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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/05/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 24/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 8083/2024, cui è riunito n.r.g. 8840/24, vertente
TRA
, rappresentato e difeso nel giudizio n.r.g 8083/24 dall'avv. GALLUCCIO PAOLO e nel Parte_1 giudizio n.r.g. 8840/24 dall'avv. CRISPINO RAFFAELLA;
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 rappresentati e difesi dall'avv. CRISPINO RAFFAELLA
ricorrenti
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa nel giudizio n.r.g 8083/24 dagli avv.ti Controparte_1
INTORCIA ANNALISA e DE FALCO ERRICO e nel giudizio n.r.g. 8840/24 dagli avv.ti MANDES LUIGIA e SELVAGGI
ISABELLA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si definiscono i separati ricorsi R.G.8083/2024 e 8840/2024 depositati rispettivamente il 3.04.2024 ed il
12.04.2024, riuniti dalla scrivente all'esito di provvedimento di scardinamento presidenziale del giudizio
8840/2024 , in atti, per ragioni di continenza in relazione alla posizione di , ricorrente in Parte_1 entrambi i giudizi, che nel ricorso R.G. n. 8083/2024 ha azionato quale unico ricorrente pretese per il titolo di cui infra afferenti al periodo da aprile 2019 a dicembre 2022 per euro 3.084,48, e che nel ricorso R.G. n.
8840/24 unitamente agli altri soggetti indicati nell'epigrafe quali ricorrenti , ha azionato medesime pretese riferite al periodo gennaio 2018 a settembre 2022 per la somma di euro 4.077,00 .
Con i ricorsi di cui sopra poi riuniti i ricorrenti hanno premesso di lavorare con le mansioni e dalle date indicate in atti, alle dipendenze della , con inquadramenti riconducibili al C.C.N.L. del personale Controparte_1 delle del 07/04/1999; di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: Parte_7 mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evince dai c.d. “Cartellino Sanitario” in atti in cui vengono analiticamente rilevati i turni prestati;
di avere prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, ed in particolare e Parte_2
dal 1.01.2017 al 21.10.2022; , e al Parte_6 Parte_3 Parte_4 Parte_5
1.01.2018 al 21.10.2022; al 1.04.2019 al 31.12.2022 nel giudizio n.r.g. 8083/24 e dal Parte_1
1.01.2018 al 21.10.2022 nel giudizio n.r.g. 8840/24, come si evince dai fogli di servizio allegati.
Con Ciò premesso, essi hanno lamentato che nei periodi sopra indicati l non ha riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituito l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. del 07/04/1999; di non avere ha mai goduto del riposo Parte_7 compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui hanno prestato lavoro nei giorni festivi;
di avere diritto all'importo di € 5.472,00 il , di Pt_2
€ 2.754,00 l' , € 4.329,00 l' , € 4.608,00 il 3.600,00 il Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_8 attore in entrambi i ricorsi nei termini di cui sopra - le somme sopra partitamente riportate ,
[...] calcolato secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29. I ricorrenti epigrafati hanno concluso chiedendo di accertare e dichiarare il loro diritto al pagamento della maggiorazione prevista dall'art. 9 del
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, integrativo del CCNL del 7.04.1999, in favore del personale del comparto sanitario chiamato a rendere la prestazione anche in giorni festivi infrasettimanali;
chiedevano pertanto la conseguente condanna della convenuta al pagamento dei suddetti compensi, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
Con La costituitasi tempestivamente in ciascuno dei due giudizi poi riuniti, in via preliminare ha eccepito in entrambi i giudizi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n 4 del c.c.; nel giudizio n.r.g. 8083/24 ha eccepito anche la decadenza dal diritto per non essere stata formulata la richiesta nel termine di 30 giorni, mentre nel giudizio n.r.g. 8840/24 ha dedotto il difetto di provacirca l'effettivo espletamento delle ore rivendicate in regime di straordinario e la nullità del ricorso ai sensi dell'art,414 c.p.c.; nel merito, ha affermato la infondatezza delle domande e ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e d in diritto, ed in ogni caso non provato.
Il Giudicante, all'esito della riunione dei giudizi, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c. dalle parti in sostituzione della udienza del 24 aprile 2025, definisce il giudizio con deposito della sentenza nel fascicolo d'ufficio nel termine di legge.
In via preliminare va rilevato in merito alla eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta in memoria di costituzione che essa deve essere disattesa atteso che i ricorrenti Controparte_2 hanno dimostrato di avere posto in essere in data 21/10/22 valido atto interruttivo (lettera di costituzione in mora trasmessa a mezzo PEC, in atti);
Ai fini della definizione del presente giudizio il Giudice intende prestare adesione ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c alle condivisibili argomentazioni di cui alla precedente pronuncia di questo Tribunale
n. 3074/2023, est. dott. A. Urzini, che qui espressamente vengono richiamate.
La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL
1.9.1995 e da lei percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e
34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria
2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta -libera e condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
L'art.9 riprodotto, secondo parte ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
Con La convenuta persevera nella negazione del diritto invocato, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe Con una disparità di trattamento con il personale non turnista. La tesi dell non convince affatto. In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare-
A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità.
La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui l'ultima del 01/08/2022
n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
È utile trascrivere il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella recente sentenza del 01/08/2022
n.23880, i quali hanno affermato che “questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass.
10 novembre 2021, n. 33126; Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716); Cass. n.
1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art.
44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al
50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l.
7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoviro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio
2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall (...) secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni CP_2 riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7
e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Con La sostiene di avere fatto fruire alla parte ricorrente molteplici riposi compensativi di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere. In realtà, come condivisibilmente evidenziato da parte ricorrente, deve ritenersi che trattavasi di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro;
invero dagli atti di causa non risulta in alcun modo che i riposi compensativi goduti dalla parte ricorrente siano stati fruiti per effetto dell'art. 29 cit. , e per conseguenza la imputazione degli stessi a tale titolo. Del resto, parte ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto Con alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la non Con ha provato che ella abbia fatto istanza in tal senso;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che l pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista.
All'esito, sussiste il diritto di parte ricorrente come indicata in epigrafe all'applicazione nei suoi confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base alla sua domanda, va riconosciuta in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo, relativi al periodo dal 1.01.2017 al 21.10.2022 per e;
dal 1.01.2018 al Parte_2 Parte_6
21.10.2022 per , e al 1.04.2019 al 31.12.2022 nel Parte_3 Parte_4 Parte_5 giudizio n.r.g. 8083/24 e dal 1.01.2018 al 21.10.2022 nel giudizio n.r.g. 8840/24 per Parte_1
All'esito il ricorso, assorbita ogni ulteriore valutazione, va accolto. Per la quantificazione è corretto il metodo adoperato da parte ricorrente che ha utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016.
Con Va quindi disposta la condanna dell al pagamento della somma di € 5.472,00 in favore di
[...]
, di € 2.754,00 in favore di , di € 4.329,00 in favore di , di € 4.608,00 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in favore di i € 3.600,00 in favore di ed € 4.077,00 in favore di Parte_5 Parte_6 Parte_1
( considerato che ultima giornata conteggiata nell'anno 2022 per tale soggetto anche nel giudizio
[...]
R.G. 8083/2024 – contenente le pretese riferite al periodo dall' aprile del 2019 al dicembre 2022 è il 19 settembre 2022, dimodochè si evince che il conteggio contenuto nel giudizio R.G. n. 8840/2024 in relazione al uò essere utilizzato, non dovendo procedersi ad incremento alcuno ), oltre interessi legali dalle Parte_1 scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione ai procuratori anticipatarii l'avv. Crispino Raffaella e Galluccio Paolo nelle quote a definirsi tra di loro sulla base degli atti e considerando che il giudice ha proceduto alla liquidazione dei compensi sulla base dei minimi tariffari forensi.
P.Q.M.
Con Accoglie il ricorso e condanna l per la causale di cui in motivazione, al pagamento di € 5.472,00 in favore di , di € 2.754,00 in favore di , di € 4.329,00 in favore di , Parte_2 Parte_3 Parte_4 di € 4.608,00 in favore di i € 3.600,00 in favore di ed € 4.077,00 in favore Parte_5 Parte_6 di ltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo;
Parte_1
Con condanna l al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei ricorrenti in complessivi € 3.540,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione ai procuratori anticipatari avv.ti Galluccio Paolo
e Crispino Raffaella anticipatari nei termini di cui sopra.
Si comunichi.
Napoli, 24.04.2025
Il giudice
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 24/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 8083/2024, cui è riunito n.r.g. 8840/24, vertente
TRA
, rappresentato e difeso nel giudizio n.r.g 8083/24 dall'avv. GALLUCCIO PAOLO e nel Parte_1 giudizio n.r.g. 8840/24 dall'avv. CRISPINO RAFFAELLA;
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 rappresentati e difesi dall'avv. CRISPINO RAFFAELLA
ricorrenti
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa nel giudizio n.r.g 8083/24 dagli avv.ti Controparte_1
INTORCIA ANNALISA e DE FALCO ERRICO e nel giudizio n.r.g. 8840/24 dagli avv.ti MANDES LUIGIA e SELVAGGI
ISABELLA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si definiscono i separati ricorsi R.G.8083/2024 e 8840/2024 depositati rispettivamente il 3.04.2024 ed il
12.04.2024, riuniti dalla scrivente all'esito di provvedimento di scardinamento presidenziale del giudizio
8840/2024 , in atti, per ragioni di continenza in relazione alla posizione di , ricorrente in Parte_1 entrambi i giudizi, che nel ricorso R.G. n. 8083/2024 ha azionato quale unico ricorrente pretese per il titolo di cui infra afferenti al periodo da aprile 2019 a dicembre 2022 per euro 3.084,48, e che nel ricorso R.G. n.
8840/24 unitamente agli altri soggetti indicati nell'epigrafe quali ricorrenti , ha azionato medesime pretese riferite al periodo gennaio 2018 a settembre 2022 per la somma di euro 4.077,00 .
Con i ricorsi di cui sopra poi riuniti i ricorrenti hanno premesso di lavorare con le mansioni e dalle date indicate in atti, alle dipendenze della , con inquadramenti riconducibili al C.C.N.L. del personale Controparte_1 delle del 07/04/1999; di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: Parte_7 mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evince dai c.d. “Cartellino Sanitario” in atti in cui vengono analiticamente rilevati i turni prestati;
di avere prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, ed in particolare e Parte_2
dal 1.01.2017 al 21.10.2022; , e al Parte_6 Parte_3 Parte_4 Parte_5
1.01.2018 al 21.10.2022; al 1.04.2019 al 31.12.2022 nel giudizio n.r.g. 8083/24 e dal Parte_1
1.01.2018 al 21.10.2022 nel giudizio n.r.g. 8840/24, come si evince dai fogli di servizio allegati.
Con Ciò premesso, essi hanno lamentato che nei periodi sopra indicati l non ha riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituito l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. del 07/04/1999; di non avere ha mai goduto del riposo Parte_7 compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui hanno prestato lavoro nei giorni festivi;
di avere diritto all'importo di € 5.472,00 il , di Pt_2
€ 2.754,00 l' , € 4.329,00 l' , € 4.608,00 il 3.600,00 il Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_8 attore in entrambi i ricorsi nei termini di cui sopra - le somme sopra partitamente riportate ,
[...] calcolato secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29. I ricorrenti epigrafati hanno concluso chiedendo di accertare e dichiarare il loro diritto al pagamento della maggiorazione prevista dall'art. 9 del
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, integrativo del CCNL del 7.04.1999, in favore del personale del comparto sanitario chiamato a rendere la prestazione anche in giorni festivi infrasettimanali;
chiedevano pertanto la conseguente condanna della convenuta al pagamento dei suddetti compensi, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
Con La costituitasi tempestivamente in ciascuno dei due giudizi poi riuniti, in via preliminare ha eccepito in entrambi i giudizi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n 4 del c.c.; nel giudizio n.r.g. 8083/24 ha eccepito anche la decadenza dal diritto per non essere stata formulata la richiesta nel termine di 30 giorni, mentre nel giudizio n.r.g. 8840/24 ha dedotto il difetto di provacirca l'effettivo espletamento delle ore rivendicate in regime di straordinario e la nullità del ricorso ai sensi dell'art,414 c.p.c.; nel merito, ha affermato la infondatezza delle domande e ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e d in diritto, ed in ogni caso non provato.
Il Giudicante, all'esito della riunione dei giudizi, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c. dalle parti in sostituzione della udienza del 24 aprile 2025, definisce il giudizio con deposito della sentenza nel fascicolo d'ufficio nel termine di legge.
In via preliminare va rilevato in merito alla eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta in memoria di costituzione che essa deve essere disattesa atteso che i ricorrenti Controparte_2 hanno dimostrato di avere posto in essere in data 21/10/22 valido atto interruttivo (lettera di costituzione in mora trasmessa a mezzo PEC, in atti);
Ai fini della definizione del presente giudizio il Giudice intende prestare adesione ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c alle condivisibili argomentazioni di cui alla precedente pronuncia di questo Tribunale
n. 3074/2023, est. dott. A. Urzini, che qui espressamente vengono richiamate.
La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL
1.9.1995 e da lei percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e
34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria
2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta -libera e condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
L'art.9 riprodotto, secondo parte ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
Con La convenuta persevera nella negazione del diritto invocato, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe Con una disparità di trattamento con il personale non turnista. La tesi dell non convince affatto. In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare-
A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità.
La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui l'ultima del 01/08/2022
n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
È utile trascrivere il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella recente sentenza del 01/08/2022
n.23880, i quali hanno affermato che “questa S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass.
10 novembre 2021, n. 33126; Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716); Cass. n.
1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art.
44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al
50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l.
7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoviro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio
2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall (...) secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni CP_2 riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7
e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”.
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Con La sostiene di avere fatto fruire alla parte ricorrente molteplici riposi compensativi di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere. In realtà, come condivisibilmente evidenziato da parte ricorrente, deve ritenersi che trattavasi di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro;
invero dagli atti di causa non risulta in alcun modo che i riposi compensativi goduti dalla parte ricorrente siano stati fruiti per effetto dell'art. 29 cit. , e per conseguenza la imputazione degli stessi a tale titolo. Del resto, parte ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto Con alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la non Con ha provato che ella abbia fatto istanza in tal senso;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che l pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista.
All'esito, sussiste il diritto di parte ricorrente come indicata in epigrafe all'applicazione nei suoi confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base alla sua domanda, va riconosciuta in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo, relativi al periodo dal 1.01.2017 al 21.10.2022 per e;
dal 1.01.2018 al Parte_2 Parte_6
21.10.2022 per , e al 1.04.2019 al 31.12.2022 nel Parte_3 Parte_4 Parte_5 giudizio n.r.g. 8083/24 e dal 1.01.2018 al 21.10.2022 nel giudizio n.r.g. 8840/24 per Parte_1
All'esito il ricorso, assorbita ogni ulteriore valutazione, va accolto. Per la quantificazione è corretto il metodo adoperato da parte ricorrente che ha utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016.
Con Va quindi disposta la condanna dell al pagamento della somma di € 5.472,00 in favore di
[...]
, di € 2.754,00 in favore di , di € 4.329,00 in favore di , di € 4.608,00 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in favore di i € 3.600,00 in favore di ed € 4.077,00 in favore di Parte_5 Parte_6 Parte_1
( considerato che ultima giornata conteggiata nell'anno 2022 per tale soggetto anche nel giudizio
[...]
R.G. 8083/2024 – contenente le pretese riferite al periodo dall' aprile del 2019 al dicembre 2022 è il 19 settembre 2022, dimodochè si evince che il conteggio contenuto nel giudizio R.G. n. 8840/2024 in relazione al uò essere utilizzato, non dovendo procedersi ad incremento alcuno ), oltre interessi legali dalle Parte_1 scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione ai procuratori anticipatarii l'avv. Crispino Raffaella e Galluccio Paolo nelle quote a definirsi tra di loro sulla base degli atti e considerando che il giudice ha proceduto alla liquidazione dei compensi sulla base dei minimi tariffari forensi.
P.Q.M.
Con Accoglie il ricorso e condanna l per la causale di cui in motivazione, al pagamento di € 5.472,00 in favore di , di € 2.754,00 in favore di , di € 4.329,00 in favore di , Parte_2 Parte_3 Parte_4 di € 4.608,00 in favore di i € 3.600,00 in favore di ed € 4.077,00 in favore Parte_5 Parte_6 di ltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo;
Parte_1
Con condanna l al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei ricorrenti in complessivi € 3.540,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione ai procuratori anticipatari avv.ti Galluccio Paolo
e Crispino Raffaella anticipatari nei termini di cui sopra.
Si comunichi.
Napoli, 24.04.2025
Il giudice
Dott. Annamaria Lazzara