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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/09/2025, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Arceri Presidente rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2868/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Cassano Magnago (VA), Via Blaise Pascal n. 7 e Parte_2 Pt_3
(C.F. ) residente in [...]
Turati n. 39/B, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Anna Trezzi (C.F. del Foro di Milano, presso il cui studio in Parabiago (MI), Via Santa C.F._2
Maria n. 22, sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti
- attori appellanti – contro
(C.F. – Gruppo Iva ) e per essa Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 quale mandataria con rappresentanza di Controparte_2 [...]
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Milano, Via Correggio n. 43 presso lo pag. 1 Studio dell'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- convenuta appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 942/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio
– Dott.ssa D'Elia in data 17.07.2024, pubblicata in pari data, notificata in data 16.09.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. 942/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio –
Dott.ssa D'Elia in data 17.07.2024 così provvedere:
In via principale
• revocare il decreto ingiuntivo n. 2137/2022 emesso in data 19 dicembre 2022 dal
Tribunale di Busto Arsizio in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Capotorti e/o dichiararlo nullo e/o annullabile e/o inefficace, per i motivi di cui in narrativa;
• dichiarare che nulla è dovuto da e a per Parte_1 Parte_3 Controparte_1 qualunque statuizione risultasse nel caso conchiudente.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambe le fasi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1 In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile, ai sensi degli art. 342 e 348 bis cod. proc. civ., l'appello proposto da in persona Parte_4 del legale rappresentante pro tempore Sig.ra e dal sig. Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza n. 942/2024 del Tribunale di Busto Arsizio;
2 In via principale: respingere l'appello proposto da controparte, in quanto inammissibile e/o in ogni caso infondato, confermando la sentenza appellata;
3 Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado.
pag. 2 4 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_4 Parte_5 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2137/2022 emesso, nei loro confronti, su istanza di e per essa, a che Controparte_1 Controparte_2 intimava loro il pagamento della somma di € 29.864,25, oltre interessi al tasso di mora contrattualmente previsto dalla domanda fino al saldo, nella loro qualità di fideiussori, per il credito spettante alla creditrice cedente Controparte_4 nei confronti della debitrice principale garantita (già
[...] Parte_6 dichiarata fallita), in relazione al finanziamento chirografario n. 30385087, rimasto insoluto.
2) A supporto dell'opposizione, gli opponenti deducevano:
a) la mancata prova del credito azionato;
b) la nullità delle fideiussioni sottoscritte, ed in particolare, l'invalidità derivata in ragione della nullità delle clausole n. 2,6 e 8 delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, per violazione dell'art. 2 comma 2 lett. A) della L. n 287/1990, in quanto conformi alle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI e dunque, frutto di intesa anticoncorrenziale;
c) l'estinzione dell'obbligo fideiussorio per violazione dell'art. 1957 c.c.
2.1.) Nel giudizio così radicato si costituiva la creditrice opposta, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito, in ragione dell'eccezione di nullità svolta in riferimento alla normativa “antitrust”; chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione ed in via subordinata, la condanna dei fideiussori al pagamento del saldo del residuo importo del finanziamento contratto in data 27 settembre 2010 dalla debitrice principale, di originari € 100.553,04.
3) Con la sentenza impugnata, emessa in data 17 luglio 2024 con il n. 942, il Tribunale di Busto Arsizio: rilevava come la parte creditrice avesse, in ottemperanza ai principi in materia di riparto dell'onere probatorio relativo alle obbligazioni di pagamento,
pag. 3 soddisfatto l'onere predetto mediante produzione dei documenti contrattuali relativi ai rapporti negoziali inter partes, agli obblighi di garanzia assunti dagli opponenti, all'erogazione del finanziamento con contestuale allegazione dell'inadempimento parziale alle obbligazioni restitutorie assunte dalla debitrice principale;
rigettava l'eccezione di incompetenza del Tribunale adìto, in quanto la questione di nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti era stata dedotta in via di eccezione, al fine di paralizzare la pretesa di parte ricorrente in via monitoria, attrice in senso sostanziale;
respingeva l'eccezione di nullità delle obbligazioni fideiussorie sottoscritte dagli opponenti, non essendo stato provata né la derivazione dei modelli sottoscritti – anche se contenenti clausole conformi a quelle dello schema ABI – da intese anticoncorrenziali;
né soprattutto l'incidenza di dette clausole, ai sensi dell'art. 1419 c.c., sull'economia complessiva della fideiussione sottoscritta (tanto da potersi affermare che, in assenza delle stesse, le parti non l'avrebbero sottoscritta) ovvero l'incidenza concreta di esse in quanto effettivamente applicate;
respingeva l'eccezione di invalidità delle clausole n. 6 (deroga all'art. 1957 c.c.) e 7 (clausola “solve et repete”) contenute nel modulo fideiussorio, in quanto specificamente approvate e sottoscritte la prima (che peraltro agganciava la durata dell'obbligo fideiussorio all'estinzione del rapporto principale) e frutto di autonomia negoziale la seconda;
rigettava dunque l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando parte opponente alle spese di lite.
4) Avverso tale pronuncia hanno interposto appello i fideiussori, rilevando ed eccependo, quale primo motivo di gravame, la mancanza di prova della legittimazione attiva di non essendo provata la titolarità del credito Controparte_1 azionato in capo alla stessa, ed osservando, in particolare l'insufficienza all'uopo – trattandosi di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. e dell'art. 7.1., commi
4 e 5 della L. n. 130/1999 (cd. Legge di cartolarizzazione), dell'estratto della Gazzetta
Ufficiale contenente l'avviso di cessione;
quale secondo motivo di appello, Pt_4
e lamentano la violazione dei principi in tema di onere della prova
[...] Parte_3
(artt. 115 e 116 c.p.c.), nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto indimostrata, da parte degli opponenti, la derivazione delle fideiussioni di cui trattasi da intese anticoncorrenziali, sottolineando la natura di prova privilegiata degli accertamenti compiuti dalla Banca d'Italia, compendiati nel provvedimento n. 55/2005, e l'esistenza di presunzioni gravi precise e concordanti a sostegno dei propri assunti;
con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato la contrarietà della decisione pag. 4 assunta in ordine al rilievo di invalidità della clausola n. 6 delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, con particolare riferimento alla deroga all'art. 1957 c.c., clausola riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza di Cassazione come riconducibile all'art. 6 del Modulo ABI, e dunque invalida (Cass. n. 20648 del 24 luglio 2024); con il quarto motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui si è rigettata l'eccezione di nullità della clausola n. 7 del modulo di fideiussione da costoro sottoscritto, ritenendo in particolare che la previsione di una clausola di pagamento “a prima richiesta” non possa ritenersi implicitamente derogatoria all'obbligo di preventiva escussione di cui all'art. 1957 c.c.; con il quinto motivo di appello, gli stessi hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha apprezzato la vessatorietà delle clausole n. 6 e 7 dei moduli di fideiussione sottoscritti dagli appellanti, ed ha ritenuto comunque tali clausole specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.; con il sesto motivo, gli appellanti hanno lamentato l'erronea omessa rilevazione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., sul presupposto dell'invalidità della clausola derogatoria alla durata dell'obbligazione fideiussoria. Sulla base di tale presupposto, osservavano e rilevavano che la debitrice principale era stata dichiarata fallita il 15 febbraio Parte_6
2018, e non vi era prova di insinuazione al passivo da parte della Banca creditrice in relazione al credito restitutorio azionato in via monitoria. Unica formale messa in mora nei confronti dei fideiussori era stata ricevuta solo in data 29 novembre 2019, e dunque, ben oltre il termine semestrale previsto dalla legge.
Per questi motivi
, gli appellanti insistevano per l'accoglimento dell'appello proposto, previa sospensione, in via cautelare ed urgente, della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
5) Nel giudizio di secondo grado così radicato si è costituita Controparte_1 contestando in primo logo l'ammissibilità dell'appello avversario, ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c.; rilevava la tardività del primo motivo di appello, relativo alla pretesa mancanza di prova della titolarità del credito azionato in via monitoria – a detta di parte appellante rilevabile d'ufficio – producendo, in ogni caso, copia dei contratti di cessione del credito;
rilevava, in ogni caso, l'infondatezza dei motivi nel merito, e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio.
6) L'istanza di sospensiva veniva rigettata da questa Corte con ordinanza in data 29 gennaio 2025, con la quale veniva fissata udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c., previo scambio di atti difensivi conclusivi.
pag. 5 Le considerazioni della Corte.
7) L'appello, ad avviso di questo Collegio, è nel suo complesso infondato.
8) Preliminarmente, va respinta l'eccezione, sollevata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., superata in ogni caso dal fatto che la causa è stata rimessa in decisione. In ogni caso, anche volendo considerare l'eccezione svolta anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sia sufficiente rilevare che gli appellanti hanno, in modo sufficientemente specifico, individuato i capi di pronuncia che intendevano gravare di appello ed i motivi a supporto della domanda di riforma.
9) Con riferimento alla mancanza di prova della titolarità del credito azionato da parte di oggetto del primo motivo di appello, a prescindere Controparte_1 dall'eccezione di novità della questione sollevata da parte appellata, questa Corte ha già ripetutamente affermato, con riguardo alla materia che occupa, che la parte che agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs.
n. 385/98, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione, fornendo la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale azionato.
10) Sebbene la ricordata disposizione prescriva che della cessione di crediti in blocco
è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il soggetto che assume di essersi reso cessionario, in caso di contestazione, ha l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della titolarità del credito.
11) Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 385/98, del resto, come puntualmente rilevato dalla Suprema Corte, “rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art. 58 comma 4 […], sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito”. Ciò risulta confermato dall'univoco tenore letterale dell'art. 58 comma 4, d.lgs. n. 385/98, da cui si desume che la pubblicazione interviene, in via di sostituzione, solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ., ossia unicamente per escludere effetti liberatori a eventuali pagamenti eseguiti dal ceduto in favore del cedente. Il comma 2 della pag. 6 disposizione non chiede altro se non che sia data la “notizia” di un'avvenuta cessione. In questa prospettiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto (la cessione), ma non è idonea a dare contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti, che vi sono inclusi ovvero esclusi, né consente di verificare la reale validità ed efficacia dell'operazione di cessione materialmente posta in essere. Solo qualora la comunicazione relativa alla cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale contenga più diffuse e approfondite notizie (indicando in modo inequivoco i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, nel rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali di cui all'art. 1346 cod. civ.), detto contenuto può risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del Giudice del merito, a provare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito . In ogni caso, ove il debitore contesti l'esistenza del contratto, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale può assumere un valore meramente indiziario e il Giudice di merito è chiamato a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto. I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità indicano, quindi, che il cessionario può provare la titolarità del credito ricorrendo agli strumenti processuali ordinari e non si esclude la possibilità di acquisire la prova anche attraverso una dichiarazione successiva del creditore cedente, o, comunque, considerando che assumono rilievo tutti gli atti stragiudiziali idonei ad attribuire efficacia ricognitiva dell'intervenuto trasferimento.
12) Tanto premesso in diritto, ritiene la Corte che il predetto punto di gravame sia infondato, in quanto – a prescindere dalla eccepita tardività del rilievo, sollevato solo e per la prima volta in secondo grado - può ritenersi raggiunta la prova, documentale e logica, della cessione e della titolarità del credito azionato in capo a
Controparte_1
13) In primo luogo, infatti, si è documentato, tramite la produzione dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale n. 3, parte II, del 8 gennaio 2019, l'avvenuta cessione, da parte del (società incorporante la Controparte_5 Controparte_4 in forza di atto di fusione a ministero dr. in data 2 febbraio Controparte_6
2017, rep. N. 103241) a di un portafoglio di crediti a sofferenza Controparte_7 originati da rapporti di finanziamento sorti esattamente nel periodo cui risale il credito azionato;
peraltro, l'estratto della Gazzetta ufficiale contiene un link pag. 7 (httpp://hostfinance.it/informativa cessioni) utile al reperimento dei dati identificativi dei Crediti, consultabile dai debitori ceduti.
14) In secondo luogo, tali crediti sono stati poi, sempre in blocco, ceduti a
[...] come da estratto della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 30.11.2019, che fa CP_1 inequivoco riferimento ai crediti acquistati da come da Controparte_7 pubblicazione in GU n. 3 parte II dell'8 gennaio 2019.
15) Ancora, in terzo luogo, parte appellata ha, in uno con la costituzione in appello, in replica alla nuova questione sollevata da parte appellante, prodotto i contratti di cessione dei crediti di cui ai citati avvisi.
16) Infine, ed in quarto luogo, l'Istituto di credito cedente mai – dopo la cessione – ha avanzato richieste di saldo nei confronti della debitrice, con ciò implicitamente confermando di essersi spogliata del credito in favore di , che poi ha CP_7 ceduto il medesimo credito a e per essa, ora in giudizio, Controparte_1 [...] quale mandataria. CP_8
17) Il primo motivo appare quindi infondato.
18) Con riferimento al secondo motivo di appello, con il quale si contesta il fatto che il giudice di primo grado, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., abbia ritenuto non provata la derivazione dei contratti di fideiussione sottoscritti da e da Parte_4
da intese anticoncorrenziali censurate dal provvedimento della Banca Parte_3
d'Italia n. 55/2005, valga osservare che parte appellante non ha, neppure in questo grado di giudizio, fornito elementi di sorta per ritenere che detti contratti, sebbene stipulati in epoca ampiamente successiva all'accertamento da cui scaturisce il citato provvedimento della Banca d'Italia, siano frutto di simile intesa, non potendo ritenersi sufficiente, all'uopo, né il predetto provvedimento, di data anteriore, né tanto meno il fatto che nel modulo sottoscritto dagli appellanti siano riprodotte le clausole n. 2, 6, ed 8 dello schema ABI, ritenuto illecito dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005.
18) Sul punto, questa Corte ha già ripetutamente ribadito che, in ossequio alla giurisprudenza formatasi a far tempo dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 41994 del
2021, tale nullità non si produce di default, ma solo nei casi in cui risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le pag. 8 quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora
Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata.
19) Se tanto è vero, non vi è che da constatare che parte appellante, sebbene abbia dimostrato la compresenza, nei moduli sottoscritti dai fideiubenti, delle clausole 2,
6 ed 8, corrispondenti a quelle, recanti il medesimo numero, contenute nello schema ABI dichiarato illecito con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, nulla ha dimostrato circa la ricorrenza degli altri presupposti. Innanzi tutto, valga osservare che le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti risalgono ad epoca ampiamente successiva a quella cui si riferiscono le fideiussioni oggetto di indagine da parte dell'autorità di vigilanza, e che, pertanto, sarebbe stato onere delle appellanti dimostrare la persistenza, nonostante il tempo trascorso, della intesa illecita. In particolare, la fideiussione rilasciata da isulta sottoscritta in data Pt_4
24 settembre 2010, mentre la fideiussione rilasciata da risulta Parte_3 sottoscritta in data 31 luglio 2007.
pag. 9 20) Ma poi, in secondo luogo, con notazione non meno significativa, deve rilevarsi che gli appellanti mai hanno dimostrato o dedotto l'essenzialità delle clausole di cui in parola nell'economia del negozio, tanto che, in difetto della presenza di esse, il contratto non sarebbe stato stipulato. Quindi, neppure potrebbe sostenersi una ipotetica estensione della nullità parziale delle ridette clausole all'intero negozio, in applicazione dell'art. 1419 c.c.
21) Passando ad esaminare il terzo, il quarto ed il sesto motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti agitanti diverse questioni in ordine alla validità ed alla portata della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel modulo fideiussorio sottoscritto dagli appellanti, si rammenta che questa Corte, con orientamento ormai consolidato, reputa che in presenza di fideiussioni contenenti la clausola “a prima richiesta”, presenti in entrambi i moduli “Margo'” e “Vitali” al punto 7, il disposto dell'art. 1957 c.c. si intende implicitamente derogato, atteso che non avrebbe senso prevedere il pagamento a prima richiesta in presenza di un obbligo di attivarsi prima, tempestivamente ed in via giudiziale, nei confronti del debitore principale (v. in tal senso, tra le più recenti: Corte di App. Milano, 26 febbraio 2025, n. 517; id. 27 maggio 2025, n. 1489; id. 30 maggio 2025, n. 1532; nella giurisprudenza di legittimità, Cass. n. 31509/2021 ma anche , successivamente, Cassazione civile sez. III - 13/01/2025, n. 835, in www.deiure.it, la quale ha testualmente osservato, in motivazione, con ampio richiamo a precedenti: “ Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non
è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018,
n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008,
pag. 10 n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ.
Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta,
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art.
1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509;
Cass. civ. n. 22346/2017 cit.)”.). Pertanto, alla luce dei superiori rilievi, valga osservare che, anche nella denegata ipotesi in cui vi fosse reviviscenza dell'art. 1957 c.c., la decadenza comminata dalla norma in esame sarebbe stata in ogni caso evitata, giacché la Banca creditrice risulta aver messo in mora il debitore
(allora non ancora fallito, giacché il fallimento risale al 15 febbraio 2018) ed il fideiussore con comunicazione inoltrata in data 19 gennaio 2015, con la quale, contestualmente, dichiarava il debitore principale decaduto dal beneficio del termine in ordine al saldo passivo del finanziamento per cui è causa. La decadenza non si è dunque verificata, ed i su citati motivi di appello sono infondati.
22) Venendo al quinto motivo di appello, con cui gli appellanti lamentano come il
Tribunale non abbia erroneamente apprezzato la nullità delle clausole in oggetto in quanto vessatorie, si rileva in primo luogo come ad entrambi i fideiubenti, Pt_4
e , non possa essere attribuita la qualità di consumatori, tanto da
[...] Parte_3 rendere necessaria, in relazione alle clausole vessatorie eventualmente contenute nei moduli fideiussori sottoscritti, sia la specifica approvazione per iscritto, sia la dimostrazione che l'inserimento della clausola sia risultato di trattativa individuale.
Tale qualità non possedeva certo ma neppure il quale, come Pt_4 Parte_3 emerge dai documenti prodotti in causa dalla parte appellata (cfr. doc. 11 fascicolo monitorio) ha rivestito la qualifica di presidente del consiglio di amministrazione della società debitrice principale e ricopriva inoltre il ruolo di tecnico Parte_6 qualificato all'interno di tale impresa. Non può dunque discutersi dell'applicazione dell'art. 33 Cod. Cons., ma neppure dell'art. 1341 c.c.: ed infatti, a prescindere dalla considerazione che questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ritiene che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non sia vessatoria (cfr. Corte d'Appello
Milano, 8 marzo 2024, n. 870, Pres. est. secondo la quale tale clausola non Per_1
pag. 11 può considerarsi “vessatoria” alla stregua di quanto previsto dall'art. 34 n. 3 del
Codice del Consumo, in quanto conforme al dettato normativo), sta di fatto che la clausola risulta specificamente richiamata ed approvata in entrambi i moduli contrattuali, tanto che non possa fondatamente sostenersi che l'espressione
“pagamento a prima richiesta e decadenza dal beneficio del termine”, contenuta nel richiamo a specifica approvazione, non fosse sufficiente a far comprendere al sottoscrittore il significato e la portata della specifica approvazione. Anche tale motivo appare dunque infondato.
23) In conclusione, l'appello appare nel suo complesso infondato e deve essere respinto, conseguendone la conferma della sentenza di primo grado e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., secondo lo scaglione di valore corrispondente, tenendo conto degli adempimenti difensivi concretamente svolti.
24) Ogni altra questione risulta assorbita.
25) In ragione della duplice soccombenza, va dichiarata la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_4 Parte_3 del Tribunale di Busto Arsizio n. 942/2024 del 17 luglio 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 942/2024 del
17 luglio 2024, confermandola integralmente, e per l'effetto, condanna Parte_4
e al pagamento, in favore di e per essa, a favore Parte_3 Controparte_1 di delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si Controparte_9 liquidano in € 9.991,00 per compensi (di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
2) dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
pag. 12 Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Arceri
pag. 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Arceri Presidente rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2868/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Cassano Magnago (VA), Via Blaise Pascal n. 7 e Parte_2 Pt_3
(C.F. ) residente in [...]
Turati n. 39/B, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Anna Trezzi (C.F. del Foro di Milano, presso il cui studio in Parabiago (MI), Via Santa C.F._2
Maria n. 22, sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti
- attori appellanti – contro
(C.F. – Gruppo Iva ) e per essa Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 quale mandataria con rappresentanza di Controparte_2 [...]
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Milano, Via Correggio n. 43 presso lo pag. 1 Studio dell'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- convenuta appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 942/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio
– Dott.ssa D'Elia in data 17.07.2024, pubblicata in pari data, notificata in data 16.09.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. 942/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio –
Dott.ssa D'Elia in data 17.07.2024 così provvedere:
In via principale
• revocare il decreto ingiuntivo n. 2137/2022 emesso in data 19 dicembre 2022 dal
Tribunale di Busto Arsizio in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Capotorti e/o dichiararlo nullo e/o annullabile e/o inefficace, per i motivi di cui in narrativa;
• dichiarare che nulla è dovuto da e a per Parte_1 Parte_3 Controparte_1 qualunque statuizione risultasse nel caso conchiudente.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambe le fasi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1 In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile, ai sensi degli art. 342 e 348 bis cod. proc. civ., l'appello proposto da in persona Parte_4 del legale rappresentante pro tempore Sig.ra e dal sig. Parte_2 Parte_3 avverso la sentenza n. 942/2024 del Tribunale di Busto Arsizio;
2 In via principale: respingere l'appello proposto da controparte, in quanto inammissibile e/o in ogni caso infondato, confermando la sentenza appellata;
3 Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, si chiede l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado.
pag. 2 4 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_4 Parte_5 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2137/2022 emesso, nei loro confronti, su istanza di e per essa, a che Controparte_1 Controparte_2 intimava loro il pagamento della somma di € 29.864,25, oltre interessi al tasso di mora contrattualmente previsto dalla domanda fino al saldo, nella loro qualità di fideiussori, per il credito spettante alla creditrice cedente Controparte_4 nei confronti della debitrice principale garantita (già
[...] Parte_6 dichiarata fallita), in relazione al finanziamento chirografario n. 30385087, rimasto insoluto.
2) A supporto dell'opposizione, gli opponenti deducevano:
a) la mancata prova del credito azionato;
b) la nullità delle fideiussioni sottoscritte, ed in particolare, l'invalidità derivata in ragione della nullità delle clausole n. 2,6 e 8 delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, per violazione dell'art. 2 comma 2 lett. A) della L. n 287/1990, in quanto conformi alle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI e dunque, frutto di intesa anticoncorrenziale;
c) l'estinzione dell'obbligo fideiussorio per violazione dell'art. 1957 c.c.
2.1.) Nel giudizio così radicato si costituiva la creditrice opposta, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito, in ragione dell'eccezione di nullità svolta in riferimento alla normativa “antitrust”; chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione ed in via subordinata, la condanna dei fideiussori al pagamento del saldo del residuo importo del finanziamento contratto in data 27 settembre 2010 dalla debitrice principale, di originari € 100.553,04.
3) Con la sentenza impugnata, emessa in data 17 luglio 2024 con il n. 942, il Tribunale di Busto Arsizio: rilevava come la parte creditrice avesse, in ottemperanza ai principi in materia di riparto dell'onere probatorio relativo alle obbligazioni di pagamento,
pag. 3 soddisfatto l'onere predetto mediante produzione dei documenti contrattuali relativi ai rapporti negoziali inter partes, agli obblighi di garanzia assunti dagli opponenti, all'erogazione del finanziamento con contestuale allegazione dell'inadempimento parziale alle obbligazioni restitutorie assunte dalla debitrice principale;
rigettava l'eccezione di incompetenza del Tribunale adìto, in quanto la questione di nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti era stata dedotta in via di eccezione, al fine di paralizzare la pretesa di parte ricorrente in via monitoria, attrice in senso sostanziale;
respingeva l'eccezione di nullità delle obbligazioni fideiussorie sottoscritte dagli opponenti, non essendo stato provata né la derivazione dei modelli sottoscritti – anche se contenenti clausole conformi a quelle dello schema ABI – da intese anticoncorrenziali;
né soprattutto l'incidenza di dette clausole, ai sensi dell'art. 1419 c.c., sull'economia complessiva della fideiussione sottoscritta (tanto da potersi affermare che, in assenza delle stesse, le parti non l'avrebbero sottoscritta) ovvero l'incidenza concreta di esse in quanto effettivamente applicate;
respingeva l'eccezione di invalidità delle clausole n. 6 (deroga all'art. 1957 c.c.) e 7 (clausola “solve et repete”) contenute nel modulo fideiussorio, in quanto specificamente approvate e sottoscritte la prima (che peraltro agganciava la durata dell'obbligo fideiussorio all'estinzione del rapporto principale) e frutto di autonomia negoziale la seconda;
rigettava dunque l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando parte opponente alle spese di lite.
4) Avverso tale pronuncia hanno interposto appello i fideiussori, rilevando ed eccependo, quale primo motivo di gravame, la mancanza di prova della legittimazione attiva di non essendo provata la titolarità del credito Controparte_1 azionato in capo alla stessa, ed osservando, in particolare l'insufficienza all'uopo – trattandosi di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. e dell'art. 7.1., commi
4 e 5 della L. n. 130/1999 (cd. Legge di cartolarizzazione), dell'estratto della Gazzetta
Ufficiale contenente l'avviso di cessione;
quale secondo motivo di appello, Pt_4
e lamentano la violazione dei principi in tema di onere della prova
[...] Parte_3
(artt. 115 e 116 c.p.c.), nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto indimostrata, da parte degli opponenti, la derivazione delle fideiussioni di cui trattasi da intese anticoncorrenziali, sottolineando la natura di prova privilegiata degli accertamenti compiuti dalla Banca d'Italia, compendiati nel provvedimento n. 55/2005, e l'esistenza di presunzioni gravi precise e concordanti a sostegno dei propri assunti;
con il terzo motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato la contrarietà della decisione pag. 4 assunta in ordine al rilievo di invalidità della clausola n. 6 delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti, con particolare riferimento alla deroga all'art. 1957 c.c., clausola riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza di Cassazione come riconducibile all'art. 6 del Modulo ABI, e dunque invalida (Cass. n. 20648 del 24 luglio 2024); con il quarto motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui si è rigettata l'eccezione di nullità della clausola n. 7 del modulo di fideiussione da costoro sottoscritto, ritenendo in particolare che la previsione di una clausola di pagamento “a prima richiesta” non possa ritenersi implicitamente derogatoria all'obbligo di preventiva escussione di cui all'art. 1957 c.c.; con il quinto motivo di appello, gli stessi hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha apprezzato la vessatorietà delle clausole n. 6 e 7 dei moduli di fideiussione sottoscritti dagli appellanti, ed ha ritenuto comunque tali clausole specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.; con il sesto motivo, gli appellanti hanno lamentato l'erronea omessa rilevazione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., sul presupposto dell'invalidità della clausola derogatoria alla durata dell'obbligazione fideiussoria. Sulla base di tale presupposto, osservavano e rilevavano che la debitrice principale era stata dichiarata fallita il 15 febbraio Parte_6
2018, e non vi era prova di insinuazione al passivo da parte della Banca creditrice in relazione al credito restitutorio azionato in via monitoria. Unica formale messa in mora nei confronti dei fideiussori era stata ricevuta solo in data 29 novembre 2019, e dunque, ben oltre il termine semestrale previsto dalla legge.
Per questi motivi
, gli appellanti insistevano per l'accoglimento dell'appello proposto, previa sospensione, in via cautelare ed urgente, della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
5) Nel giudizio di secondo grado così radicato si è costituita Controparte_1 contestando in primo logo l'ammissibilità dell'appello avversario, ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c.; rilevava la tardività del primo motivo di appello, relativo alla pretesa mancanza di prova della titolarità del credito azionato in via monitoria – a detta di parte appellante rilevabile d'ufficio – producendo, in ogni caso, copia dei contratti di cessione del credito;
rilevava, in ogni caso, l'infondatezza dei motivi nel merito, e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio.
6) L'istanza di sospensiva veniva rigettata da questa Corte con ordinanza in data 29 gennaio 2025, con la quale veniva fissata udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c., previo scambio di atti difensivi conclusivi.
pag. 5 Le considerazioni della Corte.
7) L'appello, ad avviso di questo Collegio, è nel suo complesso infondato.
8) Preliminarmente, va respinta l'eccezione, sollevata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., superata in ogni caso dal fatto che la causa è stata rimessa in decisione. In ogni caso, anche volendo considerare l'eccezione svolta anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sia sufficiente rilevare che gli appellanti hanno, in modo sufficientemente specifico, individuato i capi di pronuncia che intendevano gravare di appello ed i motivi a supporto della domanda di riforma.
9) Con riferimento alla mancanza di prova della titolarità del credito azionato da parte di oggetto del primo motivo di appello, a prescindere Controparte_1 dall'eccezione di novità della questione sollevata da parte appellata, questa Corte ha già ripetutamente affermato, con riguardo alla materia che occupa, che la parte che agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs.
n. 385/98, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione, fornendo la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale azionato.
10) Sebbene la ricordata disposizione prescriva che della cessione di crediti in blocco
è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il soggetto che assume di essersi reso cessionario, in caso di contestazione, ha l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della titolarità del credito.
11) Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 385/98, del resto, come puntualmente rilevato dalla Suprema Corte, “rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art. 58 comma 4 […], sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito”. Ciò risulta confermato dall'univoco tenore letterale dell'art. 58 comma 4, d.lgs. n. 385/98, da cui si desume che la pubblicazione interviene, in via di sostituzione, solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ., ossia unicamente per escludere effetti liberatori a eventuali pagamenti eseguiti dal ceduto in favore del cedente. Il comma 2 della pag. 6 disposizione non chiede altro se non che sia data la “notizia” di un'avvenuta cessione. In questa prospettiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto (la cessione), ma non è idonea a dare contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti, che vi sono inclusi ovvero esclusi, né consente di verificare la reale validità ed efficacia dell'operazione di cessione materialmente posta in essere. Solo qualora la comunicazione relativa alla cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale contenga più diffuse e approfondite notizie (indicando in modo inequivoco i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, nel rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali di cui all'art. 1346 cod. civ.), detto contenuto può risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del Giudice del merito, a provare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito . In ogni caso, ove il debitore contesti l'esistenza del contratto, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale può assumere un valore meramente indiziario e il Giudice di merito è chiamato a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto. I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità indicano, quindi, che il cessionario può provare la titolarità del credito ricorrendo agli strumenti processuali ordinari e non si esclude la possibilità di acquisire la prova anche attraverso una dichiarazione successiva del creditore cedente, o, comunque, considerando che assumono rilievo tutti gli atti stragiudiziali idonei ad attribuire efficacia ricognitiva dell'intervenuto trasferimento.
12) Tanto premesso in diritto, ritiene la Corte che il predetto punto di gravame sia infondato, in quanto – a prescindere dalla eccepita tardività del rilievo, sollevato solo e per la prima volta in secondo grado - può ritenersi raggiunta la prova, documentale e logica, della cessione e della titolarità del credito azionato in capo a
Controparte_1
13) In primo luogo, infatti, si è documentato, tramite la produzione dell'estratto della
Gazzetta Ufficiale n. 3, parte II, del 8 gennaio 2019, l'avvenuta cessione, da parte del (società incorporante la Controparte_5 Controparte_4 in forza di atto di fusione a ministero dr. in data 2 febbraio Controparte_6
2017, rep. N. 103241) a di un portafoglio di crediti a sofferenza Controparte_7 originati da rapporti di finanziamento sorti esattamente nel periodo cui risale il credito azionato;
peraltro, l'estratto della Gazzetta ufficiale contiene un link pag. 7 (httpp://hostfinance.it/informativa cessioni) utile al reperimento dei dati identificativi dei Crediti, consultabile dai debitori ceduti.
14) In secondo luogo, tali crediti sono stati poi, sempre in blocco, ceduti a
[...] come da estratto della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 30.11.2019, che fa CP_1 inequivoco riferimento ai crediti acquistati da come da Controparte_7 pubblicazione in GU n. 3 parte II dell'8 gennaio 2019.
15) Ancora, in terzo luogo, parte appellata ha, in uno con la costituzione in appello, in replica alla nuova questione sollevata da parte appellante, prodotto i contratti di cessione dei crediti di cui ai citati avvisi.
16) Infine, ed in quarto luogo, l'Istituto di credito cedente mai – dopo la cessione – ha avanzato richieste di saldo nei confronti della debitrice, con ciò implicitamente confermando di essersi spogliata del credito in favore di , che poi ha CP_7 ceduto il medesimo credito a e per essa, ora in giudizio, Controparte_1 [...] quale mandataria. CP_8
17) Il primo motivo appare quindi infondato.
18) Con riferimento al secondo motivo di appello, con il quale si contesta il fatto che il giudice di primo grado, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., abbia ritenuto non provata la derivazione dei contratti di fideiussione sottoscritti da e da Parte_4
da intese anticoncorrenziali censurate dal provvedimento della Banca Parte_3
d'Italia n. 55/2005, valga osservare che parte appellante non ha, neppure in questo grado di giudizio, fornito elementi di sorta per ritenere che detti contratti, sebbene stipulati in epoca ampiamente successiva all'accertamento da cui scaturisce il citato provvedimento della Banca d'Italia, siano frutto di simile intesa, non potendo ritenersi sufficiente, all'uopo, né il predetto provvedimento, di data anteriore, né tanto meno il fatto che nel modulo sottoscritto dagli appellanti siano riprodotte le clausole n. 2, 6, ed 8 dello schema ABI, ritenuto illecito dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005.
18) Sul punto, questa Corte ha già ripetutamente ribadito che, in ossequio alla giurisprudenza formatasi a far tempo dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 41994 del
2021, tale nullità non si produce di default, ma solo nei casi in cui risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le pag. 8 quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora
Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata.
19) Se tanto è vero, non vi è che da constatare che parte appellante, sebbene abbia dimostrato la compresenza, nei moduli sottoscritti dai fideiubenti, delle clausole 2,
6 ed 8, corrispondenti a quelle, recanti il medesimo numero, contenute nello schema ABI dichiarato illecito con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, nulla ha dimostrato circa la ricorrenza degli altri presupposti. Innanzi tutto, valga osservare che le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti risalgono ad epoca ampiamente successiva a quella cui si riferiscono le fideiussioni oggetto di indagine da parte dell'autorità di vigilanza, e che, pertanto, sarebbe stato onere delle appellanti dimostrare la persistenza, nonostante il tempo trascorso, della intesa illecita. In particolare, la fideiussione rilasciata da isulta sottoscritta in data Pt_4
24 settembre 2010, mentre la fideiussione rilasciata da risulta Parte_3 sottoscritta in data 31 luglio 2007.
pag. 9 20) Ma poi, in secondo luogo, con notazione non meno significativa, deve rilevarsi che gli appellanti mai hanno dimostrato o dedotto l'essenzialità delle clausole di cui in parola nell'economia del negozio, tanto che, in difetto della presenza di esse, il contratto non sarebbe stato stipulato. Quindi, neppure potrebbe sostenersi una ipotetica estensione della nullità parziale delle ridette clausole all'intero negozio, in applicazione dell'art. 1419 c.c.
21) Passando ad esaminare il terzo, il quarto ed il sesto motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti agitanti diverse questioni in ordine alla validità ed alla portata della deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nel modulo fideiussorio sottoscritto dagli appellanti, si rammenta che questa Corte, con orientamento ormai consolidato, reputa che in presenza di fideiussioni contenenti la clausola “a prima richiesta”, presenti in entrambi i moduli “Margo'” e “Vitali” al punto 7, il disposto dell'art. 1957 c.c. si intende implicitamente derogato, atteso che non avrebbe senso prevedere il pagamento a prima richiesta in presenza di un obbligo di attivarsi prima, tempestivamente ed in via giudiziale, nei confronti del debitore principale (v. in tal senso, tra le più recenti: Corte di App. Milano, 26 febbraio 2025, n. 517; id. 27 maggio 2025, n. 1489; id. 30 maggio 2025, n. 1532; nella giurisprudenza di legittimità, Cass. n. 31509/2021 ma anche , successivamente, Cassazione civile sez. III - 13/01/2025, n. 835, in www.deiure.it, la quale ha testualmente osservato, in motivazione, con ampio richiamo a precedenti: “ Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non
è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018,
n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria" (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008,
pag. 10 n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ.
Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta,
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art.
1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509;
Cass. civ. n. 22346/2017 cit.)”.). Pertanto, alla luce dei superiori rilievi, valga osservare che, anche nella denegata ipotesi in cui vi fosse reviviscenza dell'art. 1957 c.c., la decadenza comminata dalla norma in esame sarebbe stata in ogni caso evitata, giacché la Banca creditrice risulta aver messo in mora il debitore
(allora non ancora fallito, giacché il fallimento risale al 15 febbraio 2018) ed il fideiussore con comunicazione inoltrata in data 19 gennaio 2015, con la quale, contestualmente, dichiarava il debitore principale decaduto dal beneficio del termine in ordine al saldo passivo del finanziamento per cui è causa. La decadenza non si è dunque verificata, ed i su citati motivi di appello sono infondati.
22) Venendo al quinto motivo di appello, con cui gli appellanti lamentano come il
Tribunale non abbia erroneamente apprezzato la nullità delle clausole in oggetto in quanto vessatorie, si rileva in primo luogo come ad entrambi i fideiubenti, Pt_4
e , non possa essere attribuita la qualità di consumatori, tanto da
[...] Parte_3 rendere necessaria, in relazione alle clausole vessatorie eventualmente contenute nei moduli fideiussori sottoscritti, sia la specifica approvazione per iscritto, sia la dimostrazione che l'inserimento della clausola sia risultato di trattativa individuale.
Tale qualità non possedeva certo ma neppure il quale, come Pt_4 Parte_3 emerge dai documenti prodotti in causa dalla parte appellata (cfr. doc. 11 fascicolo monitorio) ha rivestito la qualifica di presidente del consiglio di amministrazione della società debitrice principale e ricopriva inoltre il ruolo di tecnico Parte_6 qualificato all'interno di tale impresa. Non può dunque discutersi dell'applicazione dell'art. 33 Cod. Cons., ma neppure dell'art. 1341 c.c.: ed infatti, a prescindere dalla considerazione che questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ritiene che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non sia vessatoria (cfr. Corte d'Appello
Milano, 8 marzo 2024, n. 870, Pres. est. secondo la quale tale clausola non Per_1
pag. 11 può considerarsi “vessatoria” alla stregua di quanto previsto dall'art. 34 n. 3 del
Codice del Consumo, in quanto conforme al dettato normativo), sta di fatto che la clausola risulta specificamente richiamata ed approvata in entrambi i moduli contrattuali, tanto che non possa fondatamente sostenersi che l'espressione
“pagamento a prima richiesta e decadenza dal beneficio del termine”, contenuta nel richiamo a specifica approvazione, non fosse sufficiente a far comprendere al sottoscrittore il significato e la portata della specifica approvazione. Anche tale motivo appare dunque infondato.
23) In conclusione, l'appello appare nel suo complesso infondato e deve essere respinto, conseguendone la conferma della sentenza di primo grado e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., secondo lo scaglione di valore corrispondente, tenendo conto degli adempimenti difensivi concretamente svolti.
24) Ogni altra questione risulta assorbita.
25) In ragione della duplice soccombenza, va dichiarata la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_4 Parte_3 del Tribunale di Busto Arsizio n. 942/2024 del 17 luglio 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 942/2024 del
17 luglio 2024, confermandola integralmente, e per l'effetto, condanna Parte_4
e al pagamento, in favore di e per essa, a favore Parte_3 Controparte_1 di delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si Controparte_9 liquidano in € 9.991,00 per compensi (di cui € 2.977 per la fase di studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
2) dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
pag. 12 Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Arceri
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