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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
\N. R.G. 12941/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta a ruolo in data 8 aprile 2024 da:
nato a [...] in data [...], Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LUCA BERTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
nata a [...] in data [...], Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. IVANA SCAGLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 26 MARZO 2025
********************************************************************************
pagina 1 di 7
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 8 aprile 2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 premesso che il Tribunale di Milano aveva emesso sentenza di divorzio n. 1708/2014 del giorno 8 gennaio 2014
(pubblicata in data 5 febbraio 2014) con cui era stato, su ricorso congiunto delle parti, disposto un assegno divorzile in favore della moglie nella misura di € 500,00 al mese annualmente rivalutabile con indici Istat, come in seguito modificata con decreto del Tribunale di Milano del 30 giugno 2021 che aveva recepito un ulteriore accordo tra le parti con la rideterminazione dell'assegno divorzile nella misura di € 350,00 somma anche essa annualmente rivalutabile con indici Istat, chiedeva di disporre la revoca dell'assegno divorzile.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, chiedeva di rigettare la domanda di Controparte_1 revoca formulata dalla parte attrice, con la conferma dell'assegno divorzile previsto in suo favore nella misura già stabilita di € 350,00.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 31 ottobre 2024, si presentava soltanto il difensore di parte convenuta che, prendendo atto dell'e-mail inviata dal difensore di parte attrice il quale rappresentava la sua impossibilità a presenziare all'udienza, chiedeva per il differimento dell'udienza.
Il Giudice Delegato, atteso che l'assenza del difensore di parte attrice veniva giustificata da motivi di salute non meglio precisati e non documentati, stante anche l'assenza delle parti, differiva l'udienza di prima comparizione al 27 febbraio 2025, ordinando al difensore di produrre la documentazione attestante il legittimo impedimento, udienza che poi veniva differita, con provvedimento in atti, attesa l'adesione del Giudice Delegato alla giornata di astensione dalle udienze proclamata dall'ANM, al 26 marzo 2025.
A tale udienza il Giudice Delegato sentiva ampiamente e direttamente in modo congiunto le parti che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese in data 3 ottobre 2024 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Roberta Madera, rendevano ampie dichiarazioni come verbalizzate in atti.
All'esito il Giudice Delegato invitava i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Le parti si riportavano alle rispettive domande e alle istanze istruttorie articolate di cui agli atti introduttivi, insistendo parte attrice per il capo 1) dell'istanza di prova orale indicata nella memoria 473 bis 17 c.p.c. che indicava come teste la figlia della NO e parte convenuta per i due capitoli di prova per testi Controparte_2
e due per interpello articolati nella memoria di costituzione.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice Delegato dava lettura del seguente provvedimento:
“Sentite le parti e i difensori,
Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti in atti,
Ritenuto non opportuna né necessaria da parte del Giudice Delegato l'assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti, essendo comunque vigenti le condizioni del divorzio, tenuto conto dell'assenza di urgenza e
pagina 2 di 7 considerate le tempistiche di prossima definizione del giudizio, potendo comunque il Collegio provvedere in caso di accoglimento della domanda anche in ordine alla decorrenza;
Rilevato che le istanze di prove rispettivamente avanzate da parte attrice e parte convenuta non superino il vaglio di ammissibilità, quella di parte attrice essendo il capitolo di prova formulato genericamente e in modo indeterminato e risultando irrilevante alla luce di quanto emerso dalle verbalizzazioni, quelle di parte convenuta
trattandosi di capitoli di prova irrilevanti e valutativi e in parte attinenti a circostanze emerse e non contestate nonché quelle per interpello attinenti a circostanze da documentare e/o documentabili con onere probatorio a carico dell'istante e comunque attinenti a circostanze ammesse e non contestate.
Ritenuto pertanto che la causa sia matura per la decisione, rimettendo subito la decisione al Collegio, visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Non ritiene di emettere provvedimenti temporanei ed urgenti per quanto sopra motivato;
2) Respinge le istanze istruttorie articolate rispettivamente dalle parti per quanto motivato;
3) Rimette la causa subito in decisione al Collegio alla prima camera di consiglio utile”.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda oggetto del presente giudizio, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dei provvedimenti adottati dal Giudice Delegato in sede di udienza del 26 marzo 2025 soprariportati con cui ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi esposti qui condivisi, le istanze istruttorie articolate come dedotte e formulate rispettivamente dalle parti.
Ritiene, altresì, il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio consenta di operare una corretta valutazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali delle parti ai fini di adottare una motivata decisione in punto di statuizione economica.
Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e delle verbalizzazioni delle parti.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile
Con riferimento alla domanda oggetto del presente giudizio di modifica delle condizioni di divorzio con la richiesta di revoca e/o di riduzione dell'assegno divorzile formulata dal signor si osserva quanto Parte_1 segue.
In via preliminare occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza, la modifica delle condizioni di
(separazione o) di divorzio presuppone che siano intervenute modifiche nella situazione personale e reddituale pagina 3 di 7 delle parti che incidano in modo rilevante sull'assetto economico concordato dalle stesse e/o stabilito con provvedimento giudiziale, sopravvenienze sostanziali di cui la parte che invoca la modifica delle statuizioni consensuali o giudiziali deve dare prova adeguata al momento del deposito del ricorso ( cfr. ex multis Cass. Civ.
Sez. I 1 luglio 2015 n.13514).
L'art. 9 della L. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti.
Dunque, nel giudizio di revisione, il Giudice non deve procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e quindi adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale
( in tal senso, Cass. 21051/2022).
Infatti, va ancora osservato che la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di “giustificati motivi” e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare il nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (Cass. N. 354/2023; n. 6889/2023).
Ciò posto, nel caso oggetto del presente giudizio, risulta agli atti che in sede di divorzio con la sentenza n.
1708/2014 del giorno 8 gennaio 2014 (pubblicata in data 5 febbraio 2014), il signor come da Parte_1 accordo raggiunto, si era impegnato a versare la somma di € 500,00 (somma annualmente rivalutabile con indice
Istat) in favore della NO a titolo di assegno divorzile. Controparte_1
Successivamente, nel 2021, l'entità di detto importo è stato oggetto di modifica, quando il Tribunale di Milano ha recepito il nuovo accordo delle parti, ponendo a carico del signor con il decreto del 30 Parte_1 giugno 2021 l'obbligo di versare, in favore della ex moglie, la somma di € 350,00 somma soggetta anche essa a rivalutazione annuale, attualizzata ad oggi a € 378,70 circa.
In questo contesto, la parte attrice ha chiesto la revoca dell'assegno di divorzio rappresentando la riduzione della propria capacità reddituale, rendendosi disponibile a versare, in sede di udienza del 26 marzo 2025, a titolo di assegno divorzile in favore della NO una somma mensile di € 150,00, mentre la NO ha CP_1 dichiarato di essere disponibile, a fronte a siffatta proposta, ad accettare una somma di € 350,00 come attualizzata ad oggi, senza la rivalutazione.
A sostegno della propria domanda, il signor pur omettendo di documentare in modo completo Parte_1 la sua attuale posizione reddituale e patrimoniale e anche quella precedente, ha dichiarato di aver cessato la sua attività lavorativa di barbiere precedentemente svolta nel negozio in seguito venduto, potendo allo stato pagina 4 di 7 diversamente da prima contare soltanto sul percepimento della pensione di circa € 1.000,00, che in precedenza cumulava con i redditi del negozio.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta dal PF 2021 aver conseguito un reddito complessivo lordo di €
13.360; dal PF 2022 un reddito complessivo lordo di € 13.373; dal 730/2023 un reddito complessivo lordo di €
13711 pari a un reddito netto da pensione di poco più di € 1000.
Lo stesso ha anche spiegato che la cessazione dell'attività è stata anche determinata da una caduta di qualche anno fa con un conseguente danno alla schiena oltre che evidentemente anche dall'età dello stesso. Tale circostanza d'altronde non è stata neppure contestata dalla NO CP_1
Dunque, dalla cessazione della suindicata attività lavorativa ne è derivata una contrazione dei suoi redditi da lavoro e quindi un deterioramento delle sue condizioni reddituali.
Certamente ha però conseguito anche un ricavo patrimoniale, avendo infatti in seguito proceduto alla Pt_1 vendita del negozio di sua proprietà che era sito in Milano, Via Arici n.12 che sembrerebbe essere avvenuta nel
2024 per l'importo di € 65.000. Manca però ogni documentazione.
Il medesimo vive in una casa di sua proprietà sita a Milano, via Nino Martoglio n.20 (al primo piano di una villetta), acquistata a seguito della vendita della ex casa coniugale anch'essa di sua proprietà, avvenuta prima dell'accordo del 2021 secondo quanto dal medesimo riferito, avendo poi depositato sul suo conto anche i soldi avanzati, utilizzati poi per provvedere alle sue esigenze. Manca però del tutto la documentazione bancaria e gli estratti conto, non essendo stato in grado di riferire quali siano ad oggi i suoi risparmi.
Quanto invece alla NO la stessa ha riferito e documentato di godere di una sola pensione Controparte_1 sociale nella misura di € 411,00 circa e di non avere altri redditi oltre all'assegno divorzile avendo, peraltro, perso la possibilità di percepire la pensione d'invalidità di circa € 289,00, di cui ha beneficiato per 3 anni, in conseguenza ad un suo grave problema di salute, che ha riferito ad oggi non consentirle più di svolgere alcuna attività lavorativa a far tempo dal 2023. Dalle dichiarazioni dei redditi risulta aver percepito dal CUD 2023 e dal
CUD 2024, per gli anni d'imposta 2022 e 2023, rispettivamente, a titolo di reddito da pensione, le somme di €
3.331,16 ed € 4.152.25 oltre ad essere titolare di un conto corrente presso “Banco Bpm” con saldo finale al 31 dicembre 2023 di € 1218,08.
La medesima vive in un'abitazione Aler per la quale sostiene il pagamento del canone di locazione mensile di €
200,00. Presso tale casa ha mantenuto la residenza anagrafica ancora la figlia che in effetti ha vissuto CP_2 con lei, concorrendo alle spese dell'affitto o alle spese alimentari. La convenuta ha riferito, però, che la figlia, la quale peraltro prima lavorava percependo uno stipendio di € 1300 e attualmente è rimasta priva di lavoro e percepisce indennità NaSpi, sta spesso ora dal fidanzato, andando a casa della mamma magari solo una volta a settimana portandole la spesa.
Alla luce di quanto sopra indicato il Collegio ritiene sussistente in capo alla medesima NO il diritto CP_1 all'assegno divorzile, assolvendo quest'ultimo nel caso di specie una funzione assistenziale.
Profilo ulteriore e diverso è quindi quello inerente al quantum dell'assegno divorzile.
pagina 5 di 7 Sotto tale aspetto, non possono che essere presi in considerazione tutti gli elementi e i dati reddituali e patrimoniali delle parti sopraindicati con un'accertata sopravvenienza, potendo il sig. al momento Pt_1 contare soltanto sul contenuto emolumento pensionistico e non più anche sull'entrata cumulata derivante dal suo negozio di barbiere, anche tenuto conto dell'avanzare dell'età. Devono, però, anche valorizzarsi le entrate economiche di cui lo stesso ha beneficiato con la vendita nel negozio e i risparmi accumulati anche in precedenza, peraltro non avendo del tutto assolto all'onere probatorio sul medesimo incombente stante la frammentarietà dei documenti prodotti, ciò a fronte della situazione complessiva come fotografata della NO
che deve comunque anche sostenere un onere locativo mentre vive in immobile di sua proprietà. CP_1 Pt_1
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, il Collegio stima di poter rideterminare e attualizzare l'assegno divorzile, allo stato di € 378,70, considerate anche le proposte e le offerte delle parti in udienza, nella misura ritenuta equa e congrua di € 280,00 (importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, atteso che gli elementi completi per assumere la presente decisione sono stati acquisiti all'esito dell'udienza di comparizione delle parti con le dichiarazioni delle stesse.
Spese di lite
Tenuto conto del comportamento complessivo delle parti in sede di udienza e considerato il tenore della presente decisione, che vede la soccombenza reciproca delle parti in merito al quantum dell'assegno divorzile, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e domanda anche istruttoria disattesa e/o respinta, a parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 1708/2014 del g. 8 gennaio 2014, già modificate con decreto del Tribunale di Milano del 30 giugno 2021, così provvede:
1) RIDETERMINA a carico del signor l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno divorzile, in Parte_1 favore della NO , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile nella Controparte_1 misura come attualizzata di € 280,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presenta sentenza;
2) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
pagina 6 di 7 IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta a ruolo in data 8 aprile 2024 da:
nato a [...] in data [...], Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LUCA BERTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
nata a [...] in data [...], Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. IVANA SCAGLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 26 MARZO 2025
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pagina 1 di 7
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 8 aprile 2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 premesso che il Tribunale di Milano aveva emesso sentenza di divorzio n. 1708/2014 del giorno 8 gennaio 2014
(pubblicata in data 5 febbraio 2014) con cui era stato, su ricorso congiunto delle parti, disposto un assegno divorzile in favore della moglie nella misura di € 500,00 al mese annualmente rivalutabile con indici Istat, come in seguito modificata con decreto del Tribunale di Milano del 30 giugno 2021 che aveva recepito un ulteriore accordo tra le parti con la rideterminazione dell'assegno divorzile nella misura di € 350,00 somma anche essa annualmente rivalutabile con indici Istat, chiedeva di disporre la revoca dell'assegno divorzile.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, chiedeva di rigettare la domanda di Controparte_1 revoca formulata dalla parte attrice, con la conferma dell'assegno divorzile previsto in suo favore nella misura già stabilita di € 350,00.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 31 ottobre 2024, si presentava soltanto il difensore di parte convenuta che, prendendo atto dell'e-mail inviata dal difensore di parte attrice il quale rappresentava la sua impossibilità a presenziare all'udienza, chiedeva per il differimento dell'udienza.
Il Giudice Delegato, atteso che l'assenza del difensore di parte attrice veniva giustificata da motivi di salute non meglio precisati e non documentati, stante anche l'assenza delle parti, differiva l'udienza di prima comparizione al 27 febbraio 2025, ordinando al difensore di produrre la documentazione attestante il legittimo impedimento, udienza che poi veniva differita, con provvedimento in atti, attesa l'adesione del Giudice Delegato alla giornata di astensione dalle udienze proclamata dall'ANM, al 26 marzo 2025.
A tale udienza il Giudice Delegato sentiva ampiamente e direttamente in modo congiunto le parti che, dopo aver confermato le dichiarazioni rese in data 3 ottobre 2024 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Roberta Madera, rendevano ampie dichiarazioni come verbalizzate in atti.
All'esito il Giudice Delegato invitava i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Le parti si riportavano alle rispettive domande e alle istanze istruttorie articolate di cui agli atti introduttivi, insistendo parte attrice per il capo 1) dell'istanza di prova orale indicata nella memoria 473 bis 17 c.p.c. che indicava come teste la figlia della NO e parte convenuta per i due capitoli di prova per testi Controparte_2
e due per interpello articolati nella memoria di costituzione.
Dopo una breve camera di consiglio, il Giudice Delegato dava lettura del seguente provvedimento:
“Sentite le parti e i difensori,
Letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti in atti,
Ritenuto non opportuna né necessaria da parte del Giudice Delegato l'assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti, essendo comunque vigenti le condizioni del divorzio, tenuto conto dell'assenza di urgenza e
pagina 2 di 7 considerate le tempistiche di prossima definizione del giudizio, potendo comunque il Collegio provvedere in caso di accoglimento della domanda anche in ordine alla decorrenza;
Rilevato che le istanze di prove rispettivamente avanzate da parte attrice e parte convenuta non superino il vaglio di ammissibilità, quella di parte attrice essendo il capitolo di prova formulato genericamente e in modo indeterminato e risultando irrilevante alla luce di quanto emerso dalle verbalizzazioni, quelle di parte convenuta
trattandosi di capitoli di prova irrilevanti e valutativi e in parte attinenti a circostanze emerse e non contestate nonché quelle per interpello attinenti a circostanze da documentare e/o documentabili con onere probatorio a carico dell'istante e comunque attinenti a circostanze ammesse e non contestate.
Ritenuto pertanto che la causa sia matura per la decisione, rimettendo subito la decisione al Collegio, visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) Non ritiene di emettere provvedimenti temporanei ed urgenti per quanto sopra motivato;
2) Respinge le istanze istruttorie articolate rispettivamente dalle parti per quanto motivato;
3) Rimette la causa subito in decisione al Collegio alla prima camera di consiglio utile”.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda oggetto del presente giudizio, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dei provvedimenti adottati dal Giudice Delegato in sede di udienza del 26 marzo 2025 soprariportati con cui ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi esposti qui condivisi, le istanze istruttorie articolate come dedotte e formulate rispettivamente dalle parti.
Ritiene, altresì, il Collegio che la documentazione complessivamente acquisita agli atti del giudizio consenta di operare una corretta valutazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali delle parti ai fini di adottare una motivata decisione in punto di statuizione economica.
Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e delle verbalizzazioni delle parti.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
Domanda di revoca o riduzione dell'assegno divorzile
Con riferimento alla domanda oggetto del presente giudizio di modifica delle condizioni di divorzio con la richiesta di revoca e/o di riduzione dell'assegno divorzile formulata dal signor si osserva quanto Parte_1 segue.
In via preliminare occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza, la modifica delle condizioni di
(separazione o) di divorzio presuppone che siano intervenute modifiche nella situazione personale e reddituale pagina 3 di 7 delle parti che incidano in modo rilevante sull'assetto economico concordato dalle stesse e/o stabilito con provvedimento giudiziale, sopravvenienze sostanziali di cui la parte che invoca la modifica delle statuizioni consensuali o giudiziali deve dare prova adeguata al momento del deposito del ricorso ( cfr. ex multis Cass. Civ.
Sez. I 1 luglio 2015 n.13514).
L'art. 9 della L. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti.
Dunque, nel giudizio di revisione, il Giudice non deve procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e quindi adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale
( in tal senso, Cass. 21051/2022).
Infatti, va ancora osservato che la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di “giustificati motivi” e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare il nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (Cass. N. 354/2023; n. 6889/2023).
Ciò posto, nel caso oggetto del presente giudizio, risulta agli atti che in sede di divorzio con la sentenza n.
1708/2014 del giorno 8 gennaio 2014 (pubblicata in data 5 febbraio 2014), il signor come da Parte_1 accordo raggiunto, si era impegnato a versare la somma di € 500,00 (somma annualmente rivalutabile con indice
Istat) in favore della NO a titolo di assegno divorzile. Controparte_1
Successivamente, nel 2021, l'entità di detto importo è stato oggetto di modifica, quando il Tribunale di Milano ha recepito il nuovo accordo delle parti, ponendo a carico del signor con il decreto del 30 Parte_1 giugno 2021 l'obbligo di versare, in favore della ex moglie, la somma di € 350,00 somma soggetta anche essa a rivalutazione annuale, attualizzata ad oggi a € 378,70 circa.
In questo contesto, la parte attrice ha chiesto la revoca dell'assegno di divorzio rappresentando la riduzione della propria capacità reddituale, rendendosi disponibile a versare, in sede di udienza del 26 marzo 2025, a titolo di assegno divorzile in favore della NO una somma mensile di € 150,00, mentre la NO ha CP_1 dichiarato di essere disponibile, a fronte a siffatta proposta, ad accettare una somma di € 350,00 come attualizzata ad oggi, senza la rivalutazione.
A sostegno della propria domanda, il signor pur omettendo di documentare in modo completo Parte_1 la sua attuale posizione reddituale e patrimoniale e anche quella precedente, ha dichiarato di aver cessato la sua attività lavorativa di barbiere precedentemente svolta nel negozio in seguito venduto, potendo allo stato pagina 4 di 7 diversamente da prima contare soltanto sul percepimento della pensione di circa € 1.000,00, che in precedenza cumulava con i redditi del negozio.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta dal PF 2021 aver conseguito un reddito complessivo lordo di €
13.360; dal PF 2022 un reddito complessivo lordo di € 13.373; dal 730/2023 un reddito complessivo lordo di €
13711 pari a un reddito netto da pensione di poco più di € 1000.
Lo stesso ha anche spiegato che la cessazione dell'attività è stata anche determinata da una caduta di qualche anno fa con un conseguente danno alla schiena oltre che evidentemente anche dall'età dello stesso. Tale circostanza d'altronde non è stata neppure contestata dalla NO CP_1
Dunque, dalla cessazione della suindicata attività lavorativa ne è derivata una contrazione dei suoi redditi da lavoro e quindi un deterioramento delle sue condizioni reddituali.
Certamente ha però conseguito anche un ricavo patrimoniale, avendo infatti in seguito proceduto alla Pt_1 vendita del negozio di sua proprietà che era sito in Milano, Via Arici n.12 che sembrerebbe essere avvenuta nel
2024 per l'importo di € 65.000. Manca però ogni documentazione.
Il medesimo vive in una casa di sua proprietà sita a Milano, via Nino Martoglio n.20 (al primo piano di una villetta), acquistata a seguito della vendita della ex casa coniugale anch'essa di sua proprietà, avvenuta prima dell'accordo del 2021 secondo quanto dal medesimo riferito, avendo poi depositato sul suo conto anche i soldi avanzati, utilizzati poi per provvedere alle sue esigenze. Manca però del tutto la documentazione bancaria e gli estratti conto, non essendo stato in grado di riferire quali siano ad oggi i suoi risparmi.
Quanto invece alla NO la stessa ha riferito e documentato di godere di una sola pensione Controparte_1 sociale nella misura di € 411,00 circa e di non avere altri redditi oltre all'assegno divorzile avendo, peraltro, perso la possibilità di percepire la pensione d'invalidità di circa € 289,00, di cui ha beneficiato per 3 anni, in conseguenza ad un suo grave problema di salute, che ha riferito ad oggi non consentirle più di svolgere alcuna attività lavorativa a far tempo dal 2023. Dalle dichiarazioni dei redditi risulta aver percepito dal CUD 2023 e dal
CUD 2024, per gli anni d'imposta 2022 e 2023, rispettivamente, a titolo di reddito da pensione, le somme di €
3.331,16 ed € 4.152.25 oltre ad essere titolare di un conto corrente presso “Banco Bpm” con saldo finale al 31 dicembre 2023 di € 1218,08.
La medesima vive in un'abitazione Aler per la quale sostiene il pagamento del canone di locazione mensile di €
200,00. Presso tale casa ha mantenuto la residenza anagrafica ancora la figlia che in effetti ha vissuto CP_2 con lei, concorrendo alle spese dell'affitto o alle spese alimentari. La convenuta ha riferito, però, che la figlia, la quale peraltro prima lavorava percependo uno stipendio di € 1300 e attualmente è rimasta priva di lavoro e percepisce indennità NaSpi, sta spesso ora dal fidanzato, andando a casa della mamma magari solo una volta a settimana portandole la spesa.
Alla luce di quanto sopra indicato il Collegio ritiene sussistente in capo alla medesima NO il diritto CP_1 all'assegno divorzile, assolvendo quest'ultimo nel caso di specie una funzione assistenziale.
Profilo ulteriore e diverso è quindi quello inerente al quantum dell'assegno divorzile.
pagina 5 di 7 Sotto tale aspetto, non possono che essere presi in considerazione tutti gli elementi e i dati reddituali e patrimoniali delle parti sopraindicati con un'accertata sopravvenienza, potendo il sig. al momento Pt_1 contare soltanto sul contenuto emolumento pensionistico e non più anche sull'entrata cumulata derivante dal suo negozio di barbiere, anche tenuto conto dell'avanzare dell'età. Devono, però, anche valorizzarsi le entrate economiche di cui lo stesso ha beneficiato con la vendita nel negozio e i risparmi accumulati anche in precedenza, peraltro non avendo del tutto assolto all'onere probatorio sul medesimo incombente stante la frammentarietà dei documenti prodotti, ciò a fronte della situazione complessiva come fotografata della NO
che deve comunque anche sostenere un onere locativo mentre vive in immobile di sua proprietà. CP_1 Pt_1
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, il Collegio stima di poter rideterminare e attualizzare l'assegno divorzile, allo stato di € 378,70, considerate anche le proposte e le offerte delle parti in udienza, nella misura ritenuta equa e congrua di € 280,00 (importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, atteso che gli elementi completi per assumere la presente decisione sono stati acquisiti all'esito dell'udienza di comparizione delle parti con le dichiarazioni delle stesse.
Spese di lite
Tenuto conto del comportamento complessivo delle parti in sede di udienza e considerato il tenore della presente decisione, che vede la soccombenza reciproca delle parti in merito al quantum dell'assegno divorzile, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e domanda anche istruttoria disattesa e/o respinta, a parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Milano n. 1708/2014 del g. 8 gennaio 2014, già modificate con decreto del Tribunale di Milano del 30 giugno 2021, così provvede:
1) RIDETERMINA a carico del signor l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno divorzile, in Parte_1 favore della NO , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno divorzile nella Controparte_1 misura come attualizzata di € 280,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presenta sentenza;
2) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
pagina 6 di 7 IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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