Sentenza 19 luglio 2023
Accoglimento
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/12/2025, n. 9748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9748 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09748/2025REG.PROV.COLL.
N. 01564/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2024, proposto dal sig. LU RU, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Pallottino, Emanuele Pallottino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Città di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12160/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il consigliere PE RO;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento:
a) della comunicazione prot. 56824 del 30 marzo 2016 con la quale Roma Capitale - in esito alla istanza presentata dal condominio di “Largo Alfonso Savino n. 5, Roma - ha dichiarato l’improcedibilità - ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 - della domanda di rilascio del certificato di agibilità prot. IX Dipartimento n. 6348 del 29 gennaio 2007 per le seguenti carenze documentali:
i) il certificato di collaudo è privo del timbro di deposito presso il Genio civile della Regione Lazio;
ii)mancanza della copia della dichiarazione di conformità degli impianti installati (legge n. 46/1990) ovvero termico relativo ai negozi o in alternativa la dichiarazione di conformità dell’impianto di condizionamento;
iii) per i sub 3 e 4 è stata presentata variazione catastale per cambio di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione con costituzione dei sub 501 e 502 e di tale variazione non sono stati prodotti i titoli autorizzativi, le nuove planimetrie e la perizia giurata a rettifica della precedente;
iv) la consistenza edilizia per i sub da 11 a 34 è errata nella indicazione dei vani;
v) non si evince se sia stato richiesto il rinnovo del certificato prevenzione incendi scaduto il 15 gennaio 2013;
b) nonché, della nota di Roma Capitale prot. 64353, del 20 aprile 2015, con cui era già stato chiuso il procedimento di rilascio del certificato di agibilità in forma semplificata, poi peraltro riavviato con istanza di riesame del Condominio.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda desunti dalla produzione documentale e dalle allegazioni delle parti.
Il sig. RU è proprietario dell’appartamento int. 21 e relative pertinenze dello stabile sito in loc. Romanina, Piano di zona D5, comparto C/p, avente accesso da Largo Alfonso Favino n. 5.
Lo stabile è stato realizzato dalla Soc. Immobiliare 2003 s.a.s di Giove 2006 s.r.l. & C.
In data 29. gennaio 2007 la società richiedeva il rilascio del certificato di agibilità per l’edificio sito in Roma, Largo Alfonso Favino n. 5 (cancello pedonale ingresso principale), nn. 6-7-8-9-10 (ingressi pedonali; 5 negozi), e Via Antonio Saetta nn. 17-17A-17B-17C (cancelli carrabili; due autorimesse; box auto), distinti al catasto fabbricati di Roma al Foglio 1001, particella 592, sub da 1 a 71.
In data 20 aprile 2015, con nota prot. n. QI/64353, Roma Capitale (Ufficio P.A.U.) comunicava alla Società istante l’improcedibilità – ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 – della domanda in questione, per carenza della documentazione obbligatoria ex art. 24 e 25 del d.p.r. n. 380/2001 e il procedimento veniva, pertanto, definito in forma semplificata.
In data 8 giugno 2015, con nota prot. n. QI/95300, l’Ufficio capitolino trasmetteva la nota prot. n. QI/64353 al Condominio subentrante di Largo Alfonso Favino, in quanto la precedente comunicazione diretta alla Società istante era stata restituita dall’Ufficio postale con dicitura “sconosciuto”.
In data 11 giugno 2015, con prot. n. QI/97867, il Condominio, nella persona dell’amministratore p.t., richiedeva la riapertura del procedimento inerente alla domanda di agibilità.
Con nota prot. n. QI/56824 del 30 marzo 2016, Roma Capitale ribadiva al Condominio l’improcedibilità della domanda per le medesime carenze documentali (v. sopra par. 1, punti da “i” a “iv”)
3. Le suddette note venivano avversate dal condomino sig. LU RU (proprietario di uno degli appartamenti facenti parte dell’edificio oggetto della domanda di agibilità) a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto a seguito di opposizione di Roma Capitale innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma.
3.1. Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi:
I) Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, anche in relazione all’art. 2, comma 1, della stessa legge perché sarebbe stata omessa la preventiva comunicazione delle ragioni eventualmente ostative all’accoglimento dell’istanza di riapertura del procedimento 11 giugno 2015.
II) Violazione per omessa applicazione dell’art. 25, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 380 del 2001 sul silenzio-assenso in materia e sul divieto di richieste plurime di integrazione documentale - Consumazione del potere - Eccesso di potere per palese contraddittorietà ed irragionevolezza:
a) la norma in rubrica stabilisce che, nel caso in cui la domanda di permesso di costruire sia già munita del parere dell’ASL di cui al precedente art. 5, comma 3, lett. a, (parere che gli istessi uffici del P.A.U. non hanno richiesto, perché già regolarmente agli atti), trascorsi trenta giorni dalla domanda di agibilità questa si intende accolta;
b) già a seguito della domanda di agibilità del 29 gennaio 2007, l’ufficio procedente non aveva manifestato alcun rilievo o lamentata alcuna incompletezza (da cui l’eventuale interruzione di quel termine di trenta giorni), con l’effetto della maturazione del silenzio-assenso conclusivo del relativo procedimento;
c) la chiusura in forma semplificata del procedimento in data 20 aprile 2015 per asserita carenze documentali è stata: i) inviata con un ritardo di otto anni da quella formazione silenziosa del certificato di agibilità; ii) trasmessa a soggetto inesistente (perché la società richiedente era già da allora definitivamente estinta); iii) integrata dal condominio l’11 giugno 2015 - in riapertura del procedimento - con la trasmissione di tutti i documenti richiesti per le vie brevi dagli uffici comunali (con nuovo – eventualmente ulteriore - effetto di formazione di silenzio assenso, una volta trascorsi i 30 giorni di legge da tale riapertura del procedimento);
d) non residuava, pertanto, più alcun potere in capo al Dipartimento comunale, se non quello dell’autotutela di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990, ma nel rispetto di tutte le rigide condizioni anche temporali ivi stabilite.
III) Violazione degli artt. 24 e 25 del d.p.r. n. 380 del 2001 – Inammissibilità della pretesa comunale – Sviamento – Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto e comunque manifesta illogicità – Falsa motivazione (con violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990):
a) non sussiste (in fatto e/o in diritto) alcuno dei rilievi addotti nell’impugnata declaratoria d’improcedibilità della domanda del 29 gennaio 2007 per rilascio del certificato di agibilità e riapertura del procedimento 11.6.2015 (in disparte il silenzio assenso già formatosi su ambedue le dette istanze).
3.2. Si costituiva, per resistere, Roma Capitale.
3.3. Il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, con sentenza n. 12160/2023, pubblicata in data 19 luglio 2023:
-dichiarava l’irricevibilità dei motivi di ricorso dispiegati nei confronti della dichiarazione di improcedibilità dell’istanza di agibilità presentata dall’impresa costruttrice il 29 gennaio 2007, e adottata dal comune di Roma in data 20 aprile2015, sul rilievo che detta dichiarazione di improcedibilità dell’istanza “ risulta essere stata trasmessa, in un primo momento, all’impresa costruttrice e al tecnico della medesima e successivamente, in ragione della mancata consegna della stessa, era stata nuovamente notificata anche al condominio di Largo Alfonso Favino n. 5, del quale fa anche parte l’odierno ricorrente, in data ricompresa tra l’8.6.2015 (come attestato dal timbro di protocollazione in uscita apposto dall’ufficio) e l’11.6.2015, mentre la proposizione, in sede straordinaria, dell’odierno gravame è avvenuta solamente il 5.8.2016 …”;
- riteneva il sig. RU provvisto di legittimazione ad agire nei confronti di un atto avente, come destinatario, il condominio del quale egli fa pure parte;
- respingeva per il resto il ricorso – e dunque principalmente avverso il successivo atto del 30 marzo 2016 – sul rilievo che, quanto alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, “l’atto avversato è conseguito al riavvio di un procedimento su impulso del condominio di cui fa parte l’odierno ricorrente e, soprattutto, all’esito di una prima declaratoria di improcedibilità alla quale l’atto oggetto del presente gravame è integralmente sovrapponibile, con la conseguenza che, nel concreto dei fatti, il mancato invio del preavviso di rigetto costituisce irregolarità non sostanziale alla stregua dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990 inidonea a refluire nell’illegittimità del provvedimento impugnato; quanto al predicato silenzio-assenso che non poteva perorarsi l’avvenuta formazione del provvedimento tacito su entrambe le istanze di rilascio del certificato di agibilità a fronte delle evidenziate carenze documentali.
4. Ha appellato il sig. LU RU, che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Erronea dichiarazione di irricevibilità per tardività (sollevata d’ufficio) - Travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti - Difetto di prova rigorosa negli atti della tardività della impugnazione:
a) l’impugnata sentenza ha dichiarato irricevibile in parte qua il ricorso in primo grado, nella parte relativa all’impugnativa dell’originaria dichiarazione comunale QI/64353 del 20 aprile 2015 sulla base di presunzioni del tutto errate, ovvero l’avvenuta conoscenza del provvedimento in questione (anche) in capo al Sig. RU già alla data dell’8 giugno 2015, data di spedizione di quel provvedimento al Condominio o quanto meno all’11 giugno 2011 data in cui l’amministratore aveva completato la pratica con documentazione aggiuntiva inoltrata al Dipartimento: sennonché, di tale conoscenza non vi sarebbe alcuna prova, né può farsi discendere una presunzione di conoscenza in capo al Sig. RU legata all’inoltro di quei documenti da parte dell’amministratore del Condominio oppure dall’essere egli un condomino di quel Condominio poiché in nessuno dei verbali di assemblea condominiale esibiti ex adverso risulta essersi mai parlato del problema dell’agibilità dello stabile;
II) Omessa rilevazione della violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, anche in relazione all’art. 2, comma 1, della stessa legge – Error in procedendo in relazione all’indebita applicazione dell’art. 21-octies L. 241/90, con conseguente violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.:
a) a seguito della novella di cui alla legge 11 settembre 2020, n. 120 (di conversione del d.l. 16 luglio 2020, n. 76) la violazione da parte dell’amministrazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90 - che prevede l'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - determina definitivamente l’annullamento del provvedimento discrezionale.
III) Omesso riconoscimento dell’operatività del silenzio-assenso con violazione per omessa applicazione dell’art. 25, commi 4 e 5, DPR n. 380/ 2001 sia sul silenzio assenso che sul divieto di richieste plurime di integrazione documentale – Consumazione del potere – Eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza – Riproposizione motivo non esaminato, ex art. 101, comma 2 c.p.a.:
a) il T.a.r. avrebbe fatto mal governo delle norme in rubrica poiché nel caso in cui la domanda di agibilità sia già munita del parere dell’ASL di cui al precedente art. 5, comma 3, lett. a, (parere che gli istessi uffici del P.A.U. non hanno mai richiesto, perché già regolarmente agli atti), trascorsi trenta giorni dalla domanda di agibilità questa si intende accolta;
b) il T.a.r. avrebbe dovuto procedere alla analitica verifica della completezza della documentazione prodotta dal condominio, così da avvedersi che il cambio di destinazione di alcuni locali non riguarderebbe la proprietà del ricorrente-appellante; che comunque la trasformazione sarebbe avvenuta semmai successivamente alla formazione del silenzio-assenso; che tale trasformazione sarebbe esclusivamente imputabile a chi quell’eventuale abuso ha commesso; che non sussisterebbero le evidenziate difformità, in particolare riguardo alla modifica di destinazione d’uso di due unità, poiché, “in disparte il fatto che si tratta di vicende sopravvenute all’epoca di riferimento dell’agibilità delle stabile e che sono esclusivamente imputabili a chi quell’eventuale abuso ha commesso (non potendosi certo far ricadere gli effetti sul condominio o – peggio- sui proprietari delle altre unità immobiliari dello stabile), l’acquisizione della prova del titolo edilizio incombeva sullo stesso Dipartimento procedente, ai sensi dell’art. 25 , comma 5, seconda parte, del DPR n. 380 del 2001 (ovvero – in difetto – per mezzo dei poteri repressivi spettanti a quel medesimo Dipartimento, con eliminazione dell’abuso edilizio ritenuto ostativo al rilascio dell’agibilità per l’intero stabile).
IV) Assumendo la sentenza la tardività dell’impugnazione sugli errati presupposti cui si è dato conto nel primo motivo di appello, parte appellante ripropone ex art. 101, comma 2, c.p.a. i motivi afferenti l’originaria dichiarazione di improcedibilità posto che non sussiste (in fatto e/o in diritto) alcuno dei rilievi addotti nell’impugnata declaratoria d’improcedibilità della domanda del 29 gennaio 2007 per rilascio del certificato di agibilità.
4.1. Si è costituita Roma Capitale che, oltre a chiedere il rigetto dell’appello, reitera l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della entrata in vigore dell'art. 3, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 222/2016 il quale, modificando l'art. 24 del d.p.r. n. 380/2001, ha sostituito il certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità; sicché, a suo dire, sarebbe ora sufficiente ai fini dell’agibilità che la segnalazione certificata di agibilità, corredata dalla documentazione tecnica all’uopo richiesta, venisse presentata dal soggetto titolare dell’intervento presso lo sportello unico per l’edilizia.
4.2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie.
5. All’udienza del 25 settembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Preliminarmente, il Collegio reputa infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso formulata da Roma Capitale.
L’interesse alla decisione permane in capo all’odierno appellante anche se nelle more del giudizio è entrato in vigore l'art. 3, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 222/2016 il quale, modificando l'art. 24 del d.p.r. n. 380/2001, ha sostituito il certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità.
E’ sufficiente osservare sul punto che la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) è il documento che sostituisce il vecchio certificato di agibilità e deve essere presentato dal titolare dell'attività edilizia al Comune (tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia - SUE) entro 15 giorni dalla fine dei lavori, attestando che l'immobile è sicuro, salubre, energeticamente efficiente e conforme al progetto.
E’ evidente che la norma non può trovare applicazione alle fattispecie pregresse per le quali la costruzione risulta completata da anni e per la quale è stato richiesto, a suo tempo, il rilascio del certificato alla stregua della normativa all’epoca vigente.
D’altra parte il giudizio è stato incardinato sotto la vigenza di una disciplina differente sicché il provvedimento impugnato deve scontare, in ossequio al principio di effettività della tutela giudiziaria, lo scrutinio di legittimità tempus regit actum .
7. Venendo al merito dell’appello, il Collegio reputa infondato il primo motivo, col quale è stata dedotta l’erroneità della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata l’irricevibilità del ricorso con riguardo alla impugnazione della nota QI/64353 del 20 aprile 2015.
Il Collegio osserva che in tema di condominio, ferma l’impugnabilità degli atti sia da parte del condominio sia da parte dei singoli condomini, la conoscenza degli atti non può ricondursi alla comunicazione o alla conoscenza da parte di ciascun condominio bensì alla comunicazione o alla conoscenza da parte del condominio nel suo complesso.
Poiché nel condominio il destinatario delle notifiche degli atti è l'amministratore pro-tempore, il termine per impugnare decorreva dal giorno in cui l’atto è pervenuto al “condominio”, ovvero all’amministratore pro tempore, quindi dal giorno in cui è stato notificato al condominio di Largo Alfonso Favino n. 5, di cui l’amministratore ha la rappresentanza ex mandato, per effetto di nomina ex art. 1129 c.c. da parte dei condomini; condominio del quale il sig. RU fa parte.
La data di decorrenza del termine di impugnazione tramite ricorso straordinario era da ricomprendere, pertanto, tra l’8 giugno 2015 (timbro di protocollazione in uscita apposto dall’ufficio) e l’11 giugno 2015.
A fronte di tale intervallo temporale, il ricorso straordinario (poi trasposto in sede giurisdizionale) è stato proposto soltanto in data 5 agosto 2016, ben oltre il termine decadenziale di 120 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento.
Ne consegue dunque che va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l’irricevibilità avverso il provvedimento del 20 aprile 2015.
8. Con il secondo motivo di appello, il sig. RU censura la sentenza per omessa rilevazione della violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, anche in relazione all’art. 2, comma 1, della stessa legge.
Più in particolare, parte appellante ha censurato l’omessa comunicazione di cui all’art 10-bis della citata legge sulla nota del 30 marzo 2016, prot. 56824, pervenuta all’amministratore di Condominio il 18 aprile 2016, con la quale il Dipartimento P.A.U. di Roma Capitale aveva dichiarato ex art. 2, comma 1, legge n. 241 del 1990, l’improcedibilità dell’istanza di agibilità del lontano 2007, per asserite carenze documentali.
Tali carenze, ad avviso del T.a.r.: i) costituirebbero irregolarità non sostanziale ai sensi dell’art 21-octies legge n. 241 del 1990; ii) l’atto in questione consisterebbe in un mero riavvio di procedimento già concluso, per di più su istanza di parte; iii) rileverebbe l’articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990.
9. Il motivo è fondato.
9.1. L’articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990 così recita al comma 2: “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis ”.
Come è noto il predetto comma prevede una sanatoria dell’atto illegittimo che nel caso in cui il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Giova qui osservare che tale ‘sanatoria’ processuale opera in modo diverso a seconda che l’atto abbia natura vincolata o discrezionale. Nel caso di atto vincolato possono essere sanati tutti i vizi sul procedimento o sulla forma mentre nel caso di atto discrezionale solo quelli relativi all’omessa comunicazione di avvio del procedimento ma sempre a condizione che in giudizio emerga che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
10. Nel caso di specie, parte appellante ha documentato lacune istruttorie che hanno inciso sulla corretta qualificazione della fattispecie nonché sui presupposti per l’esercizio del potere.
Ed invero sulla circostanza relativa alla regolarità dell’immobile o agli eventuali abusi è mancato un adeguato approfondimento istruttorio in contraddittorio fra le parti a cagione della omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Dal suo canto, parte appellante ha dedotto che non sussisterebbero le evidenziate difformità, anche riguardo alla modifica di destinazione d’uso di due unità, poiché, “ in disparte il fatto che si tratta di vicende sopravvenute all’epoca di riferimento dell’agibilità dello stabile e che sono esclusivamente imputabili a chi quell’eventuale abuso ha commesso (non potendosi certo far ricadere gli effetti sul condominio o – peggio- sui proprietari delle altre unità immobiliari dello stabile), l’acquisizione della prova del titolo edilizio incombeva sullo stesso Dipartimento procedente, ai sensi dell’art. 25, comma 5, seconda parte, del dpr n. 380 del 2001 (ovvero – in difetto – per mezzo dei poteri repressivi spettanti a quel medesimo Dipartimento, con eliminazione dell’abuso edilizio ritenuto ostativo al rilascio dell’agibilità per l’intero stabile )”.
Analogamente deve dirsi per le asserite carenze documentali e per le presunte inadempienze del costruttore o del condominio o, ancora, per le preclusioni tecnico-giuridiche che, in tesi, avrebbero potuto assumere rilevanza ex art. 21-octies comma 2, della legge n. 241 del 1990.
11. La mancata comunicazione dei motivi ostativi si traduce, dunque, in una insanabile illegittimità per violazione dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, a fronte di un provvedimento che, per il suo contenuto non veicolato dalla legge ma da definire nel suo contenuto sostanziale finale, imponeva all’amministrazione il previo contraddittorio sui motivi ritenuti ostativi al rilascio del certificato.
12. In conclusione, il provvedimento prot. 56824 del 30 marzo 2016 con il quale Roma Capitale - in esito alla istanza presentata dal condominio di “Largo Alfonso Savino n. 5, Roma - ha dichiarato l’improcedibilità - ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 - della domanda di rilascio del certificato di agibilità prot. IX Dipartimento n. 6348 del 29 gennaio 2007 (impugnato in primo grado dal sig. RU) s’appalesa illegittimo per violazione dell’articolo 10- bis della legge n. 241 del 1990 e va, pertanto annullato. Consegue a tanto che, l’amministrazione è tenuta al riesercizio del potere emendato dal riscontrato vizio, fermo l’esito a contenuto libero della determinazione finale.
13. L’accoglimento della censura ora esaminata determina l’assorbimento degli altri motivi di appello.
14. Valutati complessivamente tutti i fatti di giudizio, può equitativamente disporsi la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento 30 marzo 2016, prot. 56824, nei limiti di cui in motivazione e fatto salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN RI, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
PE RO, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE RO | IN RI |
IL SEGRETARIO