TAR Roma, sez. 3T, sentenza 16/02/2026, n. 2953
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento, violazione del principio di imparzialità. Violazione dell’art.1 del bando e dell’art.18 della l.n.240 del 2010

    La raccolta di saggi del controinteressato non è l'unica pubblicazione e non risulta che da essa dipenda il maggior valore scientifico del vincitore. La valutazione delle raccolte di scritti rientra nella discrezionalità della Commissione, purché non ecceda i limiti di manifesta illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza. Il volume del controinteressato presenta un chiaro filo conduttore e un progressivo approfondimento, configurandosi come opera unitaria. L'interpretazione restrittiva del ricorrente non trova riscontri nel bando ANVUR.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, difetto di motivazione. Violazione dell’art.4 del bando di concorso e del verbale di predeterminazione dei criteri. Contraddittorietà

    Il confronto comparativo è sintetico ma sussiste. I giudizi collegiali evidenziano differenze nei riconoscimenti attribuiti ai candidati, con apprezzamenti più spiccati per il vincitore, giustificando la preferenza tecnica. Non emerge una dequotazione del valore del ricorrente, né una omessa o apparente valutazione degli altri titoli. Non è richiesto un giudizio analitico meccanico.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà intrinseca e difetto di istruttoria

    La commissione universitaria non è tenuta a motivare analiticamente tutti i titoli, essendo sufficiente che i criteri siano indicati e la loro applicazione resa esplicita da una motivazione intellegibile. Non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, ma un accertamento globale e complessivo. Dai profili curricolari si evince l'attribuzione di una valutazione per le singole attività. La commissione ha formulato criteri di massima aggiuntivi.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà manifesta

    L'accertamento delle competenze linguistiche è facoltativo ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010. L'introduzione di una prova orale di inglese avrebbe potuto contrastare con la natura di concorso per soli titoli e con le esigenze di speditezza. Il bando era conforme al regolamento d'ateneo vigente ratione temporis.

  • Rigettato
    Incostituzionalità dell’art.16 della legge n.240 del 2010 per violazione dell’art.3 e dell’art.97 Cost. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza

    La questione di illegittimità costituzionale difetta di rilevanza e non manifesta infondatezza. Non è dimostrato come la copertura di un incarico nella commissione di abilitazione scientifica nazionale abbia concretamente influito sulla valutazione. L'esclusione generalizzata dei commissari ASN contrasterebbe con il principio del buon andamento e determinerebbe un irragionevole impedimento alle progressioni di carriera.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dalla censura del decreto rettorale

    Poiché il ricorso principale avverso il decreto rettorale è stato rigettato, anche l'impugnazione in via derivata della deliberazione del Consiglio di Dipartimento è rigettata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 16/02/2026, n. 2953
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2953
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo