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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/05/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 5173/2023, promosso con ricorso depositato in data 27.9.2023 da:
(c.f.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Battistel, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, Piazza Ancilotto n. 8;
- ricorrente - contro
(c.f. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Colaci, giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, Piazza delle
Istituzioni n. 50, Torre E;
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 25.3.2025 sulle seguenti conclusioni: Per parte ricorrente:
- pronunciarsi la sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 06.09.2020 a IA TO (TV) tra il signor cittadino italiano nato a [...] il [...] (Cod.Fisc. Parte_1
) e la RA cittadina italiana nata a [...] C.F._1 CP_1
l'8.04.1994 (Cod. Fisc. , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di C.F._2
IA TO dell'anno 2020 al n. 82 P. II serie C, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di IA
TO di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza e di curare tutti i successivi incombenti. condizioni:
1. i figli (cod. fisc. ) (cod. fisc. ) e (cod. Per_1 C.F._3 Per_2 C.F._4 Per_3
fisc. ) vengono affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, mantenendo la residenza presso C.F._5
la madre;
2. non ci si oppone alla richiesta della resistente di assegnazione della casa familiare;
3. la RA continuerà a farsi carico del 50% delle rate del mutuo fondiario acceso il 20.04.2018 con CP_1
Centromarca Banca;
4. con riferimento ai turni di responsabilità ci si associa al calendario, estivo e scolastico come proposto dalla CTU a pagina
55, con le precisazioni di cui a pagine 56 e 57, con adesione altresì alla richiesta di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di Preganziol (TV) con relazioni semestrali al Giudice, e alla prospettata ipotesi di cui a pagina 61.
5. assegno di mantenimento per i figli: anche alla luce del calendario adottato sostanzialmente paritetico, il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando mensilmente, in via anticipata entro il giorno 11 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla RA l'importo di € 450 (in ragione di € 150 a figlio - soggetto a rivalutazione annuale CP_1
ISTAT). Assegno unico universale ripartito a metà tra i genitori, come pure gli sgravi fiscali relativi ai figli.
6. Le spese straordinarie dei figli, come elencate nel “Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso”, saranno a carico del padre e della madre in pari misura, e quindi al 50% ciascuno. Con preciso riferimento alle spese di babysitter, andranno ripartite tra i genitori solo se scaturenti da esigenze di carattere lavorativo, ma solo se il genitore che ne farà uso abbia dato prova dell'effettivo turno di lavoro, di aver tempestivamente comunicato detto turno all'altro genitore e di aver riscontrato l'assenza di disponibilità del genitore e degli altri familiari. 7. La retta dell'asilo nido andrà anticipata dal genitore collocatario e beneficiario dell'attuale procedura di rimborso da parte dell' Detta spesa verrà ripartita al 50% tra i genitori solo in assenza di erogazione del contributo, comunale e/o CP_2
dell' e/o di altri enti, e per ragioni non imputabili alla RA e a fronte dell'esibizione della necessaria CP_2 CP_1
documentazione, attestante il tempestivo inoltro della relativa richiesta anche per l'anno 2024.
8. Mantenimento e affidamento del cane OL: si chiede il rigetto della domanda di “affidamento condiviso” e di contributo al mantenimento del cane di proprietà della resistente, nonché alla richiesta della medesima che l'animale debba essere accudito dal ricorrente.
Spese e competenze legali, spese generali ed accessori interamente rifusi.
Si chiede altresì il rigetto della domanda di emissione dei provvedimenti ex art.473 bis.39 cpc, perché infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 cpc, si chiede che la RA dimetta: CP_1
- copia dei turni lavorativi svolti nei mesi di giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023 e settembre 2023 e ciò al fine di verificare l'effettiva sussistenza di turni nell'orario in cui la medesima ha chiesto il rimborso delle spese di baby sitter al marito;
- si chiede altresì che esibisca i movimenti bancari relativi alla mese di ottobre 2023;
- si chiede l'esibizione della documentazione relativa alla domanda di rimborso delle rette dell'asilo nido di Per_3
relativamente alle mensilità del 2022 e del 2023.
Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. vero che durante la permanenza in Australia la coppia aveva avviato la pratica per ottenere il visto permanente, procedura non completata solo per l'inatteso arrivo della prima gravidanza;
2. vero che anche durante il lavoro stagionale del 2019 il ricorrente fuori dell'orario di lavoro (11:30 – 15:30 e 18:30
22:30) si occupava per il resto della giornata della moglie e dei figli;
3. vero che nei mesi successivi alla separazione il signor ha continuato a fare la spesa per i figli e a cucinare per Pt_1
loro anche presso l'abitazione della RA CP_1
4. vero che i turni di responsabilità dopo la separazione si sono svolti sempre presso la casa della nonna materna a Treviso;
5. vero che in occasione dei turni di responsabilità di cui al punto che precede erano presenti i nonni paterni e il ricorrente e
i familiari del medesimo;
6. vero che il signor ha pubblicato sul proprio stato di whatsapp le foto di cui ai doc. 33 e seguenti che si Persona_4
rammostrano al teste;
7. vero che la RA zia della resistente, dal mese di maggio 2023 al mese di ottobre 2023 si è Persona_5
recata almeno tre o quattro volte ogni settimana presso il luogo di lavoro del ricorrente e seguiva tra gli scaffali il ricorrente e la RA , sollevando la curiosità dei dipendenti del supermercato;
Pt_2
8. vero che la RA non ha mai frequentato prima del mese di maggio 2023 il supermercato Persona_5
Interspar di Dosson di Casier;
9. vero che lei ha versato al ricorrente somme di denaro che risultano sul conto corrente del medesimo a suo nome a titolo di contributo alle spese di casa del medesimo;
10. vero che l'autoveicolo di cui al libretto di circolazione sub doc. 51 è concesso in uso al ricorrente;
11. vero che i bambini vengono consegnati al padre senza aver fatto la doccia, con i vestiti che indossavano il turno precedente
(sgualciti e usati) e spesso con strappi evidenti, nonché con indumenti poco adeguati alle condizioni metereologiche (in ciabatte anche se fa freddo).
Si indicano come testimoni: (padre); (fratello); (nonno); Persona_6 Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
(nonna); (amico del ricorrente); (compagna); ,
[...] Testimone_4 Testimone_5 Persona_7 Per_8
tutti presso Supermercato Interspar a Dosson di Casier (TV).
[...] Persona_9
Ci si oppone alla prova testimoniale avversaria a fronte delle motivazioni già dedotte in atti che quivi si richiamano.
In denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi, con i testi già indicati a prova diretta, cui si aggiungono:
- i signori e (amici del signor in ordine alle circostanze Persona_10 Persona_11 Parte_1
dedotte ai capitoli da 1 a 35;
- il signor (c/o supermercato Interspar di Dosson di Casier TV) sul capitolo 17. Tes_6
A prova contraria si chiede l'ammissione della prova testimoniale, sui seguenti capitoli:
CP_ 1) vero che nei mesi da ottobre 2022 a marzo 2023 e hanno mantenuto contatti telefonici e personali Parte_1 pressoché quotidiani per la gestione dei figli;
2) vero che nel periodo ottobre 2022 – marzo 2023 la RA ha invitato pressoché quotidianamente a casa il CP_1
ricorrente per consentirgli di cenare insieme ai bambini e trascorrere la serata con loro, accompagnandoli a letto;
3) vero che nel periodo di cui sopra (ottobre 2022 – marzo 2023) era il signor a fare la spesa per tutta la Pt_1
famiglia quando si fermava a cena e preparava la cena per la RA e i figli;
CP_1
4) vero che le spese esposte nel documento n. 64 (che si esibisce al teste) sono state da lei sostenute e anticipate per conto del signor tra gennaio 2023 e ottobre 2023; Parte_1
5) vero che le spese esposte nel documento n. 64 (che si esibisce al teste) sono state da lei sostenute e anticipate per conto del signor tra gennaio 2023 e ottobre 2023; Parte_1
6) vero che la spesa esposta nel documento n. 65 (che si esibisce al teste) è stata da lei sostenuta e anticipata per il pagamento del bollo auto in gestione al signor che il medesimo le ha rimborsato in data 18.09.2023 come da doc. 51 Parte_1
(che si esibisce al teste);
7) vero che la spesa esposta nel documento n. 66 (che si esibisce al teste) è stata da lei sostenuta e anticipata per il pagamento di un premio assicurativo del signor che il medesimo le ha rimborsato in data 18.09.2023 come da doc. 51 Parte_1
(che si esibisce al teste);
8) vero che la spesa esposta nel documento n. 67 (che si esibisce al teste) è stata da lei sostenuta e anticipata per il pagamento dell'assicurazione intestata al signor che il medesimo le ha rimborsato in data 18.09.2023 come Parte_1
da doc. 51 (che si esibisce al teste);
9) vero che l'appartamento concesso in locazione al ricorrente, come da doc. 47 (che si esibisce al teste), è stato affittato alle condizioni riportate nel documento sub doc. 63 (che si esibisce al teste);
10) vero che il documento sub doc. 63 (che si esibisce al teste) è stato perfezionato alla data ivi riportata del 17.10.2023;
11) vero che nei colloqui tenutisi a scuola in data 08.11.2023 e in data 15.11.2023 è stato rappresentato ai genitori di
e unicamente l'andamento scolastico. Per_1 Per_2
Si indicano come testimoni, anche a prova contraria:
(padre); (fratello); (nonno); (nonna); Persona_6 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
(amico del ricorrente); (compagna); (proprietario immobile locato);
[...] Testimone_5 Persona_12 Persona_7 , e tutti presso supermercato Interspar a Dosson di Casier
[...] Persona_8 Per_9 Per_9 Tes_6
(TV), e (maestre di , e (maestre Parte_3 Parte_4 Per_1 Persona_13 Persona_14
Noah)
Per parte resistente:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra , cittadina italiana, nata a [...]_1
(TV) l'8.4.1994 (C.F. e cittadino italiano, nato a [...] il C.F._2 Parte_1
17.1.1992, (C.F. ), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IA C.F._1
TO nell'anno 2020 al n. 82 P. II serie C;
• ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di IA TO (TV) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e di curare i successivi incombenti;
• laddove ritenuti ammissibili per il rito, accertate le gravi inadempienze del sig. per i motivi Parte_1
dedotti in atto, emettere i provvedimenti di cui all'art. 473-bis 39, primo co. c.p.c. e condannare, ai sensi del secondo comma del predetto articolo, il sig. al risarcimento dei danni in favore della RA da Parte_1 CP_1
quantificarsi secondo equità;
• nel dichiarare lo scioglimento del matrimonio anzidetto, stabilire le seguenti
CONDIZIONI
“1. I figli (C.F. ) (C.F. ) e (C.F. Per_1 C.F._3 Per_2 C.F._4 Per_3
) vengono affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, mantenendo la residenza presso la C.F._5
madre;
Per_ 2. la cucciola di border collie, viene affidata congiuntamente alle parti ma collocata presso la RA ove si CP_1
Per_ trovano i figli con cui ha legato tantissimo. starà col sig. per tutto il tempo in cui questi avrà i figli con sé, Pt_1
prelevandola dalla casa famigliare ed ivi riportandola, tranne che per i turni di responsabilità infrasettimanali del padre con
i figli di cui al calendario ordinario di seguito indicati;
3. la casa coniugale, in comproprietà fra i coniugi sita in Preganziol, Via Martiri di Cefalonia n. 5, viene assegnata alla RA , la quale continuerà ad abitarvi con i tre figli;
CP_1
4. la rata del mutuo gravante sull'immobile famigliare continuerà ad esser pagata da ciascuna parte pro quota, per quanto di competenza;
5. con riferimento ai turni di responsabilità, si aderisce agli accordi assunti in sede di CTU e indicati alle pagg. da 55 a 57 della consulenza tecnica d'ufficio di data 13.6.2024 a firma del CTU incaricato dott.ssa Per_16
6. Durante il calendario ordinario, la RA nel tempo di propria spettanza, è autorizzata dal sig. CP_1 Pt_1
che ne sopporterà le spese secondo la quota stabilita per le spese straordinarie, a rivolgersi ad una baby sitter per i figli, nell'eventualità che ella sia impossibilitata a tenerli e laddove i genitori materni o la zia materna non siano a ciò disponibili nei seguenti casi e con queste modalità:
• in caso di assegnazione alla RA di turno lavorativo mattiniero: dalle 6:40 alle 09:00; CP_1
• in caso di assegnazione alla RA di turno lavorativo pomeridiano: dall'uscita da scuola dei bambini fino alle CP_1
18:30;
• in caso di assegnazione alla Signora di turno lavorativo notturno: dalle 20:30 alle 1:45. CP_1
Nonché al bisogno, con avvertimento del padre almeno 24 ore prima ed in caso di malattia dei figli almeno mezz'ora prima, dopo aver chiesto e non ottenuto la disponibilità dei nonni materni, della zia materna, del padre e dei nonni paterni.
Per_ 7. assegno di mantenimento per i figli e per il signor in via anticipata entro il giorno 05 Parte_1
di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla RA verserà a titolo di contributo al mantenimento CP_1
dei tre figli la somma mensile complessiva di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) oltre alla somma mensile di € 30,00
Per_ a titolo di contributo al mantenimento dei di somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per
legge, a decorrere dal mese di ottobre 2023;
8. Il sig. provvederà inoltre al pagamento delle spese straordinarie per i figli (tra cui spese per asilo nido di Pt_1
Per_ e per un'attività sportiva per ciascun figlio) e per nella misura del 70%, restando a carico della RA Per_3
il restante 30%, secondo le modalità e siccome individuate nel Protocollo per il processo di famiglia in uso presso il CP_1
Tribunale di Treviso, conosciuto dalle parti, così come già stabilito nelle condizioni di separazione e per quanto applicabili per la cagnolina;
13. L'assegno unico universale continuerà ad essere ripartito fra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
In ogni caso. Con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria - si insiste per l'ammissione di prova orale sulle seguenti circostanze ritenute rilevanti così come formulate a prova diretta in memoria ex art. 473bis 17 c.p.c. di data 4.1.2024, da ritenersi qui trascritte integralmente con i testi ivi indicati;
- si chiede il rigetto delle istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili perché formulate genericamente in ordine alle circostanze di tempo e luogo ciò che non permette al teste di fornire risposte utili al presente procedimento;
- nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle istanze avversarie si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.9.2023, adìva il Tribunale di Treviso al fine di Parte_1
ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con a IA TO CP_1
(TV) il 6.9.2020. Dalla loro unione nascevano nel 2017, nel 2018 e nel 2021. Per_1 Per_2 Per_3
Nei primi mesi del 2022, preso atto del venir meno dell'affectio coniugalis e divenuta oramai intollerabile la convivenza per entrambi, le parti si separavano consensualmente dinanzi il Tribunale di Treviso, alle condizioni concordate ed omologate nel decreto del Tribunale di Treviso emesso in data 21.12.2022.
In sede di divorzio il ricorrente, a modifica delle condizioni stabilite in fase di separazione, chiedeva l'affidamento dei figli , e ad entrambi i genitori in via condivisa, con residenza Per_1 Per_2 Per_3
presso la madre nella casa familiare alla stessa di assegnata, fermo restando l'obbligo della RA CP_1
a farsi carico del 50% delle rate del mutuo fondiario acceso il 20.04.2018 con Centromarca Banca.
Rispetto ai turni di responsabilità, il padre prospettava due turni suddivisi in: settimana A) dal mercoledì dall'uscita di scuola al giovedì mattina quando i figli verranno riaccompagnati a scuola e poi dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina a scuola;
settimana B) il mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina a scuola.
Chiedeva, inoltre, la possibilità di trascorrere con i figli nel periodo estivo fino a tre settimane, anche non consecutive, la regolamentazione delle festività natalizie, pasquali e delle altre festività previste dal calendario scolastico.
Quanto all'assegno di mantenimento per i figli, il ricorrente dichiarava di voler contribuire con l'importo di € 450,00 (€ 150,00 a figlio) sino a quando il Tribunale avesse accolto le richieste del ricorrente, disponendo una ripartizione paritetica dei turni, con ciò comportando l'obbligo di ciascun genitore di contribuire direttamente al mantenimento dei tre figli.
Per le spese straordinarie chiedeva la ripartizione nella misura del 50% ciascuno, anche per la retta dell'asilo nido, in assenza di erogazione del contributo, comunale e/o dell' e/o di altri enti, e/o per CP_2
ragioni non imputabili alla resistente.
Nel costituirsi, la sig.ra contestava le domande del ricorrente rispetto alle condizioni di visita dei CP_1
figli che riteneva non adeguate atteso il fatto che il sig. non disponeva di abitazione idonea ad Pt_1
ospitare tutti e tre i figli;
riteneva i bambini troppo piccoli, oltre che abituati a stare con la madre e adduceva la particolare situazione di legata al recente cambio scuola, alla separazione dei Per_1
genitori e alla presenza della nuova compagna del padre.
Rispetto al mantenimento, la RA chiedeva al Sig. di contribuire con un assegno CP_1 Pt_1
mensile dell'importo complessivo di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), di € 30,00 mensili per il cane
Per_1 OL, oltre al pagamento nella misura del 70% delle spese straordinarie sostenute per i figli e per
All'udienza presidenziale del 16/01/2024, le parti discutevano sulle condizioni di mantenimento e di visita dei figli e, non trovando una soluzione condivisa, si riportavano ai propri atti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Sciogliendo la riserva trattenuta in udienza, il Giudice con ordinanza di pari data, preso atto della mancata conciliazione delle parti e dato atto che i coniugi si erano accordati per fissare al 15 del mese la scadenza per il pagamento degli assegni di mantenimento, ritenuto non sussistere i presupposti per modificare le altre condizioni della separazione consensuale, ammetteva la ctu richiesta congiuntamente dai coniugi,
volta a valutare e descrivere le competenze genitoriali delle parti, la qualità psicologica della relazione dei figli minori con le figure genitoriali, lo stato di benessere psicologico dei figli minori e l'incidenza sullo sviluppo psicologico dei minori di fattori quali la conflittualità tra i genitori, il disconoscimento di valore genitoriale e la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati.
Chiedeva, inoltre, al CTU di proporre la formula di affidamento più idonea, di valutare la necessità di eventuali interventi di sostegno (facilitatore o coordinatore genitoriale) o dei Servizi Sociali. Chiedeva, infine, di individuare con urgenza, ove possibile, un regime di frequentazione provvisorio del padre con il terzogenito . Persona_17
Alla successiva udienza del 12.11.24, il Giudice, a modifica dei provvedimenti provvisori, disponeva che le visite dei minori fossero regolamentate come da indicato dalla ctu a pag. 55 della relazione. A scioglimento della riserva trattenuta in udienza, con successiva ordinanza del 14/11/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 20/2/25 ed assegnava i termini per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1. Dello scioglimento del matrimonio
Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, essa va accolta, stante la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898.
Emerge dagli atti, infatti, che a seguito dell'omologa della separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
2. Dell'autosufficienza economica dei coniugi
Il Tribunale prende atto che le parti non hanno formulato vicendevolmente domande di natura economica e che entrambi i coniugi risultano svolgere attività lavorativa.
3. Dell'affidamento dei minori , e e del regime di visita del padre Per_1 Per_2 Per_3
Con riguardo al migliore regime di affido per i minori , e si ritiene di dovere Per_1 Per_2 Per_3
aderire alle conclusioni del CTU e di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dei minori presso la madre, alla quale resta assegnata la casa coniugale sita a
Preganziol (TV), in Via Martiri di Cefalonia n. 5, presso la quale resta fissata la residenza dei minori.
Viene, infine, disposto il monitoraggio dei Servizi Sociali del Comune per i prossimi due Parte_5
anni, incaricando gli stessi di relazionare ogni sei mesi al Giudice. In esito alle indagini peritali, la CTU ha infatti rilevato che la coppia non è ancora riuscita a “separarsi internamente ed accedere a quello che viene chiamato divorzio psichico” e questo impedisce loro di accettare la separazione e di abbassare il conflitto.
Dal punto di vista della capacità genitoriali, il CTU ha ravvisato la capacità di entrambi i genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori, a prendersi cura dei figli, tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine.
I coniugi sono, invece, risultati carenti nel gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e a focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli, manifestando difficoltà a riconoscere ed accettare la differenza nello stile e nel modo altrui.
Tale situazione rende opportuna la scelta di predisporre il monitoraggio dei Servizi Sociali che, allo stato, costituisce l'unica garanzia di salvaguardia per i minori e per il loro sviluppo psicofisico adeguato.
La CTU ha, infatti, concluso rappresentando che la “situazione è seria ed il rischio evolutivo per questi minori non
è solo possibile ma è già in atto” e che “si debba dare fiducia a questi genitori mantenendo un affido condiviso ma non si
possa allentare l'attenzione sul Sistema”…omissis…. “L'eventuale affido dei minori al Servizio, in caso di mancata
collaborazione di uno dei due, è l'unica garanzia di salvaguardia per i minori e per il loro sviluppo psicofisico adeguato.”
Per tali motivi, il Collegio ritiene opportuno disporre il monitoraggio del nucleo familiare per i prossimi due anni da parte del Servizio Sociale del Comune di Preganziol che sarà tenuto a relazionare al Giudice
ogni 6 mesi;
in caso di sospensione del percorso di uno dei due genitori, o nel caso in cui un genitore ritirasse la disponibilità a far seguire , al momento l'unico figlio preso in carico, verrà valutato Per_1
l'affidamento dei minori allo stesso Servizio al fine di tutelarne la salute mentale.
I genitori, peraltro, in sede di CTU, hanno concordemente aderito all'opportunità di attribuire ai Servizi sociali il monitoraggio del nucleo familiare.
Per quanto riguarda le modalità di visita dei figli da parte del signor , anche in esito agli accordi Pt_1
tra le parti, il Collegio ritiene opportuno adottare il calendario predisposto in sede di CTU, con le seguenti modalità:
Calendario: Periodo estivo
Lun Mar Merc Giov Ven Sab dom
1 sett. M M P+n P+n M M M
2 sett. M M P+n M P+n P+n P+n*
* la madre andrà a prendere alle 20 fino al compimento dei tre anni di età. Per_3
Periodo scolastico
Lun Mar Merc Giov Ven Sab dom
1 sett. M M P+n M P+n P/M dalle M 14
2 sett. M M P+n P+n M M/P dalle P+n 12.30+n
Il sabato mattina della settimana 2 il padre, o una persona di sua fiducia, andrà a prendere i figli a casa della madre e li riporterà a scuola il lunedì mattina.
Qualora i minori (o un minore) stessero male durante l'orario scolastico o si svegliassero al mattino già ammalati, o nel caso di chiusura delle scuole, scioperi etc…, se ne occuperà il genitore che li avrà con sé al pomeriggio.
Vacanze Natale: seguendo il calendario scolastico il periodo di vacanza verrà suddiviso a metà dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi. Nel 2024, e tutti gli anni pari, i figli staranno con la madre dal 23/12 ore
12.30 al 31 mattina ore 12.30, e con il padre dal 31 mattina ore 12.30 al rientro a scuola. Il 25/12 i figli staranno con il padre dalle 16 alle 20. Gli anni dispari si invertirà la turnazione.
Vacanze Pasqua: nel 2025, e tutti gli anni dispari, i figli staranno con il padre dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua e con la madre il giovedì, il lunedì di pasquetta e il martedì. Il passaggio avverrà alle ore 9 del mattino. Negli anni pari si invertirà la turnazione.
Vacanze estive: ciascun genitore potrà godere di tre settimane non consecutive (due più una o tutte disgiunte) Quest'anno il padre avrà i figli dal 10-16/6, 29/7 al 4/8 e dal 12 al 18/8 padre. La madre dal
1-7/7 dal 19/8 al 1/09. I genitori trascorreranno le vacanze in zone limitrofe per cui l'altro genitore andrà
a trovare i figli a metà settimana nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 21 da comunicare il venerdì precedente. Tale assetto di visite infrasettimanali si manterrà fino al compimento dei 5 anni di . Per_3
Il periodo di vacanza sarà da comunicare entro il 30/4. In caso di sovrapposizione di date, la priorità di scelta sarà ad anni alterni. Nel 2025 la priorità sarà del padre.
Dopo i periodi di vacanze lunghe, si riprenderà il calendario ordinario a partire dalla settimana il cui il week end è del genitore con cui i figli non hanno trascorso l'ultimo periodo di vacanze.
Festività nazionali infrasettimanali. Si seguirà il calendario ordinario a partire dalle ore 9 del mattino.
Telefonata/videochiamata: avverrà solo nei giorni in cui i genitori non hanno alcun contatto con i bambini, non le giornate di passaggio. Deve essere garantito un clima tranquillo.
Documenti: i genitori concordano per il rilascio della C.I. valida per l'espatrio; nei periodi di vacanza i documenti passeranno al genitore che ha con sé i figli.
Compleanni dei bambini: chi non ha i figli con sé quella giornata trascorrerà un tempo dalle 16.30 alle
18.30 per fare gli auguri al festeggiato.
Festa della mamma e festa del papà e compleanni dei genitori: ciascun genitore, trascorrerà 2 ore con i figli nel proprio giorno di festa dalle 16.30 alle 18.30.
Sacramenti: entrambi i genitori parteciperanno alla funzione religiosa seduti vicino, la madre festeggerà il giorno del Sacramento, il padre festeggerà in un secondo momento.
Occasioni speciali: ciascun genitore, nel corso dell'anno, avrà 3 occasioni in cui tenere i figli con sé per occasioni particolari (matrimoni, compleanni, Cresime, Comunioni ecc. di parenti ed amici). Non vi sarà recupero ma verrà compensato con le occasioni dell'altro. Preleverà i figli dalle 9 del mattino fino alla mattina successiva.
In caso di spostamento: il genitore deve comunicare sempre quando pernotta fuori casa con i figli anche se si tratta dei week end. Il genitore deve sempre comunicare dove si reca, con quale mezzo di trasporto, in quali date, ed avvisare all'arrivo a destinazione. Il genitore deve avvisare anche nel caso in cui i minori restino a dormire da amici o parenti.
Salute: Nessuno dei due genitori potrà far fare visite senza aver consultato l'altro e, in caso di disaccordo, sarà dirimente il parere del pediatra. In assenza di accordo sul nominativo di uno specialista presso cui far fare un'eventuale visita che il medico riterrà necessaria o opportuna, si chiederà consiglio allo stesso pediatra. L'altro genitore va avvisato sempre anche in caso di visite dal pediatra, siano queste già previste sia estemporanee. Il genitore deve avvisare l'altro dell'intenzione di prendere un appuntamento e del motivo, successivamente deve comunicare tempestivamente il giorno e l'ora stabilita per la visita. Se uno dei due fosse assente alla visita, il genitore dovrà inviarne l'esito.
4. Del contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei minori
Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli.
Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
La sig.ra chiede un aumento del contributo mensile attualmente determinato in via provvisoria a CP_1
carico del padre in euro 900,00 complessivi, rappresentando aumentate esigenze dei figli “in ragione dell'età”, un peggioramento della condizione economica della madre “per effetto dei maggiori costi sostenuti”,
miglioramento della situazione economica del padre per effetto di un'eredità e del cambio di livello lavorativo.
In realtà, dall'epoca della separazione sono trascorsi soli due anni, pochi per giustificare la presenza di maggiori esigenze dei minori, mentre non sono stati attestati dalla resistente maggiori costi dalla stessa sostenuti. Quanto all'eccepito miglioramento della situazione economica del padre per effetto di un'eredità e del cambio di livello lavorativo, il ricorrente ha attestato che alla dedotta promozione lavorativa non sono seguiti significativi aumenti di stipendio, così come il sig. ha attestato di Pt_1
non avere ricevuto alcuna patrimonialità a seguito della morte della madre, alla cui successione è stato chiamato, unitamente al padre e al fratello: la procedura, attualmente, non è stata ancora definita. La situazione reddituale delle parti è, dunque, sostanzialmente allineata.
Tutto ciò premesso, il Collegio stima equo e congruo, rispetto ai redditi delle parti, porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla RA la somma complessiva di euro 600,00 Pt_1 CP_1
(euro 200,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Per quanto attiene alle spese straordinarie sostenute per i minori, esse saranno suddivise in ragione del
50% a carico del padre e del 50% a carico della madre. Per la loro individuazione e regolamentazione, si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso. L'assegno unico universale continuerà ad essere ripartito al 50% tra i genitori.
La domanda di contributo al mantenimento del cane dovrà invece essere dichiarata inammissibile, non rientrando nell'oggetto del presente procedimento, volto alla definizione dello status coniugale e del regime di affidamento e mantenimento della prole.
5. Dell'ammonimento al padre
La ricorrente chiedeva al Tribunale, per il caso risultassero accertate le gravi inadempienze del sig.
[...]
rispetto al corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della Parte_1
responsabilità genitoriale, di emettere i provvedimenti di cui all'art. 473-bis 39, primo co. c.p.c. e di condannare, ai sensi del secondo comma del predetto articolo, il sig. al Pt_1 Parte_1
risarcimento dei danni in favore della RA da quantificarsi secondo equità. CP_1
Nel caso di specie, ritenuto che, alla stregua di quanto emerso dall'audizione delle parti, oltre che dalla
CTU, permanga una elevata conflittualità tra i genitori che si è riverberata, inevitabilmente nel rapporto di ciascuno di essi con i figli, con pregiudizio per la relazione con la madre, anche in ragione della mancata osservanza, da parte del padre, del regime di frequentazione stabilito in via provvisoria dal Tribunale, ritiene questo Collegio che occorra ammonire il sig. ai sensi dell'art. 473 bis 39 Parte_1
c.p.c., a non ostacolare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e, dunque, rispettare il calendario degli incontri stabiliti, uniformandosi a tutte le prescrizioni emanate.
6. Delle spese di lite e ctu
Le spese di lite e di ctu compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 6/09/2020 tra , CP_1
nata a [...] l'[...] (c.f. e C.F._2 Parte_1
nato a [...] il [...], (c.f. , trascritto nel Registro degli Atti di
[...] C.F._1
Matrimonio del Comune di IA TO nell'anno 2020 al n. 82, Parte II, Serie C.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di IA TO (TV) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e di curare i successivi incombenti
2) affida i minori , e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 Per_3
prevalente presso la madre alla quale resta assegnata la casa coniugale sita a Preganziol (TV), in Via Martiri di Cefalonia n. 5, presso la quale resta fissata la residenza dei minori;
3) incarica i Servizi Sociali del Comune di Preganziol di effettuare, per prossimi due anni, un monitoraggio sul nucleo familiare, incaricando gli stessi di relazionare ogni sei mesi al Giudice;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, secondo le modalità previste in ctu, nei tempi e con le modalità meglio descritte in narrativa;
5) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra la somma Parte_1 CP_1
mensile complessiva di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei minori, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
6) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie in favore dei figli, per la cui individuazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso;
7) ammonisce il sig. , ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 c.p.c., a non ostacolare il Parte_1
corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
8) Dichiara inammissibile la domanda di affidamento e mantenimento del cane OL;
9) spese di lite e CTU compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Preganziol.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25..2025
Il Presidente
dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 5173/2023, promosso con ricorso depositato in data 27.9.2023 da:
(c.f.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Battistel, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, Piazza Ancilotto n. 8;
- ricorrente - contro
(c.f. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Colaci, giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, Piazza delle
Istituzioni n. 50, Torre E;
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 25.3.2025 sulle seguenti conclusioni: Per parte ricorrente:
- pronunciarsi la sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 06.09.2020 a IA TO (TV) tra il signor cittadino italiano nato a [...] il [...] (Cod.Fisc. Parte_1
) e la RA cittadina italiana nata a [...] C.F._1 CP_1
l'8.04.1994 (Cod. Fisc. , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di C.F._2
IA TO dell'anno 2020 al n. 82 P. II serie C, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di IA
TO di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza e di curare tutti i successivi incombenti. condizioni:
1. i figli (cod. fisc. ) (cod. fisc. ) e (cod. Per_1 C.F._3 Per_2 C.F._4 Per_3
fisc. ) vengono affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, mantenendo la residenza presso C.F._5
la madre;
2. non ci si oppone alla richiesta della resistente di assegnazione della casa familiare;
3. la RA continuerà a farsi carico del 50% delle rate del mutuo fondiario acceso il 20.04.2018 con CP_1
Centromarca Banca;
4. con riferimento ai turni di responsabilità ci si associa al calendario, estivo e scolastico come proposto dalla CTU a pagina
55, con le precisazioni di cui a pagine 56 e 57, con adesione altresì alla richiesta di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di Preganziol (TV) con relazioni semestrali al Giudice, e alla prospettata ipotesi di cui a pagina 61.
5. assegno di mantenimento per i figli: anche alla luce del calendario adottato sostanzialmente paritetico, il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando mensilmente, in via anticipata entro il giorno 11 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla RA l'importo di € 450 (in ragione di € 150 a figlio - soggetto a rivalutazione annuale CP_1
ISTAT). Assegno unico universale ripartito a metà tra i genitori, come pure gli sgravi fiscali relativi ai figli.
6. Le spese straordinarie dei figli, come elencate nel “Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso”, saranno a carico del padre e della madre in pari misura, e quindi al 50% ciascuno. Con preciso riferimento alle spese di babysitter, andranno ripartite tra i genitori solo se scaturenti da esigenze di carattere lavorativo, ma solo se il genitore che ne farà uso abbia dato prova dell'effettivo turno di lavoro, di aver tempestivamente comunicato detto turno all'altro genitore e di aver riscontrato l'assenza di disponibilità del genitore e degli altri familiari. 7. La retta dell'asilo nido andrà anticipata dal genitore collocatario e beneficiario dell'attuale procedura di rimborso da parte dell' Detta spesa verrà ripartita al 50% tra i genitori solo in assenza di erogazione del contributo, comunale e/o CP_2
dell' e/o di altri enti, e per ragioni non imputabili alla RA e a fronte dell'esibizione della necessaria CP_2 CP_1
documentazione, attestante il tempestivo inoltro della relativa richiesta anche per l'anno 2024.
8. Mantenimento e affidamento del cane OL: si chiede il rigetto della domanda di “affidamento condiviso” e di contributo al mantenimento del cane di proprietà della resistente, nonché alla richiesta della medesima che l'animale debba essere accudito dal ricorrente.
Spese e competenze legali, spese generali ed accessori interamente rifusi.
Si chiede altresì il rigetto della domanda di emissione dei provvedimenti ex art.473 bis.39 cpc, perché infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 cpc, si chiede che la RA dimetta: CP_1
- copia dei turni lavorativi svolti nei mesi di giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023 e settembre 2023 e ciò al fine di verificare l'effettiva sussistenza di turni nell'orario in cui la medesima ha chiesto il rimborso delle spese di baby sitter al marito;
- si chiede altresì che esibisca i movimenti bancari relativi alla mese di ottobre 2023;
- si chiede l'esibizione della documentazione relativa alla domanda di rimborso delle rette dell'asilo nido di Per_3
relativamente alle mensilità del 2022 e del 2023.
Si chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. vero che durante la permanenza in Australia la coppia aveva avviato la pratica per ottenere il visto permanente, procedura non completata solo per l'inatteso arrivo della prima gravidanza;
2. vero che anche durante il lavoro stagionale del 2019 il ricorrente fuori dell'orario di lavoro (11:30 – 15:30 e 18:30
22:30) si occupava per il resto della giornata della moglie e dei figli;
3. vero che nei mesi successivi alla separazione il signor ha continuato a fare la spesa per i figli e a cucinare per Pt_1
loro anche presso l'abitazione della RA CP_1
4. vero che i turni di responsabilità dopo la separazione si sono svolti sempre presso la casa della nonna materna a Treviso;
5. vero che in occasione dei turni di responsabilità di cui al punto che precede erano presenti i nonni paterni e il ricorrente e
i familiari del medesimo;
6. vero che il signor ha pubblicato sul proprio stato di whatsapp le foto di cui ai doc. 33 e seguenti che si Persona_4
rammostrano al teste;
7. vero che la RA zia della resistente, dal mese di maggio 2023 al mese di ottobre 2023 si è Persona_5
recata almeno tre o quattro volte ogni settimana presso il luogo di lavoro del ricorrente e seguiva tra gli scaffali il ricorrente e la RA , sollevando la curiosità dei dipendenti del supermercato;
Pt_2
8. vero che la RA non ha mai frequentato prima del mese di maggio 2023 il supermercato Persona_5
Interspar di Dosson di Casier;
9. vero che lei ha versato al ricorrente somme di denaro che risultano sul conto corrente del medesimo a suo nome a titolo di contributo alle spese di casa del medesimo;
10. vero che l'autoveicolo di cui al libretto di circolazione sub doc. 51 è concesso in uso al ricorrente;
11. vero che i bambini vengono consegnati al padre senza aver fatto la doccia, con i vestiti che indossavano il turno precedente
(sgualciti e usati) e spesso con strappi evidenti, nonché con indumenti poco adeguati alle condizioni metereologiche (in ciabatte anche se fa freddo).
Si indicano come testimoni: (padre); (fratello); (nonno); Persona_6 Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
(nonna); (amico del ricorrente); (compagna); ,
[...] Testimone_4 Testimone_5 Persona_7 Per_8
tutti presso Supermercato Interspar a Dosson di Casier (TV).
[...] Persona_9
Ci si oppone alla prova testimoniale avversaria a fronte delle motivazioni già dedotte in atti che quivi si richiamano.
In denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi, con i testi già indicati a prova diretta, cui si aggiungono:
- i signori e (amici del signor in ordine alle circostanze Persona_10 Persona_11 Parte_1
dedotte ai capitoli da 1 a 35;
- il signor (c/o supermercato Interspar di Dosson di Casier TV) sul capitolo 17. Tes_6
A prova contraria si chiede l'ammissione della prova testimoniale, sui seguenti capitoli:
CP_ 1) vero che nei mesi da ottobre 2022 a marzo 2023 e hanno mantenuto contatti telefonici e personali Parte_1 pressoché quotidiani per la gestione dei figli;
2) vero che nel periodo ottobre 2022 – marzo 2023 la RA ha invitato pressoché quotidianamente a casa il CP_1
ricorrente per consentirgli di cenare insieme ai bambini e trascorrere la serata con loro, accompagnandoli a letto;
3) vero che nel periodo di cui sopra (ottobre 2022 – marzo 2023) era il signor a fare la spesa per tutta la Pt_1
famiglia quando si fermava a cena e preparava la cena per la RA e i figli;
CP_1
4) vero che le spese esposte nel documento n. 64 (che si esibisce al teste) sono state da lei sostenute e anticipate per conto del signor tra gennaio 2023 e ottobre 2023; Parte_1
5) vero che le spese esposte nel documento n. 64 (che si esibisce al teste) sono state da lei sostenute e anticipate per conto del signor tra gennaio 2023 e ottobre 2023; Parte_1
6) vero che la spesa esposta nel documento n. 65 (che si esibisce al teste) è stata da lei sostenuta e anticipata per il pagamento del bollo auto in gestione al signor che il medesimo le ha rimborsato in data 18.09.2023 come da doc. 51 Parte_1
(che si esibisce al teste);
7) vero che la spesa esposta nel documento n. 66 (che si esibisce al teste) è stata da lei sostenuta e anticipata per il pagamento di un premio assicurativo del signor che il medesimo le ha rimborsato in data 18.09.2023 come da doc. 51 Parte_1
(che si esibisce al teste);
8) vero che la spesa esposta nel documento n. 67 (che si esibisce al teste) è stata da lei sostenuta e anticipata per il pagamento dell'assicurazione intestata al signor che il medesimo le ha rimborsato in data 18.09.2023 come Parte_1
da doc. 51 (che si esibisce al teste);
9) vero che l'appartamento concesso in locazione al ricorrente, come da doc. 47 (che si esibisce al teste), è stato affittato alle condizioni riportate nel documento sub doc. 63 (che si esibisce al teste);
10) vero che il documento sub doc. 63 (che si esibisce al teste) è stato perfezionato alla data ivi riportata del 17.10.2023;
11) vero che nei colloqui tenutisi a scuola in data 08.11.2023 e in data 15.11.2023 è stato rappresentato ai genitori di
e unicamente l'andamento scolastico. Per_1 Per_2
Si indicano come testimoni, anche a prova contraria:
(padre); (fratello); (nonno); (nonna); Persona_6 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
(amico del ricorrente); (compagna); (proprietario immobile locato);
[...] Testimone_5 Persona_12 Persona_7 , e tutti presso supermercato Interspar a Dosson di Casier
[...] Persona_8 Per_9 Per_9 Tes_6
(TV), e (maestre di , e (maestre Parte_3 Parte_4 Per_1 Persona_13 Persona_14
Noah)
Per parte resistente:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra , cittadina italiana, nata a [...]_1
(TV) l'8.4.1994 (C.F. e cittadino italiano, nato a [...] il C.F._2 Parte_1
17.1.1992, (C.F. ), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di IA C.F._1
TO nell'anno 2020 al n. 82 P. II serie C;
• ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di IA TO (TV) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e di curare i successivi incombenti;
• laddove ritenuti ammissibili per il rito, accertate le gravi inadempienze del sig. per i motivi Parte_1
dedotti in atto, emettere i provvedimenti di cui all'art. 473-bis 39, primo co. c.p.c. e condannare, ai sensi del secondo comma del predetto articolo, il sig. al risarcimento dei danni in favore della RA da Parte_1 CP_1
quantificarsi secondo equità;
• nel dichiarare lo scioglimento del matrimonio anzidetto, stabilire le seguenti
CONDIZIONI
“1. I figli (C.F. ) (C.F. ) e (C.F. Per_1 C.F._3 Per_2 C.F._4 Per_3
) vengono affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, mantenendo la residenza presso la C.F._5
madre;
Per_ 2. la cucciola di border collie, viene affidata congiuntamente alle parti ma collocata presso la RA ove si CP_1
Per_ trovano i figli con cui ha legato tantissimo. starà col sig. per tutto il tempo in cui questi avrà i figli con sé, Pt_1
prelevandola dalla casa famigliare ed ivi riportandola, tranne che per i turni di responsabilità infrasettimanali del padre con
i figli di cui al calendario ordinario di seguito indicati;
3. la casa coniugale, in comproprietà fra i coniugi sita in Preganziol, Via Martiri di Cefalonia n. 5, viene assegnata alla RA , la quale continuerà ad abitarvi con i tre figli;
CP_1
4. la rata del mutuo gravante sull'immobile famigliare continuerà ad esser pagata da ciascuna parte pro quota, per quanto di competenza;
5. con riferimento ai turni di responsabilità, si aderisce agli accordi assunti in sede di CTU e indicati alle pagg. da 55 a 57 della consulenza tecnica d'ufficio di data 13.6.2024 a firma del CTU incaricato dott.ssa Per_16
6. Durante il calendario ordinario, la RA nel tempo di propria spettanza, è autorizzata dal sig. CP_1 Pt_1
che ne sopporterà le spese secondo la quota stabilita per le spese straordinarie, a rivolgersi ad una baby sitter per i figli, nell'eventualità che ella sia impossibilitata a tenerli e laddove i genitori materni o la zia materna non siano a ciò disponibili nei seguenti casi e con queste modalità:
• in caso di assegnazione alla RA di turno lavorativo mattiniero: dalle 6:40 alle 09:00; CP_1
• in caso di assegnazione alla RA di turno lavorativo pomeridiano: dall'uscita da scuola dei bambini fino alle CP_1
18:30;
• in caso di assegnazione alla Signora di turno lavorativo notturno: dalle 20:30 alle 1:45. CP_1
Nonché al bisogno, con avvertimento del padre almeno 24 ore prima ed in caso di malattia dei figli almeno mezz'ora prima, dopo aver chiesto e non ottenuto la disponibilità dei nonni materni, della zia materna, del padre e dei nonni paterni.
Per_ 7. assegno di mantenimento per i figli e per il signor in via anticipata entro il giorno 05 Parte_1
di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla RA verserà a titolo di contributo al mantenimento CP_1
dei tre figli la somma mensile complessiva di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) oltre alla somma mensile di € 30,00
Per_ a titolo di contributo al mantenimento dei di somme da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per
legge, a decorrere dal mese di ottobre 2023;
8. Il sig. provvederà inoltre al pagamento delle spese straordinarie per i figli (tra cui spese per asilo nido di Pt_1
Per_ e per un'attività sportiva per ciascun figlio) e per nella misura del 70%, restando a carico della RA Per_3
il restante 30%, secondo le modalità e siccome individuate nel Protocollo per il processo di famiglia in uso presso il CP_1
Tribunale di Treviso, conosciuto dalle parti, così come già stabilito nelle condizioni di separazione e per quanto applicabili per la cagnolina;
13. L'assegno unico universale continuerà ad essere ripartito fra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
In ogni caso. Con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria - si insiste per l'ammissione di prova orale sulle seguenti circostanze ritenute rilevanti così come formulate a prova diretta in memoria ex art. 473bis 17 c.p.c. di data 4.1.2024, da ritenersi qui trascritte integralmente con i testi ivi indicati;
- si chiede il rigetto delle istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili perché formulate genericamente in ordine alle circostanze di tempo e luogo ciò che non permette al teste di fornire risposte utili al presente procedimento;
- nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle istanze avversarie si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.9.2023, adìva il Tribunale di Treviso al fine di Parte_1
ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con a IA TO CP_1
(TV) il 6.9.2020. Dalla loro unione nascevano nel 2017, nel 2018 e nel 2021. Per_1 Per_2 Per_3
Nei primi mesi del 2022, preso atto del venir meno dell'affectio coniugalis e divenuta oramai intollerabile la convivenza per entrambi, le parti si separavano consensualmente dinanzi il Tribunale di Treviso, alle condizioni concordate ed omologate nel decreto del Tribunale di Treviso emesso in data 21.12.2022.
In sede di divorzio il ricorrente, a modifica delle condizioni stabilite in fase di separazione, chiedeva l'affidamento dei figli , e ad entrambi i genitori in via condivisa, con residenza Per_1 Per_2 Per_3
presso la madre nella casa familiare alla stessa di assegnata, fermo restando l'obbligo della RA CP_1
a farsi carico del 50% delle rate del mutuo fondiario acceso il 20.04.2018 con Centromarca Banca.
Rispetto ai turni di responsabilità, il padre prospettava due turni suddivisi in: settimana A) dal mercoledì dall'uscita di scuola al giovedì mattina quando i figli verranno riaccompagnati a scuola e poi dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina a scuola;
settimana B) il mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina a scuola.
Chiedeva, inoltre, la possibilità di trascorrere con i figli nel periodo estivo fino a tre settimane, anche non consecutive, la regolamentazione delle festività natalizie, pasquali e delle altre festività previste dal calendario scolastico.
Quanto all'assegno di mantenimento per i figli, il ricorrente dichiarava di voler contribuire con l'importo di € 450,00 (€ 150,00 a figlio) sino a quando il Tribunale avesse accolto le richieste del ricorrente, disponendo una ripartizione paritetica dei turni, con ciò comportando l'obbligo di ciascun genitore di contribuire direttamente al mantenimento dei tre figli.
Per le spese straordinarie chiedeva la ripartizione nella misura del 50% ciascuno, anche per la retta dell'asilo nido, in assenza di erogazione del contributo, comunale e/o dell' e/o di altri enti, e/o per CP_2
ragioni non imputabili alla resistente.
Nel costituirsi, la sig.ra contestava le domande del ricorrente rispetto alle condizioni di visita dei CP_1
figli che riteneva non adeguate atteso il fatto che il sig. non disponeva di abitazione idonea ad Pt_1
ospitare tutti e tre i figli;
riteneva i bambini troppo piccoli, oltre che abituati a stare con la madre e adduceva la particolare situazione di legata al recente cambio scuola, alla separazione dei Per_1
genitori e alla presenza della nuova compagna del padre.
Rispetto al mantenimento, la RA chiedeva al Sig. di contribuire con un assegno CP_1 Pt_1
mensile dell'importo complessivo di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), di € 30,00 mensili per il cane
Per_1 OL, oltre al pagamento nella misura del 70% delle spese straordinarie sostenute per i figli e per
All'udienza presidenziale del 16/01/2024, le parti discutevano sulle condizioni di mantenimento e di visita dei figli e, non trovando una soluzione condivisa, si riportavano ai propri atti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Sciogliendo la riserva trattenuta in udienza, il Giudice con ordinanza di pari data, preso atto della mancata conciliazione delle parti e dato atto che i coniugi si erano accordati per fissare al 15 del mese la scadenza per il pagamento degli assegni di mantenimento, ritenuto non sussistere i presupposti per modificare le altre condizioni della separazione consensuale, ammetteva la ctu richiesta congiuntamente dai coniugi,
volta a valutare e descrivere le competenze genitoriali delle parti, la qualità psicologica della relazione dei figli minori con le figure genitoriali, lo stato di benessere psicologico dei figli minori e l'incidenza sullo sviluppo psicologico dei minori di fattori quali la conflittualità tra i genitori, il disconoscimento di valore genitoriale e la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati.
Chiedeva, inoltre, al CTU di proporre la formula di affidamento più idonea, di valutare la necessità di eventuali interventi di sostegno (facilitatore o coordinatore genitoriale) o dei Servizi Sociali. Chiedeva, infine, di individuare con urgenza, ove possibile, un regime di frequentazione provvisorio del padre con il terzogenito . Persona_17
Alla successiva udienza del 12.11.24, il Giudice, a modifica dei provvedimenti provvisori, disponeva che le visite dei minori fossero regolamentate come da indicato dalla ctu a pag. 55 della relazione. A scioglimento della riserva trattenuta in udienza, con successiva ordinanza del 14/11/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione al 20/2/25 ed assegnava i termini per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1. Dello scioglimento del matrimonio
Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, essa va accolta, stante la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898.
Emerge dagli atti, infatti, che a seguito dell'omologa della separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
2. Dell'autosufficienza economica dei coniugi
Il Tribunale prende atto che le parti non hanno formulato vicendevolmente domande di natura economica e che entrambi i coniugi risultano svolgere attività lavorativa.
3. Dell'affidamento dei minori , e e del regime di visita del padre Per_1 Per_2 Per_3
Con riguardo al migliore regime di affido per i minori , e si ritiene di dovere Per_1 Per_2 Per_3
aderire alle conclusioni del CTU e di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dei minori presso la madre, alla quale resta assegnata la casa coniugale sita a
Preganziol (TV), in Via Martiri di Cefalonia n. 5, presso la quale resta fissata la residenza dei minori.
Viene, infine, disposto il monitoraggio dei Servizi Sociali del Comune per i prossimi due Parte_5
anni, incaricando gli stessi di relazionare ogni sei mesi al Giudice. In esito alle indagini peritali, la CTU ha infatti rilevato che la coppia non è ancora riuscita a “separarsi internamente ed accedere a quello che viene chiamato divorzio psichico” e questo impedisce loro di accettare la separazione e di abbassare il conflitto.
Dal punto di vista della capacità genitoriali, il CTU ha ravvisato la capacità di entrambi i genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori, a prendersi cura dei figli, tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine.
I coniugi sono, invece, risultati carenti nel gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e a focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli, manifestando difficoltà a riconoscere ed accettare la differenza nello stile e nel modo altrui.
Tale situazione rende opportuna la scelta di predisporre il monitoraggio dei Servizi Sociali che, allo stato, costituisce l'unica garanzia di salvaguardia per i minori e per il loro sviluppo psicofisico adeguato.
La CTU ha, infatti, concluso rappresentando che la “situazione è seria ed il rischio evolutivo per questi minori non
è solo possibile ma è già in atto” e che “si debba dare fiducia a questi genitori mantenendo un affido condiviso ma non si
possa allentare l'attenzione sul Sistema”…omissis…. “L'eventuale affido dei minori al Servizio, in caso di mancata
collaborazione di uno dei due, è l'unica garanzia di salvaguardia per i minori e per il loro sviluppo psicofisico adeguato.”
Per tali motivi, il Collegio ritiene opportuno disporre il monitoraggio del nucleo familiare per i prossimi due anni da parte del Servizio Sociale del Comune di Preganziol che sarà tenuto a relazionare al Giudice
ogni 6 mesi;
in caso di sospensione del percorso di uno dei due genitori, o nel caso in cui un genitore ritirasse la disponibilità a far seguire , al momento l'unico figlio preso in carico, verrà valutato Per_1
l'affidamento dei minori allo stesso Servizio al fine di tutelarne la salute mentale.
I genitori, peraltro, in sede di CTU, hanno concordemente aderito all'opportunità di attribuire ai Servizi sociali il monitoraggio del nucleo familiare.
Per quanto riguarda le modalità di visita dei figli da parte del signor , anche in esito agli accordi Pt_1
tra le parti, il Collegio ritiene opportuno adottare il calendario predisposto in sede di CTU, con le seguenti modalità:
Calendario: Periodo estivo
Lun Mar Merc Giov Ven Sab dom
1 sett. M M P+n P+n M M M
2 sett. M M P+n M P+n P+n P+n*
* la madre andrà a prendere alle 20 fino al compimento dei tre anni di età. Per_3
Periodo scolastico
Lun Mar Merc Giov Ven Sab dom
1 sett. M M P+n M P+n P/M dalle M 14
2 sett. M M P+n P+n M M/P dalle P+n 12.30+n
Il sabato mattina della settimana 2 il padre, o una persona di sua fiducia, andrà a prendere i figli a casa della madre e li riporterà a scuola il lunedì mattina.
Qualora i minori (o un minore) stessero male durante l'orario scolastico o si svegliassero al mattino già ammalati, o nel caso di chiusura delle scuole, scioperi etc…, se ne occuperà il genitore che li avrà con sé al pomeriggio.
Vacanze Natale: seguendo il calendario scolastico il periodo di vacanza verrà suddiviso a metà dal 23 dicembre al 6 gennaio compresi. Nel 2024, e tutti gli anni pari, i figli staranno con la madre dal 23/12 ore
12.30 al 31 mattina ore 12.30, e con il padre dal 31 mattina ore 12.30 al rientro a scuola. Il 25/12 i figli staranno con il padre dalle 16 alle 20. Gli anni dispari si invertirà la turnazione.
Vacanze Pasqua: nel 2025, e tutti gli anni dispari, i figli staranno con il padre dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua e con la madre il giovedì, il lunedì di pasquetta e il martedì. Il passaggio avverrà alle ore 9 del mattino. Negli anni pari si invertirà la turnazione.
Vacanze estive: ciascun genitore potrà godere di tre settimane non consecutive (due più una o tutte disgiunte) Quest'anno il padre avrà i figli dal 10-16/6, 29/7 al 4/8 e dal 12 al 18/8 padre. La madre dal
1-7/7 dal 19/8 al 1/09. I genitori trascorreranno le vacanze in zone limitrofe per cui l'altro genitore andrà
a trovare i figli a metà settimana nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 21 da comunicare il venerdì precedente. Tale assetto di visite infrasettimanali si manterrà fino al compimento dei 5 anni di . Per_3
Il periodo di vacanza sarà da comunicare entro il 30/4. In caso di sovrapposizione di date, la priorità di scelta sarà ad anni alterni. Nel 2025 la priorità sarà del padre.
Dopo i periodi di vacanze lunghe, si riprenderà il calendario ordinario a partire dalla settimana il cui il week end è del genitore con cui i figli non hanno trascorso l'ultimo periodo di vacanze.
Festività nazionali infrasettimanali. Si seguirà il calendario ordinario a partire dalle ore 9 del mattino.
Telefonata/videochiamata: avverrà solo nei giorni in cui i genitori non hanno alcun contatto con i bambini, non le giornate di passaggio. Deve essere garantito un clima tranquillo.
Documenti: i genitori concordano per il rilascio della C.I. valida per l'espatrio; nei periodi di vacanza i documenti passeranno al genitore che ha con sé i figli.
Compleanni dei bambini: chi non ha i figli con sé quella giornata trascorrerà un tempo dalle 16.30 alle
18.30 per fare gli auguri al festeggiato.
Festa della mamma e festa del papà e compleanni dei genitori: ciascun genitore, trascorrerà 2 ore con i figli nel proprio giorno di festa dalle 16.30 alle 18.30.
Sacramenti: entrambi i genitori parteciperanno alla funzione religiosa seduti vicino, la madre festeggerà il giorno del Sacramento, il padre festeggerà in un secondo momento.
Occasioni speciali: ciascun genitore, nel corso dell'anno, avrà 3 occasioni in cui tenere i figli con sé per occasioni particolari (matrimoni, compleanni, Cresime, Comunioni ecc. di parenti ed amici). Non vi sarà recupero ma verrà compensato con le occasioni dell'altro. Preleverà i figli dalle 9 del mattino fino alla mattina successiva.
In caso di spostamento: il genitore deve comunicare sempre quando pernotta fuori casa con i figli anche se si tratta dei week end. Il genitore deve sempre comunicare dove si reca, con quale mezzo di trasporto, in quali date, ed avvisare all'arrivo a destinazione. Il genitore deve avvisare anche nel caso in cui i minori restino a dormire da amici o parenti.
Salute: Nessuno dei due genitori potrà far fare visite senza aver consultato l'altro e, in caso di disaccordo, sarà dirimente il parere del pediatra. In assenza di accordo sul nominativo di uno specialista presso cui far fare un'eventuale visita che il medico riterrà necessaria o opportuna, si chiederà consiglio allo stesso pediatra. L'altro genitore va avvisato sempre anche in caso di visite dal pediatra, siano queste già previste sia estemporanee. Il genitore deve avvisare l'altro dell'intenzione di prendere un appuntamento e del motivo, successivamente deve comunicare tempestivamente il giorno e l'ora stabilita per la visita. Se uno dei due fosse assente alla visita, il genitore dovrà inviarne l'esito.
4. Del contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei minori
Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli.
Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
La sig.ra chiede un aumento del contributo mensile attualmente determinato in via provvisoria a CP_1
carico del padre in euro 900,00 complessivi, rappresentando aumentate esigenze dei figli “in ragione dell'età”, un peggioramento della condizione economica della madre “per effetto dei maggiori costi sostenuti”,
miglioramento della situazione economica del padre per effetto di un'eredità e del cambio di livello lavorativo.
In realtà, dall'epoca della separazione sono trascorsi soli due anni, pochi per giustificare la presenza di maggiori esigenze dei minori, mentre non sono stati attestati dalla resistente maggiori costi dalla stessa sostenuti. Quanto all'eccepito miglioramento della situazione economica del padre per effetto di un'eredità e del cambio di livello lavorativo, il ricorrente ha attestato che alla dedotta promozione lavorativa non sono seguiti significativi aumenti di stipendio, così come il sig. ha attestato di Pt_1
non avere ricevuto alcuna patrimonialità a seguito della morte della madre, alla cui successione è stato chiamato, unitamente al padre e al fratello: la procedura, attualmente, non è stata ancora definita. La situazione reddituale delle parti è, dunque, sostanzialmente allineata.
Tutto ciò premesso, il Collegio stima equo e congruo, rispetto ai redditi delle parti, porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla RA la somma complessiva di euro 600,00 Pt_1 CP_1
(euro 200,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Per quanto attiene alle spese straordinarie sostenute per i minori, esse saranno suddivise in ragione del
50% a carico del padre e del 50% a carico della madre. Per la loro individuazione e regolamentazione, si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso. L'assegno unico universale continuerà ad essere ripartito al 50% tra i genitori.
La domanda di contributo al mantenimento del cane dovrà invece essere dichiarata inammissibile, non rientrando nell'oggetto del presente procedimento, volto alla definizione dello status coniugale e del regime di affidamento e mantenimento della prole.
5. Dell'ammonimento al padre
La ricorrente chiedeva al Tribunale, per il caso risultassero accertate le gravi inadempienze del sig.
[...]
rispetto al corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della Parte_1
responsabilità genitoriale, di emettere i provvedimenti di cui all'art. 473-bis 39, primo co. c.p.c. e di condannare, ai sensi del secondo comma del predetto articolo, il sig. al Pt_1 Parte_1
risarcimento dei danni in favore della RA da quantificarsi secondo equità. CP_1
Nel caso di specie, ritenuto che, alla stregua di quanto emerso dall'audizione delle parti, oltre che dalla
CTU, permanga una elevata conflittualità tra i genitori che si è riverberata, inevitabilmente nel rapporto di ciascuno di essi con i figli, con pregiudizio per la relazione con la madre, anche in ragione della mancata osservanza, da parte del padre, del regime di frequentazione stabilito in via provvisoria dal Tribunale, ritiene questo Collegio che occorra ammonire il sig. ai sensi dell'art. 473 bis 39 Parte_1
c.p.c., a non ostacolare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e, dunque, rispettare il calendario degli incontri stabiliti, uniformandosi a tutte le prescrizioni emanate.
6. Delle spese di lite e ctu
Le spese di lite e di ctu compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 6/09/2020 tra , CP_1
nata a [...] l'[...] (c.f. e C.F._2 Parte_1
nato a [...] il [...], (c.f. , trascritto nel Registro degli Atti di
[...] C.F._1
Matrimonio del Comune di IA TO nell'anno 2020 al n. 82, Parte II, Serie C.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di IA TO (TV) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e di curare i successivi incombenti
2) affida i minori , e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 Per_3
prevalente presso la madre alla quale resta assegnata la casa coniugale sita a Preganziol (TV), in Via Martiri di Cefalonia n. 5, presso la quale resta fissata la residenza dei minori;
3) incarica i Servizi Sociali del Comune di Preganziol di effettuare, per prossimi due anni, un monitoraggio sul nucleo familiare, incaricando gli stessi di relazionare ogni sei mesi al Giudice;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, secondo le modalità previste in ctu, nei tempi e con le modalità meglio descritte in narrativa;
5) pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra la somma Parte_1 CP_1
mensile complessiva di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei minori, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
6) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie in favore dei figli, per la cui individuazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso;
7) ammonisce il sig. , ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 c.p.c., a non ostacolare il Parte_1
corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
8) Dichiara inammissibile la domanda di affidamento e mantenimento del cane OL;
9) spese di lite e CTU compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Preganziol.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25..2025
Il Presidente
dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi