Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 12/01/2026, n. 371
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento di diniego per difetto di motivazione

    Il diniego è illegittimo poiché l'Agenzia delle Entrate non ha fornito una motivazione adeguata al rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela.

  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento di diniego per violazione dell'art. 10-quater della l. n. 212/2000

    La Corte ritiene che la circostanza fatta valere dal contribuente (essere stato l'accertamento fondato su di un falso presupposto, in quanto la prenotazione a debito è atto dovuto allorché il decisum riguardi fatti, anche solo astrattamente emergenti, di natura penale) sia un evento di tale rilevanza da poter assurgere al rango di un rilevante interesse generale, tale da legittimare l'autotutela.

  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento di diniego per eccesso di potere

    Il rigetto della istanza in autotutela è da ritenersi illegittimamente adottato poiché l'interesse generale può anche consistere nella mera deduzione di un'imposizione erronea, perché non conforme alla legge, come nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 12/01/2026, n. 371
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 371
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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