Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1103/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. ; CP_1 C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Mario Rispoli;
appellanti
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Cordova;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sull'opposizione proposta dalla conduttrice Controparte_2
nei confronti delle locatrici e , avverso il decreto ingiuntivo n.5244
[...] Parte_1 CP_1 emesso dal Tribunale di Palermo il 24.9.2019, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di €
5.220,00 a titolo di canoni di locazione scaduti e gli ulteriori canoni a scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, con sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.3.2021, dichiarava l'improcedibilità della domanda e revocava il decreto ingiuntivo. Compensava tra le parti le spese di lite.
e hanno interposto appello con atto notificato 15.6.2021. Parte_1 CP_1
Si è costituita l'appellata e ha chiesto il rigetto del gravame.
n. 1103/2021 R.G.
Sulle conclusioni precisate dalle parti col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione il 15.11.2023 con assegnazione dei termini di sessanta e venti giorni, rispettivamente per le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le appellanti denunciano l'erroneità e la nullità della sentenza “per vizio di dolo di una parte in danno dell'altra”, assumendo che la declaratoria di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, è stata pronunciata sulla scorta dell'interpretazione fuorviante dei fatti offerta dalla controparte, la quale, nell'assenza del loro difensore all'udienza del 22.3.2021, aveva taciuto che, su istanza della medesima (e prima da loro), era stata attivata una procedura di mediazione inerente le stesse vicende oggetto di causa.
Il motivo è infondato.
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cass.Civ. Sez. Un. 18.9.2020, n.19596).
Spettava, dunque, alle opposte, odierne appellanti, assolvere all'incombente in questione, onde evitare la sanzione della improcedibilità che avrebbe attinto la domanda monitoria ab initio svolta
(Cass.civ. 27.7.2023, n.22805).
Contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, la condizione di procedibilità non avrebbe potuto ritenersi soddisfatta per effetto delle procedure n. 198/2019 e n.273/2019 (all.ti 3 e 4 fasc. appellata), rispettivamente avviate dalle e da presso l' Organismo di mediazione del Consiglio Pt_1 CP_2
dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e definite con esito negativo, in quanto relative a questioni che, per quanto inerenti al medesimo rapporto locativo, non riguardavano la domanda di recupero dei canoni non corrisposti.
La prima procedura, infatti, atteneva alle domande di rilascio dell'unità abitativa concessa in uso gratuito alla conduttrice per il periodo necessario a eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria nell'immobile locato, e di pagamento dell'indennità per l' illegittima occupazione conseguente alla mancata restituzione del medesimo immobile;
mentre il procedimento promosso dalla aveva per oggetto la preannunciata domanda di risoluzione del contratto di locazione CP_2
per inadempimento delle locatrici, e di risarcimento dei danni da umidità dell'immobile locato;
domande tutte, come non controverso, proposte in via principale e riconvenzionale dalle parti in altro giudizio, in funzione del quale le procedure in questione erano state promosse.
n. 1103/2021 R.G. 3
L'appello è dunque infondato e dev'essere integralmente respinto.
Segue alla soccombenza la condanna delle appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A., con distrazione in favore dell'avv. Alessio Cordova, dichiaratosi antistatario.
Sussistono i presupposti per porre, a carico delle appellanti, l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell' art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto
[...]
e , con atto notificato il 15.6.2021, nei confronti di , Pt_1 CP_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1266 del 22.3.2021, che conferma;
condanna le appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessivi €
2.906,00, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. e ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Alessio Cordova, dichiaratosi antistatario.
Dichiara che sussistono i presupposti per porre, a carico delle appellanti, l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell' art. 13, comma 1quater, D.P.R.
n. 115/2002.
Così deciso in Palermo il 24.1.2025 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte
d'Appello
Il Giudice est.
Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 1103/2021 R.G.