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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/02/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3236/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 3236/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 28 febbraio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, ad ore 10 sono comparsi:
Per 'avv. ROSSI LORENZO , Parte_1
Per l'avv. CARITI MARIA LETIZIA Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'Avv. Rossi si riporta alle note conclusive depositate e contesta quanto dedotto nella conclusionale avversaria rilevando che non vi èstato mutamento della domanda ma eventualmente solo della causa petendi ( in relazione alla polizza azionata). Conclude come in comparsa conclusionale.
L'Avv. Cariti contesta le deduzioni avverse e si riporta alle note conclusive.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onor.
dott. Giovanna Colzi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onor.dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3236/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI LORENZO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ROSSI LORENZO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARITI Controparte_1 P.IVA_1 MARIA LETIZIA e dell'avv. PANNI FRANCESCO ( ) VIA SANT'ORSOLA C.F._2
36 41121 MODENA;
, elettivamente domiciliato in VIA DEL MADONNONE 25 50136 FIRENZE presso il difensore avv. CARITI MARIA LETIZIA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa,
- IN TESI: accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla garanzia prevista dall'art. 29 CdA, della polizza per la responsabilità civile, avente ad oggetto il rimborso della spese legali sostenute, per resistere alle azioni promosse nei sui confronti, condannare la ad Controparte_1
indennizzare od a tenere indenne il Dr. della somma di € 7.025,66, quali spese legali Parte_1
dovute e/o corrisposte al difensore per la difesa nel giudizio RG 3130/19, ovvero di quella diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, o risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria al netto delle franchigie contrattuali;
pagina 2 di 8 - IN SUBORDINATA IPOTESI: accertato e dichiarato l'inadempimento della Controparte_1 agli obblighi di gestione della lite che su di essa incombevano, ai sensi dell'art. 29 CdA,
[...]
condannarla al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente, in relazione alle spese sostenute o sostenende per la difesa nel giudizio RG 3130/19, nella somma di € 7.025,66, ovvero di quella diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, o risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria al netto delle franchigie contrattuali. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, 1 – in ogni caso, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di in quanto inammissibile Pt_1 Controparte_1
e/o improcedibile e/o infondata per la non operatività della copertura assicurativa prestata con la polizza n. 253029714163 azionata in garanzia ai sensi della espressa previsione in questo senso del combinato disposto dell'Appendice n. 1 alla Polizza medesima e degli artt. 25, 1° comma, e 26, 3° comma, delle condizioni generali della Polizza, per le ragioni esposte dalla IA al paragrafo 1 della propria comparsa di costituzione e risposta. 2 – In ogni caso, rigettare la Domanda di Garanzia in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondata per violazione del principio del ne bis in idem, per le ragioni esposte dalla IA al paragrafo 2 della propria comparsa di costituzione e risposta. 3 – In via meramente subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità, procedibilità e fondatezza della Domanda di Garanzia, ridurre l'indennizzo dovuto da CP_1
al dott. nella misura indicata dalla IA al paragrafo 3 della propria
[...] Pt_1 comparsa di costituzione e risposta, in ogni caso con applicazione della franchigia di € 516,00 per sinistro prevista dall'art. 29 delle condizioni generali della Polizza. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”.
FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il Dr. , medico odontoiatra, adiva il Tribunale di Parte_1
Firenze nei confronti di al fine di vedersi riconosciuto l'indennizzo di Controparte_1
polizza di € 7.025,66 quali spese legali sostenute per resistere alle azioni promosse nei propri confronti;
invocava la polizza n. 253029714163 per la “responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione e tutela giudiziaria” esponendo di essere stato convenuto in giudizio dal terzo dinanzi all'intestato Tribunale – nel procedimento R.G. n. 3130/2019 - per i danni CP_2
da questi subiti a seguito di terapie odontoiatriche errate;
di essersi costituito in giudizio chiamando in causa la propria compagnia di assicurazioni, , chiedendo di esserne Controparte_1
garantito con refusione delle spese di lite;
la IA si costituiva in quel giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice e in ipotesi che l'indennizzo fosse parametrato ai limiti di polizza. Il
pagina 3 di 8 procedimento si concludeva con il rigetto della domanda del sig. , in quanto infondata, e CP_2
della riconvenzionale di , con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Il Parte_1
ricorrente invocava quindi, in forza di tale processo, l'inadempimento della IA all'obbligo di
“tutela legale” ai sensi dell'Art. 29 CdA (“la Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale nell'interesse dell'assicurato, designando propri legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso”), come da mancata risposta alla diffida ad assumere la gestione della lite in nome e per conto dell'assicurato; inadempimento alla ulteriore garanzia prevista dallo stesso art. 29 CdA,: “qualora l'assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia, (…) la società riconoscerà all'assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute, per resistere alle azioni promosse nei sui confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate”; chiedeva l'accertamento della responsabilità contrattuale della medesima e, per l'effetto, il riconoscimento dell'indennizzo quantificato in €
7.025,66.
Si costituiva in giudizio la IA eccependo la inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza della Domanda di Garanzia, per inoperatività della polizza menzionata, nonché la violazione del principio del “ne bis in idem” per avere il Tribunale già deciso la compensazione delle spese sulla domanda inerente la tutela giudiziaria e quindi l'eccezione di giudicato;
in ipotesi, eccepiva la franchigia ed i limiti di polizza in ordine all'eventuale indennizzo.
Alla prima udienza veniva mutato il rito e disposta la mediazione obbligatoria per materia , svoltasi con esito negativo;
assegnati i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa , istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione orale all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda spiegata ha per oggetto la richiesta di pagamento dell'indennizzo ai sensi di polizza, in particolare in forza della polizza n. 253029714163, stipulata nel 2016, relativamente al rimborso delle spese sostenute dall'assicurato - in proprio - in altra causa ove era stato convenuto dal terzo CP_2
, per essere condannato al risarcimento del danno per errata implantologia;
in tale giudizio RG
[...]
3130/19 l'odierno ricorrente aveva chiamato in causa la IA al fine di esserne manlevato, evocando la polizza RCP in questione e con refusione delle spese di lite, spiegando altresì domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso nei confronti dell'attore. Il procedimento veniva definito con ordinanza di rigetto ex art. 702 ter c.p.c. della domanda attrice e della domanda riconvenzionale e con compensazione delle spese di lite fra tutte le parti. Invocando l'art. 29 delle
Condizioni Generali di Polizza, il ricorrente chiede oggi l'indennizzo non avendo la IA sostenuto la difesa , nonostante la richiesta formale, né avendo rimborsato la spesa di difesa pagina 4 di 8 all'assicurato.
SULLA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA
Innanzitutto occorre evidenziare che non vi è domanda nuova nel mutamento della polizza effettuato dal ricorrente in prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: a fronte dell'eccezione della
IA sollevata in comparsa di risposta, che ha rilevato l'inoperatività della polizza indicata nel ricorso n. 253029714163 e stipulata nel 2016 ( in quanto vi era espressa esclusione del “sinistro CP_2
Matteo”), il ricorrente ha infatti allegato la polizza corretta , precedente, stipulata in data 25/11/2013 con , n. 253029533963. Controparte_1
L'allegazione è tempestiva in quanto inerente la stessa vicenda sostanziale, trattandosi di polizze che si sono succedute nel tempo con il medesimo oggetto fra le stesse parti, per cui non si ravvisa alcun mutamento della domanda, conformemente alle affermazioni della S.C. in argomento che ammettono il mutamento sia della causa petendi che del petitum della domanda dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. ove si resti nell'ambito della stessa vicenda sostanziale , alla luce della c.d. “teleologica complanarità delle domande” (Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, n.18546 Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, in un giudizio promosso per la declaratoria di inefficacia di alcuni pagamenti ex art. 44 l.fall., aveva ritenuto ammissibile l'ulteriore domanda di adempimento formulata dall'attore, in via gradata, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
Cass. S.U. 12310/2015, Cass. S.U. 22404/2018).
Trattandosi appunto di domande identiche, di rapporti del medesimo tipo, della medesima utilità sostanziale, le domande di indennizzo di cui alle due polizze devono intendersi attinenti alla stessa vicenda sostanziale e teleologicamente complanari, senza alcuna preclusione processuale.
SULLA ECCEZIONE DI GIUDICATO - NE BIS IN IDEM
La IA eccepisce anche che l'ordinanza resa dal Tribunale nel giudizio rg 3130/19 abbia già deciso la vicenda.
Nella comparsa di costituzione depositata in tale giudizio ( doc. 3) , si legge “Il Dr. è coperto Pt_1
pagina 5 di 8 dai rischi della responsabilità professionale in forza di polizza n. 253029714163, per la “responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione e tutela giudiziaria”, stipulata con la compagnia (all. n. 9). Per tali motivi, appare opportuno chiedere di essere Controparte_1 autorizzati alla chiamata in causa di quest'ultima, affinchè, in forza del vincolo assicurativo, lo tenga indenne dalle pretese risarcitorie del sig. , qualora le stesse dovessero rivelarsi in tutto od in parte CP_2
fondate. Si deve osservare che il Dr. al ricevimento della richiesta danni del sig. , ebbe Pt_1 CP_2
ad avvisare prontamente la compagnia, inviando denunzia di sinistro, nonché una relazione in ordine ai fatti ed agli eventi contestati (all. n. 10-11), precisando di essere in possesso della radiografia preoperatoria, tant'è che lo stesso è stato assistito, nel procedimento di ATP, dallo studio legale incaricato dalla compagnia medesima. Ma è tuttavia evidente come nessuna delle ragioni del comparente sia stata fatta adeguatamente valere, nel corso di tale procedimento. Inoltre, al ricevimento del presente ricorso, il Dr. con PEC inviata in data 6/5/19, provvedeva ad Pt_1 inoltrare alla IA copia degli atti, invitandola a comunicare l'intenzione di provvedere alla gestione della lite a proprie cure e spese, comunicazione cui non veniva dato riscontro, e che ora legittima il comparente all'esercizio della presente azione (all. n. 12). Pertanto, in denegata ipotesi di accertata responsabilità del Dr. il comportamento della dovrà Pt_1 Controparte_1 essere valutato anche in relazione all'ingiustificato inadempimento agli obblighi di garanzia cui la stessa era tenuta nei confronti dell'assicurato, -costretto a costituirsi in giudizio e sostenere l'onere della lite- ed alla violazione dell'art. 29 delle condizioni generali di contratto, in base al quale “la
Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale nell'interesse dell'assicurato, designando propri legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso”.
E' documentale quindi che in tale sede sia stata azionata anche la garanzia di tutela giudiziaria nei confronti del terzo chiamato IA , invocandosi lo stesso art. 29 riportato nel ricorso oggetto del presente giudizio e chiedendosi la refusione delle spese di lite al terzo chiamato .
Non può dirsi tuttavia che vi sia stata pronuncia su questo punto, laddove il Giudice nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. ha disposto la compensazione delle spese di lite fra le parti, in quanto detta compensazione è stata attinta dalla soccombenza reciproca in ordine alle domande spiegate, e non è stata minimamente esaminata la domanda di refusione delle spese dal punto di vista del patto di gestione della lite contenuto nella polizza e invocato dal chiamante.
Da questo punto di vista la mancata impugnazione dell'ordinanza da parte dell'assicurato non rileva ai fini del giudicato sulla questione ( non esaminata) , né può dirsi esistente una pronuncia sul punto,
pagina 6 di 8 essendovi solo la regolamentazione delle spese processuali in base ai principi generali di cui all'art. 92
c.p.c. (cfr. Cass., sez. VI, 1° dicembre 2022, n. 35382, "In caso di omessa pronuncia su una domanda
(nel caso di specie quella di rimborso delle spese, distinta e autonoma rispetto a quella di liquidazione del compenso spettante all'avvocato), e sempre che non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito (non prospettato né nel provvedimento impugnato né nell'originario decreto del giudice delegato, il quale prende anzi in esame esclusivamente l'istanza
«di liquidazione dei compensi professionali») la parte ha la facoltà alternativa di far valere
l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno".)
Nel caso di specie peraltro non pare esservi alcun rigetto implicito della domanda, per cui il ricorrente ben può attivarsi in separato giudizio per chiedere l'indennizzo di polizza per le spese affrontate in proprio.
L'eccezione va quindi disattesa.
NEL MERITO
La domanda va accolta, avendo l'assicurato debitamente denunciato il sinistro (doc. 6) al ricevimento della richiesta danni;
avendo inviato tramite il proprio legale, (doc. 7) una relazione scritta in ordine ai fatti contestati;
avendo trasmesso con PEC in data 6/5/19, (doc. 8) copia del ricorso notificato dal sig.
, con invito alla , ad assumere la gestione della lite , senza riceverne CP_2 Controparte_1
risposta.
La domanda va quindi accolta non avendo la IA assolto a quanto stabilito dall'art. 29 CGP
“Qualora l' intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di Parte_2
potenziale insorgenza di conflitti di interesse dovrà indicarlo alla Società. La Società riconoscerà all'Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i parametri tempo per tempo vigenti, applicati nel minimo, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell'esercizio, con applicazione di una franchigia di euro 516 per sinistro ”.
Tuttavia , in punto di quantum, l'importo va determinato nei limiti di cui alla polizza stipulata fra le parti. L'importo di € 7.025,66 quantificato dal ricorrente quali “spese legali maturate per resistere
pagina 7 di 8 all'azione nei suoi confronti promossa dal sig. , causa RG 3130/2019, spese che possono CP_2
quantificarsi, ex DM 55/14, in base al valore della controversia (€ 15.472,00) ed alle prestazioni professionali svolte (…), come da relativo progetto di notula (doc. 9)”, non può essere interamente riconosciuto.
La notula prodotta dal ricorrente è redatta secondo parametri medi del DM 55/2014 e quindi non liquidabile ai sensi di polizza, mentre seguendo i parametri minimi per scaglione di riferimento alla luce del prospetto depositato dalla resistente ( doc. 5) si ottiene l'importo di € 3.995,07 compresi accessori di legge. Da detto importo deve essere detratta la franchigia di € 516 per sinistro, onde va riconosciuto al ricorrente un indennizzo di € 3.479,07.
LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente, liquidate come da CP_3
dispositivo secondo parametri di cui al DM 55/2014 con fase istruttoria e decisionale al minimo in quanto meramente documentale la prima ed in forma semplificata la seconda, anche in ragione del valore della causa più prossimo al minimo che al massimo dello scaglione di riferimento .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa , in accoglimento della domanda attrice
- CONDANNA la accertato il diritto del ricorrente Controparte_1 Parte_1 alla garanzia prevista dall'art. 29 della polizza , al pagamento dell'indennizzo pari ad
[...]
€ 3.479,07 compresi accessori , al netto delle franchigie contrattuali, per la difesa nel giudizio
RG 3130/19;
- CONDANNA la al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva se dovuta e
CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 17,15 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale da remoto.
Firenze, 28 febbraio 2025
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 3236/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 28 febbraio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, ad ore 10 sono comparsi:
Per 'avv. ROSSI LORENZO , Parte_1
Per l'avv. CARITI MARIA LETIZIA Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'Avv. Rossi si riporta alle note conclusive depositate e contesta quanto dedotto nella conclusionale avversaria rilevando che non vi èstato mutamento della domanda ma eventualmente solo della causa petendi ( in relazione alla polizza azionata). Conclude come in comparsa conclusionale.
L'Avv. Cariti contesta le deduzioni avverse e si riporta alle note conclusive.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onor.
dott. Giovanna Colzi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onor.dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3236/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI LORENZO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ROSSI LORENZO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARITI Controparte_1 P.IVA_1 MARIA LETIZIA e dell'avv. PANNI FRANCESCO ( ) VIA SANT'ORSOLA C.F._2
36 41121 MODENA;
, elettivamente domiciliato in VIA DEL MADONNONE 25 50136 FIRENZE presso il difensore avv. CARITI MARIA LETIZIA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa,
- IN TESI: accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla garanzia prevista dall'art. 29 CdA, della polizza per la responsabilità civile, avente ad oggetto il rimborso della spese legali sostenute, per resistere alle azioni promosse nei sui confronti, condannare la ad Controparte_1
indennizzare od a tenere indenne il Dr. della somma di € 7.025,66, quali spese legali Parte_1
dovute e/o corrisposte al difensore per la difesa nel giudizio RG 3130/19, ovvero di quella diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, o risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria al netto delle franchigie contrattuali;
pagina 2 di 8 - IN SUBORDINATA IPOTESI: accertato e dichiarato l'inadempimento della Controparte_1 agli obblighi di gestione della lite che su di essa incombevano, ai sensi dell'art. 29 CdA,
[...]
condannarla al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente, in relazione alle spese sostenute o sostenende per la difesa nel giudizio RG 3130/19, nella somma di € 7.025,66, ovvero di quella diversa somma, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia, o risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria al netto delle franchigie contrattuali. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, 1 – in ogni caso, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti di in quanto inammissibile Pt_1 Controparte_1
e/o improcedibile e/o infondata per la non operatività della copertura assicurativa prestata con la polizza n. 253029714163 azionata in garanzia ai sensi della espressa previsione in questo senso del combinato disposto dell'Appendice n. 1 alla Polizza medesima e degli artt. 25, 1° comma, e 26, 3° comma, delle condizioni generali della Polizza, per le ragioni esposte dalla IA al paragrafo 1 della propria comparsa di costituzione e risposta. 2 – In ogni caso, rigettare la Domanda di Garanzia in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondata per violazione del principio del ne bis in idem, per le ragioni esposte dalla IA al paragrafo 2 della propria comparsa di costituzione e risposta. 3 – In via meramente subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità, procedibilità e fondatezza della Domanda di Garanzia, ridurre l'indennizzo dovuto da CP_1
al dott. nella misura indicata dalla IA al paragrafo 3 della propria
[...] Pt_1 comparsa di costituzione e risposta, in ogni caso con applicazione della franchigia di € 516,00 per sinistro prevista dall'art. 29 delle condizioni generali della Polizza. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”.
FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il Dr. , medico odontoiatra, adiva il Tribunale di Parte_1
Firenze nei confronti di al fine di vedersi riconosciuto l'indennizzo di Controparte_1
polizza di € 7.025,66 quali spese legali sostenute per resistere alle azioni promosse nei propri confronti;
invocava la polizza n. 253029714163 per la “responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione e tutela giudiziaria” esponendo di essere stato convenuto in giudizio dal terzo dinanzi all'intestato Tribunale – nel procedimento R.G. n. 3130/2019 - per i danni CP_2
da questi subiti a seguito di terapie odontoiatriche errate;
di essersi costituito in giudizio chiamando in causa la propria compagnia di assicurazioni, , chiedendo di esserne Controparte_1
garantito con refusione delle spese di lite;
la IA si costituiva in quel giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice e in ipotesi che l'indennizzo fosse parametrato ai limiti di polizza. Il
pagina 3 di 8 procedimento si concludeva con il rigetto della domanda del sig. , in quanto infondata, e CP_2
della riconvenzionale di , con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Il Parte_1
ricorrente invocava quindi, in forza di tale processo, l'inadempimento della IA all'obbligo di
“tutela legale” ai sensi dell'Art. 29 CdA (“la Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale nell'interesse dell'assicurato, designando propri legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso”), come da mancata risposta alla diffida ad assumere la gestione della lite in nome e per conto dell'assicurato; inadempimento alla ulteriore garanzia prevista dallo stesso art. 29 CdA,: “qualora l'assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia, (…) la società riconoscerà all'assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute, per resistere alle azioni promosse nei sui confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate”; chiedeva l'accertamento della responsabilità contrattuale della medesima e, per l'effetto, il riconoscimento dell'indennizzo quantificato in €
7.025,66.
Si costituiva in giudizio la IA eccependo la inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza della Domanda di Garanzia, per inoperatività della polizza menzionata, nonché la violazione del principio del “ne bis in idem” per avere il Tribunale già deciso la compensazione delle spese sulla domanda inerente la tutela giudiziaria e quindi l'eccezione di giudicato;
in ipotesi, eccepiva la franchigia ed i limiti di polizza in ordine all'eventuale indennizzo.
Alla prima udienza veniva mutato il rito e disposta la mediazione obbligatoria per materia , svoltasi con esito negativo;
assegnati i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa , istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione orale all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda spiegata ha per oggetto la richiesta di pagamento dell'indennizzo ai sensi di polizza, in particolare in forza della polizza n. 253029714163, stipulata nel 2016, relativamente al rimborso delle spese sostenute dall'assicurato - in proprio - in altra causa ove era stato convenuto dal terzo CP_2
, per essere condannato al risarcimento del danno per errata implantologia;
in tale giudizio RG
[...]
3130/19 l'odierno ricorrente aveva chiamato in causa la IA al fine di esserne manlevato, evocando la polizza RCP in questione e con refusione delle spese di lite, spiegando altresì domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso nei confronti dell'attore. Il procedimento veniva definito con ordinanza di rigetto ex art. 702 ter c.p.c. della domanda attrice e della domanda riconvenzionale e con compensazione delle spese di lite fra tutte le parti. Invocando l'art. 29 delle
Condizioni Generali di Polizza, il ricorrente chiede oggi l'indennizzo non avendo la IA sostenuto la difesa , nonostante la richiesta formale, né avendo rimborsato la spesa di difesa pagina 4 di 8 all'assicurato.
SULLA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA
Innanzitutto occorre evidenziare che non vi è domanda nuova nel mutamento della polizza effettuato dal ricorrente in prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.: a fronte dell'eccezione della
IA sollevata in comparsa di risposta, che ha rilevato l'inoperatività della polizza indicata nel ricorso n. 253029714163 e stipulata nel 2016 ( in quanto vi era espressa esclusione del “sinistro CP_2
Matteo”), il ricorrente ha infatti allegato la polizza corretta , precedente, stipulata in data 25/11/2013 con , n. 253029533963. Controparte_1
L'allegazione è tempestiva in quanto inerente la stessa vicenda sostanziale, trattandosi di polizze che si sono succedute nel tempo con il medesimo oggetto fra le stesse parti, per cui non si ravvisa alcun mutamento della domanda, conformemente alle affermazioni della S.C. in argomento che ammettono il mutamento sia della causa petendi che del petitum della domanda dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. ove si resti nell'ambito della stessa vicenda sostanziale , alla luce della c.d. “teleologica complanarità delle domande” (Cassazione civile sez. VI, 07/09/2020, n.18546 Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, in un giudizio promosso per la declaratoria di inefficacia di alcuni pagamenti ex art. 44 l.fall., aveva ritenuto ammissibile l'ulteriore domanda di adempimento formulata dall'attore, in via gradata, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.).
Cass. S.U. 12310/2015, Cass. S.U. 22404/2018).
Trattandosi appunto di domande identiche, di rapporti del medesimo tipo, della medesima utilità sostanziale, le domande di indennizzo di cui alle due polizze devono intendersi attinenti alla stessa vicenda sostanziale e teleologicamente complanari, senza alcuna preclusione processuale.
SULLA ECCEZIONE DI GIUDICATO - NE BIS IN IDEM
La IA eccepisce anche che l'ordinanza resa dal Tribunale nel giudizio rg 3130/19 abbia già deciso la vicenda.
Nella comparsa di costituzione depositata in tale giudizio ( doc. 3) , si legge “Il Dr. è coperto Pt_1
pagina 5 di 8 dai rischi della responsabilità professionale in forza di polizza n. 253029714163, per la “responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione e tutela giudiziaria”, stipulata con la compagnia (all. n. 9). Per tali motivi, appare opportuno chiedere di essere Controparte_1 autorizzati alla chiamata in causa di quest'ultima, affinchè, in forza del vincolo assicurativo, lo tenga indenne dalle pretese risarcitorie del sig. , qualora le stesse dovessero rivelarsi in tutto od in parte CP_2
fondate. Si deve osservare che il Dr. al ricevimento della richiesta danni del sig. , ebbe Pt_1 CP_2
ad avvisare prontamente la compagnia, inviando denunzia di sinistro, nonché una relazione in ordine ai fatti ed agli eventi contestati (all. n. 10-11), precisando di essere in possesso della radiografia preoperatoria, tant'è che lo stesso è stato assistito, nel procedimento di ATP, dallo studio legale incaricato dalla compagnia medesima. Ma è tuttavia evidente come nessuna delle ragioni del comparente sia stata fatta adeguatamente valere, nel corso di tale procedimento. Inoltre, al ricevimento del presente ricorso, il Dr. con PEC inviata in data 6/5/19, provvedeva ad Pt_1 inoltrare alla IA copia degli atti, invitandola a comunicare l'intenzione di provvedere alla gestione della lite a proprie cure e spese, comunicazione cui non veniva dato riscontro, e che ora legittima il comparente all'esercizio della presente azione (all. n. 12). Pertanto, in denegata ipotesi di accertata responsabilità del Dr. il comportamento della dovrà Pt_1 Controparte_1 essere valutato anche in relazione all'ingiustificato inadempimento agli obblighi di garanzia cui la stessa era tenuta nei confronti dell'assicurato, -costretto a costituirsi in giudizio e sostenere l'onere della lite- ed alla violazione dell'art. 29 delle condizioni generali di contratto, in base al quale “la
Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale nell'interesse dell'assicurato, designando propri legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso”.
E' documentale quindi che in tale sede sia stata azionata anche la garanzia di tutela giudiziaria nei confronti del terzo chiamato IA , invocandosi lo stesso art. 29 riportato nel ricorso oggetto del presente giudizio e chiedendosi la refusione delle spese di lite al terzo chiamato .
Non può dirsi tuttavia che vi sia stata pronuncia su questo punto, laddove il Giudice nell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. ha disposto la compensazione delle spese di lite fra le parti, in quanto detta compensazione è stata attinta dalla soccombenza reciproca in ordine alle domande spiegate, e non è stata minimamente esaminata la domanda di refusione delle spese dal punto di vista del patto di gestione della lite contenuto nella polizza e invocato dal chiamante.
Da questo punto di vista la mancata impugnazione dell'ordinanza da parte dell'assicurato non rileva ai fini del giudicato sulla questione ( non esaminata) , né può dirsi esistente una pronuncia sul punto,
pagina 6 di 8 essendovi solo la regolamentazione delle spese processuali in base ai principi generali di cui all'art. 92
c.p.c. (cfr. Cass., sez. VI, 1° dicembre 2022, n. 35382, "In caso di omessa pronuncia su una domanda
(nel caso di specie quella di rimborso delle spese, distinta e autonoma rispetto a quella di liquidazione del compenso spettante all'avvocato), e sempre che non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito (non prospettato né nel provvedimento impugnato né nell'originario decreto del giudice delegato, il quale prende anzi in esame esclusivamente l'istanza
«di liquidazione dei compensi professionali») la parte ha la facoltà alternativa di far valere
l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno".)
Nel caso di specie peraltro non pare esservi alcun rigetto implicito della domanda, per cui il ricorrente ben può attivarsi in separato giudizio per chiedere l'indennizzo di polizza per le spese affrontate in proprio.
L'eccezione va quindi disattesa.
NEL MERITO
La domanda va accolta, avendo l'assicurato debitamente denunciato il sinistro (doc. 6) al ricevimento della richiesta danni;
avendo inviato tramite il proprio legale, (doc. 7) una relazione scritta in ordine ai fatti contestati;
avendo trasmesso con PEC in data 6/5/19, (doc. 8) copia del ricorso notificato dal sig.
, con invito alla , ad assumere la gestione della lite , senza riceverne CP_2 Controparte_1
risposta.
La domanda va quindi accolta non avendo la IA assolto a quanto stabilito dall'art. 29 CGP
“Qualora l' intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di Parte_2
potenziale insorgenza di conflitti di interesse dovrà indicarlo alla Società. La Società riconoscerà all'Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i parametri tempo per tempo vigenti, applicati nel minimo, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell'esercizio, con applicazione di una franchigia di euro 516 per sinistro ”.
Tuttavia , in punto di quantum, l'importo va determinato nei limiti di cui alla polizza stipulata fra le parti. L'importo di € 7.025,66 quantificato dal ricorrente quali “spese legali maturate per resistere
pagina 7 di 8 all'azione nei suoi confronti promossa dal sig. , causa RG 3130/2019, spese che possono CP_2
quantificarsi, ex DM 55/14, in base al valore della controversia (€ 15.472,00) ed alle prestazioni professionali svolte (…), come da relativo progetto di notula (doc. 9)”, non può essere interamente riconosciuto.
La notula prodotta dal ricorrente è redatta secondo parametri medi del DM 55/2014 e quindi non liquidabile ai sensi di polizza, mentre seguendo i parametri minimi per scaglione di riferimento alla luce del prospetto depositato dalla resistente ( doc. 5) si ottiene l'importo di € 3.995,07 compresi accessori di legge. Da detto importo deve essere detratta la franchigia di € 516 per sinistro, onde va riconosciuto al ricorrente un indennizzo di € 3.479,07.
LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente, liquidate come da CP_3
dispositivo secondo parametri di cui al DM 55/2014 con fase istruttoria e decisionale al minimo in quanto meramente documentale la prima ed in forma semplificata la seconda, anche in ragione del valore della causa più prossimo al minimo che al massimo dello scaglione di riferimento .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa , in accoglimento della domanda attrice
- CONDANNA la accertato il diritto del ricorrente Controparte_1 Parte_1 alla garanzia prevista dall'art. 29 della polizza , al pagamento dell'indennizzo pari ad
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€ 3.479,07 compresi accessori , al netto delle franchigie contrattuali, per la difesa nel giudizio
RG 3130/19;
- CONDANNA la al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva se dovuta e
CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 17,15 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale da remoto.
Firenze, 28 febbraio 2025
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
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