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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 10285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10285 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 28789/2023 R.A.C.C.
TRA
, in persona del legale rappresentante, con Parte_1 l'avv.to Paolo Salvatori, elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Denza, n. 13/d
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 15.9.2023– ricorso, (iscritto a ruolo in Controparte_2 data 18.9.2023, poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) in via principale, previo accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di versamento al CP_ Fondo di Tesoreria presso l in capo a , dichiarare l'infondatezza ed Parte_1 CP_ insussistenza del credito contributivo fatto valere dall' col verbale di cui in epigrafe e, per l'effetto, annullare e dichiarare illegittimo ed infondato il verbale medesimo ed ogni atto presupposto e successivo, ove occorrendo previa disapplicazione dello stesso provvedimento;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare l'insussistenza parziale del credito contributivo CP_ fatto valere dall' col verbale specificato in epigrafe per le ragioni esposte in ricorso e, per l'effetto, annullare e dichiarare illegittimo ed infondato il verbale medesimo ed ogni atto presupposto e successivo;
3) in ogni caso disporre, per tutti i motivi sopra indicati, la riduzione delle sanzioni nella misura prevista per le ipotesi di omissione di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388 del 2000. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“In via principale, rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto. In subordine, dichiarare dovuta la minore contribuzione in ragione dei fatti accertati nel corso del giudizio”.
2. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza.
3. ha depositato –in data 9.5.2025– ricorso, (iscritto a ruolo in Controparte_2 data 12.5.2025, poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) in via principale, previo accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di versamento al CP_ Fondo di Tesoreria presso l in capo a , dichiarare l'infondatezza ed Parte_1 CP_ insussistenza del credito contr ibutivo fatto valere dall' col verbale di cui in epigrafe e, per l'effetto, annullare e dichiarare illegittimo ed infondato il verbale medesimo ed ogni atto presupposto e successivo, ove occorrendo previa disapplicazione dello stesso provvedimento;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito contributivo fatto CP_ valere dall' col verbale specificato in epigrafe per le ragioni esposte in ricorso e, per l'effetto, annullare e dichiarare illegittimo ed infondato il verbale medesimo ed ogni atto presupposto e successivo;
3) in ogni caso disporre, per tutti i motivi sopra indicati, la riduzione delle sanzioni nella misura prevista per le ipotesi di omissione di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388 del 2000. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”.
4. Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, riuniti i procedimenti, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
5. impugna: Parte_2 a) il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022001293/DDL del 16.12.2022, in base al quale deve all' la somma complessiva di € 1.731.124,65 a titolo di contributi CP_1 non versati al Fondo Tesoreria per trattamento di fine rapporto e somme aggiuntive, per il periodo gennaio 2017- dicembre 2019 (con il primo ricorso); b) il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023000047/DDL del 5.6.2023, in base al quale deve all' la somma complessiva di € 2.018.414,20 a titolo di contributi CP_1 non versati al Fondo Tesoreria per trattamento di fine rapporto e sanzioni accessorie per il periodo gennaio 2020 - luglio 2022 (con il secondo ricorso). La Società ricorrente eccepisce (in entrambi i ricorsi): CP_ a) “Insussistenza dell'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria presso l per avere la società, nel primo anno solare d'inizio attività, annoverato, in media, meno di 50 lavoratori dipendenti”; CP_
b) “Parziale infondatezza della pretesa dell con riferimento ai lavoratori assunti e cessati nel periodo di ispezione ai quali ha erogato autonomamente e Parte_1 direttamente il TFR maturato ed altresì per errata inclusione nella base di calcolo del TFR di retribuzioni che, per espressa previsione del CCNL applicato, ne sono invece tassativamente esclusi;
” c) “Erronea inclusione nella base di calcolo del TFR, e conseguente erroneo assoggettamento a contribuzione previdenziale, delle somme erogate da a Parte_1 titolo di lavoro straordinario e lavoro supplementare, indennità varie, premio di produzione, istituti contrattuali, festività infrasettimanali, bonus e ferie, ecc.”; d) erronea applicazione delle sanzioni previste per evasione contributiva, invece di quelle previste per omissione contributiva.
6. L'art. 1, co. 755 e 756, l. n. 296/2006:
“756. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall' su un apposito conto corrente aperto presso la CP_1 tesoreria dello Stato. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. 757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. In effetti il Fondo Tesoreria garantisce, ai lavoratori dipendenti del settore privato, CP_1 l'erogazione del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c. e delle relative anticipazioni, per la quota corrispondente ai versamenti previsti dal citato comma 756. Il D.M. 30 gennaio 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che ha stabilito le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 755 e 756 della predetta legge (come previsto dall'art art. 1, co. 757 della legge stessa) dispone:
“5. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), l'art. 2120 del codice civile.
6. Per le aziende in attivita' al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Per le aziende che iniziano l'attivita' successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attivita'.
7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all'art. 2120 del codice civile. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore assente e' escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( apposita dichiarazione. CP_1
8. L'obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con riferimento ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonche' ai lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR ovvero l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.”. In base al punto n. 6 di tale Decreto Ministeriale l'obbligo di versamento è previsto, per il datore di lavoro che abbia iniziato l'attività successivamente al 31.12.2006, sulla base del requisito dimensionale, che va accertato con riferimento alla data di effettivo inizio dell'attività aziendale con i lavoratori dipendenti, non rilevando il dato formale della costituzione della Società, ovvero di attività realizzata con diverse modalità. Infatti, come condivisibilmente argomenta la sentenza n. 6135/2022 di questo Tribunale, (depositata da entrambe le parti, che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.): “…il dettato normativo prevede espressamente il riferimento alla media dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio dell'attività da interpretarsi quale effettivo inizio dell'attività sociale con dipendenti e non fa riferimento alla mera costituzione formale della società. La correttezza CP_ di tale interpretazione viene…confermata dalla Circolare n° 70/2007 si precisa che per i lavoratori che iniziano un rapporto di lavoro successivamente al dicembre 2006 il contributo al Fondo di Tesoreria deve essere versato a partire dal mese successivo alla consegna al lavoratore del modello TRF 2 per un importo corrispondente alla quota maturata dall'assunzione e quindi ciò che rileva è proprio l'attività effettiva con dipendenti.” (tale sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma, sez. L, sent. n. 3743/2024, depositata dall'odierna ricorrente). In effetti tale interpretazione è coerente con la funzione del Fondo Tesoreria, che è quella di “garantire”, ai dipendenti in forza al datore di lavoro, l'erogazione del T.F.R. e di
“sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti del T.F.R. che il lavoratore non abbia destinato sponte sua alla previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 252/2005 oppure all'opzione di cui all'art. 1, comma 756-bis, l. n. 296/2006, allo scopo di gestirli secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede l'art. 1, comma 758, l. n. 296/2006 ” (v. Cass., sez. L, sent. n. 25035 del 22.8.2023). Nello specifico i verbalizzanti hanno correttamente calcolato la contribuzione dovuta a partire dall'anno (2015) in cui la Società ha occupato più di cinquanta lavoratori dipendenti (tale dato numerico, non contestato con i ricorsi, risulta dai verbali impugnati, che fanno piena prova dei fatti ivi accertati, come di seguito sarà meglio argomentato).
7. La ricorrente eccepisce altresì che l ha “erroneamente ricompreso e computato CP_1 anche i contributi a tal titolo asseritamente dovuti per personale assunto e già cessato, cui la società deducente ha, all'atto della cessazione del rapporto, autonomamente e direttamente erogato il TFR”. L' resistente oppone che “anche laddove il datore di lavoro abbia pagato CP_1 CP_ direttamente il tfr al lavoratori vige l'obbligo di versamento all' e poi di conguaglio in sede di dichiarazione mensile – denuncia uniemens”. Al riguardo si riportano di seguito testualmente, (ancora ex art. 118 disp. att. c.p.c.), le condivisibili argomentazioni di cui alla sentenza n. 3743 del 5.11.2024, della Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro (in atti di parte ricorrente):
“…il Tribunale ha precisato: “Deve peraltro evidenziarsi che la società opponente ha CP_ dedotto e comprovato, ed in ogni caso l non ha opposto alcuna contestazione in merito, di aver direttamente proceduto al pagamento diretto a 380 lavoratori cessati del TFR per complessivi € 402.996,77. Non avendo versato il datore di lavoro al Fondo CP_ Tesoreria dell' le quote dovute di TFR, il Fondo nulla deve al lavoratore e qualora il datore di lavoro versi direttamente al lavoratore quanto dovuto viene correlativamente meno l'obbligo contributivo nei confronti del Fondo che è finalizzato ex art 1 comma 755L 296/2006 proprio a garantire “ai lavoratori dipendenti del lavoro privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art 2120 del codice civile per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756 secondo quanto previsto dal codice civile medesimo”. Per altro verso, è vero che l sostiene che “l'analitico e preciso meccanismo di
CP_1 pagamento previsto dalla legge per i datori di lavoro privati, non prevede in nessuna ipotesi il versamento diretto da parte del datore di lavoro delle quote dovute di TFR ai singoli lavoratori cessati dal servizio, né tanto meno esiste una norma di legge che prevede, nei casi di obbligo del versamento del contributo al Fondo di Tesoreria, una autorizzazione implicita al meccanismo dell'anticipazione diretta ai lavoratori conseguente all'aver violato l'obbligo di legge del versamento al Fondo di Tesoreria…Oltretutto l'odierna appellata, non ha nemmeno dimostrato di aver effettivamente pagato tali somme se non con un conteggio non avente alcun valore di prova.”. Tuttavia, è altrettanto certo che ciò che non è previsto non è affatto stabilito che sia vietato né in primo grado l ha contestato il menzionato versamento, che dimostra la non
CP_1 debenza di ulteriori importi a favore del detto , pena la duplicazione del dovuto.”.
CP_1 In base a tali condivisibili argomentazioni anche nel caso in esame, non avendo l
CP_1 contestato i pagamenti eccepiti e documentati dalla Società ricorrente e neppure avendo l dimostrato di avere eseguito pagamenti in favore dei lavoratori, non poteva
CP_1 operare il meccanismo dell'anticipazione e pertanto le somme pagate direttamente ai lavoratori prima degli accertamenti ispettivi vanno detratte dal complessivo credito azionato dall' .
CP_1
D'altro canto la Società non può essere esentata dall'obbligo contributivo come accertato, con i verbali impugnati, per i rapporti di lavoro all'epoca in corso e rispetto ai quali operava allora la garanzia del Fondo, sicché non è stato ammesso il deposito di documentazione attestante liquidazioni di T.F.R. successive ai predetti accertamenti (come richiesto nei verbali di udienza dalla ricorrente).
8. Le contestazioni portate dalla ricorrente alla base di calcolo del T.F.R. vanno disattese. Si premette che i verbali redatti dagli Ispettori del Lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass., sez. L, sent. n. 15702 del 12.8.2004; cfr: Cass., sez. L, sent. n. 23800 del 7.11.2014; cfr.: Cass., sez. 3, ord. n. 29320 del 7.10.2022). Si legge nei verbali impugnati:
“…risulta che la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, secondo i criteri dettati dall'art. 2120 del codice civile, non sempre corrisponde, per ciascun lavoratore, all'imponibile previdenziale così come quantificato nel Libro Unico del Lavoro nonché denunciato sugli CP_ Uniemens presenti negli archivi .”. Tali verbali, come detto, fanno piena prova dei fatti ivi risultanti e, d'altro canto, la Società ricorrente contesta genericamente i conteggi elaborati dai verbalizzanti, senza precisare le voci erroneamente considerate per ciascun lavoratore e senza elaborare per ciascuno puntuali conteggi alternativi. I crediti contributivi sono stati dunque correttamente elaborati sulla base della documentazione presente in azienda ed altresì (come scritto nei verbali in oggetto) in conformità con le disposizioni del CCLN invocate dalla ricorrente e dell'art. 2120 c.c., in base alle quali entrano nella base di computo del T.F.R. i “compensi non sporadici né occasionali” (Cass., sez. L, sent. n. 29440 del 7.12.2017), come tredicesima e quattordicesima mensilità, maggiorazioni retributive, compensi per lavoro notturno, festivo e per ferie, compensi per lavoro straordinario (v. Cass., sez. L, ord. n. 38172 del 30.12.2022; Cass., sez. L, sent. n. 6204 del 15.3.2010; Cass., sez. L, sent. n. 1202 del 5.2.1994).
9. In ordine alle sanzioni si richiamano ancora le condivisibili argomentazioni di cui alla sentenza d'Appello n. 3743/24 sopra citata, laddove è scritto;
“…è noto che “In tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all' rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre CP_1 va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva configurato l'ipotesi di evasione in un caso in cui il datore di lavoro, malgrado l'esecutività della sentenza che aveva disposto la reintegra di lavoratori in precedenza licenziati, non si era attivato presso l per provvedere alla loro regolarizzazione).”, così Cass. Sez. L - , CP_1 Sentenza n. 5281 del 01/03/2017, e che “In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' attraverso i CP_1 modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 20446 del 24/06/2022. art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000 Ebbene, nel caso di specie, lo stesso ha dedotto che “La società pur avendo CP_1 presentato i modelli EMENS di denuncia, non ha versato i contributi dovuti e previsti per legge”, specificando, così, il solo omesso versamento dei contributi e non l'omessa -- denuncia dei rapporti lavorativi, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art.116, comma 8, lett. a), della l. n. 388 del 2000”. Nel caso in esame le violazioni in oggetto vanno ricondotte alla omissione contributiva, atteso che la Società ricorrente ha tenuto le scritture obbligatorie (come risulta dai verbali impugnati) ed ha denunciato puntualmente i rapporti di lavoro di lavoro all' (ciò è CP_1 incontestato) ed infatti le inadempienze contributive sono state accertate proprio sulla base delle scritture elaborate dalla Società.
10. Le spese di lite vanno interamente compensate, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
dichiara non dovute al Fondo Tesoreria le somme pagate da CP_1 Controparte_3 irettamente ai lavoratori dipendenti prima dei verbali di accertamento impugnati;
[...] dichiara dovute al Fondo Tesoreria le sanzioni previste dall'art. 116, co. 8, lett. a), l. CP_1 n. 388/2000; respinge nel resto i ricorsi;
compensa interamente le spese processuali. Roma, 15 ottobre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 28789/2023 R.A.C.C.
TRA
, in persona del legale rappresentante, con Parte_1 l'avv.to Paolo Salvatori, elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Denza, n. 13/d
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 15.9.2023– ricorso, (iscritto a ruolo in Controparte_2 data 18.9.2023, poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) in via principale, previo accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di versamento al CP_ Fondo di Tesoreria presso l in capo a , dichiarare l'infondatezza ed Parte_1 CP_ insussistenza del credito contributivo fatto valere dall' col verbale di cui in epigrafe e, per l'effetto, annullare e dichiarare illegittimo ed infondato il verbale medesimo ed ogni atto presupposto e successivo, ove occorrendo previa disapplicazione dello stesso provvedimento;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare l'insussistenza parziale del credito contributivo CP_ fatto valere dall' col verbale specificato in epigrafe per le ragioni esposte in ricorso e, per l'effetto, annullare e dichiarare illegittimo ed infondato il verbale medesimo ed ogni atto presupposto e successivo;
3) in ogni caso disporre, per tutti i motivi sopra indicati, la riduzione delle sanzioni nella misura prevista per le ipotesi di omissione di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388 del 2000. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“In via principale, rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto. In subordine, dichiarare dovuta la minore contribuzione in ragione dei fatti accertati nel corso del giudizio”.
2. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza.
3. ha depositato –in data 9.5.2025– ricorso, (iscritto a ruolo in Controparte_2 data 12.5.2025, poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) in via principale, previo accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di versamento al CP_ Fondo di Tesoreria presso l in capo a , dichiarare l'infondatezza ed Parte_1 CP_ insussistenza del credito contr ibutivo fatto valere dall' col verbale di cui in epigrafe e, per l'effetto, annullare e dichiarare illegittimo ed infondato il verbale medesimo ed ogni atto presupposto e successivo, ove occorrendo previa disapplicazione dello stesso provvedimento;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito contributivo fatto CP_ valere dall' col verbale specificato in epigrafe per le ragioni esposte in ricorso e, per l'effetto, annullare e dichiarare illegittimo ed infondato il verbale medesimo ed ogni atto presupposto e successivo;
3) in ogni caso disporre, per tutti i motivi sopra indicati, la riduzione delle sanzioni nella misura prevista per le ipotesi di omissione di cui all'art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388 del 2000. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”.
4. Nel corso dell'odierna udienza, acquisita la documentazione, riuniti i procedimenti, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
5. impugna: Parte_2 a) il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022001293/DDL del 16.12.2022, in base al quale deve all' la somma complessiva di € 1.731.124,65 a titolo di contributi CP_1 non versati al Fondo Tesoreria per trattamento di fine rapporto e somme aggiuntive, per il periodo gennaio 2017- dicembre 2019 (con il primo ricorso); b) il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023000047/DDL del 5.6.2023, in base al quale deve all' la somma complessiva di € 2.018.414,20 a titolo di contributi CP_1 non versati al Fondo Tesoreria per trattamento di fine rapporto e sanzioni accessorie per il periodo gennaio 2020 - luglio 2022 (con il secondo ricorso). La Società ricorrente eccepisce (in entrambi i ricorsi): CP_ a) “Insussistenza dell'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria presso l per avere la società, nel primo anno solare d'inizio attività, annoverato, in media, meno di 50 lavoratori dipendenti”; CP_
b) “Parziale infondatezza della pretesa dell con riferimento ai lavoratori assunti e cessati nel periodo di ispezione ai quali ha erogato autonomamente e Parte_1 direttamente il TFR maturato ed altresì per errata inclusione nella base di calcolo del TFR di retribuzioni che, per espressa previsione del CCNL applicato, ne sono invece tassativamente esclusi;
” c) “Erronea inclusione nella base di calcolo del TFR, e conseguente erroneo assoggettamento a contribuzione previdenziale, delle somme erogate da a Parte_1 titolo di lavoro straordinario e lavoro supplementare, indennità varie, premio di produzione, istituti contrattuali, festività infrasettimanali, bonus e ferie, ecc.”; d) erronea applicazione delle sanzioni previste per evasione contributiva, invece di quelle previste per omissione contributiva.
6. L'art. 1, co. 755 e 756, l. n. 296/2006:
“756. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall' su un apposito conto corrente aperto presso la CP_1 tesoreria dello Stato. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. 757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. In effetti il Fondo Tesoreria garantisce, ai lavoratori dipendenti del settore privato, CP_1 l'erogazione del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c. e delle relative anticipazioni, per la quota corrispondente ai versamenti previsti dal citato comma 756. Il D.M. 30 gennaio 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che ha stabilito le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 755 e 756 della predetta legge (come previsto dall'art art. 1, co. 757 della legge stessa) dispone:
“5. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), l'art. 2120 del codice civile.
6. Per le aziende in attivita' al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Per le aziende che iniziano l'attivita' successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attivita'.
7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all'art. 2120 del codice civile. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore assente e' escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( apposita dichiarazione. CP_1
8. L'obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con riferimento ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonche' ai lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR ovvero l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.”. In base al punto n. 6 di tale Decreto Ministeriale l'obbligo di versamento è previsto, per il datore di lavoro che abbia iniziato l'attività successivamente al 31.12.2006, sulla base del requisito dimensionale, che va accertato con riferimento alla data di effettivo inizio dell'attività aziendale con i lavoratori dipendenti, non rilevando il dato formale della costituzione della Società, ovvero di attività realizzata con diverse modalità. Infatti, come condivisibilmente argomenta la sentenza n. 6135/2022 di questo Tribunale, (depositata da entrambe le parti, che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.): “…il dettato normativo prevede espressamente il riferimento alla media dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio dell'attività da interpretarsi quale effettivo inizio dell'attività sociale con dipendenti e non fa riferimento alla mera costituzione formale della società. La correttezza CP_ di tale interpretazione viene…confermata dalla Circolare n° 70/2007 si precisa che per i lavoratori che iniziano un rapporto di lavoro successivamente al dicembre 2006 il contributo al Fondo di Tesoreria deve essere versato a partire dal mese successivo alla consegna al lavoratore del modello TRF 2 per un importo corrispondente alla quota maturata dall'assunzione e quindi ciò che rileva è proprio l'attività effettiva con dipendenti.” (tale sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma, sez. L, sent. n. 3743/2024, depositata dall'odierna ricorrente). In effetti tale interpretazione è coerente con la funzione del Fondo Tesoreria, che è quella di “garantire”, ai dipendenti in forza al datore di lavoro, l'erogazione del T.F.R. e di
“sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti del T.F.R. che il lavoratore non abbia destinato sponte sua alla previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 252/2005 oppure all'opzione di cui all'art. 1, comma 756-bis, l. n. 296/2006, allo scopo di gestirli secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede l'art. 1, comma 758, l. n. 296/2006 ” (v. Cass., sez. L, sent. n. 25035 del 22.8.2023). Nello specifico i verbalizzanti hanno correttamente calcolato la contribuzione dovuta a partire dall'anno (2015) in cui la Società ha occupato più di cinquanta lavoratori dipendenti (tale dato numerico, non contestato con i ricorsi, risulta dai verbali impugnati, che fanno piena prova dei fatti ivi accertati, come di seguito sarà meglio argomentato).
7. La ricorrente eccepisce altresì che l ha “erroneamente ricompreso e computato CP_1 anche i contributi a tal titolo asseritamente dovuti per personale assunto e già cessato, cui la società deducente ha, all'atto della cessazione del rapporto, autonomamente e direttamente erogato il TFR”. L' resistente oppone che “anche laddove il datore di lavoro abbia pagato CP_1 CP_ direttamente il tfr al lavoratori vige l'obbligo di versamento all' e poi di conguaglio in sede di dichiarazione mensile – denuncia uniemens”. Al riguardo si riportano di seguito testualmente, (ancora ex art. 118 disp. att. c.p.c.), le condivisibili argomentazioni di cui alla sentenza n. 3743 del 5.11.2024, della Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro (in atti di parte ricorrente):
“…il Tribunale ha precisato: “Deve peraltro evidenziarsi che la società opponente ha CP_ dedotto e comprovato, ed in ogni caso l non ha opposto alcuna contestazione in merito, di aver direttamente proceduto al pagamento diretto a 380 lavoratori cessati del TFR per complessivi € 402.996,77. Non avendo versato il datore di lavoro al Fondo CP_ Tesoreria dell' le quote dovute di TFR, il Fondo nulla deve al lavoratore e qualora il datore di lavoro versi direttamente al lavoratore quanto dovuto viene correlativamente meno l'obbligo contributivo nei confronti del Fondo che è finalizzato ex art 1 comma 755L 296/2006 proprio a garantire “ai lavoratori dipendenti del lavoro privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art 2120 del codice civile per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756 secondo quanto previsto dal codice civile medesimo”. Per altro verso, è vero che l sostiene che “l'analitico e preciso meccanismo di
CP_1 pagamento previsto dalla legge per i datori di lavoro privati, non prevede in nessuna ipotesi il versamento diretto da parte del datore di lavoro delle quote dovute di TFR ai singoli lavoratori cessati dal servizio, né tanto meno esiste una norma di legge che prevede, nei casi di obbligo del versamento del contributo al Fondo di Tesoreria, una autorizzazione implicita al meccanismo dell'anticipazione diretta ai lavoratori conseguente all'aver violato l'obbligo di legge del versamento al Fondo di Tesoreria…Oltretutto l'odierna appellata, non ha nemmeno dimostrato di aver effettivamente pagato tali somme se non con un conteggio non avente alcun valore di prova.”. Tuttavia, è altrettanto certo che ciò che non è previsto non è affatto stabilito che sia vietato né in primo grado l ha contestato il menzionato versamento, che dimostra la non
CP_1 debenza di ulteriori importi a favore del detto , pena la duplicazione del dovuto.”.
CP_1 In base a tali condivisibili argomentazioni anche nel caso in esame, non avendo l
CP_1 contestato i pagamenti eccepiti e documentati dalla Società ricorrente e neppure avendo l dimostrato di avere eseguito pagamenti in favore dei lavoratori, non poteva
CP_1 operare il meccanismo dell'anticipazione e pertanto le somme pagate direttamente ai lavoratori prima degli accertamenti ispettivi vanno detratte dal complessivo credito azionato dall' .
CP_1
D'altro canto la Società non può essere esentata dall'obbligo contributivo come accertato, con i verbali impugnati, per i rapporti di lavoro all'epoca in corso e rispetto ai quali operava allora la garanzia del Fondo, sicché non è stato ammesso il deposito di documentazione attestante liquidazioni di T.F.R. successive ai predetti accertamenti (come richiesto nei verbali di udienza dalla ricorrente).
8. Le contestazioni portate dalla ricorrente alla base di calcolo del T.F.R. vanno disattese. Si premette che i verbali redatti dagli Ispettori del Lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass., sez. L, sent. n. 15702 del 12.8.2004; cfr: Cass., sez. L, sent. n. 23800 del 7.11.2014; cfr.: Cass., sez. 3, ord. n. 29320 del 7.10.2022). Si legge nei verbali impugnati:
“…risulta che la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, secondo i criteri dettati dall'art. 2120 del codice civile, non sempre corrisponde, per ciascun lavoratore, all'imponibile previdenziale così come quantificato nel Libro Unico del Lavoro nonché denunciato sugli CP_ Uniemens presenti negli archivi .”. Tali verbali, come detto, fanno piena prova dei fatti ivi risultanti e, d'altro canto, la Società ricorrente contesta genericamente i conteggi elaborati dai verbalizzanti, senza precisare le voci erroneamente considerate per ciascun lavoratore e senza elaborare per ciascuno puntuali conteggi alternativi. I crediti contributivi sono stati dunque correttamente elaborati sulla base della documentazione presente in azienda ed altresì (come scritto nei verbali in oggetto) in conformità con le disposizioni del CCLN invocate dalla ricorrente e dell'art. 2120 c.c., in base alle quali entrano nella base di computo del T.F.R. i “compensi non sporadici né occasionali” (Cass., sez. L, sent. n. 29440 del 7.12.2017), come tredicesima e quattordicesima mensilità, maggiorazioni retributive, compensi per lavoro notturno, festivo e per ferie, compensi per lavoro straordinario (v. Cass., sez. L, ord. n. 38172 del 30.12.2022; Cass., sez. L, sent. n. 6204 del 15.3.2010; Cass., sez. L, sent. n. 1202 del 5.2.1994).
9. In ordine alle sanzioni si richiamano ancora le condivisibili argomentazioni di cui alla sentenza d'Appello n. 3743/24 sopra citata, laddove è scritto;
“…è noto che “In tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all' rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre CP_1 va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva configurato l'ipotesi di evasione in un caso in cui il datore di lavoro, malgrado l'esecutività della sentenza che aveva disposto la reintegra di lavoratori in precedenza licenziati, non si era attivato presso l per provvedere alla loro regolarizzazione).”, così Cass. Sez. L - , CP_1 Sentenza n. 5281 del 01/03/2017, e che “In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' attraverso i CP_1 modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 20446 del 24/06/2022. art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000 Ebbene, nel caso di specie, lo stesso ha dedotto che “La società pur avendo CP_1 presentato i modelli EMENS di denuncia, non ha versato i contributi dovuti e previsti per legge”, specificando, così, il solo omesso versamento dei contributi e non l'omessa -- denuncia dei rapporti lavorativi, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art.116, comma 8, lett. a), della l. n. 388 del 2000”. Nel caso in esame le violazioni in oggetto vanno ricondotte alla omissione contributiva, atteso che la Società ricorrente ha tenuto le scritture obbligatorie (come risulta dai verbali impugnati) ed ha denunciato puntualmente i rapporti di lavoro di lavoro all' (ciò è CP_1 incontestato) ed infatti le inadempienze contributive sono state accertate proprio sulla base delle scritture elaborate dalla Società.
10. Le spese di lite vanno interamente compensate, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
dichiara non dovute al Fondo Tesoreria le somme pagate da CP_1 Controparte_3 irettamente ai lavoratori dipendenti prima dei verbali di accertamento impugnati;
[...] dichiara dovute al Fondo Tesoreria le sanzioni previste dall'art. 116, co. 8, lett. a), l. CP_1 n. 388/2000; respinge nel resto i ricorsi;
compensa interamente le spese processuali. Roma, 15 ottobre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia