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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/11/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3732/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GE OR Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/8/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARICA MARTINELLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), frazione Arancio, via di Tiglio n. 451, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) affidamento condiviso ad entrambi i genitori del piccolo , con potere disgiunto di Per_1 assumere le decisioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di natura straordinaria;
2) la residenza di sarà congiunta a quella del padre;
Per_1
3) entrambi i genitori provvederanno alla educazione ed istruzione di attuando Per_1 congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore, per cui tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (a titolo esemplificativo scuola, sport, cure mediche…) verranno prese concordemente dai genitori;
4) trascorrerà week end alternati con i genitori, intendendosi per week end lo spazio Per_1 temporale compreso fra il sabato mattina ed il lunedì pomeriggio, nonché quattro pomeriggi a
1 settimana alternati fra i due genitori, restando chiaro che, in questi pomeriggi, il genitore affidatario potrà usufruire dell'ausilio dei nonni o di una baby sitter;
5) durante il periodo delle vacanze estive (da intendersi mesi di giugno luglio, agosto e settembre, in cui le attività didattiche sono sospese) sia il padre che la madre avranno il diritto di trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi, secondo accordo che raggiungeranno circa l'individuazione con precisione del periodo;
6) i ricorrenti concordano per l'applicazione del “principio della rotazione” per le festività natalizie, l'Epifania e per le festività pasquali;
7) i viaggi e le vacanze dovranno essere in ogni caso programmati con ragionevole preavviso ed essere sempre compatibili con le esigenze del minore. Eventuali vacanze invernali dovranno essere concordate di volta in volta in relazione agli impegni didattici del minore stesso;
8) i ricorrenti si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, in ogni caso di variazione, anche temporanea;
gli stessi si obbligano a far conoscere all'altro gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore (fermo quanto successivamente stabilito in caso di viaggi all'estero);
9) i ricorrenti escludono la facoltà di entrambi di iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto o altro documento senza il consenso dell'altro coniuge;
in ogni caso, ciascun genitore si dichiara obbligato a richiedere all'altro espressa autorizzazione per ogni singola destinazione di viaggio sia essa nazionale, europea e/o extraeuropea con il minore che venga richiesta/proposta;
10) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , il Sig. provvederà a Per_1 Pt_1 corrispondere la somma mensile di Euro 500,00, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
detta somma viene intesa dai coniugi come comprensiva delle seguenti voci: vitto, biancheria intima, spese per materiale scolastico ordinario e di cancelleria, medicinali da banco (comprensivo anche di antibiotici, antipiretici, e comunque di tutti i medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali, spese per trasporto urbano (autobus e metro), carburante, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
11) le spese di carattere straordinario, per le quali si rinvia al Protocollo del Tribunale di Lucca (del quale le parti dihciarano di aver ricevuto copia) e dalle quali si devono intendere escluse quelle ricomprese nel contributo al mantenimento, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e verranno rimborsate secondo le modalità e i termini indicati nel medesimo Protocollo richiamato;
12) il Sig. i impegna a corrispondere alla Sig.ra quanto necessario per il pagamento Pt_1 Parte_2 integrale dell'assicurazione e del bollo relativa alla vettura di proprietà della stessa nella Parte_2 misura massima annuale di Euro 450,00, nonché a contribuire al pagamento dell'utenza del gas nelle mensilità invernali a partire dalla mensilità di novembre e fino a marzo successivo di ogni anno per l'importo annuale massimo di Euro 300,00». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in IA (PT) il 15/6/2019, antecedentemente al quale è nato il figlio Per_1
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
2 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n IA (PT) in data 15/6/2019, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di IA (PT) all'Atto Numero 6, Parte II, Serie A, dell'Anno 2019; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (PT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/11/2025.
Il Presidente estensore
GE OR
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. GE OR Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/8/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARICA MARTINELLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), frazione Arancio, via di Tiglio n. 451, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) affidamento condiviso ad entrambi i genitori del piccolo , con potere disgiunto di Per_1 assumere le decisioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di natura straordinaria;
2) la residenza di sarà congiunta a quella del padre;
Per_1
3) entrambi i genitori provvederanno alla educazione ed istruzione di attuando Per_1 congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del minore, per cui tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (a titolo esemplificativo scuola, sport, cure mediche…) verranno prese concordemente dai genitori;
4) trascorrerà week end alternati con i genitori, intendendosi per week end lo spazio Per_1 temporale compreso fra il sabato mattina ed il lunedì pomeriggio, nonché quattro pomeriggi a
1 settimana alternati fra i due genitori, restando chiaro che, in questi pomeriggi, il genitore affidatario potrà usufruire dell'ausilio dei nonni o di una baby sitter;
5) durante il periodo delle vacanze estive (da intendersi mesi di giugno luglio, agosto e settembre, in cui le attività didattiche sono sospese) sia il padre che la madre avranno il diritto di trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi, secondo accordo che raggiungeranno circa l'individuazione con precisione del periodo;
6) i ricorrenti concordano per l'applicazione del “principio della rotazione” per le festività natalizie, l'Epifania e per le festività pasquali;
7) i viaggi e le vacanze dovranno essere in ogni caso programmati con ragionevole preavviso ed essere sempre compatibili con le esigenze del minore. Eventuali vacanze invernali dovranno essere concordate di volta in volta in relazione agli impegni didattici del minore stesso;
8) i ricorrenti si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, in ogni caso di variazione, anche temporanea;
gli stessi si obbligano a far conoscere all'altro gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore (fermo quanto successivamente stabilito in caso di viaggi all'estero);
9) i ricorrenti escludono la facoltà di entrambi di iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto o altro documento senza il consenso dell'altro coniuge;
in ogni caso, ciascun genitore si dichiara obbligato a richiedere all'altro espressa autorizzazione per ogni singola destinazione di viaggio sia essa nazionale, europea e/o extraeuropea con il minore che venga richiesta/proposta;
10) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , il Sig. provvederà a Per_1 Pt_1 corrispondere la somma mensile di Euro 500,00, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
detta somma viene intesa dai coniugi come comprensiva delle seguenti voci: vitto, biancheria intima, spese per materiale scolastico ordinario e di cancelleria, medicinali da banco (comprensivo anche di antibiotici, antipiretici, e comunque di tutti i medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali, spese per trasporto urbano (autobus e metro), carburante, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
11) le spese di carattere straordinario, per le quali si rinvia al Protocollo del Tribunale di Lucca (del quale le parti dihciarano di aver ricevuto copia) e dalle quali si devono intendere escluse quelle ricomprese nel contributo al mantenimento, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e verranno rimborsate secondo le modalità e i termini indicati nel medesimo Protocollo richiamato;
12) il Sig. i impegna a corrispondere alla Sig.ra quanto necessario per il pagamento Pt_1 Parte_2 integrale dell'assicurazione e del bollo relativa alla vettura di proprietà della stessa nella Parte_2 misura massima annuale di Euro 450,00, nonché a contribuire al pagamento dell'utenza del gas nelle mensilità invernali a partire dalla mensilità di novembre e fino a marzo successivo di ogni anno per l'importo annuale massimo di Euro 300,00». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in IA (PT) il 15/6/2019, antecedentemente al quale è nato il figlio Per_1
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
2 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
n IA (PT) in data 15/6/2019, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di IA (PT) all'Atto Numero 6, Parte II, Serie A, dell'Anno 2019; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (PT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/11/2025.
Il Presidente estensore
GE OR
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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