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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/07/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2125/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - presidente rel- dott. Nicola Del Vecchio - giudice- dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2125/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv Anna Parte_1 C.F._1
Gotti, elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Badia Polesine, Galleria
San Giovanni n. 12, ricorrente nei confronti di
(c.f. ), parte contumace;
CP_1 C.F._2 resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“disporre l'affidamento “super esclusivo” del minore anche per Persona_1 tutte le motivazioni e ragioni di tutela e a garanzia in favore del medesimo così come confermate dai Servizi Sociali, in favore della madre , con attribuzione alla Parte_1 medesima dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e del potere di adottare , anche senza l'accordo dell'altro genitore, tutte le decisioni di maggior interesse per il bene e nell'interesse esclusivo del figlio, compresa le scelte di tipo scolastico, sanitarie con gli eventuali interventi e terapie da eseguire, la richiesta di rilascio del passaporto e, in generale, tutte quelle che riguardano l'amministrazione sia straordinaria che ordinaria e la sua rappresentanza in giudizio.
-condannare il convenuto a contribuire nel mantenimento del figlio minore nella misura minima che il Tribunale riterrà equo. Con vittoria di spese e compensi.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2024, ha evocato in giudizio l'ex Parte_1 compagno al fine di ottenere l'affidamento cd super esclusivo a sé del CP_1 figlio minore , nato in data [...] dalla loro relazione. Persona_1
A motivo della domanda la ricorrente ha allegato di essere stata abbandonata dal compagno dopo pochi mesi dalla nascita del figlio;
il padre avrebbe nel tempo limitato le visite al figlio a due o tre nell'arco di un anno e di averle cessate nel 2016.
La ricorrente ha allegato di vivere da sola con , cui provvede in via del Persona_1 tutto esclusiva, tanto sotto il profilo materiale, quanto sotto quello morale. Il padre, infatti, oltre ad avere cessato ogni contatto con il minore, non contribuisce in modo alcuno al suo sostentamento, negando ogni suo coinvolgimento nella crescita del figlio.
In considerazione della violazione da parte del genitore dei doveri previsti dall'art 337 ter I comma in favore e a tutela dei figli minori (consistita nell'aver abbandonato il figlio e nell'aver omesso l'obbligatoria assistenza morale e materiale) la ricorrente ha chiesto la pronuncia su indicata, volta all'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale, con la possibilità per la medesima di adottare anche le decisioni di maggior interesse in favore del figlio.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto, non si è costituito in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Con decreto del 31.10.2023 il presidente ha nominato il giudice delegato e dato gli avvisi previsti dall'art. 473 bis 14 cpc, contestualmente inviando gli atti al PM.
Sentita la ricorrente all'udienza del 12.3.2024, con ordinanza del 16.5.2024 il giudice delegato ha emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affidamento c.d. super-esclusivo del minore , alla madre, con attribuzione alla stessa Persona_1
pag. 2/8 delle decisioni relative alla residenza, al percorso scolastico, alle terapie mediche relative al minore, anche d'urgenza.
Il giudice ha contestualmente disposto che i Servizi Sociali dell'ULSS n.5 Polesana effettuassero un'indagine sul nucleo familiare procedendo a raccogliere informazioni direttamente dalla madre del minore e dal padre oltre che da persone CP_1 vicine al nucleo familiare, al fine di fornire al Tribunale ogni utile informazione sulla Per presenza del padre nella vita del figlio, sul loro rapporto e sull'apporto fornito dallo al figlio negli ultimi anni, sia a livello economico che di presenza morale ed affettiva.
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali, ed acquisita la documentazione reddituale del resistente ex art. 213 c.p.c., il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al collegio.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia dell'affidamento cd super esclusivo del minore alla ricorrente sia meritevole di accoglimento, atteso che dalla relazione dei Servizi Sociali dell'ULSS n.5 Polesana e dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, è emerso con chiarezza ed incontrovertibilità, il totale disinteresse del resistente nei confronti del figlio minore tale da giustificare l'adozione del regime di affidamento richiesto dalla ricorrente.
In particolare, le dichiarazioni della madre hanno integralmente confermato l'assenza voluta, consapevole e duratura del padre dalla vita del figlio, e, conseguentemente, la totale inadeguatezza del resistente ad assumere il ruolo di genitore.
La relazione dei Servizi Sociali acquisita al fascicolo ha permesso di avere ulteriore Per conferma di quanto allegato in atti dalla madre. Lo peraltro, contattato sia telefonicamente che per iscritto ai fini del colloquio conoscitivo, si è sottratto all'invito, ulteriormente attestando il totale disinteresse rispetto alle esigenze del figlio, il quale- come riportato nel resoconto scritto- pur soffrendo allorquando occasionalmente e fortuitamente incontra il padre, ha una rete affettiva solida e stabile nella famiglia di origine della madre, ha individuato modelli maschili positivi in ambito scolastico e sportivo ed è ben inserito nel contesto sociale in cui vive.
Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore pag. 3/8 (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.
Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Alla regola dell'affidamento condiviso può invero derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337-quater c.c.).
La giurisprudenza della suprema corte ha osservato che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (Cass.
Ordinanza n. 28244 del 04-11-2019).
Nel caso di specie, il comportamento disinteressato e non collaborativo del resistente per la vita e l'educazione del figlio, manifestato in modo duraturo sin dalla nascita di questi, di per sé sarebbe sufficiente alla pronuncia di affidamento esclusivo del minore alla madre ricorrente, poiché da tempo la giurisprudenza della suprema corte ha pag. 4/8 affermato che: “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n.
26587).
Nel caso in esame, il resistente risulta inidoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale, avendo addossato alla ricorrente il carico integrale dei costi di mantenimento ordinario e straordinario per il figlio e trascurato finanche di vederlo. La madre, per converso, ha dimostrato un atteggiamento responsivo e responsabile, ampiamente compensativo della assenza del padre e come tale idoneo a garantire tutela, stabilità e benessere al figlio.
Occorre, quindi, disporre l'affidamento c.d. “super-esclusivo” del minore Persona_1 alla madre, con esercizio esclusivo da parte di quest'ultima della responsabilità
[...] genitoriale e rimessione alla stessa di tutte le decisioni, incluse quelle fondamentali, di maggiore interesse per il figlio.
La ricorrente ha chiesto inoltre che il padre sia onerato del versamento di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore.
La domanda va accolta.
Sul punto, com'è noto, il dovere genitoriale di mantenere i propri figli è sancito dall'art. 147 c.c., oltre che dall' art. 315 bis c.c. Tale obbligo impone ad entrambi i genitori un generico dovere di provvedere economicamente alle esigenze di vita e di crescita della prole.
Trattasi di un dovere molto ampio: esso, infatti, non si esaurisce nell'obbligo di prestare ai propri figli le minime cure legate alla convivenza, ma include altresì il soddisfacimento di tutte quelle esigenze di secondaria importanza, quali, per esempio, quelle legate alla vita di relazione o alla realizzazione della personalità.
Per quanto riguarda la misura del contributo di ciascun genitore al mantenimento delle figlie, non è inutile ricordare che il dovere di mantenere i figli, sancito dall'art. 147 c.c., oltre che dall' art. 315 bis c.c., impone ad entrambi i genitori l'obbligo di provvedere pag. 5/8 economicamente non solo alle esigenze di vita primarie, ma anche al soddisfacimento di quelle legate alla vita di relazione o alla realizzazione della personalità.
Ai fini della determinazione della misura di tale contributo, occorre fare riferimento a quanto stabilisce l'art. 337-ter c.c., per cui “nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2018, n.
25134).
La norma, quindi, fa riferimento, non solo al reddito e al patrimonio di ciascun genitore, ma anche alla loro capacità di lavoro e quindi alla loro potenzialità reddituale.
In tale prospettiva, va rilevato, come, quindi, l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non può costituire circostanza idonea ad esonerare lo stesso dall'obbligo di provvedere economicamente al soddisfacimento delle esigenze di vita della prole (In tal senso Cass. civ., sez. VI, 29/10/2013, n. 24424, secondo la quale l'obbligo di mantenimento gravante in capo a ciascun genitore “è sostenibile sulla base delle sue capacità lavorative e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria”, e Cass. civ, sez. VI, 15/02/2012, n. 2170 che attribuisce rilevanza allo stato di “buona salute” del genitore dotato “di varie ed apprezzate, specifiche attitudini lavorative redditizie”).
La determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli può, pertanto, legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Un tanto premesso, dalle risultanze documentali e, in particolare, dalle allegazioni di parte e dalle acquisizioni d'ufficio risulta comprovato come il padre goda di buona capacità reddituale, avendo percepito lo stesso dalla propria attività lavorativa nell'anno
2022 un reddito netto di circa 16.000,00 euro;
per contro, la madre che, come emerso, da tempo provvede in via esclusiva all'accudimento del figlio, gode di un reddito di circa 11.000,00 euro annui, con buste paga mensili di 800,00 euro. pag. 6/8 In considerazione delle comprovate condizioni economiche dei genitori, questo tribunale reputa congruo determinare in euro 300,00 mensili la misura della contribuzione del padre al mantenimento del figlio, da versarsi entro il giorno di ogni mese, somma che sarà soggetta annualmente alla rivalutazione secondo gli indici
ISTAT.
Il resistente è onerato, altresì, di corrispondere alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative:
- spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari: e) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
f) cure termali e fisioterapiche;
g) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
h) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
e) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
f) corsi di specializzazione;
g) gite scolastiche con pernottamento h) corsi di recupero e lezioni private;
i) alloggio presso la sede universitaria;
l) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare): a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
In considerazione del regime di affidamento del minore statuito con la presente decisione e del conseguente esclusivo carico in capo alla ricorrente degli oneri di crescita e cura del minore, il tribunale dispone che l'assegno unico universale venga percepito al 100% dalla madre, che potrà farne richiesta anche in assenza di consenso del padre.
pag. 7/8 Le spese di lite si liquidano in dispositivo in base ai valori di riferimento di cui al DM
55/2014 e successive mod e int., causa di valore indeterminabile di bassa complessità, e vista la soccombenza, in forza dell'art. 91 c.p.c. sono poste integralmente a carico del resistente.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2125/2023 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, CP_1
- DISPONE l'affidamento c.d. super-esclusivo del minore alla Persona_1 madre dello stesso, , rimettendo alla stessa anche le decisioni relative Parte_1 alla residenza, al percorso scolastico, alle terapie mediche relative al minore, anche d'urgenza, disponendo il collocamento prevalente presso la residenza materna, sita in Badia Polesine (RO) in Via Riviera Pace 3;
- DICHIARA il padre del minore tenuto al versamento entro il giorno 5 CP_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, della somma mensile di euro 300,00, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
- DICHIARA il padre del minore tenuto a versare alla madre il 50% CP_1 delle spese straordinarie per il figlio minore, come individuate in parte motiva;
- DISPONE che percepisca l'intero importo dell'assegno unico Parte_1 universale, con autorizzazione della stessa a farne richiesta anche in assenza del consenso del padre del minore;
- CONDANNA a rifondere a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in euro 4.200,00, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva di legge;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 15.07.2025 il Presidente relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - presidente rel- dott. Nicola Del Vecchio - giudice- dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2125/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv Anna Parte_1 C.F._1
Gotti, elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Badia Polesine, Galleria
San Giovanni n. 12, ricorrente nei confronti di
(c.f. ), parte contumace;
CP_1 C.F._2 resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“disporre l'affidamento “super esclusivo” del minore anche per Persona_1 tutte le motivazioni e ragioni di tutela e a garanzia in favore del medesimo così come confermate dai Servizi Sociali, in favore della madre , con attribuzione alla Parte_1 medesima dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e del potere di adottare , anche senza l'accordo dell'altro genitore, tutte le decisioni di maggior interesse per il bene e nell'interesse esclusivo del figlio, compresa le scelte di tipo scolastico, sanitarie con gli eventuali interventi e terapie da eseguire, la richiesta di rilascio del passaporto e, in generale, tutte quelle che riguardano l'amministrazione sia straordinaria che ordinaria e la sua rappresentanza in giudizio.
-condannare il convenuto a contribuire nel mantenimento del figlio minore nella misura minima che il Tribunale riterrà equo. Con vittoria di spese e compensi.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2024, ha evocato in giudizio l'ex Parte_1 compagno al fine di ottenere l'affidamento cd super esclusivo a sé del CP_1 figlio minore , nato in data [...] dalla loro relazione. Persona_1
A motivo della domanda la ricorrente ha allegato di essere stata abbandonata dal compagno dopo pochi mesi dalla nascita del figlio;
il padre avrebbe nel tempo limitato le visite al figlio a due o tre nell'arco di un anno e di averle cessate nel 2016.
La ricorrente ha allegato di vivere da sola con , cui provvede in via del Persona_1 tutto esclusiva, tanto sotto il profilo materiale, quanto sotto quello morale. Il padre, infatti, oltre ad avere cessato ogni contatto con il minore, non contribuisce in modo alcuno al suo sostentamento, negando ogni suo coinvolgimento nella crescita del figlio.
In considerazione della violazione da parte del genitore dei doveri previsti dall'art 337 ter I comma in favore e a tutela dei figli minori (consistita nell'aver abbandonato il figlio e nell'aver omesso l'obbligatoria assistenza morale e materiale) la ricorrente ha chiesto la pronuncia su indicata, volta all'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale, con la possibilità per la medesima di adottare anche le decisioni di maggior interesse in favore del figlio.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto, non si è costituito in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Con decreto del 31.10.2023 il presidente ha nominato il giudice delegato e dato gli avvisi previsti dall'art. 473 bis 14 cpc, contestualmente inviando gli atti al PM.
Sentita la ricorrente all'udienza del 12.3.2024, con ordinanza del 16.5.2024 il giudice delegato ha emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo l'affidamento c.d. super-esclusivo del minore , alla madre, con attribuzione alla stessa Persona_1
pag. 2/8 delle decisioni relative alla residenza, al percorso scolastico, alle terapie mediche relative al minore, anche d'urgenza.
Il giudice ha contestualmente disposto che i Servizi Sociali dell'ULSS n.5 Polesana effettuassero un'indagine sul nucleo familiare procedendo a raccogliere informazioni direttamente dalla madre del minore e dal padre oltre che da persone CP_1 vicine al nucleo familiare, al fine di fornire al Tribunale ogni utile informazione sulla Per presenza del padre nella vita del figlio, sul loro rapporto e sull'apporto fornito dallo al figlio negli ultimi anni, sia a livello economico che di presenza morale ed affettiva.
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali, ed acquisita la documentazione reddituale del resistente ex art. 213 c.p.c., il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al collegio.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia dell'affidamento cd super esclusivo del minore alla ricorrente sia meritevole di accoglimento, atteso che dalla relazione dei Servizi Sociali dell'ULSS n.5 Polesana e dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, è emerso con chiarezza ed incontrovertibilità, il totale disinteresse del resistente nei confronti del figlio minore tale da giustificare l'adozione del regime di affidamento richiesto dalla ricorrente.
In particolare, le dichiarazioni della madre hanno integralmente confermato l'assenza voluta, consapevole e duratura del padre dalla vita del figlio, e, conseguentemente, la totale inadeguatezza del resistente ad assumere il ruolo di genitore.
La relazione dei Servizi Sociali acquisita al fascicolo ha permesso di avere ulteriore Per conferma di quanto allegato in atti dalla madre. Lo peraltro, contattato sia telefonicamente che per iscritto ai fini del colloquio conoscitivo, si è sottratto all'invito, ulteriormente attestando il totale disinteresse rispetto alle esigenze del figlio, il quale- come riportato nel resoconto scritto- pur soffrendo allorquando occasionalmente e fortuitamente incontra il padre, ha una rete affettiva solida e stabile nella famiglia di origine della madre, ha individuato modelli maschili positivi in ambito scolastico e sportivo ed è ben inserito nel contesto sociale in cui vive.
Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore pag. 3/8 (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.
Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Alla regola dell'affidamento condiviso può invero derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337-quater c.c.).
La giurisprudenza della suprema corte ha osservato che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (Cass.
Ordinanza n. 28244 del 04-11-2019).
Nel caso di specie, il comportamento disinteressato e non collaborativo del resistente per la vita e l'educazione del figlio, manifestato in modo duraturo sin dalla nascita di questi, di per sé sarebbe sufficiente alla pronuncia di affidamento esclusivo del minore alla madre ricorrente, poiché da tempo la giurisprudenza della suprema corte ha pag. 4/8 affermato che: “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n.
26587).
Nel caso in esame, il resistente risulta inidoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale, avendo addossato alla ricorrente il carico integrale dei costi di mantenimento ordinario e straordinario per il figlio e trascurato finanche di vederlo. La madre, per converso, ha dimostrato un atteggiamento responsivo e responsabile, ampiamente compensativo della assenza del padre e come tale idoneo a garantire tutela, stabilità e benessere al figlio.
Occorre, quindi, disporre l'affidamento c.d. “super-esclusivo” del minore Persona_1 alla madre, con esercizio esclusivo da parte di quest'ultima della responsabilità
[...] genitoriale e rimessione alla stessa di tutte le decisioni, incluse quelle fondamentali, di maggiore interesse per il figlio.
La ricorrente ha chiesto inoltre che il padre sia onerato del versamento di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore.
La domanda va accolta.
Sul punto, com'è noto, il dovere genitoriale di mantenere i propri figli è sancito dall'art. 147 c.c., oltre che dall' art. 315 bis c.c. Tale obbligo impone ad entrambi i genitori un generico dovere di provvedere economicamente alle esigenze di vita e di crescita della prole.
Trattasi di un dovere molto ampio: esso, infatti, non si esaurisce nell'obbligo di prestare ai propri figli le minime cure legate alla convivenza, ma include altresì il soddisfacimento di tutte quelle esigenze di secondaria importanza, quali, per esempio, quelle legate alla vita di relazione o alla realizzazione della personalità.
Per quanto riguarda la misura del contributo di ciascun genitore al mantenimento delle figlie, non è inutile ricordare che il dovere di mantenere i figli, sancito dall'art. 147 c.c., oltre che dall' art. 315 bis c.c., impone ad entrambi i genitori l'obbligo di provvedere pag. 5/8 economicamente non solo alle esigenze di vita primarie, ma anche al soddisfacimento di quelle legate alla vita di relazione o alla realizzazione della personalità.
Ai fini della determinazione della misura di tale contributo, occorre fare riferimento a quanto stabilisce l'art. 337-ter c.c., per cui “nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2018, n.
25134).
La norma, quindi, fa riferimento, non solo al reddito e al patrimonio di ciascun genitore, ma anche alla loro capacità di lavoro e quindi alla loro potenzialità reddituale.
In tale prospettiva, va rilevato, come, quindi, l'eventuale stato di disoccupazione del genitore non può costituire circostanza idonea ad esonerare lo stesso dall'obbligo di provvedere economicamente al soddisfacimento delle esigenze di vita della prole (In tal senso Cass. civ., sez. VI, 29/10/2013, n. 24424, secondo la quale l'obbligo di mantenimento gravante in capo a ciascun genitore “è sostenibile sulla base delle sue capacità lavorative e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria”, e Cass. civ, sez. VI, 15/02/2012, n. 2170 che attribuisce rilevanza allo stato di “buona salute” del genitore dotato “di varie ed apprezzate, specifiche attitudini lavorative redditizie”).
La determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli può, pertanto, legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Un tanto premesso, dalle risultanze documentali e, in particolare, dalle allegazioni di parte e dalle acquisizioni d'ufficio risulta comprovato come il padre goda di buona capacità reddituale, avendo percepito lo stesso dalla propria attività lavorativa nell'anno
2022 un reddito netto di circa 16.000,00 euro;
per contro, la madre che, come emerso, da tempo provvede in via esclusiva all'accudimento del figlio, gode di un reddito di circa 11.000,00 euro annui, con buste paga mensili di 800,00 euro. pag. 6/8 In considerazione delle comprovate condizioni economiche dei genitori, questo tribunale reputa congruo determinare in euro 300,00 mensili la misura della contribuzione del padre al mantenimento del figlio, da versarsi entro il giorno di ogni mese, somma che sarà soggetta annualmente alla rivalutazione secondo gli indici
ISTAT.
Il resistente è onerato, altresì, di corrispondere alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative:
- spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari: e) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
f) cure termali e fisioterapiche;
g) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
h) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
e) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
f) corsi di specializzazione;
g) gite scolastiche con pernottamento h) corsi di recupero e lezioni private;
i) alloggio presso la sede universitaria;
l) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare): a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby- sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
In considerazione del regime di affidamento del minore statuito con la presente decisione e del conseguente esclusivo carico in capo alla ricorrente degli oneri di crescita e cura del minore, il tribunale dispone che l'assegno unico universale venga percepito al 100% dalla madre, che potrà farne richiesta anche in assenza di consenso del padre.
pag. 7/8 Le spese di lite si liquidano in dispositivo in base ai valori di riferimento di cui al DM
55/2014 e successive mod e int., causa di valore indeterminabile di bassa complessità, e vista la soccombenza, in forza dell'art. 91 c.p.c. sono poste integralmente a carico del resistente.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2125/2023 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, CP_1
- DISPONE l'affidamento c.d. super-esclusivo del minore alla Persona_1 madre dello stesso, , rimettendo alla stessa anche le decisioni relative Parte_1 alla residenza, al percorso scolastico, alle terapie mediche relative al minore, anche d'urgenza, disponendo il collocamento prevalente presso la residenza materna, sita in Badia Polesine (RO) in Via Riviera Pace 3;
- DICHIARA il padre del minore tenuto al versamento entro il giorno 5 CP_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, della somma mensile di euro 300,00, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
- DICHIARA il padre del minore tenuto a versare alla madre il 50% CP_1 delle spese straordinarie per il figlio minore, come individuate in parte motiva;
- DISPONE che percepisca l'intero importo dell'assegno unico Parte_1 universale, con autorizzazione della stessa a farne richiesta anche in assenza del consenso del padre del minore;
- CONDANNA a rifondere a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in euro 4.200,00, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva di legge;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 15.07.2025 il Presidente relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
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