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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 05/12/2024, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3241/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv.to FERRIGNO GAIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv.to FERRIGNO GAIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
separati con accordo di negoziazione assistita ex art. 6, co. 2 del D.L. 132/2014,
convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 in data 22/11/2021, e provvedimento del PM – Tribunale di Lodi - del 26/11/2021;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 18/11/2024 e cioè “- i coniugi – dichiarano di essere CP_1 CP_2
economicamente autosufficienti, per cui rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per cui nulla disporsi a tale titolo;
- i coniugi – dichiarano che tutti i rapporti economici tra di CP_1 CP_2
essi intercorrenti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione anche per ciò che riguarda i beni mobili e suppellettili arredanti la casa coniugale;
- la casa coniugale sita in San Giuliano Milanese, alla Via Carlo Cattaneo n.3,
viene concordemente lasciata al Sig. ; Controparte_2
- compensare le spese del presente atto e consequenziali”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 16/11/2024, in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti
2 economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Pomigliano d'Arco, in data Controparte_1 Controparte_2
27/04/2019;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POMIGLIANO D'ARCO
(NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 1, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3241/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv.to FERRIGNO GAIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv.to FERRIGNO GAIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
separati con accordo di negoziazione assistita ex art. 6, co. 2 del D.L. 132/2014,
convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 in data 22/11/2021, e provvedimento del PM – Tribunale di Lodi - del 26/11/2021;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 18/11/2024 e cioè “- i coniugi – dichiarano di essere CP_1 CP_2
economicamente autosufficienti, per cui rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per cui nulla disporsi a tale titolo;
- i coniugi – dichiarano che tutti i rapporti economici tra di CP_1 CP_2
essi intercorrenti sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione anche per ciò che riguarda i beni mobili e suppellettili arredanti la casa coniugale;
- la casa coniugale sita in San Giuliano Milanese, alla Via Carlo Cattaneo n.3,
viene concordemente lasciata al Sig. ; Controparte_2
- compensare le spese del presente atto e consequenziali”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte congiunte depositate in data 16/11/2024, in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti ai rapporti
2 economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Pomigliano d'Arco, in data Controparte_1 Controparte_2
27/04/2019;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POMIGLIANO D'ARCO
(NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 1, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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