Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 16/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 5014/2022 cui è stata riunita la causa iscritta al n. RG 1555/2023 promosse da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. RICCIARDI ALFONSO contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. NERO NICOLA, BARRECA BRUNA, RONCONI GIOVANNI
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23/6/2022, il ricorrente in epigrafe indicato - premesso di essere stato assunto alle dipendenze di in data 25.11.2002, in virtù Controparte_1
di apposito contratto di apprendistato professionalizzante, poi trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal mese di novembre 2006, con inquadramento nel livello contrattuale F2 (attualmente inquadrato nel parametro
C2) CCNL Attività Ferroviarie del 16.4.2003 all'epoca vigente quale Operatore della
Manutenzione – ha adito l'intestato Tribunale, esponendo che il Contratto Collettivo di settore ha attribuito un aumento retributivo in misura fissa per ogni biennio di anzianità di servizio e che il suo contratto di apprendistato deve intendersi regolato dalla L. n. 25/1955, il cui art. 19 ha previsto che, in caso di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, tale periodo era considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio;
ha, quindi, lamentato il mancato riconoscimento da parte della convenuta, ai fini degli aumenti periodici di anzianità,
Denunciata, pertanto, la nullità delle clausole dettate dall'art. 18, comma 11, del
C.C.N.L. 16.4.2003 e dall'art. 7 dell'Accordo dell'1.3.2006, poiché in contrasto con la disciplina di rango primario, e tenuto conto del termine prescrizionale quinquennale, interrotto con lettere raccomandate dell'8.7.2016 e del 9.9.2019 e, successivamente con mail pec del 20.5.2022, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) previa declaratoria di nullità, per contrasto con le previsioni di cui all'art. 19 della Legge 19 gennaio 1955 n. 25, dell'art. 18 (“contratto di apprendistato”) del CCNL16 aprile 2003, comma 11 (nella parte in cui recita “ad esclusione degli aumenti di anzianità”) e dell'art. 7, ultimo comma, dell'accordo 1 marzo 2006, accertare e dichiarare che il ricorrente, essendo stato assunto alle dipendenze della resistente a far data dal 25/11/2002 con contratto di apprendistato professionalizzante e, senza soluzione di continuità, dall'25/11/2006 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la figura professionale di Operatore
Specializzato Manutenzione Rotabili parametro retributivo F1, ha diritto alla maturazione degli aumenti periodici di anzianità biennali previsti dalla contrattazione collettiva richiamata in premessa sin dal 25/11/2002, ossia dalla data di assunzione;
2) accertare e dichiarare che la società resistente, nel conteggiare l'anzianità di servizio utile al calcolo degli aumenti periodici di anzianità maturati ogni biennio e dovuti al ricorrente, ha illegittimamente omesso di includere i primi diciotto mesi di lavoro decorrenti dalla data di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante;
3) per l'effetto, dichiarare che al ricorrente sono dovuti, da parte della resistente, per il periodo 01/08/2011- 31/12/2018, €2.107,22, ovvero quella somma che sarà determinata al termine dell'istruzione probatoria del presente giudizio, in caso di avversa contestazione dei calcoli allegati, ovvero ancora ed in via gradata la somma ritenuta equa in applicazione del criterio equitativo in applicazione degli artt. 36
Cost. e 432 cpc, a titolo di differenze retributive per errato computo degli A.P.A. nella propria retribuzione mensile, per quanto sopra detto;
4) per l'effetto, per il periodo 01/08/2011-31/12/2018, condannare la resistente in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente, come in atti, della complessiva somma di €2.107,22 ovvero la somma minore o maggiore quale emergerà al termine dell'istruzione probatoria del presente giudizio, ovvero ancora ed in via gradata la somma ritenuta equa in applicazione del criterio equitativo in applicazione degli artt. 36 Cost. e 432 cpc, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo.”; vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio in via preliminare, ha eccepito Controparte_1
l'improcedibilità/inammissibilità della domanda avendo le parti sottoscritto, in data
30.5.2012, un verbale di conciliazione in sede sindacale con cui le parti hanno inteso
“definire ogni eventuale rivendicazione del sig. inerente Parte_1
il rapporto di lavoro intercorso sino alla data di sottoscrizione della presente conciliazione e prevenire, quindi, ogni possibile futura lite connessa all'inquadramento professionale del dipendente”.
Sempre in via preliminare ha eccepito la prescrizione quinquennale di ogni CP_1
credito maturato antecedentemente alla data del 3.09.2014, asserendo di non aver ricevuto la lettera raccomandata dell'8.7.2016.
Nel merito, poi, ha rimarcato la piena validità delle clausole collettive, anche alla luce del principio di gradualità della retribuzione dell'apprendista, quale previsto dall'art. 13, comma 1, della L. n. 25/1995.
Ha, quindi, concluso chiedendo “A. rigettare il ricorso nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ed in via subordinata:
B. dichiarare prescritto ogni credito maturato rispetto al titolo rivendicato in giudizio, antecedentemente al 3 settembre 2014.
In via ulteriormente subordinata:
C. dichiarare la domanda improcedibile/inammissibile per ogni ragione di credito maturata, a titolo di aumenti periodici di anzianità, fino al 30 maggio 2012”.
Con separato ricorso (iscritto al n. RG 1555/2023), depositato in data 22.2.2023, il medesimo ricorrente richiamando i medesimi fatti ed adducendo le medesime argomentazioni in diritto, ha dato atto dell'orientamento giurisprudenziale affermato, da ultimo, dalla Corte di Cassazione n. 26246/2022, in punto di prescrizione e ha chiesto, previo accertamento del proprio diritto all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini del computo degli aumenti retributivi di anzianità, di “dichiarare che al ricorrente sono dovuti, da parte della resistente, per il periodo 01/08/2007 - 31/07/2011, € 1.502,56 ovvero quella somma che sarà determinata al termine dell'istruzione probatoria del presente giudizio, in caso di avversa contestazione dei calcoli allegati, ovvero ancora ed in via gradata la somma ritenuta equa in applicazione del criterio equitativo in applicazione degli artt. 36 Cost. e 432 cpc, a titolo di differenze retributive per errato computo degli A.P.A. nella propria retribuzione mensile, per quanto sopra detto;
4) per l'effetto, per il periodo 01/08/2007 - 31/07/2011, condannare la resistente in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente, come in atti, della complessiva somma di € 1.502,56 ovvero la somma minore o maggiore quale emergerà al termine dell'istruzione probatoria del presente giudizio, ovvero ancora ed in via gradata la somma ritenuta equa in applicazione del criterio equitativo in applicazione degli artt. 36 Cost. e 432 cpc, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
”; vinte le spese di lite.
costituitasi anche nel presente procedimento, ha eccepito in via CP_1
pregiudiziale l'improponibilità della domanda, stante l'abusivo frazionamento del credito in plurime richieste giudiziali non sorrette da un interesse giuridicamente apprezzabile, tenuto conto dell'identità del presente giudizio rispetto a quello incardinato dal medesimo ricorrente ( causa n. 5014/2022 R.G.L.) in relazione a periodi lavorativi differenti.
Sempre in via preliminare, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito.
Ha contestato, in ogni caso, la fondatezza della pretesa, concludendo per il rigetto del ricorso.
Quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia, all'Ill.mo Tribunale adìto, rigettare le domande di cui al ricorso introduttivo, per essere, ove non inammissibili, per illegittimo frazionamento della rivendicazione giudiziale e/o per abuso degli strumenti processuali e contestuale violazione dei principi di correttezza e buona fede e del giusto processo, prescritti i diritti che ne formano oggetto, sulla base dell'eccezione di prescrizione formulata in atti”.
Le cause istruite con produzione documentale, all'odierna udienza, fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, previa riunione, sono state decise con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti. Innanzitutto, è stata disposta la riunione dei procedimenti, stante l'evidente sussistenza di profili di connessione sia soggettivi che oggettivi.
Ciò posto, la domanda di cui al procedimento n. 5014/2022, ed avente ad oggetto le differenze retributive reclamate per il periodo dall'1.8.2011 al 31.12.2018 è fondata per quanto di ragione, condividendosi le ragioni espresse da un consistente orientamento giurisprudenziale, sia di merito (cfr., ex plurimis, Corte d'Appello di
Genova, 4.4.2022, n. 80; Corte d'Appello di Venezia, 28.12.2022, n. 637; Corte
d'Appello di Torino ez. lav., 16.2.2022, n. 2; Corte d'Appello di Milano, 6.5.2019, n.
804; cfr. sentenza Tribunale Foggia n. 5476/2022, est. Sott. I. ), che di CP_2
legittimità (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. Lav. 36380 del 13.12.2022), dal quale non v'è ragione di discostarsi e che di seguito si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Più in dettaglio, come osservato da Cass. n. 36380/2022 cit., “La questione dell'equiparazione all'anzianità ordinaria del periodo di apprendistato, con specifico riferimento alla nullità dei punti 11 dell'art. 18 del CCNL Attività ferroviarie del
16.4.2003 e 7 dell'accordo sindacale 1.3.2006, è già stata scrutinata da questa Corte sostanzialmente sotto tutti i profili sollevati dal ricorso, pronunce che questo
Collegio condivide ed i cui principi di diritto ritiene di confermare (cfr. Cass. nn.
38900, 38901, 38902, 38903 del 2021 con riferimento alla società Rete Ferroviaria
Italiana; Cass. nn. 40410, 40411, 40412, 40413 del 2021 con riguardo a;
CP_1
Cass. n. 30935 del 2022 con riguardo a Trenord, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ), non essendo stati proposti nuovi argomenti che inducano a rimeditare l'orientamento assunto;
le suddette pronunce hanno ritenuto infondati i motivi innanzi esposti.
3. Invero, il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo previsto dalla L.
n. 25 del 1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista
(aggiungendosi al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione l'elemento specializzante costituito da quello tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c., consiste nella trasformazione del rapporto in uno tipico di lavoro subordinato: con la conseguenza che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a tempo determinato (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2365, in riferimento ad un'assunzione del 22 marzo 2005, con contratto di apprendistato della durata di trenta mesi;
nel solco di
Cass. 14 agosto 2017, n. 20103, p.ti da 5.1. a 5.3. in motivazione;
Cass. 19 settembre
2016, n. 18309); tale modulazione bifasica è stata ritenuta compatibile con il contratto di apprendistato professionalizzante stipulato ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. cit. (Cass. 3 agosto 2020, n. 16595), con quello di formazione e lavoro (Cass. 26 gennaio 2015, n. 1324) e con quello di inserimento (Cass. 25 settembre 2018, n.
22687; Cass. 4 marzo 2020, n. 6094, p.to 12. in motivazione).
4. La "delega" conferita alle parti sociali dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49 è specificamente limitata alla "durata" del contratto di apprendistato professionalizzante (comma 3) e, "fino all'approvazione della legge regionale prevista" allo scopo, alla "regolamentazione dei profili formativi" rimessi alle
Regioni e alle Province autonome di TO e AN (comma 5 e quinto-bis): la contrattazione collettiva (investita di una funzione precariamente sostitutiva del legislatore regionale) non poteva esorbitare dal perimetro ad esso devoluto, di regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato, considerato sia il riparto di materie dettato dall'art. 117 Cost., comma 2, (che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la disciplina del rapporto di lavoro, compresa nelle materie di “ordinamento civile”, e alla potestà concorrente di Stato e Regioni la materia della “istruzione”) sia – a contrario – la diversa ed inequivoca delega
(concernente “La disciplina del contratto di apprendistato”) affidata alle parti sociali dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 167 del 2011.
Questa Corte aveva già sottolineato (Cass. 14 agosto 2017, n. 20103, p.to 5.1. motivazione) “che lo stesso D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3 ha previsto che in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato restasse in vigore la disciplina dell'apprendistato dettata dalla L. n. 25 del 1955 come modificata dalla L.
n. 196 del 1997”.
5. Le locuzioni normative, con le quali il legislatore ha designato la rilevanza del periodo formativo in funzione dell'anzianità di servizio ("computato" in essa: D.Lgs.
n. 276 del 2003, art. 3, commi 5 e 12; "considerato utile": L. n. 25 del 1955, art. 19) sono espressioni assolutamente equivalenti e questa Corte, riferendosi alle plurime norme che hanno fatto salva la computabilità di certi periodi nell'anzianità di servizio (compresa la L. 19 gennaio 1955, n. 55, art. 19), ha già chiarito che l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, sicché i contratti collettivi ove prevedano l'istituto degli scatti di anzianità (istituto rimesso interamente alla sua regolamentazione) non possono escludere dal computo dell'anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro (Cass. S.U. n. 20074 del 2010). Una diversa interpretazione integrerebbe una discriminazione vietata (come può desumersi dalle pronunce della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n. C-88/08, del 28 gennaio 2015, n. C-417/13, del 14 marzo 2018, C482/16).
6. Il principio in discussione deve ormai ritenersi di sistema, compreso il comparto del lavoro pubblico, posto che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento (Cass. 16 luglio 2020, n.
15231; Cass. 19 agosto 2020, n. 17314).
7. In via conclusiva, deve essere affermata, come esattamente ritenuto dalla Corte territoriale, la nullità dell'art. 18 (contratto di apprendistato), comma 7 (retribuzione base dell'apprendista) del CCNL 16 aprile 2003 e dell'art. 7, u.c. dell'accordo 1 marzo 2006 ("L'anzianità di servizio nel primo periodo della tabella al precedente punto 3 non è valida ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità"), siccome in violazione della L. n. 25 del 1955, art. 19”.
2.2. Sulla base di tali argomentazioni, che rispondono esaustivamente alle difese svolte dalla società resistente, la domanda attorea va accolta.
È, infatti, pacifico che abbia escluso dal computo dell'anzianità di Controparte_1
servizio ai fini della corresponsione dei periodici aumenti di anzianità (A.P.A.) i primi diciotto mesi a decorrere dall'assunzione del ricorrente con contratto di apprendistato professionalizzante.
Una siffatta esclusione è stata argomentata sulla scorta degli artt. 18, comma 11, del
C.C.N.L. Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell'Accordo sindacale 1.3.2006, i quali si pongono in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 19 L. n. 25/1955, la cui efficacia è venuta meno soltanto in data successiva alla stipulazione dei contratti per cui è causa, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 6, del
D.lgs. n. 167/2011.
Così accertato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di apprendistato e in difetto di qualsivoglia contestazione in ordine ai criteri di calcolo del quantum debeatur, la società resistente va dunque condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme maturate a titolo di differenze retributive, pari ad euro 2.107,22 (maturate per il periodo 1.8.2011 – 31.12.2018).
Inoltre, la pretesa attorea è immune dall'eccezione di prescrizione sollevata da
(ex art. 2948 c.c.), alla luce del più recente e condivisibile Controparte_1 orientamento della S.C., secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n. 26246).
Appare quindi del tutto irrilevante la censura mossa dalla società resistente in merito all'omessa ricezione della prima lettera di messa in mora inoltrata dal ricorrente, posto non posso ritenersi prescritti tutti i crediti maturati a decorrere dal 18.7.2007.
Sulle somme innanzi liquidate competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo.
Di contro, la domanda spiegata nel procedimento n. RGL 1555/2023, deve essere dichiarata improponibile.
All'uopo vale richiamare le corrette e pienamente condivisibili argomentazioni di cui alla sentenza n. 3607/2023 (Tribunale di Foggia, est. dott. I. Caputo) che di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “ 4.1. Ed invero, secondo un consolidato orientamento di legittimità, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4090 del
16.02.2017; cfr., altresì, ex plurimis: Cass. n. 31012/2017; Cass. n. 31013/2017;
Cass. n. 1356/2018; più di recente, cfr., Cass. n. 25480/2023).
Il principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4090 del 2017 - alla cui stregua non possono essere azionati in separati giudizi (a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata) i diritti i quali, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondati sul medesimo fatto costitutivo – è stato ulteriormente precisato nel senso che l'espressione "medesimo rapporto di durata" deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola "rapporto" va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell'articolo 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo
"medesimo" va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di "identico" ma come sinonimo di "analogo". (Cass. 24371/2021)
Nel caso in esame, le pretese economiche fatte valere nel presente giudizio risultano perfettamente identiche e sovrapponibili a quelle azionate nel pregresso giudizio conclusosi con la surrichiamata sentenza n. 762/2023.
Difatti, tali pretese, seppur inerenti a periodi retributivi diversi, scaturiscono dal medesimo rapporto di lavoro e riposano sull'identico fatto costituivo, integrato dalla denunciata nullità, per contrasto con le previsioni di cui all'art. 19 L. 19 gennaio
1995, n. 25, dell'art. 18, comma 11, del C.C.N.L. 16 aprile 2003 (nella parte in cui recita “ad esclusione degli aumenti di anzianità , nonchè dell art. 7, ultimo comma, dell' accordo siglato in data 1.3.2006.
È poi incontroverso, che i crediti azionati nel presente giudizio fossero pienamente esigibili sin dall'epoca di instaurazione della presente causa.
4.3. Tale essendo il contesto di riferimento, gravava sulle parti ricorrenti l'onere di evidenziare la sussistenza di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, tanto più alla luce del carattere squisitamente documentale delle controversie, tale da escludere la necessità di svolgere distinte attività istruttorie.
Ciò posto, i lavoratori hanno così motivato la scelta di agire separatamente per far valere i rispettivi crediti retributivi, esprimendosi nei seguenti termini: “La necessità di depositare l'odierno ricorso è sorta dopo il rifiuto aziendale di accertare la risoluzione del dibattito giuridico in tema di decorrenza dei termini prescrizionali effettuato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 26246/22 del
06/09/2022 intervenuta in epoca successiva al deposito del primo giudizio che, prudentemente, era stato contenuto ai singoli crediti mensili maturati nel quinquennio precedente alle lettere interruttive inviate all'azienda datrice di lavoro, senza però effettuare alcuna rinuncia ai crediti mensili eccedenti quel periodo. La suddetta necessità di depositare l'odierno ricorso si è, altresì, rafforzata dal fallimento delle trattative di bonario componimento che sono intercorse fra le parti nel mese di settembre /ottobre 2022 tramite lo scambio di messaggi PEC in cui il ricorrente fra l'altro faceva emergere la propria volontà di non rinunciare ai crediti non inclusi nel primo giudizio”.
4.4. Sennonchè, simili deduzioni non integrano, ad avviso di questo Giudice, alcun interesse meritevole di una tutela processuale frazionata, posto che come evidenziato dalla parte resistente nulla avrebbe impedito ai ricorrenti di agire in un unico contesto per la tutela delle proprie ragioni, senza aggravare la posizione della parte debitrice ed evitando una proliferazione di procedimenti (astrattamente foriera di pregiudizio, anche per la possibile pronuncia di decisioni contrastanti).
Premesso, infatti, che il regime normativo della prescrizione è rimasto immutato, si osserva che, già prima dell'orientamento inaugurato da Cass. Sez, Lav. n. 26246 del
6.9.2022, si era formato nella giurisprudenza di merito un consistente indirizzo ermeneutico, avallato da autorevole dottrina, che aveva ritenuto non più sostenibile, all'indomani dell'entrata in vigore della L. n. 92/2012 e, ancor più, a decorrere dal d.lgs. n. 23/2015, il decorso della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto di lavoro, non essendo più garantita la stabilità di questo (cfr a titolo esemplificativo, Corte di Appello di Bari -Sez. Lav., 8.6.2021, n. 780).
Non è, quindi, al surriferito orientamento di legittimità che i ricorrenti possono fondatamente appigliarsi al fine di giustificare la disgiunta proposizione di domande riferite al medesimo credito retributivo. Quanto alle trattative di bonario componimento intercorse nel corso del primo giudizio, è invece appena il caso di segnalare che il relativo fallimento è scaturito dal rifiuto della parte resistente di far salve le eventuali differenze retributive
“maturate antecedentemente il quinquennio anteriore il primo atto interruttivo valido”, avendo detta parte sostanzialmente preteso la rinuncia, da parte dei lavoratori, ai crediti sorti in periodi diversi da quelli azionati.
Trattasi, tuttavia, della manifestazione di una legittima (e, per ciò solo, insindacabile) scelta difensiva di parte datoriale, siccome giustificata dalla necessità di addivenire in una chiara ottica transattiva a reciproche concessioni tra le parti.
Anche per tal via non si ravvisa, dunque, alcun interesse meritevole di tutela al fine della instaurazione di questo secondo giudizio.”
Le suddette argomentazioni, si attagliano perfettamente alla fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, stante l'identità della questione affrontata.
In conclusione, la domanda di cui al procedimento n. RGL 1555/2023, deve essere dichiarata improponibile, restando preclusa ogni statuizione nel merito sulla pretesa fatta valere.
Le spese di lite in considerazione della reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5014 /2022 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda spiegata nel procedimento n. RGL 5014/2022, e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di apprendistato;
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente , della somma di € 2.107,22 (a titolo di differenze retributive per il periodo dall'1.8.2011 al 31.12.2018), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo;
- dichiara improponibile la domanda spiegata nel procedimento n. RGL 1555/2023;
- compensa le spese di lite. Foggia, 16.1.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti