di Amparo/SP Brasile si noti come il cognome venga poi rettificato in calce
[...] all'atto medesimo da “ ” in (matr. n. Per_1 Per_4
(all.3); PartitaIVA_1
4. successivamente in data 10.11.1915 contrasse matrimonio (rectius Persona_8 Per_9
) con nella città di Guarà/SP Brasile per le rettifiche dei cognomi e
[...] CP_3 nominativi si veda sempre in calce all'atto stesso (matr. n.
) (all.4); PartitaIVA_2
5. da codesto matrimonio in data 26.10.1924 nacque (rectius Persona_1 Per_10
) nella città di Ituverava/SP Brasile per le consuete rettifiche dei cognomi/nominativi
[...] si veda nel corpo dell'atto medesimo (matr. n 11550101551924100018162001151316) (all.5); 6. successivamente in data 04.02.1950 contrasse matrimonio (rectius Persona_1
) con nella città di Anapolis/GO Brasile per le consuete Persona_10 Persona_11 rettifiche dei cognomi/nominativi si veda in calce all'atto medesimo (matr. n.
) (all.6); PartitaIVA_3
7. da codesto matrimonio in data 22.04.1955 nacque Persona_1 ricorrente nella città di per le consuete rettifiche dei cognomi si veda in Parte_4 calce all'atto medesimo ovvero viene rettificato il cognome dell'ascendente Persona_10 mentre il nato ha mantenuto il cognome modificato (matr. 024729 01 55 1955 1 00035 127
0035068 21) (all.7);
8. sempre dal medesimo matrimonio in data 16.09.1966 nacque Parte_3 ricorrente nella città di per le consuete rettifiche dei cognomi si veda in Parte_4 calce all'atto medesimo ovvero viene rettificato il cognome dell'ascendente Persona_10 mentre il nato ha mantenuto il cognome modificato (matr.024729 01 55 1966 1 00110 290
2113691 43 (all.8);
9. successivamente in data 30.01.1981 contrasse matrimonio con Persona_1
con nella città di Brasile per le consuete rettifiche Persona_12 Per_2 del cognome sempre e solo relativamente al di lui padre si veda in calce Persona_10 all'atto medesimo (matr.024729 01 55 1981 2 00020 159 0004680 17) (all.9);
10. da codesto matrimonio in data 18.10.1983 nacque Parte_1
ricorrente nella città di Brasile per le consuete rettifiche del
[...] Per_2 cognome si veda in calce all'atto medesimo sempre e solo relativamente all'ascendente Per_10
(nonno paterno della ricorrente) (matr. 025023 01 55 1983 1 00059 089 00033824 77)
[...]
(all.10);
11. dall'unione affettiva di con in data 19.07.1991 Parte_3 Persona_13 nacque nella città di (matr.025023 01 Persona_3 Parte_4
C.F._ 55 1 00085 289 0074829 51) (all.11);
12. dal matrimonio di cui al punto 9 ( con Persona_1 Persona_12
) in data 11.07.1994 nacque ricorrente
[...] Parte_2 nella città di Goiânia/GO Brasile (matr. 024729 01 55 1994 1 00119 166 0141709 41) (all.12);
13. successivamente in data 21.11.2020 contrasse matrimonio Parte_2
con nella città di Goiânia/GO Brasile (matr. 01
[...] Controparte_4 P.IVA_4
55 2020 2 00297 187 0059963 10) (all.13)”. L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
2 - Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Va pertanto riconosciuto l'interesse dei ricorrenti ad azionare il riconoscimento del diritto avanti all'autorità giurisdizionale.
5 - Venendo ora al merito, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Consegue che l'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza deve provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la
Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del24/08/2022).
Nella sentenza indicata, la Suprema Corte prescinde naturalmente da qualunque distinzione basata sul sesso dell'ascendente diretto e, quindi, anche dell'avo capostipite. Tale pronuncia si pone infatti in linea di continuità con il principio sancito dall'art. 1, co. 1 lett. a) della legge n.
91 del 1992 che, prescindendo dal genere del genitore, stabilisce che sia cittadino per nascita il figlio “di padre o di madre cittadini”. Tale norma, a sua volta ha garantito continuità ai principi ispiratori delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983 che hanno eliso l'essenza discriminatoria della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in danno della donna “che si marita a uno straniero” a prescindere dalla sua volontà (art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912) e della norma che limitava la trasmissione della cittadinanza italiana dalla madre al figlio ai soli casi in cui il padre fosse ignoto o non avesse la cittadinanza italiana o di altro stato , o al caso in cui il figlio non seguisse la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato di cui è cittadino (art. 1, primo comma, legge n. 555 del 1912).
Ora, se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali. Consegue che la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o, come nel caso in esame, ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue altresì che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare. (cfr. Cass.
Civile SSUU Sentenza n. 4466/2009).
I principi che hanno condotto la Corte Costituzionale nelle sentenze sopra richiamate a ritenere incostituzionale una normativa discriminatoria per sesso e che viola il principio di uguaglianza dei coniugi nel matrimonio, devono essere applicati anche nel caso di matrimonio di cittadina con straniero e alla generazione di prole verificatisi tra l'entrata in vigore del Codice civile del
1865 e l'entrata in vigore della legge n. 555 del 1912 con conseguente applicazione dell'art. 14
Cod Civ , norma avente analogo contenuto rispetto all'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 con conseguente riverbero sulla linea di discendenza delle conseguenze discriminatorie.
Alla stregua delle considerazioni svolte, una volta provata la nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, diventa irrilevante accertare: 1) la mancata naturalizzazione secondo la
“grande naturalizzazione brasiliana (fatto estintivo non dedotto); 2) se la linea di discendenza si sviluppi o meno anche per generazione di prole in matrimonio tra cittadina italiana con cittadino straniero.
E' altresì irrilevante accertare se al momento della nascita dell'avo capostipite, il Comune di nascita fosse già stato annesso al Regno d'Italia. La generazione dal capostipite in Brasile garantisce infatti la continuità della linea di discendenza in applicazione dell'art. 36 della Legge
n. 23 del 1901, art. 36 (“La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro degli Affari Esteri, a chi, nato nel Regno o all'estero è diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno
o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del Codice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno”).
6 - Ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta ed apostillata, provi adeguatamente il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione così come allegata nel ricorso.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
8 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale nella causa r.g. 26402/2024, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani fin dalla nascita per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria AUPP dott.ssa . Testimone_1 Venezia, 10 ottobre 2025
Il Giudice
UR BU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale
MA AM
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
1. , nato il [...] in [...]/GO Brasile, residente in [...]12 Persona_1
n°1382 Apt. 17° Setor Brasile;
Persona_2
2. , nata il [...] in [...]/GO Brasile, residente in Parte_1
Rua 12 n°1382 Apt. 17° Setor Brasile;
Persona_2
3. , nata il [...] in [...]/GO Brasile, residente in Parte_2
Av. Alphaville Flamboyant n. 3900 Residencial Alphaville Flamboyant Brasile;
Per_2
4. , nato il [...] in [...]/GO Brasile, residente in [...]n°715 Parte_3
Apt.902° Setor Bueno Brasile;
Per_2
5. , nata il [...] in [...]/GO Brasile, residente in [...]Persona_3
n°715 Apt. Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall' Avv.to Gabriele Zucchetta, come in atti
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: “accertare e dichiarare che i signori:[…] nati da genitori italiani, sono cittadini italiani o, comunque hanno diritto ad ottenere la cittadinanza italiana per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, e conseguentemente condannarsi ed ordinarsi al al Controparte_1 rilascio della cittadinanza italiana e trascrizione dei relativi documenti”.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dall'avo capostipite (o o Persona_4 Persona_5 Per_6
o - certificato negativo di naturalizzazione, allegato CN fascicolo dei
[...] Persona_4 ricorrenti), nato a [...], il [...] (cfr. il certificato di battesimo, doc. 1 fascicolo dei ricorrenti), successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
La linea di discendenza è stata così allegata nel ricorso introduttivo:
“1. il signor che in data 22.07.1871 nacque in OL (VR) Persona_4 registro dei battesimi nel 1871 volume unico n.12 Parrocchia di Santa Maria Maddalena
OL (VR) (all.1);
2.successivamente in data 19.11.1892 contrasse matrimonio (rectius Persona_5
) con nella città di Amparo/SP Brasile, - il nome Persona_4 Persona_7
“ ” è stato poi rettificato come risultante dall'atto medesimo in calce ivi come si Per_5 potranno notare tutte le modifiche successive così come indicato nell'allegato CN),
(matr.12354701551892200001076000000044) (all.2);
3.da codesto matrimonio in data 20.09.1894 nacque (rectius Persona_8 Per_9
) nella città di Amparo/SP Brasile si noti come il cognome venga poi rettificato in calce
[...] all'atto medesimo da “ ” in (matr. n. Per_1 Per_4
(all.3); PartitaIVA_1
4. successivamente in data 10.11.1915 contrasse matrimonio (rectius Persona_8 Per_9
) con nella città di Guarà/SP Brasile per le rettifiche dei cognomi e
[...] CP_3 nominativi si veda sempre in calce all'atto stesso (matr. n.
) (all.4); PartitaIVA_2
5. da codesto matrimonio in data 26.10.1924 nacque (rectius Persona_1 Per_10
) nella città di Ituverava/SP Brasile per le consuete rettifiche dei cognomi/nominativi
[...] si veda nel corpo dell'atto medesimo (matr. n 11550101551924100018162001151316) (all.5); 6. successivamente in data 04.02.1950 contrasse matrimonio (rectius Persona_1
) con nella città di Anapolis/GO Brasile per le consuete Persona_10 Persona_11 rettifiche dei cognomi/nominativi si veda in calce all'atto medesimo (matr. n.
) (all.6); PartitaIVA_3
7. da codesto matrimonio in data 22.04.1955 nacque Persona_1 ricorrente nella città di per le consuete rettifiche dei cognomi si veda in Parte_4 calce all'atto medesimo ovvero viene rettificato il cognome dell'ascendente Persona_10 mentre il nato ha mantenuto il cognome modificato (matr. 024729 01 55 1955 1 00035 127
0035068 21) (all.7);
8. sempre dal medesimo matrimonio in data 16.09.1966 nacque Parte_3 ricorrente nella città di per le consuete rettifiche dei cognomi si veda in Parte_4 calce all'atto medesimo ovvero viene rettificato il cognome dell'ascendente Persona_10 mentre il nato ha mantenuto il cognome modificato (matr.024729 01 55 1966 1 00110 290
2113691 43 (all.8);
9. successivamente in data 30.01.1981 contrasse matrimonio con Persona_1
con nella città di Brasile per le consuete rettifiche Persona_12 Per_2 del cognome sempre e solo relativamente al di lui padre si veda in calce Persona_10 all'atto medesimo (matr.024729 01 55 1981 2 00020 159 0004680 17) (all.9);
10. da codesto matrimonio in data 18.10.1983 nacque Parte_1
ricorrente nella città di Brasile per le consuete rettifiche del
[...] Per_2 cognome si veda in calce all'atto medesimo sempre e solo relativamente all'ascendente Per_10
(nonno paterno della ricorrente) (matr. 025023 01 55 1983 1 00059 089 00033824 77)
[...]
(all.10);
11. dall'unione affettiva di con in data 19.07.1991 Parte_3 Persona_13 nacque nella città di (matr.025023 01 Persona_3 Parte_4
C.F._ 55 1 00085 289 0074829 51) (all.11);
12. dal matrimonio di cui al punto 9 ( con Persona_1 Persona_12
) in data 11.07.1994 nacque ricorrente
[...] Parte_2 nella città di Goiânia/GO Brasile (matr. 024729 01 55 1994 1 00119 166 0141709 41) (all.12);
13. successivamente in data 21.11.2020 contrasse matrimonio Parte_2
con nella città di Goiânia/GO Brasile (matr. 01
[...] Controparte_4 P.IVA_4
55 2020 2 00297 187 0059963 10) (all.13)”. L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
2 - Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Va pertanto riconosciuto l'interesse dei ricorrenti ad azionare il riconoscimento del diritto avanti all'autorità giurisdizionale.
5 - Venendo ora al merito, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Consegue che l'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza deve provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la
Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del24/08/2022).
Nella sentenza indicata, la Suprema Corte prescinde naturalmente da qualunque distinzione basata sul sesso dell'ascendente diretto e, quindi, anche dell'avo capostipite. Tale pronuncia si pone infatti in linea di continuità con il principio sancito dall'art. 1, co. 1 lett. a) della legge n.
91 del 1992 che, prescindendo dal genere del genitore, stabilisce che sia cittadino per nascita il figlio “di padre o di madre cittadini”. Tale norma, a sua volta ha garantito continuità ai principi ispiratori delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983 che hanno eliso l'essenza discriminatoria della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in danno della donna “che si marita a uno straniero” a prescindere dalla sua volontà (art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912) e della norma che limitava la trasmissione della cittadinanza italiana dalla madre al figlio ai soli casi in cui il padre fosse ignoto o non avesse la cittadinanza italiana o di altro stato , o al caso in cui il figlio non seguisse la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato di cui è cittadino (art. 1, primo comma, legge n. 555 del 1912).
Ora, se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali. Consegue che la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o, come nel caso in esame, ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue altresì che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare. (cfr. Cass.
Civile SSUU Sentenza n. 4466/2009).
I principi che hanno condotto la Corte Costituzionale nelle sentenze sopra richiamate a ritenere incostituzionale una normativa discriminatoria per sesso e che viola il principio di uguaglianza dei coniugi nel matrimonio, devono essere applicati anche nel caso di matrimonio di cittadina con straniero e alla generazione di prole verificatisi tra l'entrata in vigore del Codice civile del
1865 e l'entrata in vigore della legge n. 555 del 1912 con conseguente applicazione dell'art. 14
Cod Civ , norma avente analogo contenuto rispetto all'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 con conseguente riverbero sulla linea di discendenza delle conseguenze discriminatorie.
Alla stregua delle considerazioni svolte, una volta provata la nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, diventa irrilevante accertare: 1) la mancata naturalizzazione secondo la
“grande naturalizzazione brasiliana (fatto estintivo non dedotto); 2) se la linea di discendenza si sviluppi o meno anche per generazione di prole in matrimonio tra cittadina italiana con cittadino straniero.
E' altresì irrilevante accertare se al momento della nascita dell'avo capostipite, il Comune di nascita fosse già stato annesso al Regno d'Italia. La generazione dal capostipite in Brasile garantisce infatti la continuità della linea di discendenza in applicazione dell'art. 36 della Legge
n. 23 del 1901, art. 36 (“La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro degli Affari Esteri, a chi, nato nel Regno o all'estero è diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno
o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del Codice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno”).
6 - Ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta ed apostillata, provi adeguatamente il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione così come allegata nel ricorso.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
8 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale nella causa r.g. 26402/2024, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani fin dalla nascita per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria AUPP dott.ssa . Testimone_1 Venezia, 10 ottobre 2025
Il Giudice
UR BU