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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/03/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5680/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5680/2018 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARUSO MARIA GAETANA, elettivamente domiciliato in VIALE MARINAI D'ITALIA SNC VIESTE presso il difensore avv. CARUSO MARIA GAETANA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSILLO MICHELE, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO LORENZO FAZZINI 29 71019 VIESTE presso il difensore avv. FUSILLO MICHELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo;
pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia l'atto introduttivo e di costituzione della parte, sia i verbali di causa. Con atto di citazione ritualmente notificato l' ha Parte_1 convenuto innanzi a questo Tribunale il al fine di sentirlo condannare al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di 48.468,49, oltre accessori, con vittoria di spese e compensi del giudizio, da attribuirsi al procuratore, quale antistatario.
Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Con sentenza parziale del 18 ottobre 2021 veniva rigettata la domanda di inadempimento contrattuale e rimessa la causa sul ruolo per l'azione di arricchimento senza causa, domanda proposta in via subordinata da parte attrice. Veniva formulata proposta ai sensi dell'art. 185 bis cpc non accettata dal Controparte_1
Il rapporto obbligatorio sorto tra le parti è da considerarsi esauritosi alla data del 12 marzo 1988 così come previsto nel contratto del 29 maggio 1987. E' noto che il in quanto ente pubblico, sebbene possa utilizzare strumenti privatistici Controparte_1 per perseguire le proprie finalità pubbliche è, altresì, sottoposta alle regole del diritto amministrativo nell'esercizio dell'attività contrattuale.
pagina 1 di 4 Sebbene, l'art. 57 comma 7 del codice degli appalti, prima della sua abrogazione ad opera del d.lgs.
50/2016, prevedesse il divieto del rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori ritenendoli nulli, la giurisprudenza è ancora oggi chiara nell'affermare che “all'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta con l'art. 23 l. n. 62/2005
(legge comunitaria 2004), deve assegnarsi una valenza generale e una portata preclusiva di opzioni ermeneutiche e applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici. Solo rispettando il canone interpretativo appena indicato, infatti, si assicura l'effettiva conformazione dell'ordinamento interno a quello comunitario, mentre, accedendo a letture sistematiche che riducano la portata precettiva del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici scaduti e che introducano indebite eccezioni, si finisce per vanificare la palese intenzione del legislatore del 2005 di adeguare la disciplina nazionale in materia a quella europea e, quindi, per conservare profili di conflitto con quest'ultima del regime giuridico del rinnovo dei contratti di appalto delle pubbliche amministrazioni.
Ne consegue che, in coerenza con la regola ermeneutica appena sintetizzata, non solo l'intervento normativo di cui all'art. 23 l. n. 62/2005 deve essere letto e applicato in modo da escludere e impedire, in via generale e incondizionata, la rinnovazione di contratti di appalto scaduti, ma anche che l'esegesi di altre disposizioni dell'ordinamento che consentirebbero, in deroga alle procedure ordinarie di affidamento degli appalti pubblici, l'affidamento, senza gara, degli stessi servizi per ulteriori periodi, deve essere condotta alla stregua del vincolante criterio che vieta (con valenza imperativa e inderogabile) il rinnovo dei contratti. (Consiglio di Stato sez. IV, 31/10/2006, n.6458).
Ogni contratto stipulato tra la P.A. ed il privato deve necessariamente rivestire la forma scritta "ad substantiam". In mancanza di tale requisito formale, il contratto non è validamente concluso e, nessun rapporto di natura negoziale potrà dirsi instaurato tra la P.A. ed il privato.
Trattasi invero di una nullità di tipo assoluto e di conseguenza insanabile. Per converso all'interno di un rapporto tra privati, a seguito della scadenza del contratto, laddove venissero chieste delle prestazioni aggiuntive, queste determinerebbero un'estensione del contratto.
Per completezza, giova ricordare che pur sussistendo l'istituto della proroga tecnica, che è da considerarsi non un rinnovo del contratto bensì un mero differimento del termine di scadenza, sicché la fonte delle obbligazioni continuerebbe ad essere il contratto originario, essa non può trovare applicazione nel caso di specie, essendo applicabile in casi del tutto eccezionali e soprattutto ove vi sia stato un espresso richiamo nell'accordo della possibilità di fare ricorso a tale strumento in modo circostanziato. Non è possibile, dunque, per una pubblica amministrazione un rinnovo tacito ed automatico dei contratti con inevitabile declino della responsabilità contrattuale, dal momento che almeno per il periodo coperto dall'accordo le prestazioni sono state pagate.
In via subordinata parte attrice ha chiesto il versamento della somma portata dalle fatture a titolo di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c.. Quest'ultima domanda può trovare accoglimento nel caso di specie.
Dall'esame dell'evoluzione giurisprudenziale e delle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, si evince che l'azione di arricchimento è soggetta alla medesima disciplina codicistica a prescindere dalla natura soggettiva dell'arricchito, sia esso un privato o una P.A., pertanto non è necessario l'espresso riconoscimento dell'arricchimento da parte dell'Ente. L'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. può essere proposta solo quando ricorrano i seguenti presupposti: l'arricchimento di un soggetto, consistente in un incremento patrimoniale o in un risparmio di spesa o nell'evitato verificarsi di una perdita;
il correlato depauperamento di un altro soggetto;
l'esistenza di uno stretto rapporto di causalità, tra le due situazioni, originate da un unico fatto costitutivo;
la mancanza di una giusta causa;
l'assenza di un rimedio tipico.
pagina 2 di 4 Dall'esame dei documenti prodotti dall'attrice e dalla prova testimoniale espletata si può ritenere provata l'esistenza dei presupposti necessari per l'accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c.. Ed infatti, i testimoni escussi hanno confermato che la società attrice anche successivamente al periodo contrattualmente previsto, aveva espletato l'attività di pulizie presso l'Ufficio del Giudice di Pace. L'impresa ha esibito le fatture su cui è stata apposto il timbro del di con numero di CP_1 CP_1 protocollo. L'azione di indebito arricchimento, come già sottolineato, sopperendo all'assenza di un'azione tipica, viene ad identificarsi con un indennizzo e non con un'azione di pagamento o risarcimento, pertanto, non può essere liquidata in misura corrispondente ai prezzi fatturati delle prestazioni comprensive di guadagno;
bensì, va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù di un contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace. Non vi è dubbio che l'espletamento del servizio di pulizia abbia creato un'utilità per la P.A. ed un decremento per l'impresa che tale servizio ha svolto. Non può, d'altronde, sottacersi, che in mancanza di un contratto riguardante l'espletamento del servizio di pulizie, l'Ente avrebbe dovuto provvedere a stipulare con la ditta attrice o con altra ditta altro contratto dovendo attendere all'igienizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace. Ne consegue la responsabilità dell'Ente e non del singolo funzionario.
Quanto alla responsabilità dei funzionari che avrebbero consentito la prosecuzione del rapporto in assenza di un contratto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato con la sentenza n.
10798/2015 (pubblicata il 26 maggio 2015, che la fattispecie di cui all'art. 2041 c.c., quando l'azione venga promossa contro la P.A., si perfeziona non con il requisito del riconoscimento dell'utilitas, ma con quello dell'”oggettivo arricchimento”. Il privato contraente, dunque, ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento della utilitas, salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto (così, tra le tante conformi alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2015, Cass.n. 6970/2018). L'assenza di titolo contrattuale nei confronti del per il credito di cui trattasi, la questione CP_1 concernente il difetto di sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c. per essere nella specie, ad avviso del Comune, applicabile la L. n. 144 del 1989, art. 23 in vigore dal 27-4-1989, presuppone un accertamento di fatto sul momento in cui si era verificato l'”oggettivo arricchimento”, ossia un accertamento fattuale che va effettuato anche d'ufficio ed anche in appello (cfr. Cass. n. 2046/2018). Sentenza Cassazione
Civile n. 26576 del 30/09/2021
Tanto precisato, la ricostruzione prospettata dal secondo cui, per stabilire se trovi o meno CP_1 applicazione, nella specie, la disciplina del citato art. 23, occorre avere riguardo al requisito del riconoscimento dell'oggettivo arricchimento. Su detto presupposto, come si è prima fatto cenno, le prove espletate hanno dato conto dello svolgimento dell'attività di pulizia presso l'Ufficio del Giudice di Pace. Da detta attività, a parere del giudice, la P.A. ha tratto una sicura utilità poiché se l'impresa non l'avesse svolta ed il non vi CP_1 avesse diversamente provveduto sarebbe mancata nel citato ufficio l'attività indispensabile d'igienizzazione. Dalla necessità dell'attività di pulizia si trae l'argomento logico incontrovertibile e cioè che l'arricchimento non possa non essere stato non voluto, non possa essere stato inconsapevole o che possa essere stato imposto. Peraltro, deve sottolinearsi che è incontestato che l'Ente dopo la scadenza del contratto nel 1988 ha elargito le somme all'impresa attrice sino al 2011. In sostanza l'Ente, non nelle persone dei singoli funzionari, ma nella sua compagine amministrativa, ha voluto che quell'arricchimento si concretizzasse.
pagina 3 di 4 Con riguardo alla quantificazione dell'indennizzo è stato ritenuto che “la diminuzione patrimoniale
("depauperatio") subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della PA, in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile, non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (articolo 2233 del codice civile) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche di chi quell'opera ha prestato (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno.
A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'articolo 1226 del Cc, anche officiosa”. (Cassazione civile I, 03/11/2020, n.24319. Del resto, la liquidazione equitativa viene espressamente richiesta anche dalla società attrice.
La somma che il tribunale ritiene, sulla base di questi principi, di dover liquidare in via equitativa ai sensi dell'art.2041 c.c., è da ancorarsi al contratto che prevedeva la somma di lire 682,500 oltre Iva mensili che convertita in euro è pari 352,48 oltre Iva e può essere riconosciuta equitativamente dal febbraio 2011 al maggio 2014, data di chiusura dell'Ufficio Il periodo per il quale va riconosciuta detta somma va fatto decorrere dal febbraio 2011 al maggio 2014
e così euro 352,48 per 40 mesi=14.099,00.
Vale rilevare che, al pari di ogni obbligazione pecuniaria “di valore”, anche quella prevista dall'art. 20141 cc è soggetta al regime del c.d. “cumulo” di rivalutazione e interessi . «Il credito indennitario ex art. 2041cc per espletamento di prestazioni professionali in favore della pubblica amministrazione in assenza di valido contratto scritto, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre, la somma così liquidata interessi da liquidarsi al tasso legale, e non ai sensi dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949 n. 143, dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore». Corte di Cassazione, sez. VI Civile-3, ordinanza (ud. 13 settembre 2022) 2 dicembre 2022, n.
35480
Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria dello scaglione di valore medio, seguono la soccombenza, con la riduzione del 50% dei compensi per il rigetto della domanda principale e l'accoglimento della domanda subordinata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, 2 Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:
Accoglie la domanda subordinata dell'attrice di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c. e, per l'effetto, condanna il al versamento a favore dell'attrice, a titolo di indennizzo, della Controparte_1 somma di 14.099,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condanna parte attrice al pagamento dei compensi e delle spese di lite che liquida in complessivi
518,00 per spese ed euro 2.538,5, somma già decurtata del 50%, oltre spese generali 15%, C.P.A. e
I.V.A. se dovuta, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Foggia il 17 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5680/2018 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARUSO MARIA GAETANA, elettivamente domiciliato in VIALE MARINAI D'ITALIA SNC VIESTE presso il difensore avv. CARUSO MARIA GAETANA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSILLO MICHELE, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO LORENZO FAZZINI 29 71019 VIESTE presso il difensore avv. FUSILLO MICHELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo;
pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia l'atto introduttivo e di costituzione della parte, sia i verbali di causa. Con atto di citazione ritualmente notificato l' ha Parte_1 convenuto innanzi a questo Tribunale il al fine di sentirlo condannare al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di 48.468,49, oltre accessori, con vittoria di spese e compensi del giudizio, da attribuirsi al procuratore, quale antistatario.
Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Con sentenza parziale del 18 ottobre 2021 veniva rigettata la domanda di inadempimento contrattuale e rimessa la causa sul ruolo per l'azione di arricchimento senza causa, domanda proposta in via subordinata da parte attrice. Veniva formulata proposta ai sensi dell'art. 185 bis cpc non accettata dal Controparte_1
Il rapporto obbligatorio sorto tra le parti è da considerarsi esauritosi alla data del 12 marzo 1988 così come previsto nel contratto del 29 maggio 1987. E' noto che il in quanto ente pubblico, sebbene possa utilizzare strumenti privatistici Controparte_1 per perseguire le proprie finalità pubbliche è, altresì, sottoposta alle regole del diritto amministrativo nell'esercizio dell'attività contrattuale.
pagina 1 di 4 Sebbene, l'art. 57 comma 7 del codice degli appalti, prima della sua abrogazione ad opera del d.lgs.
50/2016, prevedesse il divieto del rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori ritenendoli nulli, la giurisprudenza è ancora oggi chiara nell'affermare che “all'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta con l'art. 23 l. n. 62/2005
(legge comunitaria 2004), deve assegnarsi una valenza generale e una portata preclusiva di opzioni ermeneutiche e applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici. Solo rispettando il canone interpretativo appena indicato, infatti, si assicura l'effettiva conformazione dell'ordinamento interno a quello comunitario, mentre, accedendo a letture sistematiche che riducano la portata precettiva del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici scaduti e che introducano indebite eccezioni, si finisce per vanificare la palese intenzione del legislatore del 2005 di adeguare la disciplina nazionale in materia a quella europea e, quindi, per conservare profili di conflitto con quest'ultima del regime giuridico del rinnovo dei contratti di appalto delle pubbliche amministrazioni.
Ne consegue che, in coerenza con la regola ermeneutica appena sintetizzata, non solo l'intervento normativo di cui all'art. 23 l. n. 62/2005 deve essere letto e applicato in modo da escludere e impedire, in via generale e incondizionata, la rinnovazione di contratti di appalto scaduti, ma anche che l'esegesi di altre disposizioni dell'ordinamento che consentirebbero, in deroga alle procedure ordinarie di affidamento degli appalti pubblici, l'affidamento, senza gara, degli stessi servizi per ulteriori periodi, deve essere condotta alla stregua del vincolante criterio che vieta (con valenza imperativa e inderogabile) il rinnovo dei contratti. (Consiglio di Stato sez. IV, 31/10/2006, n.6458).
Ogni contratto stipulato tra la P.A. ed il privato deve necessariamente rivestire la forma scritta "ad substantiam". In mancanza di tale requisito formale, il contratto non è validamente concluso e, nessun rapporto di natura negoziale potrà dirsi instaurato tra la P.A. ed il privato.
Trattasi invero di una nullità di tipo assoluto e di conseguenza insanabile. Per converso all'interno di un rapporto tra privati, a seguito della scadenza del contratto, laddove venissero chieste delle prestazioni aggiuntive, queste determinerebbero un'estensione del contratto.
Per completezza, giova ricordare che pur sussistendo l'istituto della proroga tecnica, che è da considerarsi non un rinnovo del contratto bensì un mero differimento del termine di scadenza, sicché la fonte delle obbligazioni continuerebbe ad essere il contratto originario, essa non può trovare applicazione nel caso di specie, essendo applicabile in casi del tutto eccezionali e soprattutto ove vi sia stato un espresso richiamo nell'accordo della possibilità di fare ricorso a tale strumento in modo circostanziato. Non è possibile, dunque, per una pubblica amministrazione un rinnovo tacito ed automatico dei contratti con inevitabile declino della responsabilità contrattuale, dal momento che almeno per il periodo coperto dall'accordo le prestazioni sono state pagate.
In via subordinata parte attrice ha chiesto il versamento della somma portata dalle fatture a titolo di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c.. Quest'ultima domanda può trovare accoglimento nel caso di specie.
Dall'esame dell'evoluzione giurisprudenziale e delle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, si evince che l'azione di arricchimento è soggetta alla medesima disciplina codicistica a prescindere dalla natura soggettiva dell'arricchito, sia esso un privato o una P.A., pertanto non è necessario l'espresso riconoscimento dell'arricchimento da parte dell'Ente. L'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. può essere proposta solo quando ricorrano i seguenti presupposti: l'arricchimento di un soggetto, consistente in un incremento patrimoniale o in un risparmio di spesa o nell'evitato verificarsi di una perdita;
il correlato depauperamento di un altro soggetto;
l'esistenza di uno stretto rapporto di causalità, tra le due situazioni, originate da un unico fatto costitutivo;
la mancanza di una giusta causa;
l'assenza di un rimedio tipico.
pagina 2 di 4 Dall'esame dei documenti prodotti dall'attrice e dalla prova testimoniale espletata si può ritenere provata l'esistenza dei presupposti necessari per l'accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c.. Ed infatti, i testimoni escussi hanno confermato che la società attrice anche successivamente al periodo contrattualmente previsto, aveva espletato l'attività di pulizie presso l'Ufficio del Giudice di Pace. L'impresa ha esibito le fatture su cui è stata apposto il timbro del di con numero di CP_1 CP_1 protocollo. L'azione di indebito arricchimento, come già sottolineato, sopperendo all'assenza di un'azione tipica, viene ad identificarsi con un indennizzo e non con un'azione di pagamento o risarcimento, pertanto, non può essere liquidata in misura corrispondente ai prezzi fatturati delle prestazioni comprensive di guadagno;
bensì, va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù di un contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace. Non vi è dubbio che l'espletamento del servizio di pulizia abbia creato un'utilità per la P.A. ed un decremento per l'impresa che tale servizio ha svolto. Non può, d'altronde, sottacersi, che in mancanza di un contratto riguardante l'espletamento del servizio di pulizie, l'Ente avrebbe dovuto provvedere a stipulare con la ditta attrice o con altra ditta altro contratto dovendo attendere all'igienizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace. Ne consegue la responsabilità dell'Ente e non del singolo funzionario.
Quanto alla responsabilità dei funzionari che avrebbero consentito la prosecuzione del rapporto in assenza di un contratto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato con la sentenza n.
10798/2015 (pubblicata il 26 maggio 2015, che la fattispecie di cui all'art. 2041 c.c., quando l'azione venga promossa contro la P.A., si perfeziona non con il requisito del riconoscimento dell'utilitas, ma con quello dell'”oggettivo arricchimento”. Il privato contraente, dunque, ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento della utilitas, salva la possibilità per l'ente medesimo di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto (così, tra le tante conformi alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2015, Cass.n. 6970/2018). L'assenza di titolo contrattuale nei confronti del per il credito di cui trattasi, la questione CP_1 concernente il difetto di sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c. per essere nella specie, ad avviso del Comune, applicabile la L. n. 144 del 1989, art. 23 in vigore dal 27-4-1989, presuppone un accertamento di fatto sul momento in cui si era verificato l'”oggettivo arricchimento”, ossia un accertamento fattuale che va effettuato anche d'ufficio ed anche in appello (cfr. Cass. n. 2046/2018). Sentenza Cassazione
Civile n. 26576 del 30/09/2021
Tanto precisato, la ricostruzione prospettata dal secondo cui, per stabilire se trovi o meno CP_1 applicazione, nella specie, la disciplina del citato art. 23, occorre avere riguardo al requisito del riconoscimento dell'oggettivo arricchimento. Su detto presupposto, come si è prima fatto cenno, le prove espletate hanno dato conto dello svolgimento dell'attività di pulizia presso l'Ufficio del Giudice di Pace. Da detta attività, a parere del giudice, la P.A. ha tratto una sicura utilità poiché se l'impresa non l'avesse svolta ed il non vi CP_1 avesse diversamente provveduto sarebbe mancata nel citato ufficio l'attività indispensabile d'igienizzazione. Dalla necessità dell'attività di pulizia si trae l'argomento logico incontrovertibile e cioè che l'arricchimento non possa non essere stato non voluto, non possa essere stato inconsapevole o che possa essere stato imposto. Peraltro, deve sottolinearsi che è incontestato che l'Ente dopo la scadenza del contratto nel 1988 ha elargito le somme all'impresa attrice sino al 2011. In sostanza l'Ente, non nelle persone dei singoli funzionari, ma nella sua compagine amministrativa, ha voluto che quell'arricchimento si concretizzasse.
pagina 3 di 4 Con riguardo alla quantificazione dell'indennizzo è stato ritenuto che “la diminuzione patrimoniale
("depauperatio") subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della PA, in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile, non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (articolo 2233 del codice civile) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche di chi quell'opera ha prestato (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno.
A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'articolo 1226 del Cc, anche officiosa”. (Cassazione civile I, 03/11/2020, n.24319. Del resto, la liquidazione equitativa viene espressamente richiesta anche dalla società attrice.
La somma che il tribunale ritiene, sulla base di questi principi, di dover liquidare in via equitativa ai sensi dell'art.2041 c.c., è da ancorarsi al contratto che prevedeva la somma di lire 682,500 oltre Iva mensili che convertita in euro è pari 352,48 oltre Iva e può essere riconosciuta equitativamente dal febbraio 2011 al maggio 2014, data di chiusura dell'Ufficio Il periodo per il quale va riconosciuta detta somma va fatto decorrere dal febbraio 2011 al maggio 2014
e così euro 352,48 per 40 mesi=14.099,00.
Vale rilevare che, al pari di ogni obbligazione pecuniaria “di valore”, anche quella prevista dall'art. 20141 cc è soggetta al regime del c.d. “cumulo” di rivalutazione e interessi . «Il credito indennitario ex art. 2041cc per espletamento di prestazioni professionali in favore della pubblica amministrazione in assenza di valido contratto scritto, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre, la somma così liquidata interessi da liquidarsi al tasso legale, e non ai sensi dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949 n. 143, dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore». Corte di Cassazione, sez. VI Civile-3, ordinanza (ud. 13 settembre 2022) 2 dicembre 2022, n.
35480
Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria dello scaglione di valore medio, seguono la soccombenza, con la riduzione del 50% dei compensi per il rigetto della domanda principale e l'accoglimento della domanda subordinata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, 2 Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:
Accoglie la domanda subordinata dell'attrice di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c. e, per l'effetto, condanna il al versamento a favore dell'attrice, a titolo di indennizzo, della Controparte_1 somma di 14.099,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condanna parte attrice al pagamento dei compensi e delle spese di lite che liquida in complessivi
518,00 per spese ed euro 2.538,5, somma già decurtata del 50%, oltre spese generali 15%, C.P.A. e
I.V.A. se dovuta, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Foggia il 17 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
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