Articolo 18 della Legge 12 luglio 1938, n. 1487
Articolo 17Articolo 19
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14 ottobre 1938
Art. 18.

Per l'applicazione delle norme della presente legge e' concesso il termine di mesi otto dalla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Entro il termine, peraltro, di mesi quattro da quest'ultima data i Comuni sono tenuti a deliberare le modificazioni, eventualmente Occorrenti, alle norme dei rispettivi ordinamenti di mercato. Rimangono in vigore fino allo scadere dei medesimi i rapporti contrattuali eventualmente esistenti alla data della pubblicazione della presente legge fra i Comuni e le persone preposte alla direzione dei mercati all'ingrosso del pesce.

Sono abrogati gli articoli 72 e seguenti fino all'articolo 82 compreso, nonche' l'art. 84 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e gli articoli 1 , 2 e 3 della legge 13 aprile 1933, n. 397 .


Entrata in vigore il 14 ottobre 1938