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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 3309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana, Parte_1
n. 295, presso lo studio dell'Avv. Michela Tocca, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Fiuggi, Via Prenestina, n. 80, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Fulvio Giorgilli, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, ha chiesto la Parte_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con , in data Controparte_1
08.10.2005, in Affile, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n.
2, Parte I, Anno 2005), da cui sono nate le figlie (in data 22.08.2008) e Per_1 Per_2
(in data 06.08.2011).
In particolare, il ricorrente ha chiesto l'affidamento congiunto delle figlie minori ad 2
entrambi i genitori, collocamento paritario presso entrambi i genitori, con alternanza mensile e finesettimana alternati con il genitore non collocatario, mantenimento in forma diretta delle figlie da ciascuna genitore, spese straordinarie per pari quote tra i genitori, suddivisione per pari quote tra i genitori dell'assegno unico erogato in favore delle figlie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.02.2025, si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e Controparte_1 chiedendo prevedersi l'affidamento congiunto delle figlie ad entrambi i genitori, collocamento prevalente presso la madre, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento delle figlie per l'importo mensile di
Euro 600,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori, suddivisione per pari quote tra i genitori dell'assegno unico erogato in favore delle figlie.
All'udienza del 04.02.2025, sentite le parti, espletata l'audizione delle figlie minori, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Infatti, risulta dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Tivoli del 30.01.2019, nel giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologazione del 18.02.2019.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Pertanto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Affidamento, collocamento e frequentazione delle figlie
Con riguardo alle figlie (nata in data [...]) e (nata in [...] Per_1 Per_2
06.08.2011), le prospettazioni delle parti risultano conformi nella domanda di affidamento congiunto ad entrambi i genitori.
Tale previsione risulta meritevole di condivisione, stante l'applicazione del modello di affidamento indicato dal legislatore in via preferenziale e la non emersione di profili di 3
criticità nella capacità genitoriale di entrambe le parti, tali da imporre di derogare al modello indicato.
Pertanto, deve prevedersi l'affidamento congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per le minori, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé delle stesse.
In relazione al regime di collocamento e frequentazione delle figlie minori, le prospettazioni delle parti sono risultate divergenti, avendo il ricorrente richiesto l'applicazione del modello di collocamento alternato e paritetico, con alternanza mensile tra i genitori, e avendo la resistente concluso per la conservazione dell'attuale regime di collocamento prevalente presso la madre, con previsione di ampia frequentazione del padre.
Stante la notevole incidenza del regime di collocamento e frequentazione sulla quotidianità delle figlie minori, deve essere assegnata prioritaria rilevanza a quanto dalle stesse dichiarato nell'ambito dell'espletata audizione.
A tal riguardo, la figlia ha dichiarato che “con il regime attuale mi trovo bene, Per_1 vorrei anche stare più tempo con papà. Adesso sto con papà a fine settimana alternati, dal venerdì sera (circa alle ore 20.00) fino alla domenica sera (circa alle ore 21.00).
Preferirei non aumentare i giorni durante le singole settimane con papà, perché per me sarebbe davvero scomodo dover ogni volta spostare le mie cose, anche a livello scolastico sarebbe difficile e perderei tempo.
Adesso preferirei stare un mese con papà e un mese con mamma (alternando i finesettimana comunque). Così vedrei adeguatamente entrambi i miei genitori, frequenterei di più la famiglia di papà, che adesso vedo troppo poco, per la scuola non mi cambierebbe quasi nulla, anche considerando che le case sono molto vicine.
Di questa preferenza sono sicura, sento che manterrò questa preferenza anche nel futuro, per i motivi che ho detto”.
Inoltre, nell'esprimere le proprie reazioni emotive in ordine all'applicazione dei contrapposti modelli di collocamento e frequentazione, la figlia ha evidenziato Per_1 che “se mi dicessero che il Tribunale ha disposto il collocamento paritetico, la mia reazione sarebbe di felicità, non avrei problemi per organizzarmi, preferirei iniziare il primo mese da papà.
Se mi dicessero che il Tribunale ha disposto l'attuale collocamento, la mia reazione sarebbe di restarci male, istintivamente mi arrabbierei e me la prenderei con mia madre per non aver assecondato le mie preferenze, non rispettando ciò che ci farebbe stare bene adesso”. 4
Ulteriormente, deve essere evidenziato che la minore, avente sedici anni di età e certa capacità di discernimento, ha mostrato e mantenuto nel corso dell'audizione un comportamento non verbale di sicurezza, apparendo ferma e convinta delle proprie decisioni, che ha espresso in modo ponderato e mostrando di comprenderne le conseguenze.
Sul punto, la figlia ha dichiarato che “mi trovo bene con l'attuale regime di Per_2 frequentazione, però sarei contenta di passare più tempo con papà. Vorrei passare in modo alternato un mese con mamma e un mese con papà (alternando i fine settimana).
Stare in modo alternato con i miei genitori mi darebbe la possibilità di passare adeguato tempo con mio padre, non sarebbe per me un problema dover spostare ogni volta le mie cose”.
Inoltre, nell'esprimere le proprie reazioni emotive in ordine all'applicazione dei contrapposti modelli di collocamento e frequentazione, la figlia ha evidenziato Per_2 che “se mi dicessero che il Tribunale ha disposto il collocamento paritetico, la mia reazione sarebbe di felicità, preparerei subito le mie cose per andare da papà.
Se mi dicessero che il Tribunale ha disposto l'attuale collocamento, la mia reazione non sarebbe di particolare difficoltà, mi trovo bene anche con mamma”.
Ulteriormente, deve essere evidenziato che la minore, avente tredici anni di età, ha mostrato rilevante capacità di discernimento, avendo mostrato, mediante il proprio comportamento non verbale, ponderazione nelle risposte fornite, comprendendo i vantaggi e gli svantaggi delle alternative che le sono state poste, dimostrando sicurezza, attenzione e flessibilità.
Con specifico riguardo all'individuazione dell'ambito applicativo del regime di collocamento prevalente presso un genitore e di collocamento paritario presso entrambi i genitori, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare” (Cass. 21.01.2025, n. 1486).
Nel caso di specie, la preferenza manifestata da entrambe le figlie minori, in modo netto ed evidente dalla figlia in modo sicuro ma flessibile dalla figlia , Per_1 Per_2 costituisce elemento centrale nella determinazione del regime di collocamento e frequentazione delle stesse, in considerazione dell'incidenza di tali determinazioni nella vita quotidiana delle figlie, nonché della elevata capacità di discernimento dalle stesse manifestata. 5
Inoltre, costituisce elemento rilevante la vicinanza delle abitazioni dei due genitori, facendosi riferimento all'abitazione della madre in Affile, Via Papa Pio Dodicesimo, n. 9 e all'abitazione del padre in Affile, Via Titocci, n. 10, distanti pochi minuti a piedi e finanche rispettivamente visibili dalle relative finestre.
Infine, va aggiunto che entrambi i genitori hanno manifestato certa capacità genitoriale e di accudimento delle figlie, entrambe le minori avendo rilevato in sede di audizione la positività del legame con le rispettive figure genitoriali, alle quali si sono dimostrate legate da un profondo rapporto affettivo.
Valutando gli elementi indicati, risulta dunque equilibrato prevedere l'applicazione del regime di collocamento paritario delle figlie minori presso entrambi i genitori, con alternanza mensile (partendo dal corrente mese presso il padre e successivo mese presso la madre), nelle rispettive abitazioni del padre in Affile, Via Titocci, n. 10 e della madre in Affile, Via Papa Pio Dodicesimo, n. 9.
In relazione al regime di frequentazione ordinaria con il genitore non collocatario (nel mese di collocamento presso l'altro genitore), si prevede che lo stesso veda e tenga con sé le figlie, salvo diverso accordo tra i genitori e salvaguardando la volontà e le esigenze manifestate dalle minori, nel secondo e quarto finesettimana del mese, dal venerdì alle ore 20.00, fino alla domenica alle ore 21.00.
Inoltre, risulta equilibrato prevedere che i genitori trascorrano con le figlie, salvo diverso accordo tra i genitori e salvaguardando la volontà e le esigenze manifestate dalle minori, i seguenti periodi:
- Durante il periodo estivo, per quindici giorni anche non continuativi con ciascun genitore, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno, in difetto di accordo, nel primo anno con il padre dal 01 agosto al 15 agosto e con la madre dal 16 agosto al 31 agosto, ad anni alterni;
- Durante il periodo natalizio, nel primo anno con il padre nei giorni del 24 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio e con la madre nei giorni dal 25 dicembre al 31 dicembre, ad anni alterni;
- Durante il periodo pasquale, nel primo anno con la madre nel giorno di Pasqua
e con il padre durante il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- Durante il compleanno del rispettivo genitore, per la festa del papà e per la festa della mamma, con il genitore festeggiato;
- Durante il compleanno delle minori, ad anni alterni, partendo dal primo anno con la madre.
3. Contributo al mantenimento delle figlie
Nella determinazione del contributo dei genitori al mantenimento delle figlie, occorre procedere dalla ricostruzione della rispettiva situazione economica. 6
Il ricorrente ha dichiarato di lavorare come operaio specializzato presso la società
Spadari Arredamenti S.r.l. con reddito mensile medio netto di circa Euro 1.500,00 per quattordici mensilità.
La resistente ha dichiarato di lavorare come insegnante di scuola primaria presso istituto scolastico in Roma, San Basilio, con reddito mensile medio netto di circa Euro 1.500,00 per tredici mensilità.
Sul piano delle proprietà immobiliari, entrambe le parti hanno dichiarato di essere proprietarie dell'immobile rispettivamente abitato, oltre che titolari di diritti reali su ulteriori immobili nel Comune di Affile.
Le dichiarazioni rese da entrambe le parti hanno trovato conferma nelle analitiche dichiarazioni sostitutive di atto notorio dalle medesime depositate, nonché nella documentazione reddituale e fiscale dalle stesse allegata.
Inoltre, deve essere tenuto conto del periodo di paritaria permanenza delle figlie presso ciascun genitore, con uguale ripartizione degli oneri di assistenza e cura che vi sono connessi, correlati alle esigenze e all'età delle due figlie.
Dunque, valutando le indicate circostanze, appare congruo prevedere che entrambi i genitori provvedano direttamente al mantenimento ordinario delle stesse nei rispettivi tempi di permanenza delle minori presso ciascuno di essi.
Inoltre, risulta equilibrato prevedere che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, determinate come da protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote.
In relazione alla percezione dell'assegno unico erogato in favore delle figlie minori, come congiuntamente indicato dalle parti, deve disporsi la percezione dello stesso per pari quote da parte di entrambi i genitori.
A tal fine, l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 230 del 2021 prevede espressamente che l'assegno unico spetti in parti uguali ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli, salve soltanto le previsioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, del D.Lgs.
230 del 2021.
Tali disposizioni fanno tassativo riferimento alle ipotesi dell'affidamento esclusivo dei figli minori, ovvero all'ipotesi di nomina di tutore o affidatario dei figli minori, ovvero di figli maggiorenni che presentino la domanda in sostituzione dei genitori.
Nel caso di specie, non ricorrendo alcuna delle indicate ipotesi, deve prevedersi che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori per pari quote.
4. Spese di giudizio
La materia trattata, le ragioni della decisione e il tenore delle difese giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio. 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, presso il Comune di Affile, in data 08.10.2005; Controparte_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Affile di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 2, Parte I, Anno 2005);
- Affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Per_2 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per le minori, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé delle stesse;
- Dispone il collocamento paritario delle figlie minori presso entrambi i genitori, con alternanza mensile (partendo dal corrente mese presso il padre e successivo mese presso la madre), nelle rispettive abitazioni del padre in Affile, Via
Titocci, n. 10 e della madre in Affile, Via Papa Pio Dodicesimo, n. 9;
- Determina il regime di frequentazione delle figlie minori con entrambi i genitori secondo le modalità indicate in parte motiva;
- Dispone che entrambi i genitori provvedano direttamente al mantenimento ordinario delle figlie minori nei rispettivi tempi di permanenza delle stesse presso ciascuno di essi.
- Dispone che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, determinate come indicato in parte motiva, per pari quote;
- Dispone che l'assegno unico erogato in favore delle figlie sia percepito da entrambe le parti per pari quote;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 11.02.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 3309/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana, Parte_1
n. 295, presso lo studio dell'Avv. Michela Tocca, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Fiuggi, Via Prenestina, n. 80, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Fulvio Giorgilli, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, ha chiesto la Parte_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con , in data Controparte_1
08.10.2005, in Affile, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n.
2, Parte I, Anno 2005), da cui sono nate le figlie (in data 22.08.2008) e Per_1 Per_2
(in data 06.08.2011).
In particolare, il ricorrente ha chiesto l'affidamento congiunto delle figlie minori ad 2
entrambi i genitori, collocamento paritario presso entrambi i genitori, con alternanza mensile e finesettimana alternati con il genitore non collocatario, mantenimento in forma diretta delle figlie da ciascuna genitore, spese straordinarie per pari quote tra i genitori, suddivisione per pari quote tra i genitori dell'assegno unico erogato in favore delle figlie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.02.2025, si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e Controparte_1 chiedendo prevedersi l'affidamento congiunto delle figlie ad entrambi i genitori, collocamento prevalente presso la madre, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento delle figlie per l'importo mensile di
Euro 600,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori, suddivisione per pari quote tra i genitori dell'assegno unico erogato in favore delle figlie.
All'udienza del 04.02.2025, sentite le parti, espletata l'audizione delle figlie minori, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Infatti, risulta dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Tivoli del 30.01.2019, nel giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologazione del 18.02.2019.
Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Pertanto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Affidamento, collocamento e frequentazione delle figlie
Con riguardo alle figlie (nata in data [...]) e (nata in [...] Per_1 Per_2
06.08.2011), le prospettazioni delle parti risultano conformi nella domanda di affidamento congiunto ad entrambi i genitori.
Tale previsione risulta meritevole di condivisione, stante l'applicazione del modello di affidamento indicato dal legislatore in via preferenziale e la non emersione di profili di 3
criticità nella capacità genitoriale di entrambe le parti, tali da imporre di derogare al modello indicato.
Pertanto, deve prevedersi l'affidamento congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per le minori, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé delle stesse.
In relazione al regime di collocamento e frequentazione delle figlie minori, le prospettazioni delle parti sono risultate divergenti, avendo il ricorrente richiesto l'applicazione del modello di collocamento alternato e paritetico, con alternanza mensile tra i genitori, e avendo la resistente concluso per la conservazione dell'attuale regime di collocamento prevalente presso la madre, con previsione di ampia frequentazione del padre.
Stante la notevole incidenza del regime di collocamento e frequentazione sulla quotidianità delle figlie minori, deve essere assegnata prioritaria rilevanza a quanto dalle stesse dichiarato nell'ambito dell'espletata audizione.
A tal riguardo, la figlia ha dichiarato che “con il regime attuale mi trovo bene, Per_1 vorrei anche stare più tempo con papà. Adesso sto con papà a fine settimana alternati, dal venerdì sera (circa alle ore 20.00) fino alla domenica sera (circa alle ore 21.00).
Preferirei non aumentare i giorni durante le singole settimane con papà, perché per me sarebbe davvero scomodo dover ogni volta spostare le mie cose, anche a livello scolastico sarebbe difficile e perderei tempo.
Adesso preferirei stare un mese con papà e un mese con mamma (alternando i finesettimana comunque). Così vedrei adeguatamente entrambi i miei genitori, frequenterei di più la famiglia di papà, che adesso vedo troppo poco, per la scuola non mi cambierebbe quasi nulla, anche considerando che le case sono molto vicine.
Di questa preferenza sono sicura, sento che manterrò questa preferenza anche nel futuro, per i motivi che ho detto”.
Inoltre, nell'esprimere le proprie reazioni emotive in ordine all'applicazione dei contrapposti modelli di collocamento e frequentazione, la figlia ha evidenziato Per_1 che “se mi dicessero che il Tribunale ha disposto il collocamento paritetico, la mia reazione sarebbe di felicità, non avrei problemi per organizzarmi, preferirei iniziare il primo mese da papà.
Se mi dicessero che il Tribunale ha disposto l'attuale collocamento, la mia reazione sarebbe di restarci male, istintivamente mi arrabbierei e me la prenderei con mia madre per non aver assecondato le mie preferenze, non rispettando ciò che ci farebbe stare bene adesso”. 4
Ulteriormente, deve essere evidenziato che la minore, avente sedici anni di età e certa capacità di discernimento, ha mostrato e mantenuto nel corso dell'audizione un comportamento non verbale di sicurezza, apparendo ferma e convinta delle proprie decisioni, che ha espresso in modo ponderato e mostrando di comprenderne le conseguenze.
Sul punto, la figlia ha dichiarato che “mi trovo bene con l'attuale regime di Per_2 frequentazione, però sarei contenta di passare più tempo con papà. Vorrei passare in modo alternato un mese con mamma e un mese con papà (alternando i fine settimana).
Stare in modo alternato con i miei genitori mi darebbe la possibilità di passare adeguato tempo con mio padre, non sarebbe per me un problema dover spostare ogni volta le mie cose”.
Inoltre, nell'esprimere le proprie reazioni emotive in ordine all'applicazione dei contrapposti modelli di collocamento e frequentazione, la figlia ha evidenziato Per_2 che “se mi dicessero che il Tribunale ha disposto il collocamento paritetico, la mia reazione sarebbe di felicità, preparerei subito le mie cose per andare da papà.
Se mi dicessero che il Tribunale ha disposto l'attuale collocamento, la mia reazione non sarebbe di particolare difficoltà, mi trovo bene anche con mamma”.
Ulteriormente, deve essere evidenziato che la minore, avente tredici anni di età, ha mostrato rilevante capacità di discernimento, avendo mostrato, mediante il proprio comportamento non verbale, ponderazione nelle risposte fornite, comprendendo i vantaggi e gli svantaggi delle alternative che le sono state poste, dimostrando sicurezza, attenzione e flessibilità.
Con specifico riguardo all'individuazione dell'ambito applicativo del regime di collocamento prevalente presso un genitore e di collocamento paritario presso entrambi i genitori, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale ai sensi dell'art. 337 ter c.c. è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare” (Cass. 21.01.2025, n. 1486).
Nel caso di specie, la preferenza manifestata da entrambe le figlie minori, in modo netto ed evidente dalla figlia in modo sicuro ma flessibile dalla figlia , Per_1 Per_2 costituisce elemento centrale nella determinazione del regime di collocamento e frequentazione delle stesse, in considerazione dell'incidenza di tali determinazioni nella vita quotidiana delle figlie, nonché della elevata capacità di discernimento dalle stesse manifestata. 5
Inoltre, costituisce elemento rilevante la vicinanza delle abitazioni dei due genitori, facendosi riferimento all'abitazione della madre in Affile, Via Papa Pio Dodicesimo, n. 9 e all'abitazione del padre in Affile, Via Titocci, n. 10, distanti pochi minuti a piedi e finanche rispettivamente visibili dalle relative finestre.
Infine, va aggiunto che entrambi i genitori hanno manifestato certa capacità genitoriale e di accudimento delle figlie, entrambe le minori avendo rilevato in sede di audizione la positività del legame con le rispettive figure genitoriali, alle quali si sono dimostrate legate da un profondo rapporto affettivo.
Valutando gli elementi indicati, risulta dunque equilibrato prevedere l'applicazione del regime di collocamento paritario delle figlie minori presso entrambi i genitori, con alternanza mensile (partendo dal corrente mese presso il padre e successivo mese presso la madre), nelle rispettive abitazioni del padre in Affile, Via Titocci, n. 10 e della madre in Affile, Via Papa Pio Dodicesimo, n. 9.
In relazione al regime di frequentazione ordinaria con il genitore non collocatario (nel mese di collocamento presso l'altro genitore), si prevede che lo stesso veda e tenga con sé le figlie, salvo diverso accordo tra i genitori e salvaguardando la volontà e le esigenze manifestate dalle minori, nel secondo e quarto finesettimana del mese, dal venerdì alle ore 20.00, fino alla domenica alle ore 21.00.
Inoltre, risulta equilibrato prevedere che i genitori trascorrano con le figlie, salvo diverso accordo tra i genitori e salvaguardando la volontà e le esigenze manifestate dalle minori, i seguenti periodi:
- Durante il periodo estivo, per quindici giorni anche non continuativi con ciascun genitore, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno, in difetto di accordo, nel primo anno con il padre dal 01 agosto al 15 agosto e con la madre dal 16 agosto al 31 agosto, ad anni alterni;
- Durante il periodo natalizio, nel primo anno con il padre nei giorni del 24 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio e con la madre nei giorni dal 25 dicembre al 31 dicembre, ad anni alterni;
- Durante il periodo pasquale, nel primo anno con la madre nel giorno di Pasqua
e con il padre durante il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- Durante il compleanno del rispettivo genitore, per la festa del papà e per la festa della mamma, con il genitore festeggiato;
- Durante il compleanno delle minori, ad anni alterni, partendo dal primo anno con la madre.
3. Contributo al mantenimento delle figlie
Nella determinazione del contributo dei genitori al mantenimento delle figlie, occorre procedere dalla ricostruzione della rispettiva situazione economica. 6
Il ricorrente ha dichiarato di lavorare come operaio specializzato presso la società
Spadari Arredamenti S.r.l. con reddito mensile medio netto di circa Euro 1.500,00 per quattordici mensilità.
La resistente ha dichiarato di lavorare come insegnante di scuola primaria presso istituto scolastico in Roma, San Basilio, con reddito mensile medio netto di circa Euro 1.500,00 per tredici mensilità.
Sul piano delle proprietà immobiliari, entrambe le parti hanno dichiarato di essere proprietarie dell'immobile rispettivamente abitato, oltre che titolari di diritti reali su ulteriori immobili nel Comune di Affile.
Le dichiarazioni rese da entrambe le parti hanno trovato conferma nelle analitiche dichiarazioni sostitutive di atto notorio dalle medesime depositate, nonché nella documentazione reddituale e fiscale dalle stesse allegata.
Inoltre, deve essere tenuto conto del periodo di paritaria permanenza delle figlie presso ciascun genitore, con uguale ripartizione degli oneri di assistenza e cura che vi sono connessi, correlati alle esigenze e all'età delle due figlie.
Dunque, valutando le indicate circostanze, appare congruo prevedere che entrambi i genitori provvedano direttamente al mantenimento ordinario delle stesse nei rispettivi tempi di permanenza delle minori presso ciascuno di essi.
Inoltre, risulta equilibrato prevedere che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, determinate come da protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote.
In relazione alla percezione dell'assegno unico erogato in favore delle figlie minori, come congiuntamente indicato dalle parti, deve disporsi la percezione dello stesso per pari quote da parte di entrambi i genitori.
A tal fine, l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 230 del 2021 prevede espressamente che l'assegno unico spetti in parti uguali ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli, salve soltanto le previsioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, del D.Lgs.
230 del 2021.
Tali disposizioni fanno tassativo riferimento alle ipotesi dell'affidamento esclusivo dei figli minori, ovvero all'ipotesi di nomina di tutore o affidatario dei figli minori, ovvero di figli maggiorenni che presentino la domanda in sostituzione dei genitori.
Nel caso di specie, non ricorrendo alcuna delle indicate ipotesi, deve prevedersi che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori per pari quote.
4. Spese di giudizio
La materia trattata, le ragioni della decisione e il tenore delle difese giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio. 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, presso il Comune di Affile, in data 08.10.2005; Controparte_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Affile di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, Atto
n. 2, Parte I, Anno 2005);
- Affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Per_2 congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per le minori, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé delle stesse;
- Dispone il collocamento paritario delle figlie minori presso entrambi i genitori, con alternanza mensile (partendo dal corrente mese presso il padre e successivo mese presso la madre), nelle rispettive abitazioni del padre in Affile, Via
Titocci, n. 10 e della madre in Affile, Via Papa Pio Dodicesimo, n. 9;
- Determina il regime di frequentazione delle figlie minori con entrambi i genitori secondo le modalità indicate in parte motiva;
- Dispone che entrambi i genitori provvedano direttamente al mantenimento ordinario delle figlie minori nei rispettivi tempi di permanenza delle stesse presso ciascuno di essi.
- Dispone che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, determinate come indicato in parte motiva, per pari quote;
- Dispone che l'assegno unico erogato in favore delle figlie sia percepito da entrambe le parti per pari quote;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 11.02.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai