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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa
Cristina Giusti ha pronunziato all'esito dello scambio di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5196/2023 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. FALANGA Parte_1 CIRO ed elettivamente domiciliata come da ricorso in Via Cimaglia n. 112 Torre del Greco (NA)
RICORRENTE E
n persona del Presidente Controparte_1 p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to AZZANO STEFANO con cui elettivamente domicilia presso gli Uffici dell' CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione ad Atp per indennità di accompagnamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, ritenendo di trovarsi nelle condizioni mediche per avere diritto all' indennità di accompagnamento ex L. 18/80, a seguito del rigetto della domanda amministrativa aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il CTU nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità richiesta. Pertanto proponeva ricorso, depositato in data 25/08/2023, previo dissenso tempestivamente espresso, ex art. 445 bis c.o 6 c.p.c., con cui, impugnando le conclusioni del ctu, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente alla indennità di accompagnamento invocata. Con vittoria di spese ed onorari. Si costituiva in giudizio l il quale concludeva per il rigetto del ricorso in opposizione, con CP_1 ogni conseguenza di legge.
Il Giudice provvedeva alla nomina di un nuovo CTU, chiedendogli di verificare se parte ricorrente si trovasse dal punto di vista medico-legale nelle condizioni per fruire della provvidenza richiesta, valutando la consulenza espletata in fase di atp, le critiche mosse dal ricorrente e la nuova documentazione medica depositata. All'esito del deposito di note di trattazione scritta delle parti ex art. 127 ter cpc, la controversia veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna è fondata nei limiti di cui in motivazione e va, pertanto, accolta per quanto di ragione. Il ctu nominato in sede di Atp aveva concluso nel senso che la ricorrente, grave e invalida al 100%, non aveva tuttavia il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in
1 quanto era in grado di deambulare anche se con difficoltà e di compiere tutti gli atti ordinari della vita quotidiana.
A seguito del deposito di nuova documentazione medica è stata disposta nuova ctu, vista la cancellazione dall' albo dei ctu del ctu precedentemente nominato. Il C.T.U., con la relazione medico-legale in atti, ha concluso nel senso che il complesso patologico di cui è portatrice la ricorrente sia tale da essere di pregiudizio alla sua capacità di far fronte ai bisogni elementari della vita autonomamente, ma con decorrenza successiva al ricorso per Atp, ovvero da aprile 2023.
Ha rilevato il ctu che la ricorrente risulta affetta da: lupus eritematoso sistemico (LES), artrosi polidistrettuale, discopatie multiple, frattura vertebrale somatica di L3; cardiopatia ischemico- ipertensiva, flutter atriale, insufficienza venosa cronica degli arti inferiori;
diabete mellito tipo 2 non insulino-dipendente. Ha ritenuto che “il quadro osteoarticolare di cui risulta affetta la sig.ra sia di entità tale da Parte_1 rendere necessaria un'assistenza continuativa da parte di terzi per lo svolgimento dei semplici atti della vita: la ricorrente presenta marcata limitazione funzionale maggiormente a carico del rachide lombare, delle articolazioni scapolo-omerali, coxo-femorali e femoro-tibiali, con difficoltà nel mantenimento della posizione ortostatica, necessità di doppio appoggio ed eteroausilio nei passaggi posturali e di presidi ortopedici (deambulatore) con sostegno da parte di terzi per deambulare. In siffatte condizioni, si ritiene che la ricorrente non possa effettuare in maniera autonoma le attività alla base dei “momenti” essenziali dell'esistenza quotidiana, essendo essenzialmente insufficienti allo scopo le capacità osteoarticolari. Come a dire la possibilità della ricorrente di assicurarsi autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative e di relazione indispensabili per garantire gli atti quotidiani della vita, non lavorativi, non è conservata”.
Si è registrato dunque un aggravamento delle condizioni generali della ricorrente anche in punto di autonomia, compresa la frattura della L3 prima non presente, tale da ritenere sussistente il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento. Invero il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio sussiste quando vi è totale impossibilità a deambulare, nonostante i presidi ortopedici , o quando vi è l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. In primo luogo deve essere chiarito come la giurisprudenza di legittimità, pur nel vaglio delle diverse fattispecie sottoposte al proprio esame ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha affermato in modo costante il seguente principio: “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, configuranti impossibilità” (Cass. N. 18126/2014, Cass., n. 636 del 1998,
n. 7558 del 1998, n. 12521 del 2009, n. 26092 del 2010, n. 6091 del 2014, e decisioni nelle stesse richiamate).
“Tale impossibilità, ritiene il Collegio, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di svolgere una funzione di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass., n.
28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica.”
In particolare, il ctu ha evidenziato che in data 04/07/2023 la sig.ra si sottoponeva a visita Parte_1
[.. neurologica domiciliare e “in tale circostanza, lo specialista neurologo dell'ASL Napoli 3 Sud
di Torre del Greco poneva diagnosi di …Disturbo della deambulazione con instabilità CP_2 posturale in pz con LES con arteriopatie polidistrettuali;
diabete mellito compensato… prescriveva l'utilizzo di un deambulatore per gli spostamenti. Tale quadro appare sostanzialmente sovrapponibile a quanto obiettivato durante le operazioni di Consulenza Tecnica;
pertanto, è possibile affermare che all'epoca del suddetto accertamento la sig.ra non fosse in grado Parte_1 di provvedere in maniera autosufficiente allo svolgimento dei semplici atti della vita quotidiana. Alla luce di quanto esposto, si può ritenere soddisfatto il requisito biologico per il diritto all'indennità di accompagnamento dall'aprile 2023”.
2 Pertanto, parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie relative all'indennità di accompagnamento., con decorrenza da aprile 2023.
La conclusione del ctu è quindi fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale meritevole di totale adesione. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va accolta, anche se con decorrenza differita atteso che il ricorso per atp veniva presentato in data 29/12/2021.
Pertanto, atteso che la condizione sanitaria per godere del beneficio richiesto è maturata successivamente, per aggravamento, e che non sussisteva al momento della domanda amministrativa né al momento della presentazione del ricorso giurisdizionale, le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della decorrenza differita del beneficio.
P. Q. M.
1)Accoglie il ricorso in opposizione avverso l'ATP e per l'effetto dichiara che la ricorrente presenta il requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento dal 01/04/2023.
2)compensa le spese di lite CP_
3)pone le spese di ctu a carico di che liquida come da separato decreto.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Cristina Giusti
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