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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/07/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti ha pronunziato all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6790/2022 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Parte_1 MARRA BRIGIDA con la quale elettivamente domicilia in via GIACOMO MATTEOTTI 52 SCAFATI (SA) RICORRENTE E
Controparte_1 in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to AZZANO STEFANO con cui elettivamente presso a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S RESISTENTE OGGETTO: ricorso in opposizione ad Atp per assegno di invalidità civile ex L. 118/71 e art. 3 comma 3 L. 104/92
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/12/2022 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver vanamente esperito la fase di atp, conclusasi negativamente, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, previa nomina di consulente, il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex L. 118/71 e dello status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato art. 3 comma 3 L. 104/92. Con vittoria di spese. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per il rigetto del ricorso in opposizione, con ogni conseguenza di legge. Chiesti chiarimenti al ctu nominato in sede di Atp, all'esito della relazione peritale, sulle conclusioni ribadite al termine della discussione scritta la controversia è stata decisa con la presente sentenza. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna è infondata e va, pertanto, respinta per le ragioni che seguono In rito, parte resistente non ha sollevato eccezioni preliminari. Quanto, invece, al requisito sanitario, il CTU, in fase di ATP aveva concluso nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante comportava una riduzione permanente della capacità lavorativa generica pari al 64% e, dunque, in percentuale insufficiente per potere beneficiare dell'assegno invocato. Inoltre, aveva anche stabilito che la ricorrente risultava portatrice di handicap senza connotazione di gravità ex art. 3 comma 1 L. 104/92. Il CTU, nel rendere i chiarimenti richiesti, ha evidenziato che il quadro patologico complessivo a carico di parte ricorrente determina uno stato invalidante pari al 68% e, pertanto, insufficiente per poter beneficiare dell'assegno di invalidità civile, come risulta dalla somma delle varie voci invalidanti, riportate dal consulente con le rispettive percentuali. Infatti, il ctu analizzando le singole patologie della ricorrente ha riportato quanto segue:
“Una delle patologie emerse dall'analisi della documentazione agli atti è la sindrome DEPRESSIVA endoreattiva con disturbo ossessivo compulsivo, documentazione del 21.09.2024 visita neurologica valutata con il codice 2206 - Sindrome depressiva endoreattiva grave valutazione 31%. Altra patologia da considerare è il K tiroide. E una patologia ben rappresentata nel fascicolo e la cui analisi evidenzia il completo controllo della malattia. I vari follow-up periodici non evidenziano riprese della malattia. Volendo identificare per tale patologia il codice più meritevole espresso dalle tabelle è il 9322/9323 – neoplasia
1 a prognosi favorevole con modesta/grave compromissione funzionale e pertanto valutabile con il 35 %. L'ipoacusia invece è certificata dall'audiogramma che rappresenta una riduzione dell'udito bilaterale codice 4005 e con un riconoscimento invalidante del 13%. Per la patologia cardiologica, la documentazione specialistica e l'esame in corso di visita peritale evidenziano una patologia valvolare di lieve entità associata ad una lieve ipertensione arteriosa tenuta sotto controllo dalla terapia medica (Plaunac cpr). Viene classificata dai colleghi come una cardiopatia in I-II classe NYHA, valutazione 6441/6442 miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve/media, valutazione 30%. Applicando il calcolo riduzionistico alle patologie rappresentate dalla ricorrente SA si ritiene che siano presenti i requisiti sanitari per riconoscerla invalida con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73% (68%).” Il ctu quindi ha rivalutato la sindrome depressiva attribuendole il cod. 2206 ed ha ritenuto applicabile il 31% di invalidità; ha valutato l'ipoacusia attribuendole il cod. 4005 riconoscendole una percentuale di invalidità del 13%, sulla base dell'unico certificato medico in atti del 2022. Pertanto la conclusione del ctu è fondata su accurate indagini e basata sulla documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale meritevole di totale adesione, anche in considerazione della valutazione globale dell'invalidità, valutata al 68%. Lo stesso dicasi per l'accertamento dello stato di disabilità, rientrante nell'art. 3 co. 1 l. 104/92. I motivi prospettati in ricorso si configurano come mero dissenso diagnostico, inidonei a integrare validi motivi di dissenso in senso sostanziale. Secondo la Suprema Corte, “se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (Cass. Sez. n. 4254 del 20/02/2009)”. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va respinta. CP Le spese di lite possono essere compensate e quelle di CTU vanno poste a carico dell' in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P. Q. M.
1) Rigetta il ricorso in opposizione avverso l'ATP.
2) nulla per le spese di lite. CP
3) Pone le spese della CTU a carico dell' che liquida come da separato decreto.
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del Lavoro Cristina Giusti
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