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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/06/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1506/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari I sezione civile riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 1506/2023 R.G. avverso l'ordinanza n. 2081/2023, resa il 26.09.2023 dal Tribunale di Foggia tra
, (avv. Mara Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Santamaria e Mariachiara Panella)
Contro
, , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Per_1
;
[...]
Parte_5
(avv.to Marciello Ugo Mario Severo, Gitto Francesco)
[...]
, quali eredi di nelle more deceduta Controparte_4 Controparte_5 Persona_2
All'udienza del 24.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2013, conveniva in giudizio Parte_6
, , , , Parte_5 Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , per sentir. dichiarare esso attore e proprietari per
[...] Parte_5 Parte_1
l'intervenuta usucapione del compendio immobiliare distinti al N.C.E.U del Comune di Apricena
pagina 1 di 3 foglio 21 p.lla n.591 di mq 161,50 in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni,
Istruita la causa con prova per testi, il Giudice istruttore con Ordinanza del 09.04.2021 riteneva che il contraddittorio nei confronti di non si fosse mai instaurato e assegnava termine per la Parte_5
notifica ai successori della stessa entro e non oltre la data del 15.05.2021.
Con ordinanza resa a verbale in data 15.10.2021, il giudice unico dichiarava l'estinzione del giudizio ex art. 307, co. 3, c.p.c., non avendo parte attrice ottemperato all'ordine del giudice di notificare l'atto di citazione ai successori di (entro il termine perentorio assegnato all'udienza del Parte_5
09/04/2021).
Avverso detta ordinanza parte attrice proponeva reclamo ex art. 178 cpc che il Tribunale di Foggia, con ordinanza n. 2081/2023 del 26.09.2023 dichiarava inammissibile.
Argomentava che la dichiarazione di estinzione del processo, emessa con ordinanza dal giudice istruttore che opera come giudice monocratico, è equiparata sul piano sostanziale ad una sentenza, e dunque, assoggettabile ai normali mezzi di impugnazione e quindi all'appello.
Avverso detta ordinanza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e insistendo per la reclamabilità al Collegio ex art. 178 cpc dell'ordinanza
[...] Parte_4
di estinzione del giudizio ex art. 307 co. 3 cpc essendo priva del carattere della definitività.
Si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello. Parte_5
Contestava, in ogni caso, la fondatezza nel merito del gravame instando per il rigetto..
, , non si Controparte_1 Controparte_2 Parte_5 Controparte_3
sono costituiti e devono essere dichiarate contumaci
L'appello è inammissibile.
Si ricostruisce dagli atti di primo grado che, con ordinanza resa a verbale del 15.01.2021, il Giudice
Unico del Tribunale di Foggia dichiarava l'estinzione del giudizio ex art. 307 co. 3 cpc non avendo parte attrice ottemperato all'ordine del giudice di notificare l'atto di citazione ai successori di entro il termine perentorio assegnato all'udienza del 9.04.2021. Parte_5
La predetta ordinanza ha natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza perché chiude il giudizio ed è quindi soggetta ai normali mezzi di impugnazione e non già con il reclamo ex art. 178 cpc.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura di sentenza anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. n. 21586/2018, Cass. n. 18499/2021).
pagina 2 di 3 Nel caso di specie, le censure articolate con l'atto di appello avverso l'ordinanza collegiale n.
2082/2023 avrebbero dovuto essere sollevate tempestivamente avverso l'ordinanza estintiva del
15.01.2021.
L'appello proposto è, pertanto, inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi).
Nulla per le spese dei contumaci.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso l'ordinanza Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
del Tribunale di Foggia n. 2081/2023 del 26/09/2023, così decide:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_5
grado che liquida in € 4.996,00, oltre rsf 15%, Iva e CPA;
- nulla per le spese dei contumaci;
- sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
26.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari I sezione civile riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 1506/2023 R.G. avverso l'ordinanza n. 2081/2023, resa il 26.09.2023 dal Tribunale di Foggia tra
, (avv. Mara Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Santamaria e Mariachiara Panella)
Contro
, , quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Per_1
;
[...]
Parte_5
(avv.to Marciello Ugo Mario Severo, Gitto Francesco)
[...]
, quali eredi di nelle more deceduta Controparte_4 Controparte_5 Persona_2
All'udienza del 24.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2013, conveniva in giudizio Parte_6
, , , , Parte_5 Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , per sentir. dichiarare esso attore e proprietari per
[...] Parte_5 Parte_1
l'intervenuta usucapione del compendio immobiliare distinti al N.C.E.U del Comune di Apricena
pagina 1 di 3 foglio 21 p.lla n.591 di mq 161,50 in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni,
Istruita la causa con prova per testi, il Giudice istruttore con Ordinanza del 09.04.2021 riteneva che il contraddittorio nei confronti di non si fosse mai instaurato e assegnava termine per la Parte_5
notifica ai successori della stessa entro e non oltre la data del 15.05.2021.
Con ordinanza resa a verbale in data 15.10.2021, il giudice unico dichiarava l'estinzione del giudizio ex art. 307, co. 3, c.p.c., non avendo parte attrice ottemperato all'ordine del giudice di notificare l'atto di citazione ai successori di (entro il termine perentorio assegnato all'udienza del Parte_5
09/04/2021).
Avverso detta ordinanza parte attrice proponeva reclamo ex art. 178 cpc che il Tribunale di Foggia, con ordinanza n. 2081/2023 del 26.09.2023 dichiarava inammissibile.
Argomentava che la dichiarazione di estinzione del processo, emessa con ordinanza dal giudice istruttore che opera come giudice monocratico, è equiparata sul piano sostanziale ad una sentenza, e dunque, assoggettabile ai normali mezzi di impugnazione e quindi all'appello.
Avverso detta ordinanza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e insistendo per la reclamabilità al Collegio ex art. 178 cpc dell'ordinanza
[...] Parte_4
di estinzione del giudizio ex art. 307 co. 3 cpc essendo priva del carattere della definitività.
Si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello. Parte_5
Contestava, in ogni caso, la fondatezza nel merito del gravame instando per il rigetto..
, , non si Controparte_1 Controparte_2 Parte_5 Controparte_3
sono costituiti e devono essere dichiarate contumaci
L'appello è inammissibile.
Si ricostruisce dagli atti di primo grado che, con ordinanza resa a verbale del 15.01.2021, il Giudice
Unico del Tribunale di Foggia dichiarava l'estinzione del giudizio ex art. 307 co. 3 cpc non avendo parte attrice ottemperato all'ordine del giudice di notificare l'atto di citazione ai successori di entro il termine perentorio assegnato all'udienza del 9.04.2021. Parte_5
La predetta ordinanza ha natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza perché chiude il giudizio ed è quindi soggetta ai normali mezzi di impugnazione e non già con il reclamo ex art. 178 cpc.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura di sentenza anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. n. 21586/2018, Cass. n. 18499/2021).
pagina 2 di 3 Nel caso di specie, le censure articolate con l'atto di appello avverso l'ordinanza collegiale n.
2082/2023 avrebbero dovuto essere sollevate tempestivamente avverso l'ordinanza estintiva del
15.01.2021.
L'appello proposto è, pertanto, inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi).
Nulla per le spese dei contumaci.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso l'ordinanza Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
del Tribunale di Foggia n. 2081/2023 del 26/09/2023, così decide:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_5
grado che liquida in € 4.996,00, oltre rsf 15%, Iva e CPA;
- nulla per le spese dei contumaci;
- sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
26.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
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