Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Alla data del 24 Giugno 2025, ore 9.30, innanzi al giudice, dott. Andrea Martinetto, tramite collegamento da remoto, per la parte attrice compare l'Avv. Enrica Bussolin in sostituzione dell'Avv. Luigi Dabbene, per la parte convenuta nessuno compare.
L'Avv. Bussolin collegata da remoto, dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi in cui si trovi in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il Difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita la parte presente a procedere con la discussione e con la precisazione delle proprie conclusioni.
Il Difensore comparso ribadisce come la convenuta, sino alla data odierna, non abbia corrisposto alcunchè di quanto domandato in atti pur continuando a detenere l'immobile,
immobile di cui ancora oggi mantiene la disponibilità.
Quindi, espone le ragioni della parte propria rappresentata, concludendo come da memoria integrativa Avv. Dabbene del 9 Maggio 2025.
Conclusa la discussione, il giudice invita la parte presente ad attendere per ascoltare la lettura della sentenza.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
Successivamente, conclusa la propria deliberazione e richiamate le parti, alle ore 14.05, il giudice dà lettura della sentenza, contenente i motivi di fatto e di diritto posti alla base della decisione.
Si dà atto, però, che nessuna delle parti assiste alla lettura.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 651 / 2025 Registro Generale,
avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione a seguito di conversione del rito da procedimento di sfratto,
promosso da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Dabbene del Foro di Asti, in forza di procura speciale del
25 Novembre 2024, allegata alla intimazione di sfratto, Avv. Dabbene, datata 4 Dicembre 2024.
- Attore -
contro
, contumace. Controparte_1
- Convenuta -
Conclusioni di parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: - Dichiarare la risoluzione per inadempimento della conduttrice sig.ra del Controparte_1
contratto di locazione stipulato tra le parti, attesa la morosità nel pagamento delle somme indicate in atti;
- per l'effetto, condannare la resistente al rilascio dell'immobile oggetto del Controparte_1
contratto, situato in Asti, via del Varrone n. 50;
- fissare a breve la data dell'esecuzione;
- condannare la sig.ra al pagamento della somma indicata in atto di citazione, Controparte_1
oltre ai canoni scaduti e da scadere fino al rilascio dell'immobile
- Con vittoria delle spese di causa.
Conclusioni della parte convenuta: nessuna conclusione è stata svolta dalla parte convenuta,
rimasta contumace per l'intera durata del processo.
Motivi della decisione
Il procedimento veniva inizialmente introdotto dall'attore, SI. con la Parte_1
forma monitoria della intimazione di sfratto per morosità, notificata nei confronti della conduttrice, SI.ra , per l'immobile sito in Asti, Via del Varrone, n. 50, Controparte_1
oggetto del contratto di locazione sottoscritto dalle parti e registrato presso la competente
Agenzia delle Entrate alla data 28 Ottobre 2024.
Non essendo stato possibile accertare la conoscenza certa da parte della convenuta della iniziale intimazione di sfratto, a seguito della irreperibilità della SI.ra medesima, Controparte_1
non si poteva definire il processo nella fase a cognizione sommaria, rendendosi, invece,
necessaria la conversione del rito da sommario ad ordinario ai fini dell'accertamento nel merito delle ragioni dell'attore.
Veniva quindi mutato il rito ed alla udienza del 20 Marzo 2025, acclarata la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della convenuta, l'attore non formulava istanze istruttorie e richiedeva fissarsi la successiva udienza per la discussione del processo. Alla data odierna il giudice invitava il Difensore comparso ad illustrare le proprie argomentazioni ed a precisare le conclusioni definitive. L'Avv. Bussolin, quindi, dando conto delle ragioni della parte propria assistita, chiedeva accogliersi le conclusioni come formulate in sede di precisazione odierna.
Alla luce degli elementi istruttori raccolti in giudizio, le domande come oggi formulate dalla parte attrice appaiono correttamente proposte e da accogliersi, secondo quanto in appresso specificato.
A seguito della conversione del rito da monitorio ad ordinario il SI. Parte_1
oltre alla richiesta di restituzione del bene immobile locato, ribadiva anche la domanda di pagamento dei canoni non corrisposti dalla conduttrice.
Nello specifico, risulta dimostrata l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti in lite, in ragione della produzione agli atti del contratto di locazione sottoscritto dagli odierni litisconsorti e registrato presso la competente Agenzia delle Entrate, il giorno 28 Ottobre 2024
(doc. 2 di parte attrice, allegato alla intimazione di sfratto, Avv. Dabbene del 4 Dicembre 2024),
contratto di locazione relativo ad immobile adibito ad uso di abitazione e sito in Asti, Via del
Varrone, n. 50.
Essendo attestata la sussistenza del contratto, conseguentemente risulta legittima la formulazione della richiesta, della parte locatrice, di ottenere le spettanze relative al suddetto rapporto, da corrispondersi a titolo di canoni per la fruizione del bene locato. Secondo
l'ordinario schema di ripartizione dell'onere della prova sarebbe stato onere della parte convenuta dover eccepire, eventualmente, il già avvenuto adempimento o le ragioni giustificatrici del proprio comportamento: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le varie,
vedasi: Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n.ro 13685 del 21 Maggio 2019; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
826 del 20 Gennaio 2015; Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15 Luglio 2011; Cassazione
civile, Sez. lav., 15 Marzo 2010, n. 6205; Cassazione Civile, Sez. III, 1 Aprile 2010, n. 7993;
Cassazione Civile, Sez. III, 12 Febbraio 2010, n. 3373).
Come detto, essendo dimostrato il diritto dell'attore a pretendere il pagamento delle somme domandate a titolo di canoni, in virtù del contratto in atti e non emergendo alcuna prova dell'adempimento della conduttrice convenuta o delle ragioni a giustificazione della condotta di Questa, dovrà accogliersi la richiesta di accertamento di intervenuta risoluzione del contratto de quo per grave inadempimento della parte conduttrice, conformemente a quanto domandato dalla attrice nelle proprie conclusioni odierne.
La SI.ra , infatti, risulta aver fruito dell'immobile concessole in locazione, CP_1
omettendo la parziale corresponsione del canone di locazione relativo al mese di Settembre
2024 per Euro 150,00 e quindi da Ottobre 2024 in avanti omettendo la totalità degli importi dovuti a titolo di canoni, accumulando così, alla data di redazione della originaria intimazione di sfratto, 4 Dicembre 2024, un debito pari ad Euro 1.650,00 (Euro 450,00 + Euro 1.200,00
[pari ad Euro 600,00 (vedasi canone previsto nel contratto di locazione in atti, alla pagina 2,
punto 4.3) moltiplicato per due mensilità]), inadempimento anche protrattosi sino alla data odierna, come espressamente ribadito dalla parte attrice in udienza e quindi aumentato per ulteriori sette mensilità per un valore di Euro 4.200,00, così ad ottenere un credito attuale, del
SI. di Euro 5.850,00 (1.650,00 + 4.200,00). Parte_1
La SI.ra , pertanto, si è resa inadempiente dei propri obblighi contrattuali, CP_1
inadempimento che, dato il significativo numero di mensilità non corrisposte (ad oggi, già
compreso il mese di Giugno 2025, corrispondenti ad oltre nove mensilità), non appare possibile qualificare come di scarsa importanza. Deve pertanto ritenersi provato il mancato pagamento dei canoni di locazione, da parte della conduttrice convenuta, per le mensilità maturate sino ad oggi (24 Giugno 2025), condotta che,
come già rilevato in precedenza, configura un inadempimento non qualificabile come di scarsa importanza e pertanto idoneo a determinare la risoluzione del contratto de quo, in ossequio al combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c.
La SI.ra , quindi, dovrà corrispondere a favore del SI. Controparte_1 [...]
la somma di Euro 5.850,00. Parte_1
Oltre alla somma di cui sopra, la parte attrice avrà diritto a percepire, ex art. 1591, c.c., anche le mensilità che in futuro matureranno sino all'effettivo rilascio dell'immobile, ciascuna pari ad
Euro 600,00. Infatti la Corte di Legittimità, in ordine a tale aspetto, ha ritenuto che la responsabilità del conduttore verso il locatore dopo la risoluzione del contratto, ma prima della riconsegna del bene, abbia natura contrattuale, atteso che la caducazione del contratto non determini l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione, che invece permangono, ex art. 1591 c.c., sino all'esatto adempimento dell'obbligazione del conduttore di riconsegna del cespite, riconsegna che rimane inadempiuta ogni qualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando l'immobile risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore. (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza del 25 Luglio 2022).
La recente interpretazione del Supremo Collegio di Legittimità, su tale punto, conferma il proprio precedente orientamento secondo cui la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 c.c..), costituisca ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trovi fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, primo comma, cod. proc. civ. secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli "da scadere fino all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11603 del 31 Maggio 2005).
La SI.ra dovrà quindi versare al SI. a somma di Euro 600,00 per CP_1 Parte_1
ogni mese di occupazione dell'immobile successivo a Giugno 2025 sino al momento della reale restituzione dell'immobile.
Sono anche dovuti dalla conduttrice, al SI. gli interessi nella misura legale sulle Parte_1
somme riconosciute, a decorrere dalla data del 24 Aprile 2025, data di perfezionamento della rituale convocazione nel procedimento odierno della convenuta.
La accertata risoluzione del contratto di locazione implica per il conduttore, SI.ra CP_1
, l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'immobile de quo, libero da persone
[...]
e cose, a favore del locatore, SI. Parte_1
Per quanto concerne la individuazione della data dell'esecuzione, si rileva come l'art. 56 della
Legge n. 392 del 1978 (norma che impone al giudice, unitamente alla emissione del provvedimento di rilascio dell'immobile, anche di provvedere alla fissazione della data dell'esecuzione), riguardi tutte le controversie che possano avere come esito lo scioglimento del contratto di locazione, sia a seguito dell'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento, sia a conclusione della procedura di sfratto per morosità, sia per convalida di licenza per finita locazione, e non appaia pertanto applicabile unicamente alle statuizioni emesse in esito allo speciale procedimento previsto dalla stessa legge n. 392/78 (Cass. Civ., Sez. III, 5 Settembre
1987, n. 7213; Cass. Civ., Sez. III, 24 Marzo 1983, 2083).
Conseguentemente, anche nel caso concreto, dovrà procedersi alla fissazione del termine per il rilascio dell'immobile, termine che, considerato il cospicuo tempo già trascorso nella inadempienza della parte conduttrice (oltre nove mesi) e considerata la non reperibilità della stessa all'interno dell'immobile de quo (vedasi notificazione del verbale per la instaurazione della fase di merito ai sensi dell'art. 143 c.p.c), appare corretto contenere nel periodo di poco più di un mese, così individuando, a tal fine, la data del 31 Luglio 2025.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta nella misura indicata nella parte dispositiva, in ossequio ai parametri stabiliti dal D.M. 55 del
10 Marzo 2014, con i valori aggiornati dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022, tenuto conto della durata del processo, della difficoltà dei temi trattati, delle difese addotte dalla parte costituita e dell'esito del giudizio ed anche tenuto conto della fase a cognizione sommaria del processo.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- accertata la intervenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti del processo,
condanna la SI.ra a restituire al SI. l'immobile, Controparte_1 Parte_1
libero da persone e cose, sito in Asti, Via del Varrone, n. 50, entro il termine del 31 Luglio 2025;
- condanna la SI.ra al pagamento, in favore del SI. Controparte_1 [...]
della somma di Euro 5.850,00, oltre ad Euro 600,00, per ogni mese di Parte_1
occupazione dell'immobile successivo a Giugno 2025, sino alla data di rilascio effettivo ed oltre interessi sul dovuto, al tasso legale, a decorrere dalla data del 24 Aprile 2025, sino al saldo effettivo;
- condanna la SI.ra al pagamento delle spese del giudizio a favore del SI. Controparte_1
spese oggi liquidate in Euro 2.000,00, oltre I.v.a. e C.p.a. ed oltre 15% Parte_1
sulle somme imponibili quale rimborso spese generali, a titolo di compensi per le difese ed in
Euro 254,00 a titolo di esborsi.
Così deciso in Asti, il 24 Giugno 2025.
Il giudice dott. Andrea Martinetto