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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/12/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dr. ANDREA AMADEI- Presidente
Dr. MARIA GRAZIA GALATI- Giudice
Dr.ssa ANTONELLA LUPIS - Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.899-1 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18 aprile 2025 e vertente tra
TRA
nato l'[...] a [...] ed iviresidente in [...]
Lambrosi, c.f. . C.F._1
nata a [...] il [...] e residente aMonasterace (RC) Parte_2 in via Lambrosi, c.f. , entrambi rappresentati e difesi, giusto C.F._2 mandato e mandato speciale e procura in calce all'istanza di querela di falso, dall'Avv.
PA DIMASI;
RICORRENTI
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, C.F._3 ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Maria Rosaria Politanò del foro di Reggio
Calabria; RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: querela di falso in via incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza presentata nel corso del giudizio di merito iscritto al n.899/2018, i convenuti proponevano querela di falso in via incidentale del testamento olografo depositato da e nei cui confronti era stato integrato il Controparte_2 CP_3 contraddittorio con il quale il loro de cuius aveva istituito erede Persona_1
dell'immobile oggetto della domanda principale di negatoria Controparte_1 servitutis dallo stesso avviata nei confronti dei signori . Parte_3
Rappresentavano la falsità del testamento sulla base che da ben tre atti pubblici che producevano, il de cuius non avrebbe potuto redigere di suo pugno l'impugnato testamento perché analfabeta e incapace di apporre la sua firma, giusta dichiarazione rilasciata davanti al Notaio. Chiedevano pertanto che il documento prodotto venisse dichiarato falso.
Resisteva all'istanza il eccependo l'inammissibilità della Controparte_1 querela proposta in via incidentale perché non appositamente sottoscritta dai diretti interessati, ma solo dal procuratore. Nel merito ne contestavano l'assunto, chiedendo di provare per testi l'autenticità del testamento.
Il Giudice Istruttore ammetteva la proposta querela dopo interlocuzione con le parti che rispettivamente insistevano nella spinta querela e dichiaravano di volersi avvalere del documento impugnato. Veniva rigettata la richiesta di prova testimoniale sia per come dedotta che per i testi indicati e, considerata la natura documentale della prova raccolta, su richiesta delle parti, tratteneva in decisione la causa assegnando i termini ex art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 5 Va in premessa osservato che la querela di falso proposta in sede civile sia in via principale che incidentale, presuppone l'accertamento di una falsità materiale dell'atto ritenuto falso e ciò al solo fine di rimuovere gli effetti dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata oggetto della querela. Diversamente dal procedimento penale diretto ad accertare la condotta delittuosa ma anche ad individuare l'autore del falso, nel procedimento civile, l'oggetto del contendere rimane soltanto circoscritto all'atto e alla rimozione dei suoi effetti pregiudizievoli. Per giurisprudenza unanime, “la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia “erga omnes”, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio”
(ex plurimis, cfr. Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2000, n. 8362).
Va anche premesso che l'azione spinta ex art.221 cpc, si riferisce a quelle falsità materiali, ovvero all'autenticità dell'atto sotto il profilo della provenienza e della integrità dello stesso, così come alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta come ricevute in sua presenza ma sempre limitatamente al loro contenuto estrinseco (cfr.
Cass. Sent. N.2421/2014).
Fatta questa doverosa premessa in via generale, nella fattispecie occorre preliminarmente valutare l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta.
Parte resistente reitera anche in sede di conclusioni, che la querela di falso non è stata proposta personalmente dalle parti eccependone, sotto il profilo formale, la sua inammissibilità. Tale eccezione è infondata. L'art.221 cpc prevede che la querela può essere proposta personalmente dalla parte o a mezzo di procuratore speciale. Gli istanti hanno depositato detta istanza a mezzo dell'avv. Dimasi munito di valida procura
Pag. 3 di 5 speciale, il 18.6.2024 e all'udienza immediatamente successiva fissata per il 21.6.2024 ne è stata chiesta la sua ammissione, per cui, sotto tale profilo l'eccezione non può essere accolta. Lo stesso dicasi per il contenuto della querela che appare conforme alle disposizioni di legge. La querela è stata depositata telematicamente con allegati i documenti comprovanti la falsità del documento impugnato. Anche sotto il profilo dell'interesse, gli istanti ne hanno dato prova, avendo contestato, sin da subito nel giudizio principale, la legittimazione ad agire del , in quanto Controparte_1 sfornito di un titolo di proprietà che invece sarebbe rappresentato dal testamento impugnato per falsità e successivamente prodotto dai due fratelli che si sono costituiti al solo fine di eccepire la loro carenza di legittimazione.
Venendo al merito, la prova della falsità è stata raggiunta per tabulas in quanto gli istanti hanno prodotto tre atti pubblici da cui il dichiarava in Persona_1 epoche e contesti diversi fra loro al Notaio rogante di non poter firmare l'atto perché analfabeta. Tali atti non sono mai stati impugnati per falsità. Conseguentemente, pur essendo stato dato il termine per il deposito delle eventuali scritture di comparazione, nonostante la prova delle ricerche effettuate presso gli uffici pubblici, gli esiti da entrambe le parti sono state negativi a dimostrazione che non si rinvenuto documento pubblico sottoscritto dal . Persona_1
Occorre anche tenere conto che il de cuius, nato nel 1910, con ogni probabilità non sapesse scrivere anche in ragione del fatto di essere nato nei primi del Novecento e di aver svolto l'attività di contadino per come risulta nel primo atto pubblico del 1957.
Val la pena rammentare che l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e dei fatti da lui attestati come avvenuti in sua presenza o compiuti da lui, inclusi i fatti che il pubblico ufficiale dichiara che le parti hanno dichiarato. (cfr. ex plurimis Cass., sez.2 ord. 22903 del 29.9.2017; Cass., sez.6 n.20214 del 25.07.2019).
Per tutte le considerazioni appena esposte, la querela di falso va accolta.
In ordine alla statuizione sulle spese di questa fase del giudizio, si rimanda all'esito della decisione della causa di merito.
Pag. 4 di 5 Ai sensi dell'art.226 I comma cpc va inoltre disposto che a cura della Cancelleria venga fatta menzione della sentenza sul testamento olografo il cui originale è depositato presso la cancelleria Esecuzioni Mobiliari- di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da Pt_2
e nei confronti di
[...] Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
A. accoglie la proposta querela di falso e per l'effetto dichiara la falsità del testamento olografo del 15.6.1987 pubblicato il 25.11.2022 rep. N. 62.628, racc.
n. 25.985 a Monasterace per Notaio Persona_2
B. dispone ai sensi dell'art.226 comma 2 cpc, che a cura della Cancelleria sia fatta menzione della sentenza sull'originale del testamento dianzi indicato;
C. ordina la restituzione dell'originale del documento impugnato alla parte che lo ha depositato;
D. Spese al merito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenuta il 17 dicembre 2025 utilizzando l'applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice est.
dott.ssa Antonella Lupis
Il Presidente
dott. Andrea Amadei
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dr. ANDREA AMADEI- Presidente
Dr. MARIA GRAZIA GALATI- Giudice
Dr.ssa ANTONELLA LUPIS - Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.899-1 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18 aprile 2025 e vertente tra
TRA
nato l'[...] a [...] ed iviresidente in [...]
Lambrosi, c.f. . C.F._1
nata a [...] il [...] e residente aMonasterace (RC) Parte_2 in via Lambrosi, c.f. , entrambi rappresentati e difesi, giusto C.F._2 mandato e mandato speciale e procura in calce all'istanza di querela di falso, dall'Avv.
PA DIMASI;
RICORRENTI
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, C.F._3 ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Maria Rosaria Politanò del foro di Reggio
Calabria; RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: querela di falso in via incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza presentata nel corso del giudizio di merito iscritto al n.899/2018, i convenuti proponevano querela di falso in via incidentale del testamento olografo depositato da e nei cui confronti era stato integrato il Controparte_2 CP_3 contraddittorio con il quale il loro de cuius aveva istituito erede Persona_1
dell'immobile oggetto della domanda principale di negatoria Controparte_1 servitutis dallo stesso avviata nei confronti dei signori . Parte_3
Rappresentavano la falsità del testamento sulla base che da ben tre atti pubblici che producevano, il de cuius non avrebbe potuto redigere di suo pugno l'impugnato testamento perché analfabeta e incapace di apporre la sua firma, giusta dichiarazione rilasciata davanti al Notaio. Chiedevano pertanto che il documento prodotto venisse dichiarato falso.
Resisteva all'istanza il eccependo l'inammissibilità della Controparte_1 querela proposta in via incidentale perché non appositamente sottoscritta dai diretti interessati, ma solo dal procuratore. Nel merito ne contestavano l'assunto, chiedendo di provare per testi l'autenticità del testamento.
Il Giudice Istruttore ammetteva la proposta querela dopo interlocuzione con le parti che rispettivamente insistevano nella spinta querela e dichiaravano di volersi avvalere del documento impugnato. Veniva rigettata la richiesta di prova testimoniale sia per come dedotta che per i testi indicati e, considerata la natura documentale della prova raccolta, su richiesta delle parti, tratteneva in decisione la causa assegnando i termini ex art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 5 Va in premessa osservato che la querela di falso proposta in sede civile sia in via principale che incidentale, presuppone l'accertamento di una falsità materiale dell'atto ritenuto falso e ciò al solo fine di rimuovere gli effetti dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata oggetto della querela. Diversamente dal procedimento penale diretto ad accertare la condotta delittuosa ma anche ad individuare l'autore del falso, nel procedimento civile, l'oggetto del contendere rimane soltanto circoscritto all'atto e alla rimozione dei suoi effetti pregiudizievoli. Per giurisprudenza unanime, “la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia “erga omnes”, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio”
(ex plurimis, cfr. Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2000, n. 8362).
Va anche premesso che l'azione spinta ex art.221 cpc, si riferisce a quelle falsità materiali, ovvero all'autenticità dell'atto sotto il profilo della provenienza e della integrità dello stesso, così come alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta come ricevute in sua presenza ma sempre limitatamente al loro contenuto estrinseco (cfr.
Cass. Sent. N.2421/2014).
Fatta questa doverosa premessa in via generale, nella fattispecie occorre preliminarmente valutare l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta.
Parte resistente reitera anche in sede di conclusioni, che la querela di falso non è stata proposta personalmente dalle parti eccependone, sotto il profilo formale, la sua inammissibilità. Tale eccezione è infondata. L'art.221 cpc prevede che la querela può essere proposta personalmente dalla parte o a mezzo di procuratore speciale. Gli istanti hanno depositato detta istanza a mezzo dell'avv. Dimasi munito di valida procura
Pag. 3 di 5 speciale, il 18.6.2024 e all'udienza immediatamente successiva fissata per il 21.6.2024 ne è stata chiesta la sua ammissione, per cui, sotto tale profilo l'eccezione non può essere accolta. Lo stesso dicasi per il contenuto della querela che appare conforme alle disposizioni di legge. La querela è stata depositata telematicamente con allegati i documenti comprovanti la falsità del documento impugnato. Anche sotto il profilo dell'interesse, gli istanti ne hanno dato prova, avendo contestato, sin da subito nel giudizio principale, la legittimazione ad agire del , in quanto Controparte_1 sfornito di un titolo di proprietà che invece sarebbe rappresentato dal testamento impugnato per falsità e successivamente prodotto dai due fratelli che si sono costituiti al solo fine di eccepire la loro carenza di legittimazione.
Venendo al merito, la prova della falsità è stata raggiunta per tabulas in quanto gli istanti hanno prodotto tre atti pubblici da cui il dichiarava in Persona_1 epoche e contesti diversi fra loro al Notaio rogante di non poter firmare l'atto perché analfabeta. Tali atti non sono mai stati impugnati per falsità. Conseguentemente, pur essendo stato dato il termine per il deposito delle eventuali scritture di comparazione, nonostante la prova delle ricerche effettuate presso gli uffici pubblici, gli esiti da entrambe le parti sono state negativi a dimostrazione che non si rinvenuto documento pubblico sottoscritto dal . Persona_1
Occorre anche tenere conto che il de cuius, nato nel 1910, con ogni probabilità non sapesse scrivere anche in ragione del fatto di essere nato nei primi del Novecento e di aver svolto l'attività di contadino per come risulta nel primo atto pubblico del 1957.
Val la pena rammentare che l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e dei fatti da lui attestati come avvenuti in sua presenza o compiuti da lui, inclusi i fatti che il pubblico ufficiale dichiara che le parti hanno dichiarato. (cfr. ex plurimis Cass., sez.2 ord. 22903 del 29.9.2017; Cass., sez.6 n.20214 del 25.07.2019).
Per tutte le considerazioni appena esposte, la querela di falso va accolta.
In ordine alla statuizione sulle spese di questa fase del giudizio, si rimanda all'esito della decisione della causa di merito.
Pag. 4 di 5 Ai sensi dell'art.226 I comma cpc va inoltre disposto che a cura della Cancelleria venga fatta menzione della sentenza sul testamento olografo il cui originale è depositato presso la cancelleria Esecuzioni Mobiliari- di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da Pt_2
e nei confronti di
[...] Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
A. accoglie la proposta querela di falso e per l'effetto dichiara la falsità del testamento olografo del 15.6.1987 pubblicato il 25.11.2022 rep. N. 62.628, racc.
n. 25.985 a Monasterace per Notaio Persona_2
B. dispone ai sensi dell'art.226 comma 2 cpc, che a cura della Cancelleria sia fatta menzione della sentenza sull'originale del testamento dianzi indicato;
C. ordina la restituzione dell'originale del documento impugnato alla parte che lo ha depositato;
D. Spese al merito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenuta il 17 dicembre 2025 utilizzando l'applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice est.
dott.ssa Antonella Lupis
Il Presidente
dott. Andrea Amadei
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