Ordinanza collegiale 29 luglio 2024
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/05/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00429/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Baj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di BR, domiciliataria ex lege in via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento emesso da Prefettura della Provincia di Bergamo - Area I bis in data 20/10/2022, Prot. Uscita n. 0087432 notificato in data 21.10.2022, con il quale è stato fatto divieto a -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e altre materie esplodenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- -OMISSIS- ha impugnato il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplodenti notificatogli dal Prefetto di Bergamo in data 21.10.2022, chiedendone l’annullamento.
2.- Lo stesso, titolare di porto d’armi e proprietario di una pistola Marca Sig Sauer calibro 9 e di una rivoltella Marca Franchi calibro 38 Sp, nonché delle relative munizioni, in data 15.6.2022 aveva inoltrato alla Questura di Bergamo comunicazione di imminente trasferimento della residenza da Via Garibaldi 20 a Piazza Don Colombo 9 di quella stessa città.
3.- In pari data la Questura gli ha preannunciato il rigetto dell’istanza, essendo emersi a suo carico numerosi motivi ostativi, ovverosia diversi deferimenti all’Autorità Giudiziaria ed iscrizioni nel registro delle notizie di reato, oltre a tre condanne penali.
4.- Il ricorrente ha indirizzato alla Questura di Bergamo una memoria datata 16.6.2022, cui ha fatto seguito la sospensione, da parte del Questore medesimo, del procedimento finalizzato alla licenza di trasporto delle armi sino alla conclusione di quello ex art. 39 TULPS da parte della Prefettura di quella città, cui il -OMISSIS- è stato segnalato.
5.- Il 21.10.2022, poi, il Prefetto di Bergamo ha emesso il divieto di detenzione armi, munizioni ed esplodenti in questa sede gravato, rilevando la sussistenza di “ precedenti penali e di polizia che, seppure non specifici in materia di armi ed alcuni dei quali archiviati, rendono ugualmente il sig. -OMISSIS- inaffidabile alla detenzione e all'uso delle stesse ”, richiamando la comunicazione di avvio del procedimento non riscontrata ed il provvedimento del Questore di Bergamo del 16.6.2022.
6.- L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
7.- All’esito dell’udienza pubblica del 17.7.2024, rilevato che il ricorso introduttivo è stato notificato nel domicilio reale della Prefettura e che la procura alle liti depositata è priva di asseverazione, con ordinanza collegiale n. 667/2024 è stato assegnato a parte ricorrente termine perentorio sino al 20.9.2024 per la rinnovazione della notifica alla Prefettura nel domicilio legale e per regolarizzare la procura.
8.- Con deposito del 9.9.2024 il ricorrente ha depositato la procura asseverata ed ha documentato di aver notificato il ricorso all’indirizzo brescia@mailcert.avvocaturastato.it.
9.- In data 14.3.2025 la Prefettura di Bergamo si è costituita in giudizio, eccependo la nullità della notifica, non effettuata all’indirizzo pec inserito nell’elenco Reginde (ovverosia ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it), così instando per l’assegnazione di un termine per il rinnovo o, in subordine, per essere rimessa in termini per articolare le proprie difese.
10.- All’udienza del 26.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile improcedibilità del ricorso, non essendo la notifica stata effettuata presso il domicilio legale dell’Amministrazione.
11.- Il ricorso è, effettivamente, improcedibile.
È documentato agli atti di causa che il ricorrente abbia, una prima volta, notificato il ricorso introduttivo del giudizio alla Prefettura di Bergamo nel domicilio reale e non già in quello legale, così come stabilito dall’art. 144 c.p.c., che trova applicazione nel processo amministrativo giusta il richiamo operato dall’art. 39, comma 2, c.p.a..
Con ordinanza n. 667 del 29.7.2024 il Collegio ha consentito allo stesso di superare la nullità ex art. 44, IV comma c.p.a., come modificato da C. Cost. n. 148/2021, concedendogli “ termine perentorio sino al 20 settembre 2024 per la rinnovazione della notificazione presso il domicilio legale ”.
Con deposito del 9.9.2024 -OMISSIS- ha documentato di aver provveduto, in pari data, a notificare il ricorso, la procura alle liti e l’ordinanza di cui sopra alla Prefettura di Bergamo “ presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via S. Caterina, 6 - BR (BS), all’indirizzo di posta elettronica certificata brescia@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dall’elenco Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi https://indicepa.gov.it ”.
L’indirizzo utilizzato, estratto dal registro Indice P.A. – cd. IPA, però, non corrisponde affatto al domicilio legale della Prefettura di Bergamo per quanto concerne la ricezione degli atti giudiziari, che, invece, è ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it, presente nei Registri di Giustizia.
In proposito, l’art. 14, comma 2, delle Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. 28.7.2021 stabilisce “ Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall'articolo 28 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 ”.
Dal disposto del richiamato art. 16 -ter D.L. 179/2012 si ricava che il Registro da cui estrarre il recapito digitale del destinatario è quello di cui all’art. 16, comma 12 dello stesso testo normativo, ovverosia il cd. ReGInde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), al quale le Amministrazioni pubbliche erano tenute a comunicare, entro il 30.11.2014, i recapiti pec ai fini della formazione dell’elenco presso il Ministero della Giustizia; solo “ in caso di mancata indicazione ” in tale elenco può, allora, essere utilizzato, in via meramente residuale, il registro Indice PA cd. IPA (disciplinato dall’art. 6- ter del D.Lgs. 82/2005).
Nel caso di specie, tuttavia, il recapito dell’Avvocatura dello Stato di BR ai fini delle comunicazioni e notifiche giudiziarie compariva nell’elenco ReGInde, cosicché la rinnovazione della notifica effettuata dal ricorrente all’indirizzo estratto da Indice PA non solo non ha rispettato la normativa di rifermento – essendo quindi nulla, ma, al contempo, non ha ottemperato a quanto disposto dall’ordinanza collegiale n. 667/2024.
Ciò comporta che non possa trovare applicazione quanto previsto dall’art. 44, comma IV, c.p.a. (“ la rinnovazione impedisce ogni decadenza ”), non avendo il -OMISSIS- dato corso all’incombente prescritto dal Collegio entro l’assegnato termine perentorio del 20.9.2024.
Quanto alla costituzione della Prefettura, se è vero, in astratto, che la costituzione dell’intimato sana la nullità della notifica, la situazione concretamente rilevante nel caso di specie è più complessa: non viene semplicemente in rilievo una notifica nulla, concorrendovi l’ulteriore elemento del mancato rispetto del termine perentorio assegnato da questo Tribunale proprio al fine di porre rimedio ad una precedente nullità (notifica iniziale del ricorso effettuata al domicilio reale anziché a quello legale).
Il mancato compimento dell’incombente ordinato, pertanto, ha importato l’integrazione di un’automatica decadenza alla scadenza del termine assegnato, individuata nel 20.9.2024: il ricorso, quindi, già alla data del 21.9.2024 era divenuto improcedibile.
Di conseguenza la costituzione prefettizia con l’Avvocatura dello Stato, effettuata solo il 14 marzo 2025, è priva di un qualsivoglia effetto processuale, essendo intervenuta quando già il ricorso era divenuto improcedibile: in altri termini, essa non può sanare una decadenza già maturata, discendente dal mancato rispetto del termine perentorio giudizialmente concesso - e ciò in considerazione tanto dell’indisponibilità dell’istituto decadenziale, quanto della improrogabilità dei termini perentori sancita dall’art. 153 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo giusta il richiamo di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a.).
Del resto, la decadenza avrebbe potuto essere agevolmente evitata mediante la semplice consultazione del sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato di BR, disponibile al link https://www.avvocaturastato.it/brescia-0, dal quale si apprende in maniera inequivoca che il recapito concretamente utilizzato (brescia@mailcert.avvocaturastato.it) è dedicato alla sola corrispondenza istituzionale, mentre le notifiche processuali vanno indirizzate alla pec ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it: il che esclude, peraltro, la sussistenza di un errore scusabile, invero neppure invocato.
Al Collegio, pertanto, non residua alternativa che rilevare e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
12.- Non v’è luogo a provvedere sulle spese, ritenuta la costituzione della Prefettura tamquam non esset , giacché posta in essere quando il ricorso già era divenuto improcedibile, stante l’intervenuta decadenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla in punto spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.