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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/08/2025, n. 8653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8653 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA all'udienza del 27 maggio
2025 (svoltasi in “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.) in esito alla Camera di
Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1298 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2025, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, piazza del Popolo, 3, presso lo studio dell'avv. V. SANASI
D'RP che la rappresenta e difende come da procura in atti.
-PARTE OPPONENTE-
C O N T R O
, elettivamente domiciliato in Catanzaro, v. Parte_2
Milelli, 6, presso lo studio dell'avv. Ida MARTINO, che lo rappresenta e difende per procura in atti.
-PARTE OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a precetto. CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, sponeva: Parte_1
1) che il sig. , già proprio dipendente, con qualifica Parte_2
di dirigente, cessato dal servizio a seguito del licenziamento per giusta causa, avvenuto in data 28 novembre 2015, aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della medesima per il pagamento della somma complessiva di euro 126.701,01= oltre accessori e spese, a titolo di “compensi per incentivi tecnici”, spettanti per lavori svolti in costanza di rapporto;
2) che, a seguito del rigetto dell'opposizione proposta dalla società (e pur pendendo ricorso in cassazione avverso tale sentenza) la stessa provvedeva al pagamento della somma (al lordo delle ritenute fiscali) di euro 100.333,46=, corrispondente all'importo ingiunto, previa detrazione della trattenuta previdenziale ed assistenziale operata come per legge;
3) che, ritenendo indebitamente trattenuta la suddetta somma (pari ad euro
26.368,53=), il notificava atto di precetto per il pagamento della Parte_2
somma complessiva di euro 34.050,28= comprensiva di euro 7350,75= per interessi e rivalutazione al 31 ottobre 2024 e della somma di euro 331,00= per
“atto di precetto”;
-che avverso tale precetto proponeva opposizione sulla base dei Parte_1
seguenti motivi:
I) inesistenza del credito vantato da parte opposta per integrale pagamento di quanto disposto dalla sentenza;
II) in subordine, infondatezza (eventualmente parziale) della pretesa, essendo l'ex dipendente a sua volta debitore della somma di euro 30.000,00=, espressamente eccepita in compensazione;
-che, costituendosi in giudizio, il chiedeva il rigetto Parte_2
dell'opposizione rilevando:
A) mancata esecuzione integrale e corretta del titolo esecutivo;
B) infondatezza ed inammissibilità dell'eccezione di compensazione;
-che, fallita la conciliazione, dopo il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
(preceduto dal deposito di brevi note difensive scritte autorizzate), il Giudice decideva la causa in “trattazione scritta”, come da presente motivazione e pedissequo dispositivo in calce.
OSSERVA:
-che l'eccezione di non corretto adempimento del titolo esecutivo giudiziale è manifestamente infondata, in quanto, nelle cause in cui il credito discende da rapporti di lavoro subordinato, il datore può (anzi deve) versare una parte del credito ingiunto in sede previdenziale e/o fiscale e non necessariamente tutta la somma al lavoratore (tanto che il netto finale della busta “supplementare” del dicembre 2021 è stato, dopo l'esecuzione delle trattenute Irpef nonché addizionali varie e senza alcuna doglianza da parte del creditore, di euro
58.031,78=);
-che, ciò premesso in linea generale, si rileva peraltro che l'opponente non ha spiegato con la dovuta chiarezza an e, ancor più, quantum della trattenuta eseguita alla fonte;
-che, relativamente all'an debeatur, l'opponente ha richiamato, a sostegno del proprio diritto\dovere di operare la ritenuta previdenziale, le numerose disposizioni di legge, via via succedutesi (artt. 17 e 18 l. 109\94, art. 92 d.lgs.
163\06 e successive) riportandole anche testualmente;
senonché tutte tali norme prevedono che le quote percentuali spettanti, nei casi come il presente, a titolo di “incentivo per la progettazione” sono “… comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione” (sottolineatura dell'Estensore), quindi, almeno secondo legge, non degli oneri a carico del lavoratore;
-che, peraltro, richiamando giurisprudenza a suo dire costante, l'opponente afferma altresì che il diritto a percepire l'incentivo previsto dall'art. 18 l. 109\94 incontra i limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione;
-che, tuttavia, soltanto in una nota (la numero 5) del “regolamento interno 2003” si prevede che gli importi in questione debbano intendersi comprensivi sia degli oneri a carico del lavoratore sia degli oneri riflessi (IRAP e contributi previdenziali) a carico dell'Amministrazione;
-che null'altro si dice, al riguardo, nei pur numerosi regolamenti interni via via succedutisi;
-che quindi, anche ammesso (con ampi dubbi) che i regolamenti interni possano spingersi fino a disciplinare tali aspetti, non convince per nulla che la società possa operare una trattenuta previdenziale così significativa sul solo fondamento di una annotazione marginale e non meglio chiarita reperita in uno dei tanti regolamenti interni, tanto più che non si comprende minimamente su quali basi giuridiche poggi la quantificazione della percentuale da trattenersi nel
26,28% né ciò è stato chiarito in corso di causa, essendosi limitata l'opponente a produrre (per giunta solo in questa sede) il dettaglio dell'operazione, laddove nel cedolino di dicembre 2021 in cui era stata accreditata la somma dovuta
(depurata della ritenuta in questione), tale percentuale non era neppure indicata ed assolutamente nulla veniva spiegato in ordine alle ragioni della differenza tra l'importo iniziale e quello decurtato;
-che, in definitiva, anche (e soprattutto) in punto quantum manca del tutto la prova della legittimità della trattenuta alla fonte;
-che, viceversa, è fondata l'eccezione di compensazione;
-che, come afferma (senza alcuna contestazione ex adverso) il Pt_1
è stato condannato in sede penale, in primo grado, per i reati p. e Parte_2
p. dagli artt. 318, 319 e 319 quater c.p., nonché al risarcimento del danno in favore di parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio civile, Pt_1
peraltro con condanna al pagamento della somma di euro 30.000= a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva;
-che, a fronte di tale eccezione, l'opposto si limita a rilevare che, non risultando ancora depositate le motivazioni della sentenza di primo grado di condanna, egli non ha ancora potuto valutare l'eventuale impugnazione e/o richiesta di revoca della provvisionale ed altresì che tale eccezione è stata sollevata da in altri Pt_1
giudizi pendenti tra le stesse parti, nulla contestando invece (come osservato al punto precedente) in ordine ai fatti storici concernenti il processo e il suo esito
(sia pure solo di primo grado);
-che tali argomentazioni sono palesemente irrilevanti, in quanto non incidono sulla natura provvisoriamente esecutiva della provvisionale e non limitano la giuridica possibilità di validamente eccepire la compensazione (d'altronde nemmeno prospettata);
-che (considerando altresì che parte opponente, a sua volta, non contesta minimamente in punto quantum l'importo precettato) operata la compensazione, residua a favore del un importo a credito pari ad Parte_2
euro 4050,28=;
-che, da ultimo, la parziale reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per l'integrale compensazione parti delle spese del grado;
P.T.M.
-visti gli artt. 429, 442 e ss. c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-riduce l'entità del credito precettato alla somma di euro 4050,28=; -compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona del funzionario dr.ssa Prisca BOGGETTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA all'udienza del 27 maggio
2025 (svoltasi in “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.) in esito alla Camera di
Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1298 del Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2025, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, piazza del Popolo, 3, presso lo studio dell'avv. V. SANASI
D'RP che la rappresenta e difende come da procura in atti.
-PARTE OPPONENTE-
C O N T R O
, elettivamente domiciliato in Catanzaro, v. Parte_2
Milelli, 6, presso lo studio dell'avv. Ida MARTINO, che lo rappresenta e difende per procura in atti.
-PARTE OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a precetto. CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con ricorso ritualmente notificato, sponeva: Parte_1
1) che il sig. , già proprio dipendente, con qualifica Parte_2
di dirigente, cessato dal servizio a seguito del licenziamento per giusta causa, avvenuto in data 28 novembre 2015, aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della medesima per il pagamento della somma complessiva di euro 126.701,01= oltre accessori e spese, a titolo di “compensi per incentivi tecnici”, spettanti per lavori svolti in costanza di rapporto;
2) che, a seguito del rigetto dell'opposizione proposta dalla società (e pur pendendo ricorso in cassazione avverso tale sentenza) la stessa provvedeva al pagamento della somma (al lordo delle ritenute fiscali) di euro 100.333,46=, corrispondente all'importo ingiunto, previa detrazione della trattenuta previdenziale ed assistenziale operata come per legge;
3) che, ritenendo indebitamente trattenuta la suddetta somma (pari ad euro
26.368,53=), il notificava atto di precetto per il pagamento della Parte_2
somma complessiva di euro 34.050,28= comprensiva di euro 7350,75= per interessi e rivalutazione al 31 ottobre 2024 e della somma di euro 331,00= per
“atto di precetto”;
-che avverso tale precetto proponeva opposizione sulla base dei Parte_1
seguenti motivi:
I) inesistenza del credito vantato da parte opposta per integrale pagamento di quanto disposto dalla sentenza;
II) in subordine, infondatezza (eventualmente parziale) della pretesa, essendo l'ex dipendente a sua volta debitore della somma di euro 30.000,00=, espressamente eccepita in compensazione;
-che, costituendosi in giudizio, il chiedeva il rigetto Parte_2
dell'opposizione rilevando:
A) mancata esecuzione integrale e corretta del titolo esecutivo;
B) infondatezza ed inammissibilità dell'eccezione di compensazione;
-che, fallita la conciliazione, dopo il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
(preceduto dal deposito di brevi note difensive scritte autorizzate), il Giudice decideva la causa in “trattazione scritta”, come da presente motivazione e pedissequo dispositivo in calce.
OSSERVA:
-che l'eccezione di non corretto adempimento del titolo esecutivo giudiziale è manifestamente infondata, in quanto, nelle cause in cui il credito discende da rapporti di lavoro subordinato, il datore può (anzi deve) versare una parte del credito ingiunto in sede previdenziale e/o fiscale e non necessariamente tutta la somma al lavoratore (tanto che il netto finale della busta “supplementare” del dicembre 2021 è stato, dopo l'esecuzione delle trattenute Irpef nonché addizionali varie e senza alcuna doglianza da parte del creditore, di euro
58.031,78=);
-che, ciò premesso in linea generale, si rileva peraltro che l'opponente non ha spiegato con la dovuta chiarezza an e, ancor più, quantum della trattenuta eseguita alla fonte;
-che, relativamente all'an debeatur, l'opponente ha richiamato, a sostegno del proprio diritto\dovere di operare la ritenuta previdenziale, le numerose disposizioni di legge, via via succedutesi (artt. 17 e 18 l. 109\94, art. 92 d.lgs.
163\06 e successive) riportandole anche testualmente;
senonché tutte tali norme prevedono che le quote percentuali spettanti, nei casi come il presente, a titolo di “incentivo per la progettazione” sono “… comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione” (sottolineatura dell'Estensore), quindi, almeno secondo legge, non degli oneri a carico del lavoratore;
-che, peraltro, richiamando giurisprudenza a suo dire costante, l'opponente afferma altresì che il diritto a percepire l'incentivo previsto dall'art. 18 l. 109\94 incontra i limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione;
-che, tuttavia, soltanto in una nota (la numero 5) del “regolamento interno 2003” si prevede che gli importi in questione debbano intendersi comprensivi sia degli oneri a carico del lavoratore sia degli oneri riflessi (IRAP e contributi previdenziali) a carico dell'Amministrazione;
-che null'altro si dice, al riguardo, nei pur numerosi regolamenti interni via via succedutisi;
-che quindi, anche ammesso (con ampi dubbi) che i regolamenti interni possano spingersi fino a disciplinare tali aspetti, non convince per nulla che la società possa operare una trattenuta previdenziale così significativa sul solo fondamento di una annotazione marginale e non meglio chiarita reperita in uno dei tanti regolamenti interni, tanto più che non si comprende minimamente su quali basi giuridiche poggi la quantificazione della percentuale da trattenersi nel
26,28% né ciò è stato chiarito in corso di causa, essendosi limitata l'opponente a produrre (per giunta solo in questa sede) il dettaglio dell'operazione, laddove nel cedolino di dicembre 2021 in cui era stata accreditata la somma dovuta
(depurata della ritenuta in questione), tale percentuale non era neppure indicata ed assolutamente nulla veniva spiegato in ordine alle ragioni della differenza tra l'importo iniziale e quello decurtato;
-che, in definitiva, anche (e soprattutto) in punto quantum manca del tutto la prova della legittimità della trattenuta alla fonte;
-che, viceversa, è fondata l'eccezione di compensazione;
-che, come afferma (senza alcuna contestazione ex adverso) il Pt_1
è stato condannato in sede penale, in primo grado, per i reati p. e Parte_2
p. dagli artt. 318, 319 e 319 quater c.p., nonché al risarcimento del danno in favore di parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio civile, Pt_1
peraltro con condanna al pagamento della somma di euro 30.000= a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva;
-che, a fronte di tale eccezione, l'opposto si limita a rilevare che, non risultando ancora depositate le motivazioni della sentenza di primo grado di condanna, egli non ha ancora potuto valutare l'eventuale impugnazione e/o richiesta di revoca della provvisionale ed altresì che tale eccezione è stata sollevata da in altri Pt_1
giudizi pendenti tra le stesse parti, nulla contestando invece (come osservato al punto precedente) in ordine ai fatti storici concernenti il processo e il suo esito
(sia pure solo di primo grado);
-che tali argomentazioni sono palesemente irrilevanti, in quanto non incidono sulla natura provvisoriamente esecutiva della provvisionale e non limitano la giuridica possibilità di validamente eccepire la compensazione (d'altronde nemmeno prospettata);
-che (considerando altresì che parte opponente, a sua volta, non contesta minimamente in punto quantum l'importo precettato) operata la compensazione, residua a favore del un importo a credito pari ad Parte_2
euro 4050,28=;
-che, da ultimo, la parziale reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per l'integrale compensazione parti delle spese del grado;
P.T.M.
-visti gli artt. 429, 442 e ss. c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-riduce l'entità del credito precettato alla somma di euro 4050,28=; -compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona del funzionario dr.ssa Prisca BOGGETTI