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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/02/2024, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 572/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.572/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv D. Latini
Controparte_1
[...]
rappresentata dall'avv. Luca Silvestri ola
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento 003 2023 00030603 37 000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 La pretesa della presuppone in capo al ricorrente l'obbligo annuale di CP_1
«comunicare tramite online, direttamente o mediante intermediari CP_1
abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA», dal quale ai sensi del Regolamento (doc.5 allegato alla « Memoria difensiva ex artt.416-442 c.p.c.») sono esentati «i non iscritti ad privi di partita IVA nell'anno in esame». CP_1
2 Il professionista deduce: pagina 1 di 2 2.1 di essere esentato in quanto (non esercitando in alcun modo attività di libero professionista) possiede una partita IVA esclusivamente con «codice attività:
012100: coltivazione di uva» («aperta solo perché obbligatoria per l'intestazione di un trattore», usato e nell'Azienda familiare (circostanza pacifica);
2.2 che infatti «il possesso di partita IVA per attività del tutto estranea alla professione di ingegnere, quale nella specie quella agricola, equivale per i fini qui in esame ad assenza di partita IVA» ai sensi dell'art. 16 della L. 3 gennaio 1981, n.6, come modificato dalla L. 11 ottobre 1990, n. 290, a norma del quale «Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla che CP_1
nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA relativamente ad attività professionale”».
3 Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, l'esonero di chi non è tenuto
«a presentare dichiarazione … dell'IVA relativamente ad attività professionale» significa chiaramente e inconfutabilmente che è «esonerato dalla comunicazione chi abbia [solo] una partita IVA non professionale».
4 Ove il citato Regolamento dovesse essere interpretato diversamente, dovrebbe essere senz'altro disapplicato in quanto contrario alla legge.
5 Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice,
DICHIARA non dovute le somme di cui all'opposta Pt_2
CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 43,00 per spese ed € 600,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 04/02/2024
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.572/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv D. Latini
Controparte_1
[...]
rappresentata dall'avv. Luca Silvestri ola
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento 003 2023 00030603 37 000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 La pretesa della presuppone in capo al ricorrente l'obbligo annuale di CP_1
«comunicare tramite online, direttamente o mediante intermediari CP_1
abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA», dal quale ai sensi del Regolamento (doc.5 allegato alla « Memoria difensiva ex artt.416-442 c.p.c.») sono esentati «i non iscritti ad privi di partita IVA nell'anno in esame». CP_1
2 Il professionista deduce: pagina 1 di 2 2.1 di essere esentato in quanto (non esercitando in alcun modo attività di libero professionista) possiede una partita IVA esclusivamente con «codice attività:
012100: coltivazione di uva» («aperta solo perché obbligatoria per l'intestazione di un trattore», usato e nell'Azienda familiare (circostanza pacifica);
2.2 che infatti «il possesso di partita IVA per attività del tutto estranea alla professione di ingegnere, quale nella specie quella agricola, equivale per i fini qui in esame ad assenza di partita IVA» ai sensi dell'art. 16 della L. 3 gennaio 1981, n.6, come modificato dalla L. 11 ottobre 1990, n. 290, a norma del quale «Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla che CP_1
nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA relativamente ad attività professionale”».
3 Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, l'esonero di chi non è tenuto
«a presentare dichiarazione … dell'IVA relativamente ad attività professionale» significa chiaramente e inconfutabilmente che è «esonerato dalla comunicazione chi abbia [solo] una partita IVA non professionale».
4 Ove il citato Regolamento dovesse essere interpretato diversamente, dovrebbe essere senz'altro disapplicato in quanto contrario alla legge.
5 Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice,
DICHIARA non dovute le somme di cui all'opposta Pt_2
CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi € 43,00 per spese ed € 600,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 04/02/2024
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2