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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/04/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2290 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul Parte_1
minore con il proc. dom. avv. Sara Tanara Persona_1
- attori -
e
con il proc. dom. avv. Giuseppe Massimo Cannella CP_1
- convenuto -
CONCLUSIONI
Per gli attori
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza:
- in via preliminare: rimettere la causa sul ruolo convocando a chiarimenti il CTU
dott. per le motivazioni di cui al verbale dell'udienza del 24/4/2024 (il Per_2
CTU non ha tenuto in considerazione la caduta del 9/1/2018 e le relative conseguenze sia in punto invalidità temporanea che come concausa dell'evento morte) ed ammettere le istanze istruttorie tutte come dedotte;
1 - nella denegata e non creduta ipotesi di mancata rimessione della causa sul ruolo,
condannare la in persona del Direttore Generale e legale Parte_2
rappresentante in carica pro tempore, con sede in Chiavari Via B. Ghio 9 ex art. 2043 c.c. e/o 1218 c.c. e/o 1176 c.c. e/o come meglio visto e ritenuto, a rifondere,
per le motivazioni indicate in narrativa, al sig. , in proprio e Parte_1
quale esercente la potestà genitoriale sul figlio la somma € 514.600,00 Per_1
(così derivanti: € 102.744,61 in favore del sig. quale erede della Parte_1
sig.ra a titolo di risarcimento del danno biologico comprensivo di Per_3
personalizzazione come indicato nella relazione a firma dott. ; € Per_4
254.974,20 in favore del sig. a titolo di danno tanatologico da Parte_1
perdita del congiunto, € 156.907,20, sempre a titolo di danno tanatologico da perdita del congiunto in favore di , nipote della vittima, Persona_1
convivente) o quella maggiore o minore meglio vista e ritenuta, a titolo di risarcimento del danno dovuto alla serie di infortuni riportati dalla sig.ra Per_3
presso le strutture dell' in conseguenza della negligenza del personale CP_1
preposto alla cura e alla sorveglianza, oltre all'eccessivo periodo di allettamento resosi necessario dall'indeterminato procrastinarsi dell'attesa di intervento di sostituzione della protesi. Vinte le spese diritti ed onorari del presente procedimento. Si insiste inoltre per la conferma dell'ammissione del sig. Pt_1
al patrocinio a spese dello Stato come da prodotto provvedimento
[...]
n.2148/2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova e la liquidazione degli onorari in favore dell'Avv. Tanara”.
Cont Per 4
“In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande risarcitorie formulate in nome e per conto del minore , per Persona_1
2 mancato esperimento, con riferimento alle stesse, del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 comma 1D.lgs. 28/2010;
- in via principale, nel merito:
- accertare e dichiarare la correttezza della gestione della paziente, sig.ra e, per l'effetto, escludere la responsabilità sanitaria di per Per_3 CP_1
l'aggravamento delle sue condizioni cliniche e il suo conseguente decesso;
- accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto di tutte le domande risarcitorie formulate a qualsiasi titolo, sia iure hereditatis sia iure proprio, dalla parte attrice e, per l'effetto, rigettarle;
- in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità dell' accertare e dichiarare che il quantum richiesto dalla CP_1
parte attrice per il risarcimento dei danni non patrimoniali a titolo iure hereditatis e iure proprio è eccessivo e sproporzionato e, per l'effetto, ridurlo secondo quanto risulterà provato e secondo i criteri ritenuti di giustizia;
- in via istruttoria:
- si chiede il rinnovo della CTU, in quanto le conclusioni medico-legali a cui perviene il collegio peritale appaiono contradditorie rispetto sia alla documentazione sanitaria sia alle stesse osservazioni tecniche dei consulenti tecnici d'ufficio nonché infondate dal punto di vista medico-scientifico, riguardo all'accertamento della responsabilità sanitaria per l'episodio di caduta a terra della paziente del 3 novembre 2017, a seguito del quale la stessa subiva la rottura del femore e, conseguentemente, un intervento chirurgico di sostituzione totale dell'anca;
- in subordine, rispetto al mancato accoglimento della richiesta di rinnovo della
CTU per le ragioni sopra indicate, disporre la partecipazione dei CC.TT.UU. e dei
CC.TT.PP. in camera di consiglio ex art. 197 c.p.c. al fine di chiedere ai
3 CC.TT.UU. i necessari chiarimenti in merito alle conclusioni medico legali relative alla responsabilità sanitaria sui danni consequenziali alla caduta del 3
novembre 2017, ai fini della decisione della vicenda per cui è causa;
- insiste affinché si reputino irrilevanti per la decisione della presente causa le foto ed il contenuto della chiavetta USB acquisite in giudizio;
- in ogni caso, con vittoria di onorari, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende tutte.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, dichiarando di agire anche per il figlio minore Parte_1 Per_1
, conveniva in giudizio esponendo:
[...] CP_2
- di essere figlio di deceduta il 28.1.2022 per causa in Persona_5
tesi imputabile all'errata gestione della donna, come paziente, da parte del
Cont personale della onvenuta;
- che, in particolare, la donna - che aveva numerose affezioni di salute, che andavano a “innestarsi” su di una grave patologia psicotica cronica -
ricoverata il 2.11.2017 presso l'ospedale di Rapallo per “astenia e dispnea in
anemia severa”, il giorno dopo era caduta mentre da sola andava in bagno,
procurandosi la frattura del femore sinistro con la conseguente necessità di un intervento di sostituzione totale dell'anca;
- che detta caduta era stata cagionata dal fatto che il personale sanitario,
nonostante l'alto rischio di cadute che caratterizzava lo stato della paziente,
non aveva approntato adeguati sistemi volti a evitare che la stessa tentasse di deambulare senza assistenza;
- che, in date e ricoveri successivi, la donna riportava ulteriore frattura, esito di caduta verificatasi il 12.12.2017 a seguito di liberazione da sistemi di contenzione;
in modo analogo, il 9.1.2018, pur avvinta da sistemi di
4 contenzione la donna si liberava parzialmente e, nel tentativo di scendere dal letto, si procurava trauma cranico;
che erano seguiti ulteriori episodi di lussazione e cadute, che determinavano ulteriori ricoveri e interventi clinici,
fino a quando la donna, ricoverata per polmonite presso l'ospedale di
Lavagna, decedeva il 28.1.2022;
- che il quadro sopra esposto, e i numerosi episodi di caduta della paziente,
rendevano evidente la non adeguata gestione della stessa da parte del personale sanitario di volta in volta intervenuto, così che l'ente convenuto doveva ritenersi responsabile non solo delle fratture occorse alla donna, ma anche del suo decesso.
Su detti presupposti l'attore domandava la condanna di al risarcimento del CP_1
danno biologico patito dalla chiesto iure hereditatis, nonché al Per_3
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale (pur definito “danno tanatologico da perdita del congiunto”), chiesto iure proprio sia per sé che per il proprio figlio minorenne.
si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la pretesa attrice, e CP_1
in particolare esponendo
- che la domanda svolta per il minore era improcedibile, non avendo il genitore svolto domanda di mediazione ex art.5 d.lgs.n.28/2010 anche in nome e per conto del figlio;
- che la condotta del personale sanitario intervenuto nei plurimi episodi ricordati da parte attrice era stata corretta e priva di errori;
in particolare, l'adozione di mezzi di contenzione nei confronti della paziente, in occasione della “prima”
caduta, sarebbe stata non consentita in quanto sproporzionata rispetto alla situazione concreta;
5 - che comunque non ricorreva nesso causale tra le condotte ascritte ai sanitari e il decesso della paziente.
Su detti presupposti, dunque, l'ente convenuto concludeva domandando il rigetto di ogni domanda attrice.
* * * * *
Considerato che
- va preliminarmente evidenziato che la lettura della documentazione in atti consente di affermare che, con apprezzabile chiarezza, abbia Parte_1
svolto il procedimento di mediazione ante causam anche in relazione agli interessi del figlio minore, la cui domanda pertanto è procedibile;
- la ctu medico-legale in atti (svolta a ministero del dr. Persona_6
medico legale, e della d,ssa specialista in geriatria) fornisce Persona_7
elementi indicativi del ricorrere di un errore, per omissione, dei sanitari intervenuti esclusivamente in relazione alla caduta occorsa alla il Per_3
3.11.2017, escludendo per contro qualsiasi profilo di negligenza o imperizia in relazione a ogni successiva vicenda occorsa alla donna, e in particolare escludendo il ricorrere di alcun nesso causale tra il decesso della stessa e le azioni (od omissioni) dei sanitari;
- si considerino, in particolare, i seguenti rilievi emergenti dalla relazione peritale:
▪ “la signora [nata nel 1939 e dunque dell'età di circa 78 anni al Per_3
momento del privo ricovero] era una paziente affetta da multiple comorbilità
… dall'età di circa 50 anni la paziente aveva riportato ricoveri in ambito
psichiatrico con iniziale diagnosi di psicosi schizofrenica, poi psicosi
delirante cronica” (ctu pag.58); aggiungono i ctu che “il quadro di
comorbilità somatica associato alla patologia psichiatrica inveterata
6 determinava una evidente fragilità clinica, confermata dai molteplici accessi
in pronto soccorso che già avvenivano all'inizio del 2017 e nei mesi
antecedenti alla frattura del femore: la in tali occasioni, accusò Per_3
sintomatologie proteiformi ascrivibili al disturbo dell'umore oppure
sintomi/segni secondari a riacutizzazione delle patologie cronico-
degenerative quali BPCO e scompenso cardiaco”;
▪ il 2.1.2017 la paziente fu valutata dal “personale medico ed infermieristico
che compilò le apposite sezioni della cartella clinica … fu compilata anche la
Scala Conley4 con punteggio pari a 3 ad indicare aumentato rischio di caduta
… la paziente fu giudicata come tranquilla e collaborante, non venendo
ravvisata la necessità di posizionare contenzioni fisiche” (ctu pag.59,
grassetto dello scrivente); conseguentemente “gli operatori sanitari si
limitarono a raccomandare alla la dovuta attenzione in reparto, Per_3
giudicandola in grado di comprendere le disposizioni” (pag.69);
▪ pur in detta situazione (paziente vigile e collaborativo e non indicazione all'uso di mezzi di contenzione), i ctu evidenziano che nel caso concreto
“considerato l'aumentato rischio di caduta, in quadro di anemia, la
tachiaritmia e il quadro psico-comportamentale” era “imprescindibile che la
paziente fosse vigilata e che le fosse reso possibile alzarsi o spostarsi solo se
supervisionata” (pag.69) non essendo al riguardo sufficiente la mera raccomandazione orale a non alzarsi riportata nel diario clinico;
- ad avviso dello scrivente, detta conclusione non si pone in contrasto, né dal punto di vista logico né da quello medico, con l'affermata correttezza delle procedure di analisi dei fattori di rischio condotte dai sanitari, in quanto - pur ammettendosi la possibilità di adeguare la risposta di sicurezza in un arco temporale di 48 ore dall'accesso in reparto, secondo quanto riferito dai ctu -
7 per un verso l'attivazione delle sponde del letto non avrebbe costituito indebito strumento di contenzione, per altro verso avrebbe (con azione
“passiva” rendendo almeno difficoltoso lo scendere autonomamente dal letto)
rafforzato la raccomandazione a non deambulare in modo autonomo;
- va comunque sottolineato il fatto che l'affermazione dei ctu (della necessità di attivazione delle sponde del letto) non costituisce espressione di un ragionamento condotto solo “post hoc”, avendo i predetti chiarito di ancorare detta valutazione a una considerazione ex ante che tenesse conto della
storia clinica, di grave compromissione fisica, della paziente;
- neppure può affermarsi l'assenza di nesso causale tra il mancato utilizzo delle sponde del letto e la caduta, in quanto può con certezza affermarsi il ruolo almeno concausale della menzionata assenza, visto che le sponde - certamente per un soggetto ricoverato per astenia e quindi particolarmente debole -
avrebbero reso difficoltoso lo spostamento autonomo della paziente,
aumentando significativamente la necessità, per la stessa, di richiamare l'attenzione del personale sanitario e infermieristico di reparto;
- puntualizzano peraltro i ctu il fatto che, pur in assenza di elementi in letteratura scientifica circa la concreta efficacia dell'utilizzo delle sponde del letto come fattore di protezione contro le cadute degli anziani, il nucleo di
CP_ negligenza del personale è da individuare nella “inadeguata o
comunque non dimostrabile vigilanza della paziente … trattandosi di paziente
affetta da patologia psichiatrica, da anemia severa e tachiaritmia, sarebbe
stato prudente non lasciare alla paziente la possibilità di disattendere le
indicazioni verbali circa il divieto di alzarsi e spostarsi in autonomia”
(pag.70);
8 - deve pertanto affermarsi, in termini giuridici, l'ascrivibilità della caduta occorsa il 3.11.2017 e delle sue conseguenze in termini di danno biologico,
alla struttura convenuta;
- per contro, alla luce delle chiarissime risultanze della ctu, nessun altro addebito di malpractice può muoversi al personale che nel corso degli CP_1
anni ha prestato assistenza alla e certamente non può ascriversi a Per_3
parte convenuta, in alcun modo, il decesso della donna;
- in particolare, i ctu
▪ hanno evidenziato che gli ulteriori eventi della storia clinica della paziente
“non dipesero da responsabilità dei sanitari che la ebbero in cura …”
(pag.71; si veda pure, diffusamente, da pag.72 a pag.75);
▪ aggiungono i ctu che “vista la documentazione prodotta agli atti, da tutti i
diari e le valutazioni medico infermieristiche fisioterapiche eseguite nei vari
ricoveri, il trattamento della paziente da parte dei sanitari dell' CP_1
successivamente alla caduta e in relazione sia alla stessa sia ai motivi del
ricovero originario, fu conforme alle linee-guida e alle buone pratiche clinico
assistenziali, nonché coerente con il quadro clinico della sig.ra Per_3
(pag.81-82);
▪ concludono i ctu affermando che “non riteniamo risarcibile il decesso in
quanto la Sig.ra andò incontro ad ulteriori eventi che ne Per_3
cagionarono uno scadimento delle condizioni cliniche e che sono esterne ai
fatti per cui è causa: ci riferiamo alla caduta con trauma cranico necessitante
di intervento neurochirurgico di evacuazione di ematoma subdurale, nonché
la polmonite COVID-19 correlata. Quest'ultima, peraltro, causò
l'insufficienza respiratoria che condusse, per ciò che è refertato negli atti, al
9 decesso … il suddetto evento non è riconducibile o ascrivibile a errori del
personale sanitario” (pag.77 e pag.86);
- meritano pertanto limitato accoglimento le domande attrici, nei soli termini di seguito esposti;
- con riferimento al lamentato danno occorso alla paziente e chiesto da
iure hereditatis, si osserva;
Parte_1
- in termini di danno biologico, la lesione patita dalla de cuius in conseguenza della caduta del 3.11.2017 - secondo quando indicato in modo condivisibile dai ctu - ha cagionato alla stessa “una percentuale di riduzione dell'integrità
psicofisica pari al 25%” oltre a un “periodo di inabilità temporanea totale
pari a giorni 73 in ragione del periodo di ospedalizzazione effettuata dal
momento della caduta a quello del rifiuto dell'intervento di revisione
protesica … se tutto fosse proceduto correttamente senza interruzioni di nesso
causale1 possiamo ipotizzare un successivo periodo di inabilità temporanea al
75% di giorni 30 e ulteriori 30 giorni al 50%” (pag.84);
- il danno in questione costituisce, data la vicenda sopra diffusamente esposta,
voce di pregiudizio comunemente individuata dalla sintesi lessicale “danno da premorienza”, con tale locuzione intendendosi quel danno patito da un soggetto che subisca una menomazione invalidante a seguito di un evento
10 lesivo, e deceda - per una causa esterna e indipendente dalla lesione subita -
prima della liquidazione del relativo pregiudizio;
trattasi insomma del danno biologico patito da un soggetto nell'intervallo temporale compreso tra l'illecito da cui deriva la compromissione permanente del bene salute e la morte, per altra causa, del soggetto;
- al riguardo, richiamati i criteri di liquidazione individuati dalle più recenti
Tabelle del Tribunale di Milano e considerato che il decesso della de cuius è
intervenuto il 28.1.2022 (dunque a 4 anni e 3 mesi dal fatto lesivo), il danno biologico da premorienza, come sopra definito, patito dalla de cuius (e spettante all'attore iure hereditatis) va liquidato in Parte_1
complessivi euro 19.215,00;
- in relazione al danno da invalidità temporanea - considerato che le ricordate tabelle milanesi prevedono per ciascun giorno di invalidità temporanea la possibilità di riconoscere un risarcimento individuato nella “forbice” tra €
115,00 ed € 173,00 - nel caso in esame lo scrivente ritiene che il danno patito dalla de cuius debba liquidarsi nella misura di euro 120,00 die, che consente adeguata considerazione del particolare stato personale della paziente;
- per la voce in questione, il danno deve dunque liquidarsi nella misura di (€
120,00 x 73 gg + € 90,00 x 30gg + € 60 x 30gg =) euro 13.260,00, importo liquidato all'attualità e sul quale decorrono gli interessi di legge dalla presente decisione al saldo;
- spettano dunque all'attore complessivi euro 32.475,00, oltre Parte_1
interessi come sopra indicato;
- con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, chiesto da
entrambi gli attori iure proprio, l'accertato difetto di alcun nesso causale tra
11 gli interventi (o le ipotizzate e non riscontrate omissioni) del personale sanitario e il decesso della de cuius, impone il rigetto di ogni domanda;
- il mancato accoglimento della domanda formulata iure proprio non determina,
in un'ottica di complessiva valutazione dell'esito processuale, una concreta ipotesi di soccombenza reciproca, dovendosi invece affermare che l'esito processuale, pur indicativo di un consistente divario tra le richieste economiche degli attori e gli importi in concreto riconosciuti, individua comunque la prevalente soccombenza di parte convenuta;
detta soccombenza orienta la ripartizione delle spese di lite, secondo la liquidazione operata in dispositivo con riferimento al valore del decisum;
- l'accertata - pur limitata - condotta inadeguata posta in essere dal personale della , induce altresì a porre in via definitiva a carico di parte convenuta CP_1
le spese di ctu come liquidate in corso di causa;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna a corrispondere a , iure hereditatis, CP_1 Parte_1
l'importo complessivo di euro 32.475,00 oltre interessi come indicato in motivazione;
- rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
- pone definitivamente a carico di le spese di ctu, come liquidate in corso CP_1
di causa;
- condanna a rifondere allo Stato - in forza del gratuito patrocinio cui è CP_1
stato ammesso l'attore - le spese di lite;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
12 professione forense ( n.147/2022) - si liquidano nei valori medi Parte_3
e operata la riduzione del 50% prevista dall'art.130 DPR n.115/2002, in €
3.808,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa
nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 9.4.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I ctu danno conto del fatto che il 6.11.2017 la è stata sottoposta a sostituzione totale di anca sinistra, Per_3 correttamente eseguita. Durante i ricoveri in ambito internistico, poi durante il periodo di riabilitazione presso le Cure Intermedie la paziente presentò frequenti episodi di agitazione psicomotoria caratterizzati da aggressività verbale con urla, ansia, insonnia, attività motoria aberrante. Venivano attuate le doverose modificazioni della terapia sedativa farmacologica con scarso beneficio: pertanto, diventò necessaria la prescrizione di contenzione fisica tramite le sponde e le polsiere agli arti superiori, ben documentate nei vari ricoveri. La mattina del 4/12/2017, la paziente presentò un improvviso dolore all'anca operata accompagnata da extrarotazione dell'arto: I controlli radiografici confermarono la lussazione della protesi d'anca per cui lo specialista ortopedico eseguì una riduzione della stessa. Il 12.12.2017, durante un episodio di agitazione la paziente riportò una caduta a terra dal letto, nonostante la presenza delle contenzioni fisiche (manicelli). In data 10.01.2018 la paziente riportò recidiva di lussazione della protesi: fu pertanto trasferita in Ortopedia e Traumatologia dove, per la seconda volta, fu operata una riduzione della lussazione. L'equipe ortopedica, correttamente, propose un intervento di revisione della protesi d'anca che, tuttavia, il figlio rifiutò. Fu pertanto posizionato uno stivaletto derotatore e fu posto divieto assoluto di carico in attesa di tutore d'anca definitivo: il tutore fu procurato solo a metà di marzo 2018 e ciò incise sulla riabilitazione, non potendo eseguire il carico in assenza del presidio (cfr.ctu pag.82-83).