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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
DAINESE VA, Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 3 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2018
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2018
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio iscritto al n. R.G.R. 184_/2024, promosso da Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Lograto (BS), rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, ricorrente,
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, in persona del Direttore pro tempore, resistente, avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata in data 30 giugno 2023, relativa a IRES e IRAP versate negli anni d'imposta 2013–2021 in conseguenza della parziale o totale indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava il silenzio- rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata all'Agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2023, con la quale chiedeva la restituzione delle maggiori imposte IRES e IRAP versate negli anni d'imposta dal 2013 al
2021, deducendo l'illegittimità costituzionale della normativa che aveva previsto, per tali annualità, la deducibilità solo parziale – ovvero nulla – dell'IMU relativa agli immobili strumentali.
La ricorrente fondava la propria pretesa principalmente sulla sentenza della Corte costituzionale n. 262 del
4 dicembre 2020, sostenendo che i principi in essa affermati in tema di violazione degli artt. 3 e 53 Cost. dovessero estendersi anche alle annualità successive al 2012 e anche all'IRAP.
Si costituiva, ritualmente, in giudizio l'Agenzia delle Entrate, eccependo, in via pregiudiziale:
l'inammissibilità del ricorso per difetto di impugnabilità del silenzio-rifiuto in relazione a somme mai richieste a rimborso in sede amministrativa;
la decadenza dal diritto al rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602/1973 per i versamenti anteriori al 30 giugno 2019;
l'inammissibilità della domanda per carenza di prova circa la natura strumentale degli immobili.
Nel merito, l'Ufficio concludeva per il rigetto del ricorso, evidenziando come la sentenza n. 262/2020 riguardasse esclusivamente il regime di totale indeducibilità vigente per il solo periodo d'imposta 2012 e come la Corte costituzionale avesse espressamente escluso l'estensione della declaratoria di illegittimità alle discipline successive, caratterizzate da una deducibilità parziale e progressiva dell'IMU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato , preliminarmente, che, anche a voler ritenere ammissibile l'estensione della domanda, seppur fuori dal perimetro di cui all'artt.19 comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 546/1992 ( cioè l'impugnazione deve avvenire nei limiti dell'istanza di rimborso effettivamente presentata all'Amministrazione finanziaria), la pretesa restitutoria risulta comunque preclusa dal decorso del termine decadenziale di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 del DPR n. 602/1973( Cass. Ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21979).
Nel caso in esame, l'istanza di rimborso è stata presentata il 30 giugno 2023; ne consegue che risultano comunque decadute tutte le pretese relative a versamenti effettuati anteriormente al 30 giugno 2019.
Relativamente ad aspetti di merito, con riferimento alla sentenza n. 262/2020 della Corte costituzionale, questa ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011 limitatamente al regime di totale indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali ai fini IRES vigente per il periodo d'imposta 2012.
La stessa Corte, però, ha espressamente valutato ed escluso l'estensione della declaratoria di illegittimità alle discipline successive, evidenziando come il legislatore, a partire dal 2013, avesse introdotto un sistema di deducibilità parziale e progressiva, fino a giungere alla deducibilità integrale dal periodo d'imposta 2022, in un equilibrio ragionevole tra capacità contributiva ed esigenze di finanza pubblica.
Ciò evidenziato, dunque, le norme applicabili agli anni d'imposta oggetto di causa non risultano colpite da alcuna pronuncia di incostituzionalità e conservano piena efficacia.
Non rileva pertanto, alcuna censura di incostituzionalità sollevata dalla ricorrente, e cioè la presunta violazione degli artt. 3 e 53 Cost..
Pe la Corte costituzionale, il principio di capacità contributiva deve essere valutato con riferimento al sistema impositivo complessivamente inteso e non impone la necessaria deducibilità integrale di ogni costo inerente, spettando al legislatore individuare limiti e modalità di deduzione in funzione di valutazioni politico- economiche e di equilibrio di bilancio.
Si ritiene , nel caso dell'IMU sugli immobili strumentali, che la deducibilità parziale prevista per gli anni
2013–2021 non sia, quindi, né arbitraria né irragionevole.
Con riferimento alla domanda di rimborso relativa all'IRAP, si ritiene ala medesima ugualmente infondata.
Come risaputo, l'IRAP colpisce un indice di capacità contributiva diverso dal reddito, rappresentato dal valore della produzione netta, ed è strutturalmente estranea al principio di inerenza che caratterizza l'IRES. conseguentemente i principi affermati dalla Corte costituzionale in relazione all'IRES non sono automaticamente estensibili all'IRAP.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato in parte inammissibile , in quanto le eccezioni preliminari sollevate dall'Ufficio risultano fondate e assorbenti., per il resto, va integralmente respinto.
Le spese di lite, in considerazione della complessità e della novità delle questioni trattate, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia dichiara inammissibile il ricorso nella parte relativa ai periodi d'imposta anteriori a quelli oggetto dell'istanza di rimborso e dichiara decaduta la ricorrente dal diritto al rimborso per i versamenti effettuati oltre il termine di cui all'art. 38 DPR n. 602/1973; rigetta il ricorso per la restante parte e compensa le spese di giudizio, come in parte motiva.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
DAINESE VA, Relatore
SEDDIO VALTER, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 3 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2018
- SILENZIO RIFIUT IRAP 2018
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio iscritto al n. R.G.R. 184_/2024, promosso da Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Lograto (BS), rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, ricorrente,
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, in persona del Direttore pro tempore, resistente, avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata in data 30 giugno 2023, relativa a IRES e IRAP versate negli anni d'imposta 2013–2021 in conseguenza della parziale o totale indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava il silenzio- rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata all'Agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2023, con la quale chiedeva la restituzione delle maggiori imposte IRES e IRAP versate negli anni d'imposta dal 2013 al
2021, deducendo l'illegittimità costituzionale della normativa che aveva previsto, per tali annualità, la deducibilità solo parziale – ovvero nulla – dell'IMU relativa agli immobili strumentali.
La ricorrente fondava la propria pretesa principalmente sulla sentenza della Corte costituzionale n. 262 del
4 dicembre 2020, sostenendo che i principi in essa affermati in tema di violazione degli artt. 3 e 53 Cost. dovessero estendersi anche alle annualità successive al 2012 e anche all'IRAP.
Si costituiva, ritualmente, in giudizio l'Agenzia delle Entrate, eccependo, in via pregiudiziale:
l'inammissibilità del ricorso per difetto di impugnabilità del silenzio-rifiuto in relazione a somme mai richieste a rimborso in sede amministrativa;
la decadenza dal diritto al rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602/1973 per i versamenti anteriori al 30 giugno 2019;
l'inammissibilità della domanda per carenza di prova circa la natura strumentale degli immobili.
Nel merito, l'Ufficio concludeva per il rigetto del ricorso, evidenziando come la sentenza n. 262/2020 riguardasse esclusivamente il regime di totale indeducibilità vigente per il solo periodo d'imposta 2012 e come la Corte costituzionale avesse espressamente escluso l'estensione della declaratoria di illegittimità alle discipline successive, caratterizzate da una deducibilità parziale e progressiva dell'IMU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato , preliminarmente, che, anche a voler ritenere ammissibile l'estensione della domanda, seppur fuori dal perimetro di cui all'artt.19 comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 546/1992 ( cioè l'impugnazione deve avvenire nei limiti dell'istanza di rimborso effettivamente presentata all'Amministrazione finanziaria), la pretesa restitutoria risulta comunque preclusa dal decorso del termine decadenziale di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 del DPR n. 602/1973( Cass. Ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21979).
Nel caso in esame, l'istanza di rimborso è stata presentata il 30 giugno 2023; ne consegue che risultano comunque decadute tutte le pretese relative a versamenti effettuati anteriormente al 30 giugno 2019.
Relativamente ad aspetti di merito, con riferimento alla sentenza n. 262/2020 della Corte costituzionale, questa ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011 limitatamente al regime di totale indeducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali ai fini IRES vigente per il periodo d'imposta 2012.
La stessa Corte, però, ha espressamente valutato ed escluso l'estensione della declaratoria di illegittimità alle discipline successive, evidenziando come il legislatore, a partire dal 2013, avesse introdotto un sistema di deducibilità parziale e progressiva, fino a giungere alla deducibilità integrale dal periodo d'imposta 2022, in un equilibrio ragionevole tra capacità contributiva ed esigenze di finanza pubblica.
Ciò evidenziato, dunque, le norme applicabili agli anni d'imposta oggetto di causa non risultano colpite da alcuna pronuncia di incostituzionalità e conservano piena efficacia.
Non rileva pertanto, alcuna censura di incostituzionalità sollevata dalla ricorrente, e cioè la presunta violazione degli artt. 3 e 53 Cost..
Pe la Corte costituzionale, il principio di capacità contributiva deve essere valutato con riferimento al sistema impositivo complessivamente inteso e non impone la necessaria deducibilità integrale di ogni costo inerente, spettando al legislatore individuare limiti e modalità di deduzione in funzione di valutazioni politico- economiche e di equilibrio di bilancio.
Si ritiene , nel caso dell'IMU sugli immobili strumentali, che la deducibilità parziale prevista per gli anni
2013–2021 non sia, quindi, né arbitraria né irragionevole.
Con riferimento alla domanda di rimborso relativa all'IRAP, si ritiene ala medesima ugualmente infondata.
Come risaputo, l'IRAP colpisce un indice di capacità contributiva diverso dal reddito, rappresentato dal valore della produzione netta, ed è strutturalmente estranea al principio di inerenza che caratterizza l'IRES. conseguentemente i principi affermati dalla Corte costituzionale in relazione all'IRES non sono automaticamente estensibili all'IRAP.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato in parte inammissibile , in quanto le eccezioni preliminari sollevate dall'Ufficio risultano fondate e assorbenti., per il resto, va integralmente respinto.
Le spese di lite, in considerazione della complessità e della novità delle questioni trattate, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia dichiara inammissibile il ricorso nella parte relativa ai periodi d'imposta anteriori a quelli oggetto dell'istanza di rimborso e dichiara decaduta la ricorrente dal diritto al rimborso per i versamenti effettuati oltre il termine di cui all'art. 38 DPR n. 602/1973; rigetta il ricorso per la restante parte e compensa le spese di giudizio, come in parte motiva.