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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 3793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3793 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.2866/19 vertente
TRA
, codice fiscale , elett.te Parte_1 C.F._1 dom.ta in Napoli alla Piazza Amedeo, 15 presso lo studio degli Avv.ti Andrea
Iannicelli, cod. fisc. e Gabriele Consiglio, cod. fisc. C.F._2
dai quali è rapp.ta e difesa giusta procura in atti;
(fax C.F._3
081.421687, p.e.c. ; - Appellante- Email_1
CONTRO
Controparte_1
, C.F. , in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., dr.ssa
[...] P.IVA_1
, codice fiscale , elett.te dom.ta in Napoli al Controparte_2 C.F._4
Corso Vittorio Emanuele, 460, presso lo studio dell'Avv. Umberto Chef, codice fiscale e dell'avv. Fabrizia Accardo, codice fiscale C.F._5
, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._6
- Appellata-
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 4516/2019 del Tribunale di
Napoli pubblicata il 02.05.2019.
CONCLUSIONI
- L'appellante : “si riporta integralmente all'atto di Parte_1
appello ed a tutte le precedenti difese, chiede che venga disposta una Consulenza Tecnica
d'Ufficio medico legale, erroneamente ritenuta superflua in primo grado, in quanto
l'evidente elevata specificità della materia oggetto di disamina impone un apprezzamento
1 tecnico in grado di discettare tutte le sue sfumature ed ai vari livelli.
- Per l'appellata Controparte_1
: “: - accertare e dichiarare l'inammissibilità ex 348 bis c.p.c.
[...] del gravame proposto dalla signora e/o la nullità/inammissibilità Parte_1 dello stesso per errata indicazione tanto dei dati anagrafici della parte appellante quanto della sentenza gravata e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 4516/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, Sez. VIII;
- in via principale rigettare il gravame proposto dalla signora per i motivi tutti di cui al presente atto, ovvero in Parte_1 accoglimento delle domande ed eccezioni preliminari e di merito formulate dalla convenuta in primo grado e rimaste assorbite;
confermare la sentenza di primo grado n. 4516/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, Sez. VIII. In via istruttoria: si oppone a tutte le richieste istruttorie ex adverso formulate, in quanto inammissibili in particolare la richiesta CTU;
si reitera la richiesta di ammissione della prova testimoniale e della richiesta ex art. 210 c.p.c, così come articolate con la memoria ex art. 183, 6° co, cpc II termine depositata in primo grado e sopra riportate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto notificato il 01.02.2016 la signora conveniva innanzi Parte_1 al Tribunale di Napoli la per sentirla dichiarare Controparte_1
responsabile del contagio del virus HCV dalla medesima contratto a seguito dell'intervento chirurgico di laparoisterectomia cui era stata sottoposta il
21.10.2016.
Premetteva che:
a) a seguito di algie pelviche e frequenti episodi emorragici, si recava in data
03.09.2011, presso il pronto soccorso dell'ospedale Evangelico Villa Betania di
Napoli, dove le veniva consigliato un ricovero di day surgery;
b) il giorno successivo si ricoverava presso l'indicata struttura ospedaliera per essere sottoposta ad un'isteroscopia diagnostica e ad un'esplorazione cavitaria e veniva dimessa tre giorni dopo;
2 c) dagli esami effettuati si riteneva opportuno procedere all'asportazione totale dell'utero;
d) gli esami preoperatori evidenziavano l'assenza di anticorpi antiepatite C (cfr esame virologico del 05.10.2011);
e) in data 21.10.2011, (cfr. cartella clinica 13075/2011) l'istante, veniva sottoposta ad intervento programmato di laparoisterectomia totale;
f) all'atto chirurgico seguiva un decorso post-operatorio caratterizzato da leucocitosi trattata con terapia antibiotica;
g) la paziente veniva dimessa il 03.11.2011;
h) a seguito della comparsa di dolori addominali, il 23.07.2012
[...]
si ricoverava presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" Parte_1 di Napoli ove, per la comparsa di ipertransaminasemia veniva sottoposta ad ulteriori accertamenti che mettevano in evidenza, per la prima volta, la positività del test di screening degli anticorpi antiepatite C in data 26.07.2012;
j) in data 01.08.2012, per maggiori approfondimenti ematochimici, venivano eseguiti i seguenti esami: VRNA, che risultava positivo con un valore di 5,86E+6, la classificazione del Genotipo 2A/2C, l'anticitomegalovirus con un valore 127,00
U/ml e l'antivirus con un valore 315 U/ml; Controparte_3
k) che al contrario gli esami precedenti effettuati il 05.10.2011, durante il ricovero presso l'Ospedale Evangelico Villa Betania di Napoli, erano risultati negativi per tale tipo di infezione;
l) la correlazione tra il contagio della paziente e l'intervento chirurgico di laparoisterectomia totale consente di stabilire esattamente che la contaminazione era avvenuta a seguito della scarsa asepsi della sala operatoria e/o del campo operatorio
e/o dei presidi sanitari utilizzati durante il medesimo ricovero;
m) la responsabilità dell'Ospedale Evangelico Villa Betania è documentata, anche, della leucocitosi conseguente all'intervento del 21.10.2011, per la quale si era resa necessaria la terapia antibiotica continuativa;
n) i trattamenti ricevuti da per un reparto ad alta Parte_1
specializzazione quale quello specificato, erano routinarie e di usuale esecuzione;
3 o) l'inesatta esecuzione delle prestazioni ospedaliere ad opera dell'Ospedale
Evangelico Villa Betania procurava all'istante danni patrimoniali e non con riguardo alla possibile evoluzione perniciosa della malattia, atteso che la medesima sarà, costretta a adottare costantemente le dovute precauzioni affinché non sia fonte di contagio per tutti coloro che entreranno in contatto con lei, condizionando l'armonia e la serenità del proprio gruppo familiare;
p) la paziente per l'errata ed inadeguata risposta dell'Ospedale Evangelico Villa
Betania alla propria patologia, ha perso anche la chance di risultato che aveva, ben elevata, dato il carattere di ordinarietà della pratica chirurgica e terapeutica da adottare nella fattispecie, ritrovandosi con l'aggiunta di una malattia incurabile e perniciosa;
q) in conseguenza dei fatti narrati ha subito lesioni personali Parte_1
dalle quali è derivato un danno biologico, comparso a seguito della patologia virale, nella misura del 30% (v. relazione medico-legale asseritamente allegata agli atti che però non si rinviene), allo stato clinico attuale, trattandosi di patologia in piena evoluzione, o della diversa percentuale che emergerà dalle risultanze istruttorie di giudizio;
r) dalle lesioni riportate in conseguenza dell'inadempiente prestazione sanitaria,
è stata, costretta ad un lungo periodo di inabilità Parte_1 temporanea pari a 30 giorni di i.t.p. al valore medio del 75%, ad ulteriori 30 giorni al valore medio del 50% e ad ulteriori 90 giorni al valore medio del 25% durante il quale non ha potuto attendere alle proprie ordinarie e straordinarie occupazioni;
s) l'inesatto adempimento ha leso gravemente i diritti della persona di
[...]
direttamente tutelati dalla Costituzione, con ulteriori pregiudizi, Parte_1 meritevoli di equo risarcimento, da considerare nella valutazione dell'unitario danno extra patrimoniale;
t) è stato attivato il procedimento di mediazione, con esito negativo, rendendo inevitabile il ricorso alla Giustizia.
La causa veniva iscritta a ruolo presso il Tribunale di Napoli con il n. R.G.
2935/2016.
4 Si costituiva la Controparte_4
, la quale contestava in toto quanto dedotto, dalla attrice e la
[...]
documentazione esibita e depositata, chiedendo l'integrale rigetto della domanda.
Senza svolgere attività istruttoria all'udienza del 02.05.2019, decisa la causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. con la sentenza n. 4516/2019 il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“- rigetta la domanda giudiziale;
- condanna l'attrice sig.ra al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 FO , in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio (omissis)”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato in data 12.06.2019 la signora impugnava Parte_1 la prefata sentenza chiedendone l'integrale riforma.
La causa veniva iscritta a ruolo al r.g.c. n. 2866/2019.
Si costituiva la Controparte_6
che impugnava e contestava l'appello chiedendone il rigetto ed
[...]
eccependone inoltre l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
Alla prima udienza del 08.11.2019 la causa veniva più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni fino a pervenire al 04.10.2024, allor quando la Corte, riservava la decisione assegnando alle parti il termine di cui all'art 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza.
Ciò posto, va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il
12.06.2019 a fronte della sentenza n. 4516/2019, notificata il 13.05.2019, il cui termine utile per proporre l'appello de quo sarebbe spirato il 12.06.2019, nel rispetto dell'art 325 cpc.
Preliminarmente occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da parte appellata. Non è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art
5 348 bis cpc. Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, con preclusione dell'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016).
CON UN UNICO MOTIVO
l'appellante chiede la radicale riforma della sentenza n. 4516/2019 depositata il 2 maggio
2019 laddove ha ritenuto la domanda giudiziale infondata e non meritevole di trovare accoglimento nonché laddove ha affermato che l'infezione di HCV contratta dalla sig.ra non fosse strettamente riconducibile solo all'intervento di Parte_1 isterectomia per via laparotomica subito dalla paziente il 21.10.2011, con violazione del divieto di scienza privata del medesimo Giudicante, che ha deciso una questione squisitamente medico-legale senza l'ausilio di una c.t.u.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile (sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano) la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto.
Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di
6 esclusione di altri possibili cicli causali alternativi) disponibili nel caso concreto
(c.d. probabilità logica o baconiana) (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23197 del
27/09/2018, Rv. 650602 - 01)
Ciò posto, nel caso che ci occupa, l'appellante ipotizza di avere contratto il virus da epatite C in occasione dell'intervento chirurgico di laparoisterectomia totale cui è stata sottoposta presso l'ospedale Evangelico Villa Betania in ragione del fatto che dagli esami preoperatori effettuati il 05.10.2011 la stessa risultava non contagiata dal virus mentre, al contrario il contagio era evidenziato all'esito degli esami eseguiti presso il Policlinico Federico II di Napoli il 26.07.2012.
Secondo l'appellante la successione temporale degli eventi (assenza di virus il
05/10/11; intervento chirurgico il 21/10/11; presenza del virus il 26.07.2012 ed il
01.08.2012) in applicazione del principio della condicio sine qua non è prova del nesso causale tra l'intervento ed il contagio del virus da epatite C imputabile alla violazione della normativa in tema di infezioni nosocomiali.
La ricostruzione è priva di pregio.
Invero, in tema di infezioni nosocomiali la Corte di cassazione, con la recente pronuncia n. 6386/2023, ha ribadito il principio di diritto già affermato con l'arresto contenuto nella sentenza n. 4864/2021, secondo cui al paziente spetta provare il nesso eziologico tra l'aggravamento della patologia e la condotta sanitaria mentre alla struttura “compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione. In particolare, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali spetterà alla struttura provare di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis nonché dai protocolli di prevenzione del caso specifico al fine di prevenire
l'insorgenza di patologie infettive”.
Nel caso di specie la struttura sanitaria ha provato (e le circostanze NON sono state oggetto di contestazione) che:
a) nel corso dell'intervento operatorio in parola, o durante la successiva degenza, non è stata eseguita alcuna trasfusione né di sangue, né di emoderivati
7 sulla paziente;
il campo chirurgico era sterile, gli strumenti operatori utilizzati erano monouso e sterili, la paziente è stata operata per prima (cfr documentazione allegata memorie 183 cpc produzione nel fascicolo di primo grado);
b) è stata eseguita positivamente la verifica del corretto funzionamento dei processi di sterilizzazione dello strumentario utilizzato durante la seduta del
21.10.2011 (cfr. doc. 3 foliario alla memoria di costituzione e risposta in primo grado);
c) il personale medico e paramedico impiegato durante la seduta operatoria del 21.10.2011 non era infetto da virus di epatite C (cfr. risultato analisi cui sono stati sottoposti i membri dell'equipe medica operatrice cfr. doc. allegato alla seconda memoria art 183 cpc di primo grado);
Orbene, non ignora questo Collegio, l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'accertamento del rapporto causale deve essere compiuto rispetto alla complessiva prestazione sanitaria sicché il nesso può ben essere affermato anche se non è possibile individuare quale specifico segmento della prestazione abbia determinato il danno, purché risulti provato secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza che causa del danno sia stata proprio la prestazione sanitaria. (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, (ud.
17/11/2020, dep. 16/03/2021), n.7388).
Trattasi di criterio quest'ultimo che sintetizza la combinazione di due regole: la prima del “più probabile che non”; le seconda della “prevalenza relativa” della probabilità.
Laddove la prima “implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare negativa”, sicché, tra queste due ipotesi alternative, “il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra. In altri termini, l'affermazione della verità dell'enunciato implica “che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa”.
8 La regola della “prevalenza relativa” della probabilità rileva per la verifica del nesso di causalità nel caso di cd. “multifattorialità” nella produzione di un evento dannoso allorché “per lo stesso fatto esistano diverse ipotesi, ossia diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi e che queste ipotesi abbiano ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio”, dovendo essere prese in considerazione “solo le ipotesi “più probabili che non”, non rilevando invece le ipotesi negative prevalenti”.
Orbene, “se vi sono più enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, la regola della prevalenza relativa implica che il giudice scelga come
“vero” l'enunciato che ha ricevuto il grado maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili”. (cfr Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 6.7.2020, n.
13872)
Nel caso di specie, a fronte della prova fornita dalla struttura sanitaria di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento (contaminazione con il virus epatite C durante l'intervento o nel post operatorio), la paziente non ha né allegato né, tanto meno provato, circostanze a sostegno del proprio assunto anche alla luce delle censure sollevata dall'appellata con riguardo al periodo di Controparte_1
latenza-incubazione del virus, che nel caso in esame è stato di nove mesi e 2 gg.
Secondo la struttura trattasi di una “finestra temporale” eccessivamente ampia rispetto all'epoca dell'intervento.
Sul punto, secondo la letteratura più accreditata l'incubazione dell'HCV varia in genere da 2 settimane a 6 mesi, con media tra 6 e 9 settimane. L'RNA virale compare già dopo 1–2 settimane, mentre gli anticorpi anti-HCV emergono dopo circa 8–12 settimane.
È necessario che l'intervallo tra esposizione ed esito positivo del test per l'epatite C rientri nel periodo noto di incubazione (esempio: 2 settimane–6 mesi) ( cfr. siti sanitari autorevoli (Epicentro ISS Istituto Superiore di Sanità- L'epidemiologia per la sanità pubblica, CDC).
Ebbene, se la diagnosi avviene fuori da questo arco temporale, viene meno il nesso cronologico. Al contrario, se avviene all'interno della finestra temporale, si ritiene
9 compatibile e attendibile il filtro cronologico come indicatore del nesso di causalità.
Ora, in tale prospettiva per l'intervento chirurgico del 21.10.2011, il periodo di incubazione è stato di nove mesi e due gg.
Non vi è pertanto compatibilità tra la finestra di incubazione ed il manifestarsi del virus sicché non vi sono elementi tali da consentire a questa Corte di ritenere più probabile che non la contrazione del virus in occasione dell'intervento chirurgico per cui è causa.
È inoltre privo di pregio il rilievo secondo cui la leucocitosi conseguente all'intervento del 21.10.2011, per la quale si era resa necessaria la terapia antibiotica continuativa, costituisce campanello di allarme quanto all'epatite C, atteso che la prima configura una infezione batterica mentre la seconda da virus tra le quali non vi è rapporto di concatenazione causale.
Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in favore dell'appellata Controparte_4
in persona del l.r.p.t., in applicazione del DM n. 147/22 con riferimento
[...]
allo scaglione delle cause di valore indeterminato di bassa complessità in €
6.946,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 4516/2019 del Tribunale di Napoli, del 02.05.2019 pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
della in persona del l.r.p.t. che liquida in € Controparte_1
10 6.946,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico di
Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14/07/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario
UPP Dott.ssa Anna Mascia
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