Articolo 18 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 maggio 1969
Art. 18.
Per gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuita', per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui a punti a) e b) del primo comma dell'articolo 22 della presente legge possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianita' di cui al terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , per un massimo di 5 anni.
Al fine di comprovare l'effettivo espletamento dei 15 anni di lavoro in sotterraneo, l'interessato deve esibire idonea documentazione dalla quale risultino i periodi di lavoro in sotterraneo, coperti da contribuzione nella assicurazione generale obbligatoria, effettuati anteriormente al 1 luglio 1958; i periodi successivi a tale data debbono essere comprovati mediante le speciali marche di cui all' articolo 7 della legge 5 gennaio 1960, n. 5 .
La pensione di cui al primo comma del presente articolo e' posta a carico della Gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, fermo restando il disposto dell' articolo 8 della legge 5 gennaio 1960, n. 5 .
Al compimento del 55° anno di eta', l'interessato puo' ottenere, a domanda, la pensione anticipata di cui alla legge 5 gennaio 1960, n. 5 , e successive modificazioni calcolata sulla base dell'anzianita' contributiva fatta valere nell'assicurazione generale obbligatoria maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza di detta pensione ed il compimento del 60° anno di eta'.
Nel caso che la pensione cosi' calcolata risulti di importo inferiore a quello gia' in pagamento, viene mantenuto in favore del pensionato i trattamento pensionistico in atto.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il lavoratore compie il 60° anno di eta', la pensione di cui al primo comma del presente articolo viene riliquidata con l'applicazione delle norme di cui al quarto , quinto e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge.
Qualora l'anzianita' contributiva, effettiva e convenzionale, sulla cui base e' stata liquidata la pensione di cui al precedente primo comma risulti inferiore all'anzianita' contributiva fatta valere dal lavoratore al compimento del 60° anno di eta', la pensione e' liquidata sulla base di quest'ultima anzianita'; resta fermo il disposto di cui al sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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