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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/07/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesca Coccoli Presidente
Dott. Mariangela Fuina Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 278/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 25.03.2025 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore, PA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Parte_2
Vito Sforza, elettivamente domiciliata presso la casella PEC del proprio difensore
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APPELLANTE / APPELLATA INCIDENTALE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e ON
difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Di Tizio del Foro di Chieti e
Simone Di Tizio del Foro di Pescara, elettivamente domiciliata in L'Aquila, alla
Via Dei Medici, loc. Vetoio presso lo studio dell'Avv. Angela Campitelli, in virtù di procura in atti;
APPELLATA / APPELLANTE INCIDENTALE
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ordinanza all'esito della camera di consiglio da remoto del 25.03.2025.
OGGETTO: Contratto di compravendita;
contratto di permuta;
inadempimento contrattuale. Appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n.
536/2023 del 29.09.2023, pubblicata il 03.10.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., la conveniva in giudizio la PA
società deducendo che, con rogito del 20.07.2007, la ON ON
aveva alienato alla un suolo edificatorio sito nel Comune di PA
Pt_ Città Sant'Angelo, loc. 'Piano della Cona' (meglio descritto in , al prezzo convenuto di € 200.000,00, di cui € 40.000,00 versati alla sottoscrizione dell'atto di compravendita, ed € 160.000,00 da corrispondersi in natura, ovvero mediante cessione (permuta avente ad oggetto bene futuro) di due unità immobiliari, con annesse pertinenze, facenti parte del complesso residenziale che la società acquirente avrebbe dovuto realizzare sul suolo compravenduto.
Dal canto suo, la società venditrice convenuta si era obbligata a fornire alla
[...]
sette proposte di acquisto di potenziali acquirenti per le costruende PA unità immobiliari al fine di mettere quest'ultima nelle condizioni, economiche, di
'avviare' il cantiere. Non avendo la società venditrice però adempiuto a tale ultimo obbligo contrattuale, la non aveva potuto procedere con PA
l'edificazione.
Deduceva la ricorrente che, stante l'intervenuta prescrizione decennale, il diritto della società venditrice di esigere il corrispettivo in natura (e dunque, i due appartamenti con le relative pertinenze immobiliari), non poteva essere più azionato, perché, per l'appunto, abbondantemente prescritto, non avendo la convenuta adottato alcuna iniziativa idonea ad interrompere la prescrizione.
Per quanto premesso la concludeva in ricorso come segue: PA
2 “accertare e dichiarare che il diritto - per la – di esigere il CP_1
corrispettivo in natura e cioè i due appartamenti, con le relative pertinenze immobiliari, dalla ed avente fondamento nel contratto di PA
compravendita del 20.07.2020, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Pescara il 9.08.2007 ai nr. 16356 RG e nr. 10047 RP, stipulato dal notaio di Chieti, si è prescritto per decorso del termine decennale Parte_4 previsto dall'art. 2946 cod. civ. e, dunque, nulla è più dovuto - a titolo di corrispettivo e per il titolo contrattuale de quo - dalla alla PA
”. CP_1
Si costituiva la società contestando le avverse deduzioni e ON spiegando domanda riconvenzionale tesa ad ottenere: la risoluzione dell'atto di compravendita del 20.07.2007 per inadempimento, la restituzione del suolo, nonché il risarcimento del danno.
Istruita la causa con documentazione e prove orali, il giudice del Tribunale di
Chieti con la sentenza n. 536/2023 decideva la causa nei termini che seguono:
“definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
Nella sentenza il giudice rilevava come nel corso degli anni – per quanto emerso dall'istruttoria - i rappresentanti della società avessero più volte ON
fatto richiesta di adempimento alla interrompendo pertanto il PA
decorso del termine di prescrizione.
Scriveva sul punto: “la lettura contestuale dei vari elementi sopra indicati lascia chiaramente intendere che le due parti stavano gestendo una trattativa per
3 risolvere la vicenda complessivamente intesa e, nell'ambito di tale trattativa, la società offriva alla controparte due porzioni immobiliari. PA
Ebbene, dato che la parte rimanente da pagare del prezzo era costituita dalla cessione di due unità immobiliari (oltre al versamento della somma di €
40.000,00), è di tutta evidenza che tale offerta non poteva che costituire la risposta alla esplicita richiesta, avanzata dalla di vedersi ON
attribuire le unità immobiliari pattuite come oggetto della permuta”.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla società convenuta, il giudice rilevava come la società attrice (convenuta in via PA riconvenzionale), pur riconoscendo l'esistenza della 'condizione' per poter
'avviare' il cantiere, avesse riferito che dopo la stipula del contratto tra le parti era intervenuto un patto aggiunto, proprio a specificazione della condizione, secondo cui la società avrebbe dovuto procurare alla i ON PA
sette potenziali acquirenti “al prezzo minimo di € 1.450,00 al mq”, in relazione al suolo edificatorio.
Del detto patto aggiunto – rilevava il primo giudice – vi era prova in atti.
Le sette proposte di acquisto, pertanto, indicate dalla e prodotte ON
in giudizio al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento contrattuale della società acquirente, non potevano ritenersi idonee a far verificare la condizione, dato che erano state formulate per un prezzo inferiore.
“Ne consegue – scriveva il giudice in sentenza - che, non essendosi verificata la condizione, neanche è sorto l'obbligo, in capo alla società di PA
iniziare i lavori e, quindi, neanche è iniziato a decorrere il termine per la consegna delle due unità immobiliari oggetto della permuta. Come conseguenza di quanto appena osservato, non emerge nel caso in esame alcun tipo di inadempimento da parte della società e le domande PA
riconvenzionali proposte dalla società devono essere rigettate”. ON
Quanto alla 'eccezione riconvenzionale' formulata dalla società attrice asseritamente in risposta alla domanda riconvenzionale della società convenuta, il
4 giudice ne rilevava i caratteri della 'domanda riconvenzionale' e non della
'eccezione riconvenzionale' (perché l'attrice non si era limitata a sollevare argomenti utili esclusivamente a neutralizzare la domanda riconvenzionale di controparte ma aveva chiesto un'utilità ulteriore, del tutto estranea al perimetro già delimitato dalla domanda riconvenzionale, dal momento che aveva chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno) e ne statuiva pertanto la tardività essendo stata proposta soltanto nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c..
Nel proporre appello la censurava la decisione del primo PA giudice affidando l'impugnativa ai motivi di seguito sintetizzati:
1. Travisamento del consolidato orientamento giurisprudenziale in merito all' interpretazione dell'art. 2943 cod. civ., che enuncia tassativamente il novero degli atti interruttivi della prescrizione (numerus clausus).
A dire di parte appellante, il giudice avrebbe dovuto considerare che la convenuta non aveva prodotto in giudizio alcun atto di costituzione ON
in mora contro la ovvero non aveva fornito la prova di avere PA
richiesto – per atto scritto - per oltre tredici anni dalla conclusione della compravendita de qua, il pagamento del saldo del prezzo e cioè l'attribuzione delle due unità immobiliari da edificare. Richiamava, sul punto, Cass. Civ. n.
15140/2021. Del resto – deduceva - “le cause di interruzione della prescrizione sono tassativamente fissate per legge (Cass. Civ. nr. 5302/1998) e cioè quelle indicate nell'art. 2943 cod. civ., non essendo ammissibili altre cause al di fuori di quelle espressamente contemplate dal ridetto art. 2943 cod. civ ( ex plurimus :
Cass. Civ. nr. 18305/2020). Nè la disposizione contenuta nell'art. 2943 cod. civ. è suscettibile di analogia (Cass. Civ. nr. 7898/1994), né, infine, ha valore di causa interruttiva l'esistenza di trattative non giunte a buon fine (Cass. Civ. nr.
17.016/2010 - Cass. Civ. sez. III, nr. 5327 dell'8.03.2007 nonché nr. 27169 del
19.12.2006 e nr. 6034/6.03.2008)”. Secondo la difesa di parte appellante, il presumere da determinati “fatti” o “comportamenti”, che vi sia stata interruzione
5 della prescrizione, violava apertamente il citato art. 2943 c.c., secondo l'interpretazione della Suprema Corte.
Dunque - deduceva la società appellante - le comunicazioni via pec cui aveva fatto riferimento il Tribunale, non avevano efficacia interruttiva della prescrizione, a termini dell'art. 2943 c.c., perché non provenienti dal titolare del credito, bensì dalla , ed essendo semplicemente indice delle trattative PA
intercorse tra le parti medio tempore (in esse non vi era alcun esplicito riconoscimento del credito originario ossia l'attribuzione dei due appartamenti, come previsto nel contratto di compravendita del 20.07.2007).
Richiamava il principio di diritto espresso dalla Cassazione nelle sentenze nn.
5327/2007, 27169/2006 e 6034/2008 secondo cui: “E' bene ricordare che, secondo la Giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di prescrizione, le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'articolo
2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva, nè possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perchè non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta - senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione - con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'articolo 2937, terzo comma, cod. civ., a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito……….”.
E poichè la non aveva mai riconosciuto il diritto di credito nel PA
corso delle trattative, il diritto ad ottenere la dazione dei due appartamenti quale saldo del prezzo, doveva ritenersi prescritto.
2. In via subordinata, parte appellante riproponeva l'inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dalla resistente, di risoluzione contrattuale, restituzione del suolo e risarcimento danni (applicazione della penale) censurando il rigetto dell'eccezione relativa statuita preliminarmente dal primo giudice. A dire di parte appellante, infatti, poiché la costituzione della
6 ritualmente doveva avvenire entro il 25 febbraio 2021, e tanto non ON
era accaduto, si era verificata a suo carico la decadenza prevista dai commi 3 e 4 di cui all'art. 702 bis c.p.c., dunque la sua domanda riconvenzionale era da ritenersi inammissibile.
3. Sempre in via subordinata, parte appellante riproponeva l'eccezione di prescrizione della domanda di restituzione del suolo, di risoluzione per inadempimento e correlativo risarcimento danni, questione su cui il
Tribunale di Chieti non si era pronunciato, dunque non aveva deciso. Secondo la difesa di parte appellante, il giudice si sarebbe dovuto pronunciare in termini di prescrizione rilevando che i diritti di cui sopra si erano prescritti per decorso del termine decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ., in combinato disposto con l'art. 2943 c.c., in quanto la relativa pretesa non era stata mai esercitata – per atto scritto –
per oltre 10 anni.
Quanto al rigetto dell'eccezione riconvenzionale spiegata dalla , PA
essendo stata qualificata come riconvenzionale tardiva, la società appellante riteneva non opportuno impegnare l'adita Corte nello studio della questione che non avrebbe avuto, comunque, in caso di accoglimento, un rilievo pratico per l'appellante non avendo la società allo stato, alcun patrimonio CP_1
immobiliare, oggetto di eventuale escussione.
Concludeva nei termini che seguono:
“In riforma dell'impugnata sentenza di primo grado: accertare e dichiarare che il diritto - per la – di esigere il CP_1
corrispettivo in natura e cioè i due appartamenti, con le relative pertinenze immobiliari, dalla ed avente fondamento nel contratto di PA
compravendita del 20.07.2007, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Pescara il 9.08.2007 ai nr. 16356 RG e nr. 10047 RP, stipulato dal notaio di Chieti, si è prescritto per decorso del termine decennale Parte_4 previsto dall'art. 2946 cod. civ., per le ragioni in fatto ed in diritto sostenute in
7 narrativa e, dunque, nulla è più dovuto - a titolo di corrispettivo e per il titolo contrattuale de quo - dalla alla;
PA CP_1
IN VIA SUBORDINATA, NEI TERMINI PRECISATI IN NARRATIVA accertare e dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla perché tardiva, in quanto prodotta in giudizio in violazione del CP_1
termine di rito e quindi per intervenuta decadenza;
conseguentemente, accertare
e dichiarare inammissibili: - la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della;
- la domanda di condanna al pagamento PA
della penale nei confronti della;
- la domanda di condanna alla PA
restituzione del suolo, oggetto della compravendita rogata il 20.07.2007; - la domanda titolata ex art. 614 bis cpc;
in quanto tutte richieste fondate sulla domanda riconvenzionale, per intervenuta decadenza.
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA (come precisato in narrativa) accertare e dichiarare che gli ulteriori diritti, nascenti dalla compravendita del
20.07.2007, per la ovvero quello di richiedere la risoluzione per CP_1 inadempimento, in via giudiziale, dell'atto di compravendita stipulato in Chieti il
20.07.2007; quello, conseguente, di richiedere la restituzione del suolo;
e, come corollario, quello di richiedere il risarcimento del danno (in quanto fondato astrattamente sulla risoluzione del contratto), si sono prescritti per decorso del termine decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ., perché mai esercitati nell'ultimo decennio.
Con vittoria di spese e compenso professionale afferenti il doppio grado di giudizio da liquidarsi, ex , in conformità del D.M nr. 55/2014”. Pt_5
Si costituiva in appello la contestando gli avversi assunti e ON
chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla PA
Proponeva appello incidentale affidandosi ai seguenti motivi:
8 Motivo n.1 violazione e falsa applicazione art. 112 cpc, 702 bis cpc, 702 ter cpc, 183 cpc. Nullità in parte qua della sentenza per inammissibilità dell'allegazione ed eccezione circa asserite integrazioni contrattuali orali quali fatti modificativi del rapporto contrattuale oggetto di causa, con conseguente erronea applicazione dell'art. 1453 cc..
L'appellante incidentale censurava, pertanto, la statuizione del primo giudice laddove questi scriveva: “Sulla questione va osservato che, come del resto rilevato dalla difesa della tale pattuizione è assente nel PA
contratto del 20 luglio 2007. Tuttavia gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria consentono di affermare che effettivamente, successivamente alla stipula del contratto, le parti hanno raggiunto un accordo integrativo della clausola in esame”.
Sul punto la deduceva che a seguito della proposizione della ON
domanda riconvenzionale da parte di la non aveva CP_1 PA
contestato od eccepito nulla in sede di udienza di discussione ex art. 702 ter c.p.c., ovvero nella prima udienza ex art. 183 c.p.c. per conversione del rito, mentre era stato solo con la memoria ex art. 183 c.p.c. n.1 che aveva fornito l'allegazione in merito ad una asserita pattuizione orale ad integrazione del contratto del
20.7.2007 (allegazione secondo la quale le 7 prenotazioni di acquisto avrebbero dovuto avere un valore di almeno €. 1.450,00 al mq). In merito alla dedotta tardività dell'allegazione/eccezione però - deduceva la - il tribunale ON
non si era pronunciato.
Motivo n.2: violazione e falsa applicazione artt. 115 e 116 cpc nonché 244 cpc. Erronea valutazione dei fatti non contestati da erronea valutazione Pt_1
delle prove orali nonché inammissibilità dei capitoli di prova oggetto di prova per testi di parte attrice in primo grado ( ) cui consegue l'erronea PA applicazione dell'art. 1453 cc..
A dire della il giudice non avrebbe dovuto ritenere provata la ON
pattuizione modificativa del contratto del 2007. Ed infatti, innanzitutto, i due testimoni ritenuti rilevanti dal primo giudice avevano confermato l'esistenza
9 dell'asserito patto aggiuntivo orale in maniera totalmente generica;
in secondo luogo, si trattava di persone molto vicine alla societa e non alla PA
società come motivato dal Giudicante;
in terzo luogo, non erano state CP_1 correttamente valutate le altre testimonianze e l'interrogatorio formale del legale rappresentante della . PA
Tanto detto, la società evidenziava come all'accoglimento del sopradetto CP_1
motivo di appello incidentale avrebbe dovuto conseguire l'accoglimento di tutte le domande riconvenzionali rigettate in primo grado.
Pertanto, alla risoluzione avrebbe dovuto conseguire il diritto di ON
alla restituzione del terreno libero da persone cose, vincoli e ipoteche nello stato in cui erano state trasferite, nonchè quello di ricevere da il PA
pagamento della penale mensile pattuita in contratto, dal marzo 2010 (18 mesi dal
1.9.2008) sino alla data della domanda. L'ultima delle 7 prenotazioni di vendita era del 01.09.2008 e da quel momento avrebbe dovuto cominciare i lavori Pt_1
come da pattuizione. vrebbe dovuto quindi consegnare gli immobili entro il Pt_1
mese di marzo 2010 (18 mesi dal 01.09.2008) corrispondendo la penale di €
1.300,00 per ogni mese di ritardo.
Ne derivava che alla risoluzione ed all'ordine di restituzione del terreno nei termini di cui sopra, avrebbe dovuto conseguire necessariamente anche la condanna di alla corresponsione di € 170.300,00, pari a 131 PA
mensilità di ritardo alla data della domanda riconvenzionale (ossia dal 01.03.2010 al Febbraio 2021), oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Corollario della richiesta di risoluzione e di restituzione del terreno oggetto di compravendita era l'applicabilita della misura coercitiva indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c..
La condotta della , che aveva instaurato sin dall'inizio un giudizio PA
manifestamente infondato ed aveva assunto un contegno processuale censurabile, fotografava – a dire della società appellante incidentale - la meritevolezza della sua condanna ex art. 96 c.p.c. per aver agito con malafede in giudizio e resistito con pari tenore alla domanda riconvenzionale della società CP_1
La società appellante incidentale concludeva nei termini che seguono:
10 “Piaccia alla Giustizia dell'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettare l'appello proposto da ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto da PA
in riforma dell'impugnata Sentenza n. 536/2023 del Tribunale di CP_1
Chieti, voglia accogliere le domande di rigettate in primo grado e CP_1
nello specifico:
- Dichiarare risolto il contratto ripassato tra le parti il 20.7.2007 per grave inadempimento imputabile a PA
- Condannare al pagamento in favore di della penale PA CP_1 di €. 1.300,00 mensili dal marzo 2010 ad oggi, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- Condannare alla restituzione del terreno oggetto di PA
compravendita di cui al contratto del 20.7.2007 a favore di , libero CP_1
da persone, cose, vincoli e ipoteche, nello stato in cui vennero trasferite;
- Condannare la ex art. 614 bis c.p.c., alla sanzione del PA pagamento a favore di di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nella CP_1
consegna del terreno oggetto di controversia nei termini di cui sopra a far data dalla pubblicazione della Sentenza o della somma maggiore o minore ritenuta di
Giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
L'appello principale è infondato e va rigettato.
Sul primo motivo di appello principale la Corte rileva quanto segue.
Come è noto, ai sensi del comma 4 dell'art. 2943 c.c., prima parte, “la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.
L'atto di costituzione in mora, come quello con cui il creditore fa rilevare al debitore il ritardo da lui frapposto nell'adempimento della prestazione, vuol significare volontà di far valere il proprio diritto, ed in ciò sta l'efficacia sua di mezzo interruttivo della prescrizione. Sul modo in cui la manifestazione di tale
11 volontà può e debba effettuarsi il codice però tace. Dunque, va escluso che l'atto di costituzione in mora, per essere valido come tale, debba rivestirsi di speciali requisiti formali, conclusione questa che appare confermata anche dall'art. 1219
c.c. il quale, indicando gli atti di costituzione in mora del debitore, menziona accanto alla intimazione anche una richiesta del credito fatta per iscritto.
Una disposizione, quella sopra citata, che giurisprudenza di legittimità ha interpretato nei termini che seguono: “L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente
o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante”. (cfr Cass. Civ. n. 24913/2022). Si veda anche Cass. civ. n.
15766/2006 secondo cui “In tema di prescrizione, con riferimento alla idoneità degli atti ad acquisire efficacia interruttiva, va affermato che l'atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere «in una richiesta o intimazione» (essendo questa una caratteristica riconducibile all'istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'articolo 2943, comma quarto, c.c., in sinergia ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall'articolo 2934 c.c. (Nella specie la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha accolto il ricorso del danneggiato da un sinistro stradale avverso la sentenza di appello che aveva escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione di una missiva da lui inviata alla compagnia di assicurazioni del danneggiante, in quanto essa contenuta solo «una semplice offerta di soluzione stragiudiziale della controversia, e non anche una intimazione o richiesta di adempimenti»).
Alla luce di quanto detto appare alla Corte evidente che le argomentazioni del primo giudice - che ha ravvisato nel corso dell'istruttoria tutta una serie di elementi idonei a dimostrare che nel corso degli anni la società ha più CP_1
volte manifestato alla società la volontà di esercitare il proprio PA
12 diritto così interrompendo il decorso della prescrizione – sono senz'altro condivisibili.
Il richiamo operato dal giudice all'interrogatorio formale del legale rappresentante della si palesa convincente. Sostenere, come fatto dal PA
, che nel 2016, in occasione del procedimento di mediazione, erano Parte_2
stati avviati dalle parti dei contatti per definire bonariamente la complessiva vicenda che le vedeva coinvolte attraverso l'attribuzione a di due lotti di CP_1
terreno edificabile su un totale di sei, lascia facilmente presumere che la CP_1
avesse fatto espressa richiesta di adempimento all'obbligazione di consegna delle due unità immobiliari, e che, al posto di queste ultime, avrebbe PA
ceduto i due lotti di terreno sopra indicati.
Anche nelle comunicazioni via posta elettronica nel 2017, 2018 e 2019, la
[...]
, ribadendo la possibilità di trasferire i due lotti di terreno, confermava, Pt_1
implicitamente, la volontà della di insistere nella richiesta di CP_1 adempimento dell'obbligazione scaturente dal contratto di compravendita del
2007.
Ritenere che la non avesse mai riconosciuto il diritto di credito nel PA
corso delle trattative, è assunto non condivisibile, stante il tenore delle trattative e delle comunicazioni, e l'insistenza con cui la società, tenuta da contratto alla consegna delle due unità immobiliari, ha ribadito negli anni la volontà di cedere – per chiudere la vicenda, al posto di queste ultime – due lotti di terreno edificabile.
Anche il secondo motivo di appello principale è infondato.
Parte appellante lamenta che, stante la costituzione tardiva della ON
doveva considerarsi intervenuta la decadenza prevista dai commi 3 e 4 di cui all'art. 702 bis c.p.c. e la domanda riconvenzionale formulata dalla medesima doveva ritenersi inammissibile.
13 La censura non coglie nel segno considerato – come correttamente rilevato dal primo giudice – che i termini stabiliti ai fini della costituzione tempestiva, nel giudizio sommario di cognizione, non sono espressamente qualificati come termini liberi. Dovendosi necessariamente quindi applicare la regola generale, nel caso in esame non doveva essere conteggiato il giorno iniziale ma solo il giorno finale.
La Corte di Cassazione ha sul punto più volte affermato il principio per il quale
(si veda, recente, Cass., sentenza n. 15512/2023) “In tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero, opera il criterio generale di cui all'art. 155, comma 1, cod. proc. civ., secondo il quale non devono essere conteggiati i giorni e l'ora iniziali computandosi invece quelli finali”. Si veda anche Cass. n. 18635/2021, per la quale: “la non computabilità sia del giorno iniziale che del giorno finale
(cosiddetto termine libero o “di giorni liberi”) rappresenta, infatti, una ipotesi eccezionale, limitata a casi espressamente previsti dalla legge”.
Nel caso di specie, in forza di quanto detto, la domanda riconvenzionale proposta dieci giorni prima dell'udienza di discussione (ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. all'epoca vigente), è da ritenersi dunque tempestiva.
Quanto al terzo motivo di appello principale, la Corte rileva, non solo, la tardività dell'eccezione di prescrizione stante la mancata proposizione della stessa nel corso del giudizio di primo grado, ma ritiene comunque il motivo non meritevole di accoglimento alla luce dell'intervenuto procedimento di mediazione tra le parti nel 2016 e del tentativo di risoluzione della vicenda alla luce del lamentato inadempimento contrattuale della PA
L'appello incidentale della società appellata è invece fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Con riferimento al primo motivo di appello incidentale la Corte rileva quanto segue.
14 A dire della società il Tribunale non avrebbe rilevato ON
l'inammissibilità per tardività dell'eccezione ed allegazione della PA
(convenuta in via riconvenzionale) circa la sussistenza di un patto aggiunto
[...]
oralmente al contratto a specificazione della condizione originariamente pattuita per iscritto.
Il giudice, a dire dell'appellante incidentale, avrebbe dovuto considerare che - a seguito della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento (avendo la società ricevuto la prenotazione di PA
acquisto di n. 7 unità immobiliari ma non avendo dato inizio ai lavori come da contratto) e di risarcimento del danno come da penale – la non PA
aveva contestato od eccepito alcunchè in sede di udienza di discussione ex art. 702 ter c.p.c. ovvero nella prima udienza ex art. 183 c.p.c. per conversione del rito.
Questa censura non coglie nel segno.
All'udienza dell'08.03.2021, innanzi al dott. Enrico Colagreco, comparsi i difensori delle parti, la ricorrente, preso atto della posizione difensiva, ha chiesto la trasformazione del rito, da sommario ad ordinario ed ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.. Il Giudice, ritenutane la necessità, ha disposto “la conversione del rito in rito ordinario e, su richiesta di parte”, ha concesso “i termini ex articolo 183, sesto comma c.p.c., con decorrenza odierna”
. Ha poi fissato l'udienza per provvedere sulle eventuali richieste istruttorie al giorno 07.06.2021.
Come è noto, l'art. 702 ter c.p.c., al suo terzo comma, prevede che “se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'art. 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II”.
Ora, dall'esame del verbale citato emerge all'evidenza che l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. in cui, ai sensi del quinto comma, “l'attore può proporre le
15 domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”, prevista dall'art. 702 ter c.p.c., nel caso di specie è saltata, visto che al momento della conversione del rito sono stati già concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c..
Dunque, il primo momento utile per proporre le eccezioni alla domanda riconvenzionale non poteva che essere la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
Ed infatti nella detta memoria la scriveva: “Per determinare PA
la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”. B] Tant'è che – tra le parti – intervenne, dopo la stipula, patto aggiunto ex art. 2723 cod. civ., che specificava il contenuto della clausola predetta, secondo cui, appunto, “la
avrebbe dovuto procurare alla nr. 7 potenziali CP_1 PA acquirenti ad € 1.450,00 al mq, in relazione al suolo edificatorio, sito nel Comune di Città Sant'Angelo alla località “Piano della Cona”, compravenduto con atto rogato il 20.07.2007”. Tanto verrà adeguatamente comprovato in sede di istruttoria”.
Ciò detto, venendo al secondo motivo di appello incidentale, teso a censurare le risultanze dell'istruttoria espletata, la Corte ne rileva la fondatezza.
Pur essendo dibattuta la questione dell'ammissibilità della prova testimoniale relativa a patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento contrattuale il cui divieto, in termini generali, è stabilito dall'art. 2722 c.c., la Corte rileva che, per giurisprudenza unanime, il divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'articolo citato riguarda sicuramente gli accordi tra le parti diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio.
Ora, nel caso di specie, l'inserimento di un limite alla condizione cui risultava subordinata la compravendita (la società nello specifico, avrebbe ON
dovuto procurare alla i sette potenziali acquirenti “al prezzo PA
16 minimo di € 1.450,00 al mq”, in relazione al suolo edificatorio), non può essere certamente inteso come esplicitazione del contratto, o elemento idoneo a chiarire ed interpretare il contratto, incidendo in modo evidente sull'oggetto della condizione cui il contratto era subordinato, e dunque sull'equilibrio del sinallagma contrattuale. Pertanto, avendo voluto parte attrice utilizzare il mezzo di prova della testimonianza per accertare una vera e propria 'modifica' del vincolo contrattuale, che aveva alterato in qualche modo la portata dell'accordo, non può che ritenersi operativo nel caso di specie l'art. 2722 c.c.. D'altro canto, il successivo art. 2723 c.c., che prevede che “qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali”, non consente comunque di tenere conto di prove testimoniali a dimostrazione dell'intervenuto patto (lo suggerisce la natura del contratto, la qualità delle parti, la poca plausibilità che, a fronte di un atto stipulato per iscritto, le parti abbiano lasciato alla forma orale importanti pattuizioni aggiuntive, l'essenzialità dell'oggetto della condizione).
Ciò detto, la Corte ritiene di dover tuttavia rilevare che, anche a voler prescindere da quanto sopra argomentato, ed a voler ritenere ammissibile la prova per testimoni di un patto aggiunto al contratto di compravendita immobiliare stipulato ad substantiam in forma scritta, vi è che le dichiarazioni dei testi di parte attrice rese nelle udienze del 16.05.2022 e 27.06.2022 a sostegno dell'esistenza del detto patto, sono state rese da soggetti molto vicini alla società stessa, sono dichiarazioni che richiamano la presenza, al momento dell'asserito accordo intervenuto, di soggetti non ben identificati (“per la convenuta erano presenti due persone di cui non ricordo i nomi”, teste ), e sono assolutamente Testimone_1
generiche, oltre che contraddittorie, in termini spazio-temporali (in una testimonianza il patto sarebbe intervenuto “subito dopo la stipula del contratto del 20.07.2007 ovvero dopo due o tre settimane (…) nel corso di un incontro
17 avutosi presso l'agenzia di in Pescara”, teste , mentre CP_1 Testimone_1 in altra testimonianza l'accordo orale sarebbe intervenuto “nel 2007/2008”, alla presenza, genericamente, della “convenuta”(…) e ”durante il sopralluogo del suolo edificatorio”, teste . Testimone_2
Tanto detto, la Corte ritiene che le argomentazioni del giudice in primo grado sul punto non siano convincenti e condivisibili.
La Corte, dunque - avendo la consegnato alla ON PA
(circostanza mai contestata) le sette proposte di vendita (proposte tutte prodotte in giudizio dalla , ed essendosi dunque verificata la condizione, sorto ON
l'obbligo, in capo alla società di iniziare i lavori alla consegna PA dell'ultima prenotazione di acquisto avvenuta in data 01.09.2008, decorso inutilmente il termine (18 mesi dall'avvio del cantiere) per la consegna delle due unità immobiliari oggetto della permuta (01.03.2010) - non può che ritenere inadempiente la ed accogliere le domande riconvenzionali PA
proposte dalla società e rigettate dal primo giudice. ON
In conclusione, nello specifico, la Corte ritiene di dover dichiarare risolto il contratto stipulato dalle parti il 20.07.2007 per inadempimento della PA
di dover condannare quest'ultima – per come espressamente previsto in
[...] contratto - al pagamento in favore di della penale di € 1.300,00 ON
mensili dal marzo 2010 alla data della domanda, per un totale di € 170.300,00, pari a 131 mensilità di ritardo alla data della domanda (febbraio 2021), oltre interessi dalla domanda al soddisfo, e di dover condannare alla PA
restituzione in favore di del terreno oggetto della compravendita de ON
qua nello stato in cui era stato trasferito.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. della società
[...] in assenza della prova della mala fede di quest'ultima. PA
La riforma parziale della sentenza con accoglimento delle domande riconvenzionali della comporta una diversa regolamentazione delle ON
18 spese di lite del primo grado di giudizio: spese che vengono poste a carico della società e liquidate come da dispositivo. PA
Le spese del giudizio di secondo grado, in considerazione della soccombenza della vanno poste a carico di quest'ultima e liquidate come da PA dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r n. 115/2002 con l'inserimento del comma 1 quater (in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis) è altresì dovuto dall'appellante principale il versamento di tale ulteriore somma.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo la causa in epigrafe descritta, in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello incidentale:
1) dichiara risolto il contratto di compravendita stipulato dalle parti il
20.07.2007 per inadempimento della PA
2) condanna la al pagamento in favore di PA ON della penale di € 1.300,00 mensili, dal marzo 2010 alla data della domanda, per un totale di € 170.300,00, pari a 131 mensilità di ritardo alla data della domanda (febbraio 2021), oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) condanna alla restituzione in favore di PA ON
del terreno oggetto della compravendita de qua nello stato in cui era stato trasferito;
4) condanna al pagamento in favore di PA ON
delle spese di lite relative al primo grado di giudizio che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da
19 distrarsi in favore dei difensori della che si sono dichiarati ON
antistatari;
5) condanna al pagamento in favore di PA ON
delle spese di lite relative al presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 9.991,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei difensori della che si sono dichiarati ON
antistatari;
6) dichiara che l'appellante principale è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20.06.2025
Il Cons. Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Francesca Coccoli
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