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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/04/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10250/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10250/2017 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Pietro Lipera, che lo rappresenta e lo difende, giusta procura in atti.
ATTORE
Contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con domicilio eletto CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Massimo Giusino, via Vecchia Ognina 142/b Catania, che lo rappresenta e lo difende, giusta procura in atti.
Parte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Acireale (CT), via P.IVA_1
Vito D'Anna 16, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Calabretta, giusta procura in atti.
Parte_3
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante, con domicilio eletto
[...] P.IVA_2 presso la sede dell'ente in Catania, piazza Santa Maria Di Gesù n. 5, rappresentata e difesa dall'avv.
Carmelo Fabio Antonio Ferrara, giusta procura in atti.
, (C.F. ), nato a [...], il [...], con domicilio Parte_4 C.F._3 eletto presso lo studio dell'avv. Sebastiano Li Rosi, via F. Riso 39 Catania, che lo rappresenta e lo difende, giusta procura in atti.
pagina 1 di 8 CONVENUTI
Avente ad oggetto: responsabilità medica – risarcimento danni
Con provvedimento del 30.09.2024, ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 24.5.17, ha citato in giudizio il dott. , Parte_1 CP_1
l , il dott. e l' Controparte_2 Parte_4 Controparte_3 chiedendo di accertarne la responsabilità e, per l'effetto, di condannarli al risarcimento dei
[...] danni, patrimoniali e non patrimoniali, dall'attore patiti in conseguenza dei fatti che di seguito verranno riassunti. Rappresentava al riguardo di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione di un diverticolo di Meckel in data 7.3.2000, presso l'Ospedale Vittorio Emanuele - Ferrarotto - S.
Bambino, ad opera del dott. e di essersi sottoposto a due visite di controllo nei giorni successivi CP_1
in cui il dott. non riscontrò alcuna anomalia. A seguito della predetta operazione, ha riferito di CP_1
aver iniziato ad avere dolori e fastidi, negli anni sempre più frequenti, nella regione addominale e di essersi sottoposto, nel gennaio 2014 e in conseguenza di tali fastidi, a visita specialistica ed esame ecografico, dal quale emerse la presenza di un “granuloma da corpo estraneo” che, nella prospettazione attorea, sarebbe stato da riferirsi a “residui di tubi di drenaggio” di cui, con colpa, il medico non si sarebbe accorto. Ha aggiunto di essersi sottoposto a visita medico-legale nel giugno 2014 che aveva confermato la diagnosi e aveva quantificato il danno biologico sofferto (cfr. c.t.p. presente agli atti).
Così, il 6.2.2014, l'attore si era sottoposto ad un secondo intervento chirurgico in exeresi della neoformazione granulosa in regione addominale, questa volta ad opera del dott. presso Pt_4
l'ospedale All'esito di questo secondo intervento, notava ematoma in sede di Controparte_3 incisione chirurgica. Si era, perciò, recato presso il pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro dove era stato immediatamente sottoposto a procedura di embolizzazione selettiva mediante arteriografia.
Quindi, con diagnosi di “ematoma parete addominale in soggetto sottoposto a incisione parete addominale per estrazione corpo estraneo”, l'odierno attore era stato dapprima trasferito nel reparto di chirurgia d'urgenza nel medesimo nosocomio (in cui era rimasto fino al 10.2.14) e poi era stato sottoposto a periodiche visite, esami ecografici, medicazioni e drenaggi. Anche per questa seconda vicenda medica, si era sottoposto a visita medico-legale e il medesimo c.t.p. aveva quantificato il danno biologico sofferto (cfr. c.t.p. presente agli atti). Sicchè, chiedeva: accertare e dichiarare la
pagina 2 di 8 responsabilità contrattuale ex art. 2043 c.c. del dott. in relazione all'intervento CP_1 chirurgico eseguito sul sig. presso l' Pt_1 [...]
, Divisione di Chirurgia Pediatrica di Catania in Controparte_4 data 7.3.2000; nonché la responsabilità ex art. 2043 c.c. del dott. in relazione Parte_4 all'intervento eseguito sul sig. presso l' in data Pt_1 Controparte_3
6.2.2014; 2) accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 1218 e 1228 c.c. dell'
[...]
, Controparte_4
via Santa Sofia n. 78, in persona del Direttore Generale, Controparte_5 nonché dell' via Palermo 636, in persona del Controparte_6
Direttore Generale;
3) per l'effetto condannare in solido tra loro il dott. e l' CP_1 [...]
, Controparte_4
al risarcimento per tutti i danni morali, biologici e Controparte_5 patrimoniali subiti dal sig. in dipendenza dell'intervento chirurgico del 7.3.2000 Parte_1
subìti a ristoro di una lesione della integrità psico-fisica nella misura del 5%, o al pagamento di quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di liquidare, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) per l'effetto condannare altresì in solido tra loro il dott. e l' Parte_4 Controparte_3
al risarcimento per tutti i danni morali, biologici e patrimoniali subiti dal sig.
[...]
in dipendenza dell'intervento del 6.2.2014 subìti a ristoro di una lesione della Parte_1
integrità psico-fisica nella misura del 3%, o al pagamento di quella maggiore o minore somma che il
Giudice riterrà di liquidare, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si sono costituiti l'Ospedale Vittorio Emanuele, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il dott. e hanno preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto CP_1
(individuando il dies a quo nella data del primo intervento chirurgico, 7.3.2000), in quanto la richiesta risarcitoria sarebbe stata presentata 14 anni dopo l'evento di danno. Nel merito, hanno contestato l'esistenza dell'asserito drenaggio addominale, che non sarebbe mai stato posizionato durante l'intervento e hanno altresì rilevato che l'attore non avrebbe fornito la prova del danno e del nesso di causalità tra condotta e danno. Sulla base dei motivi menzionati, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea.
Si sono costituiti in giudizio anche il dott. e l' Parte_4 Controparte_3
contestando la domanda avanzata sia in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
La controversia, istruita documentalmente e attraverso la C.T.U. medico legale collegiale disposta con ordinanza del 20.04.2018, è stata assegnata a questo G.I. in data 22.11.2023. Quindi, con provvedimento ex art.127 ter c.p.c. del 11.04.2024, la causa è stata posta in decisione, con pagina 3 di 8 assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Innanzitutto, deve darsi atto che l'attore, e l sono Parte_4 Controparte_3
pervenute ad un accordo transattivo in data 24.2.23, depositato il 8.7.24, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
In punto di diritto, deve rilevarsi che la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno
l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ., n.2567/2007).
Sicchè, vi è all'evidenza sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le stesse parti stante l'intervenuto accordo transattivo. Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti di dette parti.
Ciò posto, con riguardo alla residua posizione sostanziale e processuale concernente la domanda avanzata nei confronti di e l , deve evidenziarsi CP_1 Controparte_2
che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale la cui fonte va individuata nel contratto atipico di spedalità, che si conclude tra le parti al momento dell'accettazione del paziente nella struttura e determina il sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario sia di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu senso alberghiere.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica in giurisprudenza
("per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria", v. Cass. SS.UU.. n. 577/2008) ed ha trovato anche conferma normativa con l'entrata in vigore della L n. 24/2017 (cfr. art. 7 secondo cui la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta pagina 4 di 8 con il paziente). Peraltro, le sopravvenute discipline, di cui al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), e di cui alla legge 8 marzo 2017 n. 24, non si applicano retroattivamente a eventi risarcitori avvenuti antecedentemente, come nella specie. Sotto tale profilo la Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 28994/2019 ha enunciato il seguente principio di diritto: “Le norme sostanziali contenute nella L. n.
189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi”.
Sono da considerare inadempimenti contrattuali della struttura non soltanto i fatti strettamente attribuibili alla stessa ma anche e soprattutto quelli riconducibili alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
Con riguardo, in ultimo, ai rapporti interni tra la struttura sanitaria e il medico, la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui, in tema di azione di regresso della struttura nei confronti del medico dipendente, la responsabilità della struttura sanitaria integra, anche nel caso di colpa esclusiva del sanitario, una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, la quale trova fondamento nell'art. 1228 c.c., ovvero nell'assunzione del rischio che qualunque debitore si assume quando si avvale di ausiliari nell'adempimento dell'obbligazione. Pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c. (v. Cass.,
n.29001/2021; conforme, Cass., n.28987/2019).
Nella specie, pertanto, i convenuti risponderanno secondo i criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio, per cui l'attore (il paziente danneggiato) deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (v. Cass. SS. UU n. 577/08; più di recente, Cass. 12.12.2013, n.
27855; Cass. 30.09.2014, n. 20547 e Cass. 20.10.2015, n. 21177).
Ciò rileva, altresì, sotto il profilo della eccepita prescrizione, in quanto deve ritenersi applicabile il previsto termine decennale, stante la sussistenza di un rapporto contrattuale per entrambe le parti convenute, come sopra rilevato. A ciò si aggiunga che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il comportamento del terzo provoca il danno, né dal pagina 5 di 8 momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può esserlo, con l'uso dell'ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo (cfr., Cass. Civ., 21715/2013). Sicchè, nella specie non appare essere decorso il prescritto termine decennale dal dies a quo, che deve individuarsi non nella data in cui è avvenuto il primo intervento chirurgico, e cioè il 7.3.2000, bensì nella data del 06.02.2014, data in cui è avvenuto il secondo intervento chirurgico di exeresi della neoformazione granulomatosa in regione addominale.
Inoltre, con riguardo al nesso di causalità, la Suprema Corte ha chiarito che incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia), non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ. (cfr., Cass. Civ.,
n.20812/2018).
Cò premesso in punto di diritto, va rilevato in fatto che non è oggetto di contestazione e risulta dagli atti di causa che il 7.3.2000 parte attrice è stata ricoverata presso l'azienda ospedaliera Vittorio
Emanuele II e affidata alle cure del dott. , che effettuava l'operazione chirurgica volta alla CP_1 asportazione del diverticolo di a partenza da un'ansa ileale, a circa 50 cm dalla valvola ileo – Per_1 cecale e con la punta fissa alla parete addominale in corrispondenza dell'ombelico.
Di conseguenza, sussiste un rapporto contrattuale di prestazione d'opera cd. di spedalità tra l'attore,
l'azienda ospedaliera ed il sanitario convenuto.
Si è ritenuto necessario disporre C.T.U. per verificare se fossero sussistenti la allegata condotta colposa attribuibile al sanitario e il danno vantato dall'attore e, in caso affermativo, per valutare se fosse sussistente l'allegato nesso di causalità tra la condotta e il danno.
A seguito degli accertamenti effettuati e della documentazione esaminata, i c.t.u. hanno accertato che: era stato correttamente diagnosticato il diverticolo di Meckel;
che l'analisi della cartella clinica non aveva fatto rilevare alcun elemento che potesse far pensare alla presenza di un drenaggio;
che il diario clinico medico ed infermieristico non aveva fatto cenno ai valori quantitativi delle perdite, come solitamente si fa in caso di drenaggio;
che il diario clinico medico ed infermieristico non aveva fatto cenno alla rimozione del drenaggio (che invece aveva fatto per il catetere vescicale); che da un punto di vista chirurgico la rimozione del diverticolo di non richiede drenaggio. Hanno aggiunto che il Per_1
granuloma da corpo estraneo era stato verosimilmente causato da fili di sutura non riassorbibili posizionati all'esito dell'intervento e che erano largamente utilizzati nella prassi medica per poi essere abbandonati proprio a causa dei granulomi anche tardivi che potevano determinare.
pagina 6 di 8 Hanno concluso che verosimilmente non era stato utilizzato un tubo di drenaggio, che di conseguenza nessun tubo di drenaggio era stato la causa del danno patito dall'attore e che nessuna censura poteva essere addebitata al dott. e alla struttura in cui fu realizzata l'operazione. CP_1
Tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti e peraltro non contestate dalle parti, che non hanno presentato osservazioni.
In sede di comparsa conclusionale, tuttavia, l'attore ha concluso che, pur dovendosi escludere l'utilizzo di un tubo di drenaggio, la C.T.U. avrebbe confermato la presenza di un corpo estraneo, ovvero i punti di sutura, in rapporto eziologico con la reazione granulomatosa.
E' noto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore” (v. Cass., Sez. III,
15/03/2024, n. 7074).
Tuttavia, nel caso di specie, il difetto dell'originaria allegazione di parte attrice avrebbe potuto evitarsi usando l'ordinaria diligenza. Infatti, come accertato dai c.t.u.: nell'intervento chirurgico eseguito in
Day Service presso l' di Catania il 26/02/2014 il chirurgo operatore descriveva, nei CP_7 dettagli, l'asportazione di un granuloma da corpo estraneo ma correttamente sottolinea la presenza di fili di sutura nel campo operatorio che non possono che essere quelli posizionati 14 anni prima per la chiusura della ferita chirurgica di asportazione del diverticolo di Meckel. Sicchè, tale dato era ricavabile dalla stessa documentazione medica depositata e, peraltro, indicato nell'atto di citazione, tuttavia, parte attrice ha perseguito una via diversa, ritenendo che la stessa fosse da ascrivere al menzionato drenaggio, nemmeno esistente.
Peraltro, quand'anche si volesse ritenere non tardiva l'allegazione dell'attore circa la causa dell'asserito danno, deve osservarsi che il medico non avrebbe potuto esimersi dal suturare la ferita operatoria con quei fili non riassorbibili (trattandosi dello strumento di sutura più diffusamente utilizzato in quel momento storico) e che pertanto nessun rimprovero può essergli mosso a titolo di colpa. Parimenti deve rilevarsi con riguardo alla struttura ospedaliera convenuta, trattandosi di strumenti di sutura comunemente diffusi al momento dell'intervento, le cui eventuali complicanze non potevano essere in alcun modo prevedibili e prevenibili, in relazione alle conoscenze ed alla prassi ospedaliera all'epoca pagina 7 di 8 vigente. D'altronde, non è stato allegato e non sussiste alcun danno estetico in quanto in ogni caso avrebbe dovuto realizzarsi il taglio operatorio, e parimenti non è stato provato alcun danno biologico permanente o temporaneo, nemmeno quantificato dai c.t.u.
Da quanto esposto deriva, pertanto, il rigetto delle domande avanzate.
Stante la soccombenza, parte attrice va condannata a rifondere le spese processuali sostenute, che si liquidano, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, tabella n.2, terzo scaglione del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, decurtato della metà, nella complessiva somma di euro 2.538,50 per compensi, per ciascuna parte convenuta costituitasi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel relativo decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti dei convenuti e Parte_4
; Parte_3
- Compensa tra l'attore e i convenuti e Parte_4 Parte_3
le spese di lite.
[...]
- Rigetta le domande avanzate da parte attrice con atto di citazione del 24.05.2017 nei confronti di e;
CP_1 Parte_2
- condanna parte attrice a rifondere le spese processuali sostenute da e CP_1 [...]
che si liquidano nella complessiva somma Parte_2
di euro 2.538,50 per compensi, per ciascuna parte convenuta costituitasi, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate nel relativo decreto, a carico di parte attrice.
Catania, 02.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, con la collaborazione del dott. Carlo
Varrasi, magistrato in tirocinio.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10250/2017 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Pietro Lipera, che lo rappresenta e lo difende, giusta procura in atti.
ATTORE
Contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con domicilio eletto CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Massimo Giusino, via Vecchia Ognina 142/b Catania, che lo rappresenta e lo difende, giusta procura in atti.
Parte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Acireale (CT), via P.IVA_1
Vito D'Anna 16, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Calabretta, giusta procura in atti.
Parte_3
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante, con domicilio eletto
[...] P.IVA_2 presso la sede dell'ente in Catania, piazza Santa Maria Di Gesù n. 5, rappresentata e difesa dall'avv.
Carmelo Fabio Antonio Ferrara, giusta procura in atti.
, (C.F. ), nato a [...], il [...], con domicilio Parte_4 C.F._3 eletto presso lo studio dell'avv. Sebastiano Li Rosi, via F. Riso 39 Catania, che lo rappresenta e lo difende, giusta procura in atti.
pagina 1 di 8 CONVENUTI
Avente ad oggetto: responsabilità medica – risarcimento danni
Con provvedimento del 30.09.2024, ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 24.5.17, ha citato in giudizio il dott. , Parte_1 CP_1
l , il dott. e l' Controparte_2 Parte_4 Controparte_3 chiedendo di accertarne la responsabilità e, per l'effetto, di condannarli al risarcimento dei
[...] danni, patrimoniali e non patrimoniali, dall'attore patiti in conseguenza dei fatti che di seguito verranno riassunti. Rappresentava al riguardo di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione di un diverticolo di Meckel in data 7.3.2000, presso l'Ospedale Vittorio Emanuele - Ferrarotto - S.
Bambino, ad opera del dott. e di essersi sottoposto a due visite di controllo nei giorni successivi CP_1
in cui il dott. non riscontrò alcuna anomalia. A seguito della predetta operazione, ha riferito di CP_1
aver iniziato ad avere dolori e fastidi, negli anni sempre più frequenti, nella regione addominale e di essersi sottoposto, nel gennaio 2014 e in conseguenza di tali fastidi, a visita specialistica ed esame ecografico, dal quale emerse la presenza di un “granuloma da corpo estraneo” che, nella prospettazione attorea, sarebbe stato da riferirsi a “residui di tubi di drenaggio” di cui, con colpa, il medico non si sarebbe accorto. Ha aggiunto di essersi sottoposto a visita medico-legale nel giugno 2014 che aveva confermato la diagnosi e aveva quantificato il danno biologico sofferto (cfr. c.t.p. presente agli atti).
Così, il 6.2.2014, l'attore si era sottoposto ad un secondo intervento chirurgico in exeresi della neoformazione granulosa in regione addominale, questa volta ad opera del dott. presso Pt_4
l'ospedale All'esito di questo secondo intervento, notava ematoma in sede di Controparte_3 incisione chirurgica. Si era, perciò, recato presso il pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro dove era stato immediatamente sottoposto a procedura di embolizzazione selettiva mediante arteriografia.
Quindi, con diagnosi di “ematoma parete addominale in soggetto sottoposto a incisione parete addominale per estrazione corpo estraneo”, l'odierno attore era stato dapprima trasferito nel reparto di chirurgia d'urgenza nel medesimo nosocomio (in cui era rimasto fino al 10.2.14) e poi era stato sottoposto a periodiche visite, esami ecografici, medicazioni e drenaggi. Anche per questa seconda vicenda medica, si era sottoposto a visita medico-legale e il medesimo c.t.p. aveva quantificato il danno biologico sofferto (cfr. c.t.p. presente agli atti). Sicchè, chiedeva: accertare e dichiarare la
pagina 2 di 8 responsabilità contrattuale ex art. 2043 c.c. del dott. in relazione all'intervento CP_1 chirurgico eseguito sul sig. presso l' Pt_1 [...]
, Divisione di Chirurgia Pediatrica di Catania in Controparte_4 data 7.3.2000; nonché la responsabilità ex art. 2043 c.c. del dott. in relazione Parte_4 all'intervento eseguito sul sig. presso l' in data Pt_1 Controparte_3
6.2.2014; 2) accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 1218 e 1228 c.c. dell'
[...]
, Controparte_4
via Santa Sofia n. 78, in persona del Direttore Generale, Controparte_5 nonché dell' via Palermo 636, in persona del Controparte_6
Direttore Generale;
3) per l'effetto condannare in solido tra loro il dott. e l' CP_1 [...]
, Controparte_4
al risarcimento per tutti i danni morali, biologici e Controparte_5 patrimoniali subiti dal sig. in dipendenza dell'intervento chirurgico del 7.3.2000 Parte_1
subìti a ristoro di una lesione della integrità psico-fisica nella misura del 5%, o al pagamento di quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di liquidare, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) per l'effetto condannare altresì in solido tra loro il dott. e l' Parte_4 Controparte_3
al risarcimento per tutti i danni morali, biologici e patrimoniali subiti dal sig.
[...]
in dipendenza dell'intervento del 6.2.2014 subìti a ristoro di una lesione della Parte_1
integrità psico-fisica nella misura del 3%, o al pagamento di quella maggiore o minore somma che il
Giudice riterrà di liquidare, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si sono costituiti l'Ospedale Vittorio Emanuele, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il dott. e hanno preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto CP_1
(individuando il dies a quo nella data del primo intervento chirurgico, 7.3.2000), in quanto la richiesta risarcitoria sarebbe stata presentata 14 anni dopo l'evento di danno. Nel merito, hanno contestato l'esistenza dell'asserito drenaggio addominale, che non sarebbe mai stato posizionato durante l'intervento e hanno altresì rilevato che l'attore non avrebbe fornito la prova del danno e del nesso di causalità tra condotta e danno. Sulla base dei motivi menzionati, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea.
Si sono costituiti in giudizio anche il dott. e l' Parte_4 Controparte_3
contestando la domanda avanzata sia in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
La controversia, istruita documentalmente e attraverso la C.T.U. medico legale collegiale disposta con ordinanza del 20.04.2018, è stata assegnata a questo G.I. in data 22.11.2023. Quindi, con provvedimento ex art.127 ter c.p.c. del 11.04.2024, la causa è stata posta in decisione, con pagina 3 di 8 assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Innanzitutto, deve darsi atto che l'attore, e l sono Parte_4 Controparte_3
pervenute ad un accordo transattivo in data 24.2.23, depositato il 8.7.24, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
In punto di diritto, deve rilevarsi che la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno
l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ., n.2567/2007).
Sicchè, vi è all'evidenza sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le stesse parti stante l'intervenuto accordo transattivo. Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti di dette parti.
Ciò posto, con riguardo alla residua posizione sostanziale e processuale concernente la domanda avanzata nei confronti di e l , deve evidenziarsi CP_1 Controparte_2
che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale la cui fonte va individuata nel contratto atipico di spedalità, che si conclude tra le parti al momento dell'accettazione del paziente nella struttura e determina il sorgere sia delle prestazioni principali di carattere sanitario sia di quelle secondarie ed accessorie, assistenziali e latu senso alberghiere.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria è ormai pacifica in giurisprudenza
("per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria", v. Cass. SS.UU.. n. 577/2008) ed ha trovato anche conferma normativa con l'entrata in vigore della L n. 24/2017 (cfr. art. 7 secondo cui la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre i sanitari rispondono del loro operato ex art. 2043 c.c., tranne che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta pagina 4 di 8 con il paziente). Peraltro, le sopravvenute discipline, di cui al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), e di cui alla legge 8 marzo 2017 n. 24, non si applicano retroattivamente a eventi risarcitori avvenuti antecedentemente, come nella specie. Sotto tale profilo la Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 28994/2019 ha enunciato il seguente principio di diritto: “Le norme sostanziali contenute nella L. n.
189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi”.
Sono da considerare inadempimenti contrattuali della struttura non soltanto i fatti strettamente attribuibili alla stessa ma anche e soprattutto quelli riconducibili alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari.
Con riguardo, in ultimo, ai rapporti interni tra la struttura sanitaria e il medico, la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui, in tema di azione di regresso della struttura nei confronti del medico dipendente, la responsabilità della struttura sanitaria integra, anche nel caso di colpa esclusiva del sanitario, una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, la quale trova fondamento nell'art. 1228 c.c., ovvero nell'assunzione del rischio che qualunque debitore si assume quando si avvale di ausiliari nell'adempimento dell'obbligazione. Pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c. (v. Cass.,
n.29001/2021; conforme, Cass., n.28987/2019).
Nella specie, pertanto, i convenuti risponderanno secondo i criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio, per cui l'attore (il paziente danneggiato) deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (v. Cass. SS. UU n. 577/08; più di recente, Cass. 12.12.2013, n.
27855; Cass. 30.09.2014, n. 20547 e Cass. 20.10.2015, n. 21177).
Ciò rileva, altresì, sotto il profilo della eccepita prescrizione, in quanto deve ritenersi applicabile il previsto termine decennale, stante la sussistenza di un rapporto contrattuale per entrambe le parti convenute, come sopra rilevato. A ciò si aggiunga che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il comportamento del terzo provoca il danno, né dal pagina 5 di 8 momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può esserlo, con l'uso dell'ordinaria diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo (cfr., Cass. Civ., 21715/2013). Sicchè, nella specie non appare essere decorso il prescritto termine decennale dal dies a quo, che deve individuarsi non nella data in cui è avvenuto il primo intervento chirurgico, e cioè il 7.3.2000, bensì nella data del 06.02.2014, data in cui è avvenuto il secondo intervento chirurgico di exeresi della neoformazione granulomatosa in regione addominale.
Inoltre, con riguardo al nesso di causalità, la Suprema Corte ha chiarito che incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia), non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ. (cfr., Cass. Civ.,
n.20812/2018).
Cò premesso in punto di diritto, va rilevato in fatto che non è oggetto di contestazione e risulta dagli atti di causa che il 7.3.2000 parte attrice è stata ricoverata presso l'azienda ospedaliera Vittorio
Emanuele II e affidata alle cure del dott. , che effettuava l'operazione chirurgica volta alla CP_1 asportazione del diverticolo di a partenza da un'ansa ileale, a circa 50 cm dalla valvola ileo – Per_1 cecale e con la punta fissa alla parete addominale in corrispondenza dell'ombelico.
Di conseguenza, sussiste un rapporto contrattuale di prestazione d'opera cd. di spedalità tra l'attore,
l'azienda ospedaliera ed il sanitario convenuto.
Si è ritenuto necessario disporre C.T.U. per verificare se fossero sussistenti la allegata condotta colposa attribuibile al sanitario e il danno vantato dall'attore e, in caso affermativo, per valutare se fosse sussistente l'allegato nesso di causalità tra la condotta e il danno.
A seguito degli accertamenti effettuati e della documentazione esaminata, i c.t.u. hanno accertato che: era stato correttamente diagnosticato il diverticolo di Meckel;
che l'analisi della cartella clinica non aveva fatto rilevare alcun elemento che potesse far pensare alla presenza di un drenaggio;
che il diario clinico medico ed infermieristico non aveva fatto cenno ai valori quantitativi delle perdite, come solitamente si fa in caso di drenaggio;
che il diario clinico medico ed infermieristico non aveva fatto cenno alla rimozione del drenaggio (che invece aveva fatto per il catetere vescicale); che da un punto di vista chirurgico la rimozione del diverticolo di non richiede drenaggio. Hanno aggiunto che il Per_1
granuloma da corpo estraneo era stato verosimilmente causato da fili di sutura non riassorbibili posizionati all'esito dell'intervento e che erano largamente utilizzati nella prassi medica per poi essere abbandonati proprio a causa dei granulomi anche tardivi che potevano determinare.
pagina 6 di 8 Hanno concluso che verosimilmente non era stato utilizzato un tubo di drenaggio, che di conseguenza nessun tubo di drenaggio era stato la causa del danno patito dall'attore e che nessuna censura poteva essere addebitata al dott. e alla struttura in cui fu realizzata l'operazione. CP_1
Tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto esenti da contraddizioni logiche evidenti e peraltro non contestate dalle parti, che non hanno presentato osservazioni.
In sede di comparsa conclusionale, tuttavia, l'attore ha concluso che, pur dovendosi escludere l'utilizzo di un tubo di drenaggio, la C.T.U. avrebbe confermato la presenza di un corpo estraneo, ovvero i punti di sutura, in rapporto eziologico con la reazione granulomatosa.
E' noto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore” (v. Cass., Sez. III,
15/03/2024, n. 7074).
Tuttavia, nel caso di specie, il difetto dell'originaria allegazione di parte attrice avrebbe potuto evitarsi usando l'ordinaria diligenza. Infatti, come accertato dai c.t.u.: nell'intervento chirurgico eseguito in
Day Service presso l' di Catania il 26/02/2014 il chirurgo operatore descriveva, nei CP_7 dettagli, l'asportazione di un granuloma da corpo estraneo ma correttamente sottolinea la presenza di fili di sutura nel campo operatorio che non possono che essere quelli posizionati 14 anni prima per la chiusura della ferita chirurgica di asportazione del diverticolo di Meckel. Sicchè, tale dato era ricavabile dalla stessa documentazione medica depositata e, peraltro, indicato nell'atto di citazione, tuttavia, parte attrice ha perseguito una via diversa, ritenendo che la stessa fosse da ascrivere al menzionato drenaggio, nemmeno esistente.
Peraltro, quand'anche si volesse ritenere non tardiva l'allegazione dell'attore circa la causa dell'asserito danno, deve osservarsi che il medico non avrebbe potuto esimersi dal suturare la ferita operatoria con quei fili non riassorbibili (trattandosi dello strumento di sutura più diffusamente utilizzato in quel momento storico) e che pertanto nessun rimprovero può essergli mosso a titolo di colpa. Parimenti deve rilevarsi con riguardo alla struttura ospedaliera convenuta, trattandosi di strumenti di sutura comunemente diffusi al momento dell'intervento, le cui eventuali complicanze non potevano essere in alcun modo prevedibili e prevenibili, in relazione alle conoscenze ed alla prassi ospedaliera all'epoca pagina 7 di 8 vigente. D'altronde, non è stato allegato e non sussiste alcun danno estetico in quanto in ogni caso avrebbe dovuto realizzarsi il taglio operatorio, e parimenti non è stato provato alcun danno biologico permanente o temporaneo, nemmeno quantificato dai c.t.u.
Da quanto esposto deriva, pertanto, il rigetto delle domande avanzate.
Stante la soccombenza, parte attrice va condannata a rifondere le spese processuali sostenute, che si liquidano, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, tabella n.2, terzo scaglione del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, decurtato della metà, nella complessiva somma di euro 2.538,50 per compensi, per ciascuna parte convenuta costituitasi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel relativo decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti dei convenuti e Parte_4
; Parte_3
- Compensa tra l'attore e i convenuti e Parte_4 Parte_3
le spese di lite.
[...]
- Rigetta le domande avanzate da parte attrice con atto di citazione del 24.05.2017 nei confronti di e;
CP_1 Parte_2
- condanna parte attrice a rifondere le spese processuali sostenute da e CP_1 [...]
che si liquidano nella complessiva somma Parte_2
di euro 2.538,50 per compensi, per ciascuna parte convenuta costituitasi, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate nel relativo decreto, a carico di parte attrice.
Catania, 02.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, con la collaborazione del dott. Carlo
Varrasi, magistrato in tirocinio.
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