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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 953/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 468/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo 1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Consorzio 1 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042706818000 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6181/2025 depositato il
24/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 27.12.2024 la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09420240042706818000, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 26.11.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 780,88, di cui euro 775,00 a titolo di contributo consortile per l'anno 2023 ed euro 5,88 per diritti di notifica, in favore del Consorzio_1;
la ricorrente esponeva che l'atto impugnato costituiva il primo atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992; deduceva la non debenza delle somme richieste per difetto dei presupposti dell'imposizione consortile, contestando la sussistenza di un beneficio fondiario diretto e specifico in relazione ai terreni di proprietà, come richiesto dalla normativa statale e regionale in materia di bonifica;
richiamava, a sostegno delle proprie doglianze, la disciplina di cui agli artt. 10 e 11 del R.D. n. 215/1933, nonché l'art. 23 della legge regionale Calabria n. 11/2003, come risultante a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 188/2018;
la ricorrente deduceva, altresì, che i terreni oggetto di imposizione non traevano alcuna utilità dalle opere consortili, come risultava dalla consulenza tecnica di parte giurata redatta dall'ing. Nominativo_2, depositata in atti, nella quale si evidenziava l'assenza di impianti di irrigazione collettiva, di interventi di manutenzione della viabilità interpoderale e della rete scolante, nonché il cattivo stato delle strade di accesso ai fondi e l'assenza di opere idonee al contenimento delle acque meteoriche;
la ricorrente formulava, inoltre, istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 546/1992;
si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale depositava controdeduzioni ex art. 23 del d.lgs. 546/1992; la parte resistente eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze afferenti il merito della pretesa contributiva e la formazione del ruolo, trattandosi di profili di esclusiva competenza dell'ente impositore;
deduceva la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione, evidenziando di essersi limitata a trasfondere nella cartella quanto risultante dal ruolo formato dall'ente creditore;
la parte resistente chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso;
il Consorzio_1, pur evocato in giudizio, non si costituiva;
all'odierna udienza la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto;
La Corte adita, è bene precisare, condivide del tutto la giurisprudenza secondo cui «l'ente impositore, al quale viene contestato il diritto di pretendere l'assolvimento dell'obbligo della corresponsione del c.d. contributo consortile, assolve all'onere probatorio, che su di esso grava, producendo il piano di classifica, corredato dal perimetro di contribuenza, che individui le opere che prevede di realizzare o ha realizzato nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'immobile per cui si chiede il tributo. In siffatta evenienza, spetta al contribuente, che contesta la pretesa tributaria, fornire la prova dell'assenza di interventi che giustifichino, con riferimento al suo immobile, la fondatezza della stessa. Nella fattispecie, l'appellante ha prodotto in primo grado il piano di classifica, validato, a cui sono allegati vari rilievi cartografici con le zone d'intervento ed ha integrato detta documentazione con diversi atti illustrativi delle opere eseguite nel comprensorio di bonifica. La delibera di validazione del piano di classifica era già stata acquisita in atti nella fase precedente, mentre la trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza, richiamato nella sentenza appellata, assolve ad una funzione di mera pubblicità-notizia, per cui la sua eventuale mancata produzione o trascrizione nell'atto di approvazione del piano di classifica, che lo contiene, non pone a carico del consorzio l'onere di provare la sussistenza del beneficio diretto del fondo del consorziato
(Cass. 5 ottobre 2018, n. 24644)» (così in motivazione Corte tributaria di secondo grado della Calabria n.
1720/2023).
E, parimenti, certo che si debba anche, nello specifico, assicurare continuità all'indirizzo di questa Corte di giustizia tributaria nella parte in cui ha piuttosto accolto ricorsi proposti avverso il medesimo Consorzio di bonifica rilevando quanto segue: «Occorre rilevare che l'obbligo di contribuire e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo dei Consorzi discende direttamente dalla legge, in particolare dall'art. 10, comma 1,
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 "Testo unico sulla bonifica integrale", il quale stabilisce che "nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo stato, le
Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza"; nonché dall'art. 860 del codice civile, il quale stabilisce che "i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica". Inoltre, l'art. 11, comma 1, del citato regio decreto stabilisce che "la ripartizione della quotadispesa fra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delleopere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sè stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile". Il successivo art. 17, comma 1, precisa che "la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di competenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto". Infine, l'art. 59, comma 2, prevede che "per adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consortili, alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 21". Con il progressivo trasferimento delle competenze alle Regioni, anche il legislatore regionale si è preoccupato di disciplinare la materia. In tal senso, la Regione Calabria ha provveduto a disciplinare la materia della bonifica con la legge n. 11 del 2003, successivamente modificata con legge n. 13 del 2017. Dopo aver catalogato dettagliatamente gli interventi di bonifica (art. 3), la legge regionale del 2003 prevede che su tutto il territorio regionale possano esserci comprensori di bonifica, ciascuno come area di operatività di un singolo consorzio destinato a realizzare le opere e l'attività di bonifica (art. 13). L'art. 17 della medesima legge regionale prescrive che i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del r.d. n. 215 del 1933. In ragione di tale iscrizione, i consorziati, divenuti consorziati-contribuenti, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui all'art. 23. L'art. 24 stabilisce che il piano di classifica individua i «benefici diretti, indiretti e potenziali», derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile. L'assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica. La legge disciplina poi in dettaglio i contributi consortili all'art. 23 che, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate con legge n. 13/17, stabiliva che il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) «per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario»; b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio. Vi erano quindi due quote del contributo consortile, la prima delle quali - quota a) - testualmente indipendente dal beneficio fondiario, mentre la seconda - quota b) - presupponente il beneficio per il consorziato. La Corte costituzionale con la sentenza 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 23, comma 1, lett. a), "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio"", ma ha precisato che, la successiva legge n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all'art. 1 ha novellato l'art. 23, comma 1 della l.r. n. 11/03, statuendo "senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore". Così delineato il quadro normativo di riferimento, è utile richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nella materia in esame. Secondo il costante orientamento della Suprema
Corte in tema di contributi di bonifica, "in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 R.D. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.." (cfr. ex multis Cass. civ. n.
20359/2021). Se, dunque, vi è un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità
l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. Cass. civ. n. 8079/2020). Il Piano di classifica è dunque, lo strumento indicato dal legislatore per individuare i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e stabilisce, nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione, i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti metodi per la determinazione dei contributi a carico dei consorziati;
attraverso di esso è possibile verificare la correttezza dell'imposizione di bonifica e comprendere in maniera chiara presenza o meno del beneficio a vantaggio delle proprietà consorziate e i criteri utilizzati per la ripartizione tra i vari immobili e degli oneri che il Consorzio sostiene annualmente.
Tanto premesso e venendo all'esame della pretesa consacrata nella cartella impugnata, deve rilevarsi che a pag. 6 della cartella nella sezione dedicata alla "Tipologia del contributo richiesto" si fa riferimento all'art. 23 comma 1 Lett. A) – L.R. 11/2003". Ora l'espresso richiamo alla quota a) del contributo consortile di cui al comma 1 dell'art. 23 rende la pretesa senz'altro illegittima proprio alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale n. 188/18. Va poi evidenziato che a pag. 7 nella sezione dedicata a "Comunicazioni dell'Ente” si dà atto che "IL CONTRIBUTO È CALCOLATO CON RIFERIMENTO
ALLE PARTICELLE CATASTALI DI CUI LEI È TITOLARE, RISULTANTI IN BANCA DATI
CONSORTILE E RICADENTI NEL COMPRENSORIO DEL SUDDETTO CONSORZIO,
APPLICANDO I CRITERI INDICATI NEL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI
ONERI CONSORTILI ADOTTATO DAL CONSORZIO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI
DELEGATI N. 11 DEL 26/06/2014 SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA STABILITE DALLA
REGIONE CALABRIA IN 16/01/2014. IL SUDDETTO PIANO DI CLASSIFICA È STATO
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 266 DEL 04/08/2015, E
SUCCESSIVAMENTE DAL CONSIGLIO REGIONALE CON DELIBERA N. 199 DEL
05/06/2017, PUBBLICATA SUL BURC N. 58 DEL 19/06/2017". Orbene, la suddetta specificazione nel fare menzione del piano di classifica non vale a legittimare la pretesa avanzata dal Consorzio RR Reggino. Ed invero, il Piano di Classifica richiamato è quello adottato dal diverso Consorzio_3 nel cui comprensorio pacificamente non ricade l'immobile in controversia che è ricompreso '
nell'ambito territoriale del Consorzio_1. Trattasi dunque di atto promanante da un ente impositore diverso dal Consorzio_1 e dunque non utilmente invocabile da quest'ultimo. Il ricorso va quindi accolto»> (così in motivazione sentenza n. 1260 del 20.2.2024 e altre).
A favore del ricorrente depone, in buona sostanza, l'argomentazione che l'Ente impositore abbia tralaticiamente dedotto a fondamento della pretesa consortile il «Piano di Classifica del
Consorzio_3. Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24 della L.R. n.11/2003 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)» ossia di un ente diverso;
e tale errore non può essere supplito dallo scarno contenuto dell'avviso;
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ER mette conto osservare con riguardo alla sua ricaduta anche sulle spese di lite che, quantunque risulti evidente la circostanza per cui entrambi i resistenti devono ritenersi responsabile della soccombenza, la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato (Cassazione sez. 6-3, n. 3105 del 06/02/2017; sez.
6-3 n. 3154 del 07/02/2017; sez. 2, n.14125 del 11/07/2016; sez. 3, n. 15390 del 13/06/2018 e sez. 6-2, n. 23459 del 10/11/2011) che tra Ente impositore e concessionario non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, onde ciascuno di essi ha la facoltà e l'onere di chiamare in giudizio il secondo, ovvero spiegare domanda di manleva nei suoi confronti, ove non intenda rispondere in proprio dell'esito della lite (cfr. Cassazione sez. unite n. 16412 del 25/07/2007 e, da ultimo, 22/11/2021 n. 36044);
ora, una siffatta domanda trasversale è stata esercitata da ER, per cui essa deve essere accolta come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014
(caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché numero delle parti), sono liquidate come da dispositivo, attestandosi sul parametro minimo dei valori tabellari, in considerazione della minima rilevanza delle questioni trattate e del valore della controversia.
Nulla per la domanda di manleva accolta.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna le parti intimate in solido dal pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in euro 220,00 oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato con distrazione ex art. 93
Cpc.; accoglie la domanda di manleva proposta da AdER e per l'effetto condanna l'intimato Consorzio a tenerla indenne da quanto abbia a corrispondere in forza della presente pronuncia,
(firmato digitalmente)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 468/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo 1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Consorzio 1 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042706818000 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6181/2025 depositato il
24/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 27.12.2024 la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09420240042706818000, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 26.11.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 780,88, di cui euro 775,00 a titolo di contributo consortile per l'anno 2023 ed euro 5,88 per diritti di notifica, in favore del Consorzio_1;
la ricorrente esponeva che l'atto impugnato costituiva il primo atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992; deduceva la non debenza delle somme richieste per difetto dei presupposti dell'imposizione consortile, contestando la sussistenza di un beneficio fondiario diretto e specifico in relazione ai terreni di proprietà, come richiesto dalla normativa statale e regionale in materia di bonifica;
richiamava, a sostegno delle proprie doglianze, la disciplina di cui agli artt. 10 e 11 del R.D. n. 215/1933, nonché l'art. 23 della legge regionale Calabria n. 11/2003, come risultante a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 188/2018;
la ricorrente deduceva, altresì, che i terreni oggetto di imposizione non traevano alcuna utilità dalle opere consortili, come risultava dalla consulenza tecnica di parte giurata redatta dall'ing. Nominativo_2, depositata in atti, nella quale si evidenziava l'assenza di impianti di irrigazione collettiva, di interventi di manutenzione della viabilità interpoderale e della rete scolante, nonché il cattivo stato delle strade di accesso ai fondi e l'assenza di opere idonee al contenimento delle acque meteoriche;
la ricorrente formulava, inoltre, istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 546/1992;
si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale depositava controdeduzioni ex art. 23 del d.lgs. 546/1992; la parte resistente eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze afferenti il merito della pretesa contributiva e la formazione del ruolo, trattandosi di profili di esclusiva competenza dell'ente impositore;
deduceva la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione, evidenziando di essersi limitata a trasfondere nella cartella quanto risultante dal ruolo formato dall'ente creditore;
la parte resistente chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso;
il Consorzio_1, pur evocato in giudizio, non si costituiva;
all'odierna udienza la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto;
La Corte adita, è bene precisare, condivide del tutto la giurisprudenza secondo cui «l'ente impositore, al quale viene contestato il diritto di pretendere l'assolvimento dell'obbligo della corresponsione del c.d. contributo consortile, assolve all'onere probatorio, che su di esso grava, producendo il piano di classifica, corredato dal perimetro di contribuenza, che individui le opere che prevede di realizzare o ha realizzato nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'immobile per cui si chiede il tributo. In siffatta evenienza, spetta al contribuente, che contesta la pretesa tributaria, fornire la prova dell'assenza di interventi che giustifichino, con riferimento al suo immobile, la fondatezza della stessa. Nella fattispecie, l'appellante ha prodotto in primo grado il piano di classifica, validato, a cui sono allegati vari rilievi cartografici con le zone d'intervento ed ha integrato detta documentazione con diversi atti illustrativi delle opere eseguite nel comprensorio di bonifica. La delibera di validazione del piano di classifica era già stata acquisita in atti nella fase precedente, mentre la trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza, richiamato nella sentenza appellata, assolve ad una funzione di mera pubblicità-notizia, per cui la sua eventuale mancata produzione o trascrizione nell'atto di approvazione del piano di classifica, che lo contiene, non pone a carico del consorzio l'onere di provare la sussistenza del beneficio diretto del fondo del consorziato
(Cass. 5 ottobre 2018, n. 24644)» (così in motivazione Corte tributaria di secondo grado della Calabria n.
1720/2023).
E, parimenti, certo che si debba anche, nello specifico, assicurare continuità all'indirizzo di questa Corte di giustizia tributaria nella parte in cui ha piuttosto accolto ricorsi proposti avverso il medesimo Consorzio di bonifica rilevando quanto segue: «Occorre rilevare che l'obbligo di contribuire e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo dei Consorzi discende direttamente dalla legge, in particolare dall'art. 10, comma 1,
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 "Testo unico sulla bonifica integrale", il quale stabilisce che "nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo stato, le
Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza"; nonché dall'art. 860 del codice civile, il quale stabilisce che "i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica". Inoltre, l'art. 11, comma 1, del citato regio decreto stabilisce che "la ripartizione della quotadispesa fra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delleopere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sè stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile". Il successivo art. 17, comma 1, precisa che "la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di competenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto". Infine, l'art. 59, comma 2, prevede che "per adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consortili, alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 21". Con il progressivo trasferimento delle competenze alle Regioni, anche il legislatore regionale si è preoccupato di disciplinare la materia. In tal senso, la Regione Calabria ha provveduto a disciplinare la materia della bonifica con la legge n. 11 del 2003, successivamente modificata con legge n. 13 del 2017. Dopo aver catalogato dettagliatamente gli interventi di bonifica (art. 3), la legge regionale del 2003 prevede che su tutto il territorio regionale possano esserci comprensori di bonifica, ciascuno come area di operatività di un singolo consorzio destinato a realizzare le opere e l'attività di bonifica (art. 13). L'art. 17 della medesima legge regionale prescrive che i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del r.d. n. 215 del 1933. In ragione di tale iscrizione, i consorziati, divenuti consorziati-contribuenti, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui all'art. 23. L'art. 24 stabilisce che il piano di classifica individua i «benefici diretti, indiretti e potenziali», derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile. L'assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica. La legge disciplina poi in dettaglio i contributi consortili all'art. 23 che, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate con legge n. 13/17, stabiliva che il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) «per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario»; b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio. Vi erano quindi due quote del contributo consortile, la prima delle quali - quota a) - testualmente indipendente dal beneficio fondiario, mentre la seconda - quota b) - presupponente il beneficio per il consorziato. La Corte costituzionale con la sentenza 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 23, comma 1, lett. a), "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio"", ma ha precisato che, la successiva legge n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all'art. 1 ha novellato l'art. 23, comma 1 della l.r. n. 11/03, statuendo "senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore". Così delineato il quadro normativo di riferimento, è utile richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nella materia in esame. Secondo il costante orientamento della Suprema
Corte in tema di contributi di bonifica, "in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 R.D. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.." (cfr. ex multis Cass. civ. n.
20359/2021). Se, dunque, vi è un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità
l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. Cass. civ. n. 8079/2020). Il Piano di classifica è dunque, lo strumento indicato dal legislatore per individuare i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e stabilisce, nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione, i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti metodi per la determinazione dei contributi a carico dei consorziati;
attraverso di esso è possibile verificare la correttezza dell'imposizione di bonifica e comprendere in maniera chiara presenza o meno del beneficio a vantaggio delle proprietà consorziate e i criteri utilizzati per la ripartizione tra i vari immobili e degli oneri che il Consorzio sostiene annualmente.
Tanto premesso e venendo all'esame della pretesa consacrata nella cartella impugnata, deve rilevarsi che a pag. 6 della cartella nella sezione dedicata alla "Tipologia del contributo richiesto" si fa riferimento all'art. 23 comma 1 Lett. A) – L.R. 11/2003". Ora l'espresso richiamo alla quota a) del contributo consortile di cui al comma 1 dell'art. 23 rende la pretesa senz'altro illegittima proprio alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale n. 188/18. Va poi evidenziato che a pag. 7 nella sezione dedicata a "Comunicazioni dell'Ente” si dà atto che "IL CONTRIBUTO È CALCOLATO CON RIFERIMENTO
ALLE PARTICELLE CATASTALI DI CUI LEI È TITOLARE, RISULTANTI IN BANCA DATI
CONSORTILE E RICADENTI NEL COMPRENSORIO DEL SUDDETTO CONSORZIO,
APPLICANDO I CRITERI INDICATI NEL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI
ONERI CONSORTILI ADOTTATO DAL CONSORZIO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI
DELEGATI N. 11 DEL 26/06/2014 SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA STABILITE DALLA
REGIONE CALABRIA IN 16/01/2014. IL SUDDETTO PIANO DI CLASSIFICA È STATO
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 266 DEL 04/08/2015, E
SUCCESSIVAMENTE DAL CONSIGLIO REGIONALE CON DELIBERA N. 199 DEL
05/06/2017, PUBBLICATA SUL BURC N. 58 DEL 19/06/2017". Orbene, la suddetta specificazione nel fare menzione del piano di classifica non vale a legittimare la pretesa avanzata dal Consorzio RR Reggino. Ed invero, il Piano di Classifica richiamato è quello adottato dal diverso Consorzio_3 nel cui comprensorio pacificamente non ricade l'immobile in controversia che è ricompreso '
nell'ambito territoriale del Consorzio_1. Trattasi dunque di atto promanante da un ente impositore diverso dal Consorzio_1 e dunque non utilmente invocabile da quest'ultimo. Il ricorso va quindi accolto»> (così in motivazione sentenza n. 1260 del 20.2.2024 e altre).
A favore del ricorrente depone, in buona sostanza, l'argomentazione che l'Ente impositore abbia tralaticiamente dedotto a fondamento della pretesa consortile il «Piano di Classifica del
Consorzio_3. Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24 della L.R. n.11/2003 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)» ossia di un ente diverso;
e tale errore non può essere supplito dallo scarno contenuto dell'avviso;
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ER mette conto osservare con riguardo alla sua ricaduta anche sulle spese di lite che, quantunque risulti evidente la circostanza per cui entrambi i resistenti devono ritenersi responsabile della soccombenza, la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato (Cassazione sez. 6-3, n. 3105 del 06/02/2017; sez.
6-3 n. 3154 del 07/02/2017; sez. 2, n.14125 del 11/07/2016; sez. 3, n. 15390 del 13/06/2018 e sez. 6-2, n. 23459 del 10/11/2011) che tra Ente impositore e concessionario non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, onde ciascuno di essi ha la facoltà e l'onere di chiamare in giudizio il secondo, ovvero spiegare domanda di manleva nei suoi confronti, ove non intenda rispondere in proprio dell'esito della lite (cfr. Cassazione sez. unite n. 16412 del 25/07/2007 e, da ultimo, 22/11/2021 n. 36044);
ora, una siffatta domanda trasversale è stata esercitata da ER, per cui essa deve essere accolta come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014
(caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché numero delle parti), sono liquidate come da dispositivo, attestandosi sul parametro minimo dei valori tabellari, in considerazione della minima rilevanza delle questioni trattate e del valore della controversia.
Nulla per la domanda di manleva accolta.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna le parti intimate in solido dal pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in euro 220,00 oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato con distrazione ex art. 93
Cpc.; accoglie la domanda di manleva proposta da AdER e per l'effetto condanna l'intimato Consorzio a tenerla indenne da quanto abbia a corrispondere in forza della presente pronuncia,
(firmato digitalmente)