CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 12/01/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 371/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente e Relatore
MANTINI MARGHERITA, IC
SALARI LL, IC
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5194/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11534/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Società Cooperativa per azioni (fall. N.477/2019 Trib. Roma) ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Dir.Prov.I di Roma-Uff- Territoriale Roma 2 impugnandone il provvedimento di diniego notificato il 12.12.24 su istanza presentata il 21.11.2024 in sede di autotutela per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2023003SC0000092700001 di euro 343.436,00 notificato il
23.4.2024 e della susseguente cartella di pagamento n.097 2024 0238033215 ( ruolo reso esecutivo il
17.6.2024 ) per euro 446.475,550, notificata allo stesso Fallimento il 26.9.2024 per l' imposta di registrazione da atto giudiziario (carico : euro 343.436.00 per spese di registrazione;
euro 103.030,80 per sanzioni ed euro 8,75 per entrate diverse Min. Fin.).
L'avviso di liquidazione si riferisce alla sentenza N. 9270/23 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data
9.6.23 pubblicata il 9/6/23 nel processo RG n.36451/19 promosso dal Ricorrente_1 Società Cooperativa per azioni in persona dei Curatori nei confronti di ex amministratori del Consorzio per conseguire il risarcimento dei danni subiti a seguito di accertati comportamenti antigiuridici e gravemente illeciti di rilevanza penale commessi dagli stessi in danno del Consorzio ( il Consorzio fu costituito il
28.9.2006 ed opera principalmente nel settore della logistica e dei Lavori impiantistica/edilizia).
l'avviso reca la seguente motivazione:
“l' imposta di registro è dovuta ai sensi degli articoli 1 e 37 del d.p.r. n. 131/86 ed è richiesta ai sensi del successivo art. 54, comma 5, stesso decreto. imposta liquidata ai sensi dell art. 8, lett. b) della tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/86, con applicazione dell' aliquota del 3% sulla base imponibile costituita dalla somma comminata di euro 9.885.905,13, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di ricezione di copia notificata dell atto introduttivo del giudizio, per un totale di euro 11.447.878,14.
L' imposta di registro è dovuta in solido con Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3 per il totale di euro 343.436,00, di cui euro 302.146,00 a carico solidale di Nominativo_4 e euro 41.290,00 a carico solidale di Nominativo_5. attore: Ricorrente_1 Società Cooperativa per azioni - fall. n. 477/2019 convenuto: Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5”.
Con il ricorso in trattazione in questa sede, Parte ricorrente eccepisce che la pretesa tributaria è stata ad essa erroneamente estesa a titolo di solidarietà passiva con la parte soccombente nel suddetto precitato giudizio.
Evidenzia al riguardo di avere sì a suo tempo promosso il giudizio civile contro i soggetti costituenti la pregressa amministrazione societaria ma di non essere parimenti onerato del pagamento della tassa di registrazione della sentenza che accolse il ricorso. Sostanzialmente la Curatela del Fallimento afferma che l'accertamento della pretesa fiscale si è fondato su di un falso presupposto cioè sul denegato requisito per la registrazione a debito della sentenza ex art.59 dpr 131/86 dovendosi diversamente ritenere che la prenotazione a debito è atto dovuto allorché il decisum riguardi fatti, anche solo astrattamente emergenti, di natura penale. ( In tal caso trattasi di un evento di tale pregnanza da poter assurgere al rango di un rilevante interesse generale, tale da legittimare l'autotutela). Lamenta altresì la Curatela che il rigetto della istanza di annullamento dell'avviso di liquidazione seguito da iscrizione a ruolo preclude la prosecuzione delle attività di riparto dell'attivo nei confronti della massa dei creditori ed anche di procedere al versamento dei tributi dovuti con compensazione dei crediti fiscali vantati nei confronti dell'Erario;
Le eccezioni sollevate sono ulteriormente esplicitate:
1) illegittimità del provvedimento di diniego impugnato per assoluto difetto di motivazione in violazione degli artt. 3 l. n. 241/1997 e 7 l. n. 212/2000: l'agenzia delle entrate non ha fornito alcuna motivazione se non apparente rispetto ai motivi di rigetto dell'istanza. in ogni caso, difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti richiamati a sostegno del provvedimento di diniego emesso;
2) illegittimità del provvedimento di diniego impugnato per violazione dell'art. 10-quater della l. n.
212/2000: l'agenzia delle entrate non ha esercitato il potere di annullamento di cui dispone nonostante la fattispecie rientri in quelle di autotutela c.d. “obbligatoria” per pacifica sussistenza dei presupposti richiesti per l'operare dell'art. 59, c. 1, lett. d) d.p.r. n. 131/1986;
3) illegittimità del provvedimento di diniego impugnato per eccesso di potere. Il rifiuto di procedere all'annullamento dell'avviso di liquidazione si sostanzia in uno sviamento dalla causa tipica del potere di auto annullamento degli atti palesemente illegittimi, ingiustificati e sostanzialmente ingiusti.
L'AE si oppone all'accoglimento del gravame insistendo per il rigetto di tutte le eccezioni sollevate.
La Corte, ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto è accolto.
Il diniego notificato in data 12.12.2024 emesso a fronte di istanza di annullamento in autotutela concernente l'imposta di Registro liquidata in relazione alla sentenza civile n. 9270/2023 di cui all' avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. 2023/003/SC/000009270/0/001, è illegittimo avendo, in relazione alla detta sentenza, la Cancelleria del Tribunale Civile di Roma infondatamente negato “la sussistenza dei requisiti” per la registrazione a debito.
L'Ufficio ha indebitamente recuperato a tassazione, per l'anno di imposta 2023, l'importo complessivo di euro 343.436,00, liquidato ai sensi dell'art. 8, lett. b) della tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/86, con applicazione dell'aliquota del 3% sulla base imponibile costituita dalla somma comminata di euro
9.885.905,1, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di ricezione di copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio ( promosso per il risarcimento di danni da condotte illecite commesse da ex amministratori del Consorzio come da sentenze penali intervenute), per un totale di euro 11.447.878,14, come da sentenza civile n. 9270/2023 emessa dal Tribunale di Roma in data 30/05/2023 nei confronti di Nominativo_3, Nominativo_5 e Nominativo_2, Nominativo_1 e Nominativo_4.
Alla luce dei numerosi documenti versati in atti che esaustivamente illustrano il contesto in esame, va esaminato il tema decidendum con precipuo riferimento alla questione sollevata dalla ricorrente riguardante la “omessa registrazione a debito della sentenza” da parte del Cancelliere. Sulla base di tale circostanza l'Ufficio notificò l'avviso di liquidazione sia al Fallimento, danneggiato dalle controparti condannate al risarcimento del danno, sia a queste ultime tutti solidalmente onerati al pagamento.
L'odierno ricorrente lamenta di conseguenza la ingiusta penalizzazione in quanto chiamato con vincolo di solidarietà passiva con i danneggianti, responsabili del danno subito come da giudicato, al pagamento della tassa di registrazione della sentenza. La Curatela afferma doversi considerare per questa fattispecie non applicabile il principio della solidarietà di cui all' art. 57 DPR n. 131/1986.
Di contro l'AE resiste, e invoca la conferma degli atti in questa sede impugnati. Ribadisce la fondatezza della seguente motivazione con cui rigettò la richiesta in autotutela di annullamento della cartella conseguente all'avviso di liquidazione: “ Lo scrivente Ufficio provvede al recupero dell'imposta dovuta a seguito della richiesta di registrazione da parte del Cancelliere, individuato come soggetto obbligato ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/1986. Per la sentenza n. 9270/2023, la Cancelleria del Tribunale Civile di Roma ha negato la sussistenza dei requisiti per la registrazione a debito ai sensi dell'art. 59 del D.P.R.
n. 131/1986. Pertanto, si rigetta l'istanza di autotutela presentata e si conferma l'operato dello Scrivente
Ufficio”.
Tanto premesso si osserva che il rigetto della istanza in autotutela è da ritenersi illegittimamente adottato alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità la quale è concorde nel ritenere che il ricorso avverso il diniego di annullamento in autotutela di un accertamento divenuto definitivo può riguardare solo eventuali profili di legittimità del rifiuto dell'amministrazione, in relazione alla sussistenza di un interesse di rilevanza generale dell'amministrazione alla rimozione dell'atto e non la fondatezza della pretesa tributaria in sé, atteso che, in tal modo, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa ovvero un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai divenuto definitivo;
Nel caso in esame, si ritiene che la circostanza fatta valere dal contribuente (essere stato l'accertamento fondato su di un falso presupposto, in quanto la prenotazione a debito è atto dovuto allorché il decisum riguardi fatti, anche solo astrattamente emergenti, di natura penale) sia un evento di tale rilevanza da poter assurgere al rango di un rilevante interesse generale, tale da legittimare l'autotutela, in quanto detto interesse generale può anche consistere nella mera deduzione di un'imposizione erronea, perché non conforme alla legge. Tale è il caso di specie.
Di tanto dà conto la giurisprudenza di legittimità, la quale con Cass. n.21112/22 che afferma testualmente che in tema di imposta di registro, le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannino al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, sono soggetti al regime di cui all'art. 59, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986, il quale, in deroga a quello ordinario, che prevede la riscossione immediata dell'imposta, ne consente, invece, il differimento, stabilendo la sua prenotazione a debito e il suo recupero dal solo danneggiante, stante l'inoperatività del criterio della solidarietà tra tutte le parti, senza che sia necessaria la relativa iscrizione da parte del cancelliere, atteso che eventuali errori od omissioni di quest'ultimo non possono alterare il contenuto precettivo della legge, la cui applicazione spetta a tutti gli operatori del diritto.
La decisione riecheggia il monito della Corte Costituzionale che con la decisione n. 414 del 1989 ( citata anche dalla parte ricorrente) ha precisato che l'art. 59 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede quattro casi di registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute. Tra questi casi, con un'importante innovazione nella disciplina del precedente art. 57 del d.P.R. n. 634 del 1972, sono state incluse le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato. La Corte fa riferimento agli atti parlamentari, i quali come noto costituiscono parametri interpretativi irrinunciabili della ratio legis. La disposizione si basa non su principi di carattere tributario, bensì su considerazioni etico- morali, in quanto si tende a non gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese, considerata l'aleatorietà dell'azione di rivalsa contro il danneggiante. In questo caso, secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze ”gli Uffici, che riceveranno dai Cancellieri le sentenze di cui sopra, procederanno alla registrazione a debito con le modalità di cui al successivo art. 60, ma, ai sensi del secondo comma di tale ultimo articolo, il recupero dell'imposta prenotata potrà essere effettuato soltanto nei confronti della parte obbligata al risarcimento, dovendosi considerare anche per questa fattispecie non applicabile il principio della solidarietà di cui al precedente art. 57.
Si aggiunge che sulla scia di questa interpretazione si sono allineate anche ulteriori pronunce sempre della Suprema Corte : n. 33850/2019; n.2112/2022, n.26798/2024. Tra le sentenze di merito rileva in particolare la sentenza del Tribunale di Venezia n. 492/2025 che mette bene in luce che l'art. 59, co. 1 lett. d) del DPR n.131/1986
che prevede la registrazione a debito delle sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, comprende tutti quei fatti che possono astrattamente configurare ipotesi di reato specificando: "non essendo richiesto che le sentenze siano pronunciate a seguito di un giudizio penale o che si tratti di una fattispecie che abbia dato origine in concreto un procedimento penale;
ciò che rileva è la oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria….” Dichiara inoltre che le disposizioni di legge sono chiare, come lo è il fatto, non contestato in quel giudizio, che si sia in presenza di un risarcimento del danno prodotto da atti costituenti reato, non risultando incidente sulla chiarezza della norma richiamata la circostanza che la sentenza da registrare sia o meno passata in giudicato, pertanto l'Ufficio, a cui compete la registrazione della sentenza, aveva l'obbligo, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, di registrarla con prenotazione a debito e non poteva , come ha fatto illegittimamente, emettere l'avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni impugnato.Tanto emerge anche dalla citata giurisprudenza di merito.
Nel caso di specie in questa sede trattato, emerge dagli atti che la condanna risarcitoria nasce da fatti costituenti reato inoltre il provvedimento impugnato è vieppiù illegittimo mancando ogni motivazione circa la scelta fatta dal Cancelliere di non operare la prenotazione a debito e di porre a carico delle parti in via solidale l'obbligo tributario. Non risulta neppure prodotto il provvedimento del Cancelliere.
Peraltro, è dato anche di riflettere ulteriormente sul fatto che il principio di solidarietà, contestato dall'odierno ricorrente con ricorso del 10.2.2025 contro il diniego del 12.12.2024, è stato più recentemente attenuato con l'abrogazione dell'articolo 59 da parte del Dlgs n. 123 del 1° agosto 2025 in vigore dal 1° gennaio 2026, relegando detto principio ad un ambito sussidiario, ossia laddove il debitore principale sia stato inutilmente escusso.
Si conclude evidenziando che la presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Il ricorso è dunque accolto e le spese sono compensate sussistendone giusti motivi per il complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. Spese di giudizio compensate. Così deciso in Roma il 13 novembre 2025 Il
Presidente Maria Laura Petrongari
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente e Relatore
MANTINI MARGHERITA, IC
SALARI LL, IC
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5194/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11534/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Società Cooperativa per azioni (fall. N.477/2019 Trib. Roma) ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Dir.Prov.I di Roma-Uff- Territoriale Roma 2 impugnandone il provvedimento di diniego notificato il 12.12.24 su istanza presentata il 21.11.2024 in sede di autotutela per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2023003SC0000092700001 di euro 343.436,00 notificato il
23.4.2024 e della susseguente cartella di pagamento n.097 2024 0238033215 ( ruolo reso esecutivo il
17.6.2024 ) per euro 446.475,550, notificata allo stesso Fallimento il 26.9.2024 per l' imposta di registrazione da atto giudiziario (carico : euro 343.436.00 per spese di registrazione;
euro 103.030,80 per sanzioni ed euro 8,75 per entrate diverse Min. Fin.).
L'avviso di liquidazione si riferisce alla sentenza N. 9270/23 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data
9.6.23 pubblicata il 9/6/23 nel processo RG n.36451/19 promosso dal Ricorrente_1 Società Cooperativa per azioni in persona dei Curatori nei confronti di ex amministratori del Consorzio per conseguire il risarcimento dei danni subiti a seguito di accertati comportamenti antigiuridici e gravemente illeciti di rilevanza penale commessi dagli stessi in danno del Consorzio ( il Consorzio fu costituito il
28.9.2006 ed opera principalmente nel settore della logistica e dei Lavori impiantistica/edilizia).
l'avviso reca la seguente motivazione:
“l' imposta di registro è dovuta ai sensi degli articoli 1 e 37 del d.p.r. n. 131/86 ed è richiesta ai sensi del successivo art. 54, comma 5, stesso decreto. imposta liquidata ai sensi dell art. 8, lett. b) della tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/86, con applicazione dell' aliquota del 3% sulla base imponibile costituita dalla somma comminata di euro 9.885.905,13, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di ricezione di copia notificata dell atto introduttivo del giudizio, per un totale di euro 11.447.878,14.
L' imposta di registro è dovuta in solido con Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3 per il totale di euro 343.436,00, di cui euro 302.146,00 a carico solidale di Nominativo_4 e euro 41.290,00 a carico solidale di Nominativo_5. attore: Ricorrente_1 Società Cooperativa per azioni - fall. n. 477/2019 convenuto: Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5”.
Con il ricorso in trattazione in questa sede, Parte ricorrente eccepisce che la pretesa tributaria è stata ad essa erroneamente estesa a titolo di solidarietà passiva con la parte soccombente nel suddetto precitato giudizio.
Evidenzia al riguardo di avere sì a suo tempo promosso il giudizio civile contro i soggetti costituenti la pregressa amministrazione societaria ma di non essere parimenti onerato del pagamento della tassa di registrazione della sentenza che accolse il ricorso. Sostanzialmente la Curatela del Fallimento afferma che l'accertamento della pretesa fiscale si è fondato su di un falso presupposto cioè sul denegato requisito per la registrazione a debito della sentenza ex art.59 dpr 131/86 dovendosi diversamente ritenere che la prenotazione a debito è atto dovuto allorché il decisum riguardi fatti, anche solo astrattamente emergenti, di natura penale. ( In tal caso trattasi di un evento di tale pregnanza da poter assurgere al rango di un rilevante interesse generale, tale da legittimare l'autotutela). Lamenta altresì la Curatela che il rigetto della istanza di annullamento dell'avviso di liquidazione seguito da iscrizione a ruolo preclude la prosecuzione delle attività di riparto dell'attivo nei confronti della massa dei creditori ed anche di procedere al versamento dei tributi dovuti con compensazione dei crediti fiscali vantati nei confronti dell'Erario;
Le eccezioni sollevate sono ulteriormente esplicitate:
1) illegittimità del provvedimento di diniego impugnato per assoluto difetto di motivazione in violazione degli artt. 3 l. n. 241/1997 e 7 l. n. 212/2000: l'agenzia delle entrate non ha fornito alcuna motivazione se non apparente rispetto ai motivi di rigetto dell'istanza. in ogni caso, difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti richiamati a sostegno del provvedimento di diniego emesso;
2) illegittimità del provvedimento di diniego impugnato per violazione dell'art. 10-quater della l. n.
212/2000: l'agenzia delle entrate non ha esercitato il potere di annullamento di cui dispone nonostante la fattispecie rientri in quelle di autotutela c.d. “obbligatoria” per pacifica sussistenza dei presupposti richiesti per l'operare dell'art. 59, c. 1, lett. d) d.p.r. n. 131/1986;
3) illegittimità del provvedimento di diniego impugnato per eccesso di potere. Il rifiuto di procedere all'annullamento dell'avviso di liquidazione si sostanzia in uno sviamento dalla causa tipica del potere di auto annullamento degli atti palesemente illegittimi, ingiustificati e sostanzialmente ingiusti.
L'AE si oppone all'accoglimento del gravame insistendo per il rigetto di tutte le eccezioni sollevate.
La Corte, ritenuto concluso l'esame della vertenza, trattiene la causa in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto è accolto.
Il diniego notificato in data 12.12.2024 emesso a fronte di istanza di annullamento in autotutela concernente l'imposta di Registro liquidata in relazione alla sentenza civile n. 9270/2023 di cui all' avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. 2023/003/SC/000009270/0/001, è illegittimo avendo, in relazione alla detta sentenza, la Cancelleria del Tribunale Civile di Roma infondatamente negato “la sussistenza dei requisiti” per la registrazione a debito.
L'Ufficio ha indebitamente recuperato a tassazione, per l'anno di imposta 2023, l'importo complessivo di euro 343.436,00, liquidato ai sensi dell'art. 8, lett. b) della tariffa parte prima allegata al d.p.r. n. 131/86, con applicazione dell'aliquota del 3% sulla base imponibile costituita dalla somma comminata di euro
9.885.905,1, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di ricezione di copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio ( promosso per il risarcimento di danni da condotte illecite commesse da ex amministratori del Consorzio come da sentenze penali intervenute), per un totale di euro 11.447.878,14, come da sentenza civile n. 9270/2023 emessa dal Tribunale di Roma in data 30/05/2023 nei confronti di Nominativo_3, Nominativo_5 e Nominativo_2, Nominativo_1 e Nominativo_4.
Alla luce dei numerosi documenti versati in atti che esaustivamente illustrano il contesto in esame, va esaminato il tema decidendum con precipuo riferimento alla questione sollevata dalla ricorrente riguardante la “omessa registrazione a debito della sentenza” da parte del Cancelliere. Sulla base di tale circostanza l'Ufficio notificò l'avviso di liquidazione sia al Fallimento, danneggiato dalle controparti condannate al risarcimento del danno, sia a queste ultime tutti solidalmente onerati al pagamento.
L'odierno ricorrente lamenta di conseguenza la ingiusta penalizzazione in quanto chiamato con vincolo di solidarietà passiva con i danneggianti, responsabili del danno subito come da giudicato, al pagamento della tassa di registrazione della sentenza. La Curatela afferma doversi considerare per questa fattispecie non applicabile il principio della solidarietà di cui all' art. 57 DPR n. 131/1986.
Di contro l'AE resiste, e invoca la conferma degli atti in questa sede impugnati. Ribadisce la fondatezza della seguente motivazione con cui rigettò la richiesta in autotutela di annullamento della cartella conseguente all'avviso di liquidazione: “ Lo scrivente Ufficio provvede al recupero dell'imposta dovuta a seguito della richiesta di registrazione da parte del Cancelliere, individuato come soggetto obbligato ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/1986. Per la sentenza n. 9270/2023, la Cancelleria del Tribunale Civile di Roma ha negato la sussistenza dei requisiti per la registrazione a debito ai sensi dell'art. 59 del D.P.R.
n. 131/1986. Pertanto, si rigetta l'istanza di autotutela presentata e si conferma l'operato dello Scrivente
Ufficio”.
Tanto premesso si osserva che il rigetto della istanza in autotutela è da ritenersi illegittimamente adottato alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità la quale è concorde nel ritenere che il ricorso avverso il diniego di annullamento in autotutela di un accertamento divenuto definitivo può riguardare solo eventuali profili di legittimità del rifiuto dell'amministrazione, in relazione alla sussistenza di un interesse di rilevanza generale dell'amministrazione alla rimozione dell'atto e non la fondatezza della pretesa tributaria in sé, atteso che, in tal modo, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa ovvero un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai divenuto definitivo;
Nel caso in esame, si ritiene che la circostanza fatta valere dal contribuente (essere stato l'accertamento fondato su di un falso presupposto, in quanto la prenotazione a debito è atto dovuto allorché il decisum riguardi fatti, anche solo astrattamente emergenti, di natura penale) sia un evento di tale rilevanza da poter assurgere al rango di un rilevante interesse generale, tale da legittimare l'autotutela, in quanto detto interesse generale può anche consistere nella mera deduzione di un'imposizione erronea, perché non conforme alla legge. Tale è il caso di specie.
Di tanto dà conto la giurisprudenza di legittimità, la quale con Cass. n.21112/22 che afferma testualmente che in tema di imposta di registro, le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannino al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, sono soggetti al regime di cui all'art. 59, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986, il quale, in deroga a quello ordinario, che prevede la riscossione immediata dell'imposta, ne consente, invece, il differimento, stabilendo la sua prenotazione a debito e il suo recupero dal solo danneggiante, stante l'inoperatività del criterio della solidarietà tra tutte le parti, senza che sia necessaria la relativa iscrizione da parte del cancelliere, atteso che eventuali errori od omissioni di quest'ultimo non possono alterare il contenuto precettivo della legge, la cui applicazione spetta a tutti gli operatori del diritto.
La decisione riecheggia il monito della Corte Costituzionale che con la decisione n. 414 del 1989 ( citata anche dalla parte ricorrente) ha precisato che l'art. 59 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede quattro casi di registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute. Tra questi casi, con un'importante innovazione nella disciplina del precedente art. 57 del d.P.R. n. 634 del 1972, sono state incluse le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato. La Corte fa riferimento agli atti parlamentari, i quali come noto costituiscono parametri interpretativi irrinunciabili della ratio legis. La disposizione si basa non su principi di carattere tributario, bensì su considerazioni etico- morali, in quanto si tende a non gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese, considerata l'aleatorietà dell'azione di rivalsa contro il danneggiante. In questo caso, secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze ”gli Uffici, che riceveranno dai Cancellieri le sentenze di cui sopra, procederanno alla registrazione a debito con le modalità di cui al successivo art. 60, ma, ai sensi del secondo comma di tale ultimo articolo, il recupero dell'imposta prenotata potrà essere effettuato soltanto nei confronti della parte obbligata al risarcimento, dovendosi considerare anche per questa fattispecie non applicabile il principio della solidarietà di cui al precedente art. 57.
Si aggiunge che sulla scia di questa interpretazione si sono allineate anche ulteriori pronunce sempre della Suprema Corte : n. 33850/2019; n.2112/2022, n.26798/2024. Tra le sentenze di merito rileva in particolare la sentenza del Tribunale di Venezia n. 492/2025 che mette bene in luce che l'art. 59, co. 1 lett. d) del DPR n.131/1986
che prevede la registrazione a debito delle sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, comprende tutti quei fatti che possono astrattamente configurare ipotesi di reato specificando: "non essendo richiesto che le sentenze siano pronunciate a seguito di un giudizio penale o che si tratti di una fattispecie che abbia dato origine in concreto un procedimento penale;
ciò che rileva è la oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria….” Dichiara inoltre che le disposizioni di legge sono chiare, come lo è il fatto, non contestato in quel giudizio, che si sia in presenza di un risarcimento del danno prodotto da atti costituenti reato, non risultando incidente sulla chiarezza della norma richiamata la circostanza che la sentenza da registrare sia o meno passata in giudicato, pertanto l'Ufficio, a cui compete la registrazione della sentenza, aveva l'obbligo, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, di registrarla con prenotazione a debito e non poteva , come ha fatto illegittimamente, emettere l'avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni impugnato.Tanto emerge anche dalla citata giurisprudenza di merito.
Nel caso di specie in questa sede trattato, emerge dagli atti che la condanna risarcitoria nasce da fatti costituenti reato inoltre il provvedimento impugnato è vieppiù illegittimo mancando ogni motivazione circa la scelta fatta dal Cancelliere di non operare la prenotazione a debito e di porre a carico delle parti in via solidale l'obbligo tributario. Non risulta neppure prodotto il provvedimento del Cancelliere.
Peraltro, è dato anche di riflettere ulteriormente sul fatto che il principio di solidarietà, contestato dall'odierno ricorrente con ricorso del 10.2.2025 contro il diniego del 12.12.2024, è stato più recentemente attenuato con l'abrogazione dell'articolo 59 da parte del Dlgs n. 123 del 1° agosto 2025 in vigore dal 1° gennaio 2026, relegando detto principio ad un ambito sussidiario, ossia laddove il debitore principale sia stato inutilmente escusso.
Si conclude evidenziando che la presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Il ricorso è dunque accolto e le spese sono compensate sussistendone giusti motivi per il complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali.
P.Q.M.
Il ricorso è accolto. Spese di giudizio compensate. Così deciso in Roma il 13 novembre 2025 Il
Presidente Maria Laura Petrongari