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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 428/2019 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 13.06.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica,
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Vittucci e Alessandra Vittucci ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Gualtiero Serafino n. 8, come da procura alle liti depositata in allegato al ricorso in riassunzione del 19.06.2023;
parte opponente e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi nq. eredi dell'originaria parte opposta (C.F. C.F._3 Persona_1
), deceduta in corso di causa in data 27.05.2021, e (C.F. C.F._4 CP_3
), nq. erede di (C.F. ), quest'ultima C.F._5 Persona_2 C.F._6 costituitasi nq. erede dell'originaria parte opposta e deceduta il 28.02.2023, tutti Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Temistocle Golemme ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo, con indirizzo pec come da procure alle liti Email_1 depositate in allegato alle rispettive comparse di costituzione in riassunzione del 19.04.2022 e 22.11.2023; parte opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di crediti pecuniari. Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.06.24 (per la parte opponente: “precisa le proprie conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle deduzioni svolte nei verbali di udienza”; per la parte opposta: “precisa le proprie conclusioni come in atti”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2597/2918, emesso da questo Tribunale in data 22.10.2018, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 25.800,00, oltre Persona_1 interessi e spese della procedura monitoria, chiedendo, nel merito: “IN VIA PRINCIPALE in accoglimento dell'opposizione revocarsi, annullarsi e comunque rendere inefficace l'opposto decreto ingiuntivo
1 per intervenuta prescrizione ordinaria decennale e per assenza di un valido titolo, ed assolversi, di conseguenza, l'opponente IG.ra da ogni domanda, anche perché generica, nei loro confronti Parte_1 formulata dall'opposta IG.ra . IN OGNI CASO: rifuse le spese di lite, sentenza e successive Persona_1 inerenti tutte”.
A fondamento della sua opposizione, la ha dedotto, in estrema sintesi: Pt_1
- che il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto dalla madre in virtù di una Persona_1 scrittura privata datata al 25.05.2005, ma la domanda va considerata anzitutto improcedibile per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- che, inoltre, la somma richiesta dalla non è dovuta per intervenuta prescrizione Per_1 decennale, considerato che la stessa opposta ha evidenziato che la scrittura del 25.05.2005 ha previsto un pagamento rateale da effettuarsi mensilmente e che l'ultimo dei versamenti avvenuti risale al marzo 2006, sicché “…atteso che la messa in mora dell'opposta è intervenuta solo il 20.02.2018, ben 12 anni dopo il marzo 2006, si è formato, verso il presunto credito, per inerzia, la prescrizione ordinaria, e quindi la domanda va rigettata per tale motivo”;
- che, in ogni caso, l'avversa pretesa creditoria non è provata in quanto non supportata da adeguata documentazione;
infatti, la scrittura del 25.05.05 reca, anzitutto, una sottoscrizione attribuita a che è apocrifa, avendo quest'ultima unicamente sottoscritto l'atto Parte_1 notarile di compravendita, il quale fa fede fino a querela di falso, e in tale atto la ha Per_1 dichiarato che il prezzo concordato per l'alienazione dell'immobile a favore della figlia, odierna opponente, è stato di € 20.000,00 e ha rilasciato ampia e liberatoria quietanza di saldo, con rinuncia all'ipoteca legale;
- che, altresì, la scrittura del 25.05.05 è totalmente nulla, avendo essa indicato un prezzo maggiore e diverso da quello riportato nell'atto notarile, ovverosia € 29.000,00 invece che € 20.000,00,
“in violazione delle norme fiscali e penali”; inoltre, tale scrittura è “…priva di data certa e di riferimento ai dati ufficiali dell'atto notarile di compravendita” e la stessa ha previsto, altresì, una rinuncia all'eredità precedente all'evento morte della “in violazione delle norme sulla successione”, atteso che in Per_1 caso di morte di quest'ultima è stato indicato che il credito residuo “…si trasferirà automaticamente in Per_ parti eguali ai figli , e ”. Controparte_1 CP_4
Si è originariamente costituita in giudizio la , contestando l'avversa opposizione e Per_1 chiedendo, nel merito: “In via principale Rigettare, per le motivazione articolate in narrative, l'opposizione spiegata da controparte, con ogni consequenziale pronuncia sulla conferma del provvedimento monitorio oggetto di opposizione. Con l'integrale favore delle spese di lite. In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui non vengano accolte le istanze formulate in via principale, condannare, in ogni caso, la sig.ra Parte_1
a corrispondere, in favore dell'opposta, la somma di € 25.800,00 (venticinquemilaottecento/00), oltre
[...] interessi moratori dalla data di costituzione in mora sino al dì dell'effettivo soddisfo, o la maggiore e/o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria. Con l'integrale favore delle spese di lite”.
Ha sostenuto l'opposta, in estrema sintesi:
- che volendo evitare le spese correlate alla proprietà del bene immobile da lei abitato, sito in Frascati, alla via Micara n. 23, e ottenere una minima somma utile per integrare il proprio sostentamento, essa istante ha proposto nell'aprile 2005 alla figlia il trasferimento Parte_1 della nuda proprietà di tale immobile, con riserva dell'usufrutto vitalizio in suo favore, per un corrispettivo di € 30.000,00 circa, e la figlia si è dichiarata interessata a tale acquisto, precisando però di non avere le risorse economiche necessarie a completare l'operazione e di poter versare il corrispettivo ratealmente, sicché le parti si sono accordate nel senso che il pagamento sarebbe stato effettuato con rate mensili di € 100,00, quale unica somma sostenibile dalla Pt_1
- che al fine di evitare un'eccessiva dilatazione del perfezionamento del trasferimento immobiliare, madre e figlia hanno concluso quindi il rogito notarile di compravendita e, in pari data, hanno stipulato la scrittura privata indicata nel ricorso monitorio, alla quale hanno affidato i
2 loro accordi in punto di corresponsione del prezzo dell'alienazione; in particolare, nonostante che nel rogito sia stato dato atto che il versamento del prezzo era già avvenuto, con la scrittura in parola è stato precisato che tale versamento non è stato, in realtà, effettuato e lo stesso è stato regolato con la previsione di un pagamento di n. 290 rate mensili di importo pari a € 100,00 ciascuna;
- che in esecuzione di tale scrittura l'opponente ha inizialmente versato, pertanto, sei rate, precisamente nel settembre, ottobre e novembre 2005 e nel gennaio, febbraio e marzo 2006, corrispondendo € 600,00 complessivi, ma ha poi cessato ogni ulteriore pagamento, limitandosi a rassicurare la madre, a fronte delle sue richieste, che avrebbe regolarizzato al più presto la sua posizione, per poi continuare ad omettere ogni versamento;
quindi, la , dopo essersi Per_1 astenuta per diverso tempo dal richiedere formalmente l'adempimento del dovuto per affetto verso la figlia, venuta successivamente meno ogni possibilità di pervenire a un bonario componimento, ha intimato alla stessa di provvedere al pagamento dovutole;
- che, tenuto conto di quanto precede, è pertanto infondata, in primo luogo, l'avversa eccezione d'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, atteso che non si tratta di controversia rientrante tra quelle per le quali è previsto l'obbligatorio espletamento del tentativo di mediazione, obbligo che, peraltro, neppure si applica in caso di ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., potendo venire in rilievo soltanto in sede di giudizio d'opposizione, successivamente alla valutazione delle istanze ex artt. 648 o 649 c.p.c.;
- che è infondata, inoltre, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, perché in caso di debiti per i quali sia previsto un pagamento in forma rateale, trattandosi di adempimento parziale di un'obbligazione unica, il termine prescrizionale decennale inizia a decorrere soltanto dalla data di scadenza prevista per la restituzione dell'ultima rata e tanto vale sia per il capitale, sia per gli interessi, con la conseguenza che nel presente caso non è maturata alcuna prescrizione, tenuto conto che la data fissata nella scrittura per il versamento dell'ultima rata scadrà soltanto nell'agosto 2029; d'altra parte, anche aderendo all'assunto che la prescrizione decorra dalla scadenza di ogni rata, comunque l'eccezione avversaria sarebbe infondata, dal momento che l'atto di costituzione in mora del marzo 2018 avrebbe interrotto il decorso di tale termine prescrizionale per le rate dovute dall'opponente dal marzo 2008 e, da tale data a quella dell'agosto 2029, si contano n. 258 mensilità, corrispondenti alla somma richiesta con il ricorso per ingiunzione;
- che la pretesa creditoria azionata dalla è poi comprovata dalla scrittura del Per_1
25.05.05, la quale ha integrato e completato l'atto notarile, regolando il versamento del prezzo ma ribadendo quale causa dell'operazione quella di una cessione pur sempre di natura onerosa della nuda proprietà dell'immobile, e a tale scrittura la ha dato, d'altra parte, anche iniziale Pt_1 esecuzione con i versamenti già indicati e documentati in fase monitoria e sui quali la stessa non ha svolto alcuna contestazione, con la conseguente operatività del principio di cui all'art. 115 c.p.c.; in subordine, tale scrittura privata, ove considerata quale accordo simulatorio, avrebbe inoltre realizzato soltanto una simulazione parziale, inerente esclusivamente l'elemento del contratto costituito dal prezzo d'acquisto, e d'altro canto a ciò non osta la circostanza che nell'atto notarile sia stato indicato che il corrispettivo era stato già pagato, atteso che lo stesso non prova che il pagamento sia avvenuto in presenza del notaio e che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova soltanto della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il notaio attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che occorra, o possa proporsi, querela di falso, donde la possibilità di contestare, nella fattispecie, il suddetto pagamento alla luce della contestuale
contro
-scrittura e dell'assenza di alcun diverso riscontro probatorio esistente sullo stesso;
3 - che, a riprova del credito azionato, ove non sia considerata sufficiente la copia della scrittura e il comportamento concludente assunto dalla devono considerarsi inoltre Pt_1 ammissibili nella specie la prova per presunzioni e quella testimoniale, quest'ultima esperibile, in particolare, anche per dimostrare il contenuto del documento in ipotesi di incolpevole mancato reperimento del relativo originale;
- che, del resto, la scrittura privata del 25.05.05, contenente l'obbligo della i versare Pt_1
l'importo di € 29.000,00, ha poi costituito anche adempimento di quanto previsto in un ulteriore atto risalente al maggio 1995, attraverso il quale entrambi i genitori dell'opponente hanno effettuato a favore dei loro quattro figli donazioni consistenti in una parte del prezzo fissato per la cessione agli stessi degli immobili di loro proprietà, considerato che in quella sede, tenendo conto della donazione per una parte del prezzo di vendita dell'immobile poi ceduto a , è stato Parte_1 previsto a suo carico un residuo prezzo da versare di L. 60 milioni, corrispondenti appunto a € 29.000,00 ca., e ciò dimostra ulteriormente la fondatezza della pretesa qui azionata dalla;
Per_1
- che, ancora, non può trascurarsi che la scrittura del 25.05.05 reca anche un espresso riconoscimento del debito da parte della il che esonera l'opposta dal provare l'esistenza Pt_1 del rapporto sottostante, e ciò in aggiunta al contegno assunto dall'opponente, che provvedendo inizialmente al pagamento di alcune rate ha riconosciuto anche in tal modo il suo debito verso la madre.
Disposto l'espletamento del tentativo di mediazione dal precedente G.U. e dedotto e documentato dall'opponente, alla successiva udienza dell'11.10.2019, l'avvenuto esperimento dello stesso con esito negativo, sono stati poi assegnati alle parti i termini ex art. 1836 c.p.c. e nel primo degli stessi è stata depositata dalla una memoria nella quale ha insistito, inter alia, Pt_1 nell'eccezione di prescrizione, ivi evidenziando che sono “…trascorsi oltre 12 anni dalla sottoscrizione del contratto (25.05.2005) e dalla presunta ultima rata corrisposta dalla IG.ra (Marzo 2006)”. Pt_1
Quanto alla scrittura del 25.05.05, ha inoltre sostenuto l'opponente che la stessa “…non ha alcun valore nel presente giudizio in quanto esiste un solo ed unico atto di compravendita immobiliare sottoscritto innanzi al Notaio Dott.ssa contratto che fa fede fino a querela di falso”, e ribadito sia il Persona_3 disconoscimento della relativa sottoscrizione, sia l'eccezione di nullità per i molteplici profili già evidenziati nell'atto d'opposizione, contestando altresì che tale scrittura possa considerarsi accessoria all'atto notarile, con il cui contenuto essa contrasta, ovvero parzialmente eseguita in virtù dei pagamenti indicati dall'opposta, dei quali, a dire della “…non [è] stata provata in Pt_1 alcun modo la relazione con la scrittura privata…”. Ed ancora, relativamente alla richiesta della Per_1 di riconoscimento della simulazione del prezzo di vendita previsto nell'atto notarile, ha sostenuto l'opponente che “…è soggetta a prescrizione decennale l'azione di simulazione relativa diretta a far emergere l'effettivo reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato… e nel caso che ci occupa si tratterebbe proprio di eventuale riconoscimento di simulazione parziale del contratto relativa solo al prezzo… Poiché la presunta esistenza di scrittura privata in questo caso è soggetta a prescrizione decennale essendo datata 20.05.2005 (negozio dissimulato) decade anche l'interesse di parte opposta ad accertare eventualmente la simulazione del negozio apparente (Atto Notarile di Compravendita Immobiliare del 20.05.2005)…”, mentre, quanto all'ulteriore scrittura indicata dall'opposta e risalente al 1995, ogni diritto fondato su quest'ultima, del pari, “…sarebbe comunque caduto in prescrizione”, oltre al fatto che tale atto non è stato neppure prodotto in originale, non è autenticato ed è “privo di valore probatorio nel presente giudizio”, né risulta nello stesso “…l'identificazione dell'immobile venduto alla IG.ra con atto notarile del 25 maggio 2005”, o l'indicazione di un prezzo “…coincidente Parte_1 con quello stabilito nell'atto di compravendita immobiliare”. Anche in virtù di tali deduzioni, ha quindi richiesto l'opponente, nel merito, di “…revocarsi, annullarsi e comunque rendere inefficace l'opposto decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione ordinaria decennale e per assenza di un valido titolo, ed
4 assolversi, di conseguenza, l'opponente IG.ra da ogni domanda, anche perché generica, nei Parte_1 loro confronti formulata dall'opposta IG.ra ”, con il favore delle spese processuali. Persona_1
Anche l'opposta ha depositato, inoltre, una memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., nella quale ha anzitutto precisato di avere rinvenuto l'originale della scrittura privata del 25.05.05, quale circostanza da essa già allegata all'udienza dell'11.10.19, e richiesto quindi di procedere alla verificazione della relativa sottoscrizione a mezzo di CTU calligrafica, oltre che mediante l'assunzione di prova testimoniale. Richiamata la propria comparsa di costituzione e ribadita l'istanza ivi già avanzata di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la
[...] Per_
ha rassegnato, dunque, in tale memoria, le seguenti conclusioni nel merito: “In via principale Rigettare, per le motivazioni articolate in narrativa, l'opposizione spiegata da controparte, con ogni consequenziale pronuncia sulla conferma del provvedimento monitorio oggetto di opposizione. Con l'integrale favore delle spese di lite. In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui non vengano accolte le istanze formulate in via principale, condannare, in ogni caso, la sig.ra a corrispondere, in favore Parte_2 dell'opposta, la somma di € 25.800,00 (venticinquemilaottecento/00), oltre interessi moratori dalla data di costituzione in mora sino al dì dell'effettivo soddisfo, o la maggiore e/o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria. Con l'integrale favore delle spese di lite”.
La causa, istruita inizialmente in via documentale, è poi pervenuta avanti allo scrivente magistrato come da provvedimento d'assegnazione del 21.04.2021 e, dichiarata all'udienza del 09.09.2021 l'interruzione del giudizio in ragione del sopravvenuto decesso della del Per_1
27.05.2021, come da dichiarazione del difensore e relativo certificato di morte, la stessa è stata successivamente riassunta dall'opponente, con ricorso depositato il 07.12.2021, nei confronti degli eredi dell'originaria parte opposta, indicati dalla oltre che in sé medesima, nei TE Pt_1
, e . Si sono quindi costituiti in giudizio tali convenuti, nq. eredi Controparte_1 Per_2 CP_2 della , con comparsa depositata il 19.04.2022, con la quale gli stessi hanno richiamato Per_1 integralmente le deduzioni, eccezioni e richieste già avanzate dall'opposta ed insistito nell'accoglimento delle conclusioni da lei già rassegnate.
Si è proceduto, dunque, con l'ulteriore istruttoria mediante l'ammissione della verificazione e l'espletamento di CTU sulla sottoscrizione riportata sull'originale della scrittura già indicata, ma all'esito della consulenza tecnica, integrata anche con la riconvocazione del consulente a chiarimenti e la richiesta di un supplemento peritale, come da provvedimento del 24.01.2023, alla successiva udienza del 30.05.2023 è stata di nuovo dichiarata l'interruzione del giudizio per il sopraggiunto decesso di , come da dichiarazione del difensore e relativo certificato di morte versato Persona_2 in atti, poi seguita dal ricorso in riassunzione depositato dall'opponente il 19.06.2023, per il quale è stato erroneamente formato un nuovo fascicolo, identificato con il n. 3421/2023 r.g., successivamente riunito formalmente al presente come da provvedimento reso all'udienza del 28.11.2023, e a seguito di tale riassunzione si è costituito anche il , nq. erede di CP_3 [...]
il quale ha richiamato e fatto proprie tutte le deduzioni, eccezioni ed istanze già avanzate Per_2 in atti per la parte opposta, insistendo nelle conclusioni da questa già rassegnate.
Esaurita l'istruttoria con la parziale ammissione ed assunzione delle prove orali richieste, come da provvedimento del 13.05.2024, la causa è stata infine assunta in decisione all'udienza del 13.06.2024, sulle conclusioni ivi precisate dalle parti e con l'assegnazione alle stesse dei termini richiesti ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica.
Tanto premesso in massima sintesi sullo svolgimento del giudizio e il tema della lite, osserva il decidente quanto segue.
Prima della disamina di ogni ulteriore questione, va anzitutto disattesa l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, avanzata
5 nell'atto di opposizione da e da questa richiamata, da ultimo, anche nell'ambito Parte_1 dei suoi scritti conclusivi.
Ed invero, in primo luogo, non può non evidenziarsi che nel caso che occupa non ricorre, in realtà, alcuna delle ipotesi per le quali è previsto dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 l'obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione, dovendosi escludere, in particolare, che la domanda monitoria originariamente proposta dalla possa essere ricondotta a una controversia in Per_1 maniera di “diritti reali”, così come sostenuto invece dall'opponente a fondamento dell'eccezione che occupa.
Infatti, è evidente che la domanda avanzata dall'opposta ha ad oggetto l'adempimento di un credito di natura pecuniaria e non già un diritto reale, né può sostenersi, ad avviso del giudicante, che su una tale qualificazione incida la fonte del diritto di credito da essa azionato, nella specie costituita da un'operazione negoziale di compravendita immobiliare, atteso che ciò non implica comunque che si versi in presenza di “un'azione relativa a una controversia in materia di… diritti reali”, quale è appunto la fattispecie nella quale, soltanto, è stato previsto dal legislatore l'obbligatorio esperimento del procedimento media-conciliativo.
D'altro canto, pure ove voglia annettersi rilevanza al titolo negoziale del diritto che è stato qui esercitato dalla , sul rilievo che è stato da lei richiesto in questa sede anche un Per_1 accertamento sulla portata integrativa spiegata, nell'ambito dell'anzidetta operazione negoziale, dalla scrittura privata del 25.05.2005 rispetto al contratto notarile di compravendita o, subordinatamente, sull'esistenza di una simulazione di tale contratto per la parte dello stesso relativa al prezzo dell'alienazione, vi è da rilevare che ciò non consente comunque di ritenere che si controverta su diritti reali, vertendo in ogni caso la lite su una materia contrattuale, e da tanto consegue che è egualmente da escludere che sia integrata nel presente caso l'ipotesi che è stata, invece, sbrigativamente invocata dalla a supporto della sua eccezione (cfr. tra le più Pt_1 recenti, Cass. civ. 28219/2023, che ha evidenziato che anche una domanda volta all'accertamento di una simulazione di un negozio avente ad oggetto un trasferimento immobiliare non soggiace all'obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione, dal momento che “la domanda relativa alla dichiarazione della simulazione ha ad oggetto il contratto e la sua efficacia” e che, pertanto, “…non si verte in materia di diritti reali ma in materia contrattuale, non compresa nelle materie indicate nel D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5 comma 1-bis”).
Oltre all'infondatezza dell'eccezione, occorre poi osservare, in secondo luogo, che a fronte della stessa il precedente G.U. ha disposto, con ordinanza resa all'udienza del 07.05.19, l'espletamento del tentativo di mediazione e che, come si è anticipato, alla successiva udienza in data 11.10.19 è stata la stessa opponente ad avere evidenziato di avere proceduto all'esperimento della procedura media-conciliativa, di cui ha esibito in tale sede il verbale con esito negativo. Né la circostanza dell'avvenuto espletamento del tentativo di mediazione, di cui proprio la ha Pt_1 dato atto alla suddetta udienza, risulta essere stata mai contestata, nel corso del successivo svolgimento del giudizio, da parte della stessa o dall'opposta, la quale, dal canto suo, si è limitata soltanto a lamentare all'udienza dell'11.10.19 l'omesso deposito in via telematica ad opera della el verbale suindicato - quale deduzione che, tuttavia, non implica di certo una negazione Pt_1 della circostanza in parola, considerato che un'eventuale contestazione in ordine alla mancanza di prova di un determinato fatto non equivale a dire che quel fatto è di per sé contestato - per poi abbandonare anche tale questione nelle successive memorie depositate nei termini di cui all'art. 1836 c.p.c.
Ebbene, tenuto conto che la procedura di mediazione è stata anche pacificamente espletata e che di tanto non risulta, per la verità, alcuna concreta ed effettiva smentita neppure negli scritti conclusivi depositati dall'opponente (ove quest'ultima non ha dedotto, a ben vedere, alcunché a
6 tal proposito, limitandosi a richiamare soltanto le conclusioni già rassegnate nel suo atto introduttivo), ne deriva che l'eccezione di cui si discute deve essere senz'altro disattesa.
Sempre in via preliminare, va poi esaminata l'eccezione avanzata dalla nell'ambito Pt_1 delle sue memorie conclusionali in merito all'asserita “carenza di legittimazione, non in senso proprio, di parte opposta”, sull'assunto che “…le parti costituite n.q. di eredi hanno l'obbligo di dimostrare di aver acquisito per legge tale qualità, non essendo sufficiente il deposito di dichiarazione di successione o di pubblicazione di testamento olografo”.
Anche tale eccezione va disattesa.
Invero, innanzi tutto, è opportuno evidenziare che, per quanto l'opponente abbia fatto letteralmente riferimento al concetto di “legittimazione”, non vi è dubbio che quel che la stessa ha inteso contestare è la titolarità sostanziale del credito di cui si discute in capo agli odierni convenuti e e , sull'assunto che gli stessi non avrebbero, appunto, Controparte_1 CP_2 CP_3 dimostrato la loro qualità di eredi di (quanto ai convenuti , e Persona_1 CP_1 CP_2 [...]
e di (quanto al convenuto , quale profilo che, a ben vedere, attiene Per_2 Persona_2 CP_3 al merito e all'accertamento di uno degli elementi costitutivi della domanda così come da loro coltivata in questa sede a seguito del decesso dell'originaria opposta (si v. in questo senso, pag. 6 comparsa conclusionale opponente).
Ciò detto sull'inquadramento della questione, vi è poi da osservare che risulta, in primo luogo, assolutamente pacifica la qualità di , e di chiamati all'eredità Controparte_1 CP_2 Per_2 della , unitamente all'odierna opponente, e dell'ulteriore convenuto di Per_1 CP_3 chiamato all'eredità di atteso che è la stessa ad avere riassunto il Persona_2 Parte_1 processo, dapprima, nei confronti dei TE , e nq. chiamati alla CP_1 CP_2 Per_2 successione della madre e, successivamente, a seguito del decesso di nei confronti Persona_2 del da lei indicato appunto quale chiamato alla successione di quest'ultima (si v. ricorsi in CP_3 riassunzione depositati da in data 7.12.21 e il 19.06.23 e, nella giurisprudenza di Parte_1 legittimità, tra le altre, Cass. civ. 25885/2020).
Tale qualità, oltre ad essere stata affermata dalla stessa opponente ai fini della rituale riassunzione del giudizio, da lei operata evocando direttamente in giudizio i soggetti suindicati, si presenta, d'altra parte, anche debitamente documentata in atti, stante che, con riferimento ai TE , e , è stata depositata proprio da copia del CP_1 CP_2 Per_2 Parte_1 testamento olografo lasciato dalla , ove si legge che tali convenuti, anch'essi figli della de Per_1 cuius, sono stati ivi designati dalla stessa quali suoi unici eredi, “salvo diritti dei legittimari”, con la destinazione in loro favore de “l'intera quota disponibile… in parti eguali” (cfr. doc. 1, in allegato al ricorso in riassunzione dell'opponente del 7.12.21), mentre relativamente al convenuto CP_3
è documentata la sua qualità di coniuge della de cuius come tale chiamato
[...] Persona_2 alla sua successione ai sensi degli artt. 581 e ss. c.c. (si v. certificato di morte del 28.02.2023 di Per_2
, in allegato all'istanza d'interruzione presentata dal relativo difensore in data 11.04.23).
[...]
Posta, quindi, l'incontroversa delazione ereditaria degli odierni convenuti e venendo, in secondo luogo, al profilo dell'avvenuta accettazione dell'eredità da parte di questi ultimi, non può inoltre non osservarsi che, pure con riferimento a tale profilo, assuma rilevanza anzitutto il contegno processuale assunto dalla stessa opponente, la quale - lo si ripete - ha riassunto il giudizio direttamente evocando in causa i soggetti suindicati.
Infatti, sebbene il piano processuale attinente la ritualità della riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c. vada tenuto distinto da quello di merito, relativo all'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa in capo al soggetto nei cui confronti il giudizio sia stato riassunto, è di immediata evidenza che l'individuazione degli odierni convenuti quali eredi, comunque operata ai fini della riassunzione da , sulla base dei titoli successori a Parte_1
7 lei noti, implichi l'assenza di contestazioni da parte di quest'ultima di tale loro qualità e, d'altro canto, non risulta che contestazioni di sorta siano state mai operate da quest'ultima su tale qualità anteriormente alla sua comparsa conclusionale del 12.09.24, ove l'opponente ha invero sostenuto, per la prima volta, che non sarebbe stata data prova dai predetti dell'avvenuta accettazione dell'eredità.
Il che, ad avviso del giudicante, assume senz'altro rilevanza agli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., tenuto conto che anche in questa materia trova certamente applicazione il principio di cd. non contestazione e l'onere conseguentemente gravante sull'interessato - nella specie, l'opponente
- di negare in maniera espressa e univoca uno o più fatti che la stessa intenda contestare - quali, nel presente caso, la qualità di eredi effettivamente acquisita dagli odierni convenuti - affinché la sua controparte sia onerata di provarli, contestazione che - si aggiunga - per quanto non soggetta espressamente a un termine di “decadenza”, nondimeno, deve escludersi possa essere avanzata per la prima volta in comparsa conclusionale, atteso che “…il sistema processuale improntato alla corretta e leale dialettica tra le parti ed informato al principio dispositivo… richiede ai difensori l'osservanza del canone di condotta di "clare loqui", trovando limite la mera difesa contestativa nello sbarramento imposto dall'esaurimento della fase di trattazione, all'esito della quale debbono essere compiutamente definiti i fatti rilevanti contestati, che abbisognano della verifica istruttoria, e quelli invece incontestati che possono ritenersi per accertati…” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 25885/2020).
Non solo, ma in aggiunta all'assenza di contestazioni operate da Parte_1 anteriormente alla rimessione della causa in decisione, ritiene il giudicante che, così come anche evidenziato fondatamente dai convenuti in riassunzione nella memoria di replica del 02.10.2024, la loro qualità di eredi sia risultata anche positivamente acclarata in questa sede.
Infatti, è noto che, ai sensi dell'art. 474 c.c., l'accettazione dell'eredità può anche avvenire in maniera tacita e per fatti concludenti e che, ai sensi dell'art. 476 c.c., “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. In virtù di tanto, è stato quindi osservato condivisibilmente dalla giurisprudenza di legittimità che “…l'accettazione stessa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che… non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede” (cfr. Cass. civ. 14499/2018).
È stata ravvisata, così, la sussistenza di un'accettazione tacita dell'eredità e, conseguentemente, l'effettiva esistenza della qualità di erede in capo al chiamato all'eredità che abbia agito, in particolare, per il recupero di un credito del de cuius, tenuto conto che l'agire giudizialmente nei confronti del debitore del defunto per il pagamento di quanto dichiaratamente dovuto a quest'ultimo, nella consapevolezza della delezione dell'eredità, si atteggia senz'altro come un atto che presuppone necessariamente la volontà del chiamato di accettare l'eredità, non avendo egli il diritto di porlo in essere se non nella qualità di erede (cfr. tra le altre, Cass. civ. 16002/2008).
Non solo, ma lo stesso intervento in giudizio posto in essere da un chiamato all'eredità nella sua dichiarata qualità di erede del de cuius costituisce, anch'esso, un atto integrante l'accettazione dell'eredità, e ciò tanto più che ricorre, in realtà, un'accettazione espressa - e non già soltanto un'accettazione tacita - “…ai sensi dell'art. 475 c.c. …ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata…”, costituendo la stessa un “…autonomo negozio giuridico unilaterale e non recettizio…” (cfr. da ultimo, Cass. civ. 15504/2024 e già, nello stesso senso, Cass. civ. 19711/2020, nonché Cass. civ. 16814/2018).
Ebbene, considerato che nel presente caso non è controverso che , e Per_2 CP_1 CP_2 siano stati chiamati alla successione della - così come allegato e documentato dalla
[...] Per_1
8 stessa opponente - e che è pacifico e provato per tabulas, parimenti, che il sia stato CP_3
a sua volta chiamato ex lege all'eredità della moglie - avendo rinunciato all'eredità di Persona_2 quest'ultima unicamente i suoi figli e inizialmente indicati CP_5 CP_6 CP_7 dall'opponente quali ulteriori chiamati alla successione di tale convenuta: si v. atto di rinuncia in allegato alla nota depositata dal in data 27.11.23 - è evidente, alla luce dei rilievi CP_3 che precedono, che il contegno da loro tenuto sia valso, poi, ad integrare un'accettazione ad opera degli stessi della relativa delazione ereditaria, avendo tali convenuti espressamente affermato, in occasione della loro rispettiva costituzione in giudizio in fase di riassunzione, la loro qualità di eredi ed avendo coltivato in questa sede, in tale qualità, la pretesa creditoria già azionata dall'originaria opposta nei confronti dell'opponente. Per_1
L'eccezione svolta sul punto da è pertanto infondata e deve essere respinta. Parte_1
Tra le eccezioni preliminari di merito spiegate dall'opponente sin dal suo atto introduttivo, si è anticipato, poi, che la stessa ha innanzi tutto lamentato che il credito qui azionato dovrebbe ritenersi in ogni caso estinto per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
Ritiene il decidente che neppure tale eccezione valga però a far definire il giudizio nel senso preteso da , rivelandosi infondata per i motivi che seguono. Parte_1
Invero, preliminarmente, è d'uopo rammentare, in punto di diritto, che la prescrizione estintiva integra un'eccezione in senso proprio e stretto, ai sensi dell'art. 2938 c.c., sicché tale eccezione può e deve rilevare soltanto nei termini con i quali è stata fatta valere dal preteso debitore, il quale ha il “monopolio” e la “riserva” di indicare il fatto giustificativo della prescrizione. Compete quindi al predetto, e a lui soltanto, quale titolare del diritto potestativo di far valere l'estinzione dell'avversa pretesa creditoria per prescrizione estintiva ai sensi dell'art. 2938 cit., anche l'individuazione del momento in cui tale pretesa avrebbe potuto e dovuto essere esercitata dal relativo titolare, stante che tale dies a quo costituisce, senza dubbio, uno degli elementi costitutivi sui quali l'eccezione si fonda, e tale momento deve essere individuato dall'onerato nel rispetto del regime preclusivo al quale soggiacciono le eccezioni in senso stretto, da individuare, in caso d'opposizione al decreto ingiuntivo, nell'atto di opposizione proposto ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (cfr. tra le altre, Cass. civ. 5413/2021, quanto all'onere del preteso debitore di specifica individuazione anche del dies a quo della prescrizione, e Cass. civ. 15547/2017, per l'affermazione della preclusione operante, a pena d'inammissibilità, con l'atto di opposizione, per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, ex art. 1672 c.p.c., quale è appunto quella di prescrizione).
Ora, ciò posto, si osserva con riferimento al caso che occupa che l'opponente si è limitata, con il suo atto introduttivo, a sostenere che la pretesa creditoria azionata nei suoi confronti dalla
[...] Per_
dovrebbe ritenersi prescritta poiché, allorquando quest'ultima ha provveduto all'invio dell'atto di costituzione in mora con la sua missiva del 20.02.2018, erano già trascorsi oltre dieci anni dalla data dell'ultimo dei versamenti rateali da lei indicati in atti quale parziale estinzione del suo credito, data da considerarsi appunto, a dire di , quale dies a quo del termine Parte_1 di prescrizione decennale di tale diritto.
Questa essendo l'eccezione tempestivamente avanzata dall'opponente, la stessa si rivela tuttavia infondata, dovendosi escludere che il dies a quo del termine prescrizionale applicabile alla fattispecie, corrispondente ai dieci anni di cui all'art. 2946 cit., possa essere individuato nel momento in cui è avvenuto l'anzidetto pagamento parziale del marzo 2006 e tantomeno - può aggiungersi, per completezza - la decorrenza di tale termine potrebbe individuarsi, a fortiori, nella data del 25.05.2005, allorché è stata conclusa tra le parti la scrittura privata posta dalla a Per_1 fondamento della sua domanda, contrariamente a quanto poi sostenuto dalla peraltro, Pt_1 soltanto nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c.
9 Infatti, si è già anticipato che il credito di cui qui si discute trae fondamento, secondo le prospettazioni dell'opposta, dalla scrittura privata del 25.05.05, sul rilievo che con quest'ultima è stato dato atto dalla e dalla figlia che il pagamento del prezzo della nuda Per_1 Parte_1 proprietà dell'immobile situato a Frascati, alla via Micara n. 23, oggetto dell'alienazione di cui al contratto di compravendita tra loro contestualmente stipulato per atto notarile, non è stato in realtà versato dall'acquirente ed è stato convenuto che il relativo importo, pari a € 29.000,00 sempre in virtù della scrittura in parola, sarebbe stato pertanto corrisposto da quest'ultima, da lì in avanti, in n. 290 ratei mensili di importo pari a € 100,00 ciascuno (cfr. doc. 2 fasc. opposta).
Tenuto conto di tanto, si è quindi in presenza di un credito che, nella prospettiva dell'opposta, ha ad oggetto il versamento del corrispettivo per l'alienazione della proprietà dell'immobile, corrispettivo che, sebbene da pagare ad opera dell'acquirente in maniera dilazionata e rateizzata nel tempo, si è atteggiato, evidentemente, come un'obbligazione di natura unitaria e non già in tanti e distinti debiti quante sono le rate mensili previste nella scrittura del 25.05.05.
Ebbene, così come è stato fondatamente evidenziato anche dalla sin dalla sua Per_1 comparsa di costituzione, vi è da considerare che nei casi in cui l'obbligazione si presenti, appunto, di natura unitaria, pur essendone previsto un adempimento dilazionato e frazionato nel tempo con il pagamento di un determinato numero di rate, l'unicità dell'obbligazione comporta che la prescrizione del diritto al relativo pagamento inizi a decorrere soltanto dalla scadenza dell'ultima rata. In tale evenienza, il beneficio del pagamento rateale è, infatti, soltanto una mera modalità concordata per l'esecuzione dell'obbligazione, che resta pur sempre unica, e quest'ultima non può considerarsi pertanto scaduta prima del decorso del termine per il pagamento dell'ultima rata, sicché è da tale data che inizia a decorrere il relativo termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2935 c.c. (cfr. tra le altre, già Cass. civ. 2301/2004, nonché Cass. civ. 25047/2009 e, più di recente, Cass. civ. 4232/2023, che, pur riferendosi specificamente alla prescrizione del diritto avente ad oggetto la restituzione di una somma data a mutuo, ha evidenziato, con affermazione da ritenersi di portata generale, che “…nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata…”, derivandone che “…il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo…”, e ciò perché, appunto, “…L'obbligazione di restituzione del tantundem eiusdem generis, gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente… in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti…, non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre - come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro…. - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata”).
In virtù di quanto precede, ne deriva che il credito di cui si tratta non poteva dirsi certamente prescritto alla data del 20.02.18 (o, più correttamente, in data 21.03.18), allorquando la Per_1 risulta avere intimato all'opponente il pagamento dell'intera somma dovutale, invocandone la decadenza dal beneficio del termine, atteso che, in virtù della scrittura del 25.05.05, il termine previsto per il pagamento dell'ultima rata era, a quella data, ben lungi dal potersi ritenere scaduto, risultando fissato all'agosto 2029 (cfr. ancora doc. 2 cit., nonché doc. 4 fasc. opposta).
10 Né potrebbe pervenirsi a una diversa conclusione sull'assunto - che sembrerebbe essere stato prospettato dall'opponente in corso di causa - che già anteriormente alla data di tale missiva si era comunque verificato il suo preteso inadempimento e che lo stesso avrebbe potuto e dovuto essere fatto valere dalla già da prima del 20.02 – 21.03.18. Per_1
Infatti, deve tenersi conto che la decadenza del debitore dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. non consegue in maniera automatica all'inadempimento, occorrendo, affinché la stessa si verifichi, che il creditore richieda l'immediato pagamento di tutto quanto dovutogli e tale richiesta - che può anche essere effettuata direttamente con la proposizione della domanda giudiziale o mediante l'impiego di un ricorso per ingiunzione - integra un negozio unilaterale di natura recettizia, dal quale soltanto derivano gli effetti della decadenza, allorquando tale atto perviene a conoscenza dell'obbligato (cfr. già Cass. civ. 5371/1989; si v. inoltre, tra le più recenti, Cass. civ. 20042/2020).
Inoltre, il rimedio di cui all'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione pur a fronte della pendenza del termine contrattualmente previsto a favore del debitore, costituisce una facoltà che è consentito al primo di esercitare, in danno dell'obbligato inadempiente, ed è a fronte dell'esercizio di tale facoltà - se del caso anche direttamente e implicitamente con la proposizione della domanda giudiziale di pagamento - che si verificano gli effetti che alla decadenza sono correlati, mentre è da escludere che quest'ultima operi automaticamente al verificarsi dell'inadempienza del debitore (arg. ancora Cass. cit.).
Considerati i rilievi sin qui operati, è quindi da escludere che il credito oggetto di causa possa considerarsi estinto per l'inutile decorso del termine di prescrizione, non essendo in realtà ancora trascorso il relativo termine decennale al momento dell'anzidetta missiva recapitata dalla
[...] Per_
alla figlia in data 21.03.18.
Non può avere poi miglior sorte neppure l'eccezione di prescrizione che è stata formulata dall'opponente nella sua memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. in relazione alla richiesta avanzata dall'opposta in sede di costituzione volta a sentire accertata l'avvenuta simulazione del contratto di compravendita del 25.05.2005 per la parte relativa alla regolazione del prezzo dell'alienazione.
Prescindendo da ogni ulteriore questione, risulta invero dirimente il richiamo di quanto è stato condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha da tempo chiarito che “…Ai fini della prescrizione…non rileva la natura assoluta o relativa della simulazione, in quanto l'azione di simulazione, essendo volta ad accertare la nullità del negozio apparente, è di per sé imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c. sia nel caso che si tratti di simulazione assoluta sia nel caso che si tratti di simulazione relativa, potendo il decorso del tempo eventualmente colpire i diritti che presuppongono l'esistenza del negozio dissimulato. In tal caso la prescrizione può incidere solo indirettamente sulla proponibilità dell'azione di simulazione, nel senso che, se maturata, può far venir meno l'interesse all'accertamento della simulazione del negozio apparente (Cass. n. 4986/91; Cass. n. 11215/91)” (cfr. Cass. civ. 18025/2003 e, nello stesso senso, Cass. civ. 9401/2016, nonché Cass. civ. 19678/2013, quest'ultima richiamata anche dall'opponente nei suoi scritti difensivi).
Ebbene, tenuto conto di tanto, è evidente che anche la questione sollevata sul punto da non può avere, comunque, alcun seguito, dal momento che, diversamente da Parte_1 quanto da lei opinato, è da escludere che possa dirsi prescritta la richiesta dell'opposta volta a sentire accertata l'avvenuta simulazione della pattuizione relativa al prezzo dell'alienazione di cui al contratto notarile del 25.05.2005, richiesta che, in ragione della sua natura, è in realtà imprescrittibile, e tantomeno può sostenersi che la stessa vada considerata inammissibile per l'insussistenza di un interesse giuridicamente rilevante a tale accertamento facente capo all'opposta, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., sull'assunto che si sarebbe prescritto il suo diritto al pagamento del
11 corrispettivo riveniente dall'accordo simulatorio in tesi risultante dalla scrittura a latere del 25.05.05, prescrizione che in verità è da escludere sia maturata in virtù di quanto sopra già rilevato.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente sotto tutti i profili indicati va, dunque, respinta.
Le ulteriori questioni preliminari di merito sollevate da si sono invece Parte_1 appuntate, come anticipato, sulla pretesa “irrilevanza” della suindicata scrittura del 25.05.05, che la ha contestato di avere sottoscritto, e sulla sua asserita “nullità totale”. In particolare, ha Pt_1 sostenuto l'opponente che l'unico atto che potrebbe e dovrebbe rilevare sarebbe il contratto di compravendita a rogito del notaio mentre la scrittura di cui si discute non è stata da lei Per_3 realmente firmata e, ulteriormente, dovrebbe ritenersi comunque viziata da nullità, perché recante
“un prezzo maggiore e diverso da quello indicato nell'atto notarile di compravendita (29.000,00 euro invece di 20.000,00) in violazione delle norme fiscali e penali”, perché contenente “una rinuncia all'eredità precedente all'evento morte del dante causa in violazione delle norme sulla successione” e perché “priva di data certa e di riferimento ai dati ufficiali dell'atto notarile di compravendita”.
La prima di tali questioni dev'essere, peraltro, anch'essa disattesa, essendosi rivelata del tutto infondata, alla luce delle risultanze acquisite, l'eccezione di disconoscimento avanzata dall'opponente in relazione alla firma a lei attribuita riportata su tale scrittura.
Ed invero, osserva il giudicante che la CTU espletata in corso di causa ha consentito di acclarare che tale sottoscrizione è senz'altro attribuibile alla mano di , avendone il Parte_1 consulente riscontrato l'appartenenza alla stessa sulla scorta di una dettagliata disamina della scrittura in originale (depositata in atti dall'opposta), presentatasi priva di alterazioni chimico- fisiche, all'ispezione strumentale, sia per le parti dattiloscritte, sia per quelle manoscritte (queste ultime costituite peraltro, come pure si dirà qui di seguito, unicamente dalle due firme poste in calce all'atto dalle due contraenti), e immune da altri segni tali da inficiare la qualità dei tracciati scrittori.
In particolare, ha provveduto il CTU ad esaminare le caratteristiche della sottoscrizione presente sull'atto e a porle poi a confronto sia con le firme autografe dell'opponente, presenti in atti e acquisite in corso di oo.pp. (e segnatamente, con la firma apposta sulla procura alle liti rilasciata ai suoi difensori e quella presente sull'avviso di ricevimento della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, nonché con le firme esistenti presso l'ufficio anagrafe del Comune di Ariccia e sull'originale del contratto di compravendita a rogito del notaio , sia con le sottoscrizioni Per_3 rilasciate dalla nel corso del saggio grafico (di cui è stato disposto il compimento, per Pt_1 completezza, come da provvedimento reso in data 24.01.2023), e all'esito delle sue indagini, analiticamente riportate nell'elaborato definitivo depositato in data 24.03.2023, il consulente ha evidenziato le concordanze significativamente esistenti tra la sottoscrizione in verifica e le autografe comparative (queste ultime sia temporalmente risalenti alla stessa data del 25.05.05, sia più recenti), osservando motivatamente che “Ciascuna categoria segnica esaminata ha messo in evidenza significative corrispondenze grafico-grafoscopiche, la cui natura ideativo-gestuale annulla totalmente l'eventuale presenza di differenze riferibili esclusivamente alla naturale variabilità grafica”, per poi riscontrare altresì, con l'acquisizione del saggio grafico, che “…la firma oggetto di contestazione è qualitativamente e totalmente compatibile con la qualità dei tracciati sottoscrittori spontaneamente rilasciati in sede di acquisizione del saggio grafico” (cfr. rel. CTU del 24.03.23, completa delle risultanze del supplemento peritale espletato con l'acquisizione di tale saggio).
Né le conclusioni persuasivamente raggiunte dal CTU sono state, del resto, specificamente confutate dall'opponente nel corso delle oo.pp. e successivamente ad esse e negli scritti conclusivi, ove la medesima si è limitata a lamentare, del tutto genericamente, che “…la relazione elaborata dal CTU non afferma che sembra ombra di dubbi la sottoscrizione è della IG.ra , ma ne esclude Parte_1
12 l'apocrifia per motivi erronei e basati sul mero possibilismo”, senza nulla allegare, però, in merito a tali motivi e alla loro asserita erroneità (si v. comparsa conclusionale opponente del 12.09.24 e, analogamente, memoria di replica del 01.10.24).
Di talché, tenuto conto che il consulente ha, in realtà, analiticamente e logicamente illustrato la corrispondenza del grafismo che connota la sottoscrizione in verifica e quello delle firme comparative (di cui ha evidenziato, in particolare, la significativa rispondenza sia relativamente alla conformazione delle lettere, sia con riferimento alla qualità dei tracciati, caratterizzati da analoghe modalità d'inclinazione della scrittura, analogo andamento rispetto al rigo di base, totale corrispondenza nella relativa continuità, analoghe gestualità conformativa e dinamica ideativo- gestuale, analoga gestione della forza pressoria), in piena coerenza con le emergenze documentali in atti (dettagliatamente richiamate e riprodotte nell'elaborato peritale), e che alcun elemento è stato concretamente dedotto da in diverso senso, ne consegue che devono Parte_1 integralmente recepirsi in questa sede le conclusioni persuasivamente raggiunte dal CTU nell'anzidetto elaborato, secondo cui “La firma apposta sulla scrittura datata 25 maggio 2005 è certamente riferibile alla mano della sig.ra (si v. ancora rel. CTU cit.). Parte_1
L'acclarata appartenenza all'opponente della sottoscrizione apposta sulla scrittura del 25.05.05, per le ragioni sin qui evidenziate, rileva inoltre, ad avviso del decidente, con riferimento all'ulteriore questione avanzata dalla relativa alla pretesa nullità di tale scrittura poiché Pt_1
“priva di data certa”, questione che si presenta, del pari, infondata.
Ed invero, per un verso, occorre osservare che la data di una scrittura privata non integra un elemento essenziale dell'atto, di guisa che la sua mancanza non determina una nullità del negozio, ai sensi degli artt. 14182 e 1325 c.c., contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto da sempre al fine di pervenire alla revoca del decreto ingiuntivo qui opposto (cfr. Parte_1 tra le altre, Cass. civ. 19508/2020).
Per altro verso, è necessario poi rammentare che la regola sancita dall'art. 2704 c.c., in tema di data certa della scrittura, è limitata agli effetti e all'opponibilità della stessa nei confronti dei terzi, mentre nei rapporti tra le parti la data dell'atto può essere accertata con qualunque mezzo (cfr. ancora Cass. 19508/20 cit.).
Con riferimento al caso di specie, la data della scrittura di cui si discute risulta peraltro riportata nell'atto stesso ed è stata ivi inserita in forma dattiloscritta, analogamente al restante contenuto e alle pattuizioni in esso riportate, per poi venire seguita dalla firma apposta a mano dalla e dalla in calce alla scrittura, il che vale a ben vedere a dimostrare anche Pt_1 Per_1
l'appartenenza all'atto di tale data e la sua accettazione ad opera dell'opponente, alla quale la firma è risultata effettivamente attribuibile (cfr. ancora doc. 2 cit. fasc. opposta), e tantomeno la Pt_1 ha del resto mai lamentato - e dimostrato, poi, o richiesto di dimostrare - un'alterazione dello scritto nella parte che interessa, non avendo mai specificamente contestato una falsità materiale o ideologica dello stesso con riferimento all'elemento che occupa, rispetto al quale si è limitata soltanto ad addurre, del tutto apoditticamente, la suindicata assenza di “data certa”.
Tenuto conto di tanto, deve quindi escludersi, ad avviso del decidente, che la scrittura in parola possa considerarsi viziata da nullità per l'asserita mancanza di una data certa, e ciò perché non solo dall'assenza di quest'ultima non deriva, in realtà, un'invalidità dell'atto, ma anche perché non può ritenersi che tale atto risulti mancante di una data rilevante nei rapporti tra i contendenti, data che è stata, invece, anch'essa oggetto della sottoscrizione che è risultata apposta sullo scritto da parte dell'opponente.
Anche l'eccezione svolta sul punto dalla va pertanto disattesa. Pt_1
Esclusa la fondatezza delle suindicate questioni preliminari sollevate dall'opponente, si tratta ora di verificare se la pretesa creditoria vantata nei confronti della stessa dalla e qui Per_1
13 coltivata, a seguito del suo decesso, dai convenuti in riassunzione, possa considerarsi sussistente e, se sì, in quale ammontare, secondo le rispettive prospettazioni delle parti e tenendo conto, altresì, delle ulteriori eccezioni di nullità della scrittura del 25.05.05 che, come detto, sono state formulate da , per l'asserita “violazione delle norme fiscali e penali”, per l'assenza Parte_1
“…di riferimento ai dati ufficiali dell'atto notarile di compravendita” e per “violazione delle norme sulla successione”, violazione - quest'ultima - prospettata in particolare dalla predetta in ragione dalla presenza nell'atto di “una rinuncia all'eredità precedente all'evento morte del dante causa”.
Ritiene il giudicante che, al riguardo, si renda peraltro necessario un approfondimento istruttorio, in ragione della questione dell'eventuale nullità meramente “parziale”, in luogo di quella lamentata da in termini di “nullità totale”, della scrittura privata suindicata, Parte_1 con riferimento alla pattuizione ivi riportata secondo cui “Ove la signora venga a Persona_1 Per_ mancare il credito residuo si trasferirà automaticamente in parti eguali ai figli , e Controparte_1 sino alla estinzione totale della somma di € 29.000,00 (ventinovemila)”, in relazione al divieto CP_2 sancito dall'art. 458 c.c. in tema di cd. patti successori, questione da ritenersi, in ragione della sua natura, rilevabile anche d'ufficio dal giudice e sulla quale le parti devono essere invitate al contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., unitamente alle conseguenze che da tale eventuale nullità possono, se del caso, derivare sulla pretesa creditoria qui azionata verso l'opponente.
Alla definizione operata in questa sede delle questioni preliminari che precedono, ex art. 2792 n. 4 c.p.c., segue dunque la rimessione della causa sul ruolo ai fini appena evidenziati e per la conseguente successiva valutazione dell'eventuale fondatezza, nell'an e nel quantum, della domanda avanzata e coltivata dalla parte opposta nei confronti di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
- Respinge le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente di improcedibilità ai Parte_1 sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, di carenza di legittimazione dei convenuti in riassunzione, di prescrizione del diritto di credito vantato originariamente da e qui coltivato da tali Persona_1 convenuti, di disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata del 25.05.2005 e di nullità di tale scrittura perché priva di data certa;
- Dispone che la causa sia rimessa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza. Così deciso in Velletri in data 08.01.2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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