Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2759/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Seconda Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2759/2018 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 20.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA R. CONFORTI, 13 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. CAPUTO
BIANCA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLANTE
E
Controparte_1
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in CORSO E. PADOVANO 44
[...] P.IVA_1
84016 presso lo studio dell'Avv. AMENDOLA RAFFAELE (c.f.: CP_1
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del GdP di Nocera Inferiore n. 4565/2017 depositata il
14.11.2027.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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proponeva appello avverso la sentenza sopra epigrafata con la quale il giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Eccepiva, in particolare, l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva omesso di considerare che i lavori eseguiti sui balconi di sua proprietà esclusiva non erano stati da lui preventivamente approvati.
Si costituiva in giudizio il eccependo l'infondatezza dell'atto di appello. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio di I grado, la causa veniva trattenuta in decsione all'udienza del 20.11.2021 previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Invero, sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il sig.
[...]
ha eccepito di non aver mai ricevuto le convocazioni assembleari dall'anno 2004 e Parte_1
fino al mese di maggio 2006, le comunicazioni dei relativi deliberati e di non aver mai autorizzato i lavori eseguiti sui balconi di sua esclusiva proprietà.
Tali argomentazioni sono state ribadite nell'atto di appello, nel quale l'appellante parla espressamente di nullità della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo di lavori ai balconi di sua proprietà esclusiva mai autorizzati.
Pertanto, la questione era stata già prospettata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ma ignorata dal GdP, il quale si è limitato a rilevare che la delibera del 12.02.2007 era stata correttamente comunicata all'opponente e che nessuna prescrizione del credito si era verificata nel caso di specie.
Orbene, il Tribunale ritiene che il GdP abbia errato nell'omettere di considerare che l'opponente aveva dedotto di non aver ricevuto le convocazioni assembleari nell'anno 2004
(anno in cui sono stati approvati i lavori ai balconi di proprietà esclusiva per come emerge dalla documentazione prodotta in primo grado dal ), di non aver dato CP_1
autorizzazione all'esecuzione dei lavori sui balconi e che tale allegazione non è stata specificatamente contestata dal opposto, sul quale gravava l'onere di dimostrare CP_1
che, invece, il condomino avesse dato l'autorizzazione all'esecuzione dei Parte_1
suddetti lavori.
Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, "debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono
Pagina 2 di 5 sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto" (v.
Cass. SSUU 4806/2005; 4014/2007; 17014/2010).
Pertanto, la delibera del 1.12.2004 di approvazione dei lavori ai balconi dell'appartamento di proprietà esclusiva dell'appellante e conseguenzialmente quella successiva di approvazione del rendiconto del 12.2.2007 sono nulle nella parte in cui incidono sulla proprietà esclusiva del senza il suo consenso. Controparte_2
La S.C. a sezioni unite (cfr. Sent. n. 9839 del 14/04/2021) ha chiarito che “Se il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, risulta arduo sostenere che il giudice dell'opposizione possa confermare il decreto ingiuntivo senza verificare la validità del titolo (nella specie, la Delib. assembleare) posto a fondamento dell'ingiunzione, non potendo ritenersi consentito, in assenza di previsione di legge, creare uno ius singulare per la materia condominiale. Invero, la validità della deliberazione posta a fondamento della ingiunzione costituisce il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo;
non può, pertanto, precludersi al giudice dell'opposizione di accertare, ove richiesto o dovuto, la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento della opposizione.
In secondo luogo, va rilevato poi come ragioni di economia processuale, in linea col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2), impongano di riconoscere al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare, ove richiesto, l'invalidità della deliberazione posta a fondamento dell'ingiunzione.
Infatti, negare al giudice dell'opposizione la possibilità di sindacare la invalidità della deliberazione posta a base dell'ingiunzione provocherebbe la moltiplicazione dei giudizi, perchè costringerebbe il giudice a rigettare l'opposizione e obbligherebbe la parte opponente, che intenda far valere detta invalidità, a promuovere separato giudizio e, successivamente, nel caso in cui la deliberazione fosse annullata, a proporre domanda di accertamento e di ripetizione di indebito ovvero opposizione all'esecuzione, prolungando così il contenzioso tra le parti. Al contrario, riconoscere al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo la
Pagina 3 di 5 possibilità di sindacare la validità della deliberazione assembleare consente di definire nel medesimo giudizio tutte le questioni relative alla Delib. su cui si fonda l'ingiunzione e di evitare la proliferazione delle controversie. Si tratta di una interpretazione che, oltre ad essere in linea col principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consente anche di evitare il rischio di contrasti di giudicati.
Quanto detto vale innanzitutto con riguardo al caso in cui la deliberazione assembleare sia affetta da "nullità".
E' sufficiente, a tal fine, osservare che la nullità, quale vizio radicale del negozio giuridico, impedisce, per sua natura, allo stesso di produrre alcun effetto nel mondo del diritto
("quod nullum est nullum producit effectum"); essa è deducibile da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio (art. 1421 c.c.). Perciò, negare al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di tener conto della eventuale nullità della deliberazione assembleare significa negare la stessa nozione di nullità; significa, al postutto, costringere il giudice a ritenere giuridicamente efficace ciò che tale non è.
Deve dunque riconoscersi - secondo i principi generali - che il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo ha il potere di sindacare la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento della ingiunzione, che sia stata eventualmente eccepita dalla parte;
egli ha altresì il potere-dovere di rilevare d'ufficio l'eventuale nullità della deliberazione”.
Ne discende che essendo nulle le delibere assembleari predette viene meno, di conseguenza, il titolo sul quali si fonda il diritto di credito del . CP_1
Pertanto, in accoglimento dell'atto di appello, la sentenza di primo grado va riformata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposta e rigetto della domanda di pagamento azionata dal CP_1
Ne discende la condanna del appellato a restituire all'appellante le somme CP_1
percepite in esecuzione della sentenza di I grado.
Il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esso va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 18837 del 2010; Cass. n. 6259 del 2014), poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. n. 11423 del 2016).
Pagina 4 di 5 Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza del e CP_1
vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 334/2014 emesso in data 11.3.2014 dal GdP di Nocera Inferiore;
2) Rigetta la domanda di pagamento azionata in primo grado dal CP_1
3) Condanna il sito in in Controparte_1 Controparte_1
a restituire a le somme da quest'ultimo corrisposte al CP_1 Parte_1
primo in esecuzione della sentenza di I grado;
4) Condanna il sito in in Controparte_1 Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di CP_1
che si liquidano, per il primo grado, in euro 69,50 per spese Parte_1
vive ed euro 671,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%; per il grado di appello in euro 184,47 per spese vive ed euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 14/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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