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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona della dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado, iscritta nel registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 al numero 3022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MANDARINO GIUSEPPE;
Parte_1
PARTE ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CANTONE FRANCESCA ANDREA;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note delle parti.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la affinché Controparte_1 fosse accertata e dichiarata l'illegittimità degli interessi applicati al contratto di mutuo fondiario poiché superiori al tasso-soglia del periodo nonché deduceva l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto.
Pertanto, chiedeva dichiararsi la nullità delle condizioni del contratto di mutuo nonché condannarsi la banca convenuta al risarcimento dei danni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.10.2021, si è costituita in giudizio e ha eccepito la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione nonché ha chiesto il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
All'udienza del 18.12.2024 (celebrata con lo scambio delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti deducevano di aver accettato la proposta
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 conciliativa formulata dal Giudicante con ordinanza depositata in data
17.01.2024.
Tale proposta conciliativa prevede che “previa rinuncia alle domande, parte attrice corrisponde alla convenuta la somma di €.2.356,00 a titolo CP_2 di spese legali”.
Pertanto, alla luce dell'accoglimento della proposta conciliativa, va dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, alla luce dell'accordo intercorso tra le parti. Ed invero, a tal riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere
l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. n. 12844 del 3.9.03).
Qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta.
Pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Le spese di lite sono regolamentate tra le parti alla luce di quanto indicato nell'ordinanza depositata in data 17.01.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta la somma di €. 2.356,00 a titolo di spese legali, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2