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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/09/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Rossana Guzzo Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 759/2024 R.G. di questa Corte di Appello quale
Giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c.
DA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentate e difese dall'avv. Caterina Santangelo C.F._2
(p.e.c. Email_1 attrici in riassunzione, già appellate
CONTRO
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Filippo Lojacono (p.e.c. Email_2 convenuta in riassunzione, già appellante
Conclusioni per le attrici in riassunzione:
“Piaccia all'ecc.ma Corte D'Appello
in accoglimento della originaria domanda attorea ed in Controparte_2 applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con
Ordinanza n. 2103/2024: 2
- Rigettare il proposto appello poiché assolutamente infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte dispiegate e per lo effetto:
- Confermare la impugnata sentenza n. 79/2017, emessa e pubblicata il
13.02.2017 dal Tribunale di Sciacca e per lo effetto:
- Ritenere e dichiarare l'abusiva occupazione da parte della sig.ra CP_1 dell'unità immobiliare, sita al piano terra – lato ovest, in Santa Margherita
[...] di Belice Via Traina n. 53 annotata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Agrigento – Territorio – Catasto dei Fabbricati al fg. 28, p.lla 2249 sub 4, graffata alla p.lla 2249 sub 5, di proprietà delle sigg.re e Parte_1
e per lo effetto: Parte_2
- Dichiarare e Confermare il diritto delle sigg.re e Parte_1 Pt_2
alla restituzione da parte della sig.ra dell'unità immobiliare
[...] Controparte_3 sita al piano terra – lato ovest, in Santa Margherita di Belice Via Traina n. 53 annotata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Agrigento – Territorio
– Catasto dei Fabbricati al fg. 28, p.lla 2249 sub 4, graffata alla p.lla 2249 sub 5;
- Condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti Controparte_1 patiti dalle odierne esponenti almeno nella misura di €. 37.000,00 per le causali e le ragioni di cui agli atti di causa e/o comunque in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia come determinata in corso di causa ed in forza dell'espletata CTU, e precisamente per occupazione sine titulo con decorrenza dal 1° gennaio 2007, con i criteri in atti specificati e dunque comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata come per legge sino all'effettiva restituzione dell'immobile, avvenuta in data 31 ottobre 2017.
- Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e compensi Controparte_1 professionali del presente grado di giudizio nonché dei precedenti gradi tutti, ivi compreso quello di Cassazione e del procedimento cautelare in grado di appello ex art. 283 c.p.c., oltre accessori ed oneri di legge;
- In istruttoria si insiste, altresì, qualora ritenuto opportuno e necessario, 3
sull'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi nel primo grado di giudizio”.
Conclusioni per la convenuta in riassunzione:
“Piaccia all'ecc. ma Corte di Appello di Palermo, contrariis reiectis, così giudicare:
- in riforma della sentenza n°79/2017, resa dal Giudice Monocratico del
Tribunale Civile di Sciacca, in data 13.02.2017, nel procedimento civile
n°224/2013 R.G. depositata in data 14.02.2017, e notificata al procuratore costituito della parte convenuta il 09.03.2017, e conseguentemente:
1) accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui di seguito vengono integralmente trascritte:
“Preliminarmente ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle attrici e , in ordine alle domande formulate Parte_1 Parte_2 con l'atto introduttivo del giudizio, non avendo fornito alcuna prova in ordine al titolo di proprietà sull'immobile sito in Santa Margherita Belice, via Dottor Sen.
, o in subordine, di avere avuto la disponibilità materiale dello Parte_3 stesso, per le causali tutte di cui in premessa.
Ritenere e dichiarare che il testamento olografo pubblicato in data
7/01/1998 ai Rogiti del Notaio , non dimostra che Persona_1 Pt_1
e sono proprietarie dell'unità immobiliare sita al piano
[...] Parte_2 terra - lato ovest, in Santa Margheritadi Bélicé Via Traina n. 49, annotata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Agrigento - Territorio - Catasto dei Fabbricati al fg. 28, p.lla 2249 sub 4, graffata alla p.lla 2249 sub 5, né tantomeno che la dante causa delle stesse ne fosse proprietaria per giusti e legali titoli che la legittimasse a disporre della suddetta unità immobiliare in favore di
e medíanle disposizione testamentaria. Parte_1 Parte_2
Nel merito, ritenere e dichiarare che la convenuta detiene Controparte_1
l'immobile sito in Santa Margherita Belice, via Dottor Sen. , in Parte_3 4
forza di valido contratto di comodato stipulato in data 02/11/2007 con i sigg.ri
, , , , CP_4 Parte_4 CP_5 Parte_5 Pt_1
, e . Ritenere e Parte_6 Pt_1 Parte_7 Parte_8 dichiarare che il contratto di comodato del 2 novembre 2007, intercorso tra la convenuta e i sigg. , , Controparte_1 CP_4 Parte_4 CP_5
, , ,
[...] Parte_5 Controparte_6 Pt_1 Parte_7
e relativamente all'immobile sito in Santa Margherita
[...] Parte_8
Belice, via Dottor Sen. , ha natura meramente ricognitiva di una Parte_3 situazione giuridica creatasi ben 11 anni prima (02/01/1996).
Ritenere e dichiarare che il diritto personale di godimento sull'immobile sito in Santa Margherita Belice, via Dottor Sen. , è stato alla Parte_3 convenuta validamente concesso, sulla base dei principi che regolano la comunione, dalla grande maggioranza dei proprietari, anzi da tutti i proprietari e precisamente dai sigg. , , , CP_4 Parte_4 CP_5
, , e Parte_5 Controparte_6 Controparte_7
. Conseguentemente ritenere e dichiarare che il recesso ad nutum Parte_8 dei contratto di comodato nei confronti dell'odierna convenuta, può essere esercitato soltanto da tutti i comodanti e nella fattispecie in esame dai sigg.ri
, , , , CP_4 Parte_4 CP_5 Parte_5 [...]
, e che hanno CP_6 Controparte_7 Parte_8 sottoscritto il contratto di comodato con alla scadenza convenuta, Controparte_1 ovvero per i motivi di cui all'art. 1809 ce, e non dalle attrici che sono estranee al contratto di comodato de quo e che comunque difettano di legittimazione ad agire. Conseguentemente, per i motivi sopra esposti, rigettare tutte le domande formulate dalle attrici e contenute nelle conclusioni adottate con l'atto introduttivo del giudizio, perché inammissibili e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto.
Ritenere e dichiarare, comunque che l'immobile oggetto del presente 5
giudizio è stato nel corso degli anni ben curato e custodito da parte della convenuta, la quale non vi ha mai arrecato alcun danno.
Conseguentemente, rigettare per le causali tutte di cui in premessa, la domanda risarcitoria dei presunti danni richiesti dalle attrici in citazione, perché priva di qualsiasi serio riscontro probatorio.
2) rigettare le domande formulate dalle attrici nell'atto introduttivo del giudizio, con condanna delle parti appellate in favore dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, del primo e del secondo grado del giudizio.
Ci si oppone infine alla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulata dalle attrici, atteso che oltre ad essere inammissibile, irrilevante e ininfluente ai fini del decidere, è tardiva essendo stata avanzata per la prima volta con la memoria ex art. 183, 6 comma n. 3, con la quale si sarebbero potute indicare solo prove contrarie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e convennero dinanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Sciacca e, premesso di essere divenute proprietarie giusta Controparte_1 testamento olografo pubblicato il 7.1.1998 dell'immobile censito nel catasto fabbricati di Agrigento al fg. 28, p.lla 2249 sub 4 graffata alla p.lla 2249 sub 5, il quale era stato concesso in uso temporaneo gratuito per ragioni di parentela alla convenuta, e che quest'ultima ne aveva rifiutato la chiesta restituzione, domandarono, previa declaratoria dell'abusiva occupazione dell'immobile da parte dell'avversaria, la relativa condanna alla restituzione del bene nonché al risarcimento del danno commisurato alla mancata percezione dei frutti civili dalla data della richiesta di restituzione e per lavori di ristrutturazione conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni di custodia e conservazione gravanti sulla comodataria.
Si costituì eccependo il difetto di legittimazione attiva delle Controparte_1 attrici, in quanto non proprietarie dell'unità immobiliare e prive della relativa 6
disponibilità materiale tale da poterlo concedere in comodato a terzi;
oppose inoltre di essere titolare di un diritto personale di godimento sullo stesso bene in virtù di un contratto di comodato stipulato con soggetti terzi estranei al giudizio.
Chiese dunque il rigetto delle domande attoree.
La causa, istruita in via documentale e a mezzo c.t.u., venne decisa con sentenza n. 79/2017 del 13.2.2017 con cui il Tribunale adito, ritenuto provato, secondo la disciplina del comodato, il diritto delle attrici alla restituzione dell'immobile detenuto sine titulo, sulla base del testamento olografo prodotto dalle richiedenti, della visura catastale storica e della lettera raccomandata di restituzione, e negando che il diverso titolo offerto dalla convenuta potesse escludere la legittimazione attiva delle attrici – per essere state le part. 449 sub 2 e
452 sub 2, indicate nel citato contratto prodotto da utilizzate per la CP_8 ricostruzione di un immobile differente da quello per cui è causa, in base agli esiti della c.t.u. espletata – condannò la convenuta al rilascio del bene nonché al pagamento di euro 200,00 per ogni mese di occupazione senza titolo a decorrere dal giorno 1 gennaio 2007, oltre rivalutazione e interessi legali dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino all'effettivo soddisfo;
condannò inoltre la convenuta a rifondere alla controparte le spese processuali e pose a carico della medesima le spese della c.t.u. CP_1
2. Interpose gravame chiedendo, previa sospensione Controparte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la riforma della sentenza impugnata, per l'assunta carenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione di restituzione, non avendo le controparti provato di essere proprietarie dell'immobile o di averlo (esse o la loro dante causa) consegnato alla convenuta;
ribadì che il contratto di comodato del 2.11.2007 dalla stessa appellante prodotto riguarda proprio l'immobile oggetto della domanda di restituzione;
reiterò
l'insufficienza della documentazione ex adverso offerta a provare il titolo dominicale;
contestò l'adesione del Tribunale alle conclusioni raggiunte dal c.t.u.; 7
concluse dunque per il necessario rigetto, in riforma della sentenza impugnata, di tutte le avversarie domande.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa, istruita in via documentale, venne decisa con la sentenza n. 238/2020 del 13.2.2020 con cui la Corte di Appello di
Palermo, qualificata l'azione proposta dalle attrici in primo grado come azione personale di restituzione, in quanto fondata sull'assunto della concessione in comodato dell'immobile indentificato come iscritto al catasto al fg. 28 part.lla
2248 subb. 4 e 5, e ritenuta mancante la prova della consegna dell'immobile da parte delle appellate a a fronte del titolo di detenzione da CP_8 quest'ultima prodotto, accolse l'impugnativa e, in riforma della sentenza gravata, rigettò le domande proposte da e con condanna Parte_1 Parte_2 di queste ultime alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
3. Avverso la decisione proposero ricorso per Cassazione le germane affidandolo a sette motivi. Dedussero: 1) la violazione e/o falsa Pt_1 applicazione degli artt. 1803, 1810, 1811 e 2697 c.c., là dove la Corte d'Appello ha ritenuto presupposto imprescindibile della domanda di restituzione l'avvenuta consegna dell'immobile al comodatario da parte di chi agisce per la riconsegna;
2)
l'omesso esame di fatti decisivi e conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1350, 2721, 2727, 2729 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito omesso di considerare la sussistenza del rapporto di comodato precario verbale intercorso tra la dante causa e la nonché che il rapporto era Parte_9 CP_1 proseguito con esse ricorrenti, divenute proprietarie a seguito di testamento olografo, e che non vi era stata una materiale traditio dell'immobile al momento dell'acquisto della proprietà da parte delle in quanto il medesimo era già Pt_1 nella disponibilità della comodataria ad uso di studio dentistico;
3) la mancata considerazione delle risultanze della CTU;
4) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2702, 2704, 2724 c.c. e 116, 214 c.p.c., per avere la Corte del gravame considerato principio di prova del contratto di comodato, derivante da scrittura 8
privata, nonché piena prova, un atto proveniente da terzi estranei alla lite;
5)
l'inversione delle regole sulla distribuzione dell'onere della prova;
6) il travisamento delle risultanze processuali, là dove la Corte di merito ha affermato che la convenuta avrebbe assolto il proprio onere probatorio mediante il titolo di detenzione prodotto;
7) la violazione del criterio del prudente apprezzamento della prova.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2013/2024, reputò fondati i primi tre motivi osservando che “In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori
(Cass., 2, n. 25887 del 16/10/2018; Cass., 3, n. 14474 del 24/5/2023); alla luce di tale principio di diritto, in base al quale, subentrando l'erede al comodante, non ha rilevanza giuridica che il subentrante abbia consegnato l'immobile al comodatario, acquistano decisività i fatti storici, il cui esame è stato omesso dal giudice del merito, ed in relazione ai quali risulta assolto l'onere di cui all'art.
366, comma 1, n. 6 cpc, e cioè: a) la morte dell'originaria comodante;
b)
l'acquisto per eredità testamentaria in favore delle ricorrenti;
c) l'identificazione dell'immobile oggetto della domanda proposta dalle ricorrenti e di quello oggetto del titolo opposto dalla convenuta sulla base di quanto risultante dalla CTU”.
Dichiarò inammissibili il quarto, quinto e settimo motivo, nonchè “assorbito” il sesto motivo “a seguito dell'accoglimento della denuncia di vizio motivazionale relativa alla identificazione dell'immobile di cui alla domanda e di quello di cui al titolo opposto dalla convenuta”.
4. e hanno riassunto la causa chiedendo il Parte_2 Parte_1 rigetto dell'appello interposto e la conferma della sentenza n. 79/2017 resa dal
Tribunale di Sciacca. 9
Si è costituta reiterando i motivi di gravame formulati con Controparte_1
l'atto di appello dell'1.4.2017 e chiedendo, dunque, la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Sciacca, con conseguente rigetto delle domande avanzate dalle attrici in primo grado.
La causa, con ordinanza del 28.2.2025 comunicata alle parti in data
3.3.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
5. Questa Corte è chiamata a valutare, sulla base del principio di diritto indicato nell'ordinanza del Supremo Consesso, i fatti storici ivi menzionati e dotati del carattere della decisività onde dirimere la controversia, secondo quanto evidenziato nel provvedimento di rinvio.
Indubbia la qualificazione dell'azione in concreto esperita da Parte_2
e come azione personale di restituzione dell'immobile, incoata Parte_1 dalle attrici sull'assunto, per come altresì rilevato dalla Cassazione, di essere divenute proprietarie, quali eredi testamentarie dell'originaria comodante, appare necessario procedere, innanzi tutto, alla corretta identificazione del bene oggetto della domanda.
Il bene è indicato nell'atto introduttivo del primo grado come iscritto al catasto al fg. 28 part.lla 2248 sub 4 e sub 5. Tale immobile, in base alla dettagliata analisi svolta dal c.t.u. nominato dal Tribunale che ha pure operato i rilievi metrici e fotografici dei luoghi (v. in all. alla Relazione del c.t.u.), è stato edificato con i fondi della ricostruzione stanziati dallo Stato ai sensi della legge n°178 del
29/04/1976; esso, in particolare, deriva dalla ricostruzione (in forza di
Concessione per esecuzioni di opere n° 63, relativa alla pratica 471 V del 1990) in seguito al sisma dell'immobile originariamente distinto in catasto alla p.lle 452 sub 1 e 449 sub 1, differente, peraltro, dalla ricostruzione dell'immobile originariamente distinto in catasto alle p.lle graffate 452 sub 2 e 449 sub 2, così 10
indicate nel contratto di comodato opposto da (v. nel relativo Controparte_1 fascicolo).
Precisa il c.t.u. che (v. pagg. 2 e ss. della Relazione del c.t.u.) che: nella delibera n. 450 del 16.12.1989 della commissione istituita ai sensi dell'art. 5 l.
178/1976 per la costruzione di un nuovo immobile nel lotto 3 del comparto 60
V.C., relativa alla istanza di contributo n. 88528 del 28.12.1968 presentata da e annessa delibera di assegnazione (v. anche la documentazione Parte_9 relativa alla pratica edile 471 V del 1990 Concessione n° 63, in allegato alla
Relazione del c.t.u.), veniva citata la particella 452 sub 1 e la particella 449
(corrispondente alla 3° u.i.); per quest'ultima, pur non essendo indicato il subalterno, viene chiaramente esplicitato che essa è un'unità immobiliare abitativa avente superficie di 58,60 mq per cui viene erogato il finanziamento;
nella
Concessione per esecuzioni di opere n° 63 si fa riferimento alla particella 452 sub
1 ed alla particella 449; nella licenza di abitabilità rilasciata dall'UTC di Santa
Margherita di Belice in data 01/02/2008, prot. 425 e relativa al fabbricato realizzato sul lotto n° 3 del Comparto n° 60 V.C. vengono esplicitamente citati i nuovi identificativi catastali dell'immobile, fra i quali gli immobili identificati al fg. 28 p.lla 2249 sub 4 e 5.
Vi sono alcuni elementi indicati dall'ausiliare come “inequivocabili tali da far riconoscere nella citata particella “449” la particella 449 sub 1” (vale a dire, la certificazione catastale mod. 8 n°224917 del 15/9/2003 rilasciata in data
22/9/2003, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata da in data 16/12/1989), osservandosi al contempo che pur a fronte Parte_9 di ulteriori elementi apparentemente contraddittori (tra cui: la certificazione catastale mod. 8 n°66696 del 12/10/1989 che fa riferimento al f.m. 29 part 449 sub 2 magazzino o locale deposito mq 48 graffata alla particella 452 sub 2 entrambe soppresse per passaggio al catasto terreni;
la dichiarazione di successione in morte di nella quale si fa riferimento ad un piano Parte_8 11
terra di mq 48 identificato catastalmente al fm 29 part. 449 sub/2 e 452 sub/2, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà relative alle particelle 449 sub 2 e
452 sub 2), la “particella 449 sub2 graffata alla 452 sub 2 sia per destinazione
d'uso, magazzino e non abitazione (come si evince dalla categoria catastale), sia per estensione mq 48 e non mq 58,60, non può in alcun modo coincidere con la
“particella 449” oggetto delibera n° 450 relativa ai contributi di ricostruzione
(…) detta “particella 449” non può neanche coincidere con l'insieme delle particelle 449 sub1 e 449 sub2, altrimenti l'importo ammesso a finanziamento sarebbe stato diverso” (così a pag. 7 della Relazione del c.t.u.).
Gli ulteriori approfondimenti operati dall'ausiliare (con il richiamo, tra l'altro, alla concessione del 28/05/1994 per la esecuzione di opere n° 50 relativa alla pratica n° 900 del 1989 inerente la costruzione di un edificio sul terreno identificato con i lotti 5 e 6 del comparto n° 31, nonché alla documentazione allegata al progetto e relativa alla 5° unità immobiliare non abitativa, con rettifica in data 27/01/2014, a cura della commissione istituita ai sensi dell'art. 5, in relazione al progetto n° 900 intestato a dell'errore di Controparte_6 individuazione della 5° u.i. originariamente indicata al f.m. 28 particella 449 sub 2 con i reali identificativi catastali corrispondenti al f.m. 29 particelle graffate 449 sub 2 e 452 sub 2 (v. pagg. 7 e ss. della Relazione del c.t.u.), conducono il c.t.u. ad affermare che “benché si sia riscontrato nella documentazione depositata presso
l'UTC di Santa Margherita di Belice, la presenza di alcuni errori materiali, si evince chiaramente e senza dubbio alcuno che le particelle graffate 449 sub 2 e
452 sub 2 del f.m. 29 sono state adoperate per la ricostruzione dell'edificio sito in
Santa Margherita di Belice con i lotti 5 e 6 del comparto n° 31, pratica di ricostruzione n° 900 intestata ad ”. Controparte_6
Nell'evidenziare che le indicate conclusioni, sorrette da un convincente e analitico quadro argomentativo, vengono confermate dall'ausiliare anche in sede di risposta alle osservazioni critiche sollevate dalla parte convenuta (ivi 12
spiegando, tra l'altro, il consulente che “I contributi dello stato per la ricostruzione di ogni singola unità diruta potevano essere erogati una sola volta e per un solo progetto di ricostruzione, dunque appare anomalo se così fosse che la particella 449 sub2 abbia ottenuto il contributo di ricostruzione sia per il progetto di cui alla pratica n° 900 del 1989 sia per il progetto relativo alla pratica 471 V del 1990 e che in entrambi i casi il contributo sia stato effettivamente utilizzato per edificare due diversi edifici!!”), va ora rilevato che, secondo un principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione senza dover dimostrare di esserne proprietario, avendo soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, mentre spetta eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento (cfr. tra le più recenti Cass.
21853/2020, ma v. anche Cass. 20371/2013 e conf. Cass. 8840/2007, v. anche
Cass. 7195/2003). Si è inoltre precisato che per il perfezionamento del contratto di comodato, per il quale non è richiesta la forma scritta, essendo sufficiente un comportamento concludente, occorre comunque, avuto riguardo alla natura reale del contratto, la consegna della cosa, la quale non deve tuttavia rivestire forme solenni né avvenire materialmente, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione, ove la cosa sia già detenuta dal comodatario (v. Cass. 1293/2003 e Cass. 25222/2015). E così, in base al principio di diritto richiamato nell'ordinanza di rinvio, in ipotesi di morte dell'originario comodante e di mantenimento del potere di fatto sul bene da parte del comodatario, senza richiesta di rilascio da parte degli eredi del primo e con prosecuzione, pertanto, del rapporto originario con gli eredi subentrati, resta del tutto irrilevante che vi sia stata una materiale traditio al comodatario da parte del subentrante. 13
Nel caso in esame, la detenzione del bene da parte di sarebbe Controparte_1 cominciata, in base a quanto evincibile dalle stesse allegazioni operate dalla convenuta, sin dalla data del 2.1.1996 (cfr. anche il tenore del contratto di comodato opposto dalla stessa all. 2 nel relativo fascicolo), vale a dire CP_1 in un momento in cui unica (proprietaria e) legittimata a disporre del bene era per come ricavabile, oltre che dalla documentazione prodotta Parte_9 dalle attrici in primo grado, dalla puntuale ricostruzione operata dal c.t.u., il quale ha escluso, come detto, che il bene oggetto di causa, ancora adibito a studio dentistico al momento dell'accesso del medesimo ausiliare (v. la documentazione fotografica all. alla Relazione del c.t.u.), fosse derivato dalla ricostruzione dell'immobile originariamente distinto in catasto alle p.lle graffate 452 sub 2 e
449 sub 2, secondo quanto invece indicato nel contratto di comodato opposto dalla convenuta e intercorso con terzi estranei alla lite. Deve quindi presumersi
(sulla rilevanza, peraltro, della prova per presunzioni del contratto di comodato immobiliare, per il quale non è prevista alcuna forma particolare, v. peraltro Cass.
8548/2008) che sia stata la predetta a consentire alla odierna Parte_9 convenuta la detenzione dei locali, con l'allocazione di tutta l'apparecchiatura necessaria all'allestimento dello studio dentistico, e del resto, la sussistenza del rapporto di comodato con la de cuius (“originaria comodante”) appare presupposto nella stessa ordinanza di rinvio, mentre – giova ribadirlo – il diverso titolo allegato da non identifica l'immobile per cui è lite. Controparte_1
Le odierne attrici hanno poi documentato sia il lascito del bene in proprio favore a seguito della morte della predetta deceduta il Parte_9
12.12.1997 (v. in particolare il testamento olografo di con Parte_9 allegato il relativo certificato di morte, all. 1 all'atto introduttivo del primo grado, ma v. anche la nota di trascrizione all. 5 nel fascicolo di parte attrice e dalla detta parte prodotto nel corso dell'udienza del 7.11.2013 dinanzi al Tribunale, v. inoltre il certificato catastale storico all. 4 alla prima memoria ex art. 183, VI comma 14
c.p.c. depositata nel primo grado), sia la richiesta di restituzione dalle stesse avanzata nei confronti della occupante con lettera racc. a.r. del 28.12.2006 (v. all.
3 all'atto introduttivo del primo grado), così comprovando, nella prosecuzione del rapporto di comodato originariamente concesso dalla de cuius sino alla richiesta di restituzione a cura delle subentranti, il proprio diritto al rilascio dell'immobile.
In definitiva, devono nel caso in esame ritenersi sussistenti, differentemente da quanto sostenuto da i presupposti per l'esperimento dell'azione Controparte_1 di restituzione come in concreto esercitata da e la Parte_2 Parte_1 cui fondatezza non può essere posta in dubbio né dalle contestazioni sulla titolarità del bene, anche tenuto conto della natura dell'azione, né dal diverso titolo allegato dalla convenuta che, relativo a differente immobile, non è idoneo a giustificare la persistente detenzione dei locali oggetto della domanda di restituzione (anche arg. ex Cass. 20371/2013; Cass. Civ. n. 7195 del 12.05.2003).
Deve pertanto concludersi nel senso della reiezione del gravame interposto da con la conferma della sentenza resa dal Tribunale, in base ai Controparte_1 motivi enunciati.
6. Per ciò che attiene alle spese processuali, premesso che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (v. tra le più recenti Cass. 3798/2022 secondo cui peraltro la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite), deve disporsi nel caso in esame, in ossequio al canone della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere alla odierna Controparte_1 parte attrice in riassunzione le spese processuali per il giudizio di legittimità, 15
nonché per il giudizio di appello e per il giudizio di rinvio, che si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal d.m. 55/2014 come aggiornato con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Quanto all'ulteriore condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Controparte_1 come altresì richiesto dalle attrici in riassunzione, non appaiono sussistenti i relativi presupposti, in considerazione peraltro della complessità delle vicende che, in connessione con la ricostruzione a seguito del sisma, hanno nel tempo interessato il bene oggetto di lite, con le annesse identificazioni catastali.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17
L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore rispettivo importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ai sensi degli artt.
392 ss. c.p.c., ogni contraria e diversa istanza respinta e/o assorbita, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 79/2017 Controparte_1 del 13.2.2017, pronunziata dal Tribunale di Sciacca;
condanna al pagamento in favore dell'odierna parte attrice in Controparte_1 riassunzione delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00 per il giudizio di legittimità, euro 6.400,00 per il giudizio di appello ed euro 6.400,00 per il procedimento di rinvio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore 16
rispettivo importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'Appello di Palermo, il giorno 5.9.2025
La Consigliera est. La Presidente
Francesca Bellafiore Rossana Guzzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Rossana Guzzo Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 759/2024 R.G. di questa Corte di Appello quale
Giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c.
DA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentate e difese dall'avv. Caterina Santangelo C.F._2
(p.e.c. Email_1 attrici in riassunzione, già appellate
CONTRO
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Filippo Lojacono (p.e.c. Email_2 convenuta in riassunzione, già appellante
Conclusioni per le attrici in riassunzione:
“Piaccia all'ecc.ma Corte D'Appello
in accoglimento della originaria domanda attorea ed in Controparte_2 applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con
Ordinanza n. 2103/2024: 2
- Rigettare il proposto appello poiché assolutamente infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte dispiegate e per lo effetto:
- Confermare la impugnata sentenza n. 79/2017, emessa e pubblicata il
13.02.2017 dal Tribunale di Sciacca e per lo effetto:
- Ritenere e dichiarare l'abusiva occupazione da parte della sig.ra CP_1 dell'unità immobiliare, sita al piano terra – lato ovest, in Santa Margherita
[...] di Belice Via Traina n. 53 annotata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Agrigento – Territorio – Catasto dei Fabbricati al fg. 28, p.lla 2249 sub 4, graffata alla p.lla 2249 sub 5, di proprietà delle sigg.re e Parte_1
e per lo effetto: Parte_2
- Dichiarare e Confermare il diritto delle sigg.re e Parte_1 Pt_2
alla restituzione da parte della sig.ra dell'unità immobiliare
[...] Controparte_3 sita al piano terra – lato ovest, in Santa Margherita di Belice Via Traina n. 53 annotata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Agrigento – Territorio
– Catasto dei Fabbricati al fg. 28, p.lla 2249 sub 4, graffata alla p.lla 2249 sub 5;
- Condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti Controparte_1 patiti dalle odierne esponenti almeno nella misura di €. 37.000,00 per le causali e le ragioni di cui agli atti di causa e/o comunque in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia come determinata in corso di causa ed in forza dell'espletata CTU, e precisamente per occupazione sine titulo con decorrenza dal 1° gennaio 2007, con i criteri in atti specificati e dunque comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata come per legge sino all'effettiva restituzione dell'immobile, avvenuta in data 31 ottobre 2017.
- Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e compensi Controparte_1 professionali del presente grado di giudizio nonché dei precedenti gradi tutti, ivi compreso quello di Cassazione e del procedimento cautelare in grado di appello ex art. 283 c.p.c., oltre accessori ed oneri di legge;
- In istruttoria si insiste, altresì, qualora ritenuto opportuno e necessario, 3
sull'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi nel primo grado di giudizio”.
Conclusioni per la convenuta in riassunzione:
“Piaccia all'ecc. ma Corte di Appello di Palermo, contrariis reiectis, così giudicare:
- in riforma della sentenza n°79/2017, resa dal Giudice Monocratico del
Tribunale Civile di Sciacca, in data 13.02.2017, nel procedimento civile
n°224/2013 R.G. depositata in data 14.02.2017, e notificata al procuratore costituito della parte convenuta il 09.03.2017, e conseguentemente:
1) accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui di seguito vengono integralmente trascritte:
“Preliminarmente ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle attrici e , in ordine alle domande formulate Parte_1 Parte_2 con l'atto introduttivo del giudizio, non avendo fornito alcuna prova in ordine al titolo di proprietà sull'immobile sito in Santa Margherita Belice, via Dottor Sen.
, o in subordine, di avere avuto la disponibilità materiale dello Parte_3 stesso, per le causali tutte di cui in premessa.
Ritenere e dichiarare che il testamento olografo pubblicato in data
7/01/1998 ai Rogiti del Notaio , non dimostra che Persona_1 Pt_1
e sono proprietarie dell'unità immobiliare sita al piano
[...] Parte_2 terra - lato ovest, in Santa Margheritadi Bélicé Via Traina n. 49, annotata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Agrigento - Territorio - Catasto dei Fabbricati al fg. 28, p.lla 2249 sub 4, graffata alla p.lla 2249 sub 5, né tantomeno che la dante causa delle stesse ne fosse proprietaria per giusti e legali titoli che la legittimasse a disporre della suddetta unità immobiliare in favore di
e medíanle disposizione testamentaria. Parte_1 Parte_2
Nel merito, ritenere e dichiarare che la convenuta detiene Controparte_1
l'immobile sito in Santa Margherita Belice, via Dottor Sen. , in Parte_3 4
forza di valido contratto di comodato stipulato in data 02/11/2007 con i sigg.ri
, , , , CP_4 Parte_4 CP_5 Parte_5 Pt_1
, e . Ritenere e Parte_6 Pt_1 Parte_7 Parte_8 dichiarare che il contratto di comodato del 2 novembre 2007, intercorso tra la convenuta e i sigg. , , Controparte_1 CP_4 Parte_4 CP_5
, , ,
[...] Parte_5 Controparte_6 Pt_1 Parte_7
e relativamente all'immobile sito in Santa Margherita
[...] Parte_8
Belice, via Dottor Sen. , ha natura meramente ricognitiva di una Parte_3 situazione giuridica creatasi ben 11 anni prima (02/01/1996).
Ritenere e dichiarare che il diritto personale di godimento sull'immobile sito in Santa Margherita Belice, via Dottor Sen. , è stato alla Parte_3 convenuta validamente concesso, sulla base dei principi che regolano la comunione, dalla grande maggioranza dei proprietari, anzi da tutti i proprietari e precisamente dai sigg. , , , CP_4 Parte_4 CP_5
, , e Parte_5 Controparte_6 Controparte_7
. Conseguentemente ritenere e dichiarare che il recesso ad nutum Parte_8 dei contratto di comodato nei confronti dell'odierna convenuta, può essere esercitato soltanto da tutti i comodanti e nella fattispecie in esame dai sigg.ri
, , , , CP_4 Parte_4 CP_5 Parte_5 [...]
, e che hanno CP_6 Controparte_7 Parte_8 sottoscritto il contratto di comodato con alla scadenza convenuta, Controparte_1 ovvero per i motivi di cui all'art. 1809 ce, e non dalle attrici che sono estranee al contratto di comodato de quo e che comunque difettano di legittimazione ad agire. Conseguentemente, per i motivi sopra esposti, rigettare tutte le domande formulate dalle attrici e contenute nelle conclusioni adottate con l'atto introduttivo del giudizio, perché inammissibili e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto.
Ritenere e dichiarare, comunque che l'immobile oggetto del presente 5
giudizio è stato nel corso degli anni ben curato e custodito da parte della convenuta, la quale non vi ha mai arrecato alcun danno.
Conseguentemente, rigettare per le causali tutte di cui in premessa, la domanda risarcitoria dei presunti danni richiesti dalle attrici in citazione, perché priva di qualsiasi serio riscontro probatorio.
2) rigettare le domande formulate dalle attrici nell'atto introduttivo del giudizio, con condanna delle parti appellate in favore dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, del primo e del secondo grado del giudizio.
Ci si oppone infine alla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulata dalle attrici, atteso che oltre ad essere inammissibile, irrilevante e ininfluente ai fini del decidere, è tardiva essendo stata avanzata per la prima volta con la memoria ex art. 183, 6 comma n. 3, con la quale si sarebbero potute indicare solo prove contrarie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e convennero dinanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Sciacca e, premesso di essere divenute proprietarie giusta Controparte_1 testamento olografo pubblicato il 7.1.1998 dell'immobile censito nel catasto fabbricati di Agrigento al fg. 28, p.lla 2249 sub 4 graffata alla p.lla 2249 sub 5, il quale era stato concesso in uso temporaneo gratuito per ragioni di parentela alla convenuta, e che quest'ultima ne aveva rifiutato la chiesta restituzione, domandarono, previa declaratoria dell'abusiva occupazione dell'immobile da parte dell'avversaria, la relativa condanna alla restituzione del bene nonché al risarcimento del danno commisurato alla mancata percezione dei frutti civili dalla data della richiesta di restituzione e per lavori di ristrutturazione conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni di custodia e conservazione gravanti sulla comodataria.
Si costituì eccependo il difetto di legittimazione attiva delle Controparte_1 attrici, in quanto non proprietarie dell'unità immobiliare e prive della relativa 6
disponibilità materiale tale da poterlo concedere in comodato a terzi;
oppose inoltre di essere titolare di un diritto personale di godimento sullo stesso bene in virtù di un contratto di comodato stipulato con soggetti terzi estranei al giudizio.
Chiese dunque il rigetto delle domande attoree.
La causa, istruita in via documentale e a mezzo c.t.u., venne decisa con sentenza n. 79/2017 del 13.2.2017 con cui il Tribunale adito, ritenuto provato, secondo la disciplina del comodato, il diritto delle attrici alla restituzione dell'immobile detenuto sine titulo, sulla base del testamento olografo prodotto dalle richiedenti, della visura catastale storica e della lettera raccomandata di restituzione, e negando che il diverso titolo offerto dalla convenuta potesse escludere la legittimazione attiva delle attrici – per essere state le part. 449 sub 2 e
452 sub 2, indicate nel citato contratto prodotto da utilizzate per la CP_8 ricostruzione di un immobile differente da quello per cui è causa, in base agli esiti della c.t.u. espletata – condannò la convenuta al rilascio del bene nonché al pagamento di euro 200,00 per ogni mese di occupazione senza titolo a decorrere dal giorno 1 gennaio 2007, oltre rivalutazione e interessi legali dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino all'effettivo soddisfo;
condannò inoltre la convenuta a rifondere alla controparte le spese processuali e pose a carico della medesima le spese della c.t.u. CP_1
2. Interpose gravame chiedendo, previa sospensione Controparte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la riforma della sentenza impugnata, per l'assunta carenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione di restituzione, non avendo le controparti provato di essere proprietarie dell'immobile o di averlo (esse o la loro dante causa) consegnato alla convenuta;
ribadì che il contratto di comodato del 2.11.2007 dalla stessa appellante prodotto riguarda proprio l'immobile oggetto della domanda di restituzione;
reiterò
l'insufficienza della documentazione ex adverso offerta a provare il titolo dominicale;
contestò l'adesione del Tribunale alle conclusioni raggiunte dal c.t.u.; 7
concluse dunque per il necessario rigetto, in riforma della sentenza impugnata, di tutte le avversarie domande.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa, istruita in via documentale, venne decisa con la sentenza n. 238/2020 del 13.2.2020 con cui la Corte di Appello di
Palermo, qualificata l'azione proposta dalle attrici in primo grado come azione personale di restituzione, in quanto fondata sull'assunto della concessione in comodato dell'immobile indentificato come iscritto al catasto al fg. 28 part.lla
2248 subb. 4 e 5, e ritenuta mancante la prova della consegna dell'immobile da parte delle appellate a a fronte del titolo di detenzione da CP_8 quest'ultima prodotto, accolse l'impugnativa e, in riforma della sentenza gravata, rigettò le domande proposte da e con condanna Parte_1 Parte_2 di queste ultime alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
3. Avverso la decisione proposero ricorso per Cassazione le germane affidandolo a sette motivi. Dedussero: 1) la violazione e/o falsa Pt_1 applicazione degli artt. 1803, 1810, 1811 e 2697 c.c., là dove la Corte d'Appello ha ritenuto presupposto imprescindibile della domanda di restituzione l'avvenuta consegna dell'immobile al comodatario da parte di chi agisce per la riconsegna;
2)
l'omesso esame di fatti decisivi e conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1350, 2721, 2727, 2729 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito omesso di considerare la sussistenza del rapporto di comodato precario verbale intercorso tra la dante causa e la nonché che il rapporto era Parte_9 CP_1 proseguito con esse ricorrenti, divenute proprietarie a seguito di testamento olografo, e che non vi era stata una materiale traditio dell'immobile al momento dell'acquisto della proprietà da parte delle in quanto il medesimo era già Pt_1 nella disponibilità della comodataria ad uso di studio dentistico;
3) la mancata considerazione delle risultanze della CTU;
4) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2702, 2704, 2724 c.c. e 116, 214 c.p.c., per avere la Corte del gravame considerato principio di prova del contratto di comodato, derivante da scrittura 8
privata, nonché piena prova, un atto proveniente da terzi estranei alla lite;
5)
l'inversione delle regole sulla distribuzione dell'onere della prova;
6) il travisamento delle risultanze processuali, là dove la Corte di merito ha affermato che la convenuta avrebbe assolto il proprio onere probatorio mediante il titolo di detenzione prodotto;
7) la violazione del criterio del prudente apprezzamento della prova.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2013/2024, reputò fondati i primi tre motivi osservando che “In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori
(Cass., 2, n. 25887 del 16/10/2018; Cass., 3, n. 14474 del 24/5/2023); alla luce di tale principio di diritto, in base al quale, subentrando l'erede al comodante, non ha rilevanza giuridica che il subentrante abbia consegnato l'immobile al comodatario, acquistano decisività i fatti storici, il cui esame è stato omesso dal giudice del merito, ed in relazione ai quali risulta assolto l'onere di cui all'art.
366, comma 1, n. 6 cpc, e cioè: a) la morte dell'originaria comodante;
b)
l'acquisto per eredità testamentaria in favore delle ricorrenti;
c) l'identificazione dell'immobile oggetto della domanda proposta dalle ricorrenti e di quello oggetto del titolo opposto dalla convenuta sulla base di quanto risultante dalla CTU”.
Dichiarò inammissibili il quarto, quinto e settimo motivo, nonchè “assorbito” il sesto motivo “a seguito dell'accoglimento della denuncia di vizio motivazionale relativa alla identificazione dell'immobile di cui alla domanda e di quello di cui al titolo opposto dalla convenuta”.
4. e hanno riassunto la causa chiedendo il Parte_2 Parte_1 rigetto dell'appello interposto e la conferma della sentenza n. 79/2017 resa dal
Tribunale di Sciacca. 9
Si è costituta reiterando i motivi di gravame formulati con Controparte_1
l'atto di appello dell'1.4.2017 e chiedendo, dunque, la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Sciacca, con conseguente rigetto delle domande avanzate dalle attrici in primo grado.
La causa, con ordinanza del 28.2.2025 comunicata alle parti in data
3.3.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
5. Questa Corte è chiamata a valutare, sulla base del principio di diritto indicato nell'ordinanza del Supremo Consesso, i fatti storici ivi menzionati e dotati del carattere della decisività onde dirimere la controversia, secondo quanto evidenziato nel provvedimento di rinvio.
Indubbia la qualificazione dell'azione in concreto esperita da Parte_2
e come azione personale di restituzione dell'immobile, incoata Parte_1 dalle attrici sull'assunto, per come altresì rilevato dalla Cassazione, di essere divenute proprietarie, quali eredi testamentarie dell'originaria comodante, appare necessario procedere, innanzi tutto, alla corretta identificazione del bene oggetto della domanda.
Il bene è indicato nell'atto introduttivo del primo grado come iscritto al catasto al fg. 28 part.lla 2248 sub 4 e sub 5. Tale immobile, in base alla dettagliata analisi svolta dal c.t.u. nominato dal Tribunale che ha pure operato i rilievi metrici e fotografici dei luoghi (v. in all. alla Relazione del c.t.u.), è stato edificato con i fondi della ricostruzione stanziati dallo Stato ai sensi della legge n°178 del
29/04/1976; esso, in particolare, deriva dalla ricostruzione (in forza di
Concessione per esecuzioni di opere n° 63, relativa alla pratica 471 V del 1990) in seguito al sisma dell'immobile originariamente distinto in catasto alla p.lle 452 sub 1 e 449 sub 1, differente, peraltro, dalla ricostruzione dell'immobile originariamente distinto in catasto alle p.lle graffate 452 sub 2 e 449 sub 2, così 10
indicate nel contratto di comodato opposto da (v. nel relativo Controparte_1 fascicolo).
Precisa il c.t.u. che (v. pagg. 2 e ss. della Relazione del c.t.u.) che: nella delibera n. 450 del 16.12.1989 della commissione istituita ai sensi dell'art. 5 l.
178/1976 per la costruzione di un nuovo immobile nel lotto 3 del comparto 60
V.C., relativa alla istanza di contributo n. 88528 del 28.12.1968 presentata da e annessa delibera di assegnazione (v. anche la documentazione Parte_9 relativa alla pratica edile 471 V del 1990 Concessione n° 63, in allegato alla
Relazione del c.t.u.), veniva citata la particella 452 sub 1 e la particella 449
(corrispondente alla 3° u.i.); per quest'ultima, pur non essendo indicato il subalterno, viene chiaramente esplicitato che essa è un'unità immobiliare abitativa avente superficie di 58,60 mq per cui viene erogato il finanziamento;
nella
Concessione per esecuzioni di opere n° 63 si fa riferimento alla particella 452 sub
1 ed alla particella 449; nella licenza di abitabilità rilasciata dall'UTC di Santa
Margherita di Belice in data 01/02/2008, prot. 425 e relativa al fabbricato realizzato sul lotto n° 3 del Comparto n° 60 V.C. vengono esplicitamente citati i nuovi identificativi catastali dell'immobile, fra i quali gli immobili identificati al fg. 28 p.lla 2249 sub 4 e 5.
Vi sono alcuni elementi indicati dall'ausiliare come “inequivocabili tali da far riconoscere nella citata particella “449” la particella 449 sub 1” (vale a dire, la certificazione catastale mod. 8 n°224917 del 15/9/2003 rilasciata in data
22/9/2003, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata da in data 16/12/1989), osservandosi al contempo che pur a fronte Parte_9 di ulteriori elementi apparentemente contraddittori (tra cui: la certificazione catastale mod. 8 n°66696 del 12/10/1989 che fa riferimento al f.m. 29 part 449 sub 2 magazzino o locale deposito mq 48 graffata alla particella 452 sub 2 entrambe soppresse per passaggio al catasto terreni;
la dichiarazione di successione in morte di nella quale si fa riferimento ad un piano Parte_8 11
terra di mq 48 identificato catastalmente al fm 29 part. 449 sub/2 e 452 sub/2, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà relative alle particelle 449 sub 2 e
452 sub 2), la “particella 449 sub2 graffata alla 452 sub 2 sia per destinazione
d'uso, magazzino e non abitazione (come si evince dalla categoria catastale), sia per estensione mq 48 e non mq 58,60, non può in alcun modo coincidere con la
“particella 449” oggetto delibera n° 450 relativa ai contributi di ricostruzione
(…) detta “particella 449” non può neanche coincidere con l'insieme delle particelle 449 sub1 e 449 sub2, altrimenti l'importo ammesso a finanziamento sarebbe stato diverso” (così a pag. 7 della Relazione del c.t.u.).
Gli ulteriori approfondimenti operati dall'ausiliare (con il richiamo, tra l'altro, alla concessione del 28/05/1994 per la esecuzione di opere n° 50 relativa alla pratica n° 900 del 1989 inerente la costruzione di un edificio sul terreno identificato con i lotti 5 e 6 del comparto n° 31, nonché alla documentazione allegata al progetto e relativa alla 5° unità immobiliare non abitativa, con rettifica in data 27/01/2014, a cura della commissione istituita ai sensi dell'art. 5, in relazione al progetto n° 900 intestato a dell'errore di Controparte_6 individuazione della 5° u.i. originariamente indicata al f.m. 28 particella 449 sub 2 con i reali identificativi catastali corrispondenti al f.m. 29 particelle graffate 449 sub 2 e 452 sub 2 (v. pagg. 7 e ss. della Relazione del c.t.u.), conducono il c.t.u. ad affermare che “benché si sia riscontrato nella documentazione depositata presso
l'UTC di Santa Margherita di Belice, la presenza di alcuni errori materiali, si evince chiaramente e senza dubbio alcuno che le particelle graffate 449 sub 2 e
452 sub 2 del f.m. 29 sono state adoperate per la ricostruzione dell'edificio sito in
Santa Margherita di Belice con i lotti 5 e 6 del comparto n° 31, pratica di ricostruzione n° 900 intestata ad ”. Controparte_6
Nell'evidenziare che le indicate conclusioni, sorrette da un convincente e analitico quadro argomentativo, vengono confermate dall'ausiliare anche in sede di risposta alle osservazioni critiche sollevate dalla parte convenuta (ivi 12
spiegando, tra l'altro, il consulente che “I contributi dello stato per la ricostruzione di ogni singola unità diruta potevano essere erogati una sola volta e per un solo progetto di ricostruzione, dunque appare anomalo se così fosse che la particella 449 sub2 abbia ottenuto il contributo di ricostruzione sia per il progetto di cui alla pratica n° 900 del 1989 sia per il progetto relativo alla pratica 471 V del 1990 e che in entrambi i casi il contributo sia stato effettivamente utilizzato per edificare due diversi edifici!!”), va ora rilevato che, secondo un principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione senza dover dimostrare di esserne proprietario, avendo soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, mentre spetta eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento (cfr. tra le più recenti Cass.
21853/2020, ma v. anche Cass. 20371/2013 e conf. Cass. 8840/2007, v. anche
Cass. 7195/2003). Si è inoltre precisato che per il perfezionamento del contratto di comodato, per il quale non è richiesta la forma scritta, essendo sufficiente un comportamento concludente, occorre comunque, avuto riguardo alla natura reale del contratto, la consegna della cosa, la quale non deve tuttavia rivestire forme solenni né avvenire materialmente, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione, ove la cosa sia già detenuta dal comodatario (v. Cass. 1293/2003 e Cass. 25222/2015). E così, in base al principio di diritto richiamato nell'ordinanza di rinvio, in ipotesi di morte dell'originario comodante e di mantenimento del potere di fatto sul bene da parte del comodatario, senza richiesta di rilascio da parte degli eredi del primo e con prosecuzione, pertanto, del rapporto originario con gli eredi subentrati, resta del tutto irrilevante che vi sia stata una materiale traditio al comodatario da parte del subentrante. 13
Nel caso in esame, la detenzione del bene da parte di sarebbe Controparte_1 cominciata, in base a quanto evincibile dalle stesse allegazioni operate dalla convenuta, sin dalla data del 2.1.1996 (cfr. anche il tenore del contratto di comodato opposto dalla stessa all. 2 nel relativo fascicolo), vale a dire CP_1 in un momento in cui unica (proprietaria e) legittimata a disporre del bene era per come ricavabile, oltre che dalla documentazione prodotta Parte_9 dalle attrici in primo grado, dalla puntuale ricostruzione operata dal c.t.u., il quale ha escluso, come detto, che il bene oggetto di causa, ancora adibito a studio dentistico al momento dell'accesso del medesimo ausiliare (v. la documentazione fotografica all. alla Relazione del c.t.u.), fosse derivato dalla ricostruzione dell'immobile originariamente distinto in catasto alle p.lle graffate 452 sub 2 e
449 sub 2, secondo quanto invece indicato nel contratto di comodato opposto dalla convenuta e intercorso con terzi estranei alla lite. Deve quindi presumersi
(sulla rilevanza, peraltro, della prova per presunzioni del contratto di comodato immobiliare, per il quale non è prevista alcuna forma particolare, v. peraltro Cass.
8548/2008) che sia stata la predetta a consentire alla odierna Parte_9 convenuta la detenzione dei locali, con l'allocazione di tutta l'apparecchiatura necessaria all'allestimento dello studio dentistico, e del resto, la sussistenza del rapporto di comodato con la de cuius (“originaria comodante”) appare presupposto nella stessa ordinanza di rinvio, mentre – giova ribadirlo – il diverso titolo allegato da non identifica l'immobile per cui è lite. Controparte_1
Le odierne attrici hanno poi documentato sia il lascito del bene in proprio favore a seguito della morte della predetta deceduta il Parte_9
12.12.1997 (v. in particolare il testamento olografo di con Parte_9 allegato il relativo certificato di morte, all. 1 all'atto introduttivo del primo grado, ma v. anche la nota di trascrizione all. 5 nel fascicolo di parte attrice e dalla detta parte prodotto nel corso dell'udienza del 7.11.2013 dinanzi al Tribunale, v. inoltre il certificato catastale storico all. 4 alla prima memoria ex art. 183, VI comma 14
c.p.c. depositata nel primo grado), sia la richiesta di restituzione dalle stesse avanzata nei confronti della occupante con lettera racc. a.r. del 28.12.2006 (v. all.
3 all'atto introduttivo del primo grado), così comprovando, nella prosecuzione del rapporto di comodato originariamente concesso dalla de cuius sino alla richiesta di restituzione a cura delle subentranti, il proprio diritto al rilascio dell'immobile.
In definitiva, devono nel caso in esame ritenersi sussistenti, differentemente da quanto sostenuto da i presupposti per l'esperimento dell'azione Controparte_1 di restituzione come in concreto esercitata da e la Parte_2 Parte_1 cui fondatezza non può essere posta in dubbio né dalle contestazioni sulla titolarità del bene, anche tenuto conto della natura dell'azione, né dal diverso titolo allegato dalla convenuta che, relativo a differente immobile, non è idoneo a giustificare la persistente detenzione dei locali oggetto della domanda di restituzione (anche arg. ex Cass. 20371/2013; Cass. Civ. n. 7195 del 12.05.2003).
Deve pertanto concludersi nel senso della reiezione del gravame interposto da con la conferma della sentenza resa dal Tribunale, in base ai Controparte_1 motivi enunciati.
6. Per ciò che attiene alle spese processuali, premesso che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perchè decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (v. tra le più recenti Cass. 3798/2022 secondo cui peraltro la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite), deve disporsi nel caso in esame, in ossequio al canone della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere alla odierna Controparte_1 parte attrice in riassunzione le spese processuali per il giudizio di legittimità, 15
nonché per il giudizio di appello e per il giudizio di rinvio, che si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal d.m. 55/2014 come aggiornato con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Quanto all'ulteriore condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Controparte_1 come altresì richiesto dalle attrici in riassunzione, non appaiono sussistenti i relativi presupposti, in considerazione peraltro della complessità delle vicende che, in connessione con la ricostruzione a seguito del sisma, hanno nel tempo interessato il bene oggetto di lite, con le annesse identificazioni catastali.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17
L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore rispettivo importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ai sensi degli artt.
392 ss. c.p.c., ogni contraria e diversa istanza respinta e/o assorbita, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 79/2017 Controparte_1 del 13.2.2017, pronunziata dal Tribunale di Sciacca;
condanna al pagamento in favore dell'odierna parte attrice in Controparte_1 riassunzione delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00 per il giudizio di legittimità, euro 6.400,00 per il giudizio di appello ed euro 6.400,00 per il procedimento di rinvio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore 16
rispettivo importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'Appello di Palermo, il giorno 5.9.2025
La Consigliera est. La Presidente
Francesca Bellafiore Rossana Guzzo