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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7694/2025
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
DI LI, giusta delega in atti e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Guido SETTIMJ, giusta delega in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 4.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 13.6.2025, le parti chiedevano congiuntamente lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in Shangai in data 7
dicembre 2013, alle seguenti condizioni: A. la casa coniugale sita in Roma alla Via Deserto di Gobi 65 rimane nella disponibilità del sig. in quanto di sua esclusiva proprietà; B. I Parte_1
coniugi, economicamente autosufficienti, provvederanno ognuno al proprio mantenimento, nulla
avendo più in comune e nulla avendo a che pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia ragione e/o
titolo anche pregressa.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che, a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Acquisito il parere favorevole del P.M. e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza del Tribunale di Roma
n.14476/2024 pubbl. il 24.9.2024, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Shangai in data 7
dicembre 2013;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 142, parte n.2, serie C);
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
AN MO AR ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7694/2025
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
DI LI, giusta delega in atti e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Guido SETTIMJ, giusta delega in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 4.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 13.6.2025, le parti chiedevano congiuntamente lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in Shangai in data 7
dicembre 2013, alle seguenti condizioni: A. la casa coniugale sita in Roma alla Via Deserto di Gobi 65 rimane nella disponibilità del sig. in quanto di sua esclusiva proprietà; B. I Parte_1
coniugi, economicamente autosufficienti, provvederanno ognuno al proprio mantenimento, nulla
avendo più in comune e nulla avendo a che pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia ragione e/o
titolo anche pregressa.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che, a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Acquisito il parere favorevole del P.M. e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza del Tribunale di Roma
n.14476/2024 pubbl. il 24.9.2024, divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Shangai in data 7
dicembre 2013;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 142, parte n.2, serie C);
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
AN MO AR ZI