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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/03/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 305/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 305 del ruolo generale dell'anno 2017 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. Parte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Parte_3 P.IVA_2
appellanti principali rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_3
appellata ed appellante incidentale rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Salvador
e contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_4
appellato
1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doglioni
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2453/2016 del Tribunale di Venezia emessa e depositata in data 09.09.2016.
Conclusioni del Parte_1 Parte_2
e :
[...] Parte_3
“Quanto all'appello principale si conclude perché la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza e deduzione, riformare, in accoglimento dei dedotti motivi
d'appello, la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2453 del 09.09.2016, R.G. 3007/2010,
G.U. Italia , non notificata, nei limiti e per le ragioni di cui alla narrativa e alla CP_3 strumentazione impugnatoria del presente atto d'appello, e per l'effetto: In via di fatto integrare e correggere la esposizione del fatto così come riportata nel primo motivo di gravame ed in accoglimento di questo, in riforma della sentenza impugnata, annullare la condanna alle spese disposta in favore del e posta a carico delle Controparte_2
Amministrazioni statali appellanti;
spese del grado rifuse.
In accoglimento dell'appello incidentale si conclude per il rigetto delle pretese attoree perché inammissibili, improponibili ed infondate e, previo accertamento del confine tra proprietà demaniale pubblica e proprietà attorea, così come individuato sulla base della mappa del CSA e della linea risultante dalla compravendita del 1909-1910 ( confine tra le particelle 1441 e 1447), previa disponenda ulteriore C.T.U. per il completamento delle verifiche strumentali in loco e sulla esatta posizione del muro realizzato in due riprese, negli anni 1962 e 1968 e seguenti dal si chiede altresì che venga Controparte_4 disposta di ufficio l' acquisizione della relazione Nadali pertinente al giudizio rubricato sub R.G. 9567/2007 del Tribunale di Venezia e dei relativi allegati, in via di appello incidentale e in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in prime cure, le
Amministrazioni in epigrafe chiedono, ciascuna nei limiti della propria competenza e della propria conseguente legittimazione attiva, previa identificazione catastale, eventualmente anche a mezzo di idoneo frazionamento e trascrizione della proprietà pubblica nella
Conservatoria dei Registri immobiliari, la condanna di parte attrice al rilascio immediato dei beni demaniali marittimi occupati e/o utilizzati senza titolo e la condanna di parte
2 attrice al pagamento delle somme corrispondenti al valore di uso e/o di occupazione dei suddetti beni demaniali, a far corso dall' inizio degli stessi ( salvo il limite di eventualmente maturate prescrizioni) e fino al rilascio effettivo, maggiRAte di rivalutazione ed interessi e degli interessi maturati sugli interessi, nei limiti di legge, e fino al rilascio;
spese ed onRAri di giudizio interamente rifuse.
In particolare in accoglimento del primo motivo di appello incidentale: in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare che il confine controverso corrisponde a quello risultante dall' atto di compravendita del 1909 così come raffigurato sulle mappe utilizzate all' epoca per procedere alla vendita e alla sua rappresentazione catastale.
Del secondo motivo: di riformare la sentenza condannando parte attrice al pagamento dell' indennità di occupazione corrispondente al valore d' uso dei beni occupati senza titolo con decorrenza dal 1993 o, in subordine, dal 01.01.2000. del terzo motivo: condannare al pagamento totale o in subordine parziale delle spese di CP_1
lite di primo grado.
Del quarto motivo
In totale riforma della sentenza appellata dichiarare che sul demanio non possono essere costituiti diritti reali e quindi, tantomeno, servitù; in via subordinata che comunque il fondo rivendicato in proprietà da non è intercluso e quindi non sussistono gli CP_1
estremi per la costituzione di servitù coattiva;
in via ulteriormente subordinata statuire che una fascia di terreno utile al passaggio sia riservata in concessione a nei limiti e CP_1 alle condizioni esplicitate nell' illustrazione del quarto motivo di gravame.
Si ricusa il contraddittorio sulle avversarie domande nuove e in subordine se ne chiede il rigetto perché inammissibili, improponibili, irricevibili e improcedibili e comunque infondate nel merito”.
Conclusioni di Controparte_1
“In via pregiudiziale.
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita dichiarare l'inammissibilità dei motivi primo, secondo e quarto, aggiunti dal dal Controparte_5 [...]
e dall' nella “comparsa di Controparte_6 Parte_3
3 costituzione e risposta con appello incidentale” depositata il 30.3.2017.
Nel merito. In principalità.
1. Rigettata ogni contraria domanda, difesa o eccezione, perché inammissibile o comunque infondata, voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, in accoglimento del proposto appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, verificate la inattendibilità e l'inidoneità allo scopo delle indicazioni delle mappe catastali, accertare la corretta linea di demarcazione tra il demanio marittimo ed il terreno di proprietà di , in Controparte_1
conformità a quanto dedotto in atti e documentato e alle ulteriori emergenze istruttorie, individuando la medesima nella linea corrispondente alla recinzione sovrastante le opere di difesa alla data di notifica della citazione di primo grado, ovvero nella diversa linea, più avanzata verso la battigia, risultante dagli atti e documenti afferenti al procedimento di definizione del confine. Disponendo altresì, in accoglimento della domanda attorea, la rettifica delle mappe catastali medesime, anche a mezzo di eventuali frazionamenti, con ordine alla competente Conservatoria di trascrivere l'emananda sentenza.
2. Rigettata ogni contraria domanda, difesa o eccezione, perché inammissibile o comunque infondata, voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, in accoglimento del proposto appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, condannare le Amministrazioni convenute al rilascio delle zone di terreno, dalle medesime detenute, che risultassero comprese entro il confine attoreo come sopra determinato.
3. Rigettata ogni contraria domanda, difesa o eccezione, perché inammissibile o comunque infondata, voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, dato atto dell'accertamento del diritto di
al libero transito verso il mare compiuto dal Giudice di Controparte_1 primo grado, accertare in accoglimento del proposto appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, che tale diritto sarà esercitato lungo tutto il corridoio che conduce direttamente al mare ovvero statuire che il transito stesso, in linea diretta verso la battigia, dovrà essere libero da ostacoli di sorta.
4. Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita rigettare l'appello principale proposto dal
dal Controparte_5 Parte_2 Controparte_6
e dall' , rigettare altresì l'appello proposto dai medesimi in via Parte_3
incidentale nella non creduta ipotesi in cui esso venga ritenuto ammissibile, e condannare le parti convenute alla rifusione delle spese a favore di . Controparte_1
4 Nel merito. In subordine.
1. Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'idoneità del foglio di impianto del vigente Catasto all'individuazione del confine tra le proprietà attoree ed il demanio marittimo, voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, in accoglimento del proposto appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, individuare la dividente demaniale nella dividente risultante dal foglio di impianto del catasto italiano, traslata verso mare di una misura di 5 metri come indicato nella ctu del geom. . Disponendo altresì la rettifica delle CP_7
vigenti mappe catastali, anche a mezzo di eventuali frazionamenti, con ordine alla competente Conservatoria di trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, in accoglimento del proposto appello incidentale ed in riforma dell'impugnata sentenza, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'idoneità del foglio di impianto del vigente Catasto all'individuazione del confine tra le proprietà attoree ed il demanio marittimo, disporre la compensazione delle spese tra
ed il Comune di Controparte_1 CP_2
In via istruttoria.
1. Si chiede venga ordinato, ex artt. 210 e/o 213 c.p.c., alla e/o alla Parte_3
Capitaneria di Porto di Venezia, di esibire l'originale della nota 14 ottobre 1952, prot. n.
16993 e del verbale di ricognizione 10 settembre 1941 ad essa allegato.
2. Si chiede vengano richieste, ex art. 213 c.p.c., alla Capitaneria di Porto di Venezia ed all'Ufficio Tecnico Erariale di Venezia, RA Agenzia del Territorio di Venezia, informazioni scritte in merito al procedimento di ricognizione del confine tra la proprietà ed CP_8
il demanio marittimo che ha avuto luogo nel periodo tra il 1940 ed il 1954, procedimento del quale vi è traccia nei documenti, prodotti dall'attrice, da 19 a 22.
3. Si chiede venga ammessa e disposta l'acquisizione quale nuovo documento della ctu
16.2.2016, a firma del geom. nella causa rubricata al n. 3602/2010 RG Persona_1
depositata per via telematica il 7.3.2016.
4 Si chiede alla Ecc.ma Corte di appello adita di voler disporre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio ex art. 196 cpc demandando al nuovo Ctu:
a. l'accertamento, tenuto conto degli atti e documenti menzionati al paragrafo I che precede, delle caratteristiche morfologiche e funzionali dell'area controversa in relazione ai tipi del demanio marittimo normativamente previsti;
5 b. la predisposizione di elabRAti grafici idonei a rappresentare l'area stessa sulla base delle dette caratteristiche e la posizione delle opere di difesa e recinzione presenti in loco;
c. la verifica circa la necessità della rettifica dell'attuale linea demaniale in corrispondenza del mappale 109, menzionata nella ctu , procedendo, in caso CP_7
positivo, alla sua rappresentazione grafica ed al corrispondente frazionamento (in relazione al motivo di appello IX. di e alle contestazioni alla ctu Controparte_1
11.2.2019 formulate al punto 10 delle osservazioni 13.1.2010 e Per_2 Persona_3
richiamate nelle note di trattazione scritta 2.9.2020 dello scrivente procuratore);
d. la predisposizione di elabRAti grafici idonei a rappresentare il corridoio individuato nella ctu per l'accesso alla battigia e la prosecuzione dello stesso attraverso i CP_7
mapp.li nn. 1213 e 437 (in relazione al motivo di appello IX. di e CP_1 CP_1 come chiesto all'udienza 26.3.2019)”.
Conclusioni del Controparte_2
“A) IN VIA PRELIMINARE DI RITO: Rigettarsi l'appello principale formulato dal
dal e Parte_4 Parte_2 dall' previa declaratoria, per le ragioni esposte al capo 1) della Parte_3 presente comparsa, di inammissibilità dell'atto di citazione d'appello principale per la mancanza dei requisiti di forma e contenuto previsti dal riformato art. 342 – I° comma –
c.p.c.;
B) NEL MERITO: Rigettarsi l'appello principale formulato dal
[...]
dal e dall' Parte_4 Parte_2 Parte_3
e l'appello incidentale formulato dal perché
[...] Controparte_1
infondati in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella parte motiva della presente comparsa, previa integrale conferma dell'impugnata sentenza.
C) Spese e competenze anche del presente grado di giudizio interamente rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 01.02.2017, Controparte_1
conveniva in giudizio il il
[...] Controparte_5
, l' , nonché il Comune di Controparte_6 Parte_3
6 al fine di fare accertare e dichiarare l'esatto confine tra l'area di sua proprietà ed il CP_2
demanio marittimo lungo il litRAle di CP_2
In particolare l'attrice esponeva di essere proprietaria di un compendio immobiliare catastalmente identificato al foglio 34, mappali 109 e 1189 e confinante a sud con il demanio marittimo dello Stato, asseritamente delimitato da un confine erroneamente indicato nelle mappe catastali attualmente vigenti, ma di fatto segnato da opere (recinzione e sottostante “diga” o “muro di difesa a mare”) inequivocabilmente atte ad individuarlo.
Tale assunto era confortato dalle caratteristiche morfologiche e funzionali dei terreni di cui
è causa, nonché dal titolo di proprietà dell'attrice risalente al 1909 e dalle risultanze di un procedimento di definizione del confine concordato tra le parti pubblica e privata avviato negli anni '30.
L'attrice concludeva pertanto per l'inattendibilità dell'attuale confine identificato dalle mappe vigenti (derivanti dal Nuovo Catasto Terreni del 1929) e chiedeva che il confine venisse individuato sulla base, per quanto possibile, di quanto emerge dal Centro Stabile
Attivato previgente (in vigore dal 1846 al 1929 e nel quale l'area privata è contrassegnata dal mappale 1447), dello stato di fatto dei luoghi, tenuto conto del muraglione di difesa a mare quale confine esistente, nonché del procedimento di definizione concordata degli anni
'30, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al rilascio delle zone di terreno, dalle medesime detenute, comprese entro il confine attoreo così determinato.
Si costituivano le Amministrazioni statali, le quali sostenevano, al contrario, la piena corrispondenza tra le mappe del Censo Stabile Attivato o Catasto austro italiano e del
Nuovo Catasto Terreni, le quali identificano il confine tra la proprietà privata ed il demanio marittimo nella delimitazione tra gli ex mappali 1447 e 1441, RA mappali 109 e
1189 privati, ed i mappali 1161 e 1211 demaniali.
La corretta delimitazione era da far risalire a quella derivante dalla sdemanializzazione e successiva vendita del mappale 1447 avvenuta nel 1909 ed RA correttamente rappresentata dalle mappe del Nuovo Catasto Terreni e la sovrapposizione tra le due precitate mappe portava ad una perfetta coincidenza.
Ad ulteriore riprova della corretta vigente individuazione del confine tra proprietà privata e proprietà pubblica, le Amministrazioni statali evidenziavano che l'attrice aveva prodotto, a seguito di bando di gara pubblicato dal Comune di per la concessione delle aree CP_2
7 (asseritamente private) di cui è causa ed al fine di parteciparvi, documentazione a supporto dell'istanza dalla quale emergevano le caratteristiche morfologiche del terreno tali da qualificarlo come demaniale, successivamente modificato dall'intervento dell'uomo con l'apporto di prato ma in origine sabbioso, oltre che la consapevolezza della natura demaniale di quei luoghi in capo alla richiedente. Chiedevano pertanto il rigetto della pretesa attorea, l'accertamento che il confine era quello risultante dal Centro Stabile
Attivato e coincidente con quello tracciato nel Nuovo Catasto Terreni, nonché la condanna dell'attrice al rilascio delle aree demaniali detenute ed al pagamento delle somme corrispondenti all'occupazione senza titolo, oltre a rivalutazione e interessi.
Alle domande svolte dalle Amministrazioni statali replicava Controparte_1
chiedendone il rigetto o che, in ipotesi di loro accoglimento, fosse accertato il diritto in capo alla stessa al libero transito verso la battigia.
Infine si costituiva il Comune di , il quale contrastava anch'esso le domande attoree, CP_2
deducendo la correttezza del confine così come rappresentato dalla mappa del Nuovo
Catasto Terreni nonché nella cartografia SID, e che la diga a mare, come sostenuto dalle
Amministrazioni dello Stato, veniva a trovarsi interamente in area demaniale poiché costruita più a sud, verso mare, rispetto al ricercato confine ed al precipuo scopo di difesa dall'azione erosiva del mare.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della relazione peritale disposta nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso da in una causa affine e mediante consulenza tecnica d'ufficio e quindi Parte_5
decisa dal Tribunale di Venezia con la sentenza in epigrafe indicata, la quale escludeva la possibilità di individuare il confine: a) sulla base dei titoli di acquisto dei fondi identificati dagli attuali mappali 109 e 1189, per l'assenza di specifiche indicazioni;
b) sulla base della planimetria che, nella prospettazione di parte, rappresentava una concorde rettifica della mappa di impianto in ordine al confine, costituendo l'atto di un procedimento concordato successivo ad un sopralluogo del 10.09.1941, avviato con la redazione di un verbale di ricognizione e seguito dall'apposizione in loco di termini lapidei lungo il confine in accordo alla volontà delle parti di discostarsi dalle risultanze catastali, in quanto tale documento, proveniente dagli archivi della famiglia , dante causa CP_8 dell'attrice, non era né datato né sottoscritto, era privo dell'indicazione dei nominativi dei
8 membri della commissione delimitatrice, non veniva mai citato negli atti di compravendita successivi, né era mai stato preso in considerazione dai tecnici che avevano effettuato i frazionamenti catastali nella zona di interesse, ed era allegato ad una nota dell'Ufficio tecnico Erariale del 27.04.1943 da cui si poteva evincere che in realtà il procedimento di definizione concordata del confine non era stato portato a termine;
c) in corrispondenza della diga o difesa a mare sulla cui sommità era stata eretta una recinzione, in quanto tale opera era collocata all'interno dell'area demaniale, essendo stata costruita con progressivo allontanamento dal confine fino a un massimo di 48 metri da quest'ultimo.
Per l'individuazione del confine il tribunale faceva pertanto applicazione del criterio sussidiario delle mappe catastali, secondo quanto previsto dall'art 950 c.c., e ritenuta, da un lato, l'inattendibilità del Catasto austro italiano, richiamato dai titoli di proprietà dei privati, e dall'altro, l'idoneità del Nuovo Catasto dei Terreni ad offrire una corretta rappresentazione dello stato dei luoghi, accertava che la linea di demarcazione correva lungo il tracciato nero denominato ” riportato nell'allegato n. 4 CP_9 dell'elabRAto peritale del ctu, in posizione arretrata verso l'entroterra rispetto all'area occupata da (la quale raggiungeva la difesa a mare e la Controparte_1
sovrastante recinzione) e condannava l'attrice a rilasciare l'area così accertata come demaniale marittima, riconoscendole il diritto di passaggio per il libero transito verso il mare lungo i tracciati individuati nella consulenza tecnica d'ufficio.
Il giudice di prime cure dichiarava altresì inammissibile la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento del valore d'uso o di occupazione senza titolo dell'area demaniale e condannava quest'ultima e le Amministrazioni statali, in solido tra loro, a rifondere al le spese del giudizio, ponendo a loro carico le spese relative Controparte_2
alla consulenza tecnica d'ufficio.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato, il Parte_1 il e l' hanno interposto tempestivo Parte_2 Parte_3
appello avverso l'indicata pronuncia, censurando il capo della sentenza che li ha condannati, in solido con l'attrice, alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_2
ed al pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, sebbene il
[...]
non avesse svolto domande contro di essi né viceversa ed entrambi i convenuti CP_2
9 fossero risultati vittoriosi in primo grado.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello principale Controparte_1
e svolgendo a sua volta appello incidentale contro la sentenza, affidato a undici motivi di gravame.
3.1 Con il primo motivo contesta la decisione perché ha determinato il confine facendo ricorso al criterio sussidiario delle mappe catastali, in spregio all'art. 950 c.c. e ai principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali il ricorso alle mappe catastali quale mezzo sussidiario di accertamento non è consentito se il titolo o, in mancanza, altri elementi probatori (concernenti, in ipotesi di dividente demaniale, anche le caratteristiche morfologiche e funzionali dei luoghi), permettano l'individuazione del confine reale, oppure nel caso in cui le mappe catastali risultino comunque inidonee a determinare in modo certo il confine per incompatibilità delle medesime con il titolo o comunque per disposizione di legge.
3.2 Con il secondo motivo lamenta che il ctu ed il giudice di prime cure abbiano omesso di valutare le caratteristiche morfologiche e funzionali dell'area, essenziali per considerare un bene come facente parte del demanio marittimo e da individuarsi nelle seguenti circostanze:
a) che l'area risulti normalmente coperta da mareggiate ordinarie;
b) che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttRA utilizzabile per uso marittimo;
c) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione.
L'appellante evidenzia che detti elementi erano stati invece presi in considerazione nell'accertamento tecnico preventivo svolto dal geom. in altra causa affine CP_10
promossa da dai quali risulta che tutti i terreni fisicamente delimitati Parte_5 dall'attuale diga di difesa a mare, sopra la quale esiste una recinzione, sia sotto il profilo morfologico che funzionale, non posseggono caratteristiche di demanialità, onde la dividente demaniale va individuata proprio nell'opera di difesa e nella sovrastante recinzione.
10 3.3 Con il terzo motivo di gravame denuncia l'insufficiente motivazione addotta a sostegno dell'inidoneità della diga a mare e della sovrastante recinzione ad individuare il confine, avendo il tribunale recepito acriticamente le risultanze della ctu del geom. , il CP_7
quale si era limitato a verificare che dette opere si trovano all'interno dell'area demaniale muovendo dal presupposto che il confine è quello risultante dalle mappe catastali, senza considerare che il ricorso ad esse è solo uno strumento sussidiario a cui va logicamente anteposto l'esame degli altri elementi di prova a disposizione del giudice, attinenti alla consolidata pratica dei luoghi ed alla condotta tenuta dalle varie parti coinvolte, elementi dai quali emerge che il muro di difesa a mare, realizzato dal dopo l'alluvione CP_4
del 1966, e la recinzione sovrastante sono stati eretti su quello che tutte le parti coinvolte
(privati frontisti, esecutore e gli uffici competenti a manifestare all'esterno la CP_4 volontà dell'Amministrazione del ritenevano essere il confine demaniale, già Pt_3
segnato da una preesistente recinzione, presente sin dai primi anni 50 (quando era stata eretta dai primi acquirenti dei fondi, per essere poi demolita e ricostruita sul medesimo sito in occasione della realizzazione della diga di protezione) a demarcazione di aree aventi caratteristiche nettamente diverse.
3.4 Con il quarto motivo contesta l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto irrilevante, ai fini della individuazione del confine, l'avvenuto esperimento del procedimento di definizione del confine, svolto in contraddittorio tra la Commissione a ciò deputata per legge (Capitaneria di porto, Ufficio del genio civile, Ufficio tecnico di finanza) ed il privato confinante (proprietario dell'intero compendio ceduto nel Persona_4
1909 dall'Autorità demaniale), in quanto lo stesso non era stato portato a conclusione. rileva che non è affatto certo che detto procedimento non Controparte_1
sia stato portato a conclusione e che comunque, anche se non vi è la prova che il verbale di ricognizione del 1941 citato nella nota UTE del 1943 e nella nota della Capitaneria di porto del 1952 corrisponda al processo verbale sottoscritto dalle autorità competenti e dal privato confinante che conclude il procedimento di definizione concordata della dividente demaniale – in quanto l'istanza diretta alla sua acquisizione era stata disattesa dal tribunale
- la documentazione prodotta o menzionata non può dirsi, nel quadro degli altri elementi di prova acquisiti, priva di utilità per l'individuazione del confine, soprattutto avuto riguardo
11 alla nota della Capitaneria di Porto del 14.10.1952, su cui il giudice non si era soffermato e che, facendo riferimento ad un sopralluogo del 10.9.1941 effettuato dalla “Commissione a suo tempo nominata per la delimitazione di detta spiaggia”, ad un verbale di “ricognizione del tratto di spiaggia che si estende dall'abitato di al canale Nicesolo” redatto in CP_2 quell'occasione e ad una contestuale operazione di apposizione di termini lapidei richiedendo all'Ufficio Tecnico Erariale di procedere “come richiesto dall'ultima parte dell'unito verbale di ricognizione 10 settembre 1941” alla compilazione di un piano aggiornato della zona “riportando sul piano stesso i termini lapidei come sopra stabiliti…”, presupponeva l'avvenuta definizione in contradditorio tra le parti del confine. In questo contesto è da ritenere che la planimetria rinvenuta negli archivi fosse stata redatta CP_8 nell'ambito del procedimento predetto e che la stessa corrispondesse al piano predisposto all'esito del sopralluogo, con apposizione di termini, del 10.9.1941, cui fanno riferimento le disposizioni impartite dalla Capitaneria di Porto all'UTE nella nota 14.10.1952.
Deduce altresì che a partire dalla nota del 1952 era cessata ogni contestazione, tant'è che le Pubbliche amministrazioni avevano potuto avviare la costruzione delle prime opere di difesa sul litRAle di ponente e (allRA SABAPI, avente causa del CP_1
) aveva dato corso alla vendita dei lotti fronte mare, considerando risolta la CP_8
controversia sul confine che risultava spostato più a valle.
3.5 Con il quinto motivo censura la decisione perché ha omesso di considerare da un lato che il prima dell'intervento del CO.GI., ossia dell'ente incaricato, ex lege n. CP_2
44/1991, di procedere al censimento dei beni demaniali ed all'aggiornamento delle cartografie relative, non aveva mai messo in dubbio che le opere di difesa e recinzione costituissero la dividente demaniale, e, dall'altro, il mutato indirizzo assunto dalle
Amministrazioni demaniali, le quali si erano determinate, quanto alla dividente demaniale relativa al litRAle di ponente, di aderire alle rivendicazioni dei proprietari confinanti e riposizionare la dividente medesima sulla passeggiata a mare, privilegiando dunque lo stato di fatto esistente rispetto alla linea individuata dal e corrispondente alle risultanze CP_11
catastali.
12 3.6 Con il sesto motivo critica la decisione per avere omesso di verificare l'idoneità delle mappe del vigente catasto allo scopo di individuare il confine e la loro compatibilità con l'originario titolo d'acquisto.
Sostiene, in proposito, che se è vero che le mappe del Catasto austro-italiano non possono venire in aiuto, tantomeno lo può il foglio d'impianto (redatto in funzione del passaggio dal catasto Austro-italiano a quello odierno) e anche le rinumerazioni e i frazionamenti successivi, non potendo le risultanze del Catasto italiano assumere la funzione sussidiaria loro attribuita dall'art. 950 c.c., non solo perché tutte le fasi di realizzazione del Catasto stesso (formazione, attivazione e conservazione) sono successive all'originaria sdemanializzazione (e, dunque, all'originaria confinazione), ma soprattutto perché non è emersa prova alcuna – nell'impossibilità di stabilire correlazione alcuna tra le risultanze del foglio di impianto del Catasto italiano, le risultanze del Catasto austro-italiano e le indicazioni contenute nel titolo – che l'operazione di delimitazione avvenuta in occasione della formazione del Catasto italiano rispecchi la confinazione originaria o che essa, nella situazione di incertezza, sia stata preceduta dall'espletamento della procedura amministrativa di delimitazione del demanio marittimo, obbligatoriamente prevista dall'art. 775 del reg. marina mercantile allRA vigente, da parte de“i competenti uffizi di porto, di concerto con quelli del genio civile e dell'amministrazione demaniale, sulla scorta degli opportuni titoli e in contraddittorio dei proprietari”, atteso che nel momento in cui si sono svolte le operazioni di delimitazione del confine non esistevano né elementi naturali, né opere dell'uomo, né riferimenti cartografici attendibili.
La circostanza, che il Catasto italiano “…offra una corretta rappresentazione dello stato dei luoghi…” e che il disegno progettuale della prima opera di difesa, risalente al 1931-
1932, sia sovrapponibile “senza significative differenze” alla mappa di impianto è, secondo l'appellante, ininfluente, in quanto nel foglio d'impianto, e nelle derivate successive cartografie, manca la corrispondenza più importante, ossia quella tra la dividente demaniale ivi rappresentata e gli unici elementi materiali che da decenni marcano il confine con il demanio, ossia il muro di difesa a mare, l'argine e le sovrastanti recinzioni,
e la correttezza della mappa di impianto non può essere desunta dalla posizione dei manufatti costruiti successivamente alla sua redazione, in quanto è ragionevole pensare che, nella redazione delle tavole di progetto, i vari progettisti si siano basati sugli estratti di
13 mappa del Catasto italiano e delle cartografie derivate (come evidentemente è avvenuto per il progetto dell'argine del 1931-1932, richiamato nella sentenza impugnata).
3.7 Con il settimo motivo si duole che il tribunale abbia ritenuto irrilevante, in quanto riferito ad altro mappale, l'elabRAto peritale redatto dal geom. nell'ambito della Per_1
causa promossa da che riguarda sempre la dividente demaniale sul Parte_5
medesimo litRAle, senza considerare che in entrambe le cause l'individuazione del confine dipende dalla soluzione delle medesime questioni, essendo le due proprietà private accomunate dal fatto di derivare dal frazionamento del compendio ceduto nel 1909 dal demanio al privato, dal fatto di essere delimitate dalle medesime opere di difesa e recinzione, di presentare le stesse caratteristiche e di essere state interessate, quando ancRA formavano un corpo unico, dal medesimo procedimento di definizione del confine.
Da detto elabRAto emerge che il titolo di riferimento è costituito unicamente dall'atto di alienazione stipulato nel 1909 dall'Autorità pubblica a favore del privato, avente ad oggetto la porzione di demanio, acquistata dall'appellante nel 1949, che tutte le mappe catastali successive non possono considerarsi come nuove “confinazioni” e che la planimetria rinvenuta negli archivi , pur non presentando formalmente le caratteristiche CP_8
proprie della confinazione, quali la pubblicità e l'accettazione palese da parte dei soggetti interessati, potrebbe tuttavia considerarsi l'espressione, sotto forma di modello grafico, di un comune intento delle parti di addivenire ad una definizione condivisa della posizione del confine incerto.
3.8 Con l'ottavo motivo lamenta il fatto che il tribunale non abbia preso in considerazione la sentenza del Tribunale di Venezia, Sez. dist. di Portogruaro del 29.10.2009, con la quale la legale rappresentante di era stata assolta dal reato di abusiva occupazione Parte_5
di spazio demaniale di cui all'art. 1161 cod. nav., evidenziando come l'istruttoria dibattimentale avesse confermato gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo svolto dal geom. CP_10
3.9 Con il nono motivo chiede che, nell'ipotesi in cui venga confermata l'idoneità del foglio di impianto del vigente Catasto ad individuare il confine tra la proprietà privata ed il
14 demanio marittimo, il tracciamento del confine in corrispondenza del mappale 109 venga corretto mediante traslazione verso il mare della linea catastale di una misura di 5 mt, come evidenziato nella CTU del geom. su cui il giudice di prime cure si è basato per CP_7
determinare il confine.
3.10 Con il decimo motivo censura la decisione perché, pur riconoscendo il diritto dell'appellante al libero transito verso il mare, la porzione in concreto destinata a tale scopo, come individuata in sentenza, non ne consente l'esercizio, risultando fermarsi al confine tra il mappale n. 1211 ed il mappale n. 1213, che a sua volta confina con il mappale n. 437, oltre il quale si trova la battigia, ed essendo sia il mappale 1211 che il mappale
1213 oggetto di concessione demaniale, rilasciata a soggetto terzo, gestore di altro campeggio, munito di recinzione su tutti i lati, la quale chiude sia l'ingresso al corridoio, sia l'uscita verso la spiaggia libera e la battigia.
3.11 Con l'undicesimo motivo chiede che, in ipotesi di conferma della sentenza impugnata, sia disposta la compensazione delle spese di lite non solo tra l'appellata e le amministrazioni statali ma anche tra la stessa e il Controparte_2
4. Con “comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale” depositata in data
30.03.2017 il il Controparte_5 Controparte_6
e l' , oltre a ribadire la censura già avanzata in via
[...] Parte_3
principale contro il capo della sentenza di primo grado che ha regolato le spese di lite, hanno formulato tre ulteriori motivi di gravame.
4.1 Con il primo motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere individuato il confine sulla base delle mappe del vigente catasto anziché di quelle del catasto austro italiano cui l'atto di compravendita del 1909 di acquisto si riferiva.
4.2 Con il secondo motivo contestano la decisione di rigetto della domanda di condanna di al pagamento del valore d'uso o di occupazione senza titolo Controparte_1
delle aree accertate come rientranti nel demanio marittimo.
15 4.3 Con il terzo motivo chiedono la riforma del capo della sentenza che ha riconosciuto a favore dell'appellante il diritto di passaggio per il libero transito verso il mare per il raggiungimento della battigia lungo un corridoio determinato, senza considerare che sul demanio marittimo non possono essere costituiti diritti reali ed il mappale 1211, cui sembra riferirsi la sentenza, risulta in concessione a terzi non evocati in giudizio, evidenziando altresì che già dispone di un accesso al mare. CP_1 Controparte_1
5. Si è costituito il chiedendo il rigetto sia dell'appello principale Controparte_2 proposto dal dal Controparte_5 Parte_2
e dall' , sia dell'appello incidentale formulato da
[...] Parte_3 [...]
Controparte_1
6. Innanzitutto va rilevata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal
[...]
dal e dall' Controparte_5 Parte_2 [...]
con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.03.2017, alla Parte_3
stregua del principio dell'unità e non frazionabilità dell'impugnazione, per cui la parte che abbia già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello (incidentale) in presenza di impugnazione proposta dalla parte avversa, avendo già consumato il proprio potere di impugnazione;
tale divieto non trova deroga nella disciplina di cui all'art. 334
c.p.c., atteso che essa opera solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia operato una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata (v. Cass. n.
19745 del 25/07/2018).
7. Per ragioni di priorità logica, la disamina dei motivi di gravame incidentale formulati da
(ad esclusione dell'ultimo) va anteposta all'esame delle Controparte_1
censure formulate dagli appellanti principali, che investono solamente la regolamentazione delle spese processuali.
8. I primo otto motivi di gravame incidentale, che possono essere analizzati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
16 8.1 è proprietaria di un compendio immobiliare (un'ex Controparte_1
colonia marina ed un fondo destinato a campeggio) ubicato nel territorio comunale di attualmente censito al foglio 34, mappale 109 e mappale 1189. CP_2
Detto compendio risulta essere confinante (verso mare) con gli immobili censiti al foglio
34, mappali 1161, 1162 e 1211, tutti facenti parte del demanio marittimo.
Di fatto i fondi appartenenti a risultano delimitati da una Controparte_1
recinzione metallica collocata, lungo il confine del mappale 1162, in stretta prossimità ad un muraglione interrato costituito dal muro di difesa e in corrispondenza del confine tra il mappale 1189 e il mappale 1211.
Al fine di meglio ricostruire la vicenda che ha interessato i fondi di cui trattasi, occorre tener presente che con verbale di aggiudicazione del 17/08/1909 il Demanio cedette ai consorti un vasto compendio immobiliare, composto da vari terreni, tra cui quelli Per_5
in questione.
In data 10/06/1910 venne redatto il verbale di consegna formale.
Con atto del 09/11/1911 gli vendettero il predetto compendio immobiliare a Per_5
i cui eredi a loro volta trasferirono in data 27/12/1949 alla società Persona_4
la proprietà di una parte di esso, comprendente il mappale 64 (derivante dai CP_12 frazionamenti dei mappali indicati nell'atto del 1909, in seguito all'istituzione del Catasto
Italiano).
Nel 1952 il mappale 64 venne frazionato nei mappali 64a, 64f e 64g.
Il mappale 64a ricomprende l'appezzamento di terreno oggi identificato dai mappali 109 e
1189.
In data 25/07/1953 vendette al reverendo l'attuale CP_12 Persona_6 mappale 109, di cui il Tribunale di Venezia nel 2003 dichiarò l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione in favore della Parrocchia Beata Vergine Immacolata di
Montebelluna, la quale il 21/09/2004 ne trasferì la proprietà a Controparte_1
(già .
[...] CP_12
8.2 Nell'azione di regolamento di confini, che è quella oggetto di causa e che presuppone un'incertezza oggettiva o soggettiva sugli stessi (a differenza dell'azione di rivendica, che
17 presuppone un conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà), incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili. In particolare la base primaria dell'indagine è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e solo la mancanza o insufficienza di indicazioni sul confine da questi rilevabili giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova (anche presuntivi) quali un precedente regolamento amichevole della linea di confine tra i fondi, mediante negozio di accertamento inteso a risolvere l'incertezza, o il consolidamento di una determinata situazione di fatto o, in ultima analisi, il ricorso ai dati forniti dalle mappe catastali, quale fonte probatoria di carattere sussidiario (v. ex plurimis Cass. n. 10062/2018).
Con specifico riferimento all'accertamento del confine tra proprietà privata e demanio marittimo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 28 codice della navigazione e art. 822 cod. civ., di quest'ultimo fanno parte, fra l'altro, il lido del mare e la spiaggia.
Secondo un ormai consolidato orientamento per lido del mare si intende quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare, da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate: sicché riesca impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo.
La spiaggia è costituita non solo da quei tratti di terra prossimi al mare che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma comprende anche l'arenile: e cioè, quel tratto di terraferma che risulti relitto dal normale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via solo potenziale. Pertanto, perché l'arenile sia ricompreso nel demanio marittimo non è sufficiente che sia derivato dall'abbandono del mare, ma è necessario che non abbia altresì perso l'attitudine a realizzare i pubblici usi del mare anche se in via soltanto potenziale e non attuale (Cass., 30 luglio 2009, n. 17737; Cass. 28 maggio 2004, n.
10304; Cass., 5 novembre 1981, n. 5817).
QualRA, perciò, venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido del mare, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta
18 per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, o di arenile che comprende quel tratto di terraferma che risulti relitto dal normale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, esso assume i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo della P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata (Cass. n. 8872 del 04/04/2024; Cass. n. 6619 del
01/04/2015 e Cass. sez. un. n. 848 del 02.05.1962).
Si è cosi puntualizzato che per stabilire se un'area rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, mentre risulta indifferente la natura geografica del terreno, sono decisive le seguenti circostanze: 1) che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie;
2) che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttRA utilizzabile per uso marittimo;
3) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione anche solo allo stato potenziale (Cass. 28 maggio 2004, n. 10304 succitata).
Quindi, per tutti i beni facenti parte del demanio marittimo il punto essenziale dell'indagine che riguarda la identificazione del bene come appartenente a tale categoria giuridica deve essere incentrato sull'elemento funzionale, cioè sulla idoneità del bene a realizzare gli interessi che attengono ai pubblici usi del mare (in tal senso, cfr. Cassazione civile, 6 giugno 2012, n. 9118 e Cass. n. 15846 del 2011).
Va però chiarito che con tale locuzione si fa riferimento ad una categoria aperta, che si compone di diverse forme di utilizzazione. Mentre in passato con essa si faceva riferimento alla difesa nazionale, alla navigazione, al traffico marittimo, alla pesca ed alle attività cantieristiche, in tempi più recenti il demaniomarittimo è destinato a soddisfare gli interessi dell'industria, del commercio, del turismo, della balneazione, della fruizione del paesaggio, dell'ambiente, del tempo libero, della deambulazione, della cura, cosicchè in alcuni litRAli,
l'attività turistico-ricreativa ha assunto funzione preminente rispetto ad altre forme di utilizzo (v. Cass. pen. Sez. IV, sent 29/03/2018, n. 14550).
19 Sotto questo profilo l'arenile forma parte essenziale del compendio destinato al servizio di balneazione, in quanto rappresenta, in modo funzionale, la superficie sulla quale nel periodo estivo si verifica normalmente lo stazionamento dei bagnanti e la frequente presenza degli addetti per la manutenzione delle relative attrezzature, per cui in nessun caso, tale area potrebbe definirsi pertinenza od accessorio dei locali ove avviene la residuale attività di ricezione, amministrazione o di ristoro.
Ed il giudice ordinario ha il potere-dovere di riscontrare l'appartenenza o meno delle aree contese al demanio marittimo, alla stregua dei loro caratteri obiettivi, con i quali esse si presentano al momento della decisione e per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, mentre i titoli esibiti dalle parti possono addurre solo utili elementi di giudizio (Cass. n. 17737 del 30/07/2009 e Cass. n. 5817 del 05/11/1981) e le operazioni che l'autorità effettua per delimitare detto demanio hanno valore puramente dichiarativo.
A quest'ultimo riguardo è, infatti, costantemente affermato che il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto nell'art. 32 del codice della navigazione, tende a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime
(senza, tuttavia, che ne resti alterata la situazione giuridica preesistente) e si conclude con un atto di delimitazione, il quale si pone in funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della P.A., con la conseguenza che il privato, il quale contesti l'accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell'atto amministrativo se ed in quanto illegittimo. L'eventuale verbale di accordo concluso tra le parti a definizione del citato procedimento di delimitazione è assimilabile ad un negozio privato di accertamento, con il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano ad una amichevole determinazione del confine per dirimere la situazione di incertezza dello stesso, assumendo, per l'effetto, una rilevanza probatoria, ai fini dell'individuazione di tale confine, che può essere superata soltanto adducendo concreti elementi atti ad inficiarne la validità, fondati sui caratteri obiettivi e sui connotati naturali propri dei beni appartenenti al demanio marittimo necessario come sopra descritti (v. Cass. n. 18511 del 12/07/2018).
Infine va sottolineato che, a differenza di quanto previsto per il demanio in genere dall'art. 829 c.c. - secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura
20 dichiarativa e può avvenire anche tacitamente -, per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si includono la spiaggia e l'arenile, la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell'art. 35 c.n., dell'adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone "per pubblici usi del mare" (v. Cass. n. 26655 del 18/10/2019).
8.3 Nel caso in esame, essendo pacifico che i titoli di acquisto non contengono indicazioni utili per l'individuazione del confine, il tribunale ha fatto applicazione del criterio sussidiario delle mappe catastali, e ritenuta, da un lato, l'inattendibilità del Catasto austro italiano, e dall'altro, l'idoneità del Nuovo Catasto dei Terreni ad offrire una corretta rappresentazione dello stato dei luoghi, ha accertato che la linea di demarcazione tra i fondi di proprietà di (foglio 34, mappali 109 e 1189) ed il Controparte_1
demanio marittimo (foglio 34, mappali 1161 e 1211) corre lungo il tracciato nero denominato ” riportato nell'allegato n. 4 dell'elabRAto peritale del ctu CP_9
geom. , in posizione arretrata verso l'entroterra rispetto all'area occupata da Persona_7
la quale raggiunge la difesa a mare e la sovrastante Controparte_1
recinzione. afferma che il tribunale ha errato laddove ha fatto ricorso Controparte_1 alle vigenti mappe catastali per l'accertamento della dividente demaniale, malgrado avesse riconosciuto che le stesse costituiscono mezzo di prova sussidiario, avendo omesso di prendere in considerazione le caratteristiche morfologiche e funzionali del terreno, le opere di difesa e di recinzione presenti in loco e gli ulteriori elementi di prova desumibili dal procedimento di definizione concordata del confine.
Sostiene che proprio tenendo conto delle caratteristiche morfologiche e funzionali dei terreni in questione il confine andrebbe individuato lungo le opere di difesa e recinzione, come è emerso dalle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo svolto dal ctu geom.
e promosso da proprietaria di fondo limitrofo, delimitato CP_10 Parte_5 anch'esso verso il mare dalle stesse opere di difesa erette dopo l'alluvione del 1966, le quali escludono che l'area compresa tra la recinzione sovrastante le opere di difesa e la linea catastale di confine avesse al momento della cessione del 1909 ed abbia tuttRA caratteristiche di demanialità.
21 Al riguardo appare utile riportare per esteso le valutazioni contenute nella relazione peritale del geom. invocate dall'appellante a sostegno del proprio assunto: CP_10
“Nel nostro caso l'area in oggetto:
a. non viene e mai lo è stata ad antica memoria, coperta da mareggiate ordinarie;
b. non è adibita e non lo è stata ad antica memoria, ad usi attinenti alla navigazione;
c. non è geologicamente sorta da movimenti di retrocessione del mare e non può essere considerata facente parte della zona comunemente chiamata arenile;
d. aveva in origine una quota di campagna rispetto all'arenile superiore di almeno m. 1.30.
Detta differenza si desume dall'esame delle scalinate che formavano parte integrante della diga di difesa a mare.
Si contano, anche oggi, dall'area de qua, a scendere, undici alzate di gradini, dell'altezza ciascuno di cm. 12.
Di conseguenza tra l'area in contestazione e l'attuale arenile vi erano centotrenta centimetri di dislivello (pagg. 14-15).
Da qui le seguenti conclusioni:
“- L'attuale situazione dei luoghi induce ad affermare che, pur essendo stato il profilo dei terreni soggetto a mutazioni nel corso del tempo, sotto l'aspetto morfologico tutte le aree attualmente a nord della diga di difesa a mare esistente, nel tratto che va da Colonia
Pordenone fino all'ex Colonia Montebelluna, si distinguono nettamente dall'arenile per essere tutte ad una quota superiore rispetto alla quota della spiaggia.
Il livello riscontrabile dei terreni, rispetto al livello del mare, è di circa +200 cm. E, quindi, non è interessato dall'invasione delle maree ordinarie. Ciò è derivato dal ripascimento del litRAle adriatico che ha, di conseguenza, variato e spostato verso
l'esterno la linea di battigia.
- Conseguentemente, sotto il profilo funzionale, deve ritenersi che i terreni, a monte della diga attualmente esistente, non posseggano quelle peculiari e definitive caratteristiche di interesse pubblico che fanno acquisire ad un bene ben definite caratteristiche di demanialità” (pagg. 53-54).
Ora, proprio in considerazione delle censure formulate dall'appellante, è stata disposta in questa sede ctu, dando incarico al perito nominato ing. di descrivere le Persona_8
caratteristiche morfologiche dei terreni in questione, accertando se le stesse fossero variate
22 nel corso degli anni, a partire dal 1909, per effetto di eventi naturali e/o di opera dell'uomo,
e successivamente di precisare, mediante una richiesta di integrazione peritale, “se all'epoca in cui il cedette ai consorti il compendio immobiliare di cui Pt_3 Per_5 faceva parte il mappale 1447 e questi ultimi poi lo trasferirono al dante causa dell'odierna appellante (1909-1911), l'area accertata nell'elabRAto peritale come rientrante nel demanio marittimo, sulla base del confine individuato a partire dalla Mappa d'Impianto del catasto italiano, ed attualmente occupata da Controparte_1 presentava i caratteri dell'arenile, per tale dovendo intendersi quel tratto di terraferma che risulti relitto dal normale ritirarsi delle acque e che resti idoneo, anche se in via solo potenziale, ai pubblici usi del mare”.
Le risultanze della ctu si pongono in contrasto con le valutazioni espresse dal geom. CP_10
in sede di a.t.p.
Infatti, le indagini svolte dall'ing. attraverso la dettagliata Persona_8 sovrapposizione tra le foto aerofotogrammetriche fornite dall'Istituto Geografico Militare
(relative agli anni 1937 – 1954 – 1983 – 2010) e la stessa Mappa d'Impianto del catasto italiano, hanno condotto quest'ultimo ad affermare che quella porzione di area attualmente occupata da che nell'elabRAto peritale del ctu geom. Controparte_1
è considerata come rientrante nel demanio marittimo sulla base del confine Persona_7
individuato a partire dalla Mappa d'Impianto del catasto italiano (riconducibile al 1930), presentava i caratteri dell'arenile all'epoca in cui il Demanio cedette ai privati il compendio immobiliare, di cui fanno parte gli attuali mappali 109 e 1189, ovvero si configurava come quel tratto di terraferma che risulta relitto dal normale ritirarsi delle acque e che resta idoneo, anche se in via solo potenziale, ai pubblici usi del mare.
Il ctu ing. ha inoltre osservato come “l'intero territorio dal 1937 al 2010 abbia Per_2
subito un cambio morfologico importante che ha visto da un lato l'avanzamento della battigia verso mare (e conseguente ampliamento del litRAle sabbioso), la realizzazione di opere a protezione della spiaggia (come i pennelli, attualmente ricoperti dalla sabbia) ed un importante sviluppo urbanistico dei luoghi. E' ragionevole pertanto ritenere che le modificazioni, per come descritte, siano state prevalentemente apportate da attività antropiche”.
23 L'appellante, nel contestare le conclusioni della ctu, afferma che l'elemento decisivo che esclude che l'area in questione possa considerarsi sorta dalla retrocessione del mare e possieda quindi le caratteristiche dell'arenile è rappresentato dall'accertato dislivello esistente tra la spiaggia e l'area stessa, a ridosso della quale nel 1967 è stata eretta l'opera di difesa, precisamente, il “muro di sponda” dotato di “scalinate che formavano parte integrante della diga di difesa a mare. Si contano, anche oggi, dall'area de qua, a scendere, undici alzate di gradini, dell'altezza ciascuno di cm. 12” (come evidenziato a pag. 15 dell'a.t.p.)
Ma in realtà sono proprio le caratteristiche morfologiche con le quali l'area in contestazione si presentava quando fu ceduta nel 1909 dal ai privati che ne dimostrano la natura Pt_3
demaniale.
E' la stessa appellante a riconoscere che si trattava di un'area dunosa di antica formazione.
Il ctp di ing. , nel contestare le conclusioni Controparte_1 Persona_9 del perito dell'ufficio ing. , afferma in proposito che “i mappali oggetto di Per_2
contestazione risultavano quale zona dunosa di altezza ricompresa tra i 2m ed i
[...]
; l'altezza di tali dune è chiaramente sintomo che anche all'epoca, come oggi, si Pt_6
trattava, e si tratta, di aree mai interessate dalle mareggiate ne derivanti dal normale ritirarsi delle acque”.
Gli appellati evidenziano che la morfologia originariamente sabbiosa di tale terreno è stata modificata per l'apporto di terra da prato e che il medesimo prato è stato impiantato ex novo (v. doc. 6 del fascicolo di primo grado dei convenuti).
La consistenza dell'area sabbiosa, oggi coperta da terreno di riporto, è il risultato di accumulo di terreni argillosi provenienti da altrove (si vedano le fotografie 36-37-38 e la relazione del di cui al doc. 39 del fascicolo di primo grado dei Controparte_4
convenuti).
Il terreno di cui si discute presenta dunque un substrato sabbioso, utile a qualificarlo come arenile, ovvero (secondo la definizione offerta dalla Corte di Cassazione) come quel tratto di terra derivato dal progressivo abbandono del mare, non rilevando, in senso contrario appurare il momento in cui si sia verificato tale evento naturale, che è, notoriamente, il frutto di un lento e continuo agire delle forze naturali.
24 D'altra parte, la presenza delle dune sabbiose spiega perché il terreno in questione in origine si trovava a quota superiore a quella della spiaggia.
Non è peraltro privo di significato il fatto che in sede di consegna, i terreni ceduti nel 1909 vennero definiti come “arenili” o “corpo di arenile” ed individuati come a ridosso della spiaggia (v. verbale di consegna del 10.6.2010).
Inoltre è lo stesso geom. nella propria relazione a pag. 46 a rilevare che “il CP_10 campeggio LE RA “ , nasce nel 1960 ed adatta l'area allo scopo per il Parte_7 quale fu acquistata spianandola dalle dune e quant'altro”, riconoscendo quindi che il terreno aveva natura dunosa, il che contraddice quanto affermato in precedenza a pagg.14-
15 ove si legge: “l'area in oggetto …. non è geologicamente sorta dai movimenti di retrocessione del mare e non può essere considerata facente parte della zona comunemente chiamata arenile”.
Il fatto che al momento della cessione, l'autorità demaniale abbia ritenuto che l'area a ridosso della spiaggia avesse perduto le caratteristiche della demanialità in quanto non utilizzabile "per pubblici usi del mare" non è rilevante, perché, come sopra indicato, la sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo non può realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell'art. 35 c.n., dell'adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo.
E' poi vero che ai fini della inclusione nel demanio marittimo (e conseguentemente della necessità del formale provvedimento di sclassificazione di cui all'art. 25 cod. nav. per la riduzione allo stato non demaniale) non è sufficiente che l'arenile sia derivato dall'abbandono del mare, ma è necessario che abbia l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare.
Ma nella fattispecie in esame l'idoneità agli usi pubblici del mare è insita nella finalità turistico ricettiva cui l'area in questione è stata destinata da Controparte_1 che l'ha adibita a campeggio, atteso che tali usicostituiscono, come sopra evidenziato, una categoria aperta, essendo i beni potenzialmente idonei a realizzare una serie indeterminata di utilità collegate al mare, utilità che via via nel tempo emergono e possono anche divenire attuali a seguito dell'evoluzione socioeconomica. In tal senso le utilizzazioni tradizionali si affiancano a quelle, di notevole rilievo economico al tempo odierno, legate alla fruizione del tempo libero, tra cui il turismo, la balneazione, il diporto, gli sport nautici ecc., che si
25 affiancano alle più tradizionali costituite dalle operazioni attinenti alla pesca, alla tirata in secco di natanti, all'accesso, all'approdo al mare.
Dunque è dalla stessa utilizzazione dell'area de qua che ne fa in concreto l'appellante che se ne desume la sua idoneità al soddisfacimento dei pubbliciusi del mare.
In definitiva, l'estensione del demanio marittimo, avuto riguardo alle caratteristiche morfologiche e funzionali del terreno di cui si controverte, coincide con la linea di demarcazione individuata dalle mappe catastali, sicché la decisione del primo giudice va confermata.
Tutte le altre censure alla sentenza impugnata veicolate con i primi otto motivi di gravame incidentale (come quelle, ad es., attinenti all'esperimento del procedimento di definizione del confine, che peraltro non si è mai concluso) rimangono assorbite dalle considerazioni sin qui svolte.
9. Il nono motivo di gravame incidentale è infondato.
L'appellante lamenta che il giudice di primo grado, pur aderendo alle conclusioni del ctu geom. - laddove ha individuato il confine nei seguenti termini: “il Persona_7
ricercato confine dovrà individuarsi nella linea che divide gli attuali mappali 109 e 1189 da una parte (privati) ed i mappali 1161 e 1211 (demanio marittimo) dall'altra, secondo
l'andamento indicato nel Nuovo Catasto Terreni e riportato con tracciato nero denominato
«UTE-IMPIANTO» all'allegato n. 4 dell'elabRAto peritale depositato nel presente giudizio dal Consulente geom. ” -, non si sia avveduto che il perito dell'ufficio CP_7
aveva ritenuto che a tale rappresentazione si dovesse apportare una rettifica in ragione di un
“errore/approssimazione nel tracciamento della linea di confine demaniale in corrispondenza dei confini sud-est e sud-ovest del mappale 109”, errore la cui correzione comporta una “traslazione verso mare dell'attuale linea demaniale, di una misura di circa
5 mt”.
Tale errore scaturirebbe dal fatto che la superficie catastale del mappale 109, pari a mq
13.740, è inferiore a quella, pari a mq 14.200, indicata nell'atto di acquisto del
Pers 25/07/1953, con cui trasferì al reverendo la CP_12 Persona_6
proprietà del mappale 64 i (RA mappale 109), derivante dal frazionamento nn. 36 del
16/02/1053 redatto dal geom. CP_13
26 Nell'atto è però specificato che la vendita immobiliare è effettuata a corpo e non a misura
(“Il suddescritto terreno viene trasferito nello stato in cui trovasi ben noto all'acquirente e per quanto riguarda la superfice a corpo e non a misura”) e non vengono menzionati i confini della particella trasferita.
Rispetto a tale tipo di vendita la menzione nell'atto della superficie trasferita non può pertanto ritenersi elemento decisivo al fine di stabilire l'estensione dell'immobile ceduto, assumendo tale indicazione carattere recessivo rispetto alle risultanze catastali, giacché, come condivisibilmente osservato dal ctu ing. “l'attuale linea di Persona_8
delimitazione del mappale 109 (proprietà privata) rispetto al mappale 1161 (proprietà demaniale) e l'attuale linea di delimitazione del mappale 1189 (proprietà privata) dal mappale 1211 (proprietà demaniale) risulta coincidere con la linea di delimitazione del mappale 40 (proprietà demaniale) raffigurato nella Mappa d'Impianto del 1930” (v. pag.
52 della relazione peritale depositata in data 11/02/2020), su cui si basano tutti i successivi frazionamenti.
In ogni caso, è dirimente il rilievo che alla luce delle risultanze peritali la fascia di terreno in contestazione, per le sue caratteristiche morfologiche e funzionali, è qualificabile come appartenente al demanio marittimo.
10. Il decimo motivo di gravame incidentale è inammissibile.
Il tribunale ha accertato “il diritto in capo a parte attrice al libero transito verso il mare riguardo ai mappali del Foglio 34, n. 109 e n. 1189 come identificato dal Consulente
Tecnico d'Ufficio a pag. 18 dell'elabRAto peritale nonché rappresentato all'allegato n. 14 dello stesso” (così nel dispositivo).
Segnatamente, quanto al mappale n. 1189, nella parte motiva della sentenza si è precisato che la soluzione individuata dal ctu prevede che il “passaggio verso mare” avvenga
“tramite il cordolo cementizio posto a raso rispetto al piano di campagna, facente parte integrante della difesa a mare posta in essere successivamente all'alluvione” (v. pag. 7).
L'appellante deduce che l'accertamento del “diritto al libero transito verso il mare” implica che il corridoio individuato per il passaggio conduca direttamente al mare e che lo stesso sia libero da ostacoli.
27 Soggiunge che la porzione destinata al passaggio, come individuata dal ctu, interessa solo il mappale n. 1211 e si ferma al confine tra il mappale stesso ed il mappale n. 1213, che a sua volta confina con il mappale n. 437, oltre il quale si trova la battigia, e che tutti i mappali citati (1211, 1213 e 437) sono oggetto di concessione demaniale, rilasciata a Parte_8
gestore di altro campeggio munito di recinzione, la quale chiude l'ingresso al corridoio individuato dal perito dell'ufficio.
Chiede dunque che la sentenza venga riformata riconoscendo il diritto dell'appellante al libero transito non solo lungo il corridoio individuato dal ctu sul mappale 1211, ma anche sull'ideale prolungamento dello stesso che attraversa i mappali 1213 e 437.
E' sufficiente osservare che trattasi di domanda nuova mai formulata in primo grado, giacché nelle conclusioni rassegnate davanti al tribunale Controparte_1
aveva chiesto (al punto 3) che nell'ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda di rilascio formulata dai convenuti si accertasse “il diritto dell'attrice al libero transito verso la battigia, secondo modalità determinate nella ctu, a firma del geom. , Persona_7 depositata nel presente giudizio”, richiamandosi pertanto alla soluzione prospettata dal perito dell'ufficio, che aveva individuato il corridoio sul quale esercitare il transito limitatamente al mappale 1211.
11. Quanto infine all'undicesimo motivo di gravame incidentale, esso è esaminabile congiuntamente all'unico motivo di gravame principale formulato dal
[...]
dal e dall' Controparte_5 Controparte_6 [...]
in quanto entrambi investono il capo della pronuncia attinente al Parte_3
regolamento delle spese processuali.
Il primo giudice ha condannato nonché il Controparte_1 [...]
il e l' Controparte_5 Controparte_6 Parte_3
in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore del e
[...] Controparte_2
posto a loro carico le spese relative alla ctu, in considerazione del fatto che, relativamente alla determinazione del confine, gli esiti della ctu avevano confermato la fondatezza della prospettazione del e l'infondatezza delle tesi propugnate dalle altre parti. Controparte_2
Al riguardo va considerato che la compensazione delle spese legali può essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali,
28 trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (v. Cass. n. 15495 del 16/05/2022).
Nel caso in esame, è indubbiamente ravvisabile una situazione di obiettiva incertezza in ordine all'individuazione del confine tra la proprietà privata ed il demanio marittimo, che ha richiesto lo svolgimento di complesse indagini peritali.
Si reputa pertanto che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Le spese relative alle ctu esperite in primo grado ed in questa fase del giudizio vanno, invece, poste interamente a carico di in quanto la tesi Controparte_1
sostenuta dal e dalle altre amministrazioni convenute, secondo cui la Controparte_2
corretta delimitazione è quella rappresentata dalle mappe del Nuovo Catasto Terreni, ha trovato conferma nelle risultanze peritali.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto:
1) compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite relative al primo grado di giudizio;
2) pone interamente a carico di le spese relative alla ctu Controparte_1
esperita in primo grado;
3) compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite relative al secondo grado di giudizio;
4) pone interamente a carico di le spese relative alla ctu Controparte_1
esperita in secondo grado.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.03.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
29
30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 305 del ruolo generale dell'anno 2017 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. Parte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Parte_3 P.IVA_2
appellanti principali rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_3
appellata ed appellante incidentale rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Salvador
e contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_4
appellato
1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doglioni
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2453/2016 del Tribunale di Venezia emessa e depositata in data 09.09.2016.
Conclusioni del Parte_1 Parte_2
e :
[...] Parte_3
“Quanto all'appello principale si conclude perché la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza e deduzione, riformare, in accoglimento dei dedotti motivi
d'appello, la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2453 del 09.09.2016, R.G. 3007/2010,
G.U. Italia , non notificata, nei limiti e per le ragioni di cui alla narrativa e alla CP_3 strumentazione impugnatoria del presente atto d'appello, e per l'effetto: In via di fatto integrare e correggere la esposizione del fatto così come riportata nel primo motivo di gravame ed in accoglimento di questo, in riforma della sentenza impugnata, annullare la condanna alle spese disposta in favore del e posta a carico delle Controparte_2
Amministrazioni statali appellanti;
spese del grado rifuse.
In accoglimento dell'appello incidentale si conclude per il rigetto delle pretese attoree perché inammissibili, improponibili ed infondate e, previo accertamento del confine tra proprietà demaniale pubblica e proprietà attorea, così come individuato sulla base della mappa del CSA e della linea risultante dalla compravendita del 1909-1910 ( confine tra le particelle 1441 e 1447), previa disponenda ulteriore C.T.U. per il completamento delle verifiche strumentali in loco e sulla esatta posizione del muro realizzato in due riprese, negli anni 1962 e 1968 e seguenti dal si chiede altresì che venga Controparte_4 disposta di ufficio l' acquisizione della relazione Nadali pertinente al giudizio rubricato sub R.G. 9567/2007 del Tribunale di Venezia e dei relativi allegati, in via di appello incidentale e in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in prime cure, le
Amministrazioni in epigrafe chiedono, ciascuna nei limiti della propria competenza e della propria conseguente legittimazione attiva, previa identificazione catastale, eventualmente anche a mezzo di idoneo frazionamento e trascrizione della proprietà pubblica nella
Conservatoria dei Registri immobiliari, la condanna di parte attrice al rilascio immediato dei beni demaniali marittimi occupati e/o utilizzati senza titolo e la condanna di parte
2 attrice al pagamento delle somme corrispondenti al valore di uso e/o di occupazione dei suddetti beni demaniali, a far corso dall' inizio degli stessi ( salvo il limite di eventualmente maturate prescrizioni) e fino al rilascio effettivo, maggiRAte di rivalutazione ed interessi e degli interessi maturati sugli interessi, nei limiti di legge, e fino al rilascio;
spese ed onRAri di giudizio interamente rifuse.
In particolare in accoglimento del primo motivo di appello incidentale: in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare che il confine controverso corrisponde a quello risultante dall' atto di compravendita del 1909 così come raffigurato sulle mappe utilizzate all' epoca per procedere alla vendita e alla sua rappresentazione catastale.
Del secondo motivo: di riformare la sentenza condannando parte attrice al pagamento dell' indennità di occupazione corrispondente al valore d' uso dei beni occupati senza titolo con decorrenza dal 1993 o, in subordine, dal 01.01.2000. del terzo motivo: condannare al pagamento totale o in subordine parziale delle spese di CP_1
lite di primo grado.
Del quarto motivo
In totale riforma della sentenza appellata dichiarare che sul demanio non possono essere costituiti diritti reali e quindi, tantomeno, servitù; in via subordinata che comunque il fondo rivendicato in proprietà da non è intercluso e quindi non sussistono gli CP_1
estremi per la costituzione di servitù coattiva;
in via ulteriormente subordinata statuire che una fascia di terreno utile al passaggio sia riservata in concessione a nei limiti e CP_1 alle condizioni esplicitate nell' illustrazione del quarto motivo di gravame.
Si ricusa il contraddittorio sulle avversarie domande nuove e in subordine se ne chiede il rigetto perché inammissibili, improponibili, irricevibili e improcedibili e comunque infondate nel merito”.
Conclusioni di Controparte_1
“In via pregiudiziale.
Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita dichiarare l'inammissibilità dei motivi primo, secondo e quarto, aggiunti dal dal Controparte_5 [...]
e dall' nella “comparsa di Controparte_6 Parte_3
3 costituzione e risposta con appello incidentale” depositata il 30.3.2017.
Nel merito. In principalità.
1. Rigettata ogni contraria domanda, difesa o eccezione, perché inammissibile o comunque infondata, voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, in accoglimento del proposto appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, verificate la inattendibilità e l'inidoneità allo scopo delle indicazioni delle mappe catastali, accertare la corretta linea di demarcazione tra il demanio marittimo ed il terreno di proprietà di , in Controparte_1
conformità a quanto dedotto in atti e documentato e alle ulteriori emergenze istruttorie, individuando la medesima nella linea corrispondente alla recinzione sovrastante le opere di difesa alla data di notifica della citazione di primo grado, ovvero nella diversa linea, più avanzata verso la battigia, risultante dagli atti e documenti afferenti al procedimento di definizione del confine. Disponendo altresì, in accoglimento della domanda attorea, la rettifica delle mappe catastali medesime, anche a mezzo di eventuali frazionamenti, con ordine alla competente Conservatoria di trascrivere l'emananda sentenza.
2. Rigettata ogni contraria domanda, difesa o eccezione, perché inammissibile o comunque infondata, voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, in accoglimento del proposto appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, condannare le Amministrazioni convenute al rilascio delle zone di terreno, dalle medesime detenute, che risultassero comprese entro il confine attoreo come sopra determinato.
3. Rigettata ogni contraria domanda, difesa o eccezione, perché inammissibile o comunque infondata, voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, dato atto dell'accertamento del diritto di
al libero transito verso il mare compiuto dal Giudice di Controparte_1 primo grado, accertare in accoglimento del proposto appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, che tale diritto sarà esercitato lungo tutto il corridoio che conduce direttamente al mare ovvero statuire che il transito stesso, in linea diretta verso la battigia, dovrà essere libero da ostacoli di sorta.
4. Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita rigettare l'appello principale proposto dal
dal Controparte_5 Parte_2 Controparte_6
e dall' , rigettare altresì l'appello proposto dai medesimi in via Parte_3
incidentale nella non creduta ipotesi in cui esso venga ritenuto ammissibile, e condannare le parti convenute alla rifusione delle spese a favore di . Controparte_1
4 Nel merito. In subordine.
1. Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'idoneità del foglio di impianto del vigente Catasto all'individuazione del confine tra le proprietà attoree ed il demanio marittimo, voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, in accoglimento del proposto appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, individuare la dividente demaniale nella dividente risultante dal foglio di impianto del catasto italiano, traslata verso mare di una misura di 5 metri come indicato nella ctu del geom. . Disponendo altresì la rettifica delle CP_7
vigenti mappe catastali, anche a mezzo di eventuali frazionamenti, con ordine alla competente Conservatoria di trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, in accoglimento del proposto appello incidentale ed in riforma dell'impugnata sentenza, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma dell'idoneità del foglio di impianto del vigente Catasto all'individuazione del confine tra le proprietà attoree ed il demanio marittimo, disporre la compensazione delle spese tra
ed il Comune di Controparte_1 CP_2
In via istruttoria.
1. Si chiede venga ordinato, ex artt. 210 e/o 213 c.p.c., alla e/o alla Parte_3
Capitaneria di Porto di Venezia, di esibire l'originale della nota 14 ottobre 1952, prot. n.
16993 e del verbale di ricognizione 10 settembre 1941 ad essa allegato.
2. Si chiede vengano richieste, ex art. 213 c.p.c., alla Capitaneria di Porto di Venezia ed all'Ufficio Tecnico Erariale di Venezia, RA Agenzia del Territorio di Venezia, informazioni scritte in merito al procedimento di ricognizione del confine tra la proprietà ed CP_8
il demanio marittimo che ha avuto luogo nel periodo tra il 1940 ed il 1954, procedimento del quale vi è traccia nei documenti, prodotti dall'attrice, da 19 a 22.
3. Si chiede venga ammessa e disposta l'acquisizione quale nuovo documento della ctu
16.2.2016, a firma del geom. nella causa rubricata al n. 3602/2010 RG Persona_1
depositata per via telematica il 7.3.2016.
4 Si chiede alla Ecc.ma Corte di appello adita di voler disporre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio ex art. 196 cpc demandando al nuovo Ctu:
a. l'accertamento, tenuto conto degli atti e documenti menzionati al paragrafo I che precede, delle caratteristiche morfologiche e funzionali dell'area controversa in relazione ai tipi del demanio marittimo normativamente previsti;
5 b. la predisposizione di elabRAti grafici idonei a rappresentare l'area stessa sulla base delle dette caratteristiche e la posizione delle opere di difesa e recinzione presenti in loco;
c. la verifica circa la necessità della rettifica dell'attuale linea demaniale in corrispondenza del mappale 109, menzionata nella ctu , procedendo, in caso CP_7
positivo, alla sua rappresentazione grafica ed al corrispondente frazionamento (in relazione al motivo di appello IX. di e alle contestazioni alla ctu Controparte_1
11.2.2019 formulate al punto 10 delle osservazioni 13.1.2010 e Per_2 Persona_3
richiamate nelle note di trattazione scritta 2.9.2020 dello scrivente procuratore);
d. la predisposizione di elabRAti grafici idonei a rappresentare il corridoio individuato nella ctu per l'accesso alla battigia e la prosecuzione dello stesso attraverso i CP_7
mapp.li nn. 1213 e 437 (in relazione al motivo di appello IX. di e CP_1 CP_1 come chiesto all'udienza 26.3.2019)”.
Conclusioni del Controparte_2
“A) IN VIA PRELIMINARE DI RITO: Rigettarsi l'appello principale formulato dal
dal e Parte_4 Parte_2 dall' previa declaratoria, per le ragioni esposte al capo 1) della Parte_3 presente comparsa, di inammissibilità dell'atto di citazione d'appello principale per la mancanza dei requisiti di forma e contenuto previsti dal riformato art. 342 – I° comma –
c.p.c.;
B) NEL MERITO: Rigettarsi l'appello principale formulato dal
[...]
dal e dall' Parte_4 Parte_2 Parte_3
e l'appello incidentale formulato dal perché
[...] Controparte_1
infondati in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella parte motiva della presente comparsa, previa integrale conferma dell'impugnata sentenza.
C) Spese e competenze anche del presente grado di giudizio interamente rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 01.02.2017, Controparte_1
conveniva in giudizio il il
[...] Controparte_5
, l' , nonché il Comune di Controparte_6 Parte_3
6 al fine di fare accertare e dichiarare l'esatto confine tra l'area di sua proprietà ed il CP_2
demanio marittimo lungo il litRAle di CP_2
In particolare l'attrice esponeva di essere proprietaria di un compendio immobiliare catastalmente identificato al foglio 34, mappali 109 e 1189 e confinante a sud con il demanio marittimo dello Stato, asseritamente delimitato da un confine erroneamente indicato nelle mappe catastali attualmente vigenti, ma di fatto segnato da opere (recinzione e sottostante “diga” o “muro di difesa a mare”) inequivocabilmente atte ad individuarlo.
Tale assunto era confortato dalle caratteristiche morfologiche e funzionali dei terreni di cui
è causa, nonché dal titolo di proprietà dell'attrice risalente al 1909 e dalle risultanze di un procedimento di definizione del confine concordato tra le parti pubblica e privata avviato negli anni '30.
L'attrice concludeva pertanto per l'inattendibilità dell'attuale confine identificato dalle mappe vigenti (derivanti dal Nuovo Catasto Terreni del 1929) e chiedeva che il confine venisse individuato sulla base, per quanto possibile, di quanto emerge dal Centro Stabile
Attivato previgente (in vigore dal 1846 al 1929 e nel quale l'area privata è contrassegnata dal mappale 1447), dello stato di fatto dei luoghi, tenuto conto del muraglione di difesa a mare quale confine esistente, nonché del procedimento di definizione concordata degli anni
'30, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al rilascio delle zone di terreno, dalle medesime detenute, comprese entro il confine attoreo così determinato.
Si costituivano le Amministrazioni statali, le quali sostenevano, al contrario, la piena corrispondenza tra le mappe del Censo Stabile Attivato o Catasto austro italiano e del
Nuovo Catasto Terreni, le quali identificano il confine tra la proprietà privata ed il demanio marittimo nella delimitazione tra gli ex mappali 1447 e 1441, RA mappali 109 e
1189 privati, ed i mappali 1161 e 1211 demaniali.
La corretta delimitazione era da far risalire a quella derivante dalla sdemanializzazione e successiva vendita del mappale 1447 avvenuta nel 1909 ed RA correttamente rappresentata dalle mappe del Nuovo Catasto Terreni e la sovrapposizione tra le due precitate mappe portava ad una perfetta coincidenza.
Ad ulteriore riprova della corretta vigente individuazione del confine tra proprietà privata e proprietà pubblica, le Amministrazioni statali evidenziavano che l'attrice aveva prodotto, a seguito di bando di gara pubblicato dal Comune di per la concessione delle aree CP_2
7 (asseritamente private) di cui è causa ed al fine di parteciparvi, documentazione a supporto dell'istanza dalla quale emergevano le caratteristiche morfologiche del terreno tali da qualificarlo come demaniale, successivamente modificato dall'intervento dell'uomo con l'apporto di prato ma in origine sabbioso, oltre che la consapevolezza della natura demaniale di quei luoghi in capo alla richiedente. Chiedevano pertanto il rigetto della pretesa attorea, l'accertamento che il confine era quello risultante dal Centro Stabile
Attivato e coincidente con quello tracciato nel Nuovo Catasto Terreni, nonché la condanna dell'attrice al rilascio delle aree demaniali detenute ed al pagamento delle somme corrispondenti all'occupazione senza titolo, oltre a rivalutazione e interessi.
Alle domande svolte dalle Amministrazioni statali replicava Controparte_1
chiedendone il rigetto o che, in ipotesi di loro accoglimento, fosse accertato il diritto in capo alla stessa al libero transito verso la battigia.
Infine si costituiva il Comune di , il quale contrastava anch'esso le domande attoree, CP_2
deducendo la correttezza del confine così come rappresentato dalla mappa del Nuovo
Catasto Terreni nonché nella cartografia SID, e che la diga a mare, come sostenuto dalle
Amministrazioni dello Stato, veniva a trovarsi interamente in area demaniale poiché costruita più a sud, verso mare, rispetto al ricercato confine ed al precipuo scopo di difesa dall'azione erosiva del mare.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della relazione peritale disposta nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso da in una causa affine e mediante consulenza tecnica d'ufficio e quindi Parte_5
decisa dal Tribunale di Venezia con la sentenza in epigrafe indicata, la quale escludeva la possibilità di individuare il confine: a) sulla base dei titoli di acquisto dei fondi identificati dagli attuali mappali 109 e 1189, per l'assenza di specifiche indicazioni;
b) sulla base della planimetria che, nella prospettazione di parte, rappresentava una concorde rettifica della mappa di impianto in ordine al confine, costituendo l'atto di un procedimento concordato successivo ad un sopralluogo del 10.09.1941, avviato con la redazione di un verbale di ricognizione e seguito dall'apposizione in loco di termini lapidei lungo il confine in accordo alla volontà delle parti di discostarsi dalle risultanze catastali, in quanto tale documento, proveniente dagli archivi della famiglia , dante causa CP_8 dell'attrice, non era né datato né sottoscritto, era privo dell'indicazione dei nominativi dei
8 membri della commissione delimitatrice, non veniva mai citato negli atti di compravendita successivi, né era mai stato preso in considerazione dai tecnici che avevano effettuato i frazionamenti catastali nella zona di interesse, ed era allegato ad una nota dell'Ufficio tecnico Erariale del 27.04.1943 da cui si poteva evincere che in realtà il procedimento di definizione concordata del confine non era stato portato a termine;
c) in corrispondenza della diga o difesa a mare sulla cui sommità era stata eretta una recinzione, in quanto tale opera era collocata all'interno dell'area demaniale, essendo stata costruita con progressivo allontanamento dal confine fino a un massimo di 48 metri da quest'ultimo.
Per l'individuazione del confine il tribunale faceva pertanto applicazione del criterio sussidiario delle mappe catastali, secondo quanto previsto dall'art 950 c.c., e ritenuta, da un lato, l'inattendibilità del Catasto austro italiano, richiamato dai titoli di proprietà dei privati, e dall'altro, l'idoneità del Nuovo Catasto dei Terreni ad offrire una corretta rappresentazione dello stato dei luoghi, accertava che la linea di demarcazione correva lungo il tracciato nero denominato ” riportato nell'allegato n. 4 CP_9 dell'elabRAto peritale del ctu, in posizione arretrata verso l'entroterra rispetto all'area occupata da (la quale raggiungeva la difesa a mare e la Controparte_1
sovrastante recinzione) e condannava l'attrice a rilasciare l'area così accertata come demaniale marittima, riconoscendole il diritto di passaggio per il libero transito verso il mare lungo i tracciati individuati nella consulenza tecnica d'ufficio.
Il giudice di prime cure dichiarava altresì inammissibile la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento del valore d'uso o di occupazione senza titolo dell'area demaniale e condannava quest'ultima e le Amministrazioni statali, in solido tra loro, a rifondere al le spese del giudizio, ponendo a loro carico le spese relative Controparte_2
alla consulenza tecnica d'ufficio.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato, il Parte_1 il e l' hanno interposto tempestivo Parte_2 Parte_3
appello avverso l'indicata pronuncia, censurando il capo della sentenza che li ha condannati, in solido con l'attrice, alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_2
ed al pagamento delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, sebbene il
[...]
non avesse svolto domande contro di essi né viceversa ed entrambi i convenuti CP_2
9 fossero risultati vittoriosi in primo grado.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello principale Controparte_1
e svolgendo a sua volta appello incidentale contro la sentenza, affidato a undici motivi di gravame.
3.1 Con il primo motivo contesta la decisione perché ha determinato il confine facendo ricorso al criterio sussidiario delle mappe catastali, in spregio all'art. 950 c.c. e ai principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali il ricorso alle mappe catastali quale mezzo sussidiario di accertamento non è consentito se il titolo o, in mancanza, altri elementi probatori (concernenti, in ipotesi di dividente demaniale, anche le caratteristiche morfologiche e funzionali dei luoghi), permettano l'individuazione del confine reale, oppure nel caso in cui le mappe catastali risultino comunque inidonee a determinare in modo certo il confine per incompatibilità delle medesime con il titolo o comunque per disposizione di legge.
3.2 Con il secondo motivo lamenta che il ctu ed il giudice di prime cure abbiano omesso di valutare le caratteristiche morfologiche e funzionali dell'area, essenziali per considerare un bene come facente parte del demanio marittimo e da individuarsi nelle seguenti circostanze:
a) che l'area risulti normalmente coperta da mareggiate ordinarie;
b) che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttRA utilizzabile per uso marittimo;
c) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione.
L'appellante evidenzia che detti elementi erano stati invece presi in considerazione nell'accertamento tecnico preventivo svolto dal geom. in altra causa affine CP_10
promossa da dai quali risulta che tutti i terreni fisicamente delimitati Parte_5 dall'attuale diga di difesa a mare, sopra la quale esiste una recinzione, sia sotto il profilo morfologico che funzionale, non posseggono caratteristiche di demanialità, onde la dividente demaniale va individuata proprio nell'opera di difesa e nella sovrastante recinzione.
10 3.3 Con il terzo motivo di gravame denuncia l'insufficiente motivazione addotta a sostegno dell'inidoneità della diga a mare e della sovrastante recinzione ad individuare il confine, avendo il tribunale recepito acriticamente le risultanze della ctu del geom. , il CP_7
quale si era limitato a verificare che dette opere si trovano all'interno dell'area demaniale muovendo dal presupposto che il confine è quello risultante dalle mappe catastali, senza considerare che il ricorso ad esse è solo uno strumento sussidiario a cui va logicamente anteposto l'esame degli altri elementi di prova a disposizione del giudice, attinenti alla consolidata pratica dei luoghi ed alla condotta tenuta dalle varie parti coinvolte, elementi dai quali emerge che il muro di difesa a mare, realizzato dal dopo l'alluvione CP_4
del 1966, e la recinzione sovrastante sono stati eretti su quello che tutte le parti coinvolte
(privati frontisti, esecutore e gli uffici competenti a manifestare all'esterno la CP_4 volontà dell'Amministrazione del ritenevano essere il confine demaniale, già Pt_3
segnato da una preesistente recinzione, presente sin dai primi anni 50 (quando era stata eretta dai primi acquirenti dei fondi, per essere poi demolita e ricostruita sul medesimo sito in occasione della realizzazione della diga di protezione) a demarcazione di aree aventi caratteristiche nettamente diverse.
3.4 Con il quarto motivo contesta l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto irrilevante, ai fini della individuazione del confine, l'avvenuto esperimento del procedimento di definizione del confine, svolto in contraddittorio tra la Commissione a ciò deputata per legge (Capitaneria di porto, Ufficio del genio civile, Ufficio tecnico di finanza) ed il privato confinante (proprietario dell'intero compendio ceduto nel Persona_4
1909 dall'Autorità demaniale), in quanto lo stesso non era stato portato a conclusione. rileva che non è affatto certo che detto procedimento non Controparte_1
sia stato portato a conclusione e che comunque, anche se non vi è la prova che il verbale di ricognizione del 1941 citato nella nota UTE del 1943 e nella nota della Capitaneria di porto del 1952 corrisponda al processo verbale sottoscritto dalle autorità competenti e dal privato confinante che conclude il procedimento di definizione concordata della dividente demaniale – in quanto l'istanza diretta alla sua acquisizione era stata disattesa dal tribunale
- la documentazione prodotta o menzionata non può dirsi, nel quadro degli altri elementi di prova acquisiti, priva di utilità per l'individuazione del confine, soprattutto avuto riguardo
11 alla nota della Capitaneria di Porto del 14.10.1952, su cui il giudice non si era soffermato e che, facendo riferimento ad un sopralluogo del 10.9.1941 effettuato dalla “Commissione a suo tempo nominata per la delimitazione di detta spiaggia”, ad un verbale di “ricognizione del tratto di spiaggia che si estende dall'abitato di al canale Nicesolo” redatto in CP_2 quell'occasione e ad una contestuale operazione di apposizione di termini lapidei richiedendo all'Ufficio Tecnico Erariale di procedere “come richiesto dall'ultima parte dell'unito verbale di ricognizione 10 settembre 1941” alla compilazione di un piano aggiornato della zona “riportando sul piano stesso i termini lapidei come sopra stabiliti…”, presupponeva l'avvenuta definizione in contradditorio tra le parti del confine. In questo contesto è da ritenere che la planimetria rinvenuta negli archivi fosse stata redatta CP_8 nell'ambito del procedimento predetto e che la stessa corrispondesse al piano predisposto all'esito del sopralluogo, con apposizione di termini, del 10.9.1941, cui fanno riferimento le disposizioni impartite dalla Capitaneria di Porto all'UTE nella nota 14.10.1952.
Deduce altresì che a partire dalla nota del 1952 era cessata ogni contestazione, tant'è che le Pubbliche amministrazioni avevano potuto avviare la costruzione delle prime opere di difesa sul litRAle di ponente e (allRA SABAPI, avente causa del CP_1
) aveva dato corso alla vendita dei lotti fronte mare, considerando risolta la CP_8
controversia sul confine che risultava spostato più a valle.
3.5 Con il quinto motivo censura la decisione perché ha omesso di considerare da un lato che il prima dell'intervento del CO.GI., ossia dell'ente incaricato, ex lege n. CP_2
44/1991, di procedere al censimento dei beni demaniali ed all'aggiornamento delle cartografie relative, non aveva mai messo in dubbio che le opere di difesa e recinzione costituissero la dividente demaniale, e, dall'altro, il mutato indirizzo assunto dalle
Amministrazioni demaniali, le quali si erano determinate, quanto alla dividente demaniale relativa al litRAle di ponente, di aderire alle rivendicazioni dei proprietari confinanti e riposizionare la dividente medesima sulla passeggiata a mare, privilegiando dunque lo stato di fatto esistente rispetto alla linea individuata dal e corrispondente alle risultanze CP_11
catastali.
12 3.6 Con il sesto motivo critica la decisione per avere omesso di verificare l'idoneità delle mappe del vigente catasto allo scopo di individuare il confine e la loro compatibilità con l'originario titolo d'acquisto.
Sostiene, in proposito, che se è vero che le mappe del Catasto austro-italiano non possono venire in aiuto, tantomeno lo può il foglio d'impianto (redatto in funzione del passaggio dal catasto Austro-italiano a quello odierno) e anche le rinumerazioni e i frazionamenti successivi, non potendo le risultanze del Catasto italiano assumere la funzione sussidiaria loro attribuita dall'art. 950 c.c., non solo perché tutte le fasi di realizzazione del Catasto stesso (formazione, attivazione e conservazione) sono successive all'originaria sdemanializzazione (e, dunque, all'originaria confinazione), ma soprattutto perché non è emersa prova alcuna – nell'impossibilità di stabilire correlazione alcuna tra le risultanze del foglio di impianto del Catasto italiano, le risultanze del Catasto austro-italiano e le indicazioni contenute nel titolo – che l'operazione di delimitazione avvenuta in occasione della formazione del Catasto italiano rispecchi la confinazione originaria o che essa, nella situazione di incertezza, sia stata preceduta dall'espletamento della procedura amministrativa di delimitazione del demanio marittimo, obbligatoriamente prevista dall'art. 775 del reg. marina mercantile allRA vigente, da parte de“i competenti uffizi di porto, di concerto con quelli del genio civile e dell'amministrazione demaniale, sulla scorta degli opportuni titoli e in contraddittorio dei proprietari”, atteso che nel momento in cui si sono svolte le operazioni di delimitazione del confine non esistevano né elementi naturali, né opere dell'uomo, né riferimenti cartografici attendibili.
La circostanza, che il Catasto italiano “…offra una corretta rappresentazione dello stato dei luoghi…” e che il disegno progettuale della prima opera di difesa, risalente al 1931-
1932, sia sovrapponibile “senza significative differenze” alla mappa di impianto è, secondo l'appellante, ininfluente, in quanto nel foglio d'impianto, e nelle derivate successive cartografie, manca la corrispondenza più importante, ossia quella tra la dividente demaniale ivi rappresentata e gli unici elementi materiali che da decenni marcano il confine con il demanio, ossia il muro di difesa a mare, l'argine e le sovrastanti recinzioni,
e la correttezza della mappa di impianto non può essere desunta dalla posizione dei manufatti costruiti successivamente alla sua redazione, in quanto è ragionevole pensare che, nella redazione delle tavole di progetto, i vari progettisti si siano basati sugli estratti di
13 mappa del Catasto italiano e delle cartografie derivate (come evidentemente è avvenuto per il progetto dell'argine del 1931-1932, richiamato nella sentenza impugnata).
3.7 Con il settimo motivo si duole che il tribunale abbia ritenuto irrilevante, in quanto riferito ad altro mappale, l'elabRAto peritale redatto dal geom. nell'ambito della Per_1
causa promossa da che riguarda sempre la dividente demaniale sul Parte_5
medesimo litRAle, senza considerare che in entrambe le cause l'individuazione del confine dipende dalla soluzione delle medesime questioni, essendo le due proprietà private accomunate dal fatto di derivare dal frazionamento del compendio ceduto nel 1909 dal demanio al privato, dal fatto di essere delimitate dalle medesime opere di difesa e recinzione, di presentare le stesse caratteristiche e di essere state interessate, quando ancRA formavano un corpo unico, dal medesimo procedimento di definizione del confine.
Da detto elabRAto emerge che il titolo di riferimento è costituito unicamente dall'atto di alienazione stipulato nel 1909 dall'Autorità pubblica a favore del privato, avente ad oggetto la porzione di demanio, acquistata dall'appellante nel 1949, che tutte le mappe catastali successive non possono considerarsi come nuove “confinazioni” e che la planimetria rinvenuta negli archivi , pur non presentando formalmente le caratteristiche CP_8
proprie della confinazione, quali la pubblicità e l'accettazione palese da parte dei soggetti interessati, potrebbe tuttavia considerarsi l'espressione, sotto forma di modello grafico, di un comune intento delle parti di addivenire ad una definizione condivisa della posizione del confine incerto.
3.8 Con l'ottavo motivo lamenta il fatto che il tribunale non abbia preso in considerazione la sentenza del Tribunale di Venezia, Sez. dist. di Portogruaro del 29.10.2009, con la quale la legale rappresentante di era stata assolta dal reato di abusiva occupazione Parte_5
di spazio demaniale di cui all'art. 1161 cod. nav., evidenziando come l'istruttoria dibattimentale avesse confermato gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo svolto dal geom. CP_10
3.9 Con il nono motivo chiede che, nell'ipotesi in cui venga confermata l'idoneità del foglio di impianto del vigente Catasto ad individuare il confine tra la proprietà privata ed il
14 demanio marittimo, il tracciamento del confine in corrispondenza del mappale 109 venga corretto mediante traslazione verso il mare della linea catastale di una misura di 5 mt, come evidenziato nella CTU del geom. su cui il giudice di prime cure si è basato per CP_7
determinare il confine.
3.10 Con il decimo motivo censura la decisione perché, pur riconoscendo il diritto dell'appellante al libero transito verso il mare, la porzione in concreto destinata a tale scopo, come individuata in sentenza, non ne consente l'esercizio, risultando fermarsi al confine tra il mappale n. 1211 ed il mappale n. 1213, che a sua volta confina con il mappale n. 437, oltre il quale si trova la battigia, ed essendo sia il mappale 1211 che il mappale
1213 oggetto di concessione demaniale, rilasciata a soggetto terzo, gestore di altro campeggio, munito di recinzione su tutti i lati, la quale chiude sia l'ingresso al corridoio, sia l'uscita verso la spiaggia libera e la battigia.
3.11 Con l'undicesimo motivo chiede che, in ipotesi di conferma della sentenza impugnata, sia disposta la compensazione delle spese di lite non solo tra l'appellata e le amministrazioni statali ma anche tra la stessa e il Controparte_2
4. Con “comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale” depositata in data
30.03.2017 il il Controparte_5 Controparte_6
e l' , oltre a ribadire la censura già avanzata in via
[...] Parte_3
principale contro il capo della sentenza di primo grado che ha regolato le spese di lite, hanno formulato tre ulteriori motivi di gravame.
4.1 Con il primo motivo censurano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere individuato il confine sulla base delle mappe del vigente catasto anziché di quelle del catasto austro italiano cui l'atto di compravendita del 1909 di acquisto si riferiva.
4.2 Con il secondo motivo contestano la decisione di rigetto della domanda di condanna di al pagamento del valore d'uso o di occupazione senza titolo Controparte_1
delle aree accertate come rientranti nel demanio marittimo.
15 4.3 Con il terzo motivo chiedono la riforma del capo della sentenza che ha riconosciuto a favore dell'appellante il diritto di passaggio per il libero transito verso il mare per il raggiungimento della battigia lungo un corridoio determinato, senza considerare che sul demanio marittimo non possono essere costituiti diritti reali ed il mappale 1211, cui sembra riferirsi la sentenza, risulta in concessione a terzi non evocati in giudizio, evidenziando altresì che già dispone di un accesso al mare. CP_1 Controparte_1
5. Si è costituito il chiedendo il rigetto sia dell'appello principale Controparte_2 proposto dal dal Controparte_5 Parte_2
e dall' , sia dell'appello incidentale formulato da
[...] Parte_3 [...]
Controparte_1
6. Innanzitutto va rilevata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal
[...]
dal e dall' Controparte_5 Parte_2 [...]
con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.03.2017, alla Parte_3
stregua del principio dell'unità e non frazionabilità dell'impugnazione, per cui la parte che abbia già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello (incidentale) in presenza di impugnazione proposta dalla parte avversa, avendo già consumato il proprio potere di impugnazione;
tale divieto non trova deroga nella disciplina di cui all'art. 334
c.p.c., atteso che essa opera solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia operato una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata (v. Cass. n.
19745 del 25/07/2018).
7. Per ragioni di priorità logica, la disamina dei motivi di gravame incidentale formulati da
(ad esclusione dell'ultimo) va anteposta all'esame delle Controparte_1
censure formulate dagli appellanti principali, che investono solamente la regolamentazione delle spese processuali.
8. I primo otto motivi di gravame incidentale, che possono essere analizzati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
16 8.1 è proprietaria di un compendio immobiliare (un'ex Controparte_1
colonia marina ed un fondo destinato a campeggio) ubicato nel territorio comunale di attualmente censito al foglio 34, mappale 109 e mappale 1189. CP_2
Detto compendio risulta essere confinante (verso mare) con gli immobili censiti al foglio
34, mappali 1161, 1162 e 1211, tutti facenti parte del demanio marittimo.
Di fatto i fondi appartenenti a risultano delimitati da una Controparte_1
recinzione metallica collocata, lungo il confine del mappale 1162, in stretta prossimità ad un muraglione interrato costituito dal muro di difesa e in corrispondenza del confine tra il mappale 1189 e il mappale 1211.
Al fine di meglio ricostruire la vicenda che ha interessato i fondi di cui trattasi, occorre tener presente che con verbale di aggiudicazione del 17/08/1909 il Demanio cedette ai consorti un vasto compendio immobiliare, composto da vari terreni, tra cui quelli Per_5
in questione.
In data 10/06/1910 venne redatto il verbale di consegna formale.
Con atto del 09/11/1911 gli vendettero il predetto compendio immobiliare a Per_5
i cui eredi a loro volta trasferirono in data 27/12/1949 alla società Persona_4
la proprietà di una parte di esso, comprendente il mappale 64 (derivante dai CP_12 frazionamenti dei mappali indicati nell'atto del 1909, in seguito all'istituzione del Catasto
Italiano).
Nel 1952 il mappale 64 venne frazionato nei mappali 64a, 64f e 64g.
Il mappale 64a ricomprende l'appezzamento di terreno oggi identificato dai mappali 109 e
1189.
In data 25/07/1953 vendette al reverendo l'attuale CP_12 Persona_6 mappale 109, di cui il Tribunale di Venezia nel 2003 dichiarò l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione in favore della Parrocchia Beata Vergine Immacolata di
Montebelluna, la quale il 21/09/2004 ne trasferì la proprietà a Controparte_1
(già .
[...] CP_12
8.2 Nell'azione di regolamento di confini, che è quella oggetto di causa e che presuppone un'incertezza oggettiva o soggettiva sugli stessi (a differenza dell'azione di rivendica, che
17 presuppone un conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà), incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili. In particolare la base primaria dell'indagine è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e solo la mancanza o insufficienza di indicazioni sul confine da questi rilevabili giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova (anche presuntivi) quali un precedente regolamento amichevole della linea di confine tra i fondi, mediante negozio di accertamento inteso a risolvere l'incertezza, o il consolidamento di una determinata situazione di fatto o, in ultima analisi, il ricorso ai dati forniti dalle mappe catastali, quale fonte probatoria di carattere sussidiario (v. ex plurimis Cass. n. 10062/2018).
Con specifico riferimento all'accertamento del confine tra proprietà privata e demanio marittimo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 28 codice della navigazione e art. 822 cod. civ., di quest'ultimo fanno parte, fra l'altro, il lido del mare e la spiaggia.
Secondo un ormai consolidato orientamento per lido del mare si intende quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare, da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate: sicché riesca impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo.
La spiaggia è costituita non solo da quei tratti di terra prossimi al mare che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma comprende anche l'arenile: e cioè, quel tratto di terraferma che risulti relitto dal normale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via solo potenziale. Pertanto, perché l'arenile sia ricompreso nel demanio marittimo non è sufficiente che sia derivato dall'abbandono del mare, ma è necessario che non abbia altresì perso l'attitudine a realizzare i pubblici usi del mare anche se in via soltanto potenziale e non attuale (Cass., 30 luglio 2009, n. 17737; Cass. 28 maggio 2004, n.
10304; Cass., 5 novembre 1981, n. 5817).
QualRA, perciò, venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido del mare, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta
18 per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, o di arenile che comprende quel tratto di terraferma che risulti relitto dal normale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, esso assume i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo della P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata (Cass. n. 8872 del 04/04/2024; Cass. n. 6619 del
01/04/2015 e Cass. sez. un. n. 848 del 02.05.1962).
Si è cosi puntualizzato che per stabilire se un'area rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, mentre risulta indifferente la natura geografica del terreno, sono decisive le seguenti circostanze: 1) che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie;
2) che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttRA utilizzabile per uso marittimo;
3) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione anche solo allo stato potenziale (Cass. 28 maggio 2004, n. 10304 succitata).
Quindi, per tutti i beni facenti parte del demanio marittimo il punto essenziale dell'indagine che riguarda la identificazione del bene come appartenente a tale categoria giuridica deve essere incentrato sull'elemento funzionale, cioè sulla idoneità del bene a realizzare gli interessi che attengono ai pubblici usi del mare (in tal senso, cfr. Cassazione civile, 6 giugno 2012, n. 9118 e Cass. n. 15846 del 2011).
Va però chiarito che con tale locuzione si fa riferimento ad una categoria aperta, che si compone di diverse forme di utilizzazione. Mentre in passato con essa si faceva riferimento alla difesa nazionale, alla navigazione, al traffico marittimo, alla pesca ed alle attività cantieristiche, in tempi più recenti il demaniomarittimo è destinato a soddisfare gli interessi dell'industria, del commercio, del turismo, della balneazione, della fruizione del paesaggio, dell'ambiente, del tempo libero, della deambulazione, della cura, cosicchè in alcuni litRAli,
l'attività turistico-ricreativa ha assunto funzione preminente rispetto ad altre forme di utilizzo (v. Cass. pen. Sez. IV, sent 29/03/2018, n. 14550).
19 Sotto questo profilo l'arenile forma parte essenziale del compendio destinato al servizio di balneazione, in quanto rappresenta, in modo funzionale, la superficie sulla quale nel periodo estivo si verifica normalmente lo stazionamento dei bagnanti e la frequente presenza degli addetti per la manutenzione delle relative attrezzature, per cui in nessun caso, tale area potrebbe definirsi pertinenza od accessorio dei locali ove avviene la residuale attività di ricezione, amministrazione o di ristoro.
Ed il giudice ordinario ha il potere-dovere di riscontrare l'appartenenza o meno delle aree contese al demanio marittimo, alla stregua dei loro caratteri obiettivi, con i quali esse si presentano al momento della decisione e per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, mentre i titoli esibiti dalle parti possono addurre solo utili elementi di giudizio (Cass. n. 17737 del 30/07/2009 e Cass. n. 5817 del 05/11/1981) e le operazioni che l'autorità effettua per delimitare detto demanio hanno valore puramente dichiarativo.
A quest'ultimo riguardo è, infatti, costantemente affermato che il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto nell'art. 32 del codice della navigazione, tende a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime
(senza, tuttavia, che ne resti alterata la situazione giuridica preesistente) e si conclude con un atto di delimitazione, il quale si pone in funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della P.A., con la conseguenza che il privato, il quale contesti l'accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell'atto amministrativo se ed in quanto illegittimo. L'eventuale verbale di accordo concluso tra le parti a definizione del citato procedimento di delimitazione è assimilabile ad un negozio privato di accertamento, con il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano ad una amichevole determinazione del confine per dirimere la situazione di incertezza dello stesso, assumendo, per l'effetto, una rilevanza probatoria, ai fini dell'individuazione di tale confine, che può essere superata soltanto adducendo concreti elementi atti ad inficiarne la validità, fondati sui caratteri obiettivi e sui connotati naturali propri dei beni appartenenti al demanio marittimo necessario come sopra descritti (v. Cass. n. 18511 del 12/07/2018).
Infine va sottolineato che, a differenza di quanto previsto per il demanio in genere dall'art. 829 c.c. - secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura
20 dichiarativa e può avvenire anche tacitamente -, per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si includono la spiaggia e l'arenile, la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell'art. 35 c.n., dell'adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone "per pubblici usi del mare" (v. Cass. n. 26655 del 18/10/2019).
8.3 Nel caso in esame, essendo pacifico che i titoli di acquisto non contengono indicazioni utili per l'individuazione del confine, il tribunale ha fatto applicazione del criterio sussidiario delle mappe catastali, e ritenuta, da un lato, l'inattendibilità del Catasto austro italiano, e dall'altro, l'idoneità del Nuovo Catasto dei Terreni ad offrire una corretta rappresentazione dello stato dei luoghi, ha accertato che la linea di demarcazione tra i fondi di proprietà di (foglio 34, mappali 109 e 1189) ed il Controparte_1
demanio marittimo (foglio 34, mappali 1161 e 1211) corre lungo il tracciato nero denominato ” riportato nell'allegato n. 4 dell'elabRAto peritale del ctu CP_9
geom. , in posizione arretrata verso l'entroterra rispetto all'area occupata da Persona_7
la quale raggiunge la difesa a mare e la sovrastante Controparte_1
recinzione. afferma che il tribunale ha errato laddove ha fatto ricorso Controparte_1 alle vigenti mappe catastali per l'accertamento della dividente demaniale, malgrado avesse riconosciuto che le stesse costituiscono mezzo di prova sussidiario, avendo omesso di prendere in considerazione le caratteristiche morfologiche e funzionali del terreno, le opere di difesa e di recinzione presenti in loco e gli ulteriori elementi di prova desumibili dal procedimento di definizione concordata del confine.
Sostiene che proprio tenendo conto delle caratteristiche morfologiche e funzionali dei terreni in questione il confine andrebbe individuato lungo le opere di difesa e recinzione, come è emerso dalle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo svolto dal ctu geom.
e promosso da proprietaria di fondo limitrofo, delimitato CP_10 Parte_5 anch'esso verso il mare dalle stesse opere di difesa erette dopo l'alluvione del 1966, le quali escludono che l'area compresa tra la recinzione sovrastante le opere di difesa e la linea catastale di confine avesse al momento della cessione del 1909 ed abbia tuttRA caratteristiche di demanialità.
21 Al riguardo appare utile riportare per esteso le valutazioni contenute nella relazione peritale del geom. invocate dall'appellante a sostegno del proprio assunto: CP_10
“Nel nostro caso l'area in oggetto:
a. non viene e mai lo è stata ad antica memoria, coperta da mareggiate ordinarie;
b. non è adibita e non lo è stata ad antica memoria, ad usi attinenti alla navigazione;
c. non è geologicamente sorta da movimenti di retrocessione del mare e non può essere considerata facente parte della zona comunemente chiamata arenile;
d. aveva in origine una quota di campagna rispetto all'arenile superiore di almeno m. 1.30.
Detta differenza si desume dall'esame delle scalinate che formavano parte integrante della diga di difesa a mare.
Si contano, anche oggi, dall'area de qua, a scendere, undici alzate di gradini, dell'altezza ciascuno di cm. 12.
Di conseguenza tra l'area in contestazione e l'attuale arenile vi erano centotrenta centimetri di dislivello (pagg. 14-15).
Da qui le seguenti conclusioni:
“- L'attuale situazione dei luoghi induce ad affermare che, pur essendo stato il profilo dei terreni soggetto a mutazioni nel corso del tempo, sotto l'aspetto morfologico tutte le aree attualmente a nord della diga di difesa a mare esistente, nel tratto che va da Colonia
Pordenone fino all'ex Colonia Montebelluna, si distinguono nettamente dall'arenile per essere tutte ad una quota superiore rispetto alla quota della spiaggia.
Il livello riscontrabile dei terreni, rispetto al livello del mare, è di circa +200 cm. E, quindi, non è interessato dall'invasione delle maree ordinarie. Ciò è derivato dal ripascimento del litRAle adriatico che ha, di conseguenza, variato e spostato verso
l'esterno la linea di battigia.
- Conseguentemente, sotto il profilo funzionale, deve ritenersi che i terreni, a monte della diga attualmente esistente, non posseggano quelle peculiari e definitive caratteristiche di interesse pubblico che fanno acquisire ad un bene ben definite caratteristiche di demanialità” (pagg. 53-54).
Ora, proprio in considerazione delle censure formulate dall'appellante, è stata disposta in questa sede ctu, dando incarico al perito nominato ing. di descrivere le Persona_8
caratteristiche morfologiche dei terreni in questione, accertando se le stesse fossero variate
22 nel corso degli anni, a partire dal 1909, per effetto di eventi naturali e/o di opera dell'uomo,
e successivamente di precisare, mediante una richiesta di integrazione peritale, “se all'epoca in cui il cedette ai consorti il compendio immobiliare di cui Pt_3 Per_5 faceva parte il mappale 1447 e questi ultimi poi lo trasferirono al dante causa dell'odierna appellante (1909-1911), l'area accertata nell'elabRAto peritale come rientrante nel demanio marittimo, sulla base del confine individuato a partire dalla Mappa d'Impianto del catasto italiano, ed attualmente occupata da Controparte_1 presentava i caratteri dell'arenile, per tale dovendo intendersi quel tratto di terraferma che risulti relitto dal normale ritirarsi delle acque e che resti idoneo, anche se in via solo potenziale, ai pubblici usi del mare”.
Le risultanze della ctu si pongono in contrasto con le valutazioni espresse dal geom. CP_10
in sede di a.t.p.
Infatti, le indagini svolte dall'ing. attraverso la dettagliata Persona_8 sovrapposizione tra le foto aerofotogrammetriche fornite dall'Istituto Geografico Militare
(relative agli anni 1937 – 1954 – 1983 – 2010) e la stessa Mappa d'Impianto del catasto italiano, hanno condotto quest'ultimo ad affermare che quella porzione di area attualmente occupata da che nell'elabRAto peritale del ctu geom. Controparte_1
è considerata come rientrante nel demanio marittimo sulla base del confine Persona_7
individuato a partire dalla Mappa d'Impianto del catasto italiano (riconducibile al 1930), presentava i caratteri dell'arenile all'epoca in cui il Demanio cedette ai privati il compendio immobiliare, di cui fanno parte gli attuali mappali 109 e 1189, ovvero si configurava come quel tratto di terraferma che risulta relitto dal normale ritirarsi delle acque e che resta idoneo, anche se in via solo potenziale, ai pubblici usi del mare.
Il ctu ing. ha inoltre osservato come “l'intero territorio dal 1937 al 2010 abbia Per_2
subito un cambio morfologico importante che ha visto da un lato l'avanzamento della battigia verso mare (e conseguente ampliamento del litRAle sabbioso), la realizzazione di opere a protezione della spiaggia (come i pennelli, attualmente ricoperti dalla sabbia) ed un importante sviluppo urbanistico dei luoghi. E' ragionevole pertanto ritenere che le modificazioni, per come descritte, siano state prevalentemente apportate da attività antropiche”.
23 L'appellante, nel contestare le conclusioni della ctu, afferma che l'elemento decisivo che esclude che l'area in questione possa considerarsi sorta dalla retrocessione del mare e possieda quindi le caratteristiche dell'arenile è rappresentato dall'accertato dislivello esistente tra la spiaggia e l'area stessa, a ridosso della quale nel 1967 è stata eretta l'opera di difesa, precisamente, il “muro di sponda” dotato di “scalinate che formavano parte integrante della diga di difesa a mare. Si contano, anche oggi, dall'area de qua, a scendere, undici alzate di gradini, dell'altezza ciascuno di cm. 12” (come evidenziato a pag. 15 dell'a.t.p.)
Ma in realtà sono proprio le caratteristiche morfologiche con le quali l'area in contestazione si presentava quando fu ceduta nel 1909 dal ai privati che ne dimostrano la natura Pt_3
demaniale.
E' la stessa appellante a riconoscere che si trattava di un'area dunosa di antica formazione.
Il ctp di ing. , nel contestare le conclusioni Controparte_1 Persona_9 del perito dell'ufficio ing. , afferma in proposito che “i mappali oggetto di Per_2
contestazione risultavano quale zona dunosa di altezza ricompresa tra i 2m ed i
[...]
; l'altezza di tali dune è chiaramente sintomo che anche all'epoca, come oggi, si Pt_6
trattava, e si tratta, di aree mai interessate dalle mareggiate ne derivanti dal normale ritirarsi delle acque”.
Gli appellati evidenziano che la morfologia originariamente sabbiosa di tale terreno è stata modificata per l'apporto di terra da prato e che il medesimo prato è stato impiantato ex novo (v. doc. 6 del fascicolo di primo grado dei convenuti).
La consistenza dell'area sabbiosa, oggi coperta da terreno di riporto, è il risultato di accumulo di terreni argillosi provenienti da altrove (si vedano le fotografie 36-37-38 e la relazione del di cui al doc. 39 del fascicolo di primo grado dei Controparte_4
convenuti).
Il terreno di cui si discute presenta dunque un substrato sabbioso, utile a qualificarlo come arenile, ovvero (secondo la definizione offerta dalla Corte di Cassazione) come quel tratto di terra derivato dal progressivo abbandono del mare, non rilevando, in senso contrario appurare il momento in cui si sia verificato tale evento naturale, che è, notoriamente, il frutto di un lento e continuo agire delle forze naturali.
24 D'altra parte, la presenza delle dune sabbiose spiega perché il terreno in questione in origine si trovava a quota superiore a quella della spiaggia.
Non è peraltro privo di significato il fatto che in sede di consegna, i terreni ceduti nel 1909 vennero definiti come “arenili” o “corpo di arenile” ed individuati come a ridosso della spiaggia (v. verbale di consegna del 10.6.2010).
Inoltre è lo stesso geom. nella propria relazione a pag. 46 a rilevare che “il CP_10 campeggio LE RA “ , nasce nel 1960 ed adatta l'area allo scopo per il Parte_7 quale fu acquistata spianandola dalle dune e quant'altro”, riconoscendo quindi che il terreno aveva natura dunosa, il che contraddice quanto affermato in precedenza a pagg.14-
15 ove si legge: “l'area in oggetto …. non è geologicamente sorta dai movimenti di retrocessione del mare e non può essere considerata facente parte della zona comunemente chiamata arenile”.
Il fatto che al momento della cessione, l'autorità demaniale abbia ritenuto che l'area a ridosso della spiaggia avesse perduto le caratteristiche della demanialità in quanto non utilizzabile "per pubblici usi del mare" non è rilevante, perché, come sopra indicato, la sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo non può realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell'art. 35 c.n., dell'adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo.
E' poi vero che ai fini della inclusione nel demanio marittimo (e conseguentemente della necessità del formale provvedimento di sclassificazione di cui all'art. 25 cod. nav. per la riduzione allo stato non demaniale) non è sufficiente che l'arenile sia derivato dall'abbandono del mare, ma è necessario che abbia l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare.
Ma nella fattispecie in esame l'idoneità agli usi pubblici del mare è insita nella finalità turistico ricettiva cui l'area in questione è stata destinata da Controparte_1 che l'ha adibita a campeggio, atteso che tali usicostituiscono, come sopra evidenziato, una categoria aperta, essendo i beni potenzialmente idonei a realizzare una serie indeterminata di utilità collegate al mare, utilità che via via nel tempo emergono e possono anche divenire attuali a seguito dell'evoluzione socioeconomica. In tal senso le utilizzazioni tradizionali si affiancano a quelle, di notevole rilievo economico al tempo odierno, legate alla fruizione del tempo libero, tra cui il turismo, la balneazione, il diporto, gli sport nautici ecc., che si
25 affiancano alle più tradizionali costituite dalle operazioni attinenti alla pesca, alla tirata in secco di natanti, all'accesso, all'approdo al mare.
Dunque è dalla stessa utilizzazione dell'area de qua che ne fa in concreto l'appellante che se ne desume la sua idoneità al soddisfacimento dei pubbliciusi del mare.
In definitiva, l'estensione del demanio marittimo, avuto riguardo alle caratteristiche morfologiche e funzionali del terreno di cui si controverte, coincide con la linea di demarcazione individuata dalle mappe catastali, sicché la decisione del primo giudice va confermata.
Tutte le altre censure alla sentenza impugnata veicolate con i primi otto motivi di gravame incidentale (come quelle, ad es., attinenti all'esperimento del procedimento di definizione del confine, che peraltro non si è mai concluso) rimangono assorbite dalle considerazioni sin qui svolte.
9. Il nono motivo di gravame incidentale è infondato.
L'appellante lamenta che il giudice di primo grado, pur aderendo alle conclusioni del ctu geom. - laddove ha individuato il confine nei seguenti termini: “il Persona_7
ricercato confine dovrà individuarsi nella linea che divide gli attuali mappali 109 e 1189 da una parte (privati) ed i mappali 1161 e 1211 (demanio marittimo) dall'altra, secondo
l'andamento indicato nel Nuovo Catasto Terreni e riportato con tracciato nero denominato
«UTE-IMPIANTO» all'allegato n. 4 dell'elabRAto peritale depositato nel presente giudizio dal Consulente geom. ” -, non si sia avveduto che il perito dell'ufficio CP_7
aveva ritenuto che a tale rappresentazione si dovesse apportare una rettifica in ragione di un
“errore/approssimazione nel tracciamento della linea di confine demaniale in corrispondenza dei confini sud-est e sud-ovest del mappale 109”, errore la cui correzione comporta una “traslazione verso mare dell'attuale linea demaniale, di una misura di circa
5 mt”.
Tale errore scaturirebbe dal fatto che la superficie catastale del mappale 109, pari a mq
13.740, è inferiore a quella, pari a mq 14.200, indicata nell'atto di acquisto del
Pers 25/07/1953, con cui trasferì al reverendo la CP_12 Persona_6
proprietà del mappale 64 i (RA mappale 109), derivante dal frazionamento nn. 36 del
16/02/1053 redatto dal geom. CP_13
26 Nell'atto è però specificato che la vendita immobiliare è effettuata a corpo e non a misura
(“Il suddescritto terreno viene trasferito nello stato in cui trovasi ben noto all'acquirente e per quanto riguarda la superfice a corpo e non a misura”) e non vengono menzionati i confini della particella trasferita.
Rispetto a tale tipo di vendita la menzione nell'atto della superficie trasferita non può pertanto ritenersi elemento decisivo al fine di stabilire l'estensione dell'immobile ceduto, assumendo tale indicazione carattere recessivo rispetto alle risultanze catastali, giacché, come condivisibilmente osservato dal ctu ing. “l'attuale linea di Persona_8
delimitazione del mappale 109 (proprietà privata) rispetto al mappale 1161 (proprietà demaniale) e l'attuale linea di delimitazione del mappale 1189 (proprietà privata) dal mappale 1211 (proprietà demaniale) risulta coincidere con la linea di delimitazione del mappale 40 (proprietà demaniale) raffigurato nella Mappa d'Impianto del 1930” (v. pag.
52 della relazione peritale depositata in data 11/02/2020), su cui si basano tutti i successivi frazionamenti.
In ogni caso, è dirimente il rilievo che alla luce delle risultanze peritali la fascia di terreno in contestazione, per le sue caratteristiche morfologiche e funzionali, è qualificabile come appartenente al demanio marittimo.
10. Il decimo motivo di gravame incidentale è inammissibile.
Il tribunale ha accertato “il diritto in capo a parte attrice al libero transito verso il mare riguardo ai mappali del Foglio 34, n. 109 e n. 1189 come identificato dal Consulente
Tecnico d'Ufficio a pag. 18 dell'elabRAto peritale nonché rappresentato all'allegato n. 14 dello stesso” (così nel dispositivo).
Segnatamente, quanto al mappale n. 1189, nella parte motiva della sentenza si è precisato che la soluzione individuata dal ctu prevede che il “passaggio verso mare” avvenga
“tramite il cordolo cementizio posto a raso rispetto al piano di campagna, facente parte integrante della difesa a mare posta in essere successivamente all'alluvione” (v. pag. 7).
L'appellante deduce che l'accertamento del “diritto al libero transito verso il mare” implica che il corridoio individuato per il passaggio conduca direttamente al mare e che lo stesso sia libero da ostacoli.
27 Soggiunge che la porzione destinata al passaggio, come individuata dal ctu, interessa solo il mappale n. 1211 e si ferma al confine tra il mappale stesso ed il mappale n. 1213, che a sua volta confina con il mappale n. 437, oltre il quale si trova la battigia, e che tutti i mappali citati (1211, 1213 e 437) sono oggetto di concessione demaniale, rilasciata a Parte_8
gestore di altro campeggio munito di recinzione, la quale chiude l'ingresso al corridoio individuato dal perito dell'ufficio.
Chiede dunque che la sentenza venga riformata riconoscendo il diritto dell'appellante al libero transito non solo lungo il corridoio individuato dal ctu sul mappale 1211, ma anche sull'ideale prolungamento dello stesso che attraversa i mappali 1213 e 437.
E' sufficiente osservare che trattasi di domanda nuova mai formulata in primo grado, giacché nelle conclusioni rassegnate davanti al tribunale Controparte_1
aveva chiesto (al punto 3) che nell'ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda di rilascio formulata dai convenuti si accertasse “il diritto dell'attrice al libero transito verso la battigia, secondo modalità determinate nella ctu, a firma del geom. , Persona_7 depositata nel presente giudizio”, richiamandosi pertanto alla soluzione prospettata dal perito dell'ufficio, che aveva individuato il corridoio sul quale esercitare il transito limitatamente al mappale 1211.
11. Quanto infine all'undicesimo motivo di gravame incidentale, esso è esaminabile congiuntamente all'unico motivo di gravame principale formulato dal
[...]
dal e dall' Controparte_5 Controparte_6 [...]
in quanto entrambi investono il capo della pronuncia attinente al Parte_3
regolamento delle spese processuali.
Il primo giudice ha condannato nonché il Controparte_1 [...]
il e l' Controparte_5 Controparte_6 Parte_3
in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore del e
[...] Controparte_2
posto a loro carico le spese relative alla ctu, in considerazione del fatto che, relativamente alla determinazione del confine, gli esiti della ctu avevano confermato la fondatezza della prospettazione del e l'infondatezza delle tesi propugnate dalle altre parti. Controparte_2
Al riguardo va considerato che la compensazione delle spese legali può essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali,
28 trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (v. Cass. n. 15495 del 16/05/2022).
Nel caso in esame, è indubbiamente ravvisabile una situazione di obiettiva incertezza in ordine all'individuazione del confine tra la proprietà privata ed il demanio marittimo, che ha richiesto lo svolgimento di complesse indagini peritali.
Si reputa pertanto che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Le spese relative alle ctu esperite in primo grado ed in questa fase del giudizio vanno, invece, poste interamente a carico di in quanto la tesi Controparte_1
sostenuta dal e dalle altre amministrazioni convenute, secondo cui la Controparte_2
corretta delimitazione è quella rappresentata dalle mappe del Nuovo Catasto Terreni, ha trovato conferma nelle risultanze peritali.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma quanto al resto:
1) compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite relative al primo grado di giudizio;
2) pone interamente a carico di le spese relative alla ctu Controparte_1
esperita in primo grado;
3) compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite relative al secondo grado di giudizio;
4) pone interamente a carico di le spese relative alla ctu Controparte_1
esperita in secondo grado.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.03.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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