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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 22/12/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.103 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.47/2023 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 13.1.2023 e pubblicata il 16.1.2023, e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Bracciale Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via Ciccotti n.10, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Lapolla;
APPELLANTE
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata in Potenza, al Piazzale Rizzo n.12, presso lo studio dell'Avv. Rosa Carmela Pia Fasulo;
APPELLATA
trattenuta in decisione il 15.4.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 31.3.2025 ed il 14.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.9.2020 il sig. , assumendo la responsabilità della Parte_1
già sia in termini Controparte_2 Controparte_3
precontrattuali che contrattuali, per violazione dei doveri di informazione e di corretta esecuzione dei contratti e delle operazioni di intermediazione finanziaria sottoscritti dallo stesso , Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera l'istituto bancario per sentir dichiarare la risoluzione dei contratti quadro e dei consequenziali ordini di acquisto per grave inadempimento della e per sentir condannare la al pagamento, a titolo di CP_1 Controparte_1 risarcimento dei danni, della somma di € 60.658,85, oltre accessori, con vittoria di spese di lite.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 26.3.2021, la in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., eccepiva la prescrizione del diritto azionato dal Parte_1
sul rilievo della qualificazione della responsabilità della Banca in termini di responsabilità precontrattuale e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda, concludendo per il rigetto della stessa, con vittoria di spese processuali.
La causa veniva istruita esclusivamente a mezzo di produzione documentale.
Con sentenza n.47/2023 emessa il 13.1.2023 e pubblicata il 16.1.2023 il Tribunale di Matera in composizione monocratica, ritenuto che gli inadempimenti imputati dall'attore all'istituto bancario, in quanto concernenti la fase immediatamente antecedente al perfezionamento degli acquisti di prodotti finanziari, valessero a configurare una responsabilità precontrattuale, avente natura di responsabilità extracontrattuale, sicchè il termine di prescrizione applicabile era quello quinquennale ex art.2947 c.c., rigettava la domanda proposta da sul presupposto che il Parte_1 diritto azionato in giudizio fosse prescritto e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione notificato il 15.2.2023 il sig. proponeva appello avverso la Parte_1 suindicata sentenza assumendo, quali motivi di impugnazione, l'errata qualificazione della fattispecie come responsabilità precontrattuale, l'errata applicazione dell'art.2947 c.c., la mancata applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art.2946 c.c. e l'errata applicazione dell'art.2935 c.c. Quindi, ribadiva le difese svolte in primo grado con riferimento alla violazione, ad opera dell'istituto bancario, degli obblighi informativi, alla errata valutazione e classificazione del profilo del cliente ed al mancato rispetto della normativa in materia di adeguatezza ed appropriatezza delle operazioni.
Su tali basi il sig. conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., affinché, in riforma della sentenza Controparte_1 impugnata, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito, fosse dichiarata la risoluzione dei contratti quadro e dei consequenziali ordini di acquisto per grave inadempimento della Banca e fosse pronunciata la condanna della al pagamento, a Controparte_1 titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 40.411,80, pari al capitale investito in azioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese processuali riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 9.6.2023 si costituiva in giudizio la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di ogni ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. nonché l'inammissibilità della documentazione prodotta per la prima volta in appello dalla controparte e, nel merito, contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del gravame,
pag. 2 concludendo per il rigetto integrale dello stesso ovvero, in subordine, nel caso di dichiarazione della risoluzione dei contratti quadro e dei consequenziali ordini di acquisto, per l'accertamento delle somme versate dal per l'acquisto dei titoli circoscrivendo entro tali limiti l'obbligo di Parte_1
restituzione a carico della detratti il valore delle azioni assegnate a titolo gratuito nonché le CP_1
somme percepite a titolo di frutti civili degli investimenti, con condanna dell'appellante alla
Cont restituzione dei titoli oggetto di causa. La chiedeva, altresì, che, Controparte_1
in caso di accoglimento della domanda di risarcimento dei danni azionata dal , la Parte_1 somma in ipotesi dovuta a quest'ultimo fosse determinata in misura pari alla differenza tra il valore Cont delle azioni al momento dell'acquisto delle stesse ed il controvalore delle medesime azioni al momento della notificazione della citazione introduttiva del giudizio in primo grado, detraendo il valore delle azioni assegnate a titolo gratuito e, comunque, riducendo il risarcimento in ragione del grave concorso colposo del ai sensi dell'art.1227 co.1 c.c. ed in ragione delle somme Parte_1 percepite a titolo di frutti civili degli investimenti, con condanna dell'appellante alla restituzione dei Cont titoli oggetto di causa. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 25.3.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 15.4.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 31.3.2025 ed il 14.4.2025, con provvedimento emesso il 15.4.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Non è valutabile in questa sede l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., come formulata dalla parte appellata con la comparsa di costituzione depositata il 9.6.2023.
Invero, come reso manifesto dal combinato disposto degli artt.348 ter co.1 e 350 c.p.c., la declaratoria di inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità che il gravame sia accolto è provvedimento che la Corte può assumere alla prima udienza di trattazione sulla base di una valutazione discrezionale. Superata la fase della prima udienza di trattazione senza che la Corte abbia assunto l'ordinanza di inammissibilità ex art.348 ter c.p.c., è preclusa nel prosieguo del giudizio di impugnazione e, a maggior ragione, nella fase decisoria l'applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
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Non è ammissibile in grado di appello la produzione ex novo di documenti.
L'art.345 co.3 c.p.c. è stato interessato da un intervento legislativo di modifica. Infatti, l'art.54
pag. 3 comma 1, lett. 0b), del decreto-legge n. 83 del 22.6.2012, convertito, con modificazioni, nella legge n.134 del 7.8.2012, ha soppresso, nel testo della disposizione processuale in commento, le parole
“che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero”.
Per effetto di quest'ultima modifica vige il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi ai fini della decisione della causa, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Tenuto conto di quanto stabilito dall'art.54 del predetto D.L. n.83/2012, la disposizione processuale nella nuova formulazione trova applicazione, in difetto di una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, solo nell'ipotesi in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n.134 del 7.8.2012, di conversione del D.L. n. 83 cit., e cioè dal giorno 11 settembre
2012 (cfr. Cass.civ.sez.3, 9 novembre 2017 n.26522; Cass.civ.sez.2, 14 marzo 2017 n.6590).
Avendo il presente giudizio di appello ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.47/2023 del
Tribunale di Matera pubblicata il 16.1.2023, l'art. 345 co.3 c.p.c. nella nuova ultima formulazione si applica senz'altro al caso di specie, sicché è fatto divieto assoluto di ammissione nel presente grado di giudizio di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti salvo che la parte interessata non deduca e dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Pertanto, non può essere ammesso il documento identificato come “domanda di mediazione” che l'appellante ha prodotto per la prima volta in sede di costituzione nel presente giudizio di impugnazione, omettendo di allegare e di dimostrare di non averlo potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile.
Di siffatto documento non può essere fatto nessun utilizzo processuale.
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L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono. Parte_1
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la valutazione del Tribunale di
Matera in ordine alla qualificazione giuridica della responsabilità che il attraverso le Parte_1
difese articolate nella citazione introduttiva ha inteso ascrivere alla Controparte_1
Ha sostenuto l'appellante che, contrariamente a quanto opinato in sentenza dal primo giudice, egli non abbia mai limitato le proprie contestazioni di omissioni e carenze informative alla sola fase antecedente alla stipulazione del contratto quadro, avendo invece, tanto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado quanto nelle memorie ex art.183 co.6 c.p.c. e persino nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica ex art.190 c.p.c., lamentato la violazione, ad pag. 4 opera dell'istituto bancario convenuto, degli obblighi informativi sia in riferimento alla fase di stipulazione del contratto quadro, sia nelle successive fasi di negoziazione dei titoli, con la conseguenza che, configurandosi a carico dell'intermediario finanziario un'obbligazione di informazione anche prima e dopo la conclusione del contratto di negoziazione dei titoli e fino al momento in cui egli doveva dare esecuzione all'ordine ricevuto, la responsabilità dell'intermediario finanziario per l'inosservanza di detta obbligazione si qualifichi come contrattuale ed il termine della prescrizione del diritto azionato dal sia quello ordinario decennale. Parte_1
Con un secondo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'errata applicazione degli artt.2935 e 2947 c.c.
Ribadite la natura contrattuale della responsabilità in capo all'istituto bancario appellato e l'applicazione dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'appellante ha sostenuto che, ove pure, in ipotesi, si pretenda di condividere la qualificazione giuridica della responsabilità dell'intermediario finanziario attribuita dal Tribunale di Matera, l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado sarebbe dovuta comunque essere rigettata, avendo il primo giudice errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza del termine quinquennale. Infatti, in coerenza con l'orientamento pacifico della giurisprudenza sul punto, tale dies a quo va individuato – non già, come ritenuto dal primo giudice, nel giorno in cui non sono state fornite dalla le dovute CP_1
informazioni ovvero dal giorno in cui sono stati acquistati i titoli, bensì – nel giorno in cui l'investitore ha acquisito consapevolezza della minusvalenza dei titoli e, quindi, del verificarsi del danno.
Nella specie, ad avviso dell'appellante, il dies a quo deve essere individuato: 1) nel giorno
8.10.2018 a cui risale la pubblicazione delle prime delibere sanzionatorie n.20583 e n.20584 emesse dalla attraverso le quali è stata rivelata la violazione, ad opera della Banca, di una serie di CP_5 obblighi informativi in riferimento alla determinazione del prezzo dell'azione nel corso dell'aumento di capitale del 2013; ovvero 2) nel giorno 29.4.2016 a cui risale l'assemblea dei soci della a seguito della quale il valore delle azioni è repentinamente e improvvisamente sceso a CP_1
€ 7,50 per azione;
ovvero 3) nel giorno 31.12.2015 a cui risale l'invio al dell'estratto Parte_1
conto del dossier titoli al 31.12.2015 nel quale per la prima volta era stato indicato come medio-alto Cont il livello di rischio reale dell'azione ed era stata segnalata la sua illiquidità.
Considerata una qualsiasi delle anzidette date come dies a quo di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione ex art.2947 c.c., ha rilevato l'appellante che il termine stesso non era ancora giunto a maturazione all'epoca della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, notificazione perfezionata il giorno 10.9.2020.
E tutto ciò senza trascurare che il primo ordine di acquisto dei titoli era avvenuto il 27.11.2014 ed il pag. 5 aveva già in data 20.9.2019 intimato alla la restituzione Parte_1 Controparte_1
delle somme investite.
*
Entrambe le doglianze del vanno condivise. Parte_1
Nella sentenza impugnata il Tribunale di Matera ha ritenuto che gli inadempimenti imputati dall'attore all'istituto bancario, in quanto concernenti la fase immediatamente antecedente al perfezionamento degli acquisti per cui è causa, valgano a configurare una responsabilità precontrattuale, avente natura di responsabilità extracontrattuale, sicchè il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale ex art.2947 c.c.
Il convincimento del Tribunale di Matera è del tutto errato, ancorato ad una lettura superficiale e frammentata dei contenuti della domanda avanzata da , contenuti dei quali è stata Parte_1
operata una valutazione non coerente con il significato oggettivo fatto palese dalle espressioni utilizzate dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio in primo grado.
Invero, nell'atto di citazione notificato il 10.9.2020 il sig. ha, dapprima, fornito una Parte_1
descrizione puntuale e dettagliata dei rapporti intrattenuti con la Controparte_1
riportando sia i contratti di intermediazione destinati a regolare i successivi rapporti tra le parti
(cosiddetto "contratto quadro"), sia le singole operazioni di investimento in titoli compiute in esecuzione dei "contratti quadro" e lamentando costantemente, con riguardo alla fase di stipulazione dei contratti quadro e con riguardo alla fase del perfezionamento delle singole operazioni di investimento in titoli, la violazione, ad opera dell'istituto di credito, degli obblighi informativi imposti dalla legge a carico della Banca.
Nel successivo articolarsi delle difese svolte nella citazione introduttiva il sig. ha Parte_1
argomentato diffusamente in diritto sulla rilevanza e sulle conseguenze della violazione, ad opera dell'istituto bancario, degli obblighi informativi con espresso richiamo all'art.21 co.1 lett. A) del
TUF nonché sulla errata valutazione e classificazione del profilo del cliente da parte della Banca e sul mancato rispetto della normativa in materia di adeguatezza ed appropriatezza delle operazioni di investimento, espressamente evocando la giurisprudenza di legittimità che, in materia, ha enunciato il principio a tenore del quale la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario comporta l'insorgenza di responsabilità a carico dell'intermediario finanziario con conseguente obbligo di risarcimento dei danni.
In particolare, si legge alla pagina 14 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado:
“Nel caso di specie, quindi, siamo in presenza di responsabilità sia precontrattuale che contrattuale idonea a condurre non soltanto al risarcimento del danno ma altresì alla risoluzione del contratto
pag. 6 predetto, perchè concerne sia violazioni attinenti alla fase di stipula del contratto di intermediazione sia riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria”.
In sede di conclusioni, sempre nella citazione introduttiva, il sig. ha espressamente Parte_1 chiesto (tra l'altro) che fosse accertata e dichiarata “la responsabilità di Controparte_2
già sia in termini precontrattuali che contrattuali,
[...] Controparte_3
avendo il precitato Istituto bancario violato i doveri di informazione e di corretta esecuzione dei contratti e delle operazioni di intermediazione finanziaria sottoscritti dal ” (v. pag.15 Parte_1
dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado).
Nel successivo svolgersi delle conclusioni, l'attore ha chiesto che fosse dichiarata “la risoluzione dei contratti aventi ad oggetto “servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari (…)” per cui è causa e dei consequenziali ordini di acquisto di cui in narrativa per grave inadempimento della (v. pag.16 dell'atto Controparte_2
introduttivo del giudizio in primo grado).
Nella memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. depositata il 14.5.2021 il sig. , nel contrastare Parte_1 le eccezioni (ivi compresa quella di prescrizione) e le difese articolate dall'istituto bancario nella comparsa di costituzione in giudizio, ha ribadito in 14 pagine quanto già allegato nella citazione introduttiva, aggiungendo ulteriori diffuse argomentazioni, assistite da richiami a pronunce della giurisprudenza ed a contributi della dottrina, anche in riferimento alla violazione di norme di condotta imposte all'intermediario finanziario con riguardo al momento del conferimento degli ordini di acquisto in borsa e reiterando in via espressa e per esteso le conclusioni già rassegnate nella citazione introduttiva.
Ad avviso di questa Corte, non è assolutamente dubitabile che il abbia agito in Parte_1 giudizio per far valere la violazione, ad opera dell'istituto bancario, degli obblighi informativi sia in riferimento alla fase antecedente la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, sia in riferimento alla fase antecedente le singole operazioni di investimento in titoli compiute in esecuzione del "contratto quadro" e, quindi, per conseguire la risoluzione, per grave inadempimento della tanto del "contratto quadro" quanto delle singole CP_1
operazioni di investimento in titoli, con conseguente condanna della stessa al risarcimento CP_1
dei danni.
Orbene, la violazione dei doveri di informazione del cliente che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario dà luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi pag. 7 rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato) ovvero dà luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente può condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro" (cfr. Cass.civ.Sez.U.,
19 dicembre 2007 n.26724; Cass.civ. sez.1, 10 aprile 2014 n.8462; Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
15099 del 31/05/2021). In altre parole, le violazioni degli obblighi informativi attivi e passivi e di consulenza commesse dalla banca successivamente alla stipulazione del contratto quadro e riguardanti le singole operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione di detto contratto normativo (cd. contratti-ordine) danno vita a responsabilità risarcitoria contrattuale.
Ed è anche questa la responsabilità che il ha imputato a carico dell'istituto bancario Parte_1
convenuto in primo grado.
Di conseguenza, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione ex art.2946 c.c. in riferimento al diritto del al Parte_1
risarcimento dei danni. Infatti, l'art. 2947 c.c., assoggettando alla prescrizione di cinque anni il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, riguarda esclusivamente il fatto illecito previsto dagli artt. 2043 e segg. c.c., che è fonte di responsabilità extracontrattuale, e non l'inadempimento di obbligazioni derivanti da contratto che è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 108 del 08/01/1993).
Peraltro, anche ove si accedesse – in via di mera ipotesi – alla diversa prospettiva della inclusione della fattispecie in esame nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (come opinato dal primo giudice), parimenti non si configurerebbe l'estinzione per prescrizione del diritto del Parte_1
azionato in giudizio.
Invero, come noto, il termine "fatto" di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., deve essere letto, da un lato, alla luce della considerazione unitaria e complessiva della fattispecie di responsabilità extracontrattuale e, dall'altro, alla luce delle altre disposizioni in materia di prescrizione e, segnatamente, della norma che prescrive il decorso dei relativi termini dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Ne consegue che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto ingiusto rilevante ex art. 2043 c.c. non decorre dal momento in cui si realizza la condotta lesiva, ma dal momento in cui il danno è risultato oggettivamente percepibile dal danneggiato (cfr. Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 2066 del 24/01/2023: “In ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi informativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta”; nello stesso senso, v.
pag. 8 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 32226 del 12/12/2024 “In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi”; più in generale, v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29328 del
13/11/2024: “In tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale”).
Ciò, nel caso di specie, significa che siano del tutto irrilevanti i momenti in cui sono stati conclusi i singoli contratti di finanza strutturata e le singole operazioni di acquisto di azioni da parte dell'appellante e che il termine quinquennale di prescrizione debba farsi decorrere dal momento in cui il ha acquisito notizia degli accertamenti ispettivi condotti sulla Parte_1 Controparte_1 dalle Autorità di Vigilanza - e Banca d'Italia – ed ha potuto in concreto
[...] CP_5
percepire il danno a lui procurato dal comportamento illegittimo posto in essere dalla banca intermediaria. Tale momento va fatto risalire alla pubblicazione in data 8.10.2018 delle prime delibere sanzionatorie n.20583 e n.20584 emesse dalla attraverso le quali è stata rivelata la CP_5
violazione, ad opera della di una serie di obblighi informativi in Controparte_1 riferimento alla determinazione del prezzo dell'azione nel corso dell'aumento di capitale del 2013.
Ebbene, alla data (10.9.2020) di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado non era ancora giunto a scadenza il termine quinquennale di prescrizione decorrente dall'8.10.2018.
Ove poi – sempre in via di mera ipotesi – si pretenda (come lasciano intendere le difese sul punto articolate dalla parte appellata nella comparsa di costituzione nel giudizio di impugnazione) di far risalire la piena consapevolezza del danno al giorno 31.12.2015 a cui risale l'invio al Parte_1 dell'estratto conto del dossier titoli nel quale per la prima volta era stato indicato come medio-alto il Cont livello di rischio reale dell'azione ed era stata segnalata la sua illiquidità, comunque alla data
(10.9.2020) di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado non era ancora giunto a scadenza il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 31.12.2015.
pag. 9 Infine, va segnalato che, secondo l'autorevole insegnamento della giurisprudenza di legittimità, poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale),
l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual'è l'interruzione della prescrizione
(cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n.15661 del 27/7/2005; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.9810 del
13/4/2023).
Ne consegue che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non sia subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte e sia ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis" (così in Cass. n.9810/2023 cit.). Nel caso di specie la pubblicazione in data
8.10.2018 delle prime delibere sanzionatorie n.20583 e n.20584 emesse dalla ed i contenuti CP_5 delle stesse costituiscono fatti non espressamente contestati dall'istituto bancario appellato e, in ogni caso, assurge a fatto pacificamente riconosciuto da entrambe le parti l'invio in data 31.12.2015 al dell'estratto conto del dossier titoli nel quale per la prima volta era stato indicato Parte_1
Cont come medio-alto il livello di rischio reale dell'azione ed era stata segnalata la sua illiquidità.
*
Le argomentazioni svolte valgono a confortare il giudizio di fondatezza dell'appello proposto da ed a sorreggere, in riforma della sentenza impugnata, la pronuncia di rigetto Parte_1 dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dalla Controparte_1
Tanto comporta che in questa sede debba procedersi allo scrutinio nel merito della domanda azionata da con l'atto di citazione notificato il 10.9.2020, introduttivo del giudizio in Parte_1
primo grado.
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L'attore ha lamentato, dinanzi al Tribunale di Matera, la violazione, ad opera della Controparte_1
dei doveri di informazione e di corretta esecuzione dei contratti e delle operazioni di
[...]
intermediazione finanziaria sottoscritti dallo stesso . Parte_1
pag. 10 Nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado l'istituto bancario ha contestato i fatti esposti dall'attore a supporto della pretesa risarcitoria ed ha sostenuto di avere compiutamente ed esaustivamente informato il , sin dal momento della conclusione del contratto quadro, Parte_1
della natura e delle caratteristiche degli strumenti finanziari offerti e, in particolar modo, dei rischi legati all'acquisto delle azioni oggetto di giudizio. In tal senso, la ha valorizzato le risultanze CP_1
dei contratti quadro del 4.11.2014, del 26.11.2014 e del 25.5.2015 da cui emerge che il Parte_1 abbia espressamente dichiarato di avere ricevuto “prima della sottoscrizione del presente contratto, le “Norme-Servizi di investimento”, contenenti, tra l'altro, i seguenti Documenti Informativi previsti dalla normativa di legge e regolamentare” e segnatamente: 1) politica di classificazione della clientela, 2) descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, 3) politica di gestione del conflitto di interessi.
La ha altresì sostenuto che l'informativa resa al abbia riguardato anche la CP_1 Parte_1 natura, le caratteristiche ed i profili di rischio specificamente concernenti l'acquisto di azioni ed Cont obbligazioni , mediante la consegna di prospetti informativi relativi agli aumenti di capitale deliberati dalla nel 2014 e nel 2015, prospetti nei quali erano illustrati i rischi connessi CP_1
Cont all'investimento in titoli , quali i rischi riferiti a conflitti di interesse, i rischi per gli azionisti della connessi a effetti diluitivi, i rischi connessi alle caratteristiche delle azioni, nonché CP_1
mediante la consegna del regolamento del prestito obbligazionario.
Ha aggiunto l'istituto bancario che il nelle schede di adesione alle operazioni di Parte_1
aumento di capitale sociale della Banca nel 2014 e nel 2015 ha espressamente dichiarato e sottoscritto di avere preso visione dei relativi fattori di rischiosità indicati nel menzionato prospetto informativo, delle relative schede prodotto e del regolamento del prestito obbligazionario nonché di autorizzare l'operazione in conflitto di interesse.
Le difese articolate dalla non sono adeguate a vincere le ragioni Controparte_1
addotte dal a fondamento della pretesa azionata. Parte_1
Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21, comma 1, prevede, in via generale, che:
"
1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
(.....)".
Dispongono, poi, le seguenti norme del Regolamento CONSOB n.16190 adottato con delibera del
29.10.2007, con le modifiche apportate dalla delibera n.17581 del 3.12.2010, (Regolamento
pag. 11 applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis), che:
Art.27 (requisiti generali delle informazioni):
“
1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono:
a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti
e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e
d) ai costi e oneri connessi”;
Art.28 (condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti):
“
1. Ai fini di cui all'articolo 27, comma 1, gli intermediari assicurano che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, rivolte a clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, o probabilmente dagli stessi ricevute, soddisfino le condizioni di cui al presente articolo.
2. Le informazioni:
a) includono la denominazione dell'intermediario;
b) non sottolineano gli eventuali vantaggi potenziali di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario senza fornire anche un'indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti;
c) hanno un contenuto e sono presentate in modo che siano con ogni probabilità comprensibili per l'investitore medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;
d) non celano, minimizzano od occultano elementi o avvertenze importanti.
3. Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari
o soggetti che prestano servizi di investimento o accessori, esse soddisfano le seguenti condizioni:
a) il raffronto è presentato in modo corretto ed equilibrato;
pag. 12 b) le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate;
c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto vengono indicati.
4. Quando le informazioni contengono un'indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, esse soddisfano le condizioni seguenti:
a) tale indicazione non costituisce l'elemento predominante della comunicazione;
b) le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti:
b1) i cinque anni immediatamente precedenti, ovvero
b2) l'intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l'indice finanziario è stato creato o il servizio di investimento è stato fornito se inferiore a cinque anni, oppure
b3) un periodo più lungo eventualmente deciso dall'intermediario.
In ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;
c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono chiaramente indicati;
d) le informazioni contengono l'avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri;
e) quando tale indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello
Stato comunitario nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente tale valuta e avvertono che il rendimento può aumentare o diminuire a causa di oscillazioni del cambio;
f) quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato l'importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri.
5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a elaborazioni basate su dati storici, esse devono riguardare uno strumento finanziario o un indice finanziario e soddisfano le condizioni seguenti:
a) le elaborazioni basate su dati storici sono basate su dati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari che siano identici o soggiacenti allo strumento finanziario in questione;
b) per quanto riguarda i dati storici reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);
c) le informazioni contengono l'avviso in forma evidente che i dati si riferiscono a elaborazioni basate su dati storici e che i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. Quando le informazioni contengono stime sui risultati futuri, esse soddisfano le condizioni
pag. 13 seguenti:
a) non si basano né contengono riferimenti a proiezioni di risultati passati;
b) si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;
c) quando l'informazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato l'importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri;
d) evidenziano che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
7. Quando le informazioni fanno riferimento ad uno specifico trattamento fiscale esse indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.
8. Le informazioni non possono indicare o suggerire che l'autorità competente avalla o approva i prodotti o i servizi oggetto dell'informazione”;
Art. 39 (adeguatezza - Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli):
“
1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:
a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione:
a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente
e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.
3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera c), includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di
pag. 14 rischio e le finalità dell'investimento, ove pertinenti.
5. Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.
6. Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi.
7. Gli intermediari non possono incoraggiare un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo”;
Art. 40 (valutazione dell'adeguatezza):
“
1. Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata
o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente.
2. Quando forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli ad un cliente professionale gli intermediari possono presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, egli abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del comma 1, lettera c).
3. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto ai sensi dell'Allegato n. 3 al presente regolamento ovvero del regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico, gli intermediari possono presumere, ai fini del comma 1, lettera
b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento”;
Art. 41 (appropriatezza - Informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli):
“
1. Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di
pag. 15 investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. Si applica l'articolo 39, commi 2, 5 e 7”;
Art. 42 (valutazione dell'appropriatezza):
“
1. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti
e dalla gestione di portafogli, e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 41, gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.
2. Gli intermediari possono presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale.
3. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
4. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui all'articolo 41,
o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato”.
Orbene, il suesposto quadro normativo di riferimento evidenzia, senza ombra di dubbio, che la pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) converge verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere (cd. suitability rule). Alla base di siffatta finalità sta, invero, la considerazione secondo cui ogni investitore razionale è avverso al rischio, sicchè il medesimo, a parità di rendimento, sceglierà
l'investimento meno aleatorio e, a parità di alea, quello più redditizio, se non si asterrà addirittura dal compiere l'operazione, ove l'alea dovesse superare la sua propensione al rischio.
La scelta tra differenti opportunità di investimento è, quindi, essenzialmente un problema di raccolta e di valutazione di informazioni, ovvero di ogni dato sulla natura dello strumento finanziario, sul suo emittente, sul suo rendimento e sull'economia nel suo complesso, compresa l'informativa circa l'eventuale sussistenza, con riferimento alla singola operazione da porre in essere, di una situazione di cd. grey market, ovverosia di carenza di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo ed il rating del prodotto finanziario nel periodo in considerazione,
o - addirittura - di una situazione di imminente default economico dell'ente emittente. Ed è evidente pag. 16 che, essendo le informazioni finanziarie complesse e costose, nei rapporti di intermediazione finanziaria le imprese di investimento posseggano frammenti informativi diversi e superiori rispetto a quelli a disposizione degli investitori o da essi acquisibili.
Da tali considerazioni discende, dunque, la necessità che l'operato della banca o dell'intermediario finanziario sia, nell'evidenziare l'eventuale non adeguatezza dell'operazione, altamente professionale, prudente e diligente;
circostanza, questa, la cui sussistenza deve essere provata dall'intermediario medesimo, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6 (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 7288 del 13.03.2023; Cass. Sez. I, Ordinanza n. 19891 del 20.06.2022).
In definitiva, la segnalazione che l'operatore finanziario è tenuto ad effettuare nei confronti dell'investitore - alla stregua delle considerazioni che precedono - deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;
2) la precisa individuazione del soggetto emittente;
3) il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo
(situazioni cd. di "grey market"); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente (cfr., in termini, Cass. 1376/2016).
In tal senso si è, peraltro, già da tempo espressa la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che, in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore "un'informazione adeguata in concreto", tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (cfr. Cass. 17340/2008; Cass. 22147/2010).
A tal fine, si è osservato che la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non può di certo costituire dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (Cass. 6142/2012). In sostanza, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava comunque sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11578 del 06/06/2016;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10111 del 24/04/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23131 del 22/10/2020;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23570 del 27/10/2020).
La Corte di Cassazione ha in più pronunce rimarcato la funzione specifica degli obblighi pag. 17 informativi posti a carico dell'intermediario finanziario, preordinati a colmare l'handicap informativo e la dissimmetria consequenziale nelle cognizioni delle parti consentendo all'investitore una scelta consapevole e razionale. Si tratta di principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 28314 del 4/11/2019) le quali hanno descritto lo squilibrio, di carattere prevalentemente conoscitivo-informativo, nella posizione delle parti, fondato sull'elevato grado di competenza tecnica richiesta a chi opera nell'ambito degli investimenti finanziari, che è oggetto dell'intervento correttivo del legislatore attuato anche attraverso la previsione di un rigido sistema di obblighi informativi a carico dell'intermediario.
Proprio dalla funzione assegnata dal sistema normativo all'obbligo informativo gravante sull'intermediario la giurisprudenza di legittimità ha fatto scaturire conseguenze significative sul regime di distribuzione dell'onere della prova e, in particolare, la presunzione di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento dell'obbligazione informativa specificamente allegata e il danno.
In tema di distribuzione dell'onere della prova nei giudizi relativi al risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanzia-rio, la Corte di Cassazione ha sostenuto che gravi sull'intermediario l'onere di provare, ex art. 23 D.Lgs. n. 58 del 1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento, ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre incombe sull'investitore l'onere di provare, sia pure anche in via presuntiva, il nesso causale tra l'inadempimento dell'obbligazione informativa specificamente allegata e il danno, nonchè il pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito.
Tuttavia, ha osservato la Corte di Cassazione che non si può trascurare che nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente;
di conseguenza, l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne lo specifico coefficiente di rischio (cfr. Cass.Sez. 1, n.8089 del 21/04/2016; Cass.Sez. 1, n.16861 del 07/07/2017).
I predetti obblighi d'informazione impongono così la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno (cfr. Cass.Sez. 1, n.12544 del 18/05/2017).
pag. 18 La prova del nesso causale non è eliminata, quindi, dal mero rilievo di elementi generici, come il profilo speculativo o l'elevata propensione al rischio dell'investitore: si deve, infatti, escludere che il cliente possa accettare anche i profili di rischiosità del prodotto finanziario che gli sono ignoti e sono, invece, conosciuti o prevedibili da parte dell'intermediario finanziario.
Sia l'adeguatezza dell'operazione al profilo di rischio del cliente, sia la buona conoscenza del mercato finanziario da parte sua sono totalmente privi di valore inferenziale quanto alla circostanza che il cliente stesso, se informato, avrebbe comunque proceduto all'acquisto. Il fatto che un investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie, infatti, che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli o altrimenti reperite. Parimenti, la buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, semmai, della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell'operazione, che dunque si ha tutto l'interesse a ricevere (cfr.
Cass.Sez. 1, n. 8333 del 04/04/2018).
L'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità (cfr. Cass.Sez. 1, n. 4727 del 28/02/2018).
Pertanto, all'investitore è rimesso il potere decisionale di stabilire il grado di aleatorietà dell'investimento che intende sostenere, a condizione che l'investimento corrisponda al suo profilo personale, desumibile dalle informazioni assunte sulla tipologia di propensione all'investimento finanziario e soprattutto sia frutto di una scelta informata e consapevole in concreto del rapporto tra rischio e rendimento, in relazione alla peculiarità del prodotto e alla sua effettiva rischiosità, quest'ultima con parti-colare riferimento al pericolo della perdita del capitale investito.
Queste prescrizioni derivanti dal sistema integrato costituito dall'art. 21 T.U.F. e dagli artt. 26 - 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, si completano con il regime giuridico, anch'esso imperativo, dell'onere della prova in sede di azione risarcitoria.
L'obbligo positivo specifico di provare il puntuale adempimento degli obblighi informativi a carico dell'intermediario sarebbe sostanzialmente vanificato se si ritenesse che verso un investitore impropriamente qualificato "speculativo" l'intermediario sia esonerato dal fornire le informazioni relative al grado di rischio di perdita del capitale derivante dalla tipologia specifica del prodotto proposto ed acquistato. Al contrario, si deve ritenere che il grado di rischio sia direttamente proporzionale al livello di puntualità delle informazioni (cfr. Cass.Sez. 1, 28/02/2018, n.4727;
Cass.Sez. 1, n. 12544 del 18/05/2017).
Al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue, secondo pag. 19 l'orientamento della Corte di Cassazione, l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore; presunzione che spetta all'intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le in-formazioni omesse (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16126 del
28/07/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33596 del 11/11/2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n.7288 del
13/03/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12990 del 12/05/2023). In altre parole, alla stregua del sistema normativo delineato dal D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 21 e 23 (TUF) e dal Reg. n. CP_5
11522 del 1998, l'inadempimento dei doveri informativi da parte della banca intermediaria - inadempimento che deve essere solo allegato dall'investitore mediante una sintetica indicazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrargli - costituisce di per sè un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento e ingenera una presunzione di riconducibilità alla banca intermediaria della responsabilità dell'operazione finanziaria. Tale condotta omissiva, pertanto, viene considerata normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, il che, tuttavia, non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze capaci di deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa
(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.7288 del 13/03/2023; Cass. Sez. 1, n.3914 del 16/02/2018).
Nel caso di specie, la in primo grado, al fine di comprovare l'esatto Controparte_1
adempimento degli obblighi informativi, ha fatto richiamo esclusivamente alle dichiarazioni rese dal , su moduli predisposti dalla banca e da lui sottoscritti, in ordine alla propria Parte_1
consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità degli investimenti suggeriti e sollecitati dalla banca.
La Banca ha, inoltre, fatto richiamo alla consegna al dei prospetti informativi relativi Parte_1
agli aumenti di capitale deliberati dalla nel 2014 e nel 2015, prospetti nei quali erano CP_1
Cont illustrati i rischi connessi all'investimento in titoli .
In sostanza, la Banca si è difesa esclusivamente evocando, da un lato, i contenuti predeterminati riportati sui moduli predisposti dallo stesso istituto di credito e sottoscritti dall'investitore (senza precisare in dettaglio quali informazioni specifiche siano state fornite al in merito alla Parte_1 rischiosità degli investimenti suggeriti) e, dall'altro, i “prospetti informativi” consegnati all'investitore, vale a dire dei documenti rivolti ad una generalità di potenziali investitori e non anche adeguati a fornire proprio al un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da Parte_1
soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del (e tanto senza considerare che non è precisato il contesto Parte_1
temporale della consegna di siffatti prospetti informativi al , cioè se la consegna è Parte_1
pag. 20 avvenuta in occasione di ciascuna operazione di negoziazione dei titoli ed in tempo utile perché il potesse preventivamente prendere cognizione dei relativi contenuti e solo dopo Parte_1 procedere con l'ordine di acquisto dei titoli oppure se la consegna è avvenuta una tantum a distanza di tempo da ciascuna operazione di negoziazione dei titoli oppure, addirittura, al momento stesso della sottoscrizione dell'ordine di acquisto dei titoli di tal ché al è stato precluso di Parte_1 avere cognizione piena dei contenuti dei “prospetti informativi”, potendo approfondire gli stessi solo dopo avere già perfezionato l'operazione di investimento).
Sennonchè, come messo in risalto dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava comunque sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese e a tal fine la mera consegna di “prospetti informativi” (consegna di cui, si ribadisce, non è provata l'epoca precisa, cioè se molto prima delle singole operazioni di investimento ovvero contestualmente all'esecuzione delle operazioni medesime) e le predette dichiarazioni su moduli predisposti dalla banca e sottoscritti dal non valgono ad esaurire l'onere probatorio, non potendo, da un lato, la consegna di Parte_1
“prospetti informativi” assicurare che, atteso il basso titolo di studio dell'investitore, questi avesse effettivamente compreso i contenuti di tali documenti tecnici e, quindi, apprezzato la rischiosità dei titoli azionari che egli si accingeva ad acquistare e, dall'altro, le dichiarazioni su moduli predisposti dalla banca assurgere a dignità di confessioni stragiudiziali (in quanto rivolte alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo: cfr. Cass.civ.sez.1, 6 marzo 2015 n.4620; Cass.civ.sez.1, 19 aprile 2012 n.6142; Cass.civ.sez.1, 31 ottobre 2019 n.28175)
e non costituendo neppure autorizzazioni scritte all'investimento, quando siano apposte su un modulo "standard" senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
28175 del 31/10/2019). Nella fattispecie in esame non risulta comprovato che detto onere probatorio sia stato adempiuto.
Del resto, i contenuti di siffatte dichiarazioni su moduli predisposti dalla banca non danno contezza alcuna delle eventuali specifiche avvertenze fornite dalla banca circa la natura e le caratteristiche dei titoli venduti, la società emittente degli stessi, il rating nel periodo di esecuzione dell'operazione ed eventuali situazioni di grey market o di default dell'emittente, ai fini suindicati.
Né vale ad escludere la responsabilità dell'istituto bancario la mera considerazione che sui documenti evocati figuri la formale richiesta del alla Banca di dare corso all'ordine di Parte_1
acquisto dei titoli azionari.
Infatti, è comunque configurabile la responsabilità dell'intermediario finanziario che abbia dato corso ad un ordine, ancorchè vincolante, ricevuto da un cliente non professionale, concernente un pag. 21 investimento particolarmente rischioso. La professionalità del primo, su cui il secondo abbia ragionevolmente fatto affidamento in considerazione dello speciale rapporto contrattuale tra essi intercorrente, gli impone, invero, di valutare comunque l'adeguatezza di quell'operazione rispetto ai parametri di gestione concordati, con facoltà di recedere dall'incarico, per giusta causa, ai sensi dell'art. 1722 c.c., comma 1, n. 3 e art. 1727 c.c., comma 1, qualora non ravvisi tale adeguatezza.
Invero, il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 24, comma 1, lett. b) - nel testo vigente ratione temporis, successivo alla novella introdotta dal D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, art. 4 – espressamente prevede “il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della società di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile”. Come hanno concordemente osservato la migliore dottrina e la giurisprudenza di legittimità, ciò significa che le istruzioni del cliente non siano in ogni caso vincolanti, posto che deve tenersi conto del diritto di recesso attribuito all'intermediario dall'art. 24, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 58 del 1998 (nel testo vigente ratione temporis), esercitabile anche in presenza di ordini chiaramente rischiosi, idonei ad integrare gli estremi della giusta causa di recesso, ai sensi dell'art. 1727 co.1 c.c. (cfr. Cass. 7922/2015;
12262/2015; 1376/2016).
Risultano, di conseguenza, privi di concreta valenza argomentativa il richiamo ai contenuti dei moduli compilati dalla e sottoscritti dal cliente e l'assunto che detti contenuti siano idonei a CP_1
riscontrare che la abbia puntualmente assolto ai propri obblighi informativi. A fronte della CP_1
mera allegazione, da parte del in primo grado, dell'inadempimento delle obbligazioni Parte_1 poste a carico della dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato Controparte_1 dalla normativa secondaria) incombeva sull'istituto bancario convenuto l'onere di dimostrare il proprio esatto adempimento delle obbligazioni in questione, a prescindere dai contenuti della modulistica sottoscritta dallo stesso ed oltremodo valorizzati dall'istituto bancario. Parte_1
Dalla mancata adeguata dimostrazione dell'esatto adempimento degli obblighi informativi e, quindi, dall'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue, come detto, l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento ed il danno patito dall'investitore.
Tale presunzione, anche se non espressamente prevista dalla legge, ha natura legale ex artt. 2727 e
2728 c.c. in quanto discende complessivamente dal sistema normativo e, in particolare, dalla funzione specifica degli obblighi accollati dalla legge all'intermediario finanziario.
Né essa è stata efficacemente superata dalla dimostrando che il Controparte_1
pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse.
Con riguardo specifico all'informativa sul conflitto di interessi della Banca, l'art. 21, comma 1, lettera c) del TUF (nella formulazione ratione temporis applicabile) dispone che, nella prestazione pag. 22 dei servizi di investimento ed accessori, i soggetti abilitati devono “organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo tale da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento”.
Si afferma tradizionalmente che questa norma di legge è strutturata su un doppio livello: da un lato, il legislatore si premura di imporre agli intermediari di organizzarsi strutturalmente in modo tale da prevenire, per quanto possibile, il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi;
dall'altro lato, lo stesso legislatore, consapevole dell'inevitabilità del crearsi nella comune prassi di tali situazioni di conflitto, impone agli stessi intermediari abilitati, allorché si presentino tali situazioni, di assumere una condotta tale da assicurare in ogni caso ai clienti trasparenza ed un equo trattamento, evidenziando in particolare la titolarità di interessi di natura diversa che possono entrare in conflitto con quelli del cliente e specificandone la natura oltre che l'estensione.
Il legislatore consente, dunque, l'effettuazione di operazioni in conflitto di interessi purché il tutto si verifichi nel rispetto di determinate condizioni (preventiva informazione per iscritto sulla natura e l'estensione dell'interesse nell'operazione e consenso dell'investitore espresso per iscritto all'effettuazione dell'operazione) affinché il cliente sia reso edotto chiaramente ed esaustivamente dell'esistenza di un conflitto che potrebbe pregiudicare la soddisfazione dei suoi interessi. Non è, quindi, sufficiente la mera dichiarazione dell'esistenza di un conflitto di interessi in mancanza dell'indicazione contestuale riferita alla natura ed all'estensione dell'interesse dell'intermediario nell'operazione che si presenta in conflitto con quello del cliente investitore. La legge non vieta di concludere operazioni in conflitto di interessi in quanto un divieto assoluto ex ante impedirebbe il compimento di un numero considerevole di operazioni, a detrimento del regolare funzionamento del mercato dei servizi di investimento, che invece l'ordinamento giuridico intende tutelare. Tuttavia, lo stesso ordinamento, condiziona la conclusione di tale tipologia di operazioni all'obbligo di rispettare due concorrenti oneri, cioè l'informativa da parte dell'intermediario e l'autorizzazione da parte dell'investitore.
Giova tuttavia rimarcare che la presenza dell'autorizzazione scritta rilasciata dall'investitore non esime l'intermediario dall'osservanza sempre e comunque delle regole di correttezza e diligenza:
l'intermediario deve, infatti, informare in ogni caso il cliente, non solo circa le caratteristiche del titolo oggetto di negoziazione, ma anche relativamente alla natura e all'estensione del conflitto di interessi.
L'intermediario ha l'obbligo di effettuare le informazioni prescritte prima di ogni singola operazione e non solamente nella fase iniziale, cioè al momento della stipulazione del contratto- quadro. Ciò perché, al momento della sottoscrizione del contratto-quadro, l'intermediario ancora non sa quali saranno i prodotti finanziari oggetto dei futuri ordini di acquisto dell'investitore e, in pag. 23 particolare, non sa se presso l'investitore saranno collocati prodotti emessi dallo stesso intermediario oppure prodotti emessi da società terze oppure, ancora, non sa se la negoziazione si svolgerà in contropartita diretta o meno. Al momento della conclusione del contratto–quadro,
l'intermediario non è, dunque, nelle condizioni per acquisire tutte le informazioni necessarie e sufficienti per effettuare una corretta e completa rivelazione dell'eventuale situazione di conflitto, ma lo sarà solo nel momento antecedente le successive operazioni allorquando saranno individuati in modo determinato i prodotti finanziari oggetto di negoziazione.
In tale ottica, dunque, non può ritenersi adempiuto dalla l'obbligo di Controparte_1
informazione dell'esistenza di un conflitto di interessi semplicemente richiamando la circostanza che il al momento della sottoscrizione del contratto-quadro abbia dichiarato di avere Parte_1 ricevuto ed accettato la “Politica di gestione del conflitto di interessi” o che allo stesso Parte_1 siano stati consegnati i prospetti informativi relativi all'operazione di aumento di capitale sociale del 2014 e del 2015 nei quali era indicato che gli strumenti finanziari erano offerti direttamente dall'emittente e che esisteva, sotto tale profilo, un “potenziale” conflitto di interessi.
*
L'attore ha lamentato, dinanzi al Tribunale di Matera, la errata valutazione e classificazione del profilo cliente ad opera della Controparte_1
Ha sostenuto il che sia evidente la discrepanza non solo tra le varie informazioni Parte_1 riportate sulle schede cd. Mifid e le profilazioni effettuate dall'istituto bancario, da un lato, e la reale situazione del sia da un punto di vista di cognizioni e livello culturali, sia da un Parte_1 punto di vista di esperienza finanziaria, dall'altro, ma anche tra le stesse informazioni e profilazioni riportate nelle varie schede cd. Mifid susseguitesi nel tempo. Ha messo in risalto l'attore in primo grado:
- che in tutti i MIFID dal 2014 al 2016 risulta che il sig. , nato il [...], “per i suoi studi, Pt_1 interessi, professione e precedente esperienza in ambito finanziario” è da considerarsi un esperto investitore con conoscenze di svariati strumenti finanziari quali: obbligazioni di stato e non, sovranazionali, certificati di deposito, obbligazioni subordinate, fondi comuni, SICAV, ETC, azioni, Warrant Certificates, strumenti finanziari derivati, ecc.; tanto comporta la qualifica di un profilo di rischio alto;
- che nel MIFID del 3.4.2017, invece, il sig. risulta avere titolo di studio “inferiore al Pt_1 diploma di scuola superiore” e una conoscenza solo di taluni strumenti finanziari, tra i quali non figurano più gli strumenti finanziari derivati, Warrant, titoli finanziari strutturati, ecc.;
- che nel MIFID è riportato che il sig. ha un reddito derivante principalmente da “altro”. Pt_1
Sennonchè l'attore in primo grado ha rappresentato di avere un titolo di studio di scuola media pag. 24 inferiore, di essere affetto sin dal 2005 da una pluralità di patologie invalidanti e pregiudicanti l'ordinaria sfera cognitiva e di godere esclusivamente di una pensione derivante da riconosciuta invalidità al 100% a causa delle gravi patologie sofferte.
Pertanto, ad avviso dell'attore, la qualificazione della propensione al rischio come “elevata” e la classificazione di “esperto” assegnata dall'istituto bancario al nelle schede e nei moduli Pt_1
sottoscritti dallo stesso investitore in riferimento a tutti i tipi di operazioni di liquidità a medio e lungo termine ed a tutti i tipi di investimento nel mercato immobiliare non paiono corrispondere alle reali caratteristiche del sig. , in particolare con riguardo alla conoscenza dei prodotti Parte_1
finanziari.
Da tanto l'attore ha fatto scaturire la conclusione che l'errata profilatura del cliente è servita a giustificare una serie di operazioni ad alto rischio, onde permettere all'istituto bancario di qualificare l'investimento come assolutamente adeguato al profilo di rischio ed alle caratteristiche – falsate – dell'investitore.
Nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado la non ha Controparte_1
messo in discussione che il abbia un titolo di studio di scuola media inferiore e, già Parte_1 all'epoca dei rapporti bancari dedotti a fondamento della pretesa risarcitoria, fosse affetto da una pluralità di patologie invalidanti e pregiudicanti l'ordinaria sfera cognitiva e godesse esclusivamente di una pensione derivante da riconosciuta invalidità al 100% a causa delle gravi patologie sofferte.
Invece, l'istituto di credito ha contrastato le ragioni spese dall'attore assumendo che, in conformità al Reg. Consob n.16190/2007, essa avesse raccolto, precedentemente e/o contestualmente agli acquisti dei titoli azionari, le informazioni relative al profilo finanziario dell'attore ed agli obiettivi di investimento di quest'ultimo “mediante appositi questionari di profilatura”. Ha messo in evidenza la che il , in sede di questionario di profilatura, Controparte_1 Parte_1
aveva dichiarato (v. pagg.18 e 19 della comparsa depositata il 26.3.2021):
1) di avere quale obiettivo di investimento la “crescita significativa del capitale nel medio-lungo periodo sopportando anche forti oscillazioni di valore” e di essere disposto ad accettare come perdita massima “anche una parte consistente del mio/nostro capitale investito”; Cont
2) di avere un orizzonte temporale d'investimento compatibile con la sottoscrizione dei titoli oggetto di causa;
3) di conoscere la grande maggioranza degli strumenti finanziari, tra cui azioni e obbligazioni, e che
“i suoi studi, interessi o la professione che svolge o ha svolto in passato le hanno consentito di acquisire competenze specifiche in ambito finanziario”, nonché di aver già investito in azioni o fondi azionari.
pag. 25 Sulla base di siffatte dichiarazioni – che si risolvono in contenuti predeterminati nei moduli o schede sottoscritti dall'investitore – l'istituto bancario ha ritenuto che emergesse un profilo di rischio del “medio-alto” ed una esperienza finanziaria media che, come tale, Parte_1
Cont risultavano perfettamente in linea con l'acquisto dei titoli .
In sostanza, la difesa dell'istituto bancario è stata ancora una volta ancorata alle risultanze dei moduli o schede sottoscritti dall'investitore.
Per meglio comprendere i termini della questione risulta preferibile appuntare innanzitutto l'attenzione sull'assetto normativo che disciplina la materia.
La direttiva 2004/39/CE, c.d. MIFID, ha fissato delle regole di condotta che gli intermediari devono applicare al fine di valutare le operazioni degli investitori e assicurare protezione ai loro interessi, in conformità degli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs n. 58 del 1998.
L'art. 19 della Direttiva 2004/39/CE, dopo aver precisato al paragrafo 1 che le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento e servizi accessori, devono agire “in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti”, ai paragrafi 4, 5 e 6 si occupa degli obblighi di valutazione.
Il paragrafo 4 riguarda la prestazione di consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio. In questo caso l'intermediario deve ottenere dal cliente, o potenziale cliente, le informazioni, in merito alle conoscenze ed esperienze, in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento, necessarie per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che sono adatti allo stesso.
Il paragrafo 5 stabilisce che, per servizi di investimento diversi da quelli di cui al paragrafo 4, le imprese di investimento chiedano al cliente, o potenziale cliente, di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o il prodotto in questione è adatto al cliente.
In sostanza, secondo i paragrafi 4 e 5, l'intermediario deve fare un'analisi del cliente sulla base delle informazioni fornite dallo stesso.
La conoscenza delle caratteristiche distintive del cliente consente di valutare se i servizi di investimento, gli strumenti o i prodotti finanziari siano a lui adatti.
Infine, secondo il paragrafo 6, quando i servizi di investimento consistono unicamente nell'esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente, con o senza servizi accessori,
è possibile prestare detti servizi senza ottenere le informazioni o procedere alla determinazione di cui al paragrafo 5, purché ricorrano le condizioni ivi precisamente descritte.
pag. 26 Alla direttiva 2004/39/CE ha fatto seguito il Regolamento Intermediari approvato con delibera n.16190 del 29 ottobre 2007 (Regolamento evocato espressamente dalla Controparte_1
alla pag.18 della comparsa depositata il 26.3.2021), che ha sostituito il regolamento
[...]
11522/98.
Dando esecuzione alla direttiva comunitaria Mifid, il regolamento ha specificato gli CP_5 adempimenti riguardanti l'obbligo di valutazione, tenendo conto del servizio e della categoria di clienti.
Le procedure di valutazione sono articolate sulla base dei concetti di adeguatezza (suitability), appropriatezza (appropriateness) e mera esecuzione degli ordini (execution only).
Il titolo II, capo I e capo II Reg. Consob 16190/2007 detta le regole sulla valutazione di adeguatezza e appropriatezza degli ordini.
La valutazione di adeguatezza riguarda i servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli. Il suo obiettivo è di far riconoscere i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente.
Gli artt. 39 e 40 del Reg. dispongono che gli intermediari devono acquisire una serie di informazioni che permettano di percepire l'esperienza nel settore di investimento, oltre che conoscere la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente. I dati pertinenti la conoscenza ed esperienza attengono ai tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza, la natura, il volume e la frequenza delle operazioni e il periodo durante il quale sono state eseguite, il livello di istruzione, la professione, se rilevante, anche precedente del cliente.
Le notizie devono essere appropriate in base alle caratteristiche del cliente, alla natura e all'importanza del servizio, tipo prodotto od operazione, nonché alla complessità e ai rischi correlati. Le informazioni sulla situazione finanziaria includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e consistenza del reddito, del patrimonio complessivo e degli impegni finanziari. Per gli obiettivi di investimento, devono riferirsi al periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, alle preferenze in materia di rischio, al profilo di rischio e alle finalità' dell'investimento, ove pertinenti. Gli intermediari non devono fare affidamento su informazioni manifestamente superate, inesatte o incomplete.
L'eventuale contrasto e la discordanza tra dichiarazioni fornite dall'investitore devono indurre l'intermediario a valutazioni di non adeguatezza (Cass., sentenza n. 9892/2016).
Sulla scorta delle informazioni ricevute, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio, gli intermediari valutano se l'operazione corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, comporti rischi che egli possa sopportare compatibilmente con i suoi obiettivi, abbia natura tale per pag. 27 cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprenderne i rischi.
Anche la loro cadenza può essere rilevante. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non risponde al migliore interesse del cliente.
Nel caso di cliente c.d. professionale, gli intermediari possono presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali egli è classificato cliente professionale, abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del portafoglio.
Se trattasi di c.d. cliente professionale di diritto, gli intermediari possono altresì presumere che egli sia anche finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.
Invece, gli artt. 41 e 42 del Reg. trattano della valutazione di appropriatezza.
L'art. 41 Reg. stabilisce che gli intermediari, nel caso di servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, chiedano al cliente o potenziale cliente informazioni sulla conoscenza ed esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. Esse si riferiscono ai tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza, alla natura, volume e frequenza delle operazioni e al periodo durante il quale sono state eseguite, al livello di istruzione, alla professione del cliente, se rilevante, anche precedente.
Anche in questo caso gli intermediari non devono fare affidamento su informazioni manifestamente superate, inesatte o incomplete.
L'art 42 Reg. dispone che, sulla base delle informazioni acquisite, gli intermediari verifichino che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.
Gli intermediari possono presumere che il cliente professionale possieda il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni, tipi di operazioni, strumenti per i quali il cliente è classificato professionale.
Quando ritengono che lo strumento o il servizio non sia appropriato, avvertono il cliente o potenziale cliente di tale situazione.
Ove questi non fornisca le informazioni richieste o se le informazioni non sono sufficienti,
l'intermediario dà comunicazione al cliente di non essere in grado di valutare l'appropriatezza dell'operazione, prima di darne corso.
Infine, il titolo II, capo III, del Reg. Consob 16190/2007 riguarda il servizio di mera esecuzione o ricezione di ordini.
pag. 28 Secondo l'art. 43 Reg. non è necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II quando i servizi di mera esecuzione o ricezione di ordini sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati (forme di investimento collettivo) ed altri strumenti finanziari non complessi;
il servizio è prestato ad iniziativa del cliente o potenziale cliente;
il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni;
l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse.
L'illustrata disciplina normativa rende evidente come la intervenuta verifica della “adeguatezza” di un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari implichi che l'intermediario abbia prestato un servizio di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli e, quindi, non sia anche necessario che per la stessa operazione l'intermediario raccolga e fornisca informazioni - da trasferire sull'apposito modulo – ai fini della valutazione di “appropriatezza” della operazione, giacché detta valutazione è richiesta esclusivamente nella differente ipotesi in cui all'intermediario sia richiesta la prestazione di un servizio di investimento diverso dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli.
Orbene, con riguardo alle operazioni di acquisto di titoli azionari presi in considerazione dal Pt_1
nell'articolazione delle ragioni poste a base della pretesa risarcitoria azionata viene in rilievo la
[...]
mancata dimostrazione, da parte di della completezza ed esaustività Controparte_1 delle informazioni fornite all'investitore in relazione alla natura e alle caratteristiche delle operazioni di acquisto dei titoli azionari.
Invero, con disposizione di carattere generalissimo, l'art. 21 co.1 lett. b) TUF prescrive che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i soggetti abilitati debbano «acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati»; al contempo, il Reg. Intermediari Consob n. 16190/2007 specifica l'obbligo in questione prevedendo, all'art. 27, che gli intermediari forniscano ai clienti (o potenziali clienti), in una forma comprensibile, «informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole».
Non vi è modo di escludere che le disposizioni della richiamata normativa, primaria e regolamentare, trovino applicazione sia nel caso in cui l'intermediario presti un servizio di pag. 29 consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli, sia nel caso in cui egli renda un servizio di investimento diverso dalla consulenza.
In altre parole, l'obbligo informativo sussiste anche se l'intermediario non sia tenuto per contratto a prestare, in favore del cliente, un servizio di consulenza: infatti, ove l'investitore affidi all'intermediario il solo incarico di eseguire degli ordini, ma non anche quello di consulenza in relazione alla scelta dei prodotti finanziari da acquistare, l'intermediario è comunque tenuto a fornire al primo adeguate informazioni sulle operazioni in sé, oltre che in ordine alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio. Ciò significa che la segnalazione di non adeguatezza, come quella di non appropriatezza, non è in sé idonea ad esonerare la banca dall'obbligo di sottoporre al cliente il corredo informativo che deve essere associato all'operazione o al servizio di investimento. In particolare, la somministrazione dei pertinenti elementi conoscitivi circa la natura e Cont i rischi di una specifica operazione (nel caso in esame consistente nell'acquisto delle azioni ) assume un rilievo autonomo, in vista di razionali scelte di investimento o disinvestimento, e non è esclusa dalla rappresentazione della non adeguatezza o non appropriatezza di quell'operazione.
Da tale autonomia discende il principio per cui l'intermediario sia tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, circa la natura di essi e i caratteri propri dell'emittente, restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza/appropriatezza dell'investimento.
L'informativa riguardo allo strumento finanziario ha, così, una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza e adeguatezza: la prima deve porre l'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazione presenta in sé, avendo riguardo, tra l'altro, alle caratteristiche dello strumento finanziario da negoziare;
le seconde si basano sulla relazione tra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente (al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso, per l'appropriatezza; al grado di esperienza e conoscenza e, in più, agli obiettivi di investimento e alla capacità finanziaria, per l'adeguatezza). In definitiva, la segnalazione dell'intermediario di non adeguatezza o di non appropriatezza, onde sconsigliare l'operazione per aspetti concernenti la generica non congruità dell'operazione rispetto al profilo del cliente, senza dar conto delle specifiche caratteristiche dello strumento finanziario e della sua intrinseca rischiosità
(elementi indispensabili per consentire una consapevole scelta di investimento) non esclude affatto l'inadempimento del detto soggetto quanto all'informativa sullo strumento finanziario (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 14208 del 05/05/2022).
Nel caso di specie, la non ha comprovato di avere fornito al sig. Controparte_1
informazioni complete ed esaurienti in relazione alla natura e alle caratteristiche delle Parte_1
pag. 30 Cont operazioni di acquisto dei titoli azionari di . Al riguardo, l'istituto di credito nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado si è limitata ad evocare le medesime risultanze della documentazione/modulistica già valorizzate in occasione dell'articolazione delle difese riferite alla prova dell'esatto adempimento degli obblighi informativi anteriori all'esecuzione dell'investimento, risultanze che, come ampiamente illustrato nei precedenti passaggi della presente motivazione, non valgono da sole a comprovare l'esatto e puntuale adempimento, da parte dell'istituto bancario, di tutti gli obblighi di informazione imposti dalla normativa di riferimento. E ciò anche in considerazione della genericità delle dichiarazioni raccolte in sede di profilatura del cliente, che rende del tutto inadeguata a provare l'osservanza degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario in riferimento allo specifico prodotto finanziario ed alla sua natura e alle sue caratteristiche.
Recita l'art.31 co.1 e 2 del Reg. Consob n.16190/2007:
Informazioni sugli strumenti finanziari
1. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.
2. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:
a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento;
b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;
c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;
d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti.
Ne discende che l'intermediario finanziario sia obbligato a fornire al cliente informazioni dettagliate e complete in merito alle “caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento”.
Pertanto, nel caso di specie era obbligata a fornire al Controparte_1 Parte_1
Cont informazioni dettagliate e complete in merito alle caratteristiche delle azioni ed ai rischi propri di tali azioni.
In giurisprudenza è stato autorevolmente sostenuto che gravi sull'intermediario l'obbligo di fornire pag. 31 informazioni non generiche “sulla specifica operazione che l'investitore intende compiere” (v. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 19104 del 06/07/2023).
In tale ottica, anche la eventuale segnalazione di non adeguatezza, come quella di non appropriatezza, non è in sé idonea ad esonerare la banca dall'obbligo di sottoporre al cliente il corredo informativo che deve essere associato all'operazione o al servizio di investimento. In particolare, la somministrazione dei pertinenti elementi conoscitivi circa la natura e i rischi di una specifica operazione assume un rilievo autonomo, in vista di razionali scelte di investimento o disinvestimento, e non è esclusa dalla rappresentazione della non adeguatezza o non appropriatezza di quell'operazione.
Si tratta di un principio pacificamente invalso nella giurisprudenza di legittimità, che anche di recente ha sottolineato che la violazione dell'obbligo informativo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici
(Cass.Sez. 1, Sentenza n. 14208 del 05/05/2022: in attuazione del predetto principio, la Suprema
Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto adempiuto l'obbligo informativo da parte della banca per il servizio di consulenza finanziaria prestata al cliente per l'acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, sulla base della sottoscrizione da parte di questo di un ordine di acquisto nel quale era evidenziata la non adeguatezza dell'investimento, ritenendo che nella specie, trattandosi di operazione autonomamente richiesta dal cliente, non fosse dovuta alcuna valutazione sull'appropriatezza dell'investimento, né alcuna informazione sullo specifico prodotto finanziario).
Ad avviso del Supremo Collegio, le segnalazioni di non adeguatezza, come quella di non appropriatezza, non sono di per sé idonee ad esonerare l'intermediario dall'obbligo di sottoporre al cliente le informazioni necessarie a valutare i rischi dell'investimento. Ciò in ragione dell'autonomia dell'obbligo di informativa gravante in capo all'intermediario rispetto alle valutazioni di adeguatezza ed appropriatezza (in tal senso, v. anche Cass. Civ., ordinanza 18 giugno
2018, n. 15936: “In materia di servizi di investimento mobiliare, l'intermediario finanziario è tenuto
a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento”; sull'irrilevanza della valutazione di adeguatezza rispetto all'inadempimento degli obblighi informativi, cfr. Cass. Civ. 6 dicembre 2022, n. 35789 e Cass. Civ. 20 giugno 2022, n. 19891), obbligo di informativa che, in pag. 32 caso di inadempimento, vale di per sé a fondare la responsabilità dell'istituto di credito.
Ed invero, il test di adeguatezza relativo alla raccomandazione del singolo strumento finanziario o servizio di investimento è limitato alla prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, ciò sia sotto l'egida del previgente Reg. 16190/2007, sia sotto la vigenza dell'attuale Reg. 20307/2018.
Detto test muove comunque su prospettive diverse, essendo finalizzato a verificare la sussistenza dei criteri dettati dall'art. 39, Reg. 16190/2007 e dall'art. 40, Reg. 20307/2018, e dunque la coerenza dell'operazione con gli obiettivi di investimento del cliente, la possibilità per il cliente di sopportare i rischi connessi all'investimento, la coerenza della natura dell'investimento con la esperienza e conoscenza del cliente rispetto ai rischi inerenti all'operazione o alla gestione del portafogli.
La valutazione de qua è, dunque, ulteriore e distinta rispetto all'informativa sugli strumenti finanziari e, pertanto, è autonoma.
Del pari, anche la valutazione di appropriatezza, nel caso di prestazione di servizi d'investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, involge l'esperienza e conoscenza del cliente, affinché questi possa comprendere i rischi che lo strumento o il servizio d'investimento offerto o richiesto comporta, ex art. 42, Reg. 16190/ 2007 ed ex art. 42,
Reg. 20307/2018.
La segnalazione di inappropriatezza, però, concerne uno strumento che sia stato selezionato dal cliente e, dunque, riguarda una situazione successiva alla selezione. L'obbligo informativo sulla natura e rischiosità degli strumenti, invece, sta a monte, ed è antecedente alla decisione dell'investitore, che può dunque risultare viziata dall'inadempimento dell'intermediario.
In altre parole, laddove il cliente scelga di acquistare uno strumento inappropriato (che sia segnalato dall'intermediario come tale) ciò non toglie che la decisione possa essere viziata ab origine dall'omessa prestazione di informazione da parte della banca (v. Cass. Civ., ordinanza 18 giugno
2018, n. 15936).
Come osservato dal Supremo Collegio (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 14208 del 05/05/2022), si può concludere sostenendo che l'informativa riguardo allo strumento finanziario deve porre l'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazione presenta in sé, avendo riguardo alle caratteristiche dello strumento finanziario da negoziare. Diversamente, le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza si basano sulla relazione tra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente (al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso, per l'appropriatezza; al grado di esperienza e conoscenza e, in più, agli obiettivi di inve-stimento e alla capacità finanziaria, per l'adeguatezza).
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Ai fini della qualificazione giuridica della responsabilità dell'intermediario finanziario e dell'individuazione dei criteri per l'accertamento dei danni nell'an e nel quantum di cui alla pretesa risarcitoria azionata, occorre tenere conto della complessità che si manifesta caratteristica dello svolgimento del servizio di investimento, complessità che non risulta integrata da sezioni reciprocamente estranee e contrapposte tra loro: da un lato, il polo del contratto quadro;
dal lato opposto, i singoli ordini di investimento.
Invero, è errata la prospettiva di mettere a confronto il contratto quadro, inteso in termini di un blocco monolitico, e i singoli ordini di investimento, a loro volta costruiti come moltitudine di frammenti dispersi.
Si tratta, in realtà, di una struttura negoziale articolata secondo una sequenza che - in ragione di un razionale disegno di ispirazione unitaria e inteso a proteggere la posizione dell'investitore (nello sviluppo del principio costituzionale di tutela del risparmio di cui all'art. 47 Cost.) - viene a svolgersi lungo più fasi in consecuzione tra loro.
In questa composta struttura e nel perseguimento della detta finalità, il contratto quadro assolve la funzione di gettare le basi per la futura operatività del rapporto, nel senso che lo stesso, in particolare, dispone gli obblighi di informazione specifica sull'investitore (c.d. informazione passiva), che sono di subitanea attuazione. E inoltre dispone l'assunzione, o interiorizzazione negoziale, degli obblighi di informazione attiva e adeguatezza circa le singole operazioni, che discendono dalle prescrizioni di legge (art. 21 ss. TUF) e di regolamento (come si è CP_5
opportunamente rilevato, «i doveri di informazione attiva ... hanno fonte nella legge, ma sono da questa incorporati per via di integrazione nel contenuto tipico del contratto»). E così pure viene a disporre, ancora, una sequenza ordinante dell'ulteriore agire operativo del rapporto concreto: così conformando, e insieme imponendo, lo schema di azione che ciascun ordine dovrà poi rispettare in termini di rigoroso vincolo, secondo una linea che risulta conformata nella funzione di protezione della posizione dell'investitore.
Tutto questo non può far dimenticare, però, che la funzione del contratto quadro, ovvero la sua causa negoziale, è quella di fare (per l'investitore) e di far fare (per l'intermediario) degli investimenti.
L'eventualità di confinarlo senza residui nello schema del semplice contratto normativo trascura che, nella realtà normativa, come pure operativa, la sua stipulazione importa tra gli altri, anche il compito dell'intermediario di segnalare e proporre all'investitore l'opportunità di effettuare degli investimenti, secondo i termini organizzativi e contenutistici che si trovano prescritti da legge e regolamento. Nonché il compito di dare risposta adeguata, e secondo le ridette prescrizioni, alle pag. 34 richieste dell'investitore.
Tanto vale a significare che i singoli ordini di investimento, concretamente verificatisi, si pongano all'interno della struttura fissata dal contratto quadro, nell'alveo tracciato dallo stesso.
E ciò induce ad escludere in radice la possibilità di racchiudere la fase logica e cronologica, che va dalla stipulazione del contratto quadro all'emissione dei singoli or-dini, nell'ambito dell'agire precontrattuale (e della conseguente responsabilità), secondo una prospettiva in sé davvero irrealistica. Infatti, l'assolvimento degli obblighi di informazione attiva e di adeguatezza costituisce proprio il ponte di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, in questa «cinghia di trasmissione» consistendo propriamente la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore.
Gli obblighi di informazione attiva e di adeguatezza, una volta fissati dal contratto quadro, non possono risultare operativi che nel momento della proposta e dell'esame dei singoli investimenti, focalizzandosi rispetto a specifici e distinti strumenti e prodotti finanziari. In altre parole,
l'operatività - e dunque la rilevanza effettiva - degli obblighi informativi stessi non possono trovare ragione d'essere se non in funzione dei singoli investimenti dei singoli ordini e rispetto al contenuto volta a volta specifico che questi ultimi presentano nel concreto.
Non a caso la consecutiva fase dei singoli ordini di investimento è stata definita in termini di fase
«attuativa» del rapporto (questa è la nota formulazione adottata dalla Cassazione a Sezioni Unite nelle sentenze n. 26724 e n. 26725 del 19.12.2007).
Senz'altro la fase dei singoli ordini di investimento non potrebbe essere considerata come non dipendente dal contratto quadro. È altrettanto vero, tuttavia, che la stessa non potrebbe essere definita, o intesa, come fase di mera esecuzione - o comunque di esecuzione meccanica e ripetitiva - del rapporto sorto dal contratto quadro.
Di questa fase, in realtà, va sottolineata prima di tutto la sua essenzialità, secondo quanto è fatto oggettivamente evidente. Ma, soprattutto, va rimarcato come essa rappresenti - singolo ordine per singolo ordine - la fase realmente decisionale dell'attività di investimento: decisione che, secondo la protezione dettata dal sistema vigente, deve essere frutto di un lungo itinerario, che è interamente contrattuale.
Si tratta, dunque, della fase che costituisce il nucleo portante di quest'ultima attività, perché qui si concentrano, in particolare, la decisione relativa allo strumento finanziario in cui nel concreto investire, quella inerente alla misura di concreto investimento nello stesso, come pure quella relativa alla scelta dello specifico momento in cui si viene a dare vita reale all'investimento: è qui che si valuta, nel dettaglio, l'opportunità delle condizioni che il mercato offre in quel dato segmento pag. 35 temporale.
Tutto ciò non può non convincere della natura propriamente negoziale di ciascuno dei singoli ordini di investimento - tra loro distinti e autonomi -, come correnti tra investitore e intermediario.
Consegue che le violazioni degli obblighi informativi attivi e passivi, commesse dalla banca successivamente alla stipulazione del contratto quadro e riguardanti le singole operazioni di acquisto di titoli azionari compiute in esecuzione di detto contratto quadro, siano fonte di responsabilità contrattuale e conducano alla risoluzione dei contratti, dando vita a responsabilità risarcitoria contrattuale.
Ed è proprio questa la responsabilità che va ascritta a carico della Controparte_1
È stato autorevolmente sostenuto che la violazione degli obblighi di informazione di cui si tratta costituisca un'ipotesi di responsabilità contrattuale che può essere fatta risalire alla norma di cui all'art.1337 c.c. Secondo l'autorevole insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.civ. sez.1, 29 settembre 2005 n.19024), la norma in questione detta una regola il cui ambito di rilevanza va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica un dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto.
L'esame delle norme positivamente dettate dal legislatore pone in evidenza che la violazione di tale regola di comportamento assuma rilievo non solo nel caso di rottura ingiustificata delle trattative (e, quindi, di mancata conclusione del contratto) o di conclusione di un contratto invalido o comunque inefficace (artt. 1338, 1398 c.c.), ma anche quando il contratto posto in essere sia valido e tuttavia pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto (1440 c.c.).
E' stato, quindi, precisato che, quando il danno derivi da un contratto valido ed efficace ma
"sconveniente", il risarcimento, pur non potendo essere commisurato al pregiudizio derivante dalla mancata esecuzione del contratto posto in essere (il c.d. interesse positivo), non possa neppure essere determinato avendo riguardo all'interesse della parte vittima del comportamento doloso (o, comunque, non conforme a buona fede) a non essere coinvolta nelle trattative, per la decisiva ragione che, in questo caso, il contratto è stato validamente concluso, sia pure a condizioni diverse da quelle alle quali esso sarebbe stato stipulato senza l'interferenza del comportamento scorretto.
Il risarcimento, in detta ipotesi, deve essere ragguagliato al "minor vantaggio o al maggiore aggravio economico" determinato dal contegno sleale di una delle parti (Cass. 11 luglio 1976, n.
2840; 16 agosto 1990, n. 8318), salvo la prova di ulteriori danni che risultino collegati a tale comportamento "da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto" (Cass. 29 marzo 1999, n.
pag. 36 2956). Non vi è, quindi, motivo di ritenere che la conclusione di un contratto valido ed efficace sia di ostacolo alla proposizione di un'azione risarcitoria fondata sulla violazione della regola posta dall'art. 1337 c.c. o di obblighi più specifici riconducibili a detta disposizione, sempre che,
s'intende, il danno trovi il suo fondamento (non già nell'inadempimento di un'obbligazione derivante dal contratto, ma) nella violazione di obblighi relativi alla condotta delle parti nel corso delle trattative e prima della conclusione del contratto riferito a ciascuna operazione di investimento finanziario.
Si tratta, dunque, soltanto di risarcire la perdita conseguente alla violazione di un obbligo di legge posto a carico dell'intermediario finanziario ed a tutela del risparmio, senza incidenza sul negozio e senza dover indagare su eventuali vicende negoziali alternative.
Pertanto, il risarcimento deve essere determinato nella misura del valore monetario perduto nelle operazioni finanziarie in conseguenza del mancato assolvimento colpevole dell'obbligo di informazione da parte dell'intermediario finanziario, valore monetario da cui va dedotto quanto eventualmente sia stato incassato dall'investitore a titolo di frutti civili, ad esempio a titolo di dividendi e/o cedole percepiti.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado il sig. ha chiesto la Parte_1
condanna della al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della Controparte_1 somma di € 60.658,85, pari al capitale investito in azioni ed obbligazioni.
Nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado depositata il 26.3.2021 e nella memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. depositata il 13.5.2021 la non ha Controparte_1 specificamente contestato che l'ammontare complessivo del capitale investito dal in Parte_1 azioni ed obbligazioni fosse pari a € 60.658,85, ma ha solo sostenuto e chiesto che la somma riconosciuta al a titolo di risarcimento fosse decurtata del valore delle azioni assegnate Pt_1 all'attore a titolo gratuito nonché degli importi percepiti dallo stesso attore a titolo di frutti civili degli investimenti (cioè, € 1.139,22 per dividenti ed € 17.297,35 per cedole obbligazionarie maturate) e di frutti civili maturandi (cioè, il valore attualizzato delle cedole maturande sino all'effettiva scadenza dei titoli) ed ha insistito affinchè in ogni caso il risarcimento fosse ridotto in ragione del grave concorso colposo del ai sensi dell'art.1227 co.1 c.c. Pt_1
Nella memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. depositata il 14.5.2021 il sig. non ha Parte_1 espressamente contestato, né comunque ha preso posizione sulle circostanze dedotte dall'istituto bancario (cioè, che all'attore siano state assegnate a titolo gratuito delle azioni e che egli abbia percepito gli indicati importi a titolo di frutti civili degli investimenti: € 1.139,22 per dividenti ed €
17.297,35 per cedole obbligazionarie maturate) e sulle enunciate richieste dell'istituto bancario volte alla riduzione della somma da restituirsi all'investitore.
pag. 37 Nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di appello il sig. , modificando Parte_1
significativamente nel quantum la pretesa azionata in primo grado, ha chiesto la condanna della al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € Controparte_1
40.411,80, pari al capitale investito, senza mettere in alcun modo in discussione le suindicate circostanze allegate in primo grado dall'istituto bancario (cioè, che all'attore siano state assegnate a titolo gratuito delle azioni e che egli abbia percepito i seguenti importi a titolo di frutti civili degli investimenti: € 1.139,22 per dividenti ed € 17.297,35 per cedole obbligazionarie maturate).
Dal canto suo, nella comparsa di costituzione nel presente giudizio di impugnazione depositata il
9.6.2023 la ha espressamente reiterato le predette richieste avanzate Controparte_1
in primo grado, sollecitando la Corte, in caso di accoglimento del gravame proposto dal Pt_1
, a decurtare la somma, da riconoscersi all'appellante a titolo di risarcimento, del valore delle
[...]
azioni assegnate a titolo gratuito nonché degli importi percepiti dallo stesso appellante a titolo di frutti civili degli investimenti (cioè, € 1.139,22 per dividenti ed € 17.297,35 per cedole obbligazionarie maturate) e di frutti civili maturandi (cioè, il valore attualizzato delle cedole maturande sino all'effettiva scadenza dei titoli) ed altresì insistendo affinchè in ogni caso il risarcimento sia ridotto in ragione del grave concorso colposo del ai sensi dell'art.1227 co.1 Pt_1
c.c.
In applicazione del principio della domanda e del principio di non contestazione, deve quindi ritenersi pacificamente acquisito che la pretesa risarcitoria come rimodulata nell'atto di impugnazione debba essere circoscritta alla somma di € 40.411,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e che il abbia già percepito i seguenti importi a titolo di frutti Parte_1 civili degli investimenti: € 1.139,22 per dividenti ed € 17.297,35 per cedole obbligazionarie maturate.
Non vi è riscontro in atti che al siano state assegnate azioni a titolo gratuito. La Parte_1 [...]
nella comparsa di costituzione nel presente giudizio di impugnazione non ha Controparte_1
specificamente indicato quali documenti prodotti in primo grado valgano a fornire elementi di valutazione utili a riscontro di siffatta circostanza, né ha dedotto e dimostrato quale fosse il valore nominale delle azioni assegnate a titolo di gratuito, valore da decurtare dall'ammontare complessivo della somma da riconoscere all'appellante a titolo di risarcimento. Ne consegue che della circostanza in parola, difettando ogni rassicurante riscontro, non possa tenersi conto ai fini della decisione.
Neppure può essere considerato l'ammontare (indeterminato) degli importi di frutti civili maturandi
(cioè, il valore attualizzato delle cedole maturande sino all'effettiva scadenza dei titoli), avendo l'istituto bancario del tutto omesso di allegare e comprovare la sussistenza nell'an e nel quantum di pag. 38 siffatti frutti civili maturandi e la loro effettiva riscossione da parte del . Parte_1
Non ha pregio la domanda dell'istituto bancario di accertamento del grave concorso colposo del ai sensi dell'art.1227 co.1 c.c. e di conseguente riduzione dell'ammontare complessivo Parte_1 della somma da riconoscere all'appellante a titolo di risarcimento dei danni.
Merita sottolineare che, ad avviso dell'autorevole indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia, perchè possa darsi luogo alla diminuzione del risarcimento del danno da illecito civile per concorso del creditore nella produzione del danno stesso, è necessario che il creditore medesimo sia tenuto, per legge o per contratto o per dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all'esecuzione del rapporto obbligatorio e idoneo a ridurre, o escludere, gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento (v. Cass.sez.1, ordinanza 14 novembre 2018 n.29352;
Cass.civ. n.420/1981).
E' stato autorevolmente sostenuto che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente e questi non rientri in alcuna delle categorie d'investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati. Infatti, lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l'intermediario implica necessariamente un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo – e, quindi, nell'adeguatezza delle informazioni da quest'ultimo fornite - che non può esse sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte (v. Cass.civ.sez.1, 27 aprile 2016 n.8394; Cass. 29864/2011).
Addirittura, è stato ritenuto che non costituisca concorso colposo ex art. 1227 c.c. la condotta dell'investitore che non accolga i suggerimenti, provenienti dall'intermediario, di disinvestimento totale o parziale rispetto ai titoli già acquistati, atteso che tale condotta non comporta un'esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza (cfr.
Cass.civ.sez.1, 28 Febbraio 2018, n. 4727; Cass.civ. sez.1, 31 agosto 2018 n.17333).
Un concorso di colpa dell'investitore è stato ravvisato, pertanto, nella sola peculiare ipotesi – non configurabile nella specie - in cui questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza (in quanto investitore qualificato) del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento pag. 39 (Cass.civ.sez.1, 13 maggio 2016 n.9892; Cass.civ.sez.I, 22 settembre 2015 n.18613; Cass.civ,
n.13259/2009).
A tanto si aggiunga che, in tema di concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall'art. 1227
c.c., incombe sul debitore l'onere di fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (cfr. Cass.civ.sez.3, 27 luglio 2015
n.15750).
Nell'atto di impugnazione la ha espressamente riconosciuto di non Controparte_1 avere mai attribuito al la qualità di “operatore qualificato” e non ha allegato e Parte_1
comprovato nessuna specifica circostanza a supporto di un preteso concorso colposo dello stesso nella produzione del danno, evocando la norma dell'art.1227 c.c. soltanto nelle Parte_1
conclusioni finali.
Né a tal fine può valorizzarsi quanto opinato dall'istituto bancario in merito alla pregressa esperienza del in investimenti a rischio alto e medio/alto, all'avvenuta pregressa Parte_1
effettuazione di numerose negoziazioni ed alla piena conoscenza dei prodotti finanziari acquistati. È agevole obiettare, infatti, che – ove pure, in ipotesi, riscontrate in atti - la pregressa esperienza del in investimenti a rischio alto e medio/alto, l'avvenuta pregressa effettuazione di Parte_1
numerose negoziazioni e la piena conoscenza dei prodotti finanziari acquistati non si sostanzino in comportamenti colposi direttamente causativi o concorrenti nella causazione dell'evento dannoso che rileva nella specie.
Pertanto, ribadito che nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di appello il sig.
, modificando significativamente nel quantum la pretesa azionata in primo grado, ha Parte_1
chiesto la condanna della al pagamento, a titolo di risarcimento dei Controparte_1 danni, della somma di € 40.411,80, decurtata detta somma degli importi percepiti dallo stesso a titolo di frutti civili degli investimenti (€ 1.139,22 per dividenti ed € 17.297,35 per Parte_1 cedole obbligazionarie maturate), la somma spettante all'appellante a titolo di risarcimento è pari ad
€ 21.975,33 (= € 40.411,80 - € 1.139,22 - € 17.297,35).
La somma così liquidata va maggiorata di interessi legali e di rivalutazione monetaria.
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (cfr. Cass. 28 ottobre 2021 n.30532; Cass. 27 giugno 2016, n. 13225; Cass. 10 marzo 2010, n. 5843).
Pertanto, è applicabile al debito di valore il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi compensativi che assolvono a funzioni diverse, essendo la prima diretta a ripristinare la situazione pag. 40 patrimoniale del danneggiato ed essendo volti i secondi a ricompensare lo stesso del mancato godimento del bene in questione, nella specie, il denaro corrispondente al capitale investito (cfr.
Cass.
8.9.2014 n.18873; Cass. n. 8165 del 1998; n. 13104/1995; n. 1889 del 2013).
Peraltro, occorre precisare, sulla scorta delle indicazioni di Cass. sez.un. 17 febbraio 1995 n.1712
(più di recente, v. Cass.civ.sez.III, 10 marzo 2006 n.5234), che gli interessi che vengono a maturare sulla somma soggetta a rivalutazione devono essere calcolati tenendo conto che la rivalutazione ha natura progressiva, con la conseguenza che essi vadano calcolati non più sull'importo rivalutato della somma stessa, corrispondente al valore finale, bensì rapportandoli inizialmente alla somma liquidata con riferimento all'epoca dell'illecito e, quindi, ai successivi mutamenti del valore di acquisto della moneta, in quanto l'utilità perduta dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento e compensata dagli interessi non è pari né al valore finale né a quello iniziale, ma subisce un incremento via via crescente per effetto dell'inflazione, sicché il punto di riferimento per il calcolo degli interessi non può essere costante.
Pertanto, la somma di € 21.975,33, determinata nel suo complesso in riferimento alla data dell'ultima operazione di negoziazione dei titoli, va rivalutata sulla base degli indici ISTAT sino alla data della pubblicazione della presente sentenza e gli interessi vanno calcolati sui singoli importi di anno in anno rivalutati a partire dalla data dell'ultima operazione di negoziazione dei titoli e fino a quella della pubblicazione della presente sentenza. Quindi, sulla somma complessiva finale (capitale rivalutato + interessi) vanno riconosciuti gli ulteriori interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
In ultimo, va disposta, a carico del , la restituzione alla Parte_1 Controparte_1
dei titoli acquistati con le operazioni di investimento oggetto di causa che siano ancora in suo possesso.
*
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento negli illustrati termini dell'appello proposto da , la stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del Parte_1
giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da pag. 41 ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837; Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727;
Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985;
Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, tenuto conto dell'accertata fondatezza della domanda azionata in primo grado da , appare giustificato porre a carico esclusivo dell'istituto Parte_1
bancario convenuto le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
La considerazione che, all'esito del presente giudizio di impugnazione, sia riconosciuta al Pt_1
una somma sensibilmente inferiore a quella pretesa con la citazione introduttiva del giudizio in
[...]
primo grado non incide sulla individuazione della parte obbligata a sopportare le spese di lite e, in particolare, non vale a configurare la sussistenza di una ipotesi di cd. “soccombenza reciproca” ai fini dell'applicazione dell'art.92 co.2 c.p.c.
Invero, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di rigetto o accoglimento di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta ed articolata in più capi, dei quali alcuni siano accolti ed altri rigettati.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.32061 del 31/10/2022) ha espressamente affermato che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente.
Con riguardo ai parametri di liquidazione delle spese processuali, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore del nel giudizio di primo Parte_1
grado (instaurato nel vigore delle tariffe professionali di cui al D.M. 10.3.2014 n.55 ed al successivo
D.M.
8.3.2018 n.37 ed esauritosi nel vigore dei parametri forensi di cui al D.M. 13.8.2022 n.147) e nel presente giudizio di impugnazione (instaurato ed esauritosi nel vigore delle tariffe professionali pag. 42 di cui al D.M. 13.8.2022 n.147), vanno liquidate sulla base di queste ultime tariffe in riferimento al valore della causa (valore: € 21.975,33; scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) con applicazione dei compensi fissati per ciascuna fase nei valori medi.
Ai fini della determinazione del valore della causa, trattandosi di accoglimento parziale della domanda di risarcimento dei danni, ai fini della determinazione del valore della controversia per la liquidazione delle spese processuali va applicato il criterio del decisum e non il criterio del disputatum, occorre cioè tenere conto della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata (v. Cass.Sez. L, Sentenza n. 29420 del 13/11/2019: “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante”; nello stesso senso, v. Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 23082 del 18/08/2021; Cass. sez.3 29 febbraio 2016 n.
3903; Cass.civ.sez.III, 20 ottobre 2016 n.21256).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.47/2023 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il
13.1.2023 e pubblicata il 16.1.2023, proposto da con atto di citazione notificato il Parte_1
15.2.2023 nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
lette le note scritte depositate dai procuratori delle parti costituite e contenenti le conclusioni, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato il 15.2.2023 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.47/2023 emessa dal Tribunale di
Matera in composizione monocratica il 13.1.2023 e pubblicata il 16.1.2023:
a) rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dalla Controparte_1
b) dichiara la risoluzione dei contratti-quadro e dei connessi contratti di negoziazione dei titoli oggetto di causa;
c) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 21.975,33, Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri e le modalità descritti in motivazione;
d) condanna alla restituzione, in favore della dei titoli Parte_1 Controparte_1
acquistati con le operazioni di investimento oggetto di causa che siano ancora in suo possesso;
pag. 43 e) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore di e con attribuzione al difensore per dichiarazione di anticipo, Parte_1
delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 5.836,00, di cui euro 759,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP nei limiti e sulle voci come per legge;
- Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore di e con attribuzione al difensore per dichiarazione di anticipo, Parte_1 delle spese processuali relative al presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 6.586,00, di cui € 777,00 per spese vive ed € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP nei limiti e sulle voci come per legge.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 22.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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