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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1980/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
AL VINCENZA, RE
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5264/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ama Ricorrente_1 Srl - 08245531218
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I1034192024 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1787/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AMA Ricorrente_1 SRL, società con sede in Cercola (NA) alla Indirizzo_1, c.f.08245531218, nella persona del legale rappresentante p.t. Rappresentante_1 nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Indirizzo_1, c.f. CF_Rappresentante_1, rappresentata e difesa in prima istanza dal dott. prof. Difensore_1 e dal dott. prof. Nominativo_1 poi sostituiti dal dr Nominativo_2 svolgeva ricorso
contro
AE DP II avente per oggetto annullamento di avviso di accertamento TF503I103419/2024, notificato il 30 dicembre 2024, avente ad oggetto la ripresa impositiva per Iva 2019 di complessivi euro 115.875,65.
Il motivo principale della impugnativa era la carenza di prova e le apodittiche deduzioni dell'Ufficio.
Si costituiva AE DPII che chiedeva il rigetto del ricorso
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026 la Corte in composizione collegiale decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dà atto della procedibilità del ricorso : invero a fronte della notifica dell'atto impugnato alla società ricorrente in data 30.12.2024 , il ricorso veniva inoltrato e ricevuto dall'Ufficio convenuto in data
26.2.2025 , quindi il ricorso veniva depositato in data 19.3.2025 presso la Segreteria della Corte con formalizzazione della costituzione del ricorrente.
Passando al merito della questione la Corte rileva che con l'avviso oggetto di impugnativa l'Ufficio ai fini
IVA accertava minori costi in €. 183.000,00 correlati a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Il presente avviso di accertamento trae origine dalla segnalazione trasmessa all'Ufficio (acquisita al prot.
n.4649 del 01.08..2023) da Ufficio Controlli, per l'anno d'imposta 2019, relativa all'Avviso di Accertamento N. TF503I201828/2023 redatto nei confronti della società SLESIA CF P.IVA_1 qualificata quest'ultima come soggetto emittente fatture per operazioni inesistenti .
Dall'accertamento svolto dall'Ufficio è emerso che la società Società_1 srl, abbia rivestito il ruolo di mera società cartolare in quanto nel luogo dichiarato come sede, situato tra i Comuni di Volla e Napoli, i funzionari accertatori riscontravano la presenza di un capannone industriale, dal quale non si evinceva la presenza di società operativa.
Tale capannone, sito al civico n. 2 di Indirizzo_2, risultava delimitato da un cancello chiuso sul quale si rinveniva un'insegna corrispondente ad altra società, denominata Società_2 sas.
Vista l'irreperibilità della società nelle sedi dichiarate, l'Ufficio provvedeva ad invitare formalmente – con atto n. I00235/2023 -la società tramite pec ed il rappresentante legale della società per raccomandata, sig.
Nominativo_3, ai sensi degli artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72, al fine dell'instaurazione di un contradditorio e per l'esibizione, in originale ed in copia, della documentazione contabile (fatture attive e passive con relativi contratti e preventivi, situazione contabile al 31/12/2019 ed al 31/12/2020, registro beni ammortizzabili e registri Iva con relative liquidazioni, estratti conto bancari, documenti di trasporto e mezzi di pagamento) per gli anni d'imposta 2019 al 2020.
Tale soggetto non si è presentato né ha inviato la documentazione richiesta.
Dalla verifica dunque emergeva che la società Società_1 srl era esistente solo sulla carta .
Risulta evidente che la finalità di tale esistenza formale è solo rapportabile allo scopo di creare costi fittizi e/o interporsi in un meccanismo volto esclusivamente all'evasione di terzi soggetti, come evidenziato dall'Ufficio Accertatore che per l'anno d'imposta 2019 ha constatato che la società de qua ha emesso fatture per operazioni inesistenti, quanto meno soggettivamente, per € 7.061.682,72 oltre Iva per € 1.305.432,28
Tra i soggetti segnalati quali clienti della società Società_1 SRL, nell'anno di imposta 2019, risultava appunto, la società AMA Ricorrente_1 SRL CF 08245531218, per acquisti complessivi dal predetto fornitore Società_1 SRL pari ad €.183.000,00 ed IVA pari ad €.40.260,00
La fattispecie contestata dunque come cd frode carosello risulta motivata dalla circostanza che la Società_1 SRL non ha mai avuto dipendenti, la sede operativa della stessa al momento dell'accesso era totalmente in disuso, mancavano i segni distintivi oltre a citofoni, insegne .
Queste presunzioni sono reputate talmente dotate di evidenza tale da costituire prova presuntiva dell'elemento soggettivo della fattispecie.
Invero in punto di diritto la “frode carosello” può essere definita ( cfr Tribunale di Milano, Sez. II Penale, 25 gennaio 2016), in termini generali, come un meccanismo fraudolento dell'Iva posto in essere attraverso una serie di operazioni volte a realizzare attività economiche fittizie, al fine di ottenere crediti di imposta, ai quali corrispondono profitti anche molto elevati.
In altri termini, lo scopo della frode è quello di recuperare l'Iva versata, per il tramite di una o più operazioni fittizie ed il ricorso a società di comodo (le cd. cartiere).
Tale meccanismo viene attuato mediante vari passaggi di beni o servizi, in genere all'interno del mercato dell'Unione europea, grazie ai quale l'impresa acquirente detrae l'Iva malgrado il venditore non l'abbia versata. In genere viene interposto un soggetto (mero prestanome) nell'acquisto di beni tra un soggetto
(reale venditore) e un altro (reale acquirente). Quest'ultimo risulta dunque aver acquistato dal prestanome, che emette una fattura con Iva – ma non la versa -mentre l'acquirente la detrae.
Si assiste così alla genesi di un indebito credito d'imposta su ciascun passaggio di beni o di servizi, credito che si può tradurre poi in operazioni di riciclaggio o di investimento fittizio. Sovente accade tuttavia che tale indebito profitto si traduca, in concreto, in un'anomala riduzione del prezzo dei prodotti commercializzati. È evidente pertanto come la cd. frode carosello possa risultare pregiudizievole sia sul piano fiscale sia sul piano concorrenziale.
Gli imprenditori che ricorrono al meccanismo della frode carosello tendono a dotarsi di una copertura contabile e documentale indispensabile per porre in essere la frode e, soprattutto, per rendere sempre più difficoltosa la tracciabilità delle operazioni. È chiaro infatti che tale sistema comporta notevoli difficoltà sul piano probatorio. Più la “filiera” delle società si estende, più è difficile che l'acquirente finale abbia consapevolezza della frode. Il caso più semplice (quantomeno a livello di ricostruzione storica) si registra quando la società destinataria finale acquista direttamente dalla cd. cartiera, la quale le vende i prodotti ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato. La prova della frode carosello si complica, naturalmente, quando cresce il numero delle cessioni da un soggetto all'altro. Allorché sussista la frode carosello, devono potersi individuare congiuntamente taluni elementi sintomatici della stessa. Innanzitutto, la società venditrice paga effettivamente le fatture alla cd. cartiera, per poi ricevere pagamenti delle proprie fatture dalla società destinataria finale, ma tutte le società sono riconducibili allo stesso soggetto (il quale, in sostanza, non versa l'Iva per il tramite della società di comodo). Inoltre, i pagamenti dell'imposta diretta sulle fatture sono solo apparenti, mentre i pagamenti sono tutti effettivi.
In ogni caso, la dimostrazione in giudizio di una siffatta operazione fraudolenta, comportante un illecito risparmio fiscale, risulta tutt'altro che immediata.
In merito alla ripartizione dell'onere probatorio in fattispecie come quella che ci occupa è intervenuta anche la suprema Corte di Cassazione con le ordinanze n. 3473/18 e n. 3474/18 entrambe depositate in data 13 febbraio 2018 che ha stabilito il seguente principio di diritto: l'Amministrazione finanziaria può ragionevolmente assolvere al suo onere probatorio anche mediante presunzioni ed altri elementi indiziari e, quindi, “non necessariamente con prova certa ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purché dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull'inesistenza sostanziale del contraente”.
Di conseguenza, tali “elementi indiziari” avrebbero dovuto indurre un normale operatore economico “eiusdem generis ac professionis”, utilizzando l'ordinaria diligenza, a sospettare della regolarità della operazione dovendo in tal caso considerarsi il soggetto passivo che “sapeva o avrebbe dovuto sapere” come
“partecipante a tale frode, indipendentemente dalla circostanza che egli tragga o meno beneficio dalla rivendita dei beni“ inoltre riversano sul contribuente l'onere di provare di essersi trovato nella situazione di oggettiva inconoscibilità delle pregresse operazioni fraudolente intercorse tra il cedente ed i precedenti fornitori, ovvero, nonostante l'impiego della dovuta diligenza richiesta dalle specifiche modalità in cui si è svolta l'operazione contestata, di non essere stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti collegati all'operazione.
In definitiva, la suprema Corte di Cassazione ha pienamente confermato l'approccio ermeneutico consolidatosi nel tempo, evocando la responsabilità del cessionario solo nei casi in cui egli abbia partecipato fattivamente alla frode fiscale.
Di contro, utilizzando l'ordinaria diligenza, lo stesso contribuente potrà dimostrare di avere operato in totale buona fede, essendo del tutto estraneo alla fattispecie evasiva posta in essere.
Nel caso in esame le argomentazioni dell'Ufficio sono state giustificate da ragionevole motivazione , non superate da fondamento probatorio liberatorio da parte della società ricorrente .
Il che ne avvalora la piena conoscenza della frode
Alla luce di tali considerazioni la Commissione ritiene che la motivazione svolta dall'Ufficio in merito all'atto oggetto di impugnativa è coerente e completa, non risultando che la contribuente abbia dato ragioni giustificatrici esaustive atte a superare il convincimento e gli assunti dell'Ufficio
Il ricorso va rigettato
Le spese processuali seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3000,00 omnicomprensive
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
AL VINCENZA, RE
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5264/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ama Ricorrente_1 Srl - 08245531218
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I1034192024 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1787/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AMA Ricorrente_1 SRL, società con sede in Cercola (NA) alla Indirizzo_1, c.f.08245531218, nella persona del legale rappresentante p.t. Rappresentante_1 nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Indirizzo_1, c.f. CF_Rappresentante_1, rappresentata e difesa in prima istanza dal dott. prof. Difensore_1 e dal dott. prof. Nominativo_1 poi sostituiti dal dr Nominativo_2 svolgeva ricorso
contro
AE DP II avente per oggetto annullamento di avviso di accertamento TF503I103419/2024, notificato il 30 dicembre 2024, avente ad oggetto la ripresa impositiva per Iva 2019 di complessivi euro 115.875,65.
Il motivo principale della impugnativa era la carenza di prova e le apodittiche deduzioni dell'Ufficio.
Si costituiva AE DPII che chiedeva il rigetto del ricorso
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026 la Corte in composizione collegiale decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dà atto della procedibilità del ricorso : invero a fronte della notifica dell'atto impugnato alla società ricorrente in data 30.12.2024 , il ricorso veniva inoltrato e ricevuto dall'Ufficio convenuto in data
26.2.2025 , quindi il ricorso veniva depositato in data 19.3.2025 presso la Segreteria della Corte con formalizzazione della costituzione del ricorrente.
Passando al merito della questione la Corte rileva che con l'avviso oggetto di impugnativa l'Ufficio ai fini
IVA accertava minori costi in €. 183.000,00 correlati a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Il presente avviso di accertamento trae origine dalla segnalazione trasmessa all'Ufficio (acquisita al prot.
n.4649 del 01.08..2023) da Ufficio Controlli, per l'anno d'imposta 2019, relativa all'Avviso di Accertamento N. TF503I201828/2023 redatto nei confronti della società SLESIA CF P.IVA_1 qualificata quest'ultima come soggetto emittente fatture per operazioni inesistenti .
Dall'accertamento svolto dall'Ufficio è emerso che la società Società_1 srl, abbia rivestito il ruolo di mera società cartolare in quanto nel luogo dichiarato come sede, situato tra i Comuni di Volla e Napoli, i funzionari accertatori riscontravano la presenza di un capannone industriale, dal quale non si evinceva la presenza di società operativa.
Tale capannone, sito al civico n. 2 di Indirizzo_2, risultava delimitato da un cancello chiuso sul quale si rinveniva un'insegna corrispondente ad altra società, denominata Società_2 sas.
Vista l'irreperibilità della società nelle sedi dichiarate, l'Ufficio provvedeva ad invitare formalmente – con atto n. I00235/2023 -la società tramite pec ed il rappresentante legale della società per raccomandata, sig.
Nominativo_3, ai sensi degli artt. 32 DPR 600/73 e 51 DPR 633/72, al fine dell'instaurazione di un contradditorio e per l'esibizione, in originale ed in copia, della documentazione contabile (fatture attive e passive con relativi contratti e preventivi, situazione contabile al 31/12/2019 ed al 31/12/2020, registro beni ammortizzabili e registri Iva con relative liquidazioni, estratti conto bancari, documenti di trasporto e mezzi di pagamento) per gli anni d'imposta 2019 al 2020.
Tale soggetto non si è presentato né ha inviato la documentazione richiesta.
Dalla verifica dunque emergeva che la società Società_1 srl era esistente solo sulla carta .
Risulta evidente che la finalità di tale esistenza formale è solo rapportabile allo scopo di creare costi fittizi e/o interporsi in un meccanismo volto esclusivamente all'evasione di terzi soggetti, come evidenziato dall'Ufficio Accertatore che per l'anno d'imposta 2019 ha constatato che la società de qua ha emesso fatture per operazioni inesistenti, quanto meno soggettivamente, per € 7.061.682,72 oltre Iva per € 1.305.432,28
Tra i soggetti segnalati quali clienti della società Società_1 SRL, nell'anno di imposta 2019, risultava appunto, la società AMA Ricorrente_1 SRL CF 08245531218, per acquisti complessivi dal predetto fornitore Società_1 SRL pari ad €.183.000,00 ed IVA pari ad €.40.260,00
La fattispecie contestata dunque come cd frode carosello risulta motivata dalla circostanza che la Società_1 SRL non ha mai avuto dipendenti, la sede operativa della stessa al momento dell'accesso era totalmente in disuso, mancavano i segni distintivi oltre a citofoni, insegne .
Queste presunzioni sono reputate talmente dotate di evidenza tale da costituire prova presuntiva dell'elemento soggettivo della fattispecie.
Invero in punto di diritto la “frode carosello” può essere definita ( cfr Tribunale di Milano, Sez. II Penale, 25 gennaio 2016), in termini generali, come un meccanismo fraudolento dell'Iva posto in essere attraverso una serie di operazioni volte a realizzare attività economiche fittizie, al fine di ottenere crediti di imposta, ai quali corrispondono profitti anche molto elevati.
In altri termini, lo scopo della frode è quello di recuperare l'Iva versata, per il tramite di una o più operazioni fittizie ed il ricorso a società di comodo (le cd. cartiere).
Tale meccanismo viene attuato mediante vari passaggi di beni o servizi, in genere all'interno del mercato dell'Unione europea, grazie ai quale l'impresa acquirente detrae l'Iva malgrado il venditore non l'abbia versata. In genere viene interposto un soggetto (mero prestanome) nell'acquisto di beni tra un soggetto
(reale venditore) e un altro (reale acquirente). Quest'ultimo risulta dunque aver acquistato dal prestanome, che emette una fattura con Iva – ma non la versa -mentre l'acquirente la detrae.
Si assiste così alla genesi di un indebito credito d'imposta su ciascun passaggio di beni o di servizi, credito che si può tradurre poi in operazioni di riciclaggio o di investimento fittizio. Sovente accade tuttavia che tale indebito profitto si traduca, in concreto, in un'anomala riduzione del prezzo dei prodotti commercializzati. È evidente pertanto come la cd. frode carosello possa risultare pregiudizievole sia sul piano fiscale sia sul piano concorrenziale.
Gli imprenditori che ricorrono al meccanismo della frode carosello tendono a dotarsi di una copertura contabile e documentale indispensabile per porre in essere la frode e, soprattutto, per rendere sempre più difficoltosa la tracciabilità delle operazioni. È chiaro infatti che tale sistema comporta notevoli difficoltà sul piano probatorio. Più la “filiera” delle società si estende, più è difficile che l'acquirente finale abbia consapevolezza della frode. Il caso più semplice (quantomeno a livello di ricostruzione storica) si registra quando la società destinataria finale acquista direttamente dalla cd. cartiera, la quale le vende i prodotti ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato. La prova della frode carosello si complica, naturalmente, quando cresce il numero delle cessioni da un soggetto all'altro. Allorché sussista la frode carosello, devono potersi individuare congiuntamente taluni elementi sintomatici della stessa. Innanzitutto, la società venditrice paga effettivamente le fatture alla cd. cartiera, per poi ricevere pagamenti delle proprie fatture dalla società destinataria finale, ma tutte le società sono riconducibili allo stesso soggetto (il quale, in sostanza, non versa l'Iva per il tramite della società di comodo). Inoltre, i pagamenti dell'imposta diretta sulle fatture sono solo apparenti, mentre i pagamenti sono tutti effettivi.
In ogni caso, la dimostrazione in giudizio di una siffatta operazione fraudolenta, comportante un illecito risparmio fiscale, risulta tutt'altro che immediata.
In merito alla ripartizione dell'onere probatorio in fattispecie come quella che ci occupa è intervenuta anche la suprema Corte di Cassazione con le ordinanze n. 3473/18 e n. 3474/18 entrambe depositate in data 13 febbraio 2018 che ha stabilito il seguente principio di diritto: l'Amministrazione finanziaria può ragionevolmente assolvere al suo onere probatorio anche mediante presunzioni ed altri elementi indiziari e, quindi, “non necessariamente con prova certa ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purché dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull'inesistenza sostanziale del contraente”.
Di conseguenza, tali “elementi indiziari” avrebbero dovuto indurre un normale operatore economico “eiusdem generis ac professionis”, utilizzando l'ordinaria diligenza, a sospettare della regolarità della operazione dovendo in tal caso considerarsi il soggetto passivo che “sapeva o avrebbe dovuto sapere” come
“partecipante a tale frode, indipendentemente dalla circostanza che egli tragga o meno beneficio dalla rivendita dei beni“ inoltre riversano sul contribuente l'onere di provare di essersi trovato nella situazione di oggettiva inconoscibilità delle pregresse operazioni fraudolente intercorse tra il cedente ed i precedenti fornitori, ovvero, nonostante l'impiego della dovuta diligenza richiesta dalle specifiche modalità in cui si è svolta l'operazione contestata, di non essere stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti collegati all'operazione.
In definitiva, la suprema Corte di Cassazione ha pienamente confermato l'approccio ermeneutico consolidatosi nel tempo, evocando la responsabilità del cessionario solo nei casi in cui egli abbia partecipato fattivamente alla frode fiscale.
Di contro, utilizzando l'ordinaria diligenza, lo stesso contribuente potrà dimostrare di avere operato in totale buona fede, essendo del tutto estraneo alla fattispecie evasiva posta in essere.
Nel caso in esame le argomentazioni dell'Ufficio sono state giustificate da ragionevole motivazione , non superate da fondamento probatorio liberatorio da parte della società ricorrente .
Il che ne avvalora la piena conoscenza della frode
Alla luce di tali considerazioni la Commissione ritiene che la motivazione svolta dall'Ufficio in merito all'atto oggetto di impugnativa è coerente e completa, non risultando che la contribuente abbia dato ragioni giustificatrici esaustive atte a superare il convincimento e gli assunti dell'Ufficio
Il ricorso va rigettato
Le spese processuali seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3000,00 omnicomprensive