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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/07/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16977/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOLARO Parte_1 C.F._1 omicili ELLO 4 a BOLOGNA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
P.IVA_2 CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 25.6.2025.
Motivi della decisione Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. in data 22.12.2023 ha impugnato il provvedimento emesso il 13.11.2023, e notificatole il 29.11.2923, con cui il Questore di Bologna le ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, richiesto dalla stessa in quanto coniuge del sig. , nato in [...] il [...], titolare di un permesso di soggiorno per Persona_1 motivi di studio .2023 al 31.12.2023 .
La motivazione del provvedimento questorile di diniego si fonda sulla mancanza in capo alla ricorrente, al momento della presentazione della sua domanda, del requisito della regolarità sul territorio, in quanto ella risultava aver fatto ingresso in Italia in data 7.9.2022 con un visto per turismo rilasciato dalle competenti autorità consolari e aveva presentato la domanda de qua in data 10.6.2023, ossia ben oltre i novanta giorni, scaduti il 7.12.2022, che il suo visto per turismo le concedeva;
ha inoltre evidenziato il Questore che la documentazione prodotta ex art.10 bis L.n.241/1990 nulla aggiungeva né provava, con conseguente rifiuto del rilascio e che non era stata allegata alcuna iscrizione al servizio sanitario nazionale ex artt. 34 d.lgs.vo 286/98 da parte del coniuge (cfr. decreto impugnato).
A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento del Questore, asserendo di aver dato dimostrato l'idoneità alloggiativa e reddituale sua e del marito nonché l'iscrizione di quest'ultimo al SSN e di non poter far ritorno in Russia, proprio paese d'origine, attese le note vicende di forte instabilità e insicurezza dovute al conflitto armato con l'Ucraina. Infine, ha evidenziato la presenza sul territorio nazionale anche dei due figli, entrambi minorenni (17 e 6 anni), e il loro inserimento nel percorso scolastico italiano. Ha quindi chiesto nel presente giudizio: in via principale, di dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, D. Lgs. 286/98; in via subordinata, di dichiarare il diritto al riconoscimento dello status di rifugiata, previsto dall'art. 1, All. A, della Convenzione di Ginevra del 1951; in via ulteriormente subordinata, di dichiarare il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del pagina 1 di 6 D. Lgs. 251/2007; in via ulteriormente gradata, di dichiarare il diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1, D. Lgs. 286/98.
In data 4.1.2025 ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Instaurato ritualmente il contraddittorio, parte convenuta non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 11.2.2025 dinanzi al giudice delegato, è stata ascoltata la ricorrente, la quale ha dichiarato con l'ausilio dell'interprete: “ADR: sono entrata in Italia a settembre del 2022 con un visto turistico insieme a mio marito e ai nostri due figli. Mio marito aveva già ottenuto un visto per motivi di studio, si era iscritto all'Università di Bologna, alla Facoltà di Agraria. La ragione per la quale siamo venuti qui è proprio per consentire a mio marito di studiare. E' mio marito ad avere deciso di venire in Italia, gli è piaciuto il programma di studio della Facoltà di Bologna e così siamo partiti. Quando abbiamo fatto ingresso in Italia mio marito era già in possesso del permesso per motivi di studio rilasciatogli dall'Ambasciata italiana a Mosca. In Italia, non conoscevamo nessuno, né avevamo parenti od amici. Abbiamo vissuto due anni a Budrio in una casa che avevamo preso in locazione “da remoto”, cioè quando ancora vivevamo a Mosca e poi siamo riusciti ad acquistare nel maggio dell'anno scorso una casa ad Imola dove abitiamo attualmente. ADR: abbiamo deciso di partire da Mosca in quanto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina il governo russo ha emanato alcune leggi che puniscono i dissidenti del regime. Mio marito lavorava all'Università di Mosca come bio-ingegnere, lui faceva il ricercatore, mentre io lavoravo sempre nella stessa Università di Mosca ma nel settore amministrativo;
sono comunque laureata in economia (sul punto, rilevata la questione, la ricorrente dichiara che il diploma di cui ha parlato con il proprio datore di lavoro in Italia come da UNILAV allegata al ricorso era da intendersi quale diploma universitario e non di scuola superiore) . Trattandosi di Università pubblica prima o poi saremmo stati costretti a dimetterci, il governo russo fa così con chi la pensa diversamente. ADR: non abbiamo origine ucraine, siamo russi sia io che mio marito, non abbiamo convinzioni religiose particolari, siamo atei, ma siamo contro la guerra. Io e mio marito crediamo che non sia giusto uccidere le persone. Non siamo coinvolti politicamente in Russia né qui in Italia, ma nel mio paese non c'è libertà di pensiero e di espressione. All'inizio della guerra in Ucraina mio marito è stato incarcerato dopo aver partecipato ad una manifestazione contro il conflitto, è stato arrestato due settimane a Mosca. AD: Come siete riusciti ad uscire dal Paese? R: abbiamo viaggiato a bordo della nostra macchina attraversando la Bielorussia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Austria ed, infine, Italia. Siamo riusciti ad uscire anche perché il governo ancora non impediva agli uomini di abbandonare il Paese per reclutare soldati da mandare in combattimento. ADR: non ho in Italia documentazione attestante il lavoro mio e di mio marito a Mosca;
forse ho alcune fotocopie di qualche documento, ma dovrei verificare. Non ho portato nulla qui in Italia. ADR: in realtà, devo precisare che mio marito è stato fermato in strada a Mosca mentre si recava ad una manifestazione spontanea di persone contro la guerra;
è stato fermato dalla Polizia che gli ha controllato i documenti e lo ha condotto in caserma e il giorno successivo è stato portato in Tribunale con l'accusa di violazione dell'ordine pubblico. Le manifestazioni spontanee comunque erano sempre precedute da un passaparola via social e mio marito voleva prendervi parte. Il Tribunale ha deciso che mio marito dovesse rimanere in carcere per due settimane e così è stato, ricordo che non è stato detenuto in un carcere di Mosca, le carceri a Mosca erano già affollate, ma in un'altra località vicina. Tutto questo è accaduto nei primi giorni di marzo del 2022. ADR: Poi dopo mio marito è tornato a lavorare all'Università come sempre. All'Università non ha avuto problemi particolari ma gli è stato fatto capire che avrebbe dovuto astenersi dall'esprimere il proprio pensiero sulla guerra. C'era un altro collega di mio marito finito in carcere pure lui per le stesse ragioni e nella stessa occasione che ha dovuto pagare anche una multa, mio marito, però, no. ADR: non abbiamo presentato in Italia la domanda di protezione internazionale, non sapevamo come procedere meglio. Per la lingua mio marito e i miei figli, il grande in particolare, parlavano bene inglese e così all'inizio è stato meno difficile per loro inserirsi in Italia. Mio figlio grande frequenta l'ultimo anno del Liceo di Scienze Applicate a Medicina;
mio figlio piccolo ha 7 anni e frequenta la seconda elementare a Imola, lui si sente già italiano e non vuole andare via da qui. ADR: io parlo poco italiano, capisco un po' (la ricorrente risponde in italiano). Ai pagina 2 di 6 colloqui con gli insegnanti va mio marito che capisce e parla un po' di più l'italiano. ADR: con il permesso di soggiorno provvisorio ho iniziato a lavorare in nella raccolta dei fiori di zucchine dalla fine di luglio 2023 e fino a ottobre del 2023, il contratto di lavoro mi è stato più volte prorogato. Poi, non ho più lavorato, quantomeno in maniera regolare perché in nero riesco a lavorare come addetta alle pulizie per famiglie private per qualche ora al giorno. Ricordo che ero riuscita a reperire un lavoro in un albergo di Villanova di Castenaso come cameriera ma poi era intervenuto il diniego della Questura e non ho potuto fare più nulla. ADR: a dicembre dell'anno scorso mio marito ha rinnovato il permesso di soggiorno per motivi di studio, è al secondo anno del suo dottorato per il quale percepisce anche una borsa di studio di 1200,1300, euro al mese. Il 22 gennaio di quest'anno si è recato in Questura di Imola per le impronte digitali, e poi gli hanno detto che deve verificare sul sito la data in cui sarà disponibile per il ritiro il permesso rinnovato. Lui sta lavorando con un contratto part-time di 20 ore settimanali, per motivi di studio appunto non può avere un lavoro che richieda un impegno di tempo superiore, So che lavora all'Università ma non so che mansione abbia. ADR: io sono proprietaria dell'immobile come da documentazione che mi mostra e mi dice essere allegata la ricorso. Risulto io come conduttrice anche se non sono la sola perché panche i miei due figli più grandi sono pro-quota proprietari di questo appartamento che è stato la nostra casa di famiglia fino al momento della partenza dalla Russia. Il contratto è scaduto a giugno 2024 e quindi non percepisco più i canoni di locazione. Non abbiamo ancora preso una decisione sulla casa, se venderla o riaffittarla, per ora continuiamo a pagare le tasse. Preciso sul punto che io e mio marito abbiamo tre figli in tutto, ma il nostro primogenito vive in Canada da tre anni, lavora in una compagnia di assicurazioni, ha 21 anni. Sta bene e siamo in contatto con lui e ogni tanto è riuscito anche a raggiungerci qui in Italia. ADR: a Mosca vivono ancora i miei genitori e mio fratello e anche mio marito ha i suoi familiari ancora lì. Io parlo soprattutto con mia madre al telefono, cerchiamo di parlare d'altro perché la mia famiglia non ha condiviso la nostra scelta di partire. Quindi, non mi riferiscono come sia la situazione a Mosca. ADR: sto bene in salute. ADR: non ho svolto attività di volontariato o partecipato a corsi di formazione ma ho preso parte ad un corso per imparare la lingua italiana presso il CPIA di Bologna per il livello A2. ADR: per il rilascio dei documenti miei si è interessato mio marito, lui può dire meglio di me. ADR dell'avv. Scolaro: si, io e la mia famiglia siamo venuti in Italia con l'intenzione di stabilirci qui, come ho detto prima mio figlio piccolo si sente oramai italiano”.
Alla medesima udienza è stato sentito il marito della ricorrente, sig. , il quale ha Persona_1 dichiarato in lingua italiana: “ADR: ho capito quello che mi sta dice erità. ADR: parlo italiano anche se il mio corso di dottorato è tutto in lingua inglese, i miei studi sono su testi in lingua inglese, ma ho imparato a parlare la lingua italiana avendo colleghi italiani e anche quando faccio i colloqui con le maestre di mio figlio piccolo. ADR: dal nostro matrimonio avvenuto a giugno del 2003 sono nati tre figli, il primogenito che vive in Canada, a Toronto, e poi altri due maschi che sono partiti con noi dalla Russia e che qui frequentano la scuola. ADR: io sono entrato in Italia a bordo della mia macchina, avendo già il visto per motivi di studio datomi dall'Ambasciata italiana a Mosca. ADR: io ero sostenitore di sin dal 2011, quando è iniziata la guerra in Ucraina io ho Per_2 partecipato ad una manifestazio il conflitto, l'accusa che mi è stata rivolta è stata quella di aver preso parte ad una manifestazione non autorizzata;
ma preciso che la Costituzione russa prevede, quantomeno sulla carta, che non ci sia necessità di autorizzazione se la manifestazione è pacifica ma così è stato e ho dovuto trascorrere 15 giorni in un carcere in un posto nelle vicinanze di Mosca. Anche un mio collega di lavoro era stato arrestato insieme a me per la stessa ragione. Io sono laureato in ingegneria e lavoravo, prima di venire qui in Italia, sempre come ricercatore, per l'Università di Mosca;
mia moglie lavorava nella stessa Università ma nel settore amministrativo anche se è laureata in materie economiche. (Si dà atto che il teste esibisce due copie di diverse pagine ognuna in lingua russa e recanti timbro dell'autorità giudiziaria russa delle sentenza di primo grado e di secondo grado, la prima del 7 marzo 2022 e l'altra del 16 marzo 2022). L'interprete, invitata sul punto, dichiara che l'autorità giudiziaria è quella del tribunale sezione amministrativa di Mosca e che nella sentenza di primo grado, nella parte dispositiva, è riportato come norma violata quella dell' art. 20 comma 2 del codice russo e che al teste è stata comminata la sanziona amministrativa della detenzione per 15 gg confermata dalla sentenza di appello. ADR: siamo partiti in macchina per pagina 3 di 6 raggiungere l'Italia perché c'era il blocco dei voli da e verso l'Europa e una settimana dopo la nostra partenza c'è stato anche il blocco delle frontiere;
non avremmo potuto proprio più uscire dal paese dove io ho ancora a Mosca i miei genitori con i quali ho interrotto ogni contatto perché loro sono fascisti e non hanno condiviso la scelta mia e della mia famiglia di partire. Loro sono completamente schierati con il regime russo, quando ancora vivevamo a Mosca io avevo qualche contatto con mia madre ora anche questo non è più possibile. Non ho fratelli né sorelle, sono figlio unico. ADR: io ho preso per primo la decisione di venire qui in Italia perché ho trovato il programma di studi universitari di Bologna in linea con la mia professione. Sto bene all'Università, studio, faccio ricerca. Il dottorato durerà fino al 2026 e dopo vorrei trovare un lavoro. Percepisco una borsa di studio dall'Università di 1200,00 euro al mese. Per il mese di dicembre ho lavorato come collaboratore autonomo in via occasionale per l'azienda SESVanderHave di Cesena per la raccolta di campioni di radici e foglie di barbabietola, ho ricevuto un contributo di 3mila euro lordi e per quest'anno ho già firmato il contratto di collaborazione con la stessa azienda per i mesi di luglio e fino a settembre 2025. L'Università mi ha autorizzato questa collaborazione. ADR: abbiamo acquistato a maggio dell'anno scorso una casa ad Imola dove ora abitiamo, l'abbiamo pagata 90mila euro con i soldi che avevamo risparmiato o e mia moglie, non abbiamo dovuto accendere un mutuo dopo due anni di affitto a Budrio. ADR: io ho mandato il kit postale alla Questura di Bologna per mia moglie e mio figlio grande che ora è diventato maggiorenne. Mio figlio piccolo che ora ha sette anni ha seguito sempre il mio stato con il permesso. Mio figlio grande ha ottenuto il permesso di soggiorno mentre mia moglie no ma i documenti sono gli stessi per entrambi. Il permesso di mio figlio è per coesione familiare sempre con me. ADR dell'avv. Scolaro: mia moglie ha presentato la domanda di coesione familiare il 10 giugno 2023, ad agosto del 2023 ci è giunta la notificazione del rigetto per inammissibilità del Tribunale per i Minorenni di Bologna e il mio permesso di soggiorno mi era stato materialmente consegnato a maggio dello stesso anno, prima di quel momento mi era stato rilasciato dalla Questura di Bologna solo un cedolino e con quello non potevamo presentare la domanda per coesione di mia moglie con me. ADR: io mi sono informato tramite Internet che si poteva presentare domanda per permesso di soggiorno. Ho fatto tutto da solo e inviato a mezzo kit postale la mia istanza. Ho effettuato il pagamento per l'invio della domanda di permesso che però materialmente mi è arrivato solo a maggio 2023. Ora le pratiche per il rinnovo del permesso le faccio presso la Questura di Imola il 20 gennaio 2025 insieme a mio figlio piccolo, ci hanno preso le impronte digitali;
mentre il figlio grande andrà in questura per le impronte digitali il 2 luglio 2025. Poi mi è stato detto che dovrò collegarmi al sito della Questura e con il numero della pratica di rinnovo cercare la mia posizione e vedere se è stata aggiornata”.
All'esito dell'attività istruttoria, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante, che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di discussione e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
*** Come detto, la ricorrente ha richiesto il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto coniuge di cittadina di Stato non aderente all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia. Oggetto del presente giudizio sono dunque, in via principale, il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari;
in via subordinata, il permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendo escludere, nella presente sede, qualsiasi esame sulle domande di protezione internazionale che, sebbene avanzate nel ricorso, non sono state, invero, poi, reiterate nelle relative conclusioni del presente procedimento da parte del suo difensore e che, comunque, sarebbero inammissibili.
In premessa, va osservata la regolarità della notifica al , posto che come noto il ricorso CP_2 proposto dallo straniero avverso il provvedimento di rige chiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari pronunciato dal competente Questore “va notificato al Ministero degli interni in qualità di legittimato passivo in via esclusiva, e non anche (al Questore ed) al Prefetto" (Cass. Sez. I, n. 2793/2002). Ne consegue che va dichiarata la contumacia della parte resistente, regolarmente e tempestivamente notificata. pagina 4 di 6
Sempre in via preliminare, va ricordato che il provvedimento di diniego si fonda esclusivamente sulla irregolarità della ricorrente sul territorio nazionale al momento della presentazione della domanda. Secondo la giurisprudenza di legittimità “nel giudizio sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari […] se è vero che l'autorità giudiziaria ordinaria deve accertare l'esistenza del diritto al permesso di soggiorno, ciò la stessa deve fare entro i limiti del diniego oggetto di ricorso e delle domande ed eccezioni delle parti, non potendo il giudice rilevare di ufficio carenze dei requisiti di legge per il rilascio del permesso medesimo” (Cass. Civ., sez. I, 08-02-2005, n. 2539). Ancor più di recente, Cass. civ., sez. I, 18-04-2019, n. 10925 afferma: “in tema di impugnazione del provvedimento del questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il thema decidendum”. Ne consegue che nel presente giudizio ci si limiterà a verificare tale profilo.
Venendo al merito, come noto a norma dell'art. 30, primo comma D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 «il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29» mentre a norma dell'art. 29 d. l.vo 25 luglio 1998 n. 286, il ricongiungimento appare concedibile al «coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni». Ancora a norma dell'art. 30, primo comma D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato altresì «b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti».
A tale riguardo la S.C. ha rilevato che seppure “disposto dell'art. 30 comma 1 lett. c d.lgs. n. 286 del 1998 che testualmente postula per l'istante lo status di "straniero regolarmente soggiornante" nel territorio nazionale, occorre tuttavia tenere conto dell'impianto complessivo delle norme che regolano la materia dell'ingresso e della permanenza degli stranieri extracomunitari nonché della necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle medesime. Va infatti considerato il disposto dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998, secondo cui “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. La Corte di Giustizia, al riguardo, ha costantemente affermato che alla luce del carattere fondamentale del diritto alla vita familiare (tutelato dall'art. 8 CEDU), si impone, per quanto possibile, di interpretare ampiamente le disposizioni della direttiva 2003/86/CE che garantisce il ricongiungimento familiare e, di contro, restrittivamente, invece quelle che vi pongono limiti (C. Giust., 4.03.2010, causa C-578/2008). Si ricordi altresì che la Corte Costituzionale con sentenza nr. 202/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 5, comma 5, del decreto legislativo 286 del 1998 nella parte in cui prevede che “la valutazione discrezionale si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”. Tale pronuncia ha inteso evitare ogni automatismo ostativo al diritto al ricongiungimento familiare tutelando, in ogni caso, lo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato. Risulta dunque irrilevante che la ricorrente non fosse regolare sul territorio al momento della presentazione della domanda amministrativa, dovendosi invece valutare la rilevanza dei suoi legami familiari sul territorio.
pagina 5 di 6 Al riguardo, dal compendio documentale agli atti e dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio è emerso che ella è giunta sul territorio nazionale nel 2022 con visto turistico insieme al marito e ai due figli più piccoli (il più grande vive in Canada). Il nucleo familiare vive ad Imola dal 2024 in una casa di proprietà ed i minori frequentano la scuola. Il marito della ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio e sta frequentando un dottorato di ricerca presso l'Università di Bologna che terminerà nel 2026 e percepisce una borsa di studio di circa 1200 euro mensili (cfr. Certificazione Unibo del 1.3.2024 in atti). La ricorrente ha svolto attività lavorativa in qualità di bracciante agricola nell'anno 2023, come da buste paga in atti.
Ebbene, alla luce degli elementi sopra riportati, appaiono sussistere i presupposti di cui alla lettera b) dell'art. 30, primo comma D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e, conseguentemente, il Tribunale ritiene di accogliere la domanda principale proposta dalla ricorrente.
In ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso e considerata la contumacia di parte resistente, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia di parte resistente;
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto ACCERTA il diritto del ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera B) D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; NULLA sulle spese di lite. Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 3.7.2025. Il giudice rel. ed est. Rada V. Scifo
Il Presidente
dott. Marco Gattuso
pagina 6 di 6
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16977/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCOLARO Parte_1 C.F._1 omicili ELLO 4 a BOLOGNA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
P.IVA_2 CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 25.6.2025.
Motivi della decisione Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. in data 22.12.2023 ha impugnato il provvedimento emesso il 13.11.2023, e notificatole il 29.11.2923, con cui il Questore di Bologna le ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, richiesto dalla stessa in quanto coniuge del sig. , nato in [...] il [...], titolare di un permesso di soggiorno per Persona_1 motivi di studio .2023 al 31.12.2023 .
La motivazione del provvedimento questorile di diniego si fonda sulla mancanza in capo alla ricorrente, al momento della presentazione della sua domanda, del requisito della regolarità sul territorio, in quanto ella risultava aver fatto ingresso in Italia in data 7.9.2022 con un visto per turismo rilasciato dalle competenti autorità consolari e aveva presentato la domanda de qua in data 10.6.2023, ossia ben oltre i novanta giorni, scaduti il 7.12.2022, che il suo visto per turismo le concedeva;
ha inoltre evidenziato il Questore che la documentazione prodotta ex art.10 bis L.n.241/1990 nulla aggiungeva né provava, con conseguente rifiuto del rilascio e che non era stata allegata alcuna iscrizione al servizio sanitario nazionale ex artt. 34 d.lgs.vo 286/98 da parte del coniuge (cfr. decreto impugnato).
A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento del Questore, asserendo di aver dato dimostrato l'idoneità alloggiativa e reddituale sua e del marito nonché l'iscrizione di quest'ultimo al SSN e di non poter far ritorno in Russia, proprio paese d'origine, attese le note vicende di forte instabilità e insicurezza dovute al conflitto armato con l'Ucraina. Infine, ha evidenziato la presenza sul territorio nazionale anche dei due figli, entrambi minorenni (17 e 6 anni), e il loro inserimento nel percorso scolastico italiano. Ha quindi chiesto nel presente giudizio: in via principale, di dichiarare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, D. Lgs. 286/98; in via subordinata, di dichiarare il diritto al riconoscimento dello status di rifugiata, previsto dall'art. 1, All. A, della Convenzione di Ginevra del 1951; in via ulteriormente subordinata, di dichiarare il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del pagina 1 di 6 D. Lgs. 251/2007; in via ulteriormente gradata, di dichiarare il diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1, D. Lgs. 286/98.
In data 4.1.2025 ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Instaurato ritualmente il contraddittorio, parte convenuta non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 11.2.2025 dinanzi al giudice delegato, è stata ascoltata la ricorrente, la quale ha dichiarato con l'ausilio dell'interprete: “ADR: sono entrata in Italia a settembre del 2022 con un visto turistico insieme a mio marito e ai nostri due figli. Mio marito aveva già ottenuto un visto per motivi di studio, si era iscritto all'Università di Bologna, alla Facoltà di Agraria. La ragione per la quale siamo venuti qui è proprio per consentire a mio marito di studiare. E' mio marito ad avere deciso di venire in Italia, gli è piaciuto il programma di studio della Facoltà di Bologna e così siamo partiti. Quando abbiamo fatto ingresso in Italia mio marito era già in possesso del permesso per motivi di studio rilasciatogli dall'Ambasciata italiana a Mosca. In Italia, non conoscevamo nessuno, né avevamo parenti od amici. Abbiamo vissuto due anni a Budrio in una casa che avevamo preso in locazione “da remoto”, cioè quando ancora vivevamo a Mosca e poi siamo riusciti ad acquistare nel maggio dell'anno scorso una casa ad Imola dove abitiamo attualmente. ADR: abbiamo deciso di partire da Mosca in quanto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina il governo russo ha emanato alcune leggi che puniscono i dissidenti del regime. Mio marito lavorava all'Università di Mosca come bio-ingegnere, lui faceva il ricercatore, mentre io lavoravo sempre nella stessa Università di Mosca ma nel settore amministrativo;
sono comunque laureata in economia (sul punto, rilevata la questione, la ricorrente dichiara che il diploma di cui ha parlato con il proprio datore di lavoro in Italia come da UNILAV allegata al ricorso era da intendersi quale diploma universitario e non di scuola superiore) . Trattandosi di Università pubblica prima o poi saremmo stati costretti a dimetterci, il governo russo fa così con chi la pensa diversamente. ADR: non abbiamo origine ucraine, siamo russi sia io che mio marito, non abbiamo convinzioni religiose particolari, siamo atei, ma siamo contro la guerra. Io e mio marito crediamo che non sia giusto uccidere le persone. Non siamo coinvolti politicamente in Russia né qui in Italia, ma nel mio paese non c'è libertà di pensiero e di espressione. All'inizio della guerra in Ucraina mio marito è stato incarcerato dopo aver partecipato ad una manifestazione contro il conflitto, è stato arrestato due settimane a Mosca. AD: Come siete riusciti ad uscire dal Paese? R: abbiamo viaggiato a bordo della nostra macchina attraversando la Bielorussia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Austria ed, infine, Italia. Siamo riusciti ad uscire anche perché il governo ancora non impediva agli uomini di abbandonare il Paese per reclutare soldati da mandare in combattimento. ADR: non ho in Italia documentazione attestante il lavoro mio e di mio marito a Mosca;
forse ho alcune fotocopie di qualche documento, ma dovrei verificare. Non ho portato nulla qui in Italia. ADR: in realtà, devo precisare che mio marito è stato fermato in strada a Mosca mentre si recava ad una manifestazione spontanea di persone contro la guerra;
è stato fermato dalla Polizia che gli ha controllato i documenti e lo ha condotto in caserma e il giorno successivo è stato portato in Tribunale con l'accusa di violazione dell'ordine pubblico. Le manifestazioni spontanee comunque erano sempre precedute da un passaparola via social e mio marito voleva prendervi parte. Il Tribunale ha deciso che mio marito dovesse rimanere in carcere per due settimane e così è stato, ricordo che non è stato detenuto in un carcere di Mosca, le carceri a Mosca erano già affollate, ma in un'altra località vicina. Tutto questo è accaduto nei primi giorni di marzo del 2022. ADR: Poi dopo mio marito è tornato a lavorare all'Università come sempre. All'Università non ha avuto problemi particolari ma gli è stato fatto capire che avrebbe dovuto astenersi dall'esprimere il proprio pensiero sulla guerra. C'era un altro collega di mio marito finito in carcere pure lui per le stesse ragioni e nella stessa occasione che ha dovuto pagare anche una multa, mio marito, però, no. ADR: non abbiamo presentato in Italia la domanda di protezione internazionale, non sapevamo come procedere meglio. Per la lingua mio marito e i miei figli, il grande in particolare, parlavano bene inglese e così all'inizio è stato meno difficile per loro inserirsi in Italia. Mio figlio grande frequenta l'ultimo anno del Liceo di Scienze Applicate a Medicina;
mio figlio piccolo ha 7 anni e frequenta la seconda elementare a Imola, lui si sente già italiano e non vuole andare via da qui. ADR: io parlo poco italiano, capisco un po' (la ricorrente risponde in italiano). Ai pagina 2 di 6 colloqui con gli insegnanti va mio marito che capisce e parla un po' di più l'italiano. ADR: con il permesso di soggiorno provvisorio ho iniziato a lavorare in nella raccolta dei fiori di zucchine dalla fine di luglio 2023 e fino a ottobre del 2023, il contratto di lavoro mi è stato più volte prorogato. Poi, non ho più lavorato, quantomeno in maniera regolare perché in nero riesco a lavorare come addetta alle pulizie per famiglie private per qualche ora al giorno. Ricordo che ero riuscita a reperire un lavoro in un albergo di Villanova di Castenaso come cameriera ma poi era intervenuto il diniego della Questura e non ho potuto fare più nulla. ADR: a dicembre dell'anno scorso mio marito ha rinnovato il permesso di soggiorno per motivi di studio, è al secondo anno del suo dottorato per il quale percepisce anche una borsa di studio di 1200,1300, euro al mese. Il 22 gennaio di quest'anno si è recato in Questura di Imola per le impronte digitali, e poi gli hanno detto che deve verificare sul sito la data in cui sarà disponibile per il ritiro il permesso rinnovato. Lui sta lavorando con un contratto part-time di 20 ore settimanali, per motivi di studio appunto non può avere un lavoro che richieda un impegno di tempo superiore, So che lavora all'Università ma non so che mansione abbia. ADR: io sono proprietaria dell'immobile come da documentazione che mi mostra e mi dice essere allegata la ricorso. Risulto io come conduttrice anche se non sono la sola perché panche i miei due figli più grandi sono pro-quota proprietari di questo appartamento che è stato la nostra casa di famiglia fino al momento della partenza dalla Russia. Il contratto è scaduto a giugno 2024 e quindi non percepisco più i canoni di locazione. Non abbiamo ancora preso una decisione sulla casa, se venderla o riaffittarla, per ora continuiamo a pagare le tasse. Preciso sul punto che io e mio marito abbiamo tre figli in tutto, ma il nostro primogenito vive in Canada da tre anni, lavora in una compagnia di assicurazioni, ha 21 anni. Sta bene e siamo in contatto con lui e ogni tanto è riuscito anche a raggiungerci qui in Italia. ADR: a Mosca vivono ancora i miei genitori e mio fratello e anche mio marito ha i suoi familiari ancora lì. Io parlo soprattutto con mia madre al telefono, cerchiamo di parlare d'altro perché la mia famiglia non ha condiviso la nostra scelta di partire. Quindi, non mi riferiscono come sia la situazione a Mosca. ADR: sto bene in salute. ADR: non ho svolto attività di volontariato o partecipato a corsi di formazione ma ho preso parte ad un corso per imparare la lingua italiana presso il CPIA di Bologna per il livello A2. ADR: per il rilascio dei documenti miei si è interessato mio marito, lui può dire meglio di me. ADR dell'avv. Scolaro: si, io e la mia famiglia siamo venuti in Italia con l'intenzione di stabilirci qui, come ho detto prima mio figlio piccolo si sente oramai italiano”.
Alla medesima udienza è stato sentito il marito della ricorrente, sig. , il quale ha Persona_1 dichiarato in lingua italiana: “ADR: ho capito quello che mi sta dice erità. ADR: parlo italiano anche se il mio corso di dottorato è tutto in lingua inglese, i miei studi sono su testi in lingua inglese, ma ho imparato a parlare la lingua italiana avendo colleghi italiani e anche quando faccio i colloqui con le maestre di mio figlio piccolo. ADR: dal nostro matrimonio avvenuto a giugno del 2003 sono nati tre figli, il primogenito che vive in Canada, a Toronto, e poi altri due maschi che sono partiti con noi dalla Russia e che qui frequentano la scuola. ADR: io sono entrato in Italia a bordo della mia macchina, avendo già il visto per motivi di studio datomi dall'Ambasciata italiana a Mosca. ADR: io ero sostenitore di sin dal 2011, quando è iniziata la guerra in Ucraina io ho Per_2 partecipato ad una manifestazio il conflitto, l'accusa che mi è stata rivolta è stata quella di aver preso parte ad una manifestazione non autorizzata;
ma preciso che la Costituzione russa prevede, quantomeno sulla carta, che non ci sia necessità di autorizzazione se la manifestazione è pacifica ma così è stato e ho dovuto trascorrere 15 giorni in un carcere in un posto nelle vicinanze di Mosca. Anche un mio collega di lavoro era stato arrestato insieme a me per la stessa ragione. Io sono laureato in ingegneria e lavoravo, prima di venire qui in Italia, sempre come ricercatore, per l'Università di Mosca;
mia moglie lavorava nella stessa Università ma nel settore amministrativo anche se è laureata in materie economiche. (Si dà atto che il teste esibisce due copie di diverse pagine ognuna in lingua russa e recanti timbro dell'autorità giudiziaria russa delle sentenza di primo grado e di secondo grado, la prima del 7 marzo 2022 e l'altra del 16 marzo 2022). L'interprete, invitata sul punto, dichiara che l'autorità giudiziaria è quella del tribunale sezione amministrativa di Mosca e che nella sentenza di primo grado, nella parte dispositiva, è riportato come norma violata quella dell' art. 20 comma 2 del codice russo e che al teste è stata comminata la sanziona amministrativa della detenzione per 15 gg confermata dalla sentenza di appello. ADR: siamo partiti in macchina per pagina 3 di 6 raggiungere l'Italia perché c'era il blocco dei voli da e verso l'Europa e una settimana dopo la nostra partenza c'è stato anche il blocco delle frontiere;
non avremmo potuto proprio più uscire dal paese dove io ho ancora a Mosca i miei genitori con i quali ho interrotto ogni contatto perché loro sono fascisti e non hanno condiviso la scelta mia e della mia famiglia di partire. Loro sono completamente schierati con il regime russo, quando ancora vivevamo a Mosca io avevo qualche contatto con mia madre ora anche questo non è più possibile. Non ho fratelli né sorelle, sono figlio unico. ADR: io ho preso per primo la decisione di venire qui in Italia perché ho trovato il programma di studi universitari di Bologna in linea con la mia professione. Sto bene all'Università, studio, faccio ricerca. Il dottorato durerà fino al 2026 e dopo vorrei trovare un lavoro. Percepisco una borsa di studio dall'Università di 1200,00 euro al mese. Per il mese di dicembre ho lavorato come collaboratore autonomo in via occasionale per l'azienda SESVanderHave di Cesena per la raccolta di campioni di radici e foglie di barbabietola, ho ricevuto un contributo di 3mila euro lordi e per quest'anno ho già firmato il contratto di collaborazione con la stessa azienda per i mesi di luglio e fino a settembre 2025. L'Università mi ha autorizzato questa collaborazione. ADR: abbiamo acquistato a maggio dell'anno scorso una casa ad Imola dove ora abitiamo, l'abbiamo pagata 90mila euro con i soldi che avevamo risparmiato o e mia moglie, non abbiamo dovuto accendere un mutuo dopo due anni di affitto a Budrio. ADR: io ho mandato il kit postale alla Questura di Bologna per mia moglie e mio figlio grande che ora è diventato maggiorenne. Mio figlio piccolo che ora ha sette anni ha seguito sempre il mio stato con il permesso. Mio figlio grande ha ottenuto il permesso di soggiorno mentre mia moglie no ma i documenti sono gli stessi per entrambi. Il permesso di mio figlio è per coesione familiare sempre con me. ADR dell'avv. Scolaro: mia moglie ha presentato la domanda di coesione familiare il 10 giugno 2023, ad agosto del 2023 ci è giunta la notificazione del rigetto per inammissibilità del Tribunale per i Minorenni di Bologna e il mio permesso di soggiorno mi era stato materialmente consegnato a maggio dello stesso anno, prima di quel momento mi era stato rilasciato dalla Questura di Bologna solo un cedolino e con quello non potevamo presentare la domanda per coesione di mia moglie con me. ADR: io mi sono informato tramite Internet che si poteva presentare domanda per permesso di soggiorno. Ho fatto tutto da solo e inviato a mezzo kit postale la mia istanza. Ho effettuato il pagamento per l'invio della domanda di permesso che però materialmente mi è arrivato solo a maggio 2023. Ora le pratiche per il rinnovo del permesso le faccio presso la Questura di Imola il 20 gennaio 2025 insieme a mio figlio piccolo, ci hanno preso le impronte digitali;
mentre il figlio grande andrà in questura per le impronte digitali il 2 luglio 2025. Poi mi è stato detto che dovrò collegarmi al sito della Questura e con il numero della pratica di rinnovo cercare la mia posizione e vedere se è stata aggiornata”.
All'esito dell'attività istruttoria, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante, che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di discussione e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
*** Come detto, la ricorrente ha richiesto il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto coniuge di cittadina di Stato non aderente all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia. Oggetto del presente giudizio sono dunque, in via principale, il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari;
in via subordinata, il permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendo escludere, nella presente sede, qualsiasi esame sulle domande di protezione internazionale che, sebbene avanzate nel ricorso, non sono state, invero, poi, reiterate nelle relative conclusioni del presente procedimento da parte del suo difensore e che, comunque, sarebbero inammissibili.
In premessa, va osservata la regolarità della notifica al , posto che come noto il ricorso CP_2 proposto dallo straniero avverso il provvedimento di rige chiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari pronunciato dal competente Questore “va notificato al Ministero degli interni in qualità di legittimato passivo in via esclusiva, e non anche (al Questore ed) al Prefetto" (Cass. Sez. I, n. 2793/2002). Ne consegue che va dichiarata la contumacia della parte resistente, regolarmente e tempestivamente notificata. pagina 4 di 6
Sempre in via preliminare, va ricordato che il provvedimento di diniego si fonda esclusivamente sulla irregolarità della ricorrente sul territorio nazionale al momento della presentazione della domanda. Secondo la giurisprudenza di legittimità “nel giudizio sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari […] se è vero che l'autorità giudiziaria ordinaria deve accertare l'esistenza del diritto al permesso di soggiorno, ciò la stessa deve fare entro i limiti del diniego oggetto di ricorso e delle domande ed eccezioni delle parti, non potendo il giudice rilevare di ufficio carenze dei requisiti di legge per il rilascio del permesso medesimo” (Cass. Civ., sez. I, 08-02-2005, n. 2539). Ancor più di recente, Cass. civ., sez. I, 18-04-2019, n. 10925 afferma: “in tema di impugnazione del provvedimento del questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il thema decidendum”. Ne consegue che nel presente giudizio ci si limiterà a verificare tale profilo.
Venendo al merito, come noto a norma dell'art. 30, primo comma D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 «il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29» mentre a norma dell'art. 29 d. l.vo 25 luglio 1998 n. 286, il ricongiungimento appare concedibile al «coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni». Ancora a norma dell'art. 30, primo comma D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato altresì «b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti».
A tale riguardo la S.C. ha rilevato che seppure “disposto dell'art. 30 comma 1 lett. c d.lgs. n. 286 del 1998 che testualmente postula per l'istante lo status di "straniero regolarmente soggiornante" nel territorio nazionale, occorre tuttavia tenere conto dell'impianto complessivo delle norme che regolano la materia dell'ingresso e della permanenza degli stranieri extracomunitari nonché della necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle medesime. Va infatti considerato il disposto dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998, secondo cui “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. La Corte di Giustizia, al riguardo, ha costantemente affermato che alla luce del carattere fondamentale del diritto alla vita familiare (tutelato dall'art. 8 CEDU), si impone, per quanto possibile, di interpretare ampiamente le disposizioni della direttiva 2003/86/CE che garantisce il ricongiungimento familiare e, di contro, restrittivamente, invece quelle che vi pongono limiti (C. Giust., 4.03.2010, causa C-578/2008). Si ricordi altresì che la Corte Costituzionale con sentenza nr. 202/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 5, comma 5, del decreto legislativo 286 del 1998 nella parte in cui prevede che “la valutazione discrezionale si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”. Tale pronuncia ha inteso evitare ogni automatismo ostativo al diritto al ricongiungimento familiare tutelando, in ogni caso, lo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato. Risulta dunque irrilevante che la ricorrente non fosse regolare sul territorio al momento della presentazione della domanda amministrativa, dovendosi invece valutare la rilevanza dei suoi legami familiari sul territorio.
pagina 5 di 6 Al riguardo, dal compendio documentale agli atti e dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio è emerso che ella è giunta sul territorio nazionale nel 2022 con visto turistico insieme al marito e ai due figli più piccoli (il più grande vive in Canada). Il nucleo familiare vive ad Imola dal 2024 in una casa di proprietà ed i minori frequentano la scuola. Il marito della ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio e sta frequentando un dottorato di ricerca presso l'Università di Bologna che terminerà nel 2026 e percepisce una borsa di studio di circa 1200 euro mensili (cfr. Certificazione Unibo del 1.3.2024 in atti). La ricorrente ha svolto attività lavorativa in qualità di bracciante agricola nell'anno 2023, come da buste paga in atti.
Ebbene, alla luce degli elementi sopra riportati, appaiono sussistere i presupposti di cui alla lettera b) dell'art. 30, primo comma D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e, conseguentemente, il Tribunale ritiene di accogliere la domanda principale proposta dalla ricorrente.
In ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso e considerata la contumacia di parte resistente, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, DICHIARA la contumacia di parte resistente;
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto ACCERTA il diritto del ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera B) D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; NULLA sulle spese di lite. Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 3.7.2025. Il giudice rel. ed est. Rada V. Scifo
Il Presidente
dott. Marco Gattuso
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