TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/04/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 2304/2024
Il Tribunale collegiale
composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
- Dott.sa Emanuela A. Favara Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di modifica delle condizioni di divorzio, promossa
DA
(c.f , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/12/62, ivi residente nella via P. Nenni n. 28, elettivamente domiciliato in Via Castelfidardo n. 71, in Vittoria, presso lo studio degli Avv.ti Maria Giuseppa Cannizzo e Simona D'Izzia, che lo 3
rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
05.11.1964, ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in , via Roma n.200, presso lo studio dell'Avv. Irene CP_1
Morando, che la rappresenta e difende per mandato rilasciato su foglio separato e depositato in uno alla memoria costitutiva
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1
“- revocare per intero l'assegno di mantenimento versato alla CP_1
in favore delle figlie e , così come disposto con Per_1 Per_2
sentenza n. 1052/2019 R.G.S., e poi modificato con decreto n.
13842/2021. Ciò a far data dal mese di maggio 2022, per la somma prevista nell'interesse della figlia , e dal settembre 2022, per Per_2
quella prevista nell'interesse della figlia;
in subordine, Per_1
revocarlo a partire dalla diversa data che verrà accertata, per ciascuna figlia”. Riferiva il ricorrente che entrambe le figlie avevano ormai raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica, essendosi avviate nel mondo del lavoro.
Si costituiva la resistente, , la quale con la Controparte_1
propria comparsa aderiva alla richiesta del ricorrente, confermando l'avvenuta indipendenza economica di entrambe le figlie maggiorenni, e rappresentava che le parti avevano manifestato la concorde volontà di addivenire consensualmente ad un accordo congiunto, teso ad eliminare l'obbligo di versamento mensile in capo al sig. relativamente al mantenimento delle figlie Parte_1
e ed alla corresponsione delle spese straordinarie, Per_1 Per_2
con conseguente rinuncia da parte dell' alla domanda di Pt_1 5
restituzione di quanto dallo stesso pagato in favore delle stesse.
Depositava pertanto istanza congiunta sottoscritta da entrambe le parti e dai loro difensori.
All'udienza del 2.12.2024 entrambe le parti dichiaravano di essere pervenute alla determinazione di convertire il ricorso introduttivo del presente giudizio da giudiziale in consensuale, come da istanza congiunta in atti, chiedendo, pertanto, modificarsi le condizioni di divorzio nei termini di quanto pattuito.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, con la predetta istanza congiunta le parti chiedono:
“a modifica delle condizioni di divorzio la revoca dell'obbligo di versamento mensile a carico del sig. in favore della Parte_1
sig.ra per il mantenimento delle figlie e Controparte_1 Per_1
e della corresponsione della metà delle spese straordinarie, Per_2
con espressa rinuncia da parte di alla domanda di Parte_1
restituzione di quanto dallo stesso già pagato in favore delle figlie.
Con compensazione delle spese di lite”. 6
Quanto pattuito tra le parti relativamente alla revoca dell'assegno di mantenimento appare congruo e non in contrasto con norme di legge, per cui è meritevole di accoglimento;
in riferimento alla rinuncia del ricorrente a far valere gli arretrati già corrisposti, questo Collegio non può che prenderne atto.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, stante l'accordo tra di esse raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione degli atti al P.M. in sede 7
a parziale modifica della sentenza divorzile n. 1052/2019, resa dal Tribunale di Ragusa in data 7.11.2019, pubblicata il 15.9.2019, e del successivo decreto di modifica n. 13842/2021 del 23/07/2021
omologa le condizioni pattuite tra le parti, e per l'effetto revoca l'obbligo posto a carico di di Parte_1
corrispondere alla resistente, , un assegno per il Controparte_1
mantenimento delle figlie e , ormai maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti;
prende atto dell'ulteriore statuizione convenuta relativamente alla restituzione delle somme già versate.
Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso, in Ragusa il 18 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti 8