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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/05/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 135/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 135/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Andrea Mori Pometti, presso il cui studio in
Siena, Via dei Rossi n. 44, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2
in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Deborak Da Vela, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), via Cassia Nord n. 2, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso) N. 135/2025 R.G. 2 / 8
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.5.2025, per l'Avv. Andrea Mori Pometti conclude come da ricorso: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, a parziale modifica delle condizioni di affidamento della figlia affidare la minore in via esclusiva Persona_1 alla madre;
CP_1 per l'Avv. Deborak Da Vela conclude come da comparsa di CP_1 costituzione e risposta: “Voglia il Tribunale di Siena, a parziale modifica della sentenza di affido del minore della Corte D'Appello n. 1375/2020 (RG n.743/2019, già modificata dal Tribunale di Siena con decreto del 25.11.2021 (RG. n. 911/2021), accogliere le seguenti conclusioni:
1. revocare l'affidamento condiviso della figlia Persona_1
modificando/revocando le condizioni di cui alla sentenza n. 1375/2020, emessa dalla
Corte D'Appello di Firenze il 21.02.2020, pubblicata il 22.07.2020 ( RG n. 743/2019) già parzialmente modificate con decreto ( RG n. 911/2021) emesso in data 25.11.2021 dal Tribunale di Siena sez. Volontaria Giurisdizione Civile, disponendo l'affidamento esclusivo della minore in favore della Sig.ra con collocazione presso la CP_1
residenza della madre in Castellina Scalo - Monteriggioni (SI), via XXV Aprile, n. 41;
2. disporre che la responsabilità genitoriale sia assunta interamente dalla madre con riferimento a tutte le questioni della minore, sia quelle ordinare di vita quotidiana che quelle straordinarie e/o fondamentali per la stessa (salute educazione istruzione residenza abituale) atteso che il disinteresse del padre rischia di inibire l'adozione di scelte fondamentali per la minore.
3. Quanto alle frequentazioni con la minore, disporre che il diritto di visita del padre possa essere reintrodotto, qualora venga richiesto dal padre, ma soltanto subordinatamente all'espletamento, da parte del Sig. di un percorso Parte_1
psicoterapeutico e/o di mediazione familiare, sia singolarmente che assieme alla bambina, e quindi, solo dopo averlo esperito, che il medesimo possa stare con la figlia nella modalità che sarà ritenuta opportuna dalla psicoterapeuta di riferimento, N. 135/2025 R.G. 3 / 8
ma comunque, sempre in maniera lenta e graduale onde non traumatizzare la bambina e permetterle di instaurare nuovamente / riprendere il rapporto con il padre.
4. Confermare, a carico del signor l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_1 mantenimento della figlia, una somma di € 350,00 mensili, e ciò per 11 mesi all'anno ed € 450,00 nel mese di dicembre, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese;
nonché di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie così come meglio indicate nel Protocollo del Tribunale di Siena al quale si rimanda.
5. Vittoria di spese, oltre I.V.A. e C.P.A in caso di opposizione.”;
PUBBLICO MINISTERO: visto in data 21.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 21.1.2025, Parte_1
esponeva che aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla CP_1
quale era nata, successivamente alla cessazione della relazione stessa, la figlia
[...]
in data 9.9.2018; riferiva che i rapporti tra le parti erano regolati sulla Persona_1
base della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1375/2020, che aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, regolamentando il Per_1
diritto di visita, e, a suo carico, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma annua di € 4.300,00 annualmente indicizzabile secondo gli indici ISTAT, da versare - entro il giorno 5 di ogni mese - in undici rate mensili da € 350,00 ciascuna per i mesi da gennaio a novembre e per il solo mese di dicembre nel maggiore importo di € 450,00, oltre che col versamento del 50% delle spese straordinarie;
aggiungeva che il Tribunale di Siena, con decreto del 25.11.2021, aveva modificato le condizioni di affidamento della figlia, con l'individuazione dei giorni e dei periodi che la figlia avrebbe dovuto trascorrere presso di lui;
lamentava che, ad oggi, i rapporti con la madre della bambina, risultavano essere CP_1
sempre più tesi e difficoltosi, in particolare in relazione alle questioni per cui, a fronte dell'affidamento condiviso, risultava necessario l'intervento di entrambi i genitori;
concludeva chiedendo che la figlia fosse affidata in via esclusiva alla madre, con Per_1 revoca dell'affidamento congiunto, fermo restando il diritto a essere coinvolto nelle N. 135/2025 R.G. 4 / 8
decisioni di maggiore interesse per la figlia (istruzione e salute) e fermo il suo diritto/dovere di vigilare sulla istruzione, educazione e condizioni di vita della medesima.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, la resistente si costituiva in giudizio, evidenziando che i CP_1
rapporti tra le parti erano del tutto inesistenti, per volontà del ricorrente che dal febbraio 2023 aveva deciso, senza fornire una spiegazione accettabile, di interrompere qualsiasi tipo di comunicazione, non solo con lei, ma anche con la figlia, con ciò provocando disagio psicologico nella figlia ma anche una grave difficoltà nella gestione di qualsiasi esigenza, a volte immediata, della minore, ad esempio nel partecipare alle attività sportive, extrascolastiche e ludiche, per le quali era costantemente necessario l'intervento dei rispettivi legali;
concludeva, pertanto, concordando sull'affido esclusivo a proprio favore, anche con riferimento alle questioni di maggiore rilevanza per la minore.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione art. 473-bis.19
c.p.c. del 20.5.2025, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Alla medesima udienza, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto una domanda di modifica delle condizioni di Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale in relazione ai figli minorenni nati al di fuori del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c.; in particolare, ha chiesto la modifica dell'affidamento della minore, da condiviso ad esclusivo in favore della madre.
In proposito, si deve premettere che, anche a seguito della riforma del procedimento in materia di persone minorenni e famiglia, l'art. 473-bis.29 c.p.c., in applicazione del tradizionale principio secondo cui i provvedimenti, anche definitivi, volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole sono modificabili in caso di sopravvenienza di nuove circostanze, dispone che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo N. 135/2025 R.G. 5 / 8
chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. In effetti, così come già nel precedente regime processuale, i provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività (cfr. Cassazione Civile, sez. I, Ordinanza 9 gennaio 2020, n. 283), potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato (cfr. Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 6 marzo 2023, n. 6639).
Nel caso di specie, come detto, il ricorrente ha chiesto la modifica Parte_1 dell'affidamento, da condiviso a esclusivo in favore della madre;
e la resistente CP_1
si è dichiarata concorde su tale richiesta.
Ebbene, con riferimento alla scelta del regime di affidamento dei figli, si deve premettere che nella disciplina introdotta dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54, improntata alla tutela del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la fine dell'unione), l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più, come nel precedente sistema, come evenienza residuale, bensì come regola rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo;
non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato”; in particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale N. 135/2025 R.G. 6 / 8
disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cassazione civile, sez. I, 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce di quanto evidenziato supra, appare del tutto evidente che il rapporto tra i genitori della minore si è modificato successivamente alla pronuncia del Tribunale, in quanto, in questo momento, la madre è l'unica ad occuparsi della minore, visto che da ormai due anni il padre non vede e non sente la figlia e non intende provvedere né collaborare alla sua educazione ed istruzione (docc.
7 e 8 fasc.resistente). In questo senso, incontestata l'idoneità genitoriale della resistente a fronte della completa assenza del padre nei confronti della figlia, CP_1
deve ritenersi provata l'inidoneità del padre medesimo;
e nella stessa prospettiva, si deve conseguentemente ritenere che l'affidamento condiviso sarebbe contrario agli interessi della minore.
Addirittura, stante la concreta impossibilità per la madre di condividere con il padre le decisioni più importanti attinenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, appare, allo stato attuale, maggiormente rispondente all'interesse di il suo affidamento Per_1
esclusivo c.d. rafforzato alla madre, la quale costituisce del resto l'unico punto di riferimento per la minore. Alla madre, dunque, deve essere attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulla figlia;
e la madre medesima, inoltre, deve essere autorizzata, ex art. 337-quater comma 3°, c.c., ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia, onde evitare che l'assenza paterna ne precluda l'assunzione.
Quanto al collocamento della minore, lo stesso era stato già stato disposto presso l'abitazione della madre e, pertanto, in questa sede è sufficiente confermare tale statuizione. N. 135/2025 R.G. 7 / 8
Piuttosto, allo stato, non vi sono i presupposti per assumere provvedimenti in merito al diritto di frequentazione del genitore non affidatario, in quanto il ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta in tal senso e, come detto, non vede la minore da oltre due anni;
in questa prospettiva, il diritto di visita del padre potrà essere reintrodotto, qualora venga richiesto da quest'ultimo, ma soltanto subordinatamente all'espletamento, da parte del di un percorso di sostegno alla capacità Parte_1
genitoriale, dovendosi evidentemente ricostruire un rapporto ormai venuto meno per effetto della prolungata mancata frequentazione.
D'altro canto, si deve confermare, a carico del ricorrente, il contributo al mantenimento ordinario, per come già stabilito nei precedenti provvedimenti giudiziali, di € 350,00 mensili per undici mesi all'anno e di € 450,00 nel mese di dicembre, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese, nonché il contribuire alle spese straordinarie, nella misura del 50%.
*****
Tenuto conto dell'oggetto del contendere, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale da parte di Corte
Costituzionale, 19 aprile 2018 n. 77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica dei precedenti provvedimenti, dispone l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato di alla madre Persona_1
confermando il collocamento della minore presso la medesima e CP_1
revocando il diritto di visita paterno fino ad apposita domanda dello stesso e previo espletamento di apposito percorso di sostegno alla capacità genitoriale;
conferma il contributo al mantenimento da parte di Parte_1
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Michele Moggi N. 135/2025 R.G.
8 / 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 135/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Andrea Mori Pometti, presso il cui studio in
Siena, Via dei Rossi n. 44, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2
in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Deborak Da Vela, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), via Cassia Nord n. 2, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso) N. 135/2025 R.G. 2 / 8
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.5.2025, per l'Avv. Andrea Mori Pometti conclude come da ricorso: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, a parziale modifica delle condizioni di affidamento della figlia affidare la minore in via esclusiva Persona_1 alla madre;
CP_1 per l'Avv. Deborak Da Vela conclude come da comparsa di CP_1 costituzione e risposta: “Voglia il Tribunale di Siena, a parziale modifica della sentenza di affido del minore della Corte D'Appello n. 1375/2020 (RG n.743/2019, già modificata dal Tribunale di Siena con decreto del 25.11.2021 (RG. n. 911/2021), accogliere le seguenti conclusioni:
1. revocare l'affidamento condiviso della figlia Persona_1
modificando/revocando le condizioni di cui alla sentenza n. 1375/2020, emessa dalla
Corte D'Appello di Firenze il 21.02.2020, pubblicata il 22.07.2020 ( RG n. 743/2019) già parzialmente modificate con decreto ( RG n. 911/2021) emesso in data 25.11.2021 dal Tribunale di Siena sez. Volontaria Giurisdizione Civile, disponendo l'affidamento esclusivo della minore in favore della Sig.ra con collocazione presso la CP_1
residenza della madre in Castellina Scalo - Monteriggioni (SI), via XXV Aprile, n. 41;
2. disporre che la responsabilità genitoriale sia assunta interamente dalla madre con riferimento a tutte le questioni della minore, sia quelle ordinare di vita quotidiana che quelle straordinarie e/o fondamentali per la stessa (salute educazione istruzione residenza abituale) atteso che il disinteresse del padre rischia di inibire l'adozione di scelte fondamentali per la minore.
3. Quanto alle frequentazioni con la minore, disporre che il diritto di visita del padre possa essere reintrodotto, qualora venga richiesto dal padre, ma soltanto subordinatamente all'espletamento, da parte del Sig. di un percorso Parte_1
psicoterapeutico e/o di mediazione familiare, sia singolarmente che assieme alla bambina, e quindi, solo dopo averlo esperito, che il medesimo possa stare con la figlia nella modalità che sarà ritenuta opportuna dalla psicoterapeuta di riferimento, N. 135/2025 R.G. 3 / 8
ma comunque, sempre in maniera lenta e graduale onde non traumatizzare la bambina e permetterle di instaurare nuovamente / riprendere il rapporto con il padre.
4. Confermare, a carico del signor l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_1 mantenimento della figlia, una somma di € 350,00 mensili, e ciò per 11 mesi all'anno ed € 450,00 nel mese di dicembre, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese;
nonché di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie così come meglio indicate nel Protocollo del Tribunale di Siena al quale si rimanda.
5. Vittoria di spese, oltre I.V.A. e C.P.A in caso di opposizione.”;
PUBBLICO MINISTERO: visto in data 21.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 21.1.2025, Parte_1
esponeva che aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla CP_1
quale era nata, successivamente alla cessazione della relazione stessa, la figlia
[...]
in data 9.9.2018; riferiva che i rapporti tra le parti erano regolati sulla Persona_1
base della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1375/2020, che aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, regolamentando il Per_1
diritto di visita, e, a suo carico, l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma annua di € 4.300,00 annualmente indicizzabile secondo gli indici ISTAT, da versare - entro il giorno 5 di ogni mese - in undici rate mensili da € 350,00 ciascuna per i mesi da gennaio a novembre e per il solo mese di dicembre nel maggiore importo di € 450,00, oltre che col versamento del 50% delle spese straordinarie;
aggiungeva che il Tribunale di Siena, con decreto del 25.11.2021, aveva modificato le condizioni di affidamento della figlia, con l'individuazione dei giorni e dei periodi che la figlia avrebbe dovuto trascorrere presso di lui;
lamentava che, ad oggi, i rapporti con la madre della bambina, risultavano essere CP_1
sempre più tesi e difficoltosi, in particolare in relazione alle questioni per cui, a fronte dell'affidamento condiviso, risultava necessario l'intervento di entrambi i genitori;
concludeva chiedendo che la figlia fosse affidata in via esclusiva alla madre, con Per_1 revoca dell'affidamento congiunto, fermo restando il diritto a essere coinvolto nelle N. 135/2025 R.G. 4 / 8
decisioni di maggiore interesse per la figlia (istruzione e salute) e fermo il suo diritto/dovere di vigilare sulla istruzione, educazione e condizioni di vita della medesima.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, la resistente si costituiva in giudizio, evidenziando che i CP_1
rapporti tra le parti erano del tutto inesistenti, per volontà del ricorrente che dal febbraio 2023 aveva deciso, senza fornire una spiegazione accettabile, di interrompere qualsiasi tipo di comunicazione, non solo con lei, ma anche con la figlia, con ciò provocando disagio psicologico nella figlia ma anche una grave difficoltà nella gestione di qualsiasi esigenza, a volte immediata, della minore, ad esempio nel partecipare alle attività sportive, extrascolastiche e ludiche, per le quali era costantemente necessario l'intervento dei rispettivi legali;
concludeva, pertanto, concordando sull'affido esclusivo a proprio favore, anche con riferimento alle questioni di maggiore rilevanza per la minore.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione art. 473-bis.19
c.p.c. del 20.5.2025, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Alla medesima udienza, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto una domanda di modifica delle condizioni di Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale in relazione ai figli minorenni nati al di fuori del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c.; in particolare, ha chiesto la modifica dell'affidamento della minore, da condiviso ad esclusivo in favore della madre.
In proposito, si deve premettere che, anche a seguito della riforma del procedimento in materia di persone minorenni e famiglia, l'art. 473-bis.29 c.p.c., in applicazione del tradizionale principio secondo cui i provvedimenti, anche definitivi, volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole sono modificabili in caso di sopravvenienza di nuove circostanze, dispone che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo N. 135/2025 R.G. 5 / 8
chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. In effetti, così come già nel precedente regime processuale, i provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività (cfr. Cassazione Civile, sez. I, Ordinanza 9 gennaio 2020, n. 283), potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato (cfr. Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 6 marzo 2023, n. 6639).
Nel caso di specie, come detto, il ricorrente ha chiesto la modifica Parte_1 dell'affidamento, da condiviso a esclusivo in favore della madre;
e la resistente CP_1
si è dichiarata concorde su tale richiesta.
Ebbene, con riferimento alla scelta del regime di affidamento dei figli, si deve premettere che nella disciplina introdotta dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54, improntata alla tutela del diritto del minore alla c.d. bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la fine dell'unione), l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più, come nel precedente sistema, come evenienza residuale, bensì come regola rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo;
non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato”; in particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale N. 135/2025 R.G. 6 / 8
disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cassazione civile, sez. I, 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce di quanto evidenziato supra, appare del tutto evidente che il rapporto tra i genitori della minore si è modificato successivamente alla pronuncia del Tribunale, in quanto, in questo momento, la madre è l'unica ad occuparsi della minore, visto che da ormai due anni il padre non vede e non sente la figlia e non intende provvedere né collaborare alla sua educazione ed istruzione (docc.
7 e 8 fasc.resistente). In questo senso, incontestata l'idoneità genitoriale della resistente a fronte della completa assenza del padre nei confronti della figlia, CP_1
deve ritenersi provata l'inidoneità del padre medesimo;
e nella stessa prospettiva, si deve conseguentemente ritenere che l'affidamento condiviso sarebbe contrario agli interessi della minore.
Addirittura, stante la concreta impossibilità per la madre di condividere con il padre le decisioni più importanti attinenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, appare, allo stato attuale, maggiormente rispondente all'interesse di il suo affidamento Per_1
esclusivo c.d. rafforzato alla madre, la quale costituisce del resto l'unico punto di riferimento per la minore. Alla madre, dunque, deve essere attribuito l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulla figlia;
e la madre medesima, inoltre, deve essere autorizzata, ex art. 337-quater comma 3°, c.c., ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia, onde evitare che l'assenza paterna ne precluda l'assunzione.
Quanto al collocamento della minore, lo stesso era stato già stato disposto presso l'abitazione della madre e, pertanto, in questa sede è sufficiente confermare tale statuizione. N. 135/2025 R.G. 7 / 8
Piuttosto, allo stato, non vi sono i presupposti per assumere provvedimenti in merito al diritto di frequentazione del genitore non affidatario, in quanto il ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta in tal senso e, come detto, non vede la minore da oltre due anni;
in questa prospettiva, il diritto di visita del padre potrà essere reintrodotto, qualora venga richiesto da quest'ultimo, ma soltanto subordinatamente all'espletamento, da parte del di un percorso di sostegno alla capacità Parte_1
genitoriale, dovendosi evidentemente ricostruire un rapporto ormai venuto meno per effetto della prolungata mancata frequentazione.
D'altro canto, si deve confermare, a carico del ricorrente, il contributo al mantenimento ordinario, per come già stabilito nei precedenti provvedimenti giudiziali, di € 350,00 mensili per undici mesi all'anno e di € 450,00 nel mese di dicembre, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese, nonché il contribuire alle spese straordinarie, nella misura del 50%.
*****
Tenuto conto dell'oggetto del contendere, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale da parte di Corte
Costituzionale, 19 aprile 2018 n. 77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica dei precedenti provvedimenti, dispone l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato di alla madre Persona_1
confermando il collocamento della minore presso la medesima e CP_1
revocando il diritto di visita paterno fino ad apposita domanda dello stesso e previo espletamento di apposito percorso di sostegno alla capacità genitoriale;
conferma il contributo al mantenimento da parte di Parte_1
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Michele Moggi N. 135/2025 R.G.
8 / 8