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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/06/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 669/2020
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliere
Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 669/2020 vertente
TRA
(P.IVA , in persona dell'Amministratore Unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante Geom. , rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Francesco Parte_2
Romeo (C.F.: ) - Pec: C.F._1 Email_1
-appellante-
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato difeso dall'avv. Gaetano Catanoso CP_1 C.F._2
(C.F.: ) – Pec: C.F._3 Email_2
-appellato-
OGGETTO: Appalto - appello avverso la Sentenza n. 378/2020 del Tribunale di Reggio
Calabria, emessa il 19.03.2020 e pubblicata il successivo 21.03.2020, nell'ambito del procedimento recante n. 100093/2010 R.G.A.C.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado, la società conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, chiedendone la condanna al pagamento della somma
[...] di €. 12.100,00, a titolo di saldo per i lavori eseguiti presso il fabbricato di proprietà dello stesso, sito in Condofuri Marina.
In particolare, a fondamento della propria domanda, parte attrice esponeva di aver eseguito nel febbraio del 2009, i lavori di manutenzione ordinaria e restauro delle facciate comuni del fabbricato in proprietà del convenuto, sito in Condofuri, Via Carducci n.8; di avere ricevuto dalla committenza solo la somma di euro 15.000,00 in acconto del corrispettivo complessivamente concordato in euro
27.100,00; che nonostante i solleciti rivolti, anche con la missiva del 12.05.2010, la convenuta non aveva corrisposto ancora l'importo restante a saldo dei lavori di euro 12.100,00 (IVA compresa) .
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna di al pagamento della somma ancora CP_1 dovuta, oltre rivalutazione ed interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25 novembre 2010, si costituiva in giudizio , CP_1 respingendo e confutando le contestazioni avanzate da parte attrice.
Deduceva, in particolare, l'inesatto adempimento da parte della società attrice per mancata esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori concordati e l'inesistenza di un preventivo accordo tra le parti in merito al corrispettivo complessivo dell'appalto, con conseguente insussistenza del credito preteso a saldo dei lavori. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di pagamento e, in subordine, la riduzione proporzionale della somma richiesta per difformità e vizi dell'opera realizzata. La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali e di CTU volta ad accertare quali lavori fossero stati effettivamente eseguiti dalla società attrice e se gli stessi fossero stati eseguiti a regola d'arte.
Quindi, fatte precisare le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 378/2020, pubblicata in data 21 marzo 2020, oggi appellata, il Tribunale di Reggio
Calabria rigettava la domanda attorea perché infondata, compensando tra le parti le spese di lite e ponendo definitivamente a carico delle parti in solido i compensi del CTU già liquidati nel corso del giudizio.
In sentenza, il giudice di primo grado esaminava una rilevante questione procedurale, dichiarando inammissibile l'eccezione di garanzia e di inadempimento sollevate dal convenuto tardivamente costituitosi ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.
Nonostante l'accertamento di questa decadenza processuale, il Tribunale riconosceva che, in virtù dei principi generali sull'onere della prova, spettava all'attore dimostrare di aver eseguito le opere appaltate al prezzo concordato. Non avendo l'attore fornito adeguata prova dei fatti posti a fondamento della domanda, quest'ultima veniva rigettata.
Per le sopra riportate ragioni, con la sentenza oggi appellata, il Tribunale così provvedeva:
“- rigetta la domanda attorea perché infondata;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido i compensi di CTU già liquidati nel corso del giudizio in favore del geometra .” CP_2
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 9 dicembre 2020 la Parte_1 impugnava la sentenza n. 378/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, articolando come unico motivo di appello l'errore in fatto, la violazione di legge nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione” in cui il giudice di prime cure sarebbe incorso. L'appellante, in particolare, lamentava l'erroneità e la contraddittorietà della decisione del primo giudice che, valorizzando le risultanze della ctu, aveva concluso nel senso che l'attore non aveva adempiuto in maniera esatta alla propria obbligazione, pur avendo contemporaneamente dichiarato tardive le eccezioni di garanzia e inesatto adempimento formulate da parte convenuta ex artt.166 e
167 c.p.c. Sosteneva infatti che il giudice fosse caduto in contraddizione ponendo a base della decisione elementi di fatto oggetto proprio di quella eccezione di garanzia ex art. 1667 c.c. di parte convenuta dichiarata inammissibile perché tardiva, fondando erroneamente i quesiti al ctu su tali eccezioni.
In ogni caso lamentava un'errata valutazione da parte del giudice dei mezzi istruttori e delle risultanze della CTU, avendo quantificato i lavori eseguiti in euro 18673,00, pur avendo il consulente d'ufficio indicato tali somme come costo di ripristino dei manufatti per i lavori non eseguiti correttamente
(lavori di rifacimento dei balconi, compresi i lavori di manutenzione delle facciate e della tinteggiatura.).
Evidenziava ancora che dalla istruttoria fosse emerso in modo chiaro che l'attore aveva adempiuto in modo corretto e completo alla propria obbligazione, maturando per tale via il diritto al compenso.
Concludeva affermando che la contestazione del prezzo complessivo pattuito tra le parti per l'esecuzione dei lavori da parte convenuta, era priva di riscontro processuale, considerato che parte convenuta odierna appellata non aveva mai contestato la fattura emessa, limitandosi a contestare solo la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti. L'appellante chiedeva, inoltre, l'espletamento di nuova consulenza tecnica al fine di determinare l'ammontare dei lavori eseguiti e comunque in riforma della sentenza appellata la condanna di controparte al pagamento del saldo dei lavori eseguiti.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 13 ottobre 2021 si costituiva CP_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e
[...] contestando nel merito le argomentazioni dell'appellante.
Evidenziava, in particolare nel merito, l'infondatezza dell'appello considerata l'esatta e precisa ricostruzione dei fatti controversi operata dal Giudice di primo grado, in applicazione dei criteri generali che governano il riparto dell'onere probatorio nei rapporti tra creditore e debitore.
In particolare, la declaratoria di inammissibilità delle eccezioni di garanzia ed inadempimento non poteva precludere la cognizione delle contestazioni formulate, ribadendo che ricadeva su parte attrice l'onere di dimostrazione di aver adempiuto esattamente l'obbligazione contrattuale assunta e di aver concordato l'importo preteso.
Concludeva per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 16.03.24 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
quindi con successiva ordinanza del 20.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
La fattispecie in esame va inquadrata nella casistica antecedente alla riforma disposta dal D. Lgs. n.
149/2022, con la quale è stato modificato l'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore. Il precedente testo dell'art 342 c.p.c. (così come modificato dal D.L. n. 83 del 2012), applicabile ratione temporis al caso di specie, disponeva che “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.” L'interpretazione del citato articolo ha sollecitato più volte l'intervento della giurisprudenza di legittimità e in particolare delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 (in senso conforme anche Ord. SS.UU. n. 36481 del 13.12.2022), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Sulla scorta di tale principio, non vi è la necessità di redazione di un progetto alternativo di sentenza, né di alcun “vacuo formalismo” o di una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata.
Ciò che rileva, piuttosto, è la chiara ed inequivoca indicazione delle censure mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice.
Nel caso de quo, dall'esame dell'atto di appello emerge che, pur nella sua sinteticità e genericità, l'appellante ha manifestato le ragioni poste a sostegno della propria impugnazione, deducendo le critiche alla sentenza di primo grado, che si sostanziano nella valutazione operata dal giudice di prime cure in ordine alla prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione contrattuale e alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Ha, inoltre, eccepito specificamente la violazione degli artt. 166 e 167
c.p.c., sostenendo che il convenuto si era costituito tardivamente nel giudizio di primo grado e che, pertanto, non avrebbe potuto formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio. Alla luce di siffatte considerazioni e valutazioni, la Corte ritiene che l'atto rispetti i requisiti minimi richiesti dall'art. 342
c.p.c. per consentire il vaglio dell'impugnazione nel merito, essendo individuabili le ragioni della contestazione.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.
2. Nel merito l'appello è infondato e deve essere respinto.
Giova premettere che come già rilevato dal giudice di prime cure, vanno dichiarate inammissibili per tardività ex art. 166 e 167 c.p.c. l'eccezione relativa ai vizi dell'opera eseguita ex art. 1667 c.c. nonché quella relativa all'inadempimento contrattuale, costituendo quest'ultima una eccezione “rimessa alla disponibilità della parte e non rilevabile d'ufficio” (Cass. n.10764.99). Nondimeno deve osservarsi che nell'atto di citazione l'attore stesso ha affermato che il contratto di appalto venne concluso oralmente tra le parti ovvero che oralmente vennero stabiliti i lavori da eseguire e il corrispettivo da pagare.
Il convenuto, invece, in sede di comparsa, ha negato l'esistenza di un accordo sul corrispettivo. È evidente che, come già sostenuto in primo grado, in base alle ordinarie regole sul riparto dell'onere probatorio, a fronte di una domanda di pagamento grava sull'attore appaltatore l'onere di fornire la prova dei fatti a fondamento della domanda ovvero, in presenza di un contratto di appalto stipulato oralmente, gli elementi essenziali del contratto e quindi i lavori da eseguire in funzione dei quali è preteso il pagamento e il prezzo concordato.
La contestazione del prezzo appartiene, infatti, al rango delle mere difese, essendosi il convenuto limitato a negare i fatti posto dall'attore a fondamento della domanda, come tale non soggetta a preclusioni processuali.
Ritiene l'odierno collegio giudicante che in presenza di una contestazione del prezzo da pagare gravava sull'attore oggi appellante l'onere di fornire la prova del prezzo asserito;
tale prova avrebbe potuto essere fornita solo attraverso la puntuale dimostrazione dei lavori eseguiti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 33575.21), in applicazione degli ordinari criteri sull'onere della prova il potere, conferito al giudice dall'articolo 1657 del Cc, di determinare il prezzo dell'appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, sempre che non possa farsi riferimento, per tale calcolo, alle tariffe esistenti e agli usi, è, pertanto, esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore: allorquando, invece, il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapporto, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate, né,
d'altra parte, offrire all'attore l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda.
Tale prova, necessaria trattandosi di un contratto orale sia in relazione alle opere che al corrispettivo, non è stata tuttavia fornita in giudizio.
E infatti la domanda attorea si presentava sin dalla sua proposizione generica ed indeterminata e tale
è rimasta anche in corso di causa e fino alle conclusioni. Il ctu nominato ha dichiarato di non essere in grado di individuare i lavori appaltati (p.3 ctu in atti: non avendo ritrovato, presso l'ufficio tecnico del comune, alcun documento che mi descrivesse le opere eseguite, né un computo dei lavori commissionati, ho chiesto ai presenti se mi potessero descrivere quali lavorazioni fossero state eseguite dalla “ su incarico del sig. Parte_1 Pt_3
, ma entrambi i C.T.P. non mi hanno saputo fornire alcun dettaglio specifico dei lavori
[...] effettivamente commissionati né i materiali utilizzati in quanto all'epoca estranei ai lavori. Solo il sig. in quanto residente nello stabile, mi ha potuto spiegare per linee molto generiche, ciò Pt_4 che è stato realizzato….p.7 ctu in atti: al sottoscritto non è stata fornita né dalla ditta appaltante né dal comune competente alcuna documentazione attestante l'entità dei lavori appaltati.).
Nessun valore in termini di attendibilità può essere attribuito ai pur apprezzabili sforzi del consulente d'ufficio di individuare i lavori da eseguire in base al sentito e collegando le informazioni acquisite alle fotografie in atti.
Parimenti inattendibile appare il computo metrico allegato, in sede di osservazioni alla bozza della consulenza, dal consulente di parte della società attrice posto che risulta datato 29.10.14, è stato prodotto fuori termine e riporta un prezzo dei lavori (euro 43429,37) addirittura superiore all'importo complessivamente preteso.
Anche i testi citati ed escussi all'udienza del 20.5.2013, come già evidenziato dal giudice di prime cure, si sono limitati a confermare l'esecuzione di lavori nello stabile, e non hanno con la loro deposizione, ad avviso dell'odierno collegio giudicante, consentito di raggiungere con sufficiente dettaglio gli interventi effettivamente operati sul fabbricato;
nulla è emerso poi quanto al prezzo, avendo i testi attorei dichiarato di non sapere nulla in ordine al capitolo di prova n. 3 della memoria attorea ex art. 183 6° comma n° 1 c.p.c. “Vero che tra le parti era stato preventivamente concordato l'importo complessivo dei lavori da eseguire”.
In definitiva, non è stata fornita prova adeguata dei lavori effettivamente commissionati e del prezzo.
Si badi che qui non si discute di esatto o inesatto adempimento dell'obbligazione assunta. Ciò che viene in rilievo è il difetto della prova in ordine alle caratteristiche dell'obbligazione assunta da chi poi pretende il pagamento della controprestazione. Solo la ricostruzione dei lavori eseguiti, in presenza di una contestazione del prezzo asseritamente concordato oralmente (circostanza pure contestata), avrebbe consentito un vaglio di adeguatezza dell'importo preteso da parte dell'autorità giudiziaria, restando, invece, preclusa ogni valutazione in ordine alla diligenza nell'adempimento e alla correttezza della esecuzione.
Si osservi poi che nemmeno la fattura allegata dall'attrice al fascicolo di costituzione è un documento probante il credito preteso a saldo dei lavori, trattandosi di documento fiscale e comunque di un documento di parte inidoneo a costituire prova del credito oggetto di causa (Cass. n. 33575.21:
“L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa”; ancora Cass. 26517.18).
E infatti il consulente nominato a fronte del quesito formulato dal giudice in ordine alla quantificazione delle somme necessarie per completare i lavori non ultimati così rispondeva: Per quanto riguarda il presente quesito al sottoscritto non è stata fornita dalla ditta appaltante alcuna documentazione attestante l'entità dei lavori appaltati né l'importo pattuito per i lavori, quindi non si è in grado di quantificare le somme necessarie per eventuali lavori appaltati e non ultimati. (p.8 ctu in atti). L'attore odierno appellante non ha in definitiva fornito prova dei fatti posti a fondamento del suo diritto al compenso ovvero del contenuto del titolo in forza del quale ha preteso il pagamento e che ha preteso di allegare. (Cass. Sezioni Unite n. 13533/01).
L'appello va, pertanto, rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Al totale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese Parte_1 di lite del presente grado in favore di . CP_1
Le spese sono calcolate nella misura indicata in dispositivo ai sensi delle tabelle vigenti di cui al D.M.
n. 55.14 in relazione al valore dichiarato della causa di appello (ovvero euro 12100,00), considerando la controversia di complessità bassa.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, deve darsi atto di avere totalmente rigettato l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello rg. N.669.20 in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 378/2020 del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata il
21.03.2020 nell'ambito del procedimento recante n. 100093/2010 R.G.A.C., così provvede:
- rigetta interamente l'appello, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante (P.I. ) alle spese di lite del Parte_1 P.IVA_1 presente grado, che ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 si liquidano in favore di CP_1 in €. 2906,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
[...]
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 27.05.25.
Il Cons. est. La Presidente
dott.ssa Ivana Acacia dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliere
Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 669/2020 vertente
TRA
(P.IVA , in persona dell'Amministratore Unico e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante Geom. , rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Francesco Parte_2
Romeo (C.F.: ) - Pec: C.F._1 Email_1
-appellante-
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato difeso dall'avv. Gaetano Catanoso CP_1 C.F._2
(C.F.: ) – Pec: C.F._3 Email_2
-appellato-
OGGETTO: Appalto - appello avverso la Sentenza n. 378/2020 del Tribunale di Reggio
Calabria, emessa il 19.03.2020 e pubblicata il successivo 21.03.2020, nell'ambito del procedimento recante n. 100093/2010 R.G.A.C.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado, la società conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, chiedendone la condanna al pagamento della somma
[...] di €. 12.100,00, a titolo di saldo per i lavori eseguiti presso il fabbricato di proprietà dello stesso, sito in Condofuri Marina.
In particolare, a fondamento della propria domanda, parte attrice esponeva di aver eseguito nel febbraio del 2009, i lavori di manutenzione ordinaria e restauro delle facciate comuni del fabbricato in proprietà del convenuto, sito in Condofuri, Via Carducci n.8; di avere ricevuto dalla committenza solo la somma di euro 15.000,00 in acconto del corrispettivo complessivamente concordato in euro
27.100,00; che nonostante i solleciti rivolti, anche con la missiva del 12.05.2010, la convenuta non aveva corrisposto ancora l'importo restante a saldo dei lavori di euro 12.100,00 (IVA compresa) .
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna di al pagamento della somma ancora CP_1 dovuta, oltre rivalutazione ed interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25 novembre 2010, si costituiva in giudizio , CP_1 respingendo e confutando le contestazioni avanzate da parte attrice.
Deduceva, in particolare, l'inesatto adempimento da parte della società attrice per mancata esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori concordati e l'inesistenza di un preventivo accordo tra le parti in merito al corrispettivo complessivo dell'appalto, con conseguente insussistenza del credito preteso a saldo dei lavori. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di pagamento e, in subordine, la riduzione proporzionale della somma richiesta per difformità e vizi dell'opera realizzata. La causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali e di CTU volta ad accertare quali lavori fossero stati effettivamente eseguiti dalla società attrice e se gli stessi fossero stati eseguiti a regola d'arte.
Quindi, fatte precisare le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 378/2020, pubblicata in data 21 marzo 2020, oggi appellata, il Tribunale di Reggio
Calabria rigettava la domanda attorea perché infondata, compensando tra le parti le spese di lite e ponendo definitivamente a carico delle parti in solido i compensi del CTU già liquidati nel corso del giudizio.
In sentenza, il giudice di primo grado esaminava una rilevante questione procedurale, dichiarando inammissibile l'eccezione di garanzia e di inadempimento sollevate dal convenuto tardivamente costituitosi ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.
Nonostante l'accertamento di questa decadenza processuale, il Tribunale riconosceva che, in virtù dei principi generali sull'onere della prova, spettava all'attore dimostrare di aver eseguito le opere appaltate al prezzo concordato. Non avendo l'attore fornito adeguata prova dei fatti posti a fondamento della domanda, quest'ultima veniva rigettata.
Per le sopra riportate ragioni, con la sentenza oggi appellata, il Tribunale così provvedeva:
“- rigetta la domanda attorea perché infondata;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido i compensi di CTU già liquidati nel corso del giudizio in favore del geometra .” CP_2
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 9 dicembre 2020 la Parte_1 impugnava la sentenza n. 378/2020 del Tribunale di Reggio Calabria, articolando come unico motivo di appello l'errore in fatto, la violazione di legge nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione” in cui il giudice di prime cure sarebbe incorso. L'appellante, in particolare, lamentava l'erroneità e la contraddittorietà della decisione del primo giudice che, valorizzando le risultanze della ctu, aveva concluso nel senso che l'attore non aveva adempiuto in maniera esatta alla propria obbligazione, pur avendo contemporaneamente dichiarato tardive le eccezioni di garanzia e inesatto adempimento formulate da parte convenuta ex artt.166 e
167 c.p.c. Sosteneva infatti che il giudice fosse caduto in contraddizione ponendo a base della decisione elementi di fatto oggetto proprio di quella eccezione di garanzia ex art. 1667 c.c. di parte convenuta dichiarata inammissibile perché tardiva, fondando erroneamente i quesiti al ctu su tali eccezioni.
In ogni caso lamentava un'errata valutazione da parte del giudice dei mezzi istruttori e delle risultanze della CTU, avendo quantificato i lavori eseguiti in euro 18673,00, pur avendo il consulente d'ufficio indicato tali somme come costo di ripristino dei manufatti per i lavori non eseguiti correttamente
(lavori di rifacimento dei balconi, compresi i lavori di manutenzione delle facciate e della tinteggiatura.).
Evidenziava ancora che dalla istruttoria fosse emerso in modo chiaro che l'attore aveva adempiuto in modo corretto e completo alla propria obbligazione, maturando per tale via il diritto al compenso.
Concludeva affermando che la contestazione del prezzo complessivo pattuito tra le parti per l'esecuzione dei lavori da parte convenuta, era priva di riscontro processuale, considerato che parte convenuta odierna appellata non aveva mai contestato la fattura emessa, limitandosi a contestare solo la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti. L'appellante chiedeva, inoltre, l'espletamento di nuova consulenza tecnica al fine di determinare l'ammontare dei lavori eseguiti e comunque in riforma della sentenza appellata la condanna di controparte al pagamento del saldo dei lavori eseguiti.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 13 ottobre 2021 si costituiva CP_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e
[...] contestando nel merito le argomentazioni dell'appellante.
Evidenziava, in particolare nel merito, l'infondatezza dell'appello considerata l'esatta e precisa ricostruzione dei fatti controversi operata dal Giudice di primo grado, in applicazione dei criteri generali che governano il riparto dell'onere probatorio nei rapporti tra creditore e debitore.
In particolare, la declaratoria di inammissibilità delle eccezioni di garanzia ed inadempimento non poteva precludere la cognizione delle contestazioni formulate, ribadendo che ricadeva su parte attrice l'onere di dimostrazione di aver adempiuto esattamente l'obbligazione contrattuale assunta e di aver concordato l'importo preteso.
Concludeva per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 16.03.24 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
quindi con successiva ordinanza del 20.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.02.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
La fattispecie in esame va inquadrata nella casistica antecedente alla riforma disposta dal D. Lgs. n.
149/2022, con la quale è stato modificato l'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore. Il precedente testo dell'art 342 c.p.c. (così come modificato dal D.L. n. 83 del 2012), applicabile ratione temporis al caso di specie, disponeva che “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.” L'interpretazione del citato articolo ha sollecitato più volte l'intervento della giurisprudenza di legittimità e in particolare delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 (in senso conforme anche Ord. SS.UU. n. 36481 del 13.12.2022), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Sulla scorta di tale principio, non vi è la necessità di redazione di un progetto alternativo di sentenza, né di alcun “vacuo formalismo” o di una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata.
Ciò che rileva, piuttosto, è la chiara ed inequivoca indicazione delle censure mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice.
Nel caso de quo, dall'esame dell'atto di appello emerge che, pur nella sua sinteticità e genericità, l'appellante ha manifestato le ragioni poste a sostegno della propria impugnazione, deducendo le critiche alla sentenza di primo grado, che si sostanziano nella valutazione operata dal giudice di prime cure in ordine alla prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione contrattuale e alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Ha, inoltre, eccepito specificamente la violazione degli artt. 166 e 167
c.p.c., sostenendo che il convenuto si era costituito tardivamente nel giudizio di primo grado e che, pertanto, non avrebbe potuto formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio. Alla luce di siffatte considerazioni e valutazioni, la Corte ritiene che l'atto rispetti i requisiti minimi richiesti dall'art. 342
c.p.c. per consentire il vaglio dell'impugnazione nel merito, essendo individuabili le ragioni della contestazione.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.
2. Nel merito l'appello è infondato e deve essere respinto.
Giova premettere che come già rilevato dal giudice di prime cure, vanno dichiarate inammissibili per tardività ex art. 166 e 167 c.p.c. l'eccezione relativa ai vizi dell'opera eseguita ex art. 1667 c.c. nonché quella relativa all'inadempimento contrattuale, costituendo quest'ultima una eccezione “rimessa alla disponibilità della parte e non rilevabile d'ufficio” (Cass. n.10764.99). Nondimeno deve osservarsi che nell'atto di citazione l'attore stesso ha affermato che il contratto di appalto venne concluso oralmente tra le parti ovvero che oralmente vennero stabiliti i lavori da eseguire e il corrispettivo da pagare.
Il convenuto, invece, in sede di comparsa, ha negato l'esistenza di un accordo sul corrispettivo. È evidente che, come già sostenuto in primo grado, in base alle ordinarie regole sul riparto dell'onere probatorio, a fronte di una domanda di pagamento grava sull'attore appaltatore l'onere di fornire la prova dei fatti a fondamento della domanda ovvero, in presenza di un contratto di appalto stipulato oralmente, gli elementi essenziali del contratto e quindi i lavori da eseguire in funzione dei quali è preteso il pagamento e il prezzo concordato.
La contestazione del prezzo appartiene, infatti, al rango delle mere difese, essendosi il convenuto limitato a negare i fatti posto dall'attore a fondamento della domanda, come tale non soggetta a preclusioni processuali.
Ritiene l'odierno collegio giudicante che in presenza di una contestazione del prezzo da pagare gravava sull'attore oggi appellante l'onere di fornire la prova del prezzo asserito;
tale prova avrebbe potuto essere fornita solo attraverso la puntuale dimostrazione dei lavori eseguiti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 33575.21), in applicazione degli ordinari criteri sull'onere della prova il potere, conferito al giudice dall'articolo 1657 del Cc, di determinare il prezzo dell'appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, sempre che non possa farsi riferimento, per tale calcolo, alle tariffe esistenti e agli usi, è, pertanto, esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore: allorquando, invece, il contrasto riguardi anche tale aspetto del rapporto, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate, né,
d'altra parte, offrire all'attore l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda.
Tale prova, necessaria trattandosi di un contratto orale sia in relazione alle opere che al corrispettivo, non è stata tuttavia fornita in giudizio.
E infatti la domanda attorea si presentava sin dalla sua proposizione generica ed indeterminata e tale
è rimasta anche in corso di causa e fino alle conclusioni. Il ctu nominato ha dichiarato di non essere in grado di individuare i lavori appaltati (p.3 ctu in atti: non avendo ritrovato, presso l'ufficio tecnico del comune, alcun documento che mi descrivesse le opere eseguite, né un computo dei lavori commissionati, ho chiesto ai presenti se mi potessero descrivere quali lavorazioni fossero state eseguite dalla “ su incarico del sig. Parte_1 Pt_3
, ma entrambi i C.T.P. non mi hanno saputo fornire alcun dettaglio specifico dei lavori
[...] effettivamente commissionati né i materiali utilizzati in quanto all'epoca estranei ai lavori. Solo il sig. in quanto residente nello stabile, mi ha potuto spiegare per linee molto generiche, ciò Pt_4 che è stato realizzato….p.7 ctu in atti: al sottoscritto non è stata fornita né dalla ditta appaltante né dal comune competente alcuna documentazione attestante l'entità dei lavori appaltati.).
Nessun valore in termini di attendibilità può essere attribuito ai pur apprezzabili sforzi del consulente d'ufficio di individuare i lavori da eseguire in base al sentito e collegando le informazioni acquisite alle fotografie in atti.
Parimenti inattendibile appare il computo metrico allegato, in sede di osservazioni alla bozza della consulenza, dal consulente di parte della società attrice posto che risulta datato 29.10.14, è stato prodotto fuori termine e riporta un prezzo dei lavori (euro 43429,37) addirittura superiore all'importo complessivamente preteso.
Anche i testi citati ed escussi all'udienza del 20.5.2013, come già evidenziato dal giudice di prime cure, si sono limitati a confermare l'esecuzione di lavori nello stabile, e non hanno con la loro deposizione, ad avviso dell'odierno collegio giudicante, consentito di raggiungere con sufficiente dettaglio gli interventi effettivamente operati sul fabbricato;
nulla è emerso poi quanto al prezzo, avendo i testi attorei dichiarato di non sapere nulla in ordine al capitolo di prova n. 3 della memoria attorea ex art. 183 6° comma n° 1 c.p.c. “Vero che tra le parti era stato preventivamente concordato l'importo complessivo dei lavori da eseguire”.
In definitiva, non è stata fornita prova adeguata dei lavori effettivamente commissionati e del prezzo.
Si badi che qui non si discute di esatto o inesatto adempimento dell'obbligazione assunta. Ciò che viene in rilievo è il difetto della prova in ordine alle caratteristiche dell'obbligazione assunta da chi poi pretende il pagamento della controprestazione. Solo la ricostruzione dei lavori eseguiti, in presenza di una contestazione del prezzo asseritamente concordato oralmente (circostanza pure contestata), avrebbe consentito un vaglio di adeguatezza dell'importo preteso da parte dell'autorità giudiziaria, restando, invece, preclusa ogni valutazione in ordine alla diligenza nell'adempimento e alla correttezza della esecuzione.
Si osservi poi che nemmeno la fattura allegata dall'attrice al fascicolo di costituzione è un documento probante il credito preteso a saldo dei lavori, trattandosi di documento fiscale e comunque di un documento di parte inidoneo a costituire prova del credito oggetto di causa (Cass. n. 33575.21:
“L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa”; ancora Cass. 26517.18).
E infatti il consulente nominato a fronte del quesito formulato dal giudice in ordine alla quantificazione delle somme necessarie per completare i lavori non ultimati così rispondeva: Per quanto riguarda il presente quesito al sottoscritto non è stata fornita dalla ditta appaltante alcuna documentazione attestante l'entità dei lavori appaltati né l'importo pattuito per i lavori, quindi non si è in grado di quantificare le somme necessarie per eventuali lavori appaltati e non ultimati. (p.8 ctu in atti). L'attore odierno appellante non ha in definitiva fornito prova dei fatti posti a fondamento del suo diritto al compenso ovvero del contenuto del titolo in forza del quale ha preteso il pagamento e che ha preteso di allegare. (Cass. Sezioni Unite n. 13533/01).
L'appello va, pertanto, rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Al totale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese Parte_1 di lite del presente grado in favore di . CP_1
Le spese sono calcolate nella misura indicata in dispositivo ai sensi delle tabelle vigenti di cui al D.M.
n. 55.14 in relazione al valore dichiarato della causa di appello (ovvero euro 12100,00), considerando la controversia di complessità bassa.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, deve darsi atto di avere totalmente rigettato l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello rg. N.669.20 in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 378/2020 del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata il
21.03.2020 nell'ambito del procedimento recante n. 100093/2010 R.G.A.C., così provvede:
- rigetta interamente l'appello, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante (P.I. ) alle spese di lite del Parte_1 P.IVA_1 presente grado, che ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 si liquidano in favore di CP_1 in €. 2906,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
[...]
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 27.05.25.
Il Cons. est. La Presidente
dott.ssa Ivana Acacia dott.ssa Patrizia Morabito