Ordinanza cautelare 10 febbraio 2021
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 02410/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2021, proposto da P.E.S.S. - Prevenzione e Servizi Sanitari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Scoppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ATS della Città Metropolitana di Milano, con il patrocinio degli avvocati Marino Bottini e Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- della diffida prot. 163883 – class. 02.03.05 adottata dall’A.T.S. il 19 novembre 2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e dipendente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ATS della Città Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 6 giugno 2025, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams , e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione della diffida prot. 163883 – class. 02.03.05 adottata dall’A.T.S. il 19 novembre 2020, con cui l’ATS ha diffidato la ricorrente « dall’eseguire o far eseguire qualsiasi attività relativa al prelievo e/o all’analisi mediante tamponi per test molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 e test seriologici rapidi qualitativi presso i locali siti in Milano, via Macchi 38, in assenza di specifici titoli autorizzativi previsti dalla L.R. 23/2015 »;
Visto che nel corso dell’udienza del giorno 6 giugno 2025 il Collegio ha sollevato d’ufficio, sottoponendola al contraddittorio, la questione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’ormai superamento della situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19 che aveva occasionato l’emissione del provvedimento impugnato;
Ritenuto che tale conclusione debba essere confermata, e che quindi il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, in quanto è venuta meno la situazione emergenziale da Covid-19, con conseguente inattualità di una pronuncia sul merito del ricorso;
Ritenuto quindi che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in ragione della novità della questione e del fatto che dopo la pronuncia dell’ordinanza cautelare le parti non hanno svolto una significativa attività processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, e compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO