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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/07/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1697/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1697 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via Giacinto Carini n. 1, presso lo studio dell'avv. stab. Manlio
Lombardo e dell'avv. Antonio Russo, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...], il [...], C.F.: , ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Corso Tukory n. 142, presso lo studio dell'avv. Maria Rita Li Vigni, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili matrimonio;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18.06.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 18.06.2025, le parti chiedevano l'emanazione della sentenza non definitiva, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, rinunciando ai termini per il deposito di scritti conclusionali.
La domanda “de qua” deve considerarsi fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Risulta, infatti, provato il titolo posto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale dei coniugi, dichiarata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 2243/2022 del 25.05.2022, passata in giudicato, come da certificazione in atti.
Parimenti, può ritenersi provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per l'intero termine di legge.
Del resto, le risultanze di causa, tra cui l'indifferenza ad ogni tentativo di conciliazione, comprovano, il venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti che si ritiene non possa più ricostituirsi.
Ricorrono, quindi, i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . Parte_1 Controparte_1
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie va, pertanto, emessa sentenza parziale relativamente alla sola cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia finale.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come proposta tra le parti:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo, in data
25.08.2007 da nato a [...] il [...]e Parte_1 CP_1
, nata a [...], il [...], trascritto nel registro dello stato civile del
[...] medesimo comune al n. 196, parte II, Serie A, anno 2007;
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
− dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
− riserva alla pronuncia finale ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 01.07.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1697 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via Giacinto Carini n. 1, presso lo studio dell'avv. stab. Manlio
Lombardo e dell'avv. Antonio Russo, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...], il [...], C.F.: , ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Corso Tukory n. 142, presso lo studio dell'avv. Maria Rita Li Vigni, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili matrimonio;
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 18.06.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 18.06.2025, le parti chiedevano l'emanazione della sentenza non definitiva, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, rinunciando ai termini per il deposito di scritti conclusionali.
La domanda “de qua” deve considerarsi fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Risulta, infatti, provato il titolo posto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale dei coniugi, dichiarata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 2243/2022 del 25.05.2022, passata in giudicato, come da certificazione in atti.
Parimenti, può ritenersi provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per l'intero termine di legge.
Del resto, le risultanze di causa, tra cui l'indifferenza ad ogni tentativo di conciliazione, comprovano, il venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti che si ritiene non possa più ricostituirsi.
Ricorrono, quindi, i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e . Parte_1 Controparte_1
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie va, pertanto, emessa sentenza parziale relativamente alla sola cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia finale.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come proposta tra le parti:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo, in data
25.08.2007 da nato a [...] il [...]e Parte_1 CP_1
, nata a [...], il [...], trascritto nel registro dello stato civile del
[...] medesimo comune al n. 196, parte II, Serie A, anno 2007;
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
− dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
− riserva alla pronuncia finale ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 01.07.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle